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Sentenza 5 luglio 2025
Sentenza 5 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/07/2025, n. 1484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1484 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I sezione civile
Il Collegio così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
nella causa civile iscritta al n. 9167/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
Parte_1
Avv.ti GA VA e AN AR
E
CP_1
Avv. Maria Gabriella Delfino
con l'intervento del P.M.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi e divorzio congiunto
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVAZIONE
Esaminati gli atti;
visto l'accordo tra le parti di seguito indicato:
“ i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
- i figli e ono entrambi maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti;
Per_1 Per_2
- la casa familiare, sita nel Comune di Roma, Via Franco Lucchini n. 10 di proprietà della Sig.ra è Pt_1 assegnata alla stessa in quanto convivente con il Figlio aggiorenne ma non economicamente Per_2 autosufficiente;
il Sig. se ne è già allontanato avendo asportato parte dei propri beni e dei suoi effetti CP_1 personali.
- restano momentaneamente a disposizione dei figli e utti i libri e le pubblicazioni di sua Per_1 Per_2 proprietà, i mobili inglesi (tavolo da pranzo con piani a ribalta, mobiletto bar, credenza con vetrinetta), gli oggetti d'argento e le stoviglie di famiglia del sig. i due quadri nei quali sono raccolti i disegni CP_1 preparatori per le maschere facciali opera di come da separato elenco allegato al presente CP_2 ricorso e facente parte dello stesso. Con l'accordo che, all'occorrenza, possano tornare nella piena disponibilità del sig. quale legittimo proprietario. CP_1
- entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal mese di maggio 2024, il Sig. corrisponderà a CP_1 titolo di contributo per il mantenimento dei due figli l'importo di € 600,00 mensili, pari a € 300,00 per ciascun figlio. Tale importo verrà corrisposto in favore della sig.ra quanto ad € 300,00 a titolo di Pt_1 mantenimento del figlio onvivente con la madre, ed € 300,00 direttamente sul conto corrente Per_2 bancario della figlia attesa la sua attuale collocazione a Milano per motivi di studio. Qualora tale Per_1 allontanamento della figlia dalla casa coniugale dovesse cessare e la figlia riprendesse la Per_1 Per_1 convivenza con la madre, il Sig. dovrà versare alla Sig.ra l'intero importo per il CP_1 Pt_1 mantenimento dei due figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti. L'importo dell'assegno di mantenimento sarà rivalutato annualmente sulla base degli indici ISTAT, a partire dal mese di maggio 2025, con riferimento al mese di maggio 2024.
- entrambi i genitori sosterranno nella misura del 50 % ciascuno le spese straordinarie necessarie per i due figli, previamente concordate tra loro, così come individuate nel protocollo di intesa tra il Tribunale di Roma
e l'Ordine degli Avvocati di Roma sottoscritto in data 17.12.2014 e successive modifiche.
- il sig. non parteciperà in alcuna misura alle spese alloggiative e di mantenimento della figlia CP_1 Per_1 fuori sede, a Milano così come in alcun altro luogo scelto per la sua formazione universitaria.
- i coniugi restano intestatari delle rispettive autovetture nonché dei rispettivi conti correnti bancari e polizze assicurative.
- i coniugi prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti o di altri documenti validi per l'espatrio e per quelli dei figli.”;
visto il contegno processuale delle parti e, in particolare, la loro constatata indisponibilità ad una riconciliazione, che dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale la convivenza coniugale è divenuta intollerabile;
ritenuto che possa essere pronunciata la separazione giudiziale tra i coniugi;
ritenuto che nulla osti alla conferma delle condizioni dette con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio di separazione, dovendosi ritenere le ulteriori clausole come meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto;
ritenuto di rimettere la causa sul ruolo come da separata ordinanza per quanto riguarda la pronuncia di divorzio,
P. Q. M.
Il Tribunale così decide:
-pronuncia la separazione personale delle parti, coniugate in Fiumicino (RM) in data 24.5.2003 ; -ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2003 , parte II, atto n. ( , serie C, uff. 1 );
-conferma le condizioni concordate tra le parti di cui in parte motiva con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio di separazione, dovendosi ritenere le ulteriori clausole come meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto;
-rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per il prosieguo.
Così deciso in Roma, 20.6.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Cosentino Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I sezione civile
Il Collegio così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
nella causa civile iscritta al n. 9167/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
Parte_1
Avv.ti GA VA e AN AR
E
CP_1
Avv. Maria Gabriella Delfino
con l'intervento del P.M.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi e divorzio congiunto
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVAZIONE
Esaminati gli atti;
visto l'accordo tra le parti di seguito indicato:
“ i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
- i figli e ono entrambi maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti;
Per_1 Per_2
- la casa familiare, sita nel Comune di Roma, Via Franco Lucchini n. 10 di proprietà della Sig.ra è Pt_1 assegnata alla stessa in quanto convivente con il Figlio aggiorenne ma non economicamente Per_2 autosufficiente;
il Sig. se ne è già allontanato avendo asportato parte dei propri beni e dei suoi effetti CP_1 personali.
- restano momentaneamente a disposizione dei figli e utti i libri e le pubblicazioni di sua Per_1 Per_2 proprietà, i mobili inglesi (tavolo da pranzo con piani a ribalta, mobiletto bar, credenza con vetrinetta), gli oggetti d'argento e le stoviglie di famiglia del sig. i due quadri nei quali sono raccolti i disegni CP_1 preparatori per le maschere facciali opera di come da separato elenco allegato al presente CP_2 ricorso e facente parte dello stesso. Con l'accordo che, all'occorrenza, possano tornare nella piena disponibilità del sig. quale legittimo proprietario. CP_1
- entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal mese di maggio 2024, il Sig. corrisponderà a CP_1 titolo di contributo per il mantenimento dei due figli l'importo di € 600,00 mensili, pari a € 300,00 per ciascun figlio. Tale importo verrà corrisposto in favore della sig.ra quanto ad € 300,00 a titolo di Pt_1 mantenimento del figlio onvivente con la madre, ed € 300,00 direttamente sul conto corrente Per_2 bancario della figlia attesa la sua attuale collocazione a Milano per motivi di studio. Qualora tale Per_1 allontanamento della figlia dalla casa coniugale dovesse cessare e la figlia riprendesse la Per_1 Per_1 convivenza con la madre, il Sig. dovrà versare alla Sig.ra l'intero importo per il CP_1 Pt_1 mantenimento dei due figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti. L'importo dell'assegno di mantenimento sarà rivalutato annualmente sulla base degli indici ISTAT, a partire dal mese di maggio 2025, con riferimento al mese di maggio 2024.
- entrambi i genitori sosterranno nella misura del 50 % ciascuno le spese straordinarie necessarie per i due figli, previamente concordate tra loro, così come individuate nel protocollo di intesa tra il Tribunale di Roma
e l'Ordine degli Avvocati di Roma sottoscritto in data 17.12.2014 e successive modifiche.
- il sig. non parteciperà in alcuna misura alle spese alloggiative e di mantenimento della figlia CP_1 Per_1 fuori sede, a Milano così come in alcun altro luogo scelto per la sua formazione universitaria.
- i coniugi restano intestatari delle rispettive autovetture nonché dei rispettivi conti correnti bancari e polizze assicurative.
- i coniugi prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti o di altri documenti validi per l'espatrio e per quelli dei figli.”;
visto il contegno processuale delle parti e, in particolare, la loro constatata indisponibilità ad una riconciliazione, che dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale la convivenza coniugale è divenuta intollerabile;
ritenuto che possa essere pronunciata la separazione giudiziale tra i coniugi;
ritenuto che nulla osti alla conferma delle condizioni dette con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio di separazione, dovendosi ritenere le ulteriori clausole come meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto;
ritenuto di rimettere la causa sul ruolo come da separata ordinanza per quanto riguarda la pronuncia di divorzio,
P. Q. M.
Il Tribunale così decide:
-pronuncia la separazione personale delle parti, coniugate in Fiumicino (RM) in data 24.5.2003 ; -ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2003 , parte II, atto n. ( , serie C, uff. 1 );
-conferma le condizioni concordate tra le parti di cui in parte motiva con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio di separazione, dovendosi ritenere le ulteriori clausole come meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto;
-rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per il prosieguo.
Così deciso in Roma, 20.6.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Cosentino Dott.ssa Marta Ienzi