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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 28/12/2025, n. 1825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1825 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente
dott.ssa Elena Sollazzo Giudice rel.
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto a ruolo in data 23.4.2025 al n. 1984/2025 R.G., promossa
da
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1
dall'avvocato Cristian AMOROSO nei confronti di
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avvocato M. CP_1
LA A'
e con l'intervento del
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Controparte_2
Tribunale di Vicenza.
In punto: ricorso per riconoscimento di paternità .
Conclusioni comuni delle parti:
1 a)dichiarare cessata la materia del contendere in ordine alla domanda svolta da ai sensi dell'art. 250 c.c., per effetto dell'intervenuto Parte_1
riconoscimento;
b)dare atto che le parti concordano che alla figlia minore venga attribuito il cognome
Pe paterno in aggiunta a quello materno e che la stessa pertanto si chiami
[...]
; CP_3
c)dare atto che le parti si impegnano a concorrere al 50% nelle spese straordinarie
Pe relative alla figlia , come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza, che dovranno essere tutte previamente concordate dai genitori;
d)dare atto che si impegna a corrispondere a Parte_1 CP_1
entro il 31.12.2025 la somma di euro 600 a completa tacitazione di ogni pretesa relativa
Pe al mantenimento pregresso della figlia da parte della madre;
e)spese compensate.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 15.4.2025 premesso di aver Parte_1
intrattenuto una relazione sentimentale con;
che da tale relazione era CP_1
Pe nata, in data 27.3.2013 la figlia , riconosciuta esclusivamente dalla madre;
che esso ricorrente non aveva provveduto subito al riconoscimento della minore, in quanto la situazione relativa alla paternità era incerta;
che, nel novembre del 2015, le parti avevano eseguito un'indagine biologico molecolare che aveva accertato la paternità;
che a causa di problematiche personali della madre, la minore era stata affidata dal
Tribunale per i Minorenni di Venezia ai Servizi Sociali e collocata in una casa famiglia;
che esso ricorrente aveva manifestato la propria volontà di procedere al
2 riconoscimento della figlia e che la madre aveva opposto un rifiuto al riconoscimento;
chiedeva che il Tribunale autorizzasse tale riconoscimento e disponesse quanto ritenuto di giustizia riguardo ai propri diritti/doveri genitoriali .
Con comparsa in data 8.9.2025 si costituiva in giudizio non contestando CP_1
la paternità biologica del ricorrente e rimettendosi al Tribunale quanto alla domanda di riconoscimento.
Chiedeva che fosse tenuto a contribuire al mantenimento Parte_1
della figlia con la somma mensile di euro 150, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Instava infine per ottenere dalla controparte il rimborso della metà delle somme spese,
a partire dal mese di marzo 2013, per il mantenimento della figlia minore.
All'udienza del 10.10.2025, fissata per gli incombenti di cui all'art. 473 bis 21 c.p.c.,
compariva avanti il Giudice Relatore e prestava il consenso a che CP_1
Pe riconoscesse la figlia . Parte_1
Alla successiva udienza del 4.12.2025 le parti, presenti personalmente, davano atto che, in data 10.11.2025, aveva riconosciuto la figlia con Parte_1
dichiarazione resa all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Malo.
dichiarava di rinunciare alla domanda intesa ad ottenere la condanna di CP_1
Pe a corrisponderle, a titolo di mantenimento della figlia , Parte_1
la somma mensile di euro 150.
Quindi le parti raggiungevano un accordo su tutte le questioni controverse e precisavano conformi conclusioni nei termini di cui in epigrafe.
La causa era pertanto rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del Pubblico Ministero.
3 Ritiene il Tribunale che le richieste avanzate dalle parti all'udienza del 4.12.2025 siano meritevoli di accoglimento.
Invero, è cessata la materia del contendere in ordine alla domanda svolta dal ricorrente
(da qualificarsi come domanda di riconoscimento ex art. 250 IV comma c.c.) in quanto,
nelle more del giudizio, con il consenso di , Parte_1 CP_1
ha riconosciuto la figlia.
Quanto al cognome della figlia, le parti concordano sul fatto che questa assuma il cognome paterno aggiungendolo a quello materno e che si chiami quindi Per_2
.
[...]
Quanto agli aspetti economici, vi è accordo sulla ripartizione al 50% delle spese straordinarie relative alla figlia minore e sulla somma che Parte_1
dovrà versare a a tacitazione di ogni pretesa relativa al mantenimento CP_1
Pe pregresso della figlia .
Le spese, come richiesto, vanno integralmente compensate tra le parti
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando tra le parti, così provvede:
a)dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda svolta dal ricorrente ai sensi dell'art. 250 c.c., per effetto dell'intervenuto riconoscimento;
b)da atto che le parti concordano che alla figlia minore venga attribuito il cognome paterno in aggiunta a quello materno e che la stessa, pertanto, si chiami Per_2
;
[...]
c)da atto che le parti si impegnano a concorrere al 50% nelle spese straordinarie
Pe relative alla figlia , come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza, che dovranno essere tutte previamente concordate dai genitori;
4 d)da atto che si impegna a corrispondere a , Parte_1 CP_1
entro il 31.12.2025, la somma di euro 600 a completa tacitazione di ogni pretesa
Pe relativa al mantenimento pregresso della figlia da parte della madre;
e)compensa le spese .
Così deciso in Vicenza, il 23.12.2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Sanfratello
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente
dott.ssa Elena Sollazzo Giudice rel.
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto a ruolo in data 23.4.2025 al n. 1984/2025 R.G., promossa
da
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1
dall'avvocato Cristian AMOROSO nei confronti di
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avvocato M. CP_1
LA A'
e con l'intervento del
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Controparte_2
Tribunale di Vicenza.
In punto: ricorso per riconoscimento di paternità .
Conclusioni comuni delle parti:
1 a)dichiarare cessata la materia del contendere in ordine alla domanda svolta da ai sensi dell'art. 250 c.c., per effetto dell'intervenuto Parte_1
riconoscimento;
b)dare atto che le parti concordano che alla figlia minore venga attribuito il cognome
Pe paterno in aggiunta a quello materno e che la stessa pertanto si chiami
[...]
; CP_3
c)dare atto che le parti si impegnano a concorrere al 50% nelle spese straordinarie
Pe relative alla figlia , come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza, che dovranno essere tutte previamente concordate dai genitori;
d)dare atto che si impegna a corrispondere a Parte_1 CP_1
entro il 31.12.2025 la somma di euro 600 a completa tacitazione di ogni pretesa relativa
Pe al mantenimento pregresso della figlia da parte della madre;
e)spese compensate.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 15.4.2025 premesso di aver Parte_1
intrattenuto una relazione sentimentale con;
che da tale relazione era CP_1
Pe nata, in data 27.3.2013 la figlia , riconosciuta esclusivamente dalla madre;
che esso ricorrente non aveva provveduto subito al riconoscimento della minore, in quanto la situazione relativa alla paternità era incerta;
che, nel novembre del 2015, le parti avevano eseguito un'indagine biologico molecolare che aveva accertato la paternità;
che a causa di problematiche personali della madre, la minore era stata affidata dal
Tribunale per i Minorenni di Venezia ai Servizi Sociali e collocata in una casa famiglia;
che esso ricorrente aveva manifestato la propria volontà di procedere al
2 riconoscimento della figlia e che la madre aveva opposto un rifiuto al riconoscimento;
chiedeva che il Tribunale autorizzasse tale riconoscimento e disponesse quanto ritenuto di giustizia riguardo ai propri diritti/doveri genitoriali .
Con comparsa in data 8.9.2025 si costituiva in giudizio non contestando CP_1
la paternità biologica del ricorrente e rimettendosi al Tribunale quanto alla domanda di riconoscimento.
Chiedeva che fosse tenuto a contribuire al mantenimento Parte_1
della figlia con la somma mensile di euro 150, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Instava infine per ottenere dalla controparte il rimborso della metà delle somme spese,
a partire dal mese di marzo 2013, per il mantenimento della figlia minore.
All'udienza del 10.10.2025, fissata per gli incombenti di cui all'art. 473 bis 21 c.p.c.,
compariva avanti il Giudice Relatore e prestava il consenso a che CP_1
Pe riconoscesse la figlia . Parte_1
Alla successiva udienza del 4.12.2025 le parti, presenti personalmente, davano atto che, in data 10.11.2025, aveva riconosciuto la figlia con Parte_1
dichiarazione resa all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Malo.
dichiarava di rinunciare alla domanda intesa ad ottenere la condanna di CP_1
Pe a corrisponderle, a titolo di mantenimento della figlia , Parte_1
la somma mensile di euro 150.
Quindi le parti raggiungevano un accordo su tutte le questioni controverse e precisavano conformi conclusioni nei termini di cui in epigrafe.
La causa era pertanto rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del Pubblico Ministero.
3 Ritiene il Tribunale che le richieste avanzate dalle parti all'udienza del 4.12.2025 siano meritevoli di accoglimento.
Invero, è cessata la materia del contendere in ordine alla domanda svolta dal ricorrente
(da qualificarsi come domanda di riconoscimento ex art. 250 IV comma c.c.) in quanto,
nelle more del giudizio, con il consenso di , Parte_1 CP_1
ha riconosciuto la figlia.
Quanto al cognome della figlia, le parti concordano sul fatto che questa assuma il cognome paterno aggiungendolo a quello materno e che si chiami quindi Per_2
.
[...]
Quanto agli aspetti economici, vi è accordo sulla ripartizione al 50% delle spese straordinarie relative alla figlia minore e sulla somma che Parte_1
dovrà versare a a tacitazione di ogni pretesa relativa al mantenimento CP_1
Pe pregresso della figlia .
Le spese, come richiesto, vanno integralmente compensate tra le parti
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando tra le parti, così provvede:
a)dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda svolta dal ricorrente ai sensi dell'art. 250 c.c., per effetto dell'intervenuto riconoscimento;
b)da atto che le parti concordano che alla figlia minore venga attribuito il cognome paterno in aggiunta a quello materno e che la stessa, pertanto, si chiami Per_2
;
[...]
c)da atto che le parti si impegnano a concorrere al 50% nelle spese straordinarie
Pe relative alla figlia , come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza, che dovranno essere tutte previamente concordate dai genitori;
4 d)da atto che si impegna a corrispondere a , Parte_1 CP_1
entro il 31.12.2025, la somma di euro 600 a completa tacitazione di ogni pretesa
Pe relativa al mantenimento pregresso della figlia da parte della madre;
e)compensa le spese .
Così deciso in Vicenza, il 23.12.2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Sanfratello
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