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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 10/03/2025, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
n. 4747/2017 r.g.a.c.
Tribunale Ordinario di Cassino
Prima Sezione
Il Giudice dr Luigi D'Angiolella all'esito dell'udienza cartolare da ultimo tenuta;
viste la nota scritta depositata dalla parte attrice e Parte_1 Parte_2
contenente le seguenti conclusioni: “Visto il provvedimento del 4 novembre
[...]
2024, con cui è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza del 28 novembre 2024, la società deducente in segno di partecipazione all'udienza insiste in tutto quanto dedotto ed eccepito nei propri scritti difensivi, in particolare nelle note conclusive del 14 novembre 2024, ed in seno ai verbali di causa, ai quali ci si riporta integralmente, e contesta ed impugna quanto esposto e dedotto da parte attrice in comparsa conclusionale.”. viste la nota scritta depositata dalla parte convenuta AR
contenente le seguenti conclusioni: “Visto il provvedimento, con
[...] cui il Giudice ha previsto la trattazione scritta dell'udienza del 28 novembre 2024, anche mediante richiamo ai precedenti scritti, il sottoscritto procuratore precisa le conclusioni come da nota depositata l'08/01/2024 e discute la causa come da note conclusive depositate il 01/07/2024.”. vista la nota scritta depositata dalla parte convenuta Parte_3 contenente le seguenti conclusioni: ““la società deducente in segno di partecipazione all'udienza insiste in tutto quanto dedotto ed eccepito nei propri scritti difensivi, in particolare nelle note conclusive del 14 novembre 2024, ed in seno ai verbali di causa, ai quali ci si riporta integralmente, e contesta ed impugna quanto esposto e dedotto da parte attrice in comparsa conclusionale” DECIDE la causa come da dispositivo e contestuale motivazione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.- Aversa, 07/03/2025. Il Giudice
dott. Luigi D'Angiolella
pagina 1 di 19 n. 4747/2017 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Prima Sezione
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi D'Angiolella, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4747/2017, avente ad oggetto: Altri
contratti d'opera, in decisione all'udienza del 28.11.2024 ex art. 281 sexies c.p.c. ,
promossa da:
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti Bernardino Izzi, CodiceFiscale_2
(C.F. ed Enrico Maria Fantozzi (C.F. ), C.F._3 C.F._4
elettivamente domiciliati in Indirizzo Telematico, presso lo studio dei predetti difensori
ATTORI
CONTRO
(CF: ) AR P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avvocato Piero Benassi, del Foro di Padova (C.F.
[...]
) elettivamente domiciliata eletto presso lo studio dell'avv. Biello C.F._5
pagina 2 di 19 Giovanna (CF: ) del Foro di Cassino, con studio in Cassino, C.F._6
Piazza Santa Scolastica n. 1,
CONVENUTA
E
(partita I.V.A. ) con sede legale e Controparte_2 P.IVA_2
Direzione Generale in Milano, piazza del Calendario n. 3, in persona della procuratrice pro tempore, , giusta procura conferita il 31 marzo 2011 con atto a Controparte_3
rogito Notaio (rep. 147.990 – racc. 24.039), rappresentata e difesa dall'avv. Per_1
Giancarlo Catavello (codice fiscale – fax. 02.65560008 – C.F._7
indirizzo pec: ed elettivamente domiciliata Email_1
in Velletri (RM), Piazza Cairoli n. 37 – 00049, presso lo studio dell'avv. Alessia
Acchioni, giusta mandato alle liti.
CONVENUTA
NONCHÈ
Controparte_4
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da verbale dell'udienza di discussione da ultimo tenuta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, Parte_1
(C.F. e (C.F. C.F._1 Parte_2
) convenivano in giudizio CodiceFiscale_2 AR
, e
[...] Controparte_4 Controparte_2
dinanzi a questo Tribunale per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
“in via principale, 1.1) accertare che la fornitura e la posa in opera dell'impianto è avvenuta alle condizioni descritte in narrativa e cioè senza un preventivo contratto
pagina 3 di 19 scritto di fornitura e comunque senza la previsione di nessun esborso in capo agli attori nonché dichiarare la nullità o in subordine l'annullamento del contratto di finanziamento n. 00006151495200, con conseguente dichiarazione che gli attori nulla devono ai convenuti 1.2) condannare la soc. e del AR
sig. a provvedere, a loro totale carico ed in solido tra loro, Controparte_4
all'allaccio dell'impianto alla rete, con previsione, ai sensi dell'articolo 614 bis cpc, di una somma di denaro per ogni giorno di ritardo, da determinarsi secondo criteri ivi previsti e, comunque, secondo giustizia, nonché al risarcimento dei danni patrimoniali e non. 2) in linea subordinata 2.1) dichiarare la nullità del contratto di finanziamento n.
00006151495200 o, in via subordinata l'annullamento o in via ancora più gradata, la sua risoluzione 2.2) condannare in solido la società AR
e alla remissione in pristino, a loro carico, dell'abitazione degli
[...] Controparte_4
attori, con rimozione dell'impianto fotovoltaico, con previsione, ai sensi dell'articolo
614 bis cpc, di una somma di denaro per ogni giorno di ritardo da determinarsi secondo
i criteri ivi previsti e comunque secondo giustizia, nonchè al risarcimento dei danni patrimoniali e non 3) in linea ancor più subordinata Ove si ritenesse la validità ed efficacia del contratto di finanziamento n. 00006151495200, condannare in solido la società e al risarcimento del AR Controparte_4
danno in favore degli attori, nella misura pari all'entità del finanziamento concesso dalla banca e di ogni altro onere aggiuntivo. In ogni caso 4) condannare in solido i convenuti al risarcimento del danno (patrimoniale e non) subito dai convenuti, nonché di quello che dovesse originarsi in corso di causa 5) con vittoria di competenze e spese di lite oltre iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari”.
A sostegno della domanda parte attrice deduceva:
- nel mese di Ottobre 2016, veniva contattato telefonicamente da Persona_2
una persona che si presentatosi come operatore Enel, gli chiedeva se fosse interessato l'installazione di pannelli fotovoltaici;
- il sig. pur mostrando interesse verso l'operazione poneva la condizione Parte_1
pagina 4 di 19 che l'installazione non avrebbe dovuto comportare alcun esborso;
- l'operatore gli confermava tale circostanza riferendo che avrebbe mandato una persona per esaminare la fattibilità dell'operazione;
- dopo alcuni giorni, si presentava presso l'abitazione degli attori, il sig. CP_4
, il quale si identificava come operatore Enel;
costui provvedeva a
[...]
visionare il tetto dell'abitazione per vedere, a suo dire, se era in buone condizioni;
all'esito riferiva che c'era spazio per un impianto di 5 kWh e che sotto il profilo tecnico era "tutto a posto";
- il sig. spiegava al sig. che, se avesse acconsentito a far CP_4 Parte_1
installare un impianto fotovoltaico sul tetto dell'abitazione, avrebbe ottenuto gratuitamente l'energia consumata di giorno per i suoi usi domestici, mentre avrebbe potuto ottenere quella consumata di notte a prezzi molto vantaggiosi
(circa 3 centesimi a kwh), precisando che ciò era normale visto che i pannelli di notte non potevano funzionare;
l'unico vincolo che veniva richiesto era la disponibilità del tetto per dieci anni;
- aggiungeva che per la fornitura e l'installazione dell'impianto il sig. non Parte_1
avrebbe dovuto sborsare alcunché perché, a suo dire, la metà del costo era finanziata dallo Stato e l'altra metà si sarebbe "ripagata da sola"; l''Enel per dieci anni avrebbe assorbito l'energia elettrica prodotta dall'impianto senza corrispondergli, alcunché e ciò per ammortizzare i costi dell'impianto, con la conseguenza che, solo alla scadenza del decimo anno, il sig. avrebbe Parte_1
potuto ottenere un utile dalla vendita dell'energia elettrica;
concludeva assicurando che in ogni caso e sin da subito vi sarebbe stato il vantaggio di risparmiare sul costo dell'energia utilizzata per i bisogni della sua famiglia;
- alla domanda del sig. e sul perché gli era stata fatta una proposta così Parte_1
vantaggiosa, il sig. rispondeva che l'Enel aveva riscontrato dei cali di CP_4
tensione sulla linea che alimentava le abitazioni nella zona e per questo era interessata ad installare, senza esborsi, degli impianti fotovoltaici, visto che pagina 5 di 19 questi, oltre a fornire (gratuitamente) l'energia alle abitazioni che li ospitavano, avrebbero immesso nella rete l'energia eccedente, risolvendo, cosi, il problema;
- il sig. si fidava delle parole del sig. perché costui, a conferma Parte_1 CP_4
delle stesse, indossava un badge con il logo dell'Enel e gli consegnava un bigliettino da visita con lo stesso logo;
- il sig. dichiarava che, per mandare avanti la pratica, aveva la necessità di CP_4
trarre copia (fotografandoli con il suo telefono cellulare) dei documenti di riconoscimento degli attori, visto che costoro erano in comunione dei beni e che, quindi, il tetto apparteneva per metà ad entrambi.
- venivano chieste al le coordinate bancarie in quanto secondo il Parte_1 CP_4
l'Enel avrebbe prima accreditato sul conto corrente del sig. il prezzo Parte_1
dell'energia prodotta dall'impianto e poi l'avrebbe successivamente stornata, visto che per i primi 10 anni, lo stesso non avrebbe potuto lucrare sull'energia prodotta dall'impianto;
- durante la conversazione, il sig. affermava la necessità di firmare una CP_4
serie di documenti per ottenere dal Comune le autorizzazioni per installare l'impianto;
- gli attori si fidavano e sottoscrivevano dei documenti in bianco;
- in data 26.10.2017 il Sig. riceveva due operai della ditta Almax srl che Parte_1
operava per conto della Greenstyle i quali, in poche ore, installavano venti pannelli fotovoltaici sopra il tetto della sua abitazione, ma senza collegarli alla rete elettrica;
- successivamente, il sig. riceveva una lettera da parte della Deutch Bank Parte_1
con la quale quest'ultima lo informava di aver erogato un finanziamento in suo favore di €. 18.590,00 oltre interessi e commissioni;
- con fax del 14.11.2016 l'attore spiegava alla banca che nulla era dovuto perché gli era stato assicurato che nulla avrebbe dovuto esborsare e che, comunque, non aveva mai sottoscritto nessuna richiesta di finanziamento o contratto;
tale pagina 6 di 19 comunicazione rimaneva senza esito;
- l'avv. Mignanelli, precedente procuratore degli attori, provvedeva a richiedere spiegazioni dell'accaduto alla e all'Enel; CP_1
- la convenuta forniva riscontro inviando "tutti i contratti e moduli (a CP_1
suo dire) sottoscritti dal sig. consistenti nella presunta richiesta di Parte_1
finanziamento alla Deutche Bank;
- l'Enel rispondeva che la operava in perfetta autonomia e non su suo CP_1
mandato.
- gli attori si rendevano conto dell'accaduto e cioè che con l'inganno veniva installato un impianto non dall'Enel, ma da una diversa società e cioè la
[...]
al prezzo, mai concordato, di €. 18.590,00 e che AR
quest'ultima aveva ricevuto tale somma dalla tramite una richiesta CP_2
di finanziamento carpita in modo truffaldino ed in violazione di tutte le norme poste a tutela del consumatore, che addirittura comportava il pagamento alla banca della somma di €. 27.564,00.
- come risultava, tuttavia, dalla perizia dell'ing. , versata in atti, la Persona_3
qualità dei materiali installati non giustificava minimamente la somma richiesta, visto che il valore dell'impianto era quantificabile al massimo in €. 9.000,00;
- successivamente, l'attore si recava presso la propria Banca per chiedere un finanziamento essendo lo stesso un commerciante mai segnalato e mai protestato, ma si vedeva negare il prestito in quanto risultava essere stato segnalato alle centrali di rischio bancario senza peraltro ricevere un preventivo avviso per raccomandata come prescritto dalla legge.
- a nulla valevano le richieste di spiegazione tanto che una sedicente società di recupero crediti tempestava di richieste l'odierna parte attrice;
- né il né la sottoscrivevano contratto per la fornitura di un Parte_1 Parte_2
impianto fotovoltaico con la soc. per il prezzo AR
di €. 18.590,00.
pagina 7 di 19 - parte attrice intendeva consentire solo l'installazione dell'impianto sul loro tetto, senza nessun esborso da parte loro;
- il relativo contratto andava comunque annullato perché veniva carpito con l'inganno;
- emergeva dalla perizia allegata, che i materiali utilizzati non erano in grado di produrre una quantità di energia elettrica in grado di coprire le rate di finanziamento;
- il non appena riceveva notizia della concessione del finanziamento da Parte_1
parte della Deutch Bank, in mancanza di documentazione che gli consentiva di comprendere cosa era successo, con la nota del 14.11.2016 (e quindi entro 15gg da quando pervenne la lettera con la quale si comunicava per la prima volta l'avvenuta accettazione del finanziamento) manifestava la sua volontà di recedere;
- il sig. e la Greenstyle svolgevano un'attività di mediazione creditizia CP_4
senza avere una specifica delega da parte della Deutch Bank a vendere propri prodotti finanziari e senza nemmeno essere professionalmente abilitati a svolgere tale l'attività;
- senza considerare che l'accordo veniva carpito con l'inganno, non vi era inoltre, un contratto di fornitura a titolo oneroso;
Si costituiva la parte convenuta la quale contestava Controparte_2
in fatto ed in dritto l'avversa domanda rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia
l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa, in via preliminare: -dichiarare l'inammissibilità della domanda di annullamento del contratto di finanziamento in quanto proposta dagli attori indistintamente per errore e per dolo nonché di quella di nullità e/o risoluzione per tutti i motivi sopra esposti.
Nel merito: -respingere ogni domanda proposta dagli attori nei confronti di
[...]
in quanto infondata in fatto e in diritto per le ragioni di cui in narrativa. CP_2
In ogni caso: condannare in persona del legale AR
pagina 8 di 19 rappresentante pro tempore, a tenere manlevata e indenne da Controparte_2
ogni conseguenza pregiudizievole che dovesse discendere dall'accoglimento delle domande formulate da parte attrice, per l'effetto, condannare la predetta società, in persona del l.r.p.t., al pagamento di quanto eventualmente fosse Controparte_2
condannata a pagare all'attrice. In via istruttoria: ci si oppone e alla richiesta di prova testimoniale in quanto irrilevante poichè non attinente l'operato di CP_2
e, peraltro, i soggetti citati come testi hanno stretti vincoli di parentela e/o
[...]
amicizia con gli attori e alla richiesta di CTU contabile in quanto palesemente esplorativa e, in quanto tale, inammissibile. Con riserva di ogni altra deduzione, produzione o istanza istruttoria. Con refusione delle spese del presente giudizio senza eccezione alcuna”.
Esponeva in particolare che:
- in data 14 ottobre 2016 il sig. nella qualità di richiedente e la Pt_1 Parte_1
sig.ra nella qualità di garante sottoscrivevano il contratto di Parte_2
finanziamento n. PT0000006151495200;
- in forza del mandato irrevocabile disciplinato dal secondo comma dell'art. 1723
c.c. e previsto dal contratto di finanziamento, provvedeva ad Controparte_2
erogare l'importo totale del credito finanziato nei confronti del Venditore
Convenzionato scelto dal finanziato, AR
- il contratto aveva ad oggetto un prestito finalizzato di € 18.590,00 da rimborsare mediante n. 120 rate mensili per un totale pari ad € 27.564,00, con scadenza prima rata il 19.02.2017; nessuna rata veniva versata dagli attori come documentato da piano di ammortamento versato in atti;
- in data 06.11.2017 a mezzo racc.ta a/r inviava a parte Controparte_2
attrice una diffida di costituzione in mora e preavviso di decadenza dal beneficio del termine con risoluzione del contratto nonché avviso di prossima registrazione dei dati in Centrale dei Rischi di Banca d'Italia;
- in data 17.02.2017, presso la stazione dei Carabinieri di S. Apollinare, gli attori pagina 9 di 19 sporgevano una denuncia-querela (che ha originato il procedimento penale n.
R.G.N.R. 2010/2017 - Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino) nei confronti del sig. della Controparte_5 CP_1 AR
- l'attore domanda l'annullamento e/o nullità del contratto di fornitura asserendone perfino l'inesistenza e, conseguentemente, quello di finanziamento assumendo peraltro di essere incorso in un vizio della volontà imputabile a errore e, in subordine, a dolo, senza null'altro specificare.
- Alla luce di quanto sopra, la domanda di annullamento e/o di nullità deve essere dichiarata inammissibile.
- la contestuale formulazione di domande di nullità, annullamento e risoluzione costituiva scelta processuale intrinsecamente contraddittoria.
- restava difficile credere come gli attori potessero aver: 1) dato le loro coordinate bancarie, 2) consentito la copia dei documenti di identità, 3) apposto la loro firma a moduli debitamente compilati in ogni loro parte finalizzati all'acquisto di un impianto fotovoltaico e aventi ad oggetto la richiesta del prestito a ciò finalizzato;
- parimenti era da escludere il coinvolgimento della banca in quanto la disciplina speciale che regolamenta la figura contrattuale del credito al consumo prevedeva all'art. 125 co. 5 T.U.B. che “nei casi di inadempimento del fornitore di beni e servizi, il consumatore che abbia effettuato inutilmente la costituzione in mora ha diritto di agire contro il finanziatore nei limiti del credito concesso, a condizione che vi sia un accordo che attribuisce al finanziatore l'esclusiva per la concessione di credito ai clienti del fornitore”, e all'art. 42 del c.d. Codice del Consumo che:
“Nei casi di inadempimento del fornitore di beni e servizi, il consumatore che abbia effettuato inutilmente la costituzione in mora ha diritto di agire contro il finanziatore nei limiti del credito concesso, a condizione che vi sia un accordo che attribuisce al finanziatore l'esclusiva per la concessione del credito ai clienti del fornitore. La responsabilità si estende anche al terzo, al quale il finanziatore abbia ceduto i diritti derivanti dal contratto di concessione del credito”,
pagina 10 di 19 - le parti, tuttavia, escludevano espressamente la portata "esclusiva" dell'accordo di convenzionamento.
- parte attrice asseriva di aver comunicato il recesso con nota del 14.11.2016 e quindi entro 15 giorni dalla comunicazione di accettazione del finanziamento.
Tuttavia, il consumatore ha tempo 14 giorni per recedere dagli accordi presi, a far data dalla firma del contratto;
- era necessario procedere secondo le modalità indicate nel contratto di finanziamento inviando lettera raccomandata con avviso di ricevimento Firmato nella quale andava specificata l'intenzione di esercitare il diritto di recesso ai sensi della direttiva comunitaria 48/2008 e dell'art. 125 ter del Testo unico bancario;
nella lettera doveva darsi indicazione del giorno della stipula del contratto di finanziamento e del numero del contratto;
qualora il prestito fosse già stato erogato e dunque il contratto avesse avuto esecuzione, il consumatore, nel termine di 30 giorni, avrebbe dovuto restituire il capitale e gli interessi maturati fino a quel momento nonché eventuali tasse dovute;
- parte attrice non osservava quanto previsto dal contratto sottoscritto;
- la aveva inviato a parte attrice congruo e motivato avviso di Controparte_2
registrazione a sofferenza del nominativo alla Centrale dei Rischi di Banca
d'Italia;
- il preavviso veniva dato da in modo chiaro, specifico e Controparte_2
tempestivo, in modo da consentire al cliente di evitare conseguenze pregiudizievoli attraverso il tempestivo pagamento del debito;
- il fornitore rimaneva comunque obbligato a manlevare la Banca da ogni conseguenza pregiudizievole, secondo quanto stabilito dal contratto di convenzionamento;
- secondo l'art. 16 del citato contratto “In caso di inadempimento del EN /
Prestatore di cui all'art. 125 – quinquies del D.Lgs 385/1993, ove il Cliente, costituito inutilmente in mora il EN / prestatore, dovesse comunicare –
pagina 11 di 19 anche a mezzo semplice comunicazione scritta – di volersi avvalere del diritto alla risoluzione del contratto di credito, il EN / prestatore sarà tenuto immediatamente a restituire alla Banca – a semplice richiesta – l'importo del finanziamento erogato, comprensivo anche delle rate eventualmente già pagate dal Cliente, maggiorato degli eventuali oneri (anche erariali), commissioni, spese di istruttoria, premi assicurativi, nonché degli interessi corrispettivi – nella misura concordata con il Cliente – maturati sino alla data del rimborso. … Il
EN / prestatore si impegna a tenere indenne e manlevata la Banca da qualsiasi danno, spesa, onere o richiesta di risarcimento avanzata da Clienti o da terzi comunque ricollegabile direttamente o indirettamente al mancato adempimento degli obblighi rinvenienti dal contratto di fornitura dei beni e servizi, all'attività svolta dal medesimo EN / prestatore o dai soggetti di cui il medesimo si avvale in funzione della presentazione della proposta di finanziamento. La banca avrà inoltre diritto a chiedere il risarcimento per danni reputazionali derivanti dalla condotta del medesimo EN / prestatore”.
Si costituiva altresì, la chiedendo l'accoglimento AR
delle seguenti conclusioni: “Voglia III.mo Giudice adito: In via pregiudiziale: visti gli articoli 163 e 164 c.p.c., dichiarare la nullità dell'atto di citazione introduttivo del presene giudizio e, per l'effetto, ordinare alle parti attrici la rinnovazione e/o integrazione del medesimo, a pena di cancellazione della causa dal ruolo. In via principale: rigettare tutte le domande attoree, poiché infondate in fatto e in diritto, per le ragioni ampiamente esposte dalla convenuta AR
nei propri scritti difensivi. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
A sostegno delle proprie ragioni deduceva che:
- dovevano ritenersi gravemente negligenti le sottoscrizioni in bianco, che gli attori asserivano di aver apposto, soprattutto tenendo conto della qualità di imprenditore pagina 12 di 19 commerciale del signor Parte_1
- doveva considerarsi disconosciuta la paternità del biglietto da visita prodotto ed asseritamente ricevuto dal signor atteso che l'utilizzo di distintivi o CP_4
qualsiasi altro mezzo esulava dalle direttive impartite dalla società convenuta ai propri agenti in quanto idoneo potenzialmente ad ingenerare confusione sulla sua identità e autonomia commerciale;
- l'avv. Mignanelli, difensore delle odierne parti attrici, prima dell'instaurazione del presente giudizio, nella missiva inviata il 01.12.16, contestava l'accaduto, precisando che, secondo l'agente "Enel avrebbe versato sul ccb di esso CP_4
acceso presso l'agenzia di S. Apollinare della gli Parte_1 CP_6
importi di quanto prodotto dall'impianto medesimo e la banca CP_7
avrebbe ritirato le rate del finanziamento direttamente dal conto, tenendo conto in ogni caso degli esuberi di produzione dei pannelli e solo in tal caso avrebbe ritirato la rata"
- parte attrice ammetteva, in via stragiudiziale, di esser stata ab origine tutt'altro che ignara del finanziamento e, con esso, logicamente, dell'onerosità CP_2
dell'installazione, da parte della finanziata;
CP_1
- invero, le condizioni contrattuali venivano enunciate dapprima in forma orale, da parte del signor il quale, come tutti gli agenti dell'odierna convenuta, era CP_4
incaricato non a spendere il nome dell'Enel, ma a pubblicizzare i prodotti CP_1
;
[...]
- ricorrente era la promozione non di un impianto a costo zero, ma vantaggioso, per la possibilità di detrazioni fiscali al 50%, di risparmio in bolletta, tra il 40% ed il
70%, e di rimborso GSE, sulla quantità di energia immessa in rete;
- tali vantaggi erano fisiologicamente incerti, sia nell'an sia nel quantum, dipendendo palesemente dall'intensità di utilizzo dell'impianto e dall'operato di altri soggetti, terzi rispetto alle società installatrici;
pertanto, essi, anche in difetto delle precisazioni fornite sul punto, non avrebbero mai potuto indurre un soggetto pagina 13 di 19 di ordinaria diligenza a ritenere gratuita l'installazione dell'impianto;
- oltre a promuovere in tal modo i prodotti , gli agenti di quest'ultima CP_1
erano tenuti ad informare la clientela della possibilità di pagare l'impianto fotovoltaico, personalmente o accedendo ad un finanziamento o di CP_2
qualsiasi eventuale loro banca di fiducia;
- i suddetti termini dell'onerosità del contratto d'appalto con erano CP_1
chiaramente enunciati in forma scritta nel contratto d'appalto;
- sin dal primo incontro con i potenziali clienti, gli agenti CP_1
sottoponevano alla loro attenzione il contratto scritto d'appalto;
- chiunque, leggendolo anche superficialmente, era in grado di avvedersi del prezzo dell'impianto, atteso che a tale elemento essenziale del contratto era dedicata, infatti, un'apposita scheda riepilogativa dei servizi e prodotti offerti nonchè
l'intera clausola n. 3, intitolata, a caratteri ben visibili, "prezzo e modalità di pagamento", e persino specificamente sottoscritta dal cliente, ai sensi dell'articolo
1341 c.c;
- inoltre, in nessuna parte del contratto compariva il marchio Enel o qualsiasi altro riferimento ad esso, idoneo ad ingenerare l'erronea convinzione di un suo collegamento con l'autonoma attività imprenditoriale di . CP_1
- Altrettanto inequivoco è il contratto con , che, come abilitata a CP_2
fare, può sottoporre all'attenzione dei soli clienti, dimostratisi CP_1
interessati al finanziamento, nel corso del primo incontro (doc. 2: contratto di finanziamento ). CP_2
- come per prassi, anche nel caso di specie, il contratto veniva concluso dagli attori in un successivo incontro, appositamente concordato presso la loro abitazione;
- in tale occasione essi apponevano, consapevolmente e liberamente, ben tredici firme, le quali, essendo dislocate in vari punti del modulo contrattuale, non avrebbero potuto in alcun modo esse apposte in bianco;
- l'allaccio alla rete pubblica era legittimamene eseguibile solo dopo che l'Enel, con pagina 14 di 19 le sue tempistiche burocratiche notoriamente lunghe, avesse accolto la domanda avanzata in tal senso.
- il lamentato ritardo nel collegamento alla rete elettrica, pertanto, non era imputabile a la quale, faceva tutto quanto di sua competenza, CP_1
attivandosi tempestivamente per l'autorizzazione necessaria;
Articolati i mezzi istruttori dalle parti, con ordinanza resa fuori udienza veniva ammessa la prova testi articolata da parte attrice.
Venivano escussi due testi di parte attrice, e Controparte_8 CP_9
rispettivamente figlio e nuora degli attori.
Precisate le conclusioni per l'udienza di discussione del 28.11.2024, la causa era trattenuta per la decisione.
Ciò posto in fatto, le domande avanzate vanno rigettate.
Infatti, deve ritenersi circostanza incontestata fra le parti che la
[...]
abbia eseguito in favore dei due attori lavori per AR
l'istallazione di un impianto fotovoltaico di produzione di energia elettrica presso l'abitazione degli istanti.
In atti vi è poi il contratto di appalto del 16.9.2016 controfirmato dagli istanti con il quale si conviene che mpegna AR0
alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico di cui in citazione.
In contestazione vi è il fatto che secondo quanto asserito dagli attori l'istallazione di tale impianto fosse a costo zero per gli stessi istanti e che essi avrebbero avuto uno sconto sulla tariffazione della energia consumata, prevendendosi la vendita dell'energia prodotta dall'impianto all'Enel. pagina 15 di 19 Sul punto gli istanti, in mancanza di documentazione al riguardo che dimostrasse un simile accordo, hanno affidato la prova unicamente all'escussione dei testi indicati.
Le dichiarazioni di detti testi tuttavia non hanno superato il vaglio di attendibilità e credibilità necessarie per integrare la prova di quanto asserito dagli attori in citazione.
In particolare, , figlio di e Controparte_8 Parte_1 Parte_2
e moglie di loro figlio hanno reso in
[...] CP_9 Controparte_8
parte dichiarazioni de relato.
Con riguardo al primo incontro che si sarebbe avuto con il sig. che avrebbe CP_4
indicato agli istanti che l'impianto sarebbe stato istallato a costo zero, il teste ha Tes_1
affermato_ “Al primo incontro c'ero io, mio padre e mia madre che faceva avanti e
indietro”.
Il teste con riguardo sempre al primo incontro ha riferito invece al primo CP_9
incontro “ero presente anche io, insieme a mio marito e ai miei suoceri”.
Sulla circostanza delle persone presenti quindi al primo incontro vi è una completa discrasia tra le due versioni fornite dai testi riferendo il primo teste che la moglie CP_9
non c'era, riferendo quest'ultima invece di esserci.
[...]
Le dichiarazioni rese quindi da parenti stretti dall'attore, come tali da sottoporre ad un vaglio di attendibilità più rigido, non consentono di ritenere le stesse - in quanto tra loro contraddittorie in relazioni a circostanze rilevanti fini del decidere quali l'incontro in cui sarebbe intervenuto l'accordo – idonea a fornire la prova della gratuità della pagina 16 di 19 istallazione eseguita.
Non essendovi prova di tale accordo avente ad oggetto la gratuità dell'istallazione inutile è ogni valutazione circa l'errore in cui sarebbero incorsi gli istanti ovvero il dolo posto in essere ai danni dei medesimi.
Quanto al corrispettivo richiesto dalla AR
, esso, visto il dato pacifico dell'istallazione eseguita, trova corrispondenza
[...]
nell'importo del finanziamento richiesto alla convenuta documentato in CP_2
atti a finalizzato a finanziare il costo di detta opera. Tale dato documentale fornosce la prova del corrispettivo pattuito con la convenuta AR
quand'anche si voglia ritenere non richiamato dalla condizioni
[...]
del contratto sottoscritte dagli attori il preventivo di spesa allegato da quest'ultima convenuta.
Con riguardo poi al contratto di finanziamento con la , agli atti vi Controparte_2
accordo contrattuale sottoscritta dagli attori con l'Istituto bancario. Stante la validità del contratto di appalto a cui era collegato la scrittura privata sul finanziamento, deve ritenersi esclusa ogni forma di invalidità derivata di tale ultimo contratto.
Inoltre, infondata è l'eccezione di disconoscimento della sottoscrizione al contratto operata in corso di causa atteso che essa è incompatibile con la difesa sostenuta in citazione secondo cui nel momento cui veniva richiesto il pagamento da parte della per l'impianto eseguito ed il AR
pagamento della rata del contratto di finanziamento, gli stessi attori operavano il recesso pagina 17 di 19 dal contratto con l'Istituito di credito, comunicato il 14.11.20216, recesso che presuppone il riconoscimento della piena efficacia del contratto da cui si recede.
La domanda con cui si chiede di accertare la invalidità di entrambi i contratti va quindi rigettata.
Le spese seguono la soccombenza degli attori e si liquidano come in dispositivo in favore delle società costituite.
Nulla sulle spese tra attori ed il convenuto CP_4
P.Q.M.
Il Tribunale,
definitivamente pronunziando sulla domanda avanzata da e Parte_1
nei confronti di Parte_2 AR
, e , così provvede:
[...] Parte_3 Controparte_4
- Rigetta le domande avanzate;
- Condanna parte attrice a rimborsare a AR
e a le spese di lite, che si
[...] Parte_3
liquidano per ciascuno di quest'ultimi in € 2540,00 per compenso professionale,
oltre rimborso forfettario al 15%, CPA ed IVA come per legge.
pagina 18 di 19 Aversa, 07/03/2025 .
Il Giudice
dott. Luigi D'Angiolella
pagina 19 di 19
Tribunale Ordinario di Cassino
Prima Sezione
Il Giudice dr Luigi D'Angiolella all'esito dell'udienza cartolare da ultimo tenuta;
viste la nota scritta depositata dalla parte attrice e Parte_1 Parte_2
contenente le seguenti conclusioni: “Visto il provvedimento del 4 novembre
[...]
2024, con cui è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza del 28 novembre 2024, la società deducente in segno di partecipazione all'udienza insiste in tutto quanto dedotto ed eccepito nei propri scritti difensivi, in particolare nelle note conclusive del 14 novembre 2024, ed in seno ai verbali di causa, ai quali ci si riporta integralmente, e contesta ed impugna quanto esposto e dedotto da parte attrice in comparsa conclusionale.”. viste la nota scritta depositata dalla parte convenuta AR
contenente le seguenti conclusioni: “Visto il provvedimento, con
[...] cui il Giudice ha previsto la trattazione scritta dell'udienza del 28 novembre 2024, anche mediante richiamo ai precedenti scritti, il sottoscritto procuratore precisa le conclusioni come da nota depositata l'08/01/2024 e discute la causa come da note conclusive depositate il 01/07/2024.”. vista la nota scritta depositata dalla parte convenuta Parte_3 contenente le seguenti conclusioni: ““la società deducente in segno di partecipazione all'udienza insiste in tutto quanto dedotto ed eccepito nei propri scritti difensivi, in particolare nelle note conclusive del 14 novembre 2024, ed in seno ai verbali di causa, ai quali ci si riporta integralmente, e contesta ed impugna quanto esposto e dedotto da parte attrice in comparsa conclusionale” DECIDE la causa come da dispositivo e contestuale motivazione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.- Aversa, 07/03/2025. Il Giudice
dott. Luigi D'Angiolella
pagina 1 di 19 n. 4747/2017 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Prima Sezione
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi D'Angiolella, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4747/2017, avente ad oggetto: Altri
contratti d'opera, in decisione all'udienza del 28.11.2024 ex art. 281 sexies c.p.c. ,
promossa da:
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti Bernardino Izzi, CodiceFiscale_2
(C.F. ed Enrico Maria Fantozzi (C.F. ), C.F._3 C.F._4
elettivamente domiciliati in Indirizzo Telematico, presso lo studio dei predetti difensori
ATTORI
CONTRO
(CF: ) AR P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avvocato Piero Benassi, del Foro di Padova (C.F.
[...]
) elettivamente domiciliata eletto presso lo studio dell'avv. Biello C.F._5
pagina 2 di 19 Giovanna (CF: ) del Foro di Cassino, con studio in Cassino, C.F._6
Piazza Santa Scolastica n. 1,
CONVENUTA
E
(partita I.V.A. ) con sede legale e Controparte_2 P.IVA_2
Direzione Generale in Milano, piazza del Calendario n. 3, in persona della procuratrice pro tempore, , giusta procura conferita il 31 marzo 2011 con atto a Controparte_3
rogito Notaio (rep. 147.990 – racc. 24.039), rappresentata e difesa dall'avv. Per_1
Giancarlo Catavello (codice fiscale – fax. 02.65560008 – C.F._7
indirizzo pec: ed elettivamente domiciliata Email_1
in Velletri (RM), Piazza Cairoli n. 37 – 00049, presso lo studio dell'avv. Alessia
Acchioni, giusta mandato alle liti.
CONVENUTA
NONCHÈ
Controparte_4
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da verbale dell'udienza di discussione da ultimo tenuta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, Parte_1
(C.F. e (C.F. C.F._1 Parte_2
) convenivano in giudizio CodiceFiscale_2 AR
, e
[...] Controparte_4 Controparte_2
dinanzi a questo Tribunale per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
“in via principale, 1.1) accertare che la fornitura e la posa in opera dell'impianto è avvenuta alle condizioni descritte in narrativa e cioè senza un preventivo contratto
pagina 3 di 19 scritto di fornitura e comunque senza la previsione di nessun esborso in capo agli attori nonché dichiarare la nullità o in subordine l'annullamento del contratto di finanziamento n. 00006151495200, con conseguente dichiarazione che gli attori nulla devono ai convenuti 1.2) condannare la soc. e del AR
sig. a provvedere, a loro totale carico ed in solido tra loro, Controparte_4
all'allaccio dell'impianto alla rete, con previsione, ai sensi dell'articolo 614 bis cpc, di una somma di denaro per ogni giorno di ritardo, da determinarsi secondo criteri ivi previsti e, comunque, secondo giustizia, nonché al risarcimento dei danni patrimoniali e non. 2) in linea subordinata 2.1) dichiarare la nullità del contratto di finanziamento n.
00006151495200 o, in via subordinata l'annullamento o in via ancora più gradata, la sua risoluzione 2.2) condannare in solido la società AR
e alla remissione in pristino, a loro carico, dell'abitazione degli
[...] Controparte_4
attori, con rimozione dell'impianto fotovoltaico, con previsione, ai sensi dell'articolo
614 bis cpc, di una somma di denaro per ogni giorno di ritardo da determinarsi secondo
i criteri ivi previsti e comunque secondo giustizia, nonchè al risarcimento dei danni patrimoniali e non 3) in linea ancor più subordinata Ove si ritenesse la validità ed efficacia del contratto di finanziamento n. 00006151495200, condannare in solido la società e al risarcimento del AR Controparte_4
danno in favore degli attori, nella misura pari all'entità del finanziamento concesso dalla banca e di ogni altro onere aggiuntivo. In ogni caso 4) condannare in solido i convenuti al risarcimento del danno (patrimoniale e non) subito dai convenuti, nonché di quello che dovesse originarsi in corso di causa 5) con vittoria di competenze e spese di lite oltre iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari”.
A sostegno della domanda parte attrice deduceva:
- nel mese di Ottobre 2016, veniva contattato telefonicamente da Persona_2
una persona che si presentatosi come operatore Enel, gli chiedeva se fosse interessato l'installazione di pannelli fotovoltaici;
- il sig. pur mostrando interesse verso l'operazione poneva la condizione Parte_1
pagina 4 di 19 che l'installazione non avrebbe dovuto comportare alcun esborso;
- l'operatore gli confermava tale circostanza riferendo che avrebbe mandato una persona per esaminare la fattibilità dell'operazione;
- dopo alcuni giorni, si presentava presso l'abitazione degli attori, il sig. CP_4
, il quale si identificava come operatore Enel;
costui provvedeva a
[...]
visionare il tetto dell'abitazione per vedere, a suo dire, se era in buone condizioni;
all'esito riferiva che c'era spazio per un impianto di 5 kWh e che sotto il profilo tecnico era "tutto a posto";
- il sig. spiegava al sig. che, se avesse acconsentito a far CP_4 Parte_1
installare un impianto fotovoltaico sul tetto dell'abitazione, avrebbe ottenuto gratuitamente l'energia consumata di giorno per i suoi usi domestici, mentre avrebbe potuto ottenere quella consumata di notte a prezzi molto vantaggiosi
(circa 3 centesimi a kwh), precisando che ciò era normale visto che i pannelli di notte non potevano funzionare;
l'unico vincolo che veniva richiesto era la disponibilità del tetto per dieci anni;
- aggiungeva che per la fornitura e l'installazione dell'impianto il sig. non Parte_1
avrebbe dovuto sborsare alcunché perché, a suo dire, la metà del costo era finanziata dallo Stato e l'altra metà si sarebbe "ripagata da sola"; l''Enel per dieci anni avrebbe assorbito l'energia elettrica prodotta dall'impianto senza corrispondergli, alcunché e ciò per ammortizzare i costi dell'impianto, con la conseguenza che, solo alla scadenza del decimo anno, il sig. avrebbe Parte_1
potuto ottenere un utile dalla vendita dell'energia elettrica;
concludeva assicurando che in ogni caso e sin da subito vi sarebbe stato il vantaggio di risparmiare sul costo dell'energia utilizzata per i bisogni della sua famiglia;
- alla domanda del sig. e sul perché gli era stata fatta una proposta così Parte_1
vantaggiosa, il sig. rispondeva che l'Enel aveva riscontrato dei cali di CP_4
tensione sulla linea che alimentava le abitazioni nella zona e per questo era interessata ad installare, senza esborsi, degli impianti fotovoltaici, visto che pagina 5 di 19 questi, oltre a fornire (gratuitamente) l'energia alle abitazioni che li ospitavano, avrebbero immesso nella rete l'energia eccedente, risolvendo, cosi, il problema;
- il sig. si fidava delle parole del sig. perché costui, a conferma Parte_1 CP_4
delle stesse, indossava un badge con il logo dell'Enel e gli consegnava un bigliettino da visita con lo stesso logo;
- il sig. dichiarava che, per mandare avanti la pratica, aveva la necessità di CP_4
trarre copia (fotografandoli con il suo telefono cellulare) dei documenti di riconoscimento degli attori, visto che costoro erano in comunione dei beni e che, quindi, il tetto apparteneva per metà ad entrambi.
- venivano chieste al le coordinate bancarie in quanto secondo il Parte_1 CP_4
l'Enel avrebbe prima accreditato sul conto corrente del sig. il prezzo Parte_1
dell'energia prodotta dall'impianto e poi l'avrebbe successivamente stornata, visto che per i primi 10 anni, lo stesso non avrebbe potuto lucrare sull'energia prodotta dall'impianto;
- durante la conversazione, il sig. affermava la necessità di firmare una CP_4
serie di documenti per ottenere dal Comune le autorizzazioni per installare l'impianto;
- gli attori si fidavano e sottoscrivevano dei documenti in bianco;
- in data 26.10.2017 il Sig. riceveva due operai della ditta Almax srl che Parte_1
operava per conto della Greenstyle i quali, in poche ore, installavano venti pannelli fotovoltaici sopra il tetto della sua abitazione, ma senza collegarli alla rete elettrica;
- successivamente, il sig. riceveva una lettera da parte della Deutch Bank Parte_1
con la quale quest'ultima lo informava di aver erogato un finanziamento in suo favore di €. 18.590,00 oltre interessi e commissioni;
- con fax del 14.11.2016 l'attore spiegava alla banca che nulla era dovuto perché gli era stato assicurato che nulla avrebbe dovuto esborsare e che, comunque, non aveva mai sottoscritto nessuna richiesta di finanziamento o contratto;
tale pagina 6 di 19 comunicazione rimaneva senza esito;
- l'avv. Mignanelli, precedente procuratore degli attori, provvedeva a richiedere spiegazioni dell'accaduto alla e all'Enel; CP_1
- la convenuta forniva riscontro inviando "tutti i contratti e moduli (a CP_1
suo dire) sottoscritti dal sig. consistenti nella presunta richiesta di Parte_1
finanziamento alla Deutche Bank;
- l'Enel rispondeva che la operava in perfetta autonomia e non su suo CP_1
mandato.
- gli attori si rendevano conto dell'accaduto e cioè che con l'inganno veniva installato un impianto non dall'Enel, ma da una diversa società e cioè la
[...]
al prezzo, mai concordato, di €. 18.590,00 e che AR
quest'ultima aveva ricevuto tale somma dalla tramite una richiesta CP_2
di finanziamento carpita in modo truffaldino ed in violazione di tutte le norme poste a tutela del consumatore, che addirittura comportava il pagamento alla banca della somma di €. 27.564,00.
- come risultava, tuttavia, dalla perizia dell'ing. , versata in atti, la Persona_3
qualità dei materiali installati non giustificava minimamente la somma richiesta, visto che il valore dell'impianto era quantificabile al massimo in €. 9.000,00;
- successivamente, l'attore si recava presso la propria Banca per chiedere un finanziamento essendo lo stesso un commerciante mai segnalato e mai protestato, ma si vedeva negare il prestito in quanto risultava essere stato segnalato alle centrali di rischio bancario senza peraltro ricevere un preventivo avviso per raccomandata come prescritto dalla legge.
- a nulla valevano le richieste di spiegazione tanto che una sedicente società di recupero crediti tempestava di richieste l'odierna parte attrice;
- né il né la sottoscrivevano contratto per la fornitura di un Parte_1 Parte_2
impianto fotovoltaico con la soc. per il prezzo AR
di €. 18.590,00.
pagina 7 di 19 - parte attrice intendeva consentire solo l'installazione dell'impianto sul loro tetto, senza nessun esborso da parte loro;
- il relativo contratto andava comunque annullato perché veniva carpito con l'inganno;
- emergeva dalla perizia allegata, che i materiali utilizzati non erano in grado di produrre una quantità di energia elettrica in grado di coprire le rate di finanziamento;
- il non appena riceveva notizia della concessione del finanziamento da Parte_1
parte della Deutch Bank, in mancanza di documentazione che gli consentiva di comprendere cosa era successo, con la nota del 14.11.2016 (e quindi entro 15gg da quando pervenne la lettera con la quale si comunicava per la prima volta l'avvenuta accettazione del finanziamento) manifestava la sua volontà di recedere;
- il sig. e la Greenstyle svolgevano un'attività di mediazione creditizia CP_4
senza avere una specifica delega da parte della Deutch Bank a vendere propri prodotti finanziari e senza nemmeno essere professionalmente abilitati a svolgere tale l'attività;
- senza considerare che l'accordo veniva carpito con l'inganno, non vi era inoltre, un contratto di fornitura a titolo oneroso;
Si costituiva la parte convenuta la quale contestava Controparte_2
in fatto ed in dritto l'avversa domanda rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia
l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa, in via preliminare: -dichiarare l'inammissibilità della domanda di annullamento del contratto di finanziamento in quanto proposta dagli attori indistintamente per errore e per dolo nonché di quella di nullità e/o risoluzione per tutti i motivi sopra esposti.
Nel merito: -respingere ogni domanda proposta dagli attori nei confronti di
[...]
in quanto infondata in fatto e in diritto per le ragioni di cui in narrativa. CP_2
In ogni caso: condannare in persona del legale AR
pagina 8 di 19 rappresentante pro tempore, a tenere manlevata e indenne da Controparte_2
ogni conseguenza pregiudizievole che dovesse discendere dall'accoglimento delle domande formulate da parte attrice, per l'effetto, condannare la predetta società, in persona del l.r.p.t., al pagamento di quanto eventualmente fosse Controparte_2
condannata a pagare all'attrice. In via istruttoria: ci si oppone e alla richiesta di prova testimoniale in quanto irrilevante poichè non attinente l'operato di CP_2
e, peraltro, i soggetti citati come testi hanno stretti vincoli di parentela e/o
[...]
amicizia con gli attori e alla richiesta di CTU contabile in quanto palesemente esplorativa e, in quanto tale, inammissibile. Con riserva di ogni altra deduzione, produzione o istanza istruttoria. Con refusione delle spese del presente giudizio senza eccezione alcuna”.
Esponeva in particolare che:
- in data 14 ottobre 2016 il sig. nella qualità di richiedente e la Pt_1 Parte_1
sig.ra nella qualità di garante sottoscrivevano il contratto di Parte_2
finanziamento n. PT0000006151495200;
- in forza del mandato irrevocabile disciplinato dal secondo comma dell'art. 1723
c.c. e previsto dal contratto di finanziamento, provvedeva ad Controparte_2
erogare l'importo totale del credito finanziato nei confronti del Venditore
Convenzionato scelto dal finanziato, AR
- il contratto aveva ad oggetto un prestito finalizzato di € 18.590,00 da rimborsare mediante n. 120 rate mensili per un totale pari ad € 27.564,00, con scadenza prima rata il 19.02.2017; nessuna rata veniva versata dagli attori come documentato da piano di ammortamento versato in atti;
- in data 06.11.2017 a mezzo racc.ta a/r inviava a parte Controparte_2
attrice una diffida di costituzione in mora e preavviso di decadenza dal beneficio del termine con risoluzione del contratto nonché avviso di prossima registrazione dei dati in Centrale dei Rischi di Banca d'Italia;
- in data 17.02.2017, presso la stazione dei Carabinieri di S. Apollinare, gli attori pagina 9 di 19 sporgevano una denuncia-querela (che ha originato il procedimento penale n.
R.G.N.R. 2010/2017 - Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino) nei confronti del sig. della Controparte_5 CP_1 AR
- l'attore domanda l'annullamento e/o nullità del contratto di fornitura asserendone perfino l'inesistenza e, conseguentemente, quello di finanziamento assumendo peraltro di essere incorso in un vizio della volontà imputabile a errore e, in subordine, a dolo, senza null'altro specificare.
- Alla luce di quanto sopra, la domanda di annullamento e/o di nullità deve essere dichiarata inammissibile.
- la contestuale formulazione di domande di nullità, annullamento e risoluzione costituiva scelta processuale intrinsecamente contraddittoria.
- restava difficile credere come gli attori potessero aver: 1) dato le loro coordinate bancarie, 2) consentito la copia dei documenti di identità, 3) apposto la loro firma a moduli debitamente compilati in ogni loro parte finalizzati all'acquisto di un impianto fotovoltaico e aventi ad oggetto la richiesta del prestito a ciò finalizzato;
- parimenti era da escludere il coinvolgimento della banca in quanto la disciplina speciale che regolamenta la figura contrattuale del credito al consumo prevedeva all'art. 125 co. 5 T.U.B. che “nei casi di inadempimento del fornitore di beni e servizi, il consumatore che abbia effettuato inutilmente la costituzione in mora ha diritto di agire contro il finanziatore nei limiti del credito concesso, a condizione che vi sia un accordo che attribuisce al finanziatore l'esclusiva per la concessione di credito ai clienti del fornitore”, e all'art. 42 del c.d. Codice del Consumo che:
“Nei casi di inadempimento del fornitore di beni e servizi, il consumatore che abbia effettuato inutilmente la costituzione in mora ha diritto di agire contro il finanziatore nei limiti del credito concesso, a condizione che vi sia un accordo che attribuisce al finanziatore l'esclusiva per la concessione del credito ai clienti del fornitore. La responsabilità si estende anche al terzo, al quale il finanziatore abbia ceduto i diritti derivanti dal contratto di concessione del credito”,
pagina 10 di 19 - le parti, tuttavia, escludevano espressamente la portata "esclusiva" dell'accordo di convenzionamento.
- parte attrice asseriva di aver comunicato il recesso con nota del 14.11.2016 e quindi entro 15 giorni dalla comunicazione di accettazione del finanziamento.
Tuttavia, il consumatore ha tempo 14 giorni per recedere dagli accordi presi, a far data dalla firma del contratto;
- era necessario procedere secondo le modalità indicate nel contratto di finanziamento inviando lettera raccomandata con avviso di ricevimento Firmato nella quale andava specificata l'intenzione di esercitare il diritto di recesso ai sensi della direttiva comunitaria 48/2008 e dell'art. 125 ter del Testo unico bancario;
nella lettera doveva darsi indicazione del giorno della stipula del contratto di finanziamento e del numero del contratto;
qualora il prestito fosse già stato erogato e dunque il contratto avesse avuto esecuzione, il consumatore, nel termine di 30 giorni, avrebbe dovuto restituire il capitale e gli interessi maturati fino a quel momento nonché eventuali tasse dovute;
- parte attrice non osservava quanto previsto dal contratto sottoscritto;
- la aveva inviato a parte attrice congruo e motivato avviso di Controparte_2
registrazione a sofferenza del nominativo alla Centrale dei Rischi di Banca
d'Italia;
- il preavviso veniva dato da in modo chiaro, specifico e Controparte_2
tempestivo, in modo da consentire al cliente di evitare conseguenze pregiudizievoli attraverso il tempestivo pagamento del debito;
- il fornitore rimaneva comunque obbligato a manlevare la Banca da ogni conseguenza pregiudizievole, secondo quanto stabilito dal contratto di convenzionamento;
- secondo l'art. 16 del citato contratto “In caso di inadempimento del EN /
Prestatore di cui all'art. 125 – quinquies del D.Lgs 385/1993, ove il Cliente, costituito inutilmente in mora il EN / prestatore, dovesse comunicare –
pagina 11 di 19 anche a mezzo semplice comunicazione scritta – di volersi avvalere del diritto alla risoluzione del contratto di credito, il EN / prestatore sarà tenuto immediatamente a restituire alla Banca – a semplice richiesta – l'importo del finanziamento erogato, comprensivo anche delle rate eventualmente già pagate dal Cliente, maggiorato degli eventuali oneri (anche erariali), commissioni, spese di istruttoria, premi assicurativi, nonché degli interessi corrispettivi – nella misura concordata con il Cliente – maturati sino alla data del rimborso. … Il
EN / prestatore si impegna a tenere indenne e manlevata la Banca da qualsiasi danno, spesa, onere o richiesta di risarcimento avanzata da Clienti o da terzi comunque ricollegabile direttamente o indirettamente al mancato adempimento degli obblighi rinvenienti dal contratto di fornitura dei beni e servizi, all'attività svolta dal medesimo EN / prestatore o dai soggetti di cui il medesimo si avvale in funzione della presentazione della proposta di finanziamento. La banca avrà inoltre diritto a chiedere il risarcimento per danni reputazionali derivanti dalla condotta del medesimo EN / prestatore”.
Si costituiva altresì, la chiedendo l'accoglimento AR
delle seguenti conclusioni: “Voglia III.mo Giudice adito: In via pregiudiziale: visti gli articoli 163 e 164 c.p.c., dichiarare la nullità dell'atto di citazione introduttivo del presene giudizio e, per l'effetto, ordinare alle parti attrici la rinnovazione e/o integrazione del medesimo, a pena di cancellazione della causa dal ruolo. In via principale: rigettare tutte le domande attoree, poiché infondate in fatto e in diritto, per le ragioni ampiamente esposte dalla convenuta AR
nei propri scritti difensivi. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
A sostegno delle proprie ragioni deduceva che:
- dovevano ritenersi gravemente negligenti le sottoscrizioni in bianco, che gli attori asserivano di aver apposto, soprattutto tenendo conto della qualità di imprenditore pagina 12 di 19 commerciale del signor Parte_1
- doveva considerarsi disconosciuta la paternità del biglietto da visita prodotto ed asseritamente ricevuto dal signor atteso che l'utilizzo di distintivi o CP_4
qualsiasi altro mezzo esulava dalle direttive impartite dalla società convenuta ai propri agenti in quanto idoneo potenzialmente ad ingenerare confusione sulla sua identità e autonomia commerciale;
- l'avv. Mignanelli, difensore delle odierne parti attrici, prima dell'instaurazione del presente giudizio, nella missiva inviata il 01.12.16, contestava l'accaduto, precisando che, secondo l'agente "Enel avrebbe versato sul ccb di esso CP_4
acceso presso l'agenzia di S. Apollinare della gli Parte_1 CP_6
importi di quanto prodotto dall'impianto medesimo e la banca CP_7
avrebbe ritirato le rate del finanziamento direttamente dal conto, tenendo conto in ogni caso degli esuberi di produzione dei pannelli e solo in tal caso avrebbe ritirato la rata"
- parte attrice ammetteva, in via stragiudiziale, di esser stata ab origine tutt'altro che ignara del finanziamento e, con esso, logicamente, dell'onerosità CP_2
dell'installazione, da parte della finanziata;
CP_1
- invero, le condizioni contrattuali venivano enunciate dapprima in forma orale, da parte del signor il quale, come tutti gli agenti dell'odierna convenuta, era CP_4
incaricato non a spendere il nome dell'Enel, ma a pubblicizzare i prodotti CP_1
;
[...]
- ricorrente era la promozione non di un impianto a costo zero, ma vantaggioso, per la possibilità di detrazioni fiscali al 50%, di risparmio in bolletta, tra il 40% ed il
70%, e di rimborso GSE, sulla quantità di energia immessa in rete;
- tali vantaggi erano fisiologicamente incerti, sia nell'an sia nel quantum, dipendendo palesemente dall'intensità di utilizzo dell'impianto e dall'operato di altri soggetti, terzi rispetto alle società installatrici;
pertanto, essi, anche in difetto delle precisazioni fornite sul punto, non avrebbero mai potuto indurre un soggetto pagina 13 di 19 di ordinaria diligenza a ritenere gratuita l'installazione dell'impianto;
- oltre a promuovere in tal modo i prodotti , gli agenti di quest'ultima CP_1
erano tenuti ad informare la clientela della possibilità di pagare l'impianto fotovoltaico, personalmente o accedendo ad un finanziamento o di CP_2
qualsiasi eventuale loro banca di fiducia;
- i suddetti termini dell'onerosità del contratto d'appalto con erano CP_1
chiaramente enunciati in forma scritta nel contratto d'appalto;
- sin dal primo incontro con i potenziali clienti, gli agenti CP_1
sottoponevano alla loro attenzione il contratto scritto d'appalto;
- chiunque, leggendolo anche superficialmente, era in grado di avvedersi del prezzo dell'impianto, atteso che a tale elemento essenziale del contratto era dedicata, infatti, un'apposita scheda riepilogativa dei servizi e prodotti offerti nonchè
l'intera clausola n. 3, intitolata, a caratteri ben visibili, "prezzo e modalità di pagamento", e persino specificamente sottoscritta dal cliente, ai sensi dell'articolo
1341 c.c;
- inoltre, in nessuna parte del contratto compariva il marchio Enel o qualsiasi altro riferimento ad esso, idoneo ad ingenerare l'erronea convinzione di un suo collegamento con l'autonoma attività imprenditoriale di . CP_1
- Altrettanto inequivoco è il contratto con , che, come abilitata a CP_2
fare, può sottoporre all'attenzione dei soli clienti, dimostratisi CP_1
interessati al finanziamento, nel corso del primo incontro (doc. 2: contratto di finanziamento ). CP_2
- come per prassi, anche nel caso di specie, il contratto veniva concluso dagli attori in un successivo incontro, appositamente concordato presso la loro abitazione;
- in tale occasione essi apponevano, consapevolmente e liberamente, ben tredici firme, le quali, essendo dislocate in vari punti del modulo contrattuale, non avrebbero potuto in alcun modo esse apposte in bianco;
- l'allaccio alla rete pubblica era legittimamene eseguibile solo dopo che l'Enel, con pagina 14 di 19 le sue tempistiche burocratiche notoriamente lunghe, avesse accolto la domanda avanzata in tal senso.
- il lamentato ritardo nel collegamento alla rete elettrica, pertanto, non era imputabile a la quale, faceva tutto quanto di sua competenza, CP_1
attivandosi tempestivamente per l'autorizzazione necessaria;
Articolati i mezzi istruttori dalle parti, con ordinanza resa fuori udienza veniva ammessa la prova testi articolata da parte attrice.
Venivano escussi due testi di parte attrice, e Controparte_8 CP_9
rispettivamente figlio e nuora degli attori.
Precisate le conclusioni per l'udienza di discussione del 28.11.2024, la causa era trattenuta per la decisione.
Ciò posto in fatto, le domande avanzate vanno rigettate.
Infatti, deve ritenersi circostanza incontestata fra le parti che la
[...]
abbia eseguito in favore dei due attori lavori per AR
l'istallazione di un impianto fotovoltaico di produzione di energia elettrica presso l'abitazione degli istanti.
In atti vi è poi il contratto di appalto del 16.9.2016 controfirmato dagli istanti con il quale si conviene che mpegna AR0
alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico di cui in citazione.
In contestazione vi è il fatto che secondo quanto asserito dagli attori l'istallazione di tale impianto fosse a costo zero per gli stessi istanti e che essi avrebbero avuto uno sconto sulla tariffazione della energia consumata, prevendendosi la vendita dell'energia prodotta dall'impianto all'Enel. pagina 15 di 19 Sul punto gli istanti, in mancanza di documentazione al riguardo che dimostrasse un simile accordo, hanno affidato la prova unicamente all'escussione dei testi indicati.
Le dichiarazioni di detti testi tuttavia non hanno superato il vaglio di attendibilità e credibilità necessarie per integrare la prova di quanto asserito dagli attori in citazione.
In particolare, , figlio di e Controparte_8 Parte_1 Parte_2
e moglie di loro figlio hanno reso in
[...] CP_9 Controparte_8
parte dichiarazioni de relato.
Con riguardo al primo incontro che si sarebbe avuto con il sig. che avrebbe CP_4
indicato agli istanti che l'impianto sarebbe stato istallato a costo zero, il teste ha Tes_1
affermato_ “Al primo incontro c'ero io, mio padre e mia madre che faceva avanti e
indietro”.
Il teste con riguardo sempre al primo incontro ha riferito invece al primo CP_9
incontro “ero presente anche io, insieme a mio marito e ai miei suoceri”.
Sulla circostanza delle persone presenti quindi al primo incontro vi è una completa discrasia tra le due versioni fornite dai testi riferendo il primo teste che la moglie CP_9
non c'era, riferendo quest'ultima invece di esserci.
[...]
Le dichiarazioni rese quindi da parenti stretti dall'attore, come tali da sottoporre ad un vaglio di attendibilità più rigido, non consentono di ritenere le stesse - in quanto tra loro contraddittorie in relazioni a circostanze rilevanti fini del decidere quali l'incontro in cui sarebbe intervenuto l'accordo – idonea a fornire la prova della gratuità della pagina 16 di 19 istallazione eseguita.
Non essendovi prova di tale accordo avente ad oggetto la gratuità dell'istallazione inutile è ogni valutazione circa l'errore in cui sarebbero incorsi gli istanti ovvero il dolo posto in essere ai danni dei medesimi.
Quanto al corrispettivo richiesto dalla AR
, esso, visto il dato pacifico dell'istallazione eseguita, trova corrispondenza
[...]
nell'importo del finanziamento richiesto alla convenuta documentato in CP_2
atti a finalizzato a finanziare il costo di detta opera. Tale dato documentale fornosce la prova del corrispettivo pattuito con la convenuta AR
quand'anche si voglia ritenere non richiamato dalla condizioni
[...]
del contratto sottoscritte dagli attori il preventivo di spesa allegato da quest'ultima convenuta.
Con riguardo poi al contratto di finanziamento con la , agli atti vi Controparte_2
accordo contrattuale sottoscritta dagli attori con l'Istituto bancario. Stante la validità del contratto di appalto a cui era collegato la scrittura privata sul finanziamento, deve ritenersi esclusa ogni forma di invalidità derivata di tale ultimo contratto.
Inoltre, infondata è l'eccezione di disconoscimento della sottoscrizione al contratto operata in corso di causa atteso che essa è incompatibile con la difesa sostenuta in citazione secondo cui nel momento cui veniva richiesto il pagamento da parte della per l'impianto eseguito ed il AR
pagamento della rata del contratto di finanziamento, gli stessi attori operavano il recesso pagina 17 di 19 dal contratto con l'Istituito di credito, comunicato il 14.11.20216, recesso che presuppone il riconoscimento della piena efficacia del contratto da cui si recede.
La domanda con cui si chiede di accertare la invalidità di entrambi i contratti va quindi rigettata.
Le spese seguono la soccombenza degli attori e si liquidano come in dispositivo in favore delle società costituite.
Nulla sulle spese tra attori ed il convenuto CP_4
P.Q.M.
Il Tribunale,
definitivamente pronunziando sulla domanda avanzata da e Parte_1
nei confronti di Parte_2 AR
, e , così provvede:
[...] Parte_3 Controparte_4
- Rigetta le domande avanzate;
- Condanna parte attrice a rimborsare a AR
e a le spese di lite, che si
[...] Parte_3
liquidano per ciascuno di quest'ultimi in € 2540,00 per compenso professionale,
oltre rimborso forfettario al 15%, CPA ed IVA come per legge.
pagina 18 di 19 Aversa, 07/03/2025 .
Il Giudice
dott. Luigi D'Angiolella
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