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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 15/07/2025, n. 412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 412 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. 2016/2022 Ruolo Generale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice dr.ssa Maria Paola Costa, ha pronunciato la seguente sentenza
nella causa civile di primo grado, promossa con atto di citazione notificato il 6 settembre
2022
da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
) rappresentati e difesi, per mandato in calce al predetto atto di CodiceFiscale_2 citazione, dall'avv. Lorenzo Colautti ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in
Udine via Stringher n. 25
- attori opponenti -
contro
(C.F. ), già titolare della omonima impresa CP_1 CodiceFiscale_3 individuale (P.I. ), rappresentato e difeso, per mandato in calce al ricorso per P.IVA_1 decreto ingiuntivo, dall'avv. Marco Piccin ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Maniago viale della Vittoria n. 9/C
- convenuto opposto -
Oggetto: opposizione contro il decreto ingiuntivo n. 734/2022.
Pagina 1 di 7 Causa iscritta a ruolo il 16 settembre 2022 e trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 28 febbraio 2025.
CONCLUSIONI
Per gli attori opponenti: come da foglio depositato telematicamente il 27 febbraio 2025:
“In via principale.
Voglia il Tribunale adito, ogni contraria domanda reietta e disattesa, sospendere, rigettare
e/o revocare il decreto ingiuntivo, perché infondato ed illegittimo, avendo gli opponenti fornito prova documentale delle contestazioni (mail Avv. Cudini d.d. 08-04-20214, doc. 25)
e della illiceità/illegittimità della richiesta economica, avendo pagato un importo superiore a quanto richiesto (vedasi assegni).
In subordine.
Voglia il Tribunale adito, ogni contraria domanda reietta e disattesa, e soltanto laddove non emergessero dall'assunzione dei mezzi istruttori la prova del “quantum”, determinare il corrispettivo ex art. 2225 c.c.
In via istruttoria.
Si chiede che vengano ammessi i mezzi istruttori così come richiesti e formulati con la II memoria d.d. 06.04.2023 e la III memoria d.d. 26.04.2023.
Spese legali rifuse per tutte le domande sopra svolte”.
Per il convenuto opposto: come da foglio depositato telematicamente il 27 febbraio
2025:
“Nel merito: per le causali di cui in atti, contrariis reiectis, respingersi l'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto e confermarsi il decreto ingiuntivo n. 734/2022 (R.G.
1608/2022), emesso dal Tribunale di Pordenone il 14.07.2022, depositato il 15.07.2022 e per l'effetto condannarsi e al pagamento, in via Parte_1 Parte_2 solidale tra loro, in favore di della somma di € 25.260,00, oltre ad € 50,00 CP_1 per le spese afferenti all'estratto autentico delle scritture contabili, oltre gli interessi legali dalle singole scadenze di pagamento al saldo.
Pagina 2 di 7 In via istruttoria: si chiede l'ammissione dell'interrogatorio formale degli attori opponenti e di prove per testi sulle circostanze non ammesse di cui ai capitoli di prova dal n. 1 al n. 41 indicati nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c. del convenuto opposto di data
05.04.2023, che devono intendersi qui integralmente ripetuti e trascritti, con tutti i testi ivi indicati, anche a prova contraria sui capitoli avversari eventualmente ammessi.
Si chiede, qualora ritenuto necessario, l'espletamento di CTU finalizzata ad esperire le verifiche e gli accertamenti indicati e richiesti nella medesima memoria ex art. 183, co. 6,
n. 2, c.p.c. del 05.04.2023, che devono intendersi qui integralmente ripetuti e trascritti.
Ci si oppone all'ammissione dei capitoli di prova contenuti nella seconda memoria ex art.
183, co. 6, c.p.c. degli attori opponenti per i motivi dedotti nella memoria ex art. 183, co. 6,
n. 3, c.p.c. del convenuto opposto di data 26.04.2023 e, in caso di loro ammissione, si chiede che l'Ill.mo Tribunale voglia ordinare all' la produzione dell'estratto conto CP_2 contributivo, retributivo e reddituale di a far data dall'inizio dell'attività Parte_1 lavorativa.
In ogni caso, con vittoria di compensi professionali, compresi quelli della fase monitoria, e spese, oltre al rimborso forfetario 15%, c.n.a.p. e IVA.
Dichiara di non accettare il contraddittorio su domande nuove e/o modificate.
Chiede infine la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con ogni più ampia riserva”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori opponenti e Parte_1
hanno evocato avanti al Tribunale di Pordenone il convenuto opposto Parte_2
(già titolare dell'omonima impresa individuale, cancellata dal registro delle CP_1 imprese il 19 aprile 2019), proponendo opposizione contro il decreto ingiuntivo n.
734/2022 emesso il 14 - 15 luglio 2022, col quale era stato intimato loro il pagamento, in solido, di € 24.240,00 complessivi (oltre interessi, spese per autentica estratto notarile e spese della procedura) a saldo dei lavori edili di cui alle fatture n. 1 del 5 giugno 2007 e n.
2 del 5 giugno 2007.
Pagina 3 di 7 Gli attori opponenti hanno chiesto al Tribunale di accogliere le seguenti, testuali, domande:
“In via principale Voglia il Tribunale adito, ogni contraria domanda reietta e disattesa, sospendere, rigettare e/o revocare il decreto ingiuntivo, perché infondato ed illegittimo, avendo gli opponenti fornito prova documentale delle contestazioni (mail Avv. Cudini d.d.
08.04.20214, doc. 25) e della illegittimità della richiesta economica, avendo pagato un importo superiore a quanto richiesto (vedasi assegni).
In subordine: Voglia il Tribunale adito, ogni contraria domanda reietta e disattesa, e soltanto laddove non emergessero dall'assunzione dei mezzi istruttori la prova del
“quantum”, determinare il corrispettivo ex art. 2225 c.c.
Spese legali rifuse per tutte le domande sopra svolte”.
1.2 Si è costituito il convenuto opposto , formulando le seguenti, testuali, CP_1 conclusioni:
“In via preliminare: concedersi in ogni caso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 734/2022 (R.G. 1608/2022), emesso dal Tribunale di Pordenone il
14.07.2022, depositato il 15.07.2022, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta né di pronta soluzione.
Nel merito: per le causali di cui in premessa, contrariis reiectis, respingersi l'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto e confermarsi il decreto ingiuntivo n. 734/2022 (R.G.
1608/2022), emesso dal Tribunale di Pordenone il 14.07.2022, depositato il 15.07.2022 e per l'effetto condannarsi e , al pagamento, in via Parte_1 Parte_2 solidale tra loro, in favore di della somma di € 25.260,00, oltre ad € 50,00 CP_1 per le spese afferenti all'estratto autentico delle scritture contabili, oltre gli interessi legali dalle singole scadenze di pagamento al saldo.
In ogni caso con vittoria di compensi professionali, compresi quelli della fase monitoria, e spese, oltre rimborso forfetario 15%, c.n.a.p. e IVA”.
1.3 Con ordinanza riservata del 3 febbraio 2023 il Giudice, rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del provvedimento impugnato, ha assegnato
Pagina 4 di 7 alle parti i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183 comma 6° c.p.c..
1.4 Indi, la causa, acquisita la documentazione prodotta, all'esito dell'udienza cartolare del 28 febbraio 2025 è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe riportate, con concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2.1 Operata, nei termini succinti che precedono, l'esposizione dei fatti rilevanti oggetto del contendere, l'opposizione va accolta.
Com'è noto (cfr., per tutte, Cassazione civile, sez. III, sentenza n. 24815 del 24 novembre 2005), nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, perché
è il creditore ad avere veste sostanziale di attore ed a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre l'opponente è il convenuto, cui compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato ex adverso non si collocano sul versante della domanda, che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione, ma configurano altrettante eccezioni.
Ed, infatti, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il Giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume (come si è appena detto) la posizione sostanziale di attore e che, pertanto, è tenuto, ex art. 2697 comma 1° c.c., a fornire la prova dei fatti che costituiscono il fondamento del diritto per l'effetto azionato.
Prova che, nel caso di specie, il signor non ha dato attraverso la CP_1 documentazione che ha versato in atti.
Le parti (ben inteso, potendolo fare) non hanno, anzitutto, stipulato un contratto in forma scritta;
ma soprattutto non è stato predisposto neppure un preventivo, debitamente sottoscritto per accettazione dai coniugi , né è stata redatta, nel Persona_1 contraddittorio fra committenti ed impresario, la contabilità finale debitamente firmata;
inoltre, in tutte le fatture che il signor ha emesso fra il 2004 ed il 2007 per i lavori CP_1 svolti è del tutto assente l'indicazione del prezzo volta per volta applicato per le singole
Pagina 5 di 7 quantità e tipologie di opere realizzate e/o di forniture effettuate, al fine di giustificare il corrispettivo complessivamente esposto;
se ne ha che le due fatture monitoriamente azionate, genericamente riferite al saldo asseritamente ancora dovuto, sono, pertanto, di per sé insufficienti a dimostrare l'esistenza del residuo credito oggi preteso.
Né giovano alle argomentazioni difensive del convenuto opposto le prove orali dedotte nella memoria di data 5 aprile 2023 nel tentativo di colmare la lacunosa produzione documentale, prove orali che, difatti, vertono su circostanze pacifiche (vedasi, ad esempio, i capitoli 1, 12 e 27), generiche e/o valutative (vedasi, ad esempio, i capitoli 2,
4, 6, 13, 14, 15, 23, 24, 25, 26, 28 e 29, privi della necessaria indicazione dei termini dell'accordo in tesi verbalmente perfezionato e di quanto in concreto fornito, posato in opera e realizzato, laddove non anche contenenti non consenti giudizi), irrilevanti (vedasi, ad esempio, i capitoli 3, 5, 7, 8, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 41, tutti inconferenti ai fini del decidere), generiche e/o irrilevanti (vedasi, ad esempio, i capitoli 9 e
11), generiche (vedasi, ad esempio, il capitolo 10, che non specifica dove e quando sarebbe avvenuta la asserita consegna del documento 2, comunque non firmato;
vedasi, ad esempio, il capitolo 16, che non specifica in cosa consisterebbe l'asserita diversità di opere e lavorazioni;
vedasi, ad esempio, i capitoli 36, 37, 38, 39 e 40, privi della specificazione di quanto fornito, posato ed utilizzato in cantiere).
A fronte di tale deserto probatorio è chiaro che la Ctu, sollecitata dal convenuto opposto, si rivela inammissibilmente esplorativa.
Per le dirimenti considerazioni che precedono, in cui resta assorbita ogni altra questione, l'opposizione va, come detto, accolta, dovendo, per l'effetto, essere integralmente revocato il decreto ingiuntivo impugnato.
2.2 Le spese, liquidate come in dispositivo secondo i valori medi suggeriti dai vigenti parametri forensi, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pordenone, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca in ogni sua parte il decreto ingiuntivo
Pagina 6 di 7 impugnato;
2) condanna il convenuto opposto alla rifusione delle spese processuali sostenute dagli attori opponenti, che liquida in € 5.077,00 per compenso ed € 145,50 per anticipazioni, oltre rimborso forfettario 15%, CNA ed IVA come per legge.
Così deciso in Pordenone il 15 luglio 2025.
Il Giudice
dr.ssa Maria Paola Costa
Pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice dr.ssa Maria Paola Costa, ha pronunciato la seguente sentenza
nella causa civile di primo grado, promossa con atto di citazione notificato il 6 settembre
2022
da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
) rappresentati e difesi, per mandato in calce al predetto atto di CodiceFiscale_2 citazione, dall'avv. Lorenzo Colautti ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in
Udine via Stringher n. 25
- attori opponenti -
contro
(C.F. ), già titolare della omonima impresa CP_1 CodiceFiscale_3 individuale (P.I. ), rappresentato e difeso, per mandato in calce al ricorso per P.IVA_1 decreto ingiuntivo, dall'avv. Marco Piccin ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Maniago viale della Vittoria n. 9/C
- convenuto opposto -
Oggetto: opposizione contro il decreto ingiuntivo n. 734/2022.
Pagina 1 di 7 Causa iscritta a ruolo il 16 settembre 2022 e trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 28 febbraio 2025.
CONCLUSIONI
Per gli attori opponenti: come da foglio depositato telematicamente il 27 febbraio 2025:
“In via principale.
Voglia il Tribunale adito, ogni contraria domanda reietta e disattesa, sospendere, rigettare
e/o revocare il decreto ingiuntivo, perché infondato ed illegittimo, avendo gli opponenti fornito prova documentale delle contestazioni (mail Avv. Cudini d.d. 08-04-20214, doc. 25)
e della illiceità/illegittimità della richiesta economica, avendo pagato un importo superiore a quanto richiesto (vedasi assegni).
In subordine.
Voglia il Tribunale adito, ogni contraria domanda reietta e disattesa, e soltanto laddove non emergessero dall'assunzione dei mezzi istruttori la prova del “quantum”, determinare il corrispettivo ex art. 2225 c.c.
In via istruttoria.
Si chiede che vengano ammessi i mezzi istruttori così come richiesti e formulati con la II memoria d.d. 06.04.2023 e la III memoria d.d. 26.04.2023.
Spese legali rifuse per tutte le domande sopra svolte”.
Per il convenuto opposto: come da foglio depositato telematicamente il 27 febbraio
2025:
“Nel merito: per le causali di cui in atti, contrariis reiectis, respingersi l'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto e confermarsi il decreto ingiuntivo n. 734/2022 (R.G.
1608/2022), emesso dal Tribunale di Pordenone il 14.07.2022, depositato il 15.07.2022 e per l'effetto condannarsi e al pagamento, in via Parte_1 Parte_2 solidale tra loro, in favore di della somma di € 25.260,00, oltre ad € 50,00 CP_1 per le spese afferenti all'estratto autentico delle scritture contabili, oltre gli interessi legali dalle singole scadenze di pagamento al saldo.
Pagina 2 di 7 In via istruttoria: si chiede l'ammissione dell'interrogatorio formale degli attori opponenti e di prove per testi sulle circostanze non ammesse di cui ai capitoli di prova dal n. 1 al n. 41 indicati nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c. del convenuto opposto di data
05.04.2023, che devono intendersi qui integralmente ripetuti e trascritti, con tutti i testi ivi indicati, anche a prova contraria sui capitoli avversari eventualmente ammessi.
Si chiede, qualora ritenuto necessario, l'espletamento di CTU finalizzata ad esperire le verifiche e gli accertamenti indicati e richiesti nella medesima memoria ex art. 183, co. 6,
n. 2, c.p.c. del 05.04.2023, che devono intendersi qui integralmente ripetuti e trascritti.
Ci si oppone all'ammissione dei capitoli di prova contenuti nella seconda memoria ex art.
183, co. 6, c.p.c. degli attori opponenti per i motivi dedotti nella memoria ex art. 183, co. 6,
n. 3, c.p.c. del convenuto opposto di data 26.04.2023 e, in caso di loro ammissione, si chiede che l'Ill.mo Tribunale voglia ordinare all' la produzione dell'estratto conto CP_2 contributivo, retributivo e reddituale di a far data dall'inizio dell'attività Parte_1 lavorativa.
In ogni caso, con vittoria di compensi professionali, compresi quelli della fase monitoria, e spese, oltre al rimborso forfetario 15%, c.n.a.p. e IVA.
Dichiara di non accettare il contraddittorio su domande nuove e/o modificate.
Chiede infine la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con ogni più ampia riserva”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori opponenti e Parte_1
hanno evocato avanti al Tribunale di Pordenone il convenuto opposto Parte_2
(già titolare dell'omonima impresa individuale, cancellata dal registro delle CP_1 imprese il 19 aprile 2019), proponendo opposizione contro il decreto ingiuntivo n.
734/2022 emesso il 14 - 15 luglio 2022, col quale era stato intimato loro il pagamento, in solido, di € 24.240,00 complessivi (oltre interessi, spese per autentica estratto notarile e spese della procedura) a saldo dei lavori edili di cui alle fatture n. 1 del 5 giugno 2007 e n.
2 del 5 giugno 2007.
Pagina 3 di 7 Gli attori opponenti hanno chiesto al Tribunale di accogliere le seguenti, testuali, domande:
“In via principale Voglia il Tribunale adito, ogni contraria domanda reietta e disattesa, sospendere, rigettare e/o revocare il decreto ingiuntivo, perché infondato ed illegittimo, avendo gli opponenti fornito prova documentale delle contestazioni (mail Avv. Cudini d.d.
08.04.20214, doc. 25) e della illegittimità della richiesta economica, avendo pagato un importo superiore a quanto richiesto (vedasi assegni).
In subordine: Voglia il Tribunale adito, ogni contraria domanda reietta e disattesa, e soltanto laddove non emergessero dall'assunzione dei mezzi istruttori la prova del
“quantum”, determinare il corrispettivo ex art. 2225 c.c.
Spese legali rifuse per tutte le domande sopra svolte”.
1.2 Si è costituito il convenuto opposto , formulando le seguenti, testuali, CP_1 conclusioni:
“In via preliminare: concedersi in ogni caso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 734/2022 (R.G. 1608/2022), emesso dal Tribunale di Pordenone il
14.07.2022, depositato il 15.07.2022, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta né di pronta soluzione.
Nel merito: per le causali di cui in premessa, contrariis reiectis, respingersi l'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto e confermarsi il decreto ingiuntivo n. 734/2022 (R.G.
1608/2022), emesso dal Tribunale di Pordenone il 14.07.2022, depositato il 15.07.2022 e per l'effetto condannarsi e , al pagamento, in via Parte_1 Parte_2 solidale tra loro, in favore di della somma di € 25.260,00, oltre ad € 50,00 CP_1 per le spese afferenti all'estratto autentico delle scritture contabili, oltre gli interessi legali dalle singole scadenze di pagamento al saldo.
In ogni caso con vittoria di compensi professionali, compresi quelli della fase monitoria, e spese, oltre rimborso forfetario 15%, c.n.a.p. e IVA”.
1.3 Con ordinanza riservata del 3 febbraio 2023 il Giudice, rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del provvedimento impugnato, ha assegnato
Pagina 4 di 7 alle parti i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183 comma 6° c.p.c..
1.4 Indi, la causa, acquisita la documentazione prodotta, all'esito dell'udienza cartolare del 28 febbraio 2025 è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe riportate, con concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2.1 Operata, nei termini succinti che precedono, l'esposizione dei fatti rilevanti oggetto del contendere, l'opposizione va accolta.
Com'è noto (cfr., per tutte, Cassazione civile, sez. III, sentenza n. 24815 del 24 novembre 2005), nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, perché
è il creditore ad avere veste sostanziale di attore ed a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre l'opponente è il convenuto, cui compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato ex adverso non si collocano sul versante della domanda, che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione, ma configurano altrettante eccezioni.
Ed, infatti, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il Giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume (come si è appena detto) la posizione sostanziale di attore e che, pertanto, è tenuto, ex art. 2697 comma 1° c.c., a fornire la prova dei fatti che costituiscono il fondamento del diritto per l'effetto azionato.
Prova che, nel caso di specie, il signor non ha dato attraverso la CP_1 documentazione che ha versato in atti.
Le parti (ben inteso, potendolo fare) non hanno, anzitutto, stipulato un contratto in forma scritta;
ma soprattutto non è stato predisposto neppure un preventivo, debitamente sottoscritto per accettazione dai coniugi , né è stata redatta, nel Persona_1 contraddittorio fra committenti ed impresario, la contabilità finale debitamente firmata;
inoltre, in tutte le fatture che il signor ha emesso fra il 2004 ed il 2007 per i lavori CP_1 svolti è del tutto assente l'indicazione del prezzo volta per volta applicato per le singole
Pagina 5 di 7 quantità e tipologie di opere realizzate e/o di forniture effettuate, al fine di giustificare il corrispettivo complessivamente esposto;
se ne ha che le due fatture monitoriamente azionate, genericamente riferite al saldo asseritamente ancora dovuto, sono, pertanto, di per sé insufficienti a dimostrare l'esistenza del residuo credito oggi preteso.
Né giovano alle argomentazioni difensive del convenuto opposto le prove orali dedotte nella memoria di data 5 aprile 2023 nel tentativo di colmare la lacunosa produzione documentale, prove orali che, difatti, vertono su circostanze pacifiche (vedasi, ad esempio, i capitoli 1, 12 e 27), generiche e/o valutative (vedasi, ad esempio, i capitoli 2,
4, 6, 13, 14, 15, 23, 24, 25, 26, 28 e 29, privi della necessaria indicazione dei termini dell'accordo in tesi verbalmente perfezionato e di quanto in concreto fornito, posato in opera e realizzato, laddove non anche contenenti non consenti giudizi), irrilevanti (vedasi, ad esempio, i capitoli 3, 5, 7, 8, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 41, tutti inconferenti ai fini del decidere), generiche e/o irrilevanti (vedasi, ad esempio, i capitoli 9 e
11), generiche (vedasi, ad esempio, il capitolo 10, che non specifica dove e quando sarebbe avvenuta la asserita consegna del documento 2, comunque non firmato;
vedasi, ad esempio, il capitolo 16, che non specifica in cosa consisterebbe l'asserita diversità di opere e lavorazioni;
vedasi, ad esempio, i capitoli 36, 37, 38, 39 e 40, privi della specificazione di quanto fornito, posato ed utilizzato in cantiere).
A fronte di tale deserto probatorio è chiaro che la Ctu, sollecitata dal convenuto opposto, si rivela inammissibilmente esplorativa.
Per le dirimenti considerazioni che precedono, in cui resta assorbita ogni altra questione, l'opposizione va, come detto, accolta, dovendo, per l'effetto, essere integralmente revocato il decreto ingiuntivo impugnato.
2.2 Le spese, liquidate come in dispositivo secondo i valori medi suggeriti dai vigenti parametri forensi, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pordenone, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca in ogni sua parte il decreto ingiuntivo
Pagina 6 di 7 impugnato;
2) condanna il convenuto opposto alla rifusione delle spese processuali sostenute dagli attori opponenti, che liquida in € 5.077,00 per compenso ed € 145,50 per anticipazioni, oltre rimborso forfettario 15%, CNA ed IVA come per legge.
Così deciso in Pordenone il 15 luglio 2025.
Il Giudice
dr.ssa Maria Paola Costa
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