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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 18/12/2025, n. 2647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2647 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott.ssa LI M. CC, all'esito dell'udienza del 17.12.2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4486/2022 R.G.L. vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Gerardo Morese, come da procura speciale Parte_1 alle liti in atti;
OPPONENTE
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Carla CP_1
Tiberino come da procura generale alle liti in atti
OPPOSTO
, in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Malatesta, come da procura alle liti in atti
OPPOSTA
oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento n. 043 2022 90035364 40 emessa dall' CP_2
in data 19.5.2022 dell'importo complessivo di € 3.509,18.
[...]
pagina 1 di 5 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 7.6.2022, esponeva quanto segue in punto di fatto e di Parte_1 diritto: “Il ricorrente, in data 19.5.2022 riceveva in notifica dalla Agenzia delle Entrate- Riscossione – sportello di
FOGGIA, l'intimazione di pagamento n. 043 2022 90035364 40, con la quale era intimato il pagamento della somma di
€ 3.509,18, in riferimento all'avviso di addebito 343 2017 0002988739000, notificato il data 15.12.2017 (all.1).
L'intimazione di pagamento è messa a seguito della notifica di avviso di addebito/cartella esattoriale non opposta ovvero, se opposta, non interessato da alcun provvedimento di sospensione sia amministrativo che giudiziario. La notifica del detto atto e il perdurare della sua esecutività è presupposto necessario per la legittimità del seguente atto di intimazione. Nel caso che ci occupa l'atto opposto è da ritenersi palesemente illegittimo attesa la sospensione della esecutività dell'avviso di addebito n. 343
2017 0002988739000 su richiamato, già avvenuta anni prima della notifica della intimazione di pagamento oggetto di causa. Successivamente alla notifica del suindicato avviso di addebito, infatti, il ricorrente presentava istanza di rateizzazione delle somme e, nei termini prescritti, un ricorso in opposizione rubricato al GL n.101/2018 del Tribunale del Lavoro di
Foggia. In detto giudizio si costituiva regolarmente l' Il Giudice del Lavoro adito - dott.ssa LI IA CC, con CP_1 provvedimento reso in data 12.9.2018, sospendeva l'esecutività dell'avviso di addebito de quo. Pertanto con nota del
22.9.2018, inviata all' con pec del 25.9.2018, lo scrivente procuratore n.q., notificava al detto CP_2 Controparte_2
Concessionario il provvedimento di sospensione dell'esecutività dell'avviso di addebito de quo, comunicando la conseguente volontà del ricorrente di sospendere il pagamento della rateizzazione richiesta (all.5). Allegava alla predetta pec: copia conforme del provvedimento di sospensione copia della domanda di rateizzazione e copia del bollettino attestante il pagamento della 1 rata. Il ricorrente, attesa la notifica dell'atto di intimazioni oggetto del presente giudizio, in data 24.5.2022 inviava all' una istanza di sospensione dell'intimazione di pagamento ricevuta in notifica, allegando Controparte_2 ogni documento già inviato al Concessionario con la su richiamata pec del 25.9.2018, al fine dell'adozione di un provvedimento in autotutela di annullamento dell'atto de quo (all.6). Ciò senza alcun esito. In data 31.5.2022, infatti,
l' mezzo pec al Concessionario e tramite posta ordinaria al ricorrente, comunicava “Atto escluso dall'ambito applicativo CP_1 della sospensione legale della riscossione..”, rigettando, quindi la richiesta di annullamento presentata dal ricorrente (all.7). E' evidente l'illegittimità del comportamento adottato dall' atteso il provvedimento di sospensione dell'avviso di addebito CP_1 sotteso alla intimazione di pagamento opposta, nonché l'illegittimità della notifica del detto atto da parte del Concessionario, perché già a conoscenza della sospensione dell'esecutività dell'avviso di addebito, comunicata con pec del 25.9.2018. A ciò si aggiunga il mancato accoglimento della richiesta di annullamento “in autotutela” avanzata dal ricorrente. Pertanto si è reso necessario il deposito del presente atto di opposizione. Richiesta condanna ex art.96 c.p.c.. L'intimazione di pagamento oggi opposta, è stata notificata nonostante la piena consapevolezza della parte convenuta della sospensione dell'esecutività dell'avviso di addebito su indicato (atteso il contenuto del provvedimento del 12.9.2018 già a conoscenza dell perché costituito in CP_1 giudizio e dell' perché notificato). Né va trascurato il rigetto del proveddimento di Controparte_2 sospensione/annullamento in autotutela, richiesto dal ricorrente. L'art. 96 c.p.c. attualmente dispone che se risulta che la parte soccombente abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il Giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, pagina 2 di 5 oltre che alle spese anche al risarcimento dei danni che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza. La nuova formulazione dell'articolo richiamato non presuppone la sussistenza di dolo o colpa grave o un diritto inesistente. La condanna ex art. 96
c.p.c si discosta nettamente dalle ipotesi tradizionale di responsabilità aggravata, la parte istante non è qui necessario che fornisca la prova sia dell'an che del quantum debeatur, sebbene il Giudice possa far riferimento anche agli elementi desumibili dagli atti di causa. Così si è voluto ampliare le ipotesi di condanna per responsabilità aggravata sganciandone i presupposti sia dalla verificazione di un danno a carico della parte vittoriosa, sia dalla sussistenza di un illecito caratterizzato da dolo o colpa grave in capo all'altra. Per tutte le ragioni sin qui esposte si rappresenta formale richiesta di condanna della parte convenuta, per chi di ragione, all'indennizzo ex art. 96 c.p.c in favore dell'opponente, da liquidarsi nella misura che il Giudicante riterrà di Giustizia”.
Adiva, quindi, l'intestato Tribunale, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “dichiarare la nullità
e/o illegittimità dell'intimazione di pagamento opposta e porla nel nulla, per le ragioni di cui al punto I del presente ricorso;
condannare la parte convenuta, in persona del legale rappresentante, per chi di ragione, al pagamento della somma che sarà ritenuta di giustizia ex art.96 c.p.c”. Vinte le spese di giudizio. CP_ Costituitosi in giudizio, l chiedeva in via preliminare la riunione al fascicolo GL n. 101/18, in via subordinata l'inammissibilità dell'opposizione in quanto tardiva e nel merito il rigetto, sostenendo la legittimità della propria pretesa creditoria.
Analogamente l' chiedeva dichiararsi il proprio difetto di legittimazione Controparte_2 passiva e nel merito il rigetto dell'opposizione.
Acquisiti gli atti e i documenti e lette le note di trattazione scritta, all'esito dell'udienza del 17.12.2025, la causa è stata decisa con sentenza depositata telematicamente.
2. L'opposizione è fondata.
2.1 Nel presente giudizio non si contesta il credito contributivo dell ma si lamenta l'illegittimità della CP_1 intimazione di pagamento.
Nello specifico la parte ricorrente deduceva che l'intimazione di pagamento era stata emessa a seguito della notifica dell'avviso di addebito n. 343 2017 0002988739000 (contributi gestione IAP per l'anno 2016) per €
3.509,18, in data 15.12.2017(doc.1 – in uno al ricorso del 7.6.2022).
Successivamente alla notifica del suddetto avviso di addebito, l'odierno opponente chiedeva, con istanza prot.n.150270 del 19.7.2018, la rateizzazione delle somme, poi accolta in pari data con comunicazione del
19.7.2018.
Con provvedimento del 12.9.2018, il Tribunale di Foggia – sezione lavoro – nel giudizio iscritto GL
n.101/2018, sospendeva l'esecutività dell'avviso di addebito de quo (doc.4 – in uno al ricorso).
Pertanto, con nota del 22.9.2018, la difesa del ricorrente inoltrava all' , a Controparte_2 mezzo pec del 25.9.2018, il provvedimento di sospensione dell'esecutività dell'avviso di addebito, comunicando altresì la conseguente volontà del ricorrente di sospendere il pagamento della rateizzazione pagina 3 di 5 richiesta “fino all'esito del giudizio di opposizione all'avviso di addebito in oggetto tutt'ora pendente”(doc.5 – in uno al ricorso).
Prima di intentare il presente giudizio, veniva inoltre presentata un'istanza di sospensione dell'intimazione di pagamento alla , allegando i documenti già trasmessi con la precedente Controparte_2 nota del 25.9.2018 e, nel contempo sollecitando l'adozione di un provvedimento in autotutela di annullamento dell'atto di intimazione.
La detta istanza non aveva alcun esito, tuttavia l' con comunicazione del 31.5.2022, comunicava al CP_1 ricorrente il rigetto della richiesta di annullamento per “atto escluso dall'ambito applicativo della sospensione legale della riscossione…” (doc.7 – in uno al ricorso).
Dalla indicata ricostruzione fattuale emerge una sequenza di condotte gravemente contraddittore e non coordinate tra e , tali da determinare il presente giudizio. CP_1 Controparte_2
Non possono condividersi le considerazioni espresse dall' e ribadite nelle Controparte_2 note di trattazione scritta sul corretto operato del Concessionario e sul fatto che “nulla vieta all' di CP_2 proseguire con l'esecuzione, in quanto nessun provvedimento definitivo è intervenuto ad annullare i crediti richiesti dall'avviso di addebito sotteso all'avviso di intimazione, né tantomeno è pervenuto lo sgravio da parte dell , atteso che, da una CP_1 parte, l'intimazione di pagamento costituisce atto prodromico all'avvio del processo esecutivo e che, dall'altra, l'unico atto presupposto era privo di efficacia per antecedente intervenuta sospensione (cfr., in un caso analogo, Corte d'Appello di Bari, sentenza n. 1498/2024 del 30.12.2024, Cons. Est. dott.ssa Saracino).
Per inciso, va altresì precisato che il giudizio n. 101/2018, riunito ad altro procedimento (n. 10499/2016) è stato definito con sentenza n.1416/2023, con riduzione dell'importo indicato nell'avviso di addebito opposto.
Per tali ragioni l'opposizione è fondata.
3. Residua la domanda formulata ex art. 96 cpc dalla parte opponente, che va rigettata poiché genericamente formulata.
4. In applicazione del principio di soccombenza le spese processuali devono essere poste a carico sia dell' che della in solido tra loro e liquidate ai sensi del D.M. CP_1 Controparte_3
n.147/2022 (cause di previdenza, valore infra € 5.200,00 secondo i valori minimi, in considerazione del ridotto grado di complessità delle questioni trattate).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso, iscritto al n. 4486/2022 proposto da nei Parte_1 confronti dell' e dell , disattesa e assorbita ogni contraria istanza, CP_1 Controparte_2 eccezione e difesa, così provvede:
pagina 4 di 5 a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto annulla l'intimazione di pagamento n. 043 2022 9003536440 notificata dall in data 19.5.2022; Controparte_2
b) condanna in solido l' e l' , alla refusione delle spese processuali CP_1 Controparte_2 in favore della parte ricorrente, liquidate in € 1.312,00 oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso del contributo unificato pari a € 43,00, rimborso forfettario per spese generali come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Gerardo Morese, dichiaratosi antistatario.
Foggia, all'esito dell'udienza del 17.12.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
(LI IA CC)
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott.ssa LI M. CC, all'esito dell'udienza del 17.12.2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4486/2022 R.G.L. vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Gerardo Morese, come da procura speciale Parte_1 alle liti in atti;
OPPONENTE
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Carla CP_1
Tiberino come da procura generale alle liti in atti
OPPOSTO
, in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Malatesta, come da procura alle liti in atti
OPPOSTA
oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento n. 043 2022 90035364 40 emessa dall' CP_2
in data 19.5.2022 dell'importo complessivo di € 3.509,18.
[...]
pagina 1 di 5 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 7.6.2022, esponeva quanto segue in punto di fatto e di Parte_1 diritto: “Il ricorrente, in data 19.5.2022 riceveva in notifica dalla Agenzia delle Entrate- Riscossione – sportello di
FOGGIA, l'intimazione di pagamento n. 043 2022 90035364 40, con la quale era intimato il pagamento della somma di
€ 3.509,18, in riferimento all'avviso di addebito 343 2017 0002988739000, notificato il data 15.12.2017 (all.1).
L'intimazione di pagamento è messa a seguito della notifica di avviso di addebito/cartella esattoriale non opposta ovvero, se opposta, non interessato da alcun provvedimento di sospensione sia amministrativo che giudiziario. La notifica del detto atto e il perdurare della sua esecutività è presupposto necessario per la legittimità del seguente atto di intimazione. Nel caso che ci occupa l'atto opposto è da ritenersi palesemente illegittimo attesa la sospensione della esecutività dell'avviso di addebito n. 343
2017 0002988739000 su richiamato, già avvenuta anni prima della notifica della intimazione di pagamento oggetto di causa. Successivamente alla notifica del suindicato avviso di addebito, infatti, il ricorrente presentava istanza di rateizzazione delle somme e, nei termini prescritti, un ricorso in opposizione rubricato al GL n.101/2018 del Tribunale del Lavoro di
Foggia. In detto giudizio si costituiva regolarmente l' Il Giudice del Lavoro adito - dott.ssa LI IA CC, con CP_1 provvedimento reso in data 12.9.2018, sospendeva l'esecutività dell'avviso di addebito de quo. Pertanto con nota del
22.9.2018, inviata all' con pec del 25.9.2018, lo scrivente procuratore n.q., notificava al detto CP_2 Controparte_2
Concessionario il provvedimento di sospensione dell'esecutività dell'avviso di addebito de quo, comunicando la conseguente volontà del ricorrente di sospendere il pagamento della rateizzazione richiesta (all.5). Allegava alla predetta pec: copia conforme del provvedimento di sospensione copia della domanda di rateizzazione e copia del bollettino attestante il pagamento della 1 rata. Il ricorrente, attesa la notifica dell'atto di intimazioni oggetto del presente giudizio, in data 24.5.2022 inviava all' una istanza di sospensione dell'intimazione di pagamento ricevuta in notifica, allegando Controparte_2 ogni documento già inviato al Concessionario con la su richiamata pec del 25.9.2018, al fine dell'adozione di un provvedimento in autotutela di annullamento dell'atto de quo (all.6). Ciò senza alcun esito. In data 31.5.2022, infatti,
l' mezzo pec al Concessionario e tramite posta ordinaria al ricorrente, comunicava “Atto escluso dall'ambito applicativo CP_1 della sospensione legale della riscossione..”, rigettando, quindi la richiesta di annullamento presentata dal ricorrente (all.7). E' evidente l'illegittimità del comportamento adottato dall' atteso il provvedimento di sospensione dell'avviso di addebito CP_1 sotteso alla intimazione di pagamento opposta, nonché l'illegittimità della notifica del detto atto da parte del Concessionario, perché già a conoscenza della sospensione dell'esecutività dell'avviso di addebito, comunicata con pec del 25.9.2018. A ciò si aggiunga il mancato accoglimento della richiesta di annullamento “in autotutela” avanzata dal ricorrente. Pertanto si è reso necessario il deposito del presente atto di opposizione. Richiesta condanna ex art.96 c.p.c.. L'intimazione di pagamento oggi opposta, è stata notificata nonostante la piena consapevolezza della parte convenuta della sospensione dell'esecutività dell'avviso di addebito su indicato (atteso il contenuto del provvedimento del 12.9.2018 già a conoscenza dell perché costituito in CP_1 giudizio e dell' perché notificato). Né va trascurato il rigetto del proveddimento di Controparte_2 sospensione/annullamento in autotutela, richiesto dal ricorrente. L'art. 96 c.p.c. attualmente dispone che se risulta che la parte soccombente abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il Giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, pagina 2 di 5 oltre che alle spese anche al risarcimento dei danni che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza. La nuova formulazione dell'articolo richiamato non presuppone la sussistenza di dolo o colpa grave o un diritto inesistente. La condanna ex art. 96
c.p.c si discosta nettamente dalle ipotesi tradizionale di responsabilità aggravata, la parte istante non è qui necessario che fornisca la prova sia dell'an che del quantum debeatur, sebbene il Giudice possa far riferimento anche agli elementi desumibili dagli atti di causa. Così si è voluto ampliare le ipotesi di condanna per responsabilità aggravata sganciandone i presupposti sia dalla verificazione di un danno a carico della parte vittoriosa, sia dalla sussistenza di un illecito caratterizzato da dolo o colpa grave in capo all'altra. Per tutte le ragioni sin qui esposte si rappresenta formale richiesta di condanna della parte convenuta, per chi di ragione, all'indennizzo ex art. 96 c.p.c in favore dell'opponente, da liquidarsi nella misura che il Giudicante riterrà di Giustizia”.
Adiva, quindi, l'intestato Tribunale, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “dichiarare la nullità
e/o illegittimità dell'intimazione di pagamento opposta e porla nel nulla, per le ragioni di cui al punto I del presente ricorso;
condannare la parte convenuta, in persona del legale rappresentante, per chi di ragione, al pagamento della somma che sarà ritenuta di giustizia ex art.96 c.p.c”. Vinte le spese di giudizio. CP_ Costituitosi in giudizio, l chiedeva in via preliminare la riunione al fascicolo GL n. 101/18, in via subordinata l'inammissibilità dell'opposizione in quanto tardiva e nel merito il rigetto, sostenendo la legittimità della propria pretesa creditoria.
Analogamente l' chiedeva dichiararsi il proprio difetto di legittimazione Controparte_2 passiva e nel merito il rigetto dell'opposizione.
Acquisiti gli atti e i documenti e lette le note di trattazione scritta, all'esito dell'udienza del 17.12.2025, la causa è stata decisa con sentenza depositata telematicamente.
2. L'opposizione è fondata.
2.1 Nel presente giudizio non si contesta il credito contributivo dell ma si lamenta l'illegittimità della CP_1 intimazione di pagamento.
Nello specifico la parte ricorrente deduceva che l'intimazione di pagamento era stata emessa a seguito della notifica dell'avviso di addebito n. 343 2017 0002988739000 (contributi gestione IAP per l'anno 2016) per €
3.509,18, in data 15.12.2017(doc.1 – in uno al ricorso del 7.6.2022).
Successivamente alla notifica del suddetto avviso di addebito, l'odierno opponente chiedeva, con istanza prot.n.150270 del 19.7.2018, la rateizzazione delle somme, poi accolta in pari data con comunicazione del
19.7.2018.
Con provvedimento del 12.9.2018, il Tribunale di Foggia – sezione lavoro – nel giudizio iscritto GL
n.101/2018, sospendeva l'esecutività dell'avviso di addebito de quo (doc.4 – in uno al ricorso).
Pertanto, con nota del 22.9.2018, la difesa del ricorrente inoltrava all' , a Controparte_2 mezzo pec del 25.9.2018, il provvedimento di sospensione dell'esecutività dell'avviso di addebito, comunicando altresì la conseguente volontà del ricorrente di sospendere il pagamento della rateizzazione pagina 3 di 5 richiesta “fino all'esito del giudizio di opposizione all'avviso di addebito in oggetto tutt'ora pendente”(doc.5 – in uno al ricorso).
Prima di intentare il presente giudizio, veniva inoltre presentata un'istanza di sospensione dell'intimazione di pagamento alla , allegando i documenti già trasmessi con la precedente Controparte_2 nota del 25.9.2018 e, nel contempo sollecitando l'adozione di un provvedimento in autotutela di annullamento dell'atto di intimazione.
La detta istanza non aveva alcun esito, tuttavia l' con comunicazione del 31.5.2022, comunicava al CP_1 ricorrente il rigetto della richiesta di annullamento per “atto escluso dall'ambito applicativo della sospensione legale della riscossione…” (doc.7 – in uno al ricorso).
Dalla indicata ricostruzione fattuale emerge una sequenza di condotte gravemente contraddittore e non coordinate tra e , tali da determinare il presente giudizio. CP_1 Controparte_2
Non possono condividersi le considerazioni espresse dall' e ribadite nelle Controparte_2 note di trattazione scritta sul corretto operato del Concessionario e sul fatto che “nulla vieta all' di CP_2 proseguire con l'esecuzione, in quanto nessun provvedimento definitivo è intervenuto ad annullare i crediti richiesti dall'avviso di addebito sotteso all'avviso di intimazione, né tantomeno è pervenuto lo sgravio da parte dell , atteso che, da una CP_1 parte, l'intimazione di pagamento costituisce atto prodromico all'avvio del processo esecutivo e che, dall'altra, l'unico atto presupposto era privo di efficacia per antecedente intervenuta sospensione (cfr., in un caso analogo, Corte d'Appello di Bari, sentenza n. 1498/2024 del 30.12.2024, Cons. Est. dott.ssa Saracino).
Per inciso, va altresì precisato che il giudizio n. 101/2018, riunito ad altro procedimento (n. 10499/2016) è stato definito con sentenza n.1416/2023, con riduzione dell'importo indicato nell'avviso di addebito opposto.
Per tali ragioni l'opposizione è fondata.
3. Residua la domanda formulata ex art. 96 cpc dalla parte opponente, che va rigettata poiché genericamente formulata.
4. In applicazione del principio di soccombenza le spese processuali devono essere poste a carico sia dell' che della in solido tra loro e liquidate ai sensi del D.M. CP_1 Controparte_3
n.147/2022 (cause di previdenza, valore infra € 5.200,00 secondo i valori minimi, in considerazione del ridotto grado di complessità delle questioni trattate).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso, iscritto al n. 4486/2022 proposto da nei Parte_1 confronti dell' e dell , disattesa e assorbita ogni contraria istanza, CP_1 Controparte_2 eccezione e difesa, così provvede:
pagina 4 di 5 a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto annulla l'intimazione di pagamento n. 043 2022 9003536440 notificata dall in data 19.5.2022; Controparte_2
b) condanna in solido l' e l' , alla refusione delle spese processuali CP_1 Controparte_2 in favore della parte ricorrente, liquidate in € 1.312,00 oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso del contributo unificato pari a € 43,00, rimborso forfettario per spese generali come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Gerardo Morese, dichiaratosi antistatario.
Foggia, all'esito dell'udienza del 17.12.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
(LI IA CC)
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