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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 31/10/2025, n. 879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 879 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PAOLA in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Simona Scovotto, in esito alla scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 1389 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2018, vertente
TRA
, in persona dell'amministratore p.t., sito in TO (Cs) Parte_1Controparte_1 alla via Fratelli Bandiera, cod. fisc. , elettivamente domiciliato in Praia a Mare (Cs) P.IVA_1 alla Via Mancini n. 1 presso lo studio dell'avv. Giuseppe Fortunato, che lo rappresenta e difende come da procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo depositato il
2.10.2018; opponente
E
, nato a [...] il [...], cod. fisc. , elettivamente Controparte_2 C.F._1 domiciliato in Praia a Mare (Cs) alla via F. Turati n. 16 presso lo studio dell'avv. Alfonso
NA che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso introduttivo del procedimento monitorio iscritto presso il Tribunale di Paola al R.G. n. 1118/2018, allegata alla comparsa di costituzione e risposta depositata in data 2.12.2019; opposto
NONCHÉ
nata a [...] in data [...], cod. fisc. CP_3
, rappresentata e difesa da sé medesima ex art. 86 c.p.c., in quanto C.F._2 esercente la professione di avvocato, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Praia
a Mare (Cs) alla via C. Colombo n. 4, come indicato nella comparsa di costituzione e risposta depositata in data 15.06.2020; terza chiamata in causa
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 Con atto di citazione, notificato il 2.10.2018 e depositato in pari data, il Parte_1
A, in persona dell'amministratore p.t., ha proposto opposizione avverso il decreto
[...] ingiuntivo n. 360/2018 (R.G. n. 1118/2018), emesso dal Tribunale di Paola il 2.08.2018 e notificato il 13.09.2018, con cui gli è stato intimato il pagamento in favore di Controparte_2 della somma di euro 9.973,37, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo e spese procedurali
(liquidate nel complessivo importo di euro 685,50, oltre il rimborso spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa, se dovute come per legge), in precedenza versata al medesimo opponente (e non restituita) in virtù del decreto ingiuntivo n. 95/1996 emesso dalla Pretura Circondariale di
Paola – Sezione Distaccata di Scalea in data 15.07.1996, poi revocato dal Tribunale di Paola con la sentenza n. 296/2006, confermata dalla Corte di appello di Catanzaro con la sentenza n.
1369/2014. A fondamento dell'opposizione ha dedotto il mancato incasso delle somme versate da in ottemperanza all'ingiunzione di pagamento di cui al suddetto decreto n. Controparte_2
95/1996 emesso in suo favore;
infatti, la somma oggetto dell'assegno consegnato per il pagamento da all'allora procuratore dello stesso , avv. , non è stata Controparte_2 Parte_1 CP_3 mai introitata dal medesimo ente condominiale, trattandosi, peraltro, di un titolo non solo consegnato a detto avvocato e a lei intestato, ma anche munito di clausola di non trasferibilità, con conseguente impossibilità per l'allora amministratore (al quale l'avv. CP_4 CP_3
a suo dire, l'avrebbe consegnato) di portarlo all'incasso; inoltre, non ha
[...] Controparte_2 fornito alcun elemento comprovante l'avvenuto incasso da parte dello stesso opponente delle somme oggetto dell'assegno in questione, né l'avv. a fronte della richiesta di CP_3 chiarimenti e delucidazioni, ha fornito valide spiegazioni in merito e, altresì, , con CP_4 mail del 14.09.2018, ha negato di aver ricevuto detto assegno dal medesimo avvocato. Pertanto, il A, spiegando opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
360/2018, ha chiesto di essere autorizzato a chiamare in causa l'avv. per essere da CP_3 lei garantito e manlevato rispetto al pagamento di somme da lei verosimilmente incassate, eccependo, comunque, in compensazione - con la conseguente richiesta di revoca del decreto ingiuntivo opposto perché nullo ed inefficace - il credito vantato nei confronti di Controparte_2 in virtù della sentenza n. 473/2004 emessa il 3.07.2004 dal Tribunale di Paola, poi confermata dalla Corte di appello di Catanzaro con la sentenza n. 1024/2011 del 28.09.2011 (con cui lo stesso
è stato condannato al pagamento in favore del medesimo della somma di euro Parte_1
3.931,00, oltre accessori come per legge, a titolo di spese processuali, stante la sua soccombenza nel giudizio iscritto al R.G. n. 741/1996 da lui intentato per ottenere la declaratoria di nullità di una delibera condominiale), con vittoria delle spese e competenze di lite, da distrarre ex art. 93
c.p.c. in favore dell'avvocato antistatario per dichiarato anticipo, come indicato nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 7.10.2025.
Con comparsa depositata in data 2.12.2019 si è costituito in giudizio . Lo stesso, Controparte_2 impugnando e contestando quanto ex adverso dedotto, ha evidenziato il proprio diritto (tra l'altro,
2 in alcun modo contestato né nell'an, né nel quantum) ad ottenere la restituzione delle somme versate al opponente al fine di ottenere l'estinzione della procedura esecutiva Parte_1 immobiliare da esso iscritta in suo danno presso il Tribunale di Paola al R.E.I. n. 61/1997 in virtù del decreto ingiuntivo n. 95/1996, poi revocato, a seguito di opposizione, con la sentenza n.
296/2006 emessa in data 29.09.2006. In particolare, ha rilevato che il pagamento delle somme ingiunte, comprensive del capitale e delle spese legali, è stato da lui eseguito mediante l'assegno circolare non trasferibile n. 52-01099281-01 di euro 7.942,07 emesso dalla Banca Meridiana -
Filiale di Avigliano in data 27.11.2003, intestato all'avv. avendo quest'ultima CP_3 facoltà di transigere, quietanzare ed incassare somme per conto del opponente, allora Parte_1 proprio assistito, in virtù della procura conferitale nella predetta procedura esecutiva immobiliare;
della consegna del suddetto assegno l'avv. ha rilasciato quietanza con firma CP_3 apposta per ricevuta in data 1.12.2003, nonché l'amministratore del Condominio dell'epoca,
, ha rilasciato quietanza del pagamento della somma di euro 7.942,07 da lui CP_4 eseguito con firma autenticata dal suo procuratore, avv. in data 1.12.2003 e ha CP_3 ribadito l'intervenuto integrale pagamento di quanto dovuto con sottoscrizione munita di autentica notarile del 2.02.2004; quindi, la suddetta procedura esecutiva immobiliare è stata dichiarata estinta con ordine di cancellazione della trascrizione del pignoramento da parte del
G.E.. Ha, quindi, rilevato l'inopponibilità nei suoi confronti delle deduzioni del Parte_1 opponente riguardanti l'asserito mancato introito delle somme di cui all'assegno intestato all'avv.
(essendo del tutto estraneo ai rapporti intercorrenti tra il medesimo Condominio e CP_3 il proprio legale dell'epoca, a fronte dell'incontestabilità del suo diritto ad ottenere la restituzione di quanto versato in virtù di un decreto ingiuntivo poi definitivamente revocato), unitamente all'inammissibilità dell'avversa eccezione di parziale compensazione del credito ingiunto, essendo il controcredito invocato dall'opponente, seppur fondato su una sentenza, contestato nella sua esistenza, stante l'avvenuta prescrizione del relativo diritto. Pertanto, ha Controparte_2 chiesto il rigetto dell'opposizione e delle avverse eccezioni, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo impugnato, declaratoria dell'esecutività dello stesso e vittoria delle spese e competenze di lite, con attribuzione in favore dell'avvocato antistatario per dichiarato anticipo.
Autorizzata la chiamata in causa dell'avv. , quest'ultima si è ritualmente costituita CP_3 con comparsa di costituzione e risposta depositata il 15.06.2020. Contestando quanto ex adverso dedotto con riguardo alla sua posizione, ha rilevato la nullità dell'atto di citazione con cui è stata chiamata in causa ai sensi dell'art. 164 c.p.c., stante la mancata esposizione degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda avanzata nei suoi confronti;
la mancata assunzione da parte sua di qualsivoglia obbligo di manleva o garanzia del opponente rispetto ad Parte_1 eventuali pagamenti;
la prescrizione dell'avversa pretesa creditoria, trattandosi di un assegno datato 27.11.2003 e quietanzato dall'allora amministratore condominiale in data 1.12.2003, senza che, prima della notifica del decreto ingiuntivo per cui è causa, le relative somme siano state mai
3 richieste;
la legittimità dell'intestazione del medesimo assegno in suo favore sia perché all'epoca era il legale del opponente con mandato comprensivo dell'espressa facoltà di Parte_1 incassare somme e quietanzare in nome e per conto del soggetto rappresentato, sia perché la somma di denaro oggetto di tale titolo era comprensivo anche di somme dovutele a tiolo di spese e competenze per il decreto ingiuntivo, il precetto e la successiva procedura esecutiva;
l'infondatezza della domanda con cui l'ente opponente ha chiesto di essere tenuto indenne rispetto alla perdita economica derivante da un'eventuale soccombenza nei confronti dell'opposto, in quanto la quietanza di pagamento rilasciata dall'allora amministratore del Condominio attesta che il destinatario del pagamento traente causa dal titolo in questione è stato lo stesso ente (essendo, dunque, l'unico soggetto eventualmente tenuto alla restituzione del relativo importo), a nulla rilevando l'intestazione del medesimo assegno;
l'esistenza, in ogni caso, di un credito da lei vantato nello stesso periodo nei confronti del opponente per attività professionale Parte_1 svolta in suo favore sia come legale, che come amministratore pari alla somma di euro 5.645,36, regolarmente versata e fatturata;
infine, la carenza della propria legittimazione passiva rispetto agli interessi maturati. Quindi, l'avv. ha chiesto, in via pregiudiziale, la declaratoria CP_3 di nullità dell'atto di citazione con cui è stata chiamata in causa;
in via preliminare, la dichiarazione della prescrizione di ogni pretesa creditoria vantata dal opponente nei Parte_1 suoi confronti con riguardo alle somme oggetto dell'assegno indicato in atti;
in via principale, il rigetto della domanda di manleva/garanzia proposta dall'ente opponente nei suoi confronti e, in ogni caso, il rigetto della domanda di pagamento della somma dovuta a titolo di interessi, stante la sua carenza di legittimazione passiva;
con vittoria delle spese e competenze di lite.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., il opponente, nella prima Parte_1 memoria depositata il 31.07.2020, ha specificato le proprie domande e conclusioni, chiedendo - previa compensazione con il credito da esso vantato nei confronti di e Parte_2 declaratoria di non ripetibilità delle spese e competenze da quest'ultimo pagate per il precetto e la procedura esecutiva (essendo stati legittimamente effettuati a seguito del mancato adempimento dell'ingiunzione di pagamento) - la revoca del decreto ingiuntivo impugnato e, in caso di accoglimento della domanda avanzata dall'opposto, la condanna della terza chiamata in causa a manlevarlo da ogni esborso fino alla concorrenza della somma di euro 7.942,07 e/o di euro
2.446,71, con condanna della stessa al pagamento di tale somma quale residuo da restituire al medesimo , detratti gli importi delle fatture riguardanti i suoi compensi professionali Parte_1 depositate in atti.
Ammesse le prove orali chieste dalle parti, all'udienza dell'1.02.2022, è stato assunto l'interrogatorio formale deferito dall'opponente alla terza chiamata in causa, nonché, all'udienza del 3.03.2025, è stato escusso il teste . CP_4
Esaurita l'istruttoria, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 22.10.2025, poi sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
4 con il deposito di note scritte, con cui le parti, riportandosi a quanto dedotto nei rispettivi scritti difensivi, hanno insistito nell'accoglimento delle richieste ivi formulate.
Esaminati gli atti di causa, l'opposizione spiegata dal A, in Parte_1 persona dell'amministratore p.t., è suscettibile di accoglimento nei limiti di seguito indicati.
In via preliminare, considerato che l'avvocato costituito nell'interesse del opponente Parte_1 nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 7.10.2025 ha dichiarato la morte del codifensore avv.
Ciro Guadino, deve rilevarsi che non va dichiarata l'interruzione del giudizio, stante il mandato conferito ai medesimi avvocati sia congiuntamente, che disgiuntamente, come da procura in atti.
Per pacifica giurisprudenza, infatti, non si verifica interruzione del processo ex art. 301 c.p.c., quando, a fronte del verificarsi di uno degli eventi previsti da tale norma con riguardo ad un difensore, la parte abbia nel mandato conferito (come nel caso di specie) la facoltà di rappresentarla in giudizio a più avvocati, senza l'obbligo di agire congiuntamente (cfr. in tal senso, ex plurimis, Cass. civ. sez. II del 4.07.2000 n. 8931).
Nel merito, considerato l'oggetto del contendere, innanzitutto, è opportuno rilevare che, come noto, con il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un giudizio ordinario di cognizione di primo grado nel quale si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti (restando invariata la loro posizione sostanziale), nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha chiesto l'ingiunzione e quella di convenuto al debitore opponente.
All'instaurazione di tale giudizio consegue, pertanto, che l'onere della prova, come previsto dall'art. 2697 c.c., è posto a carico del creditore opposto, il quale agisce per far valere un proprio diritto di credito e, quindi, deve dimostrare la sua esistenza (se contestata); mentre al debitore opponente incombe l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi da lui eventualmente eccepiti al fine di contestare la fondatezza dell'avversa pretesa creditoria (cfr. in questi termini, ex plurimis, Cass. civ. n. 6421 del 22.04.2003). L'oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione della legittimità e validità del decreto ingiuntivo impugnato, quanto, piuttosto, la verifica della fondatezza o meno (al momento della decisione) della pretesa creditoria originariamente azionata (cfr. in tal senso, tra le altre, Cass. civ. n.
15026/2005, Cass. civ. n. 15186/2003 e Cass. civ. n. 6663/2002). Il giudice dell'opposizione è, quindi, investito del potere-dovere di pronunciarsi sulla fondatezza del credito fatto valere con la domanda di ingiunzione e, anche qualora riconosca la parziale fondatezza dello stesso, deve revocare in toto il decreto impugnato, sostituendosi allo stesso la sentenza di condanna al pagamento degli importi dovuti.
Inoltre, è opportuno rilevare che, secondo pacifica giurisprudenza, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisce per ottenere l'adempimento della prestazione cui è tenuta la controparte deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza (se previsto), limitandosi alla mera allegazione dell'altrui inadempimento. Il debitore convenuto, infatti, per converso, è gravato dell'onere della prova del
5 fatto estintivo dell'altrui pretesa (costituito dall'avvenuto adempimento) o, comunque, della sussistenza di circostanze, a lui non imputabili, che hanno impedito la corretta esecuzione della prestazione posta a suo carico (ovvero eventi oggettivi estranei alla sua volontà, imprevedibili ed inevitabili con l'uso dell'ordinaria diligenza).
Tanto premesso, con particolare riferimento al caso di specie deve osservarsi che il diritto di credito vantato dall'opposto (ovvero il diritto alla restituzione delle somme pagate in virtù di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo poi revocato in via definitiva) trova fondamento nell'art. 336 c.p.c.. Secondo pacifica giurisprudenza, infatti, “Il principio secondo cui il diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione di una sentenza provvisoriamente esecutiva, successivamente riformata in appello, sorge, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., per il solo fatto della riforma della sentenza e può essere fatto valere immediatamente, se del caso anche con procedimento monitorio, trova applicazione analogica nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, che si concludono con la revoca del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo.
In tali ipotesi, la domanda di restituzione può essere formulata davanti al giudice dell'opposizione anche separatamente e il relativo giudizio non deve essere sospeso in attesa della definizione di quello di opposizione, perché la restituzione non è subordinata al passaggio in giudicato della revoca del decreto” (cfr. Cass. civ. ord. n. 30389 del 21.11.2019, nonché, nello stesso senso, Cass. civ. ord. n. 19491 del 6.10.2005, Cass. civ. ord. n. 19296 del 3.10.2005 e Cass. civ. ord. n. 12773 del 22.05.2017). Ebbene, non è revocabile in dubbio la fondatezza della pretesa creditoria oggetto di ingiunzione vanata da nei confronti del Controparte_2 Parte_1
A (in alcun modo, comunque, sul punto contestata). Dalla documentazione depositata in atti, infatti, risulta che il decreto ingiuntivo n. 95/1996, posto a base della procedura esecutiva immobiliare promossa dal Condominio opponente ai danni di (iscritta al R.E.I. Controparte_2
n. 61/1997), è stato revocato con la sentenza n. 296/2006 emessa il 29.09.2006 dal Tribunale di
Paola, poi confermata dalla Corte di appello di Catanzaro con la sentenza n. 1369/2014 del
15.07.2014; altresì, l'opposto, al fine di ottenere l'estinzione di detta procedura esecutiva, ha provveduto, mediante l'assegno circolare n. 52-01099281-01 di euro 7.942,07, al pagamento delle somme ingiunte con il decreto monitorio n. 95/1996, unitamente alle spese e competenze maturate per il successivo atto di precetto e la procedura esecutiva, come da ordinanza emessa dal G.E. in data 10.09.2003, con formale quietanza rilasciata dall'amministratore condominiale dell'epoca.
Tra l'altro, come già osservato, si tratta di circostanze neppure smentite o contestate dal opponente, avendo quest'ultimo rilevato solo il mancato incasso delle somme pagate Parte_1 dall'opposto con il suddetto assegno, evidenziando che tale titolo era stato emesso
(legittimamente) all'ordine dell'avv. (quale procuratore da esso nominato con CP_3 espressa facoltà di transigere, quietanzare ed incassare somme) ed era munito della clausola di non trasferibilità. Dunque, il creditore opposto ha ampiamente provato la fonte del diritto di credito da lui vantato, avendo, altresì, ricevuto dal opponente quietanza del Parte_1
6 pagamento eseguito in suo favore. A fronte di ciò, le vicende intercorse tra il medesimo e l'avv. (suo procuratore all'epoca dei fatti di causa) non sono, in ogni Parte_1 CP_3 caso, opponibili al creditore , il quale ha legittimamente azionato la sua pretesa Controparte_2 creditoria (o meglio restitutoria) nei confronti dell'ente opponente (offrendo prova documentale della sua fondatezza), in quanto unico soggetto legittimato passivo (cfr., tra l'altro, al riguardo
Cass. civ. n. 15030 del 31.05.2019 e Cass. civ. n. 18564 del 3.09.2014, con cui è stato rilevato che anche il pagamento delle spese processuali effettuato direttamente, in virtù di una sentenza di condanna poi riformata, al difensore non indicato come antistatario, non elide l'obbligo della parte al rimborso, in quanto unica legittimata passiva rispetto alla domanda di restituzione dell'importo corrisposto).
A fronte di ciò, devono, comunque, esaminarsi le contestazioni mosse dall'opponente riguardanti, da un lato, l'eccezione di compensazione della somma ingiunta con il credito da esso vantato nei confronti di in virtù della sentenza n. 473/2004 emessa il 3.07.2004 dal Tribunale Controparte_2 di Paola, poi confermata dalla Corte di appello di Catanzaro con la sentenza n. 1024/2011 del
28.09.2011, e, dall'altro lato, l'impossibile computo nella pretesa restitutoria ex adverso avanzata anche delle somme versate per l'atto di precetto e la procedura esecutiva traenti titolo dal decreto ingiuntivo poi revocato, stante la loro legittimità poiché conseguiti alla mancata ottemperanza all'ingiunzione di pagamento da parte dell'opposto.
Ebbene, con riferimento a quest'ultima difesa, va osservato che, in realtà, la caducazione del decreto monitorio ha privato di giustificazione tutti gli esborsi effettuati da , Controparte_2 ovvero non solo quelli attinenti al medesimo decreto strico sensu, ma anche quelli conseguenti all'atto di precetto e alla successiva procedura esecutiva, ai quali, secondo l'ultimo comma dell'art. 336 c.p.c., si estendono, in ogni caso, gli effetti della revoca, in quanto dipendenti dal provvedimento revocato (cfr. in tal senso Cass civ. n. 10124 del 30.04.2009, richiamata da Cass. civ. n. 19584 del 9.07.2021, secondo cui “L'art. 336 cod. proc. civ. (nel testo novellato dell'art.
48 della legge 26 novembre 1990, n. 353), disponendo che la riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata, comporta che, con la pubblicazione della sentenza di riforma, vengano meno immediatamente sia l'efficacia degli atti o provvedimenti di esecuzione spontanea o coattiva della stessa, rimasti privi di qualsiasi giustificazione, con conseguente obbligo di restituzione della somma pagata e di ripristino della situazione precedente”).
In merito, invece, all'eccezione di compensazione sollevata dal opponente, va Parte_1 rilevato che il credito di euro 3.931,00, oltre accessori come per legge, opposto in compensazione trae titolo dalla sentenza n. 473/2004 emessa in data 3.07.2004 dal Tribunale di Paola, poi confermata dalla Corte di appello di Catanzaro con la sentenza n. 1024/2011 del 28.09.2011
(entrambe depositate in atti). Orbene, come noto, la compensazione dei crediti è disciplinata dall'art. 1243, comma 1, c.c., a tenore del quale “la compensazione si verifica solo tra due debiti
7 che hanno per oggetto una somma di denaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere
e che sono ugualmente liquidi ed esigibili”. Quindi, ai fini della compensazione, è richiesta la sussistenza di tre requisiti, ovvero l'omogeneità, la liquidità e l'esigibilità dei crediti, ai quali, deve aggiungersi, secondo quanto precisato dalla giurisprudenza di legittimità, la certezza, quale presupposto logico implicitamente previsto dalla suddetta norma ai fini della configurabilità di una compensazione (cfr. in tal senso Cass. civ. sez. un. n. 23225 del 15.11.2016, secondo cui “In tema di compensazione dei crediti, se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale o in altro già pendente, l'esistenza del controcredito opposto in compensazione, il giudice non può pronunciare la compensazione, neppure quella giudiziale, perché quest'ultima, ex art. 1243, comma 2, c.c., presuppone l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo”; nonché, in modo conforme, ex plurimis, Cass. civ. n. 30677 del
3.11.2023, con cui è stato rilevato che, in caso di compensazione, sia legale che giudiziale, i due controcrediti, oltre che omogenei ed esigibili, debbono esistere ed essere certi sulla base dei rispettivi titoli costitutivi, non potendo, in difetto, il giudice disporre alcuna compensazione, legale o giudiziale). Ebbene, detti requisiti certamente ricorrono nella fattispecie in esame, a nulla valendo, in ogni caso, l'eccezione di prescrizione con cui il creditore opposto ha contestato l'esistenza e la certezza del controcredito vantato in compensazione dal opponente Parte_1 poiché asseritamente estinto per intervenuta prescrizione (cfr. pag. 11 della comparsa di costituzione e risposta di , ove è stato testualmente dedotto: “Dall'altra parte, il Controparte_2 controcredito invocato ex adverso, pur portato da una sentenza, è tuttavia contestato nella sua esistenza per effetto della intercorsa prescrizione del diritto conseguente all'inerzia del suo titolare”). Si tratta, infatti, di un'eccezione di prescrizione (la quale, come noto, non è rilevabile d'ufficio ex art. 2938 c.c.) tardiva e, come tale, inammissibile, essendosi Controparte_2 costituito in giudizio, con il deposito della relativa comparsa, solo il 2.12.2019, a fronte della udienza di prima comparizione delle parti differita ai sensi dell'art. 168 bis, comma 5, c.p.c. in data 3.12.2019; circostanza, comunque, rilevabile d'ufficio, anche a fronte dell'acquiescenza della controparte (cfr. in tal senso, ex plurimis, Cass. civ. ord. n. 25390 del 9.10.2019, secondo cui “L''eccezione di prescrizione, configurandosi come eccezione in senso stretto e non rilevabile
d'ufficio, deve essere necessariamente proposta dalla parte convenuta nella comparsa di costituzione e risposta depositata nei termini processuali stabiliti dagli articoli 166 e 167 del codice di procedura civile. La tardività di tale eccezione comporta decadenza dalla facoltà di sollevarla, indipendentemente dalla natura sostanziale dell'istituto della prescrizione, poiché rileva la regola processuale che governa le modalità e i tempi della sua proposizione. Il giudice ha l'obbligo di rilevare d'ufficio la tardività dell'eccezione di prescrizione, anche in presenza di acquiescenza della parte attrice che avrebbe titolo per dolersene, in quanto le disposizioni
8 normative che prevedono preclusioni assertive ed istruttorie nel processo civile sono preordinate
a tutelare interessi generali di carattere pubblicistico. La violazione delle norme processuali che disciplinano i termini per la costituzione in giudizio e per la proposizione delle eccezioni è sempre rilevabile d'ufficio, poiché attiene all'ordinato e prevedibile svolgimento del processo. Nel caso di costituzione del convenuto avvenuta un giorno prima dell'udienza di prima comparizione,
l'eccezione di prescrizione si considera tardivamente proposta e quindi inammissibile, con conseguente impossibilità per il giudice di pronunciarsi nel merito sulla sussistenza o meno della prescrizione del diritto azionato”; nonché, nello stesso senso, Cass. civ. ord. n. 22161/2025, Cass. civ. n. 17121 del 13.08.2020 e Cass. civ. n. 16800 del 26.06.2018).
Né rileva l'eccezione con cui (solo nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il Controparte_2
20.10.2025) ha rilevato l'inammissibilità dell'avversa domanda riconvenzionale poiché non preceduta da alcuna autorizzazione assembleare;
tuttavia, indispensabile ai fini della proposizione di un'azione verso terzi nelle ipotesi in cui la domanda esorbiti le attribuzioni dell'amministratore condominiale di cui all'art. 1130 c.c.. Invero, posto che l'amministratore può opporsi al decreto ingiuntivo notificato al Condominio senza la preventiva autorizzazione dell'assemblea, deve osservarsi che la compensazione del credito richiesta dall'opponente va correttamente qualificata come eccezione e non domanda riconvenzionale, rientrante come tale nelle facoltà di difesa spettanti all'amministratore. È, infatti, noto che tale eccezione - diversamente dalla corrispondente domanda riconvenzionale, il cui petitum riguarda una pronuncia idonea al giudicato a sé favorevole, di accertamento o di condanna all'importo in tesi spettante alla medesima parte, una volta operata la compensazione - è diretta esclusivamente a neutralizzare la domanda attrice (nella specie il creditore opposto - attore sul piano sostanziale) e ad ottenerne il rigetto, totale o parziale (cfr. in tal senso, ex plurimis, Cass. civ. sez. I n. 14418 del 7.06.2013).
Inoltre, detta eccezione (di certo, non fondata su circostanze sopravvenute e/o eccezionali) è stata sollevata dall'opposto solo nelle note di precisazione delle conclusioni depositate il 20.10.2025, così, tra l'altro, ledendo il diritto di difesa del opponente, anzi impedendone del tutto Parte_1
l'esercizio.
Pertanto, posta la fondatezza della pretesa creditoria vantata da nei confronti del Controparte_2
opponente e vista l'eccezione di compensazione di una parte del medesimo credito Parte_1 legittimamente sollevata dallo stesso , va disposta, previa revoca del decreto Parte_1 ingiuntivo n. 360/2018, la condanna dell'opponente al pagamento in favore dell'opposto della somma di euro 4.237,57, ottenuta sottraendo dal credito ingiunto di euro 9.973,37 quello di euro
5.735,80 vantato dall'opponente (corrispondente alla somma di euro 3.931,00, liquidata a titolo di spese processuali, oltre il rimborso forfettario delle spese generali, Iva e Cpa come per legge), dovendosi, altresì, calcolare sugli importi spettanti come sorte capitale gli interessi legali dalla domanda al soddisfo, con la precisazione che i reciproci crediti devono considerarsi estinti per la parte concorrente dal giorno della loro coesistenza, come disposto dall'art. 1242, comma 1, c.c..
9 Infine, non è suscettibile di accoglimento la domanda avanzata dal opponente nei Parte_1 confronti della terza chiamata in causa.
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione con cui l'avv. ha rilevato la nullità ex CP_3 art. 164 c.p.c. dell'atto di citazione con cui è stata chiamata in causa. Invero, secondo consolidata giurisprudenza, l'atto di citazione deve intendersi affetto da nullità ai sensi dell'art. 164, comma
4, c.p.c. solo quando il petitum sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto o, ancora, sia stata completamente trascurata l'esposizione dei fatti e delle ragioni di diritto posti a sostegno della domanda proposta (cfr. in tal senso, ex plurimis, Cass. civ. sez. un. n. 8077 del 22.05.2012
e Cass. civ. ord. n. 3363 del 5.02.2019). Ebbene, nel caso di specie, l'atto di chiamata in causa non risulta affetto da alcuna nullità, avendo il opponente puntualmente allegato le Parte_1 ragioni poste a base della domanda proposta nei confronti dell'avv. con CP_3
l'indicazione dei sottesi motivi e delle disposizioni normative asseritamente violate. Tanto, peraltro, non senza precisare che la delibazione in ordine alla prospettata nullità implica sempre una valutazione da effettuare caso per caso che tenga conto del contenuto complessivo dell'atto, dei documenti allegati, della natura dell'oggetto del processo e delle relazioni in cui con esso si trovi la parte evocata in giudizio, dal momento che la funzione dei requisiti di cui all'art. 163, comma 3, nn. 3 e 4, c.p.c. è, in ogni caso, quella di consentire alla controparte di apprestare adeguate e puntuali difese in ordine a quanto ex adverso richiesto e dedotto (cfr. in tal senso, ex plurimis, Cass. civ. n. 1681 del 29.01.2015). Ebbene, posto che, nel caso di specie, non risulta integrata alcuna violazione del contraddittorio o del diritto di difesa della terza chiamata in causa
(la quale ha, in ogni caso, prospettato compiute ed esaustive argomentazione difensive, così dando atto della congrua cristallizzazione del thema decidendum), l'eccezione in esame non può che essere disattesa.
In ogni caso, esaminato il compendio probatorio in atti, risulta infondata la domanda con cui il opponente ha chiesto la condanna dell'avv. , quale terza chiamata in Parte_1 CP_3 causa, a mantenerlo indenne da ogni pregiudizievole conseguenza in ordine alla pretesa creditoria restitutoria avanzata nei suoi confronti dall'opposto. Invero, è depositata in atti la quietanza recante la data dell'1.12.2003 firmata, con autentica del difensore, dall'allora amministratore del
, attestante la ricezione da parte dello stesso della somma di euro 7.942,07 versata da Parte_1
giusta ordinanza emessa il 10.09.2003 dal G.E. presso il Tribunale di Paola;
così Controparte_2 come, la ricezione di tale importo di denaro da parte del medesimo amministratore trova conferma nell'atto del 2.02.2004 da lui sottoscritto con autentica notarile, anch'esso prodotto in atti. Inoltre, lo stesso amministratore dell'epoca , escusso come teste all'udienza del 3.03.2025, CP_4 ha riferito che tra lui e l'avv. era stato concordato il pagamento delle competenze CP_3
a quest'ultima spettanti per prestazioni professionali espletate in favore del Condominio (per le quali il medesimo avvocato ha emesso regolari fatture) con una parte delle somme corrisposte da e che l'importo residuo pari ad euro 2.446,71 sarebbe stato da lui trattenuto per Controparte_2
10 l'esercizio della gestione condominiale. Ebbene, non si evince dagli atti di causa che l'avv. CP_3 abbia arbitrariamente trattenuto le somme dell'assegno circolare n. 52-01099281-01 a lei
[...] intestato, in violazione, tra l'altro, dell'art. 31 del codice deontologico forense (secondo cui l'avvocato ha l'obbligo di mettere immediatamente a disposizione del cliente le somme riscosse per suo conto, potendole trattenere per coprire le anticipazioni sostenute, previa comunicazione al cliente, o per il proprio compenso solo con il consenso del medesimo cliente). Invero, anche a prescindere dal fatto che il sopraindicato teste ha reso dichiarazioni non collimanti con quanto indicato nella mail del 14.09.2018 prodotta dal opponente, in ogni caso, dal Parte_1 compendio istruttorio in atti (documentale e non) non si evince alcuna prova della circostanza che la terza chiamata in causa abbia trattenuto, in modo arbitrario e indebito, somme (poi ingiunte) spettanti al opponente, così da giustificare eventuali pretese di quest'ultimo nei suoi Parte_1 confronti, risultando, piuttosto, che tali somme sono state ricevute dal medesimo , in Parte_1 persona dell'amministratore dell'epoca. Uniche circostanze che, invero, rilevano ai fini della presente decisione al fine di escludere la configurabilità di un'obbligazione di pagamento in capo alla terza chiamata in causa.
Quindi, in conclusione, l'opposizione proposta dal A va Parte_1 accolta limitatamente all'eccezione di compensazione con essa proposta, con il rigetto della domanda di manleva spiegata nei confronti della terza chiamata in causa. A fronte, poi, di quanto osservato, le altre questioni dibattute tra le parti devono ritenersi assorbite.
Le spese di lite seguono la soccombenza, sicché, tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, vanno poste a carico del opponente nella misura di ½, con compensazione della Parte_1 residua metà. Pertanto, il A, in persona dell'amministratore Parte_1
p.t., va condannato alla rifusione, nella misura di ½, delle spese di lite in favore di Controparte_2
(con distrazione ex art. 93 c.p.c.). Tali spese sono liquidate, come in dispositivo, secondo i valori medi dello scaglione di riferimento (ovvero di quello sino ad euro 5.200,00 in considerazione del decisum) del vigente decreto ministeriale n. 55/2014 (come aggiornato dal d.m. n. 147/2022), con diminuzione del 50% della fase decisionale, tenuto conto dell'attività difensiva concretamente prestata, della natura della controversia e della complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
Invece, per quanto attiene alle spese riguardanti il rapporto processuale sorto tra il Parte_1 opponente e la terza chiamata in causa, sussistono giusti motivi per disporre la loro integrale compensazione, tenuto conto della peculiarità delle circostanze del caso concreto e del fatto che l'evocazione in giudizio dell'avv. è stata resa opportuna, in assenza di esaustive CP_3 delucidazioni, anche da quanto comunicato al medesimo Condominio da , suo CP_4 amministratore all'epoca dei fatti di causa, prima dell'instaurazione del procedimento.
P.Q.M.
11 Il Tribunale di Paola, in composizione monocratica, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 1389/2018, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. accoglie per quanto di ragione l'opposizione proposta dal Parte_1
A, in persona dell'amministratore p.t., avverso il decreto ingiuntivo n. 360/2018 emesso il
2.08.2018 dal Tribunale di Paola e, per l'effetto, previa revoca di tale decreto, operata la parziale compensazione del credito ingiunto, condanna il medesimo al pagamento in favore Parte_1 di della somma di euro 4.237,57, oltre interessi legali come indicato in Controparte_2 motivazione;
A, in persona Parte_1Controparte_1 dell'amministratore p.t., nei confronti della terza chiamata in causa avv. CP_3
3. condanna il A, in persona dell'amministratore p.t., alla Parte_1 rifusione in favore di , nella misura di ½, delle spese di lite, liquidate nella Controparte_2 complessiva somma (pari a 1/1) di euro 2.127,00 per onorari di difesa, oltre il rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione in favore dell'avvocato antistatario Alfonso NA per dichiarato anticipo e compensazione della residua parte;
4. dispone la compensazione integrale delle spese di lite tra il Parte_1
A, in persona dell'amministratore p.t., e la terza chiamata in causa avv. . Controparte_1 CP_3
Paola, 31.10.2025
Il Giudice
dott.ssa Simona Scovotto
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