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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/02/2025, n. 713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 713 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 13822/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
- Sezione Nona Civile -
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice, Rel.Est.
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
1) Parte_1 nata: LI (Perù) il 25/01/1974 cittadina: Peruviana
Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Ignazio Arangio, foro Milano presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Controparte_1 nato: LI (Perù) il 21/11/1971 cittadino: Parte_2
Cod. Fisc. C.F._2 residente in[...] con l'Avv. Alex Barassi, Foro Varese presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile il giorno 17/8/2001 a LI (Perù) atto di matrimonio n. 00308113 in regime di comunione dei beni - separati consensualmente: sentenza n. 1342/2024 resa nell'ambito della causa RG 35606/2023 in data 31/01/2024 e divenuta definitiva il 5/02/2024 – Tribunale di Milano.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 2/12/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
• La casa familiare sita in Milano alla via Lanfranco della Pila n. 35 è assegnata alla signora
, confermando la statuizione di cui al ricorso introduttivo della separazione;
Pt_1
• Vista la maggiore età raggiunta dal più piccolo dei tre figli, , deve ritenersi venuto CP_2 meno il punto relativo al diritto di visita del padre (punto n. 4 del ricorso per separazione);
• A titolo di contributo al mantenimento dei tre figli, tutti ancora residenti con la sig.ra e Pt_1 benché già maggiorenni non economicamente indipendenti, il padre manifesta la disponibilità al versamento della somma di €. 600,00 mensili da corrispondersi entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici istat e che verrà Parte_1 corrisposto sino al raggiungimento dell'indipendenza economica di tutti e tre i figli (punto n.
6 del ricorso per separazione).
• Entrambi i coniugi danno reciprocamente atto di essere economicamente indipendenti e che nessun assegno di mantenimento è previsto a favore o a carico dell'uno o dell'altro coniuge;
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1 Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile il giorno 17/8/2001 a LI
(Perù) tra nata a [...]ù) il 25/01/1974 e Parte_1 nato LI (Perù) il 21/11/1971; Controparte_1
2 Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3 Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4 Compensazione delle spese di lite;
5 Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano, ove l'atto è stato trascritto perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 29.01.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa M.Laura Amato