Sentenza 24 novembre 2022
Massime • 1
Il ricorso abusivo al credito, di cui all'art. 218 legge fall., è reato di mera condotta e richiede che il credito sia stato ottenuto mediante dissimulazione ai danni dell'ignaro creditore, che può quindi assumere il ruolo di persona offesa, e si distingue dal reato di bancarotta impropria mediante operazioni dolose di cui all'art. 223, comma 2, n. 2), legge fall. (operazioni consistite nell'ottenimento di crediti per mascherare lo stato di insolvenza dell'impresa), nel quale non è necessaria la dissimulazione e l'operazione - avente rilevanza causale o concausale del dissesto o del suo aggravamento - può anche essere concordata con il creditore a conoscenza delle condizioni dell'impresa. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la decisione con la quale era stata esclusa la riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 218 legge fall., in quanto l'imputato non si era limitato a ottenere l'accesso al credito bancario dissimulando lo stato economico-patrimoniale della società, ma ne aveva causato l'indebitamento attraverso operazioni di sconto fatture relative a operazioni inesistenti, provocandone il dissesto e il fallimento).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/11/2022, n. 11218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11218 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2022 |
Testo completo
1 1218-23 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: GRAZIA RO NN IC - Presidente Sent. n. sez. 3316/2022 UP 24/11/2022 RENATA SESSA R.G.N. 19405/2022 EGLE PILLA ALESSANDRINA TUDINO GIOVANNI FRANCOLINI Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: DO LU nato a [...] il [...] LL BE GI TO nato a [...] il [...] ON AT nato a [...] il [...] ST ON nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 08/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
uditi: - il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione PERLA LORI che ha chiesto: per GI TO LL BE, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per le fattispecie estinte per maturata prescrizione e l'annullamento con rinvio nel resto;
per AT ON, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per le fattispecie estinte per maturata prescrizione e il rigetto del ricorso nel resto;
per ON ST, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata per la riqualificazione dell'ipotesi ex art. 4, D.lgs. 74/2000; annullamento senza rinvio per le fattispecie estinte per maturata prescrizione e rigetto del ricorso nel resto;
per LU DO, di dichiarare l'inammissibilità del ricorso;
1 OF - l'avvocato PASQUALE PAOLO CUTOLO per la parte civile FALLIMENTO DUE ELLE ALIMENTARI S.R.L., che si è associato alla richiesta del Procuratore generale e ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità dei ricorsi o, in subordine, il rigetto di essi e ha depositato nota spese e conclusioni alle quali si è riportato;
- l'avvocato ANTONINO ENNIO ANDRONICO per ON ST, che si è riportato ai motivi di ricorso e ha insistito per l'accoglimento dello stesso, eccependo in subordine la prescrizione;
- l'avvocato ANTONIA RITA AUGIMERI per AT ON, che si è riportata ai motivi di ricorso e ha insistito per l'accoglimento dello stesso;
- l'avvocato RICCARDO DE LODI per LU DO, che si è riportato ai motivi di ricorso e ha insistito per l'accoglimento dello stesso, eccependo in subordine la prescrizione;
- l'avvocato FILIPPO ZODDA per GI TO LL BE, che si è riportato ai motivi di ricorso e ha insistito per l'accoglimento dello stesso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 8 ottobre 2021, a seguito del gravame interposto per quel che qui rileva -nell'interesse di LU ED, IU NE LL LA, RE NT, TO AB, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia del 20 febbraio 2018 del Tribunale di Milano: ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione nei confronti di LU ED in ordine ai reati di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici ex art. 3 d. lgs. 74/2000 (capo A. della rubrica), limitatamente all'anno di imposta 2009, nonché di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ex art. 8 d. lgs. 74 cit. (capi B. e D.), limitatamente all'anno di imposta 2010, ed ha conseguentemente rideterminato la pena principale a lui irrogata in quattro anni e undici mesi di reclusione, ha ridotto a cinque anni la durata delle pene accessorie fallimentari ex art. 216, ultimo comma, legge fall. e ha ridotto a euro 3.743.665,55 l'importo da sottoporre a confisca per equivalente;
ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione nei confronti di IU NE LL LA in ordine al reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ex art. 8 d. lgs. 74 cit. (capo D.), limitatamente all'anno di imposta 2010, ed ha conseguentemente rideterminato la pena principale a lui irrogata in un anno, cinque mesi e quindici giorni di reclusione;
-ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione nei confronti di TO AB in ordine al reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici ex art. 3 d. Igs. 74 cit. (capo L.), limitatamente agli anni di imposta 2009 e 2010, ed ha conseguentemente rideterminato la pena principale a lui irrogata in tre anni e quattro mesi di reclusione, ha ridotto a cinque anni la durata delle pene accessorie fallimentari ex art. 216, ultimo comma, legge fall. e ha ridotto a euro 459.808,40,55 l'importo da sottoporre a confisca per equivalente;
A 2 -ha concesso a RE NT le circostanze attenuanti generiche, stimate equivalenti alle contestate aggravanti, e ha rideterminato la pena principale a lui irrogata in tre anni e sei mesi di reclusione;
ed ha confermando nel resto la sentenza gravata, che: - aveva affermato la responsabilità di LU ED per i reati, commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso, di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici ex art. 3 d. Igs. 74/2000 (capo A. della rubrica), ad eccezione delle condotte relative agli anni di imposta 2007 e 2008, emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ex art. 8 d. lgs. 74 cit. (capi B. e C.), occultamento o distruzione di documenti contabili ex art. 10 d. lgs. 74 cit. (capi D., E., F., G., H.), bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta impropria per aver cagionato il fallimento per effetto di operazioni dolose (artt. 216 e 223 legge fall. capo I.), e - aveva concesso all'imputato le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza;
di IU NE LL LA per i reati, commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso, di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ex art. 8 d. Igs. 74 cit. (capo C) e occultamento o distruzione di documenti contabili ex art. 10 d. Igs. 74 cit. (capi D), G), H), e aveva concesso all'imputato le circostanze attenuanti generiche;
di TO AB per i reati, commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso, di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici ex art. 3 d. lgs. 74 cit. (capo L.) - ad eccezione delle condotte relative agli anni di imposta 2007 e 2008 -, occultamento o distruzione di documenti contabili ex art. 10 d. lgs. 74 cit. (capo M.), bancarotta impropria per aver cagionato il fallimento per effetto di operazioni dolose (capo N1.), bancarotta fraudolenta patrimoniale e impropria per aver cagionato il fallimento per effetto di operazioni dolose (capo N2.) ad eccezione della condotta di dolosa causazione del dissesto limitatamente alle operazioni di trasferimento all'estero della fallita Nuova Fattoria s.r.l., bancarotta fraudolenta documentale (capo N3.), bancarotta fraudolenta patrimoniale (capo N4.) ad eccezione della condotta di distrazione e dissipazione, e concesso all'imputato le circostanze attenuanti generiche;
di RE NT in ordine ai reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale, bancarotta impropria da operazioni dolose e di bancarotta fraudolenta documentale, con l'aggravante di aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità e di aver commesso più fatti di bancarotta, reati a lui ascritti (rispettivamente ai capi 01. e 02.) quale amministratore di fatto della MA TE s.r.l., dichiarata fallita il 2 aprile 2014; con l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni per LU ED, TO AB e RE NT, le sanzioni accessorie previste dall'art. 12 d.lgs. 74/2000 per LU ED, TO AB e IU NE LL LA (fissando in un anno la durata di quelle temporanee) e con il beneficio della sospensione condizionale per lo stesso LL LA;
nonché con le conseguenti statuizioni civili a carico di LU ED in favore del fallimento della DU LE Alimentari s.r.l., e a carico di TO AB in favore del fallimento della Nuova Fattoria s.r.l. Of 3 2. Avverso la decisione di secondo grado hanno proposto ricorso per cassazione i difensori di LU ED, IU NE LL LA, RE NT, TO AB (per i motivi di seguito enunciati, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).
2.1. Nell'interesse di LU ED sono stati articolati tre motivi. -Prima di esporli, la difesa ha rappresentato che quantunque l'atto di appello non sia stato molto preciso» - contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte distrettuale, con esso stato interposto gravame in relazione a tutti i capi di imputazione ascritti all'imputato (ivi compresa la contestazione sub specie dell'art. 3 d. Igs. 74/2000); e che la perizia (recte: relazione di consulenza) contabile (a firma del dott. Zinghini) presentata dalla difesa innanzi allo stesso Giudice di appello, che non l'ha dichiarata inammissibile, può essere apprezzata in questa sede. Ancora, quali argomenti prodromici alle censure sollevate con i primi due motivi di ricorso, la difesa ha rassegnato che: -la monetizzazione dei buoni pasto da parte della DU LE Alimentari s.r.l., in relazione alla quale sono state elevate le imputazioni nei confronti di LU ED (come rappresentante legale della società), non integra una cessione di beni o una prestazione di servizi passibile di imposizione tributaria ex artt. 1, 2 e 3 d.P.R. 633/1972; erroneamente si sarebbe considerato come imponibile il ricavo, senza detrarne i costi (che in tal modo sarebbero sottoposti a prelievo tributario con duplicazione dell'imposta); - difatti, la DU LE Alimentari s.r.l. ha ricevuto i buoni pasto (che costituiscono titolo di legittimazione ex art. 2002 cod. civ. e non anche un titolo di credito che può presentarsi per lo sconto) da soggetti che li avevano accettati dai lavoratori pur non essendo convenzionati con la società emittente;
più in dettaglio, la DU LE Alimentari s.r.l. li ha accettati richiedendo, a titolo di compenso, uno sconto commerciale» (determinato sulla scorta di valide ragioni economiche) pari al 3% del «valore facciale» dei buoni pasto, presentandoli per l'incasso (a proprio nome) alla società emittente su mandato dell'esercente non convenzionato (per conto di quest'ultimo); e nel determinare l'ammontare dei tributi evasi non si sarebbe tenuto conto proprio delle somme corrisposte dalla DU LE Alimentari s.r.l. agli esercenti quale valore (scontato nei termini appena indicati) dei buoni pasto, che costituiva un costo (come si trarrebbe dalla sentenza di assoluzione, emessa dal Tribunale di Milano - Sez. distaccata di Cassano d'Adda il 6 giugno 2013, irrevocabile, nei confronti del coimputato AB); - con la conseguenza che la contestazione ex art. 3 d. Igs. 74/2000 doveva muoversi nei confronti degli esercenti non convenzionati che hanno ceduto i buoni pasto alla DU LE Alimentari s.r.l.; e, in ogni caso, il tributi evasi da quest'ultima sarebbero al di sotto della soglia di rilevanza penale.
2.1.1. Con il primo motivo è stata denunciata l'omessa motivazione in relazione ai reati in contestazione contemplati dal d. lgs. 74/2000, con riguardo al mancato raggiungimento della soglia di punibilità. Ad avviso della difesa, nonostante quanto prospettato con l'atto di appello e nel corso della discussione, la Corte di appello avrebbe disatteso le censure sollevate sul punto 4 -pur condividendo che nella determinazione dei tributi evasi debba tenersi conto anche dei costi in nero sostenuti dall'imprenditore, purché risultino dalla prove assunte -, sulla scorta di principi applicabili alla bancarotta e non ai reati tributari, richiamando i medesimi accertamenti della Guardia di finanza oggetto di contestazione (proprio perché non avevano tenuto conto dei costi di acquisto) ed affermando che in ogni caso, in ragione degli acquisti in nero, sarebbe stata evasa l'IVA incassata con i successivi ricavi (profilo questo ultimo che non considera che la DU LE Alimentari s.r.l., qualora non fosse stata attinta da sequestro, avrebbe potuto emettere autofatture per gli acquisti effettuati per compensare l'IVA a credito con quella a debito, così neutralizzando eventuali pretese dell'Erario e adempiendo le proprio obbligazioni tributarie nella misura così rideterminata).
2.1.2. Con il secondo motivo sono state dedotte: l'erronea applicazione della legge penale (e delle leggi fiscali presupposte) in ordine a - tutti i reati in contestazione contemplati dal d. lgs. 74/2000, di cui si sarebbe ritenuta la sussistenza nonostante il mancato raggiungimento della soglia di punibilità (in virtù di quanto già esposto e rappresentato alla Corte di appello in sede di discussione per il tramite dello specifico riferimento alla relazione di consulenza offerta dalla difesa, che ha altresì chiesto che venisse disposta perizia d'ufficio), sussistenza ritenuta argomentando a proposito del «reato di bancarotta» e, dunque, omettendo di motivare sulle allegazioni difensive;
l'illegittimità della dichiarazione di fallimento della DU LE Alimentari s.r.l., cui si sarebbe pervenuti, nonostante essa non versasse in stato di insolvenza, sulla base degli errori compiuti dalla Guardia di finanza, dall'amministratore giudiziario e dal Pubblico ministero, considerato pure che - se non fosse stato disposto il sequestro - il legale rappresentante dell'ente avrebbe potuto continuare l'esercizio, sistemare e tenere in ordine la contabilità e ricorrere alla Commissione tributaria (ove necessario, poiché nessun atto di accertamento era pervenuto); e poiché, in mancanza della dichiarazione di fallimento, non si sarebbero potuti contestare i reati fallimentari, LU ED dovrebbe essere assolto da tali imputazioni.
2.1.3. Con il terzo motivo è stato dedotto il vizio di motivazione in ragione dell'esclusione della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche. Ad avviso della difesa, la Corte di appello: avrebbe erroneamente valorizzato il negativo comportamento processuale dell'imputato successivamente alla commissione del reato (tratto dalla denuncia dell'amministratore giudiziario dott. Berizzi e dalla rag. Tonziello, sottoscritta da un dipendente), nonostante in atti consti soltanto che LU ED avrebbe stazionato all'esterno dell'esercizio commerciale in discorso e ad abbia forse fatto presso di esso taluni acquisti, mentre gli autori degli insulti, delle diffamazioni e dei comportamenti intimidatori sarebbero altri, ivi compreso il coimputato IN ED cui è stata riconosciuta la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, il che dimostrerebbe la contraddittorietà della motivazione;
-ed avrebbe erroneamente negato rilevanza alla collaborazione dell'imputato (non valendo in senso contrario se essa sia frutto di una strategia o meno) ed escluso che tale scelta 5 Of collaborativa comporti una ridotta capacità a delinquere (quantunque LU ED, che era incensurato, dopo i fatti in discorso non ha riportato alcuna condanna).
2.1.4. Infine, la difesa di LU ED ha altresì eccepito la sopravvenuta prescrizione (con lo spirare dell'anno 2021) in parte qua dei reati in imputazione, con riferimento all'anno di imposta 2010 (capo A. della rubrica) e all'anno di imposta 2011 (capi B., C., D.), chiedendo che essa sia dichiarata unitamente a quella che dovesse essere maturata nelle more -, con le - conseguenti riduzioni di pena e dell'ammontare della confisca.
2.2. Nell'interesse di IU NE LL LA sono stati presentati due motivi.
2.2.1. Con il primo motivo sono state addotte la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato per i delitti di emissione di fatture per operazioni inesistenti e occultamento e distruzione di documenti contabili. In particolare: -la Corte di merito avrebbe ritenuto infondato il gravame in forza di ragioni analoghe a quelle già esposte (nel par. 9.3.) a proposito delle censure avanzate dal coimputato IN ED, quantunque (nello stesso par. 9.3.) il provvedimento impugnato faccia riferimento a EG ED e neghi la necessità di esaminarne la prospettazione a cagione del suo decesso;
invero, la posizione del LL LA non potrebbe essere equiparata a quello del coimputato deceduto e anche i paragrafi 3.1 e 3.2. a loro volta richiamati (dal par. 9.3.) non farebbero in alcun modo riferimento a IN ED (che secondo la Corte di appello avrebbe mosso censure analoghe a quelle prospettate dal LL LA); la motivazione della sentenza impugnata fonderebbe la responsabilità del LL LA soltanto: sulla sua veste di imprenditore individuale nonché di rappresentante legale della AS, nonostante la giurisprudenza abbia chiarito come, per l'integrazione dei detti reati, non sia sufficiente la mera assunzione della posizione di legale rappresentante ma occorra il dolo specifico;
nonché sul fatto che egli in passato avesse già assunto la gestione di un'attività commerciale e, dunque, non potesse ignorare il dovere di corretta tenuta della documentazione, a dispetto delle spiegazioni offerte dall'imputato in sede di esame sull'effettiva gestione delle impresa e della mancanza di prova del suo coinvolgimento in essa;
inoltre, non si comprenderebbe in che modo la precedente gestione di un'attività commerciale possa provare la consapevolezza da parte del LL LA della natura illecita delle condotte poste in essere da altri;
ancora, la Corte di appello, da una considerazione svolta dal precedente difensore (che il ricorso non specifica), avrebbe tratto che l'imputato avesse contezza del fatto che l'impresa individuale LL LA e la AS non svolgevano effettiva attività ed erano state costituite con lo scopo di emettere fatture (condotta quest'ultima che non è penalmente illecita), consentendo alla DU LE di omettere la contabilizzazione di ricavi ed evadere le imposte, elementi dai quali non può trarsi la sussistenza del dolo specifico. 6 F 2.2.2. Con il secondo motivo è stata denunciata la violazione della legge penale, indicata nell'art. 24 Cost, ribadendo quanto già esposto nel primo motivo a proposito dell'erroneo richiamo, in ordina alla posizione del LL LA (par. 9.6.), delle ragioni già esposte (al par. 9.3) con riguardo a IN ED, rimandando tuttavia a un paragrafo che fa riferimento a EG ED (deceduto e già imputato di reati diversi rispetto al ricorrente); e ha dedotto che in tal modo sarebbe stato impossibile comprendere le motivazioni a sostegno della decisione, con la conseguente lesione del diritto di difesa.
2.3. Nell'interesse di RE NT sono stati formulati quattro motivi:
2.3.1. Con il primo motivo sono stati denunciati il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.) nonché la violazione degli artt. 216, 223, comma 1, 219 legge fall., 191 e 513 cod. proc. pen. (sub specie dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.). La sentenza impugnata sarebbe affetta dai medesimi vizi già denunciati con riguardo a quella di primo grado. In particolare: in violazione dell'art. 513 cit. sarebbero state utilizzate, senza il consenso della difesa, le dichiarazioni rese da NO AR (che ha definito il procedimento con rito alternativo), il quale citato ex art. 210 cod. proc. pen. si è avvalso della facoltà di non rispondere;
esse sarebbero state erroneamente ritenute concordanti con quelle rese da altri (RI e NA), dalle quali non emergerebbe alcun profilo di reità del NT (quale amministratore e socio occulto della MA TE), così come per vero da quelle utilizzabili rese dal AR e riportate nella relazione ex art. 33 legge fall.; ragion per cui la motivazione sarebbe illogica (ed anzi il NA avrebbe escluso che il NT fosse amministratore della fallita e la sua presenza alle riunioni prodromiche alle decisione relative alla gestione); -il trasferimento della sede sociale all'estero e la nomina, quale amministratore, di una mera testa di legno (la signora FA UZ) - realizzata dai professionisti capitanati dal RI sarebbero state finalizzate a porre al riparo da conseguenze il AR;
- sulla scorta di un'erronea lettura dell'atto di appello e senza compiere dunque alcun accertamento (in relazione a quanto esposto nello stesso atto di impugnazione), si sarebbe individuato nel NT il cliente VIP» menzionato nelle conversazioni intercettate sull'utenza in uso al RI (senza considerare che la designazione delia stessa UZ quale amministratore di una società di cui era socio l'AL); -le uniche dichiarazioni a carico del NT proverrebbero da AT AL, la cui posizione opaca era già stata evidenziata dal Tribunale;
e la Corte di merito, seppur ha condiviso tale valutazione ed ha affermato di aver avuto riguardo alla sua deposizione solo in maniera marginale, in realtà ne avrebbe tenuto conto senza apprezzarne effettivamente l'attendibilità (a fronte di molteplici elementi e in particolare le dichiarazioni di RI e del teste LA - che - depongono per la sua collocazione in seno alla società fallita ed anzi per il suo ruolo di dominus dell'intera macchinazione delittuosa), che sarebbe da escludere (per il suo interesse ad allontanare da sé la responsabilità e per il rancore che lo ha animato); si sarebbe verificato un travisamento della prova per omissione, poiché la Corte di appello non avrebbe svolto alcuna considerazione sul messaggio di posta elettronica, compiegato all'atto di appello ed acquisito in rinnovazione dell'istruttoria, relativo alla riferibilità al AR dei timbri della MA TE oggetto di sequestro (rinvenuti nel corso di una perquisizione in Correzzana [nella disponibilità del NT]); -il capo di imputazione sarebbe generico in ordine alla qualificazione del contributo causale offerto dal NT alle condotte distrattive e i Giudici di merito avrebbero omesso di specificare gli elementi in forza dei quali hanno ravvisato tale contributo, senza neppure circoscriverlo temporalmente (tra il 2007, data di costituzione della società al 2 aprile 2014, data del fallimento), aspetto quest'ultimo che non consente di comprendere quali operazioni siano state in concreto realizzate dal NT (né se vi fossero indici di fraudolenza che consentissero di qualificare le condotte come distrattive); a proposito dell'inadempimento delle obbligazioni tributarie in contestazione non si è verificato se si trattasse di una scelta cosciente e volontaria ascrivibile pure al NT e né se essa ha avuto una diretta incidenza sul patrimonio della società (e se tale intendenza fosse nota al NT); -·la motivazione non avrebbe accertato la sussistenza degli elementi cui la giurisprudenza di legittimità subordina la responsabilità dell'amministratore di fatto, in particolare allorché - come nella specie - l'amministratore di diritto abbia effettivi poteri gestori.
2.3.2. Con il secondo motivo sono stati denunciati il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.) nonché la violazione dell'art. 216, comma 1, n. 2, legge fall. (sub specie dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.), in ordine alla sussistenza del dolo specifico del delitto di bancarotta fraudolenta documentale, elemento fondamentale pure per distinguere tale reato dalla bancarotta semplice. Ad avviso della difesa, dall'impossibilità di circoscrivere temporalmente l'eventuale contributo del NT non collocato adeguatamente - all'esito dell'istruttoria dibattimentale - deriverebbe l'esclusione della sua responsabilità penale;
e la motivazione sul punto sarebbe apparente, essendo emerso che era il AR ad aver - a causa di un travisamento della effettivamente gestito la società, essendosi ritenuto deposizione del NA e della sua parcellizzazione che il NT ha consegnato tutta la - documentazione societaria allo stesso NA (che ne era tenutario e che, se il NT avesse avuto un ruolo gestorio, lo avrebbe rappresentato allorché ha deposto), essendosi tratta la sussistenza dell'elemento soggettivo dalle contradditorie dichiarazioni del teste Di DI e senza considerare che il curatore fallimentare aveva ritenuto di scarsa utilità escutere il NT per ottenere informazioni sulle scritture contabili.
2.3.3. Con il terzo motivo sono stati denunciati il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.) nonché la violazione degli artt. 216, 223, comma 1, 219 legge fall. (sub specie dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.), in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e impropria da operazioni dolose. Ad avviso della difesa, pur dovendosi tenere distinto il movente dal dolo, nel caso di specie sarebbe stato necessario verificare se le condotte dissipative contestate al NT 8 Of fossero supportate dalla coscienza e volontà di imprimere al patrimonio sociale una destinazione diversa rispetto alle finalità dell'impresa ovvero di cagionare danno ai creditori, atteso che: - l'imputato non ha tratto alcun vantaggio dalle operazioni in discorso, non essendo stata provata la sua relazione con la LA AN (che percepì da MA TE ingenti somme), apoditticamente ricondotta al NT in assenza di qualsivoglia elemento, ed anzi essendo evidente che il trasferimento della società sia stato ideato per porre al riparo dalle conseguenze del fallimento l'amministratore di diritto e che i professionisti incaricati da quest'ultimo abbiano ricevuto ingenti somme per darvi corso;
il NT non aveva alcun interesse al riguardo (poiché le eventuali ragioni dei creditori sociali avrebbero interessato solo l'amministratore di diritto e l'asserito interesse dell'imputato a mantenere occulto il proprio potere di gestione non si fonda su alcun elemento); il NT è stato chiamato a rispondere del concorso nelle condotte dissipative poste in essere dall'amministratore di diritto e, dunque, la verifica della sussistenza dell'elemento soggettivo in capo a lui richiedeva anche la verifica del suo apporto materiale e morale alle singole fasi della condotta fraudolenta.
2.3.4. Con il quarto motivo sono stati denunciati il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.) e la violazione dell'art. 219 legge fall. (sub specie dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.) in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante entità. Il ricorrente ha assunto che la motivazione resa al riguardo dalla Corte territoriale sarebbe apparente e contraddittoria, poiché non è stata graduata la sua responsabilità rispetto a quella attribuita all'amministratore di diritto, e l'omessa indicazione del periodo temporale in cui il NT avrebbe agito quale concorrente non consente di attribuirgli la produzione di un danno patrimoniale di rilevante entità; la somma corrisposta a titolo di risarcimento del danno è stata ritenuta congrua dei Giudici di merito e satisfattiva dal curatore fallimentare, tanto che gli sono state riconosciute le circostanze attenuanti generiche.
2.4. Nell'interesse di TO AB sono stati presentati cinque motivi:
2.4.1. Con il primo motivo sono stati denunciati la violazione degli artt. 25 Cost., 1 cod. pen., 4 e 12 Prel., 1 e 3 d. Igs. 74/2000, 14-vicies ter I. 168/2005, 5, all. E), I. 2248/1865, dei principi di legalità e tassatività dell'illecito penale nonché l'omessa, apparente, illogica e contraddittoria motivazione, in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante artifici limitatamente all'anno di imposta 2011 (capo L. della rubrica), nella prospettazione accusatoria consistiti nell'ideare un sistema fraudolento di monetizzazione dei buoni pasto (raccolti dallo AB, amministratore della Nuova Fattoria s.r.l., da altri esercenti pagandone in nero il controvalore, presentati alle società emittenti con la relativa fattura, incassandone il pagamento e distruggendo o occultando la documentazione contabile). La difesa ha contestato l'esegesi compiuta dalla Corte territoriale, secondo cui costituirebbe mezzo fraudolento il c.d. cambio di buoni pasto da parte dello AB in quanto 9 essi non sarebbero cedibili, commercializzabili o convertibili in denaro ai sensi dell'art. 5, lett. d), d.P.C.M. 18 novembre 2005. Difatti: - i Giudici di appello erroneamente avrebbero attribuito legittimità a tale norma regolamentare», come derivante dalla norma primaria «delegante», ossia l'art. 14-vicies ter 1. 168/2005 di conversione con modif. del d.l. 11/2005, che non avrebbe legittimato l'«autorità amministrativa» a introdurre limitazioni generali alla circolazione di tali titoli di legittimazione (ex art. 2002 cod. civ.) in violazione dei principi costituzionali, delle norme primarie e del Trattato UE in materia di autonomia privata e libera circolazione di beni e servizi nonché dei principi di legalità e tassatività della fattispecie penale, di cui avrebbe dovuto tenersi conto nell'ambito di una interpretazione, oltre che letterale, logica e sistematica, in forza delle quale avrebbe dovuto ritenersi che al d.P.C.M non era consentito limitare la circolazione dei buoni pasto tra tutti i consociati (potendo solo disciplinarne l'utilizzo da parte dei lavoratori in ossequio dell'art. 14- vicies ter cit.); - ragion per cui difetterebbe nella specie la violazione di uno specifico obbligo giuridico che, ai sensi dell'artt. 1, lett. g-ter), d. lgs. 74/2000, deve ricorrere perché possa ravvisarsi un mezzo fraudolento rilevante sub specie dell'art. 3 stesso decreto;
e, comunque, nella specie si sarebbe attribuita rilevanza penale a una condotta (lo scambio di buoni pasto, da ritenersi in realtà una delega all'incasso dello AB, presso il soggetto emittente, da parte degli esercenti non convenzionati con quest'ultimo che tuttavia li avevano ricevuti dai lavoratori) per cui non è prevista alcuna sanzione, in forza di un atto amministrativo regolamentare cui non potrebbe attribuirsi il carattere di norma imperativa (come ha invece ritenuto la Corte di appello che, pertanto, nella specie ha ravvisato un contratto in frode alla legge) riservato solo alle norme di rango primario (se non invece alle norme «di portata para costituzionale») e che, alla luce della già rilevata illegittimità, avrebbe dovuto essere disapplicato. Nella specie piuttosto dovrebbe - come anticipato - individuarsi un mandato all'incasso la cui tassazione è disciplinata dall'art. 3 d.P.R. 633/1972; e il fatto contestato all'imputato non sarebbe previsto dalla legge come reato.
2.4.2. Con il secondo motivo è stata denunciata la violazione degli artt. 1, lett. g-ter, e 3 d. Igs. 74/2000, in relazione all'art. 9, comma 2, lett. a), legge 25 giugno 1999, n. 205, e si è assunto che la motivazione sarebbe apparente e comunque viziata, poiché - nonostante quanto prospettato con l'atto di appello - si è ritenuta la sussistenza del delitto di cui all'art. 3 d. lgs. 74 cit. quantunque l'imputato abbia confessato l'integrale distruzione della contabilità ed egli non abbia registrato in contabilità alcuna falsa documentazione o altro mezzo fraudolento» né l'abbia detenuta per la prova. La difesa ha evidenziato che allo AB non è stato contestato né di aver ostacolato l'accertamento né di aver indotto in errore l'amministrazione finanziaria, elementi richiesti dall'art. 3 cit.; e la lettura sistematica degli artt. 3, 4 e 10 d. Igs. 74 cit. (tenuto conto pure di quanto previsto dall'art. 1, lett. g-ter, cit. e dalla legge delega 205/1999) imporrebbe di ravvisare il delitto in contestazione soltanto quando il falso sia registrato in contabilità o detenuto per la prova;
quando, invece, le scritture contabili non sono state istituite o sono state distrutte - come confessato dall'imputato - ricorrerebbero una dichiarazione infedele 10 ex art. 4 cit. e la distruzione delle scritture contabili incriminata dall'art. 10 cit.; e in tal senso deporrebbe pure la giurisprudenza di questa Corte relativa al reato di dichiarazione infedele.
2.4.3. Con il terzo motivo sono stati dedotti la violazione degli artt. 189, 190, 192 cod. proc. pen., 3 d. lgs. 74/2000, 67 d.P.R. 600/1973, il vizio di motivazione, il travisamento dei fatti e la violazione del seguente principio di diritto: «in tema di reati tributari, il giudice deve accertare e determinare l'ammontare dell'imposta evasa attraverso una verifica che, pur non potendo prescindere dalle specifiche regole stabilite dalla legislazione fiscale per quantificare l'imponibile, subisce le limitazioni che derivano dalla diversa finalità dell'accertamento penale;
con la conseguenza che occorre tenere conto dei costi non contabilizzati solo in presenza (quanto meno) di allegazioni fattuali, da cui desumere la certezza o comunque il ragionevole dubbio della loro esistenza» (Sez. 3, n. 37094 del 29/05/2015, Granata, Rv. 265160-01). Ad avviso della difesa, erroneamente sarebbe stato rigettato il gravame nella parte in cui in relazione alla - corretta quantificazione dei tributi evasi aveva rappresentato la necessità di tener conto anche - dei costi sostenuti in nero dalla Nuova Fattoria s.r.l., ossia di scomputare la somma da essa pagata per i buoni pasto ricevuti, pari all'87% del loro valore facciale, e di tenere conto - quale montante da assoggettare al prelievo tributario - di una somma pari al 3% di detto valore (ossia la commissione di sconto effettivamente intascata dalla Nuova Fattoria s.r.l.), come emerso dall'istruttoria (segnatamente dalle dichiarazioni dei testi di polizia giudiziaria Costa e Cemiccola, che ha fatti riferimento al rinvenimento di quaderni manoscritti) e come chiarito dalla relazione di consulenza tecnica di parte redatta dal dott. Rosario Calà. La Corte di merito, invece, in violazione delle norme sul diritto alla prova e sulle presunzioni tributarie nonché travisando i fatti, avrebbe erroneamente ravvisato nella specie una vendita a catena, salvo poi affermare che ricorra una violazione delle norme del citato d.P.C.M. volta a eludere il divieto di monetizzazione dei buoni pasto, elusione che tuttavia potrebbe configurarsi solo rispetto a un servizio di mandato all'incasso o di sconto di tali titoli di legittimazione (da distinguersi dai titoli di credito, tanto che il Tribunale di Milano ha escluso che lo AB abbia commesso il delitto di cui all'art. 123 T.U.B.) che non costituiscono un bene in sé. D'altra parte, a ritenere diversamente si perverrebbe ad un'illegittima doppia imposizione sullo stesso montante (cfr. art. 67 d.P.R. 633/1972); e come chiarito dalla giurisprudenza - al fine di pervenire a una pronuncia assolutoria sarebbe sufficiente anche un ragionevole dubbio sul mancato superamento della soglia.
2.4.4. Con il quarto motivo sono stati prospettati la violazione degli art. 15 cod. pen., 216 e 218 legge fall. nonché l'omessa, insufficiente o apparente motivazione, adducendo che lo AB sarebbe stato ritenuto responsabile di bancarotta impropria da operazioni dolose senza considerare che egli, invece, ha compiuto pagamenti preferenziali (in favore per lo più di fornitori, dipendenti ed enti previdenziali, soggetti tutti contemplati dall'art. 2751-bis cod. civ., tanto che gli unici creditori rimasti insoddisfatti sono l'Erario e le banche) e che la condotta fraudolenta a lui attribuita dalla Corte di merito sarebbe soltanto «un banale anticipo fatture>> senza particolari attività artificiose (come chiarito pure dallo stesso imputato e di quanto esposto dal curatore fallimentare). Ragion per cui, nella specie, avrebbe dovuto ravvisarsi la sussistenza 11 Ғ del reato di bancarotta preferenziale, in virtù del principio di specialità; e, avendo egli ottenuto liquidità dissimulando lo stato di insolvenza, di quello di ricorso abusivo al credito.
2.4.5. Con il quinto motivo sono state denunciate la violazione degli artt. 438, 439, 440, 442 e 458 cod. proc. pen., nel testo vigente a seguito delle sentenze n. 81/1991 e 23/1992 della Corte costituzionale, e dell'art. 13-bis d. lgs. 74/2000, nonché l'apparenza, l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione, e la violazione dei principi giurisprudenziali in tema di sindacato da parte del giudice del dibattimento del provvedimento di rigetto assunto nell'udienza preliminare della richiesta di giudizio abbreviato condizionata ad una integrazione della prova, sia a seguito di nuova proposizione della domanda prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, con la conseguente celebrazione del rito speciale qualora ritenga ingiustificato il precedente provvedimento negativo, sia in occasione della sentenza di condanna deliberata in esito al dibattimento stesso, con l'applicazione, per il caso di valutazione negativa del rigetto, della riduzione di pena regolata all'art. 442 cod. proc. pen. (cfr. Sez. 1, n. 39462 del 12/06/2003, Gravante, Rv. 225986 -01). Ad avviso della difesa, difatti, erroneamente non sarebbe stata applicata la detta riduzione, da parte del primo Giudice poiché ha ritenuto intempestiva la richiesta dell'imputato; da parte della Corte di merito - che sarebbe venuta meno al potere di controllo sull'udienza preliminare attribuita al giudice del dibattimento da Corte cost. 23/1992 cit. - perché nella specie non sarebbe stata reiterata la richiesta di giudizio abbreviato. E dando corso a tale controllo, si sarebbe rilevato che la condanna dello AB è stata resa in forza dell'acquisizione di prove non dissimili da quelle addotte in sede di definizione alternativa (quali l'interrogatorio dell'indagato, la relazione del curatore fallimentare, la relazione del consulente tecnico della difesa, i verbali del procedimento probatoriamente collegato celebrato a Cassano d'Adda). CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi di LU ED, IU NE LL LA e RE NT sono inammissibili. È, invece, nel complesso infondato il ricorso di TO AB.
1. Il primo e il secondo motivo presentati nell'interesse di LU ED, che possono essere esaminati congiuntamente e con i quali sono state prospettate l'omessa motivazione e - la violazione della legge penale, in relazione al ritenuto raggiungimento della soglia di punibilità prevista per i reati a lui ascritti previsti dal d. lgs. 74/2000, nonché l'illegittimità della dichiarazione di fallimento - sono inammissibili. Difatti, vero è che la Corte di appello non ha argomentato sulle allegazioni difensive fondate sulla consulenza tecnica di parte, relative ai reati previsti dal d. lgs. 74 cit. contestati al ricorrente. Tuttavia, pur ritenendo che con l'atto di appello si sia impugnata la sentenza di primo grado anche in relazione a questi ultimi (segnatamente perché nel medesimo atto difensivo sono state riportate tutte le imputazioni elevate nei confronti del ED), esso era con evidenza incentrato sui reati fallimentari contestati a LU ED (rispetto ai quali si è era assunto che 12 Of la sua condotta relativa ai buoni pasto non fosse riferibile all'impresa fallita bensì fosse un'attività personale) e, pur facendo riferimento al meccanismo di sconto dei buoni pasto (nonché al minor guadagno tratto in ragione di esso dall'imputato rispetto al «giro di affari» di «decine di milioni di euro» ritenuto dal primo Giudice) ed attribuendo valenza a tali argomentazioni «anche per l'imputazione di bancarotta», lo stesso atto di appello era del tutto generico a proposito del mancato superamento delle soglie di punibilità (per vero mai menzionate) previste dalla legge. Esso, dunque, in parte qua non rispondeva per nulla ai requisiti posti dal combinato disposto degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen. (nel testo vigente in forza della legge 23 giugno 2017, n. 103, da applicarsi nella specie), in relazione al quale la consolidata giurisprudenza ha chiarito che è inammissibile l'appello, per difetto di specificità dei motivi, quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez. 2, n. 51531 del 19/11/2019, Greco, Rv. 277811 - 01; cfr. già nella vigenza del precedente testo dell'art. 581 cod. proc. pen. con - argomentazioni di certo valevoli anche per la formulazione della norma, novellata come appena esposto, Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 - dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01). Pertanto: sotto il profilo in esame era già inammissibile il gravame, per l'appunto per difetto di specificità dei motivi (art. 591, comma 4, cod. proc. pen.; Sez. 3, n. 38683 del 26/04/2017, Rv. 270799-01); - con la conseguenza che né la relazione di consulenza, fatta pervenire il 27 maggio 2021 e di cui è stata chiesta l'acquisizione all'udienza di discussione del 3 giugno 2021, né quanto illustrato alla stessa udienza dalla difesa (al di là del fatto che dal verbale risulta che l'avvocato De Lodi si è riportato ai motivi di appello), potevano costituire rituale integrazione di censure inammissibili, non occorrendo immorare oltre al riguardo Infine, deve osservarsi che, per costante giurisprudenza, «il giudice penale investito del giudizio relativo a reati di bancarotta ex artt. 216 e seguenti R.D. 16 marzo 1942, n. 267 non può sindacare la sentenza dichiarativa di fallimento, quanto al presupposto oggettivo dello stato di insolvenza dell'impresa e ai presupposti soggettivi inerenti alle condizioni previste per la fallibilità dell'imprenditore» (Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008, Niccoli, Rv. 239398 - 01; cfr. pure Sez. 5, n. 10033 del 19/01/2017, Ioghà, Rv. 269454 - 01).
2. Il terzo motivo di ricorso nell'interesse di LU ED, che ha prospettato il vizio di motivazione in ragione dell'esclusione della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile. In primo luogo, l'atto di appello non contestava specificamente la ricostruzione, da parte del Tribunale, della condotta tenuta da LU ED successivamente ai reati, in quanto al - fine di ottenere la prevalenza delle attenuanti generiche si era limitato ad allegare il positivo - comportamento processuale dell'imputato (oltra alla sua impossibilità di risarcire il danno e alla sua incensuratezza); ragion per cui la Corte di appello ben ha potuto porre a fondamento della 13 propria decisione la detta condotta susseguente ai fatti (come, per appunto, ricostruita dal primo Giudice). Non è necessario, allora, dilungarsi per evidenziare come il travisamento della prova - che il ricorso ha in sostanza prospettato a proposito dell'agire intimidatorio attribuito all'imputato successivamente ai fatti in imputazione - non possa dirsi dedotto con la necessaria specificità in quanto l'impugnazione si è limitato a dare una scarna sintesi degli atti che ha richiamato a sostegno del proprio assunto (per il resto facendovi rimando: cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01). In secondo luogo, il ricorso è manifestamente infondato nella parte in cui ha censurato la decisione di secondo grado per aver negato rilevanza all'atteggiamento collaborativo dell'imputato perché ritenuto necessitato dal copioso compendio probatorio a suo carico>>: difatti, per costante giurisprudenza, «in materia di attenuanti generiche, tra gli elementi positivi che possono suggerire la necessità di attenuare la pena comminata per il reato, rientra la confessione spontanea, potendo, tuttavia, il giudice di merito escluderne la valenza, quando essa sia contrastata da altri specifici elementi di disvalore emergenti dagli atti o si sostanzi nel prendere atto della ineluttabilità probatoria dell'accusa ovvero sia volta esclusivamente all'utilitaristica attesa della riduzione della pena e la collaborazione giudiziaria o processuale sia comunque probatoriamente inerte o neutra, nel senso che non abbia neppure agevolato il giudizio di responsabilità di coimputati, per essere questi già confessi o per altro plausibile motivo» (Sez. 1, n. 42208 del 21/03/2017, Fondino, Rv. 271224 01; Sez. 1, n. 35703 del 05/04/2017, Lucaioli, Rv. 271454 01; Sez. 6, n. 6934 del 28/02/1991, Cely, Rv. 187671 - 01). Infine, la statuizione sul punto della Corte di merito non può essere utilmente censurata adducendo che al coimputato IN ED (che, secondo la difesa, avrebbe posto in essere l'agire intimidatorio attribuito a LU ED) le circostanze attenuanti generiche sono state riconosciute con giudizio di prevalenza: in ordine al bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche non è richiesta alcuna valutazione comparativa tra i coimputati e il generico asserto difensivo non può costituire una rituale censura alla motivazione, in particolare, sub specie della manifesta illogicità (cfr. Sez. 2, n. 7191 del 20/01/2016, Barranca, Rv. 266446 01; cfr. pure - Sez. 3, n. 27115 del 19/02/2015, La Penna, Rv. 264020 – 01; Sez. 6, n. 21838 del 23/05/2012, - Giovane e altri, Rv. 252880).
3. I motivi presentati nell'interesse di IU NE LL LA possono essere trattati congiuntamente. Anzitutto, la prospettazione difensiva è inammissibile nella parte in cui ha dedotto la violazione di norme della Costituzione, «poiché la loro inosservanza non è prevista tra i casi di ricorso dall'art. 606 cod. proc. pen. e può soltanto costituire fondamento di una questione di legittimità costituzionale» (Sez. 2, n. 12623 del 13/12/2019, dep. 2020, Leone Rv. 279059 - 01; cfr. pure Sez. 5, n. 4944 del 03/12/2021 - dep. 2022, Falbo, Rv. 282778 - 01; Sez. 2, n. 677 14 del 10/10/2014 - dep. 2015, Di IN, Rv. 261551-01), nella specie neppure ipotizzata dal ricorrente. Inoltre, il ricorso è manifestamente infondato nella parte in cui ha censurato la motivazione della sentenza impugnata poiché essa avrebbe disatteso il gravame richiamando argomentazioni non utilmente spendibili per il LL LA. In effetti, nell'esaminare le doglianze di quest'ultimo (cfr. par. 9.6.) la Corte distrettuale ha richiamato il par.
9.3. relativo a EG ED (in ordine al quale, preso atto del suo decesso, ha dichiarato l'estinzione dei reati a lui ascritti); ma si tratta con evidenza di un mero refuso, palesato dall'espresso riferimento del provvedimento impugnato alle censure mosse da IN (e non da EG) ED (trattate, nella stessa sentenza di appello, al par. 9.4.) e al parimenti espresso richiamo della pronuncia di legittimità (Sez. F, n. 42897 del 09/08/2018, C., Rv. 273939 02) riportata (al par. 9.4) proprio con riguardo alla posizione di IN ED e relativa alla responsabilità per reati tributari del soggetto che ricopre una carica amministrativa di un'impresa, anche se mero prestanome di altri soggetti che abbiano agito quali amministratori di fatto, ossia per l'appunto all'oggetto delle contestazioni mosse al ricorrente. Ancora, il ricorso non si è confrontato effettivamente con la motivazione della sentenza impugnata (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 01), che non ha fondato la responsabilità di IU NE LL LA sul suo mero ruolo formale (di esercente l'impresa individuale omonima e di rappresentante legale della AS s.r.l.), ma ha evidenziato come che egli avesse contezza (per aver già gestito un'attività commerciale) degli obblighi relativi (segnatamente, di quelli inerenti alla tenuta della documentazione contabile) e fosse consapevole del fatto che le imprese in discorso non svolgessero alcuna effettiva attività ma fossero state costituite da LU ED al solo fine di emettere fatture relative a buoni pasto, in realtà raccolti dalla DU LE (società di cui lo stesso LL LA, invece, aveva addotto di essere solo dipendente, come macellaio), e ciò proprio per consentire alla stessa DU LE di omettere la contabilizzazione di ricavi ed evadere le imposte. Si tratta di un'argomentazione congrua e logica - oltre che conforme al diritto (cfr. Sez. 3, n. 2570 del 28/09/2018 - dep. 2019, Marni, Rv. 275830 - 01: «la prova del dolo specifico dei reati tributari», per quel che qui rileva, di cui agli artt. 8 e 10 del d.lgs n. 74 del 2000 «in capo all'amministratore di diritto di una società, che funge da mero prestanome, può essere desunta dal complesso dei rapporti tra questi e l'amministratore di fatto, nell'ambito dei quali assumono decisiva valenza la macroscopica illegalità dell'attività svolta e la consapevolezza di tale illegalità») - che non può essere utilmente qui censurata per il tramite delle allegazioni in fatto che nel resto il ricorso contiene (cfr. Sez. 2, n. 46288/2016, cit.).
4. I primi tre motivi presentati nell'interesse di RE NT, che possono essere trattati congiuntamente, sono inammissibili. Essi, infatti, reiterando il medesimo ordine di censure prospettate con l'atto di appello, non si sono confrontati effettivamente con l'ampia e logica motivazione della sentenza di 15 of impugnata che ha attribuito all'imputato un effettivo ruolo gestorio della MA TE s.r.l. e la disponibilità in capo a lui della documentazione societaria (oggetto materiale del reato di bancarotta fraudolenta documentale di cui egli è stato ritenuto responsabile), sulla scorta di plurimi elementi di cui la Corte di merito ha evidenziato la convergenza (l'esito della perquisizione presso l'abitazione nella disponibilità del NT, le dichiarazioni del teste AN NI, le conversazioni intercettate da cui è stato tratto il coinvolgimento del NT nel trasferimento all'estero della sede della MA TE e la falsificazione della documentazione societaria, le dichiarazioni di NO AR, DR RI, MA NA, AT AL, MA Di DI), logicamente disattendendo la prospettazione difensiva volta a confutarne la capacità rappresentativa;
si tratta di elementi non costituiti dalle sole dichiarazioni a carico, delle quali comunque in questa sede è stato dedotto il travisamento senza la necessaria specificità (per il tramite dello scarno richiamo del contenuto di esse), in parte rimasti estranei alle censure difensive (segnatamente le dichiarazioni del NI). In tale contesto, la denunciata inutilizzabilità delle dichiarazioni di NO AR non può dirsi atta a inficiare la tenuta della motivazione: in tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità degli elementi di prova, «pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo», chiarire l'incidenza di essi «sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato» (cfr. Sez. 6, n. 1219 del 12/11/2019 - dep. 2020, Cocciadiferro, Rv. 278123 01); e sotto tale profilo il ricorso è del tutto carente. Infine, parimenti generica è la prospettazione difensiva in ordine al messaggio di posta elettronica che sarebbe stato travisato (il cui tenore il ricorso non puntualizza chiaramente). Basti allora aggiungere che la Corte di merito, proprio alla luce di tale coacervo di elementi, ha riconosciuto in capo al NT l'elemento soggettivo dei delitti di bancarotta fraudolenta distrattiva e impropria da operazioni dolose, evidenziando correttamente l'irrilevanza del movente rispetto al dolo generico prescritto per la prima fattispecie (cfr. Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266805; Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017 Sgaramella, Rv. 270763 - 01) e rispetto alla consapevolezza e volontà della natura "dolosa" dell'azione, costitutiva dell'operazione", a cui segue il dissesto, in uno con l'astratta prevedibilità dell'evento scaturito per effetto dell'azione antidoverosa», che costituisce il coefficiente soggettivo della seconda delle incriminazioni appena richiamate (cfr. Sez. 5, n. 11956 del 07/12/2017 - dep. 2018, Motta, Rv. 272846 - 01, che ha ribadito come secondo la giurisprudenza dominante essa costituisca una «eccezionale ipotesi - di fattispecie a sfondo preterintenzionale»>>; cfr. pure Sez. 5, n. 45672 del 01/10/2015, Lubrina, Rv. 265510; vedi anche Sez. 5, n. 38728 del 3/4/2014, Rampino, Rv.262207); ancora, la Corte di merito ha ravvisato la sussistenza del dolo specifico della bancarotta fraudolenta documentale ascritta la NT (per la distruzione e l'occultamento della contabilità; cfr. Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838-01), indicando compiutamente gli indici da cui l'ha tratto, in particolare evidenziandone la correlazione della condotta de qua con l'attività distrattiva e le operazioni dolose e, dunque, la finalità di mascherarle e, anche per il tramite del trasferimento fittizio della sede sociale all'estero e alla falsificazione della documentazione societaria, di creare 16 of pregiudizio ai creditori impedendo la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari (cfr. Sez. 5, n. 23704 del 17/05/2021, Pengo, n.m.; Sez. 1, n. 22733 del 08/04/2021, Moscetti, n.m.). Né può giovare al ricorrente il diverso apprezzamento di merito che i tre motivi in esame, finiscono in definitiva col prospettare irritualmente a questa Corte di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 46288/2016, cit.; con specifico riferimento all'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, cfr. Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 01, e Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 -01).
5. Il quarto motivo formulato dalla difesa del NT, relativo alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante entità (art. 219, comma 1, legge fall.), è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ha disatteso compiutamente l'allegazione avanzata al riguardo con l'atto di appello che si era doluto unicamente della mancata specificazione delle operazioni in relazione alle quali essa era stata ritenuta indicandole in quelle descritte in imputazione poste in essere dall'imputato quale amministratore di fatto della MA TE s.r.l. (ossia, richiamando la distrazione di circa euro 4.000.000 e il mancato assolvimento degli obblighi tributari per circa euro 5.500.000). Né può ravvisarsi alcuna contraddizione nella decisione sol perché la Corte di merito ha riconosciuto all'imputato le circostanze attenuanti generiche (con giudizio di equivalenza) alla luce del risarcimento del danno da parte sua nel corso del procedimento, di cui la sentenza impugnata ha indicato la misura contenuta (di euro 120.000) rispetto al pregiudizio cagionato, pur considerandolo un elemento passibile di favorevole apprezzamento sub specie dell'art. 62-bis cod. pen., senza che ciò possa ex se escludere la ritenuta gravità del danno cagionato dall'agire criminoso, che va valutata all'atto della dichiarazione di fallimento, che rappresenta il momento consumativo del reato (cfr. Sez. 5, n. 7999 del 13/01/2021, Canciani, Rv. 280496 01; Sez. 5, n. 44443 del 04/07/2012, Robbiano, Rv. 253778 - 01; Sez. 5, n. 2111 del 29/11/1974 - dep. 1975, Rv. 129345 -01).
6. Il primo motivo presentato nell'interesse di TO AB è infondato. Anzitutto, nella parte in cui ha assunto che nella specie la rilevanza penale del fatto dell'imputato sarebbe subordinata alla violazione di uno specifico obbligo giuridico che, ai sensi dell'art. 1, lett. g-ter), d. Igs. 74/2000, deve ricorrere perché possa ravvisarsi un mezzo fraudolento rilevante sub specie dell'art. 3 stesso decreto, non considera: che allo AB il reato di cui al detto art. 3 è stato contestato per essersi avvalso di mezzi fraudolenti, in particolare per aver posto in essere condotte artificiose attive (ossia per avere, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, indicato nelle dichiarazioni fiscali dell'ente elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivi in virtù - come esposto a chiare lettere dalla Corte territoriale di un artificioso «sistema di monetizzazione dei - buoni pasto interamente in nero, che non lasciava alcuna traccia in contabilità», ritenuto il mezzo 17 fraudolento con il quale lo AB ha impedito all'amministrazione finanziaria l'accertamento dei profitti e delle imposte dovute;
cfr. capo L.); - e che l'art. 1, lett. g-ter), cit., nel descrivere i mezzi fraudolenti, distingue le condotte artificiose attive da quelle omissive prevendendo solo per queste ultime che esse debbano essere poste in esse in violazione di uno specifico obbligo giuridico. In secondo luogo, la prospettazione difensiva si fonda su una erronea lettura normativa. Dall'art. 14-vicies ter I. 168/2005 di conversione con modif. del d.l. 11/2005 - norma di rango primario, rubricata «disposizioni in materia di servizi sostitutivi di mensa>> emerge che - soltanto i soggetti in essa indicati possono utilizzare i buoni pasto, per l'appunto nati come servizio sostitutivo» della mensa sul luogo di lavoro: difatti, l'art. 14-vicies ter, comma 1, elenca espressamente l'ambito di utilizzo e, per quel che qui rileva, i soggetti coinvolti (oltre al datore di lavoro, su cui si tornerà infra, al par. 8), menzionando i soggetti emittenti («le società di capitali che svolgono l'attività di gestione dei servizi sostitutivi di mensa mediante buoni pasto>>, lett. a), gli esercizi convenzionati (gli «esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande», le mense aziendali e interaziendali», gli altri esercizi convenzionabili con le società di cui alla lettera a) per l'erogazione dei servizi sostitutivi di mensa», lett. b) e i lavoratori («lavoratori dipendenti» e «categorie assimilate»), espressamente riferendosi - per l'appunto - alla regolamentazione dell'utilizzo» (e non alla cessione ad altri) del buono pasto da parte di questi ultimi (lett. d). In altri termini, è la legge ad individuare il perimetro dell'utilizzo del buono pasto ed essa non ne contempla in alcun modo la cessione a soggetti diversi da quelli convenzionati che erogano i servizi sostitutivi di mensa ai lavoratori dipendenti e alle categorie assimilate, bensì la sola spendita del buono pasto da parte di quest'ultimi presso i soggetti convenzionati con le società di capitali che svolgono l'attività di gestione dei servizi sostitutivi di mensa, senza prevedere in alcun modo alcun soggetto intermediario. È, allora, evidente che sotto il profilo che qui rileva il d.P.C.M. richiamato dalla difesa nulla aggiunge alla norma penale e ai divieti posti dalla legge. Il che rende superflua ogni ulteriore considerazione, bastando aggiungere che sulla quaestio iuris in discorso non può essere utilmente prospettato il vizio di motivazione (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 05).
7. Il secondo motivo presentato nell'interesse di TO AB è manifestamente infondato e ripropone il medesimo ordine di allegazioni già disattese con il gravame. È dirimente considerare che l'imputato (quale amministratore unico della Nuova Fattoria s.r.l.) - come già osservato - è stato ritenuto responsabile del delitto di cui all'art. 3 d. Igs. 74 cit. per avere, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, indicato nelle dichiarazioni fiscali dell'ente elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivi in virtù- come esposto a chiare lettere dalla Corte territoriale di un artificioso «sistema di monetizzazione dei buoni - pasto interamente in nero, che non lasciava alcuna traccia in contabilità», ritenuto il mezzo fraudolento con il quale lo AB ha impedito all'amministrazione finanziaria l'accertamento dei profitti e delle imposte dovute. In altri termini, lo AB è stato ritenuto responsabile di aver 18 commesso il fatto, tra le ipotesi contemplate dell'art. 3, comma 1, cit., avvalendosi non di documenti falsi» bensì di «altri mezzi fraudolenti», condotta che rientra nella contestazione che ha ascritto all'imputato il delitto sub specie della falsa rappresentazione nelle scritture contabili (e segnatamente l'omessa registrazione delle fatture de quibus) «con artifici» individuati nel sistema fraudolento di monetizzazione dei buoni pasto» (descritto nella stessa imputazione;
cfr. capo L. della rubrica), ossia quel «quid pluris rispetto alla falsa rappresentazione offerta nelle scritture contabili obbligatorie», quella «condotta connotata da particolare insidiosità derivante dall'impiego di artifici idonei ad ostacolare l'accertamento della falsità contabile>> che deve ricorrere perché possa ravvisarsi la fattispecie in discorso (cfr., per tutte, Sez. 3, n. 42147 del 15/07/2019, Reale, Rv. 277984 - 02). Ragion per cui è erroneo il riferimento della difesa alla necessaria appostazione in contabilità di falsa documentazione che, ai sensi dell'art. 3, comma 2, cit. («Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria») è richiesto solo per la diversa ipotesi in cui il fatto sia commesso avvalendosi di documenti falsi;
ed è corretto quanto esposto sul punto nella sentenza impugnata.
8. Il terzo motivo presentato nell'interesse di TO AB è infondato. Non è in dubbio che il c.d. «valore facciale» del buono pasto sia «comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto prevista per le somministrazioni al pubblico di alimenti e bevande (basti il richiamo, per quel che qui rileva ratione temporis, degli artt. 2, comma 1, lett. g), d.P.C.M. 18 novembre 2005, e art. 285, comma 11, d.P.R. 05/10/2010 n. 207); né che l'esercente convenzionato per l'erogazione dei servizi sostitutivi di mensa che ha ricevuto il buono pasto dal lavoratore, quando ne richiede il pagamento alla società emittente presenta fattura che comprende pure l'imposta sul valore aggiunto (cfr. artt. 1 ss. d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; Tabella A, parte II, n. 37), allegata al d.P.R. n. 633 cit.; art. 75, comma 3, legge 30 dicembre 1991, n. 413). Ciò posto, in relazione alla prospettazione difensiva è dirimente considerare quanto segue. Il regime di utilizzo dei buoni pasto coinvolge soltanto i soggetti previsti dalla normativa vigente, ossia il datore di lavoro (che acquista dalla società di emissione i buoni pasto al fine di erogare ai propri dipendenti o ai soggetti assimilati che per l'appunto utilizzeranno i buoni pasto il servizio sostitutivo della mensa aziendale); la società emettitrice (che emette i buoni pasto, ricevendo un corrispettivo dal datore di lavoro, e paga, a fronte della presentazione di una fattura comprensiva dell'I.V.A., il relativo importo agli esercenti convenzionati); gli esercenti convenzionati (che ricevono i buoni pasto dai lavoratori in cambio della prestazione sostitutiva del servizio mensa e, come esposto, ottengono poi corrispettivo dietro presentazione di - fattura dalla società emettitrice); i lavoratori dipendenti (che ricevono i buoni pasto la cui emissione è stata chiesta dal datore di lavoro e li presentano all'esercizio convenzionato;
cfr. artt. 2 e 285, citt.). Dunque, non è contemplata una circolazione (nelle forme 19 dell'intermediazione, come quella in imputazione) del buono pasto e, di conseguenza, in ordine a essa non è prevista alcuna operazione fiscalmente rilevante (per quel che qui più interessa) ai fini dell'I.V.A. Invero, a fronte del ricevimento del buono pasto (il cui valore facciale incorpora I'I.V.A.), è solo l'esercente convenzionato a potere e dovere rilasciare fattura (comprensiva dell'I.V.A.) quando chiede il pagamento alla società che ha emesso il buono pasto: non esiste alcun passaggio intermedio tra l'esercente che ha ricevuto il buono pasto e la società emittente che può consentire al medesimo esercente (qualora non compiuto in nero) di portare l'I.V.A. in detrazione. Ne deriva che, sotto il profilo tributario (e, dunque, penale-tributario), un modus operandi illecito quale quello dell'imputato non incide in alcun modo sotto il profilo dei costi da portare in detrazione poiché l'unica operazione che l'esercente convenzionato può compiere (dopo aver ricevuto il buono pasto) è la presentazione per il pagamento della relativa fattura e, dunque, l'unico montante I.V.A. che rileva è quello esposto nel medesimo documento contabile, quale che sia la ripartizione effettiva della somma evasa tra i soggetti che hanno concordato la cessione intermedia del buono pasto, si ribadisce operazione non soggetta a I.V.A. e che, quindi, non può generare I.V.A. da detrarre. Né può giungersi a conclusioni contrarie sulla scorta della giurisprudenza richiamata dalla difesa: invero, devono distinguersi i costi che hanno rilievo rispetto per la determinazione delle imposte sul reddito rispetto a quelli che possono avere rilievo ai fini dell'I.V.A. Come condivisibilmente osservato da questa Corte, «la sussistenza di costi effettivi non documentati può esplicare effetti sulla determinazione della base imponibile e conseguentemente sulla determinazione dell'imposta, solo con riferimento ai reati concernenti le imposte dirette e non con riferimento all'IVA. Quest'ultima imposta, infatti, è collocata in un sistema chiuso di rilevanza sovranazionale che può funzionare solo attraverso la specifica tracciabilità di tutte le fatture, attive e passive, emesse nei traffici commerciali, a nulla rilevando l'eventuale ed ipotetica sussistenza di costi effettivi non registrati che, in quanto tali, non possono esplicare alcun effetto sulla determinazione della base imponibile e conseguentemente sulla quantificazione dell'imposta evasa»; difatti, la giurisprudenza «secondo cui il giudice penale deve compiere una valutazione che prescinda dal mero dato formale emerso nel corso dell'accertamento tributario, valorizzando il dato fattuale formatosi nel corso del processo (ex plurimis Sez. 3, n. 53907 del 01/06/2016; Sez. 3, n. 38684 del 04/06/2014; Sez. 3, n. 37131 del 09/04/2013), non intende scorporare l'accertamento dell'evasione IVA dal dato documentale delle fatture emesse, ma intende neutralizzare il rischio di un'eventuale 'pregiudiziale di carattere fiscale' e dunque escludere che il giudice penale sia vincolato alle risultanz[e] emerse in sede tributaria, ben potendo, al contrario, svolgere egli stesso una nuova analisi, del tutto auto[no] ma rispetto al dato formale cristallizzato in sede tributaria, attraverso la quale valorizzare eventuali documenti che l'imputato non aveva, per qualsiasi ragione, presentato durante l'accertamento fiscale, ma può presentare in sede penale. Per questa ragione è più che legittima la statuizione del giudice di merito che valorizzi eventuali costi non documentati con riferimento alle imposte dirette - non vincolate al rispetto di stringenti oneri documentali, la cui mancanza ne impedirebbe il 20 funzionamento intrinseco e, contemporaneamente, escluda la rilevanza di tali costi, non certificati dalle fatture emesse, per i reati in materia IVA» (Sez. 3, n. 53980 del 16/07/2018, Tirozzi, Rv. 274564 -01). Ne deriva allora che-come già osservato - ai fini dell'accertamento delle soglie previste dal d. lgs. 74 cit. in relazione all'I.V.A., non può venire in rilievo un'operazione quale l'intermediazione tra chi ha ricevuto il buono pasto dal lavoratore e le società emittenti, perché non è contemplata dalla legge e non può produrre in alcun modo un costo da decurtare (e tanto meno da documentare a tal fine).
9. Il quarto motivo presentato nell'interesse di TO AB è manifestamente infondato e non si confronta con l'iter argomentativo della sentenza impugnata, limitandosi invece a reiterare le allegazioni prospettate con l'atto di appello. Nel caso di specie, i Giudici di merito hanno escluso la riqualificazione del fatto, contestato sub specie di bancarotta impropria da operazioni dolose, come ricorso abusivo al credito rilevando che l'imputato non si è limitato ad ottenere all'accesso al credito bancario dissimulando il proprio stato economico-patrimoniale della società, ma (per il tramite di operazioni di sconto fatture relative a rapporti commerciali inesistenti) ha causato l'indebitamento della società che ne ha determinato il dissesto e il fallimento. Si tratta di un'argomentazione corretta in diritto (cfr. Sez. 5, n. 46689 del 30/06/2016, Coatti, Rv. 268674 - 01, che ha nitidamente affermato che: il ricorso abusivo al credito di cui all'art. 218 I. fall. è reato di mera condotta e richiede che il credito sia stato ottenuto mediante dissimulazione ai danni dell'ignaro creditore, che può quindi assumere il ruolo di persona offesa», laddove nella fattispecie di bancarotta impropria mediante operazioni dolose di cui all'art. 223, comma secondo, n. 2, I. fall. ««l'operazione dolosa deve concretarsi in un ricorso ad un credito ottenuto anche senza dissimulazione ovvero anche concordato con il creditore, che però diventi causa o concausa del dissesto o del suo aggravamento») che, come esposto, il ricorso non ha confutato. Per quel che attiene poi alla chiesta riqualificazione sub specie della bancarotta preferenziale del fatto contestato a titolo di bancarotta per distrazione, la Corte di appello (richiamando sia il documento rivenuto in sede di perquisizione sia le dichiarazioni dello stesso imputato) ha evidenziato che la provvista ottenuta dallo AB (accedendo al credito bancario) non è risultata in alcun modo impiegata per pagare creditori della fallita, constando invece ingenti prelevamenti in contatti e pagamenti verso la Romania e altri destinatari, che ha considerato operazioni dirette «a distaccare dal patrimonio sociale, senza immettervi il corrispettivo e senza alcun utile, beni ed altre attività, così da impedirne l'apprensione da parte degli organi fallimentari e causare un depauperamento del patrimonio sociale, in pregiudizio dei creditori», che è l'elemento oggettivo del delitto in contestazione (cfr. Sez. 5, n. 36850 del 06/10/2020, Piazzi, Rv. 280106 01); e sotto tale profilo, decisivo, il ricorso non ha neppure assunto il travisamento della prova. 21 10. Il quinto motivo presentato dal difensore di TO AB è manifestamente infondato. Le Sezioni Unite hanno affermato che «il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità della richiesta di giudizio abbreviato non subordinata a integrazioni istruttorie, quando deliberati illegittimamente, pregiudicano, oltre alla scelta difensiva dell'imputato, la sua aspettativa di una riduzione premiale della pena»; purtuttavia, hanno riconosciuto il diritto «di recuperare lo sconto sanzionatorio all'esito del giudizio» solo all'imputato «che abbia vanamente rinnovato la richiesta del rito prima della dichiarazione di apertura del dibattimento» (Sez. U, n. 20214 del 27/03/2014, Frija, Rv. 259078 - 01; cfr. già, con riferimento all'erroneo rigetto della richiesta di giudizio abbreviato subordinata dall'imputato all'assunzione di prove integrative, Sez. U, n. 44711 del 27/10/2004, Wajib, Rv. 229174 - 01, che pure ha chiarito come l'applicazione della diminuente di cui all'art. 442 cod. proc. pen. richieda l'esplicita sollecitazione dell'interessato). Ebbene, nel caso in esame, innanzi al Giudice del dibattimento nell'interesse dell'imputato non è stata reiterata la richiesta di rito abbreviato non accolta dal Giudice dell'udienza preliminare, bensì soltanto una richiesta di applicazione della pena (cui il Pubblico ministero non ha prestato il consenso: cfr. verbale dell'udienza del 17 dicembre 2015 e istanza di applicazione della pena ex art. 448 cod. proc. pen. in quella sede presentata). 11. In ragione dell'inammissibilità dei ricorsi di LU ED, IU NE LL LA e RE NT non può qui rilevarsi la prescrizione sopravvenuta alla decisione impugnata (cfr. Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 - dep. 2016, Ricci, Rv. 266818-01). Inoltre, quanto ad TO AB, alla luce della generica prospettazione sul punto in sede di discussione, basti rilevare che all'atto della presente decisione non è maturata la prescrizione dei reati a lui ascritti, dovendosi tenere conto di sessanta giorni di sospensione (in ragione del differimento per legittimo impedimento dell'udienza del 15 settembre 2016 al 1° dicembre 2016), con la conseguenza che il termine relativo al fatto di cui al capo L., ossia quello più prossimo, sarebbe spirato il 30 novembre 2022. Non occorre, allora, rilevare che per i reati in ordine ai quali i motivi di impugnazione sono inammissibili, sarebbe preclusa la possibilità di rilevare la prescrizione maturata dopo la sentenza di appello (cfr. Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016 - dep. 2017, Aiello, Rv. 268966 - 01). Fermo quanto appena osservato anche per i reati con riguardo ai quali i motivi di ricorso di TO AB sono stati dichiarati inammissibili 12. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.: TO AB deve essere condannato al pagamento delle spese processuali;
- LU ED, IU NE LL LA e RE NT devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione impone di attribuirgli 22 profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585-01). LU ED deve essere, altresì, condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Fallimento DU LE Alimentari s.r.l., che si liquidano in complessivi euro 5.000,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso di ST ON e lo condanna al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibili i ricorsi di DO LU, LL BE GI TO e ON AT e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, il ricorrente DO LU alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 5.000,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 24/11/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Giovanni Francolini Grazia Rosa Anna Miccoli тол Depositato in Cancelleria Roma, lì 16 MAR 2023. IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO dott.ssa Maria Cristina D'Angelo 23