Cass. pen., sez. V, sentenza 24/11/2022, n. 11218
CASS
Sentenza 24 novembre 2022

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Il ricorso abusivo al credito, di cui all'art. 218 legge fall., è reato di mera condotta e richiede che il credito sia stato ottenuto mediante dissimulazione ai danni dell'ignaro creditore, che può quindi assumere il ruolo di persona offesa, e si distingue dal reato di bancarotta impropria mediante operazioni dolose di cui all'art. 223, comma 2, n. 2), legge fall. (operazioni consistite nell'ottenimento di crediti per mascherare lo stato di insolvenza dell'impresa), nel quale non è necessaria la dissimulazione e l'operazione - avente rilevanza causale o concausale del dissesto o del suo aggravamento - può anche essere concordata con il creditore a conoscenza delle condizioni dell'impresa. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la decisione con la quale era stata esclusa la riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 218 legge fall., in quanto l'imputato non si era limitato a ottenere l'accesso al credito bancario dissimulando lo stato economico-patrimoniale della società, ma ne aveva causato l'indebitamento attraverso operazioni di sconto fatture relative a operazioni inesistenti, provocandone il dissesto e il fallimento).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 24/11/2022, n. 11218
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11218
    Data del deposito : 24 novembre 2022

    Testo completo