Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 21/05/2025, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
Successivamente all'udienza del 21/05/2025, alle ore 12,52 sono presenti in videoconferenza i procuratori delle parti il Dott. in sostituzione dell'Avv. RINALDI GIOVANNI per la CP_1 parte ricorrente e l'Avv. FINI FRANCESCA per la parte resistente. È pure presente il funzionario UPP Dott.ssa , che Persona_1 provvede all'assistenza del magistrato e all'odierna verbalizzazione. Il Dott. viene identificato mediante esibizione del documento CP_1 di identità, la Dott.ssa Fini è nota all'ufficio.
I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
IL GIUDICE
Invita le parti a precisare le conclusioni ed ordina la discussione orale della causa ex art. 281 – sexies c.p.c. I difensori si riportano ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi formulate, discutono oralmente la causa e contestano le difese avversarie. Parte ricorrente dichiara che la sig.ra è stata immessa in Pt_1 ruolo nel 2024.
Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice interrompe il collegamento e si ritira in camera di consiglio, previo accordo delle parti di essere esonerate dalla presenza in udienza in videoconferenza al momento della lettura.
Il funzionario UPP termina l'attività di assistenza alle ore 13,00.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza contestuale.
TRIBUNALE DI MASSA
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Dott.ssa Erminia Agostini all'esito di discussione orale svoltasi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa di Lavoro proc. n. 184 /2023 promossa da: assistito dall'Avv. RINALDI GIOVANNI MICELI Parte_2
Parte_3 Parte_4
CONTRO
assistito dalla Dott.ssa Controparte_2
FINI FRANCESCA
MOTIVI DELLA DECISIONE
, premettendo di aver lavorato alle dipendenze del Parte_2 come insegnante a tempo Controparte_2 determinato con profilo professionale e mansioni pienamente equiparabili a quelle dei docenti assunti con contratto a tempo indeterminato senza ricevere il bonus istituito con la L. 107/2015, in contrasto sia con la normativa nazionale, così come riconosciuto dal Consiglio di Stato con sent. 1482 del 2022, sia con quella comunitaria, così come riconosciuto dalla CEDU con ordinanza del
18/05/2022, presentava ricorso al fine di chiedere il riconoscimento della Carta docente.
Parte resistente si costituiva in giudizio, eccependo la prescrizione dei diritti maturati nel quinquennio antecedente la notifica dell'atto introduttivo e chiedendo in ogni caso il rigetto del ricorso anche per mancato raggiungimento della prova delle spese sostenute dai ricorrenti per la loro formazione o per l'acquisto di beni funzionali negli anni dedotti;
in via subordinata chiedeva la riparametrazione dell'importo della “carta docente”, eventualmente riconosciuta, in base alla durata effettiva del rapporto di lavoro
****
I – PRESCRIZIONE
Il convenuto ha eccepito la prescrizione del diritto CP_2 maturato dalla ricorrente nel quinquennio antecedente al 28/04/2023, data della notifica del ricorso introduttivo, ossia quella relativa all'anno scolastico 2017/2018 .
Per il bonus carta docente, trattandosi di obbligazione pecuniaria pagabile periodicamente ad anno, viene in rilievo la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c., che decorre, ex art. 2935 c.c., dal momento in cui la docente avrebbe potuto esercitare il diritto.
Tale momento coincide, per l'a.s. 2016/2017, con il 30 novembre 2016
(v. art. 5 DPCM 28.11.2016), mentre per gli anni successivi i soggetti beneficiari avrebbero potuto chiedere il bonus, in via stragiudiziale, a partire dal 1 settembre e/o dalla decorrenza contrattuale.
In assenza di prova della interruzione del termine quinquennale deve ritenersi prescritto il diritto al bonus relativo all'anno scolastico 2017/2018 chiesto dalla ricorrente.
II- PRESUPPOSTI DI FATTO
Come emerge dallo stato matricolare, sub doc. da 1 a 6 del ricorso, il ricorrente ha lavorato alle dipendenze del convenuto, CP_2 nella scuola primaria in forza dei seguenti contratti:
A) Nell'anno scolastico 2018/2019 con contratto di supplenza breve e saltuaria dal 11/10/2018 al 19/10/2018 presso la scuola primaria Villa Lina a Messina per 24 ore settimanali e con contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche, dal 22/10/2018 al 30/06/2019, presso la scuola primaria Fraz. Camaro Superiore per 17 ore settimanali;
B) Nell'anno scolastico 2019/2020 con contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche, dal 23/09/2020 al
30/06/2021, nella scuola S. Filippo Superiore, Messina per 24 ore settimanali;
C) Nell'anno scolastico 2020/2021 con contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche, dal 11/09/2020 al
30/06/2021, presso la scuola primaria Paradiso, Persona_2 per 24 ore settimanali;
D) Nell'anno scolastico 2021/2022 con contratto di supplenza annuale, dal 7/09/2021 al 31/08/2022, presso la scuola primaria
Paradiso, , per 24 ore settimanali. Persona_2
Dall'1/09/2022 la ricorrente è stata assunta dal convenuto CP_2 attraverso una procedura straordinaria di reclutamento degli specializzati su sostegno presenti nella I fascia delle Graduatorie
Provinciali per le Supplenze (GPS) che prevede il primo anno di assunzione a tempo determinato con formazione e prova, al termine del quale il contratto è trasformato in tempo indeterminato, previo superamento della prova disciplinare come determinata dall'comma 4 dell'art. 9 del DL 73/2021.
III - LA C.D. CARTA DOCENTE. L'EVOLUZIONE GIURISPRUDENZIALE
La L. n. 107/2015 ha introdotto l'istituto della Carta Docente, prevedendo, all'art. 1, co. 121: «al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali,
è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La
Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_3
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica
[...]
o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124».
La norma precisa che «la somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile».
La Corte di Giustizia Europea con ordinanza del 18/5/2022 ha statuito: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e non al Controparte_2 personale docente a tempo determinato di tale il beneficio CP_2 di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Il recente intervento normativo di cui all'art. 15 d.l. n. 69 del
2023, conv., con mod., in L. n. 103/2023 ha esteso il beneficio «per l'anno 2023» ai «docenti con contratto supplenza annuale su posto vacante e disponibile».
A seguito di rinvio pregiudiziale, la Cass Sez. L. con la sentenza n. 29961 del 27/10/2023 ha statuito che la carta docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, spetta, pur in assenza di domanda, anche ai docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche;
in caso di mancato riconoscimento tempestivo del beneficio, i docenti interni al sistema scolastico (iscritti nelle graduatorie di supplenze, incaricati di supplenza o transitati in ruolo) possono chiedere l'adempimento in forma specifica e quindi l'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione;
di contro, gli insegnanti usciti dal sistema scolastico per cessazione dal servizio o per cancellazione dalle graduatorie, possono chiedere il risarcimento dei danni, da provarsi pure a mezzo di presunzioni e da liquidarsi anche equitativamente, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (quali, ad esempio, la durata della permanenza nel sistema scolastico), nei limiti del valore della carta, salva l'allegazione e la prova specifica di un pregiudizio maggiore.
L'azione di adempimento in forma specifica volta ad ottenere la carta del docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, comma 4, c.c., decorrente dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito (per i casi di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della l.
n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico o, se posteriore, da quella in cui il sistema telematico consentiva annualmente la registrazione sulla piattaforma telematica); invece,
l'azione risarcitoria, stante la sua natura contrattuale, si prescrive in dieci anni, decorrenti dalla data di uscita dell'insegnante dal sistema scolastico.
La Corte ha evidenziato: <…Si tratta, in entrambi i casi (supplenze al 31 agosto ed al 30 giugno, ndr), di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo. Rispetto a queste tipologie di incarico, che sono quelle che qui fa valere il ricorrente, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo.
7.7 In estrema sintesi, l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della
“didattica annua” non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico- temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento. L'adeguamento del diritto interno al diritto eurounitario.
8. L'art. 1, co. 121 cit. è dunque in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo
Quadro. È stato del resto ripetutamente affermato che la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (v. Cass. 28 novembre 2019, n.
31149, con richiamo a Corte di Giustizia 8 novembre 2011, Rosado
Santana, quest'ultima da inserire in un costante indirizzo che in ultima analisi risale fino a Corte di Giustizia 9 marzo 1978,
Simmenthal; in senso analogo, v., anche Corte Costituzionale 11 luglio 1989, n. 389 e, ancor prima, Corte Costituzionale 5 giugno
1984, n. 170).
Nel caso di specie, la disapplicazione non deve, però, essere totale, ma limitata, come indicato anche dal Pubblico Ministero, all'esclusione dei lavoratori precari - qui nei termini di cui si è detto - dal beneficio. In altre parole, l'art. 1, co. 121 della L.
107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999).
Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio….>
IV - EVENTUALE ESCLUSIONE E/O RIDUZIONE DEL Pt_5
Quanto alla richiesta di parte resistente di “riparametrazione del diritto in ragione della durata della supplenza”, con riguardo alle supplenze annuali ed alle supplenze fino al termine delle attività didattiche è da evidenziare che la Corte di Cassazione né ha fatto distinzione tra le supplenze fino al 31 agosto di cui al primo comma dell'art. 4 della legge 124 del 1999 e le supplenze temporanee fino al termine dell'attività didattica di cui al comma 2 della legge
124/99, né ha operato o suggerito riduzioni con riferimento alle supplenze fino al termine delle attività didattiche.
La questione rileva soltanto per gli spezzoni di orario inferiori al 50% e per le supplenze temporanee, c.d. brevi e saltuarie, fattispecie non sussistente nel caso in esame.
Nel caso di specie parte ricorrente, ad eccezione dell'anno scolastico 2018/2019, ha lavorato in forza di supplenza fino al termine delle attività didattiche, osservando l'intero orario di cattedra completo, ossia 24 ore settimanali nella scuola primaria.
Nell'anno scolastico sopra richiamato (2018/2019) la docente ha lavorato per 17 ore settimanali, inferiori all'orario completo ma superiori all'orario minimo previsto per il part time, pari a 12 ore settimanali (50% dell'orario completo).
Pertanto, ai fini della fruizione del beneficio di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, la posizione di parte ricorrente risulta senz'altro comparabile con quella dei docenti di ruolo, con conseguente accoglimento della domanda.
V- CONCLUSIONI
Sulla base della giurisprudenza della CGUE e della S.C. la norma scrutinata deve essere parzialmente disapplicata in quanto confliggente con la norma euro-unitaria dell'art. 4 dell'Allegato all'Accordo Quadro.
Poiché il ricorrente è ancora nel sistema scolastico, è possibile l'adempimento in forma specifica.
Segue conforme condanna.
Quanto alle spese, considerato che gli organi di parte resistente applicano la normativa statale, che deve essere disapplicata in via giudiziale non essendo stata dichiarata incostituzionale, le stesse possono essere compensate nella misura del 50%.
Scaglione fino a € 5200,00, compensi al minimo, stante la serialità della causa, esclusa la fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in funzione di giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa respinte,
1) parzialmente disapplicato l'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 per violazione della clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato;
2) accerta il diritto della ricorrente Parte_2 all'attribuzione della Carta Docente, con riguardo agli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022.
3) Dichiara tenuto e condanna il convenuto ad assegnare CP_2 al ricorrente la Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa previsto per i docenti a tempo indeterminato, nonché ad accreditarvi l'importo di € 2000,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data della maturazione del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
4) Condanna il alla rifusione del 50% delle spese di lite CP_2 sostenute dalla ricorrente che liquida in tale frazione in € 515,00, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, con compensazione del rimanente 50% e distrazione in favore dei procuratori si sono dichiarati antistatari.
5) Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Massa, 21/05/2025
Firmato digitalmente Il Giudice
Dott.ssa Erminia Agostini