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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. V, sentenza 26/01/2026, n. 443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 443 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 443/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 5, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
FRUNZIO MARIA, Giudice monocratico in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4863/2025 depositato il 22/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259007005836000 BOLLO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259007005836000 BOLLO 2011 contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020150006999051000 BOLLO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020160026825220000 BOLLO 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 73/2026 depositato il
15/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La signora Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n.10020259007005836000 notificata in data 14.07.2025, afferente le cartelle di pagamento n. 1002015006999051000 e n.
10020160026825220000, che portano la Tassa automobilistica per l'anno di imposta 2010 - 2011 , per complessivi € 455,4.
Al riguardo nel convenire in giudizio l' Agenzia delle Entrate Riscossione e la Regione Campania, eccepiva:
· Che nessun atto presupposto è stato mai notificato,
· La prescrizione.
Concludeva chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato, la condanna alle spese di lite con attribuzione al procuratore costituito.
L'Agenzia delle Entrate provinciale di Salerno eccepiva:
· Il ne bis in idem, sentenza 3387/2024 di rigetto con condanna alle spese.
· Il difetto di legittimazione passiva in relazione agli atti prodromici,
· Inammissibilità dell'eccezione di prescrizione.
Concludeva nel dichiararsi la domanda inammissibile, spese di lite.
La regione Campania non si costituiva.
Nell'udienza del 9 gennaio 2026, la Corte, in Camera di Consiglio, sentito il relatore ed esaminati gli atti decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva che l'art.4 comma 1 primo capoverso, del d.Lgs. n.546 del 1992 dispone: Le Corti di Giustizia
Tributaria di primo grado sono competenti, in primo grado, per le controversie tributarie proposte dal cittadino nei confronti delle Agenzie fiscali (entrate, dogane, demanio), degli Enti locali territoriali, degli Agenti della riscossione e di tutti gli altri enti impositori che hanno sede nella circoscrizione provinciale delle stesse Corti.
Va disattesa l'eccezione sollevata nel ricorso, secondo cui l'intimazione impugnata non sarebbe stata preceduta dalla notifica di alcun atto prodromico. Contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, vi è prova in atti che l'atto presupposto sotteso all'atto impugnato è stato oggetto di un giudicato innanzi a questa
Corte che si è concluso con sentenza n.3387del 2024.
Pertanto secondo il principio del “ne bis in idem” vi è l'impossibilità che il giudice del medesimo grado di giurisdizione possa nuovamente pronunciarsi su questioni già definite con sentenza.
Quanto esposto rende superfluo l'esame di ogni ulteriore questione e eccezione, per le motivazioni esposte il ricorso va rigettato.
Le spese come da dispositivo
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 250,00
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 5, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
FRUNZIO MARIA, Giudice monocratico in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4863/2025 depositato il 22/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259007005836000 BOLLO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259007005836000 BOLLO 2011 contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020150006999051000 BOLLO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020160026825220000 BOLLO 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 73/2026 depositato il
15/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La signora Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n.10020259007005836000 notificata in data 14.07.2025, afferente le cartelle di pagamento n. 1002015006999051000 e n.
10020160026825220000, che portano la Tassa automobilistica per l'anno di imposta 2010 - 2011 , per complessivi € 455,4.
Al riguardo nel convenire in giudizio l' Agenzia delle Entrate Riscossione e la Regione Campania, eccepiva:
· Che nessun atto presupposto è stato mai notificato,
· La prescrizione.
Concludeva chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato, la condanna alle spese di lite con attribuzione al procuratore costituito.
L'Agenzia delle Entrate provinciale di Salerno eccepiva:
· Il ne bis in idem, sentenza 3387/2024 di rigetto con condanna alle spese.
· Il difetto di legittimazione passiva in relazione agli atti prodromici,
· Inammissibilità dell'eccezione di prescrizione.
Concludeva nel dichiararsi la domanda inammissibile, spese di lite.
La regione Campania non si costituiva.
Nell'udienza del 9 gennaio 2026, la Corte, in Camera di Consiglio, sentito il relatore ed esaminati gli atti decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva che l'art.4 comma 1 primo capoverso, del d.Lgs. n.546 del 1992 dispone: Le Corti di Giustizia
Tributaria di primo grado sono competenti, in primo grado, per le controversie tributarie proposte dal cittadino nei confronti delle Agenzie fiscali (entrate, dogane, demanio), degli Enti locali territoriali, degli Agenti della riscossione e di tutti gli altri enti impositori che hanno sede nella circoscrizione provinciale delle stesse Corti.
Va disattesa l'eccezione sollevata nel ricorso, secondo cui l'intimazione impugnata non sarebbe stata preceduta dalla notifica di alcun atto prodromico. Contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, vi è prova in atti che l'atto presupposto sotteso all'atto impugnato è stato oggetto di un giudicato innanzi a questa
Corte che si è concluso con sentenza n.3387del 2024.
Pertanto secondo il principio del “ne bis in idem” vi è l'impossibilità che il giudice del medesimo grado di giurisdizione possa nuovamente pronunciarsi su questioni già definite con sentenza.
Quanto esposto rende superfluo l'esame di ogni ulteriore questione e eccezione, per le motivazioni esposte il ricorso va rigettato.
Le spese come da dispositivo
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 250,00