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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 19/11/2025, n. 694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 694 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1700/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alfonso Scibona, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.r.g. 1700/2024, avente ad oggetto “opposizione ad avviso di accertamento esecutivo”, promossa da
(C.F. , elett.te domiciliato a Crotone, via V. Parte_1 C.F._1
Panella n. 182/B; rappresentato e difeso dall'Avv. Natale De Meco, giusta procura in atti;
OPPONENTE contro
(P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 elett.te domiciliata a Cirò Marina (KR), via Noè n. 60; rappresentata e difesa dall'Avv.
IA FA CU, giusta procura in atti;
e
P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, elett.te CP_2 P.IVA_2 domiciliato ad Isola di Capo Rizzuto (KR), viale Madonna degli Angeli s.n.c.; rappresentato e difeso dall'Avv. Angelina Astorino, giusta delega in atti;
OPPOSTE
Conclusioni
All'udienza del 06.11.2025, celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno insistito nell'accoglimento delle rispettive conclusioni e la causa è stata introitata per la decisione.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
In via preliminare si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge n.
69/09 e, quindi, con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, non essendo tenuto il giudice ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni “rilevanti ai fini della decisione”.
-1- Pertanto, le questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse”, ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dal giudicante.
In fatto
1. - Con ricorso depositato in data 07.12.2024 ha proposto Parte_1 opposizione avverso l'avviso di accertamento esecutivo n. 419811240000249586, emesso il
30.09.2024 e notificato il 16.11.2024, con cui gli è stato intimato il pagamento dell'importo pari ad € 7.841,30, dovuto a titolo di fatture per l'erogazione del servizio idrico integrato, emesse a far data dal 18.11.2016 sino al 03.02.2023, rimaste tuttavia insolute.
Ha in particolare eccepito l'intervenuta prescrizione del credito precettato con l'avviso opposto, non essendo stati notificati medio tempore atti interruttivi della prescrizione,
Ha pertanto chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
«Accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'odierno ricorrente per l'omessa notifica di altri atti interruttivi della prescrizione in riferimento alle diverse fatture riportate nel prospetto analitico presente all'interno dell'avviso di accertamento impugnato che si produce in atti».
2. - Radicatosi il contraddittorio, si sono costituiti in giudizio sia l'Esattore che l'Ente
Impositore, contestando entrambi l'ammissibilità e la fondatezza delle doglianze attoree.
2.1. - In particolare, ha rassegnato le seguenti conclusioni: Controparte_1
«1) Rigettare il ricorso poiché infondato in fatto ed in diritto per tutti gli illustrati motivi e consequenzialmente confermare l'impugnato accertamento esecutivo n. 419811240000249586 del
30.09.2024;
2) condannare l'attore alle spese di lite».
2.2. - CON.GE.SI. ha, a sua volta, così concluso:
«1) Rigettare la domanda proposta dalla ricorrente in quanto inammissibile, improcedibile, infondata in fatto e in diritto e non provata;
2) con vittoria di spese, diritti ed onorari».
3. - Espletata l'istruttoria mediante mera acquisizione documentale, all'udienza del
06.11.2025, preso atto delle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione.
In diritto
1. - Ai fini della decisione risultano dirimenti le seguenti considerazioni.
2. - In disparte i profili di evidente genericità dell'eccezione di prescrizione sollevata da parte opponente (su cui si registra comunque un orientamento giurisprudenziale meno severo in punto di inammissibilità della relativa doglianza), essa è comunque infondata nel merito.
2.1. - Invero, occorre precisare che solo dal 01.01.2020 la prescrizione dei consumi idrici è passata da 5 a 2 anni in applicazione delle misure introdotte dalla Legge di
Bilancio 2018 (art. 1 comma 4 Legge n. 205/2017), come modificata dalla Legge di Bilancio
2020 (Legge n. 160/2019).
2.2. - In ordine al dies a quo della prescrizione la S.C. l'ha identificato con la data della
-2- fatturazione, avendo precisato che "la disposizione transitoria di cui all'art. 1, comma 10, della legge n. 205 del 2017 determina esplicitamente l'evento temporalmente rilevante ai fini della decorrenza del regime prescrizionale biennale, individuandolo nella data di scadenza del pagamento delle fatture e non nella erogazione od effettuazione dei consumi”.
2.3. - Ne consegue che per tutte le fatture emesse dal 2016 sino al 31.12.2019 la prescrizione resta quinquennale ed essa è stata interrotta – con conseguente decorrenza di un nuovo termine di 5 anni – per effetto dell'intimazione di pagamento notificata dall in data 13.03.2020 (cfr. doc. 3 allegato alla memoria Controparte_3 costitutiva).
2.4. - Con riguardo alle fatture successive, ai fini del calcolo del termine biennale - decorrente dal 01.02.2020 (coincidente con la data di emissione della fattura più risalente: cfr. prospetto allegato all'avviso di accertamento) - parte opponente non tiene conto della c.d. sospensione COVID di cui all'art. 68 comma 4 bis lett. B del D.L. 18/2020, destinata ad operare nel lasso temporale, pari a 542 giorni, compreso tra la data dell'08.03.2020 e quella del 31.08.2021 (data di fine dell'emergenza pandemica).
Ne consegue che alla data dell'ulteriore intimazione di pagamento notificata il
17.06.2023, avente anch'essa efficacia interruttiva ex art. 2943 c.c., il termine biennale non risultava maturato, essendo decorsi solo poco più di un mese prima della sospensione pandemica (tra il 01.02.2020 e la data dell'08.03.2020) ed un anno, nove mesi e due settimane dopo la cessazione dello stato di emergenza (calcolando il periodo compreso tra il 31.08.2021 ed il 17.07.2023).
3. - Sicché, tenuto conto dell'infondatezza dell'eccezione ed in assenza di ulteriori specifiche contestazioni, l'opposizione deve essere respinta.
****************
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e, calcolate ai sensi del D.M. n.
147/2022, secondo lo scaglione relativo al valore della controversia, sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, in persona del dott. Alfonso Scibona, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. r.g. 1700/2024, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così statuisce:
1. rigetta l'opposizione;
2. condanna parte opponente a rifondere alle opposte le spese del presente giudizio, che liquida – per ciascuna – in € 2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Crotone, in data 19.11.2025.
Il GIUDICE
dott. Alfonso Scibona
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
-3-
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alfonso Scibona, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.r.g. 1700/2024, avente ad oggetto “opposizione ad avviso di accertamento esecutivo”, promossa da
(C.F. , elett.te domiciliato a Crotone, via V. Parte_1 C.F._1
Panella n. 182/B; rappresentato e difeso dall'Avv. Natale De Meco, giusta procura in atti;
OPPONENTE contro
(P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 elett.te domiciliata a Cirò Marina (KR), via Noè n. 60; rappresentata e difesa dall'Avv.
IA FA CU, giusta procura in atti;
e
P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, elett.te CP_2 P.IVA_2 domiciliato ad Isola di Capo Rizzuto (KR), viale Madonna degli Angeli s.n.c.; rappresentato e difeso dall'Avv. Angelina Astorino, giusta delega in atti;
OPPOSTE
Conclusioni
All'udienza del 06.11.2025, celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno insistito nell'accoglimento delle rispettive conclusioni e la causa è stata introitata per la decisione.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
In via preliminare si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge n.
69/09 e, quindi, con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, non essendo tenuto il giudice ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni “rilevanti ai fini della decisione”.
-1- Pertanto, le questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse”, ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dal giudicante.
In fatto
1. - Con ricorso depositato in data 07.12.2024 ha proposto Parte_1 opposizione avverso l'avviso di accertamento esecutivo n. 419811240000249586, emesso il
30.09.2024 e notificato il 16.11.2024, con cui gli è stato intimato il pagamento dell'importo pari ad € 7.841,30, dovuto a titolo di fatture per l'erogazione del servizio idrico integrato, emesse a far data dal 18.11.2016 sino al 03.02.2023, rimaste tuttavia insolute.
Ha in particolare eccepito l'intervenuta prescrizione del credito precettato con l'avviso opposto, non essendo stati notificati medio tempore atti interruttivi della prescrizione,
Ha pertanto chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
«Accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'odierno ricorrente per l'omessa notifica di altri atti interruttivi della prescrizione in riferimento alle diverse fatture riportate nel prospetto analitico presente all'interno dell'avviso di accertamento impugnato che si produce in atti».
2. - Radicatosi il contraddittorio, si sono costituiti in giudizio sia l'Esattore che l'Ente
Impositore, contestando entrambi l'ammissibilità e la fondatezza delle doglianze attoree.
2.1. - In particolare, ha rassegnato le seguenti conclusioni: Controparte_1
«1) Rigettare il ricorso poiché infondato in fatto ed in diritto per tutti gli illustrati motivi e consequenzialmente confermare l'impugnato accertamento esecutivo n. 419811240000249586 del
30.09.2024;
2) condannare l'attore alle spese di lite».
2.2. - CON.GE.SI. ha, a sua volta, così concluso:
«1) Rigettare la domanda proposta dalla ricorrente in quanto inammissibile, improcedibile, infondata in fatto e in diritto e non provata;
2) con vittoria di spese, diritti ed onorari».
3. - Espletata l'istruttoria mediante mera acquisizione documentale, all'udienza del
06.11.2025, preso atto delle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione.
In diritto
1. - Ai fini della decisione risultano dirimenti le seguenti considerazioni.
2. - In disparte i profili di evidente genericità dell'eccezione di prescrizione sollevata da parte opponente (su cui si registra comunque un orientamento giurisprudenziale meno severo in punto di inammissibilità della relativa doglianza), essa è comunque infondata nel merito.
2.1. - Invero, occorre precisare che solo dal 01.01.2020 la prescrizione dei consumi idrici è passata da 5 a 2 anni in applicazione delle misure introdotte dalla Legge di
Bilancio 2018 (art. 1 comma 4 Legge n. 205/2017), come modificata dalla Legge di Bilancio
2020 (Legge n. 160/2019).
2.2. - In ordine al dies a quo della prescrizione la S.C. l'ha identificato con la data della
-2- fatturazione, avendo precisato che "la disposizione transitoria di cui all'art. 1, comma 10, della legge n. 205 del 2017 determina esplicitamente l'evento temporalmente rilevante ai fini della decorrenza del regime prescrizionale biennale, individuandolo nella data di scadenza del pagamento delle fatture e non nella erogazione od effettuazione dei consumi”.
2.3. - Ne consegue che per tutte le fatture emesse dal 2016 sino al 31.12.2019 la prescrizione resta quinquennale ed essa è stata interrotta – con conseguente decorrenza di un nuovo termine di 5 anni – per effetto dell'intimazione di pagamento notificata dall in data 13.03.2020 (cfr. doc. 3 allegato alla memoria Controparte_3 costitutiva).
2.4. - Con riguardo alle fatture successive, ai fini del calcolo del termine biennale - decorrente dal 01.02.2020 (coincidente con la data di emissione della fattura più risalente: cfr. prospetto allegato all'avviso di accertamento) - parte opponente non tiene conto della c.d. sospensione COVID di cui all'art. 68 comma 4 bis lett. B del D.L. 18/2020, destinata ad operare nel lasso temporale, pari a 542 giorni, compreso tra la data dell'08.03.2020 e quella del 31.08.2021 (data di fine dell'emergenza pandemica).
Ne consegue che alla data dell'ulteriore intimazione di pagamento notificata il
17.06.2023, avente anch'essa efficacia interruttiva ex art. 2943 c.c., il termine biennale non risultava maturato, essendo decorsi solo poco più di un mese prima della sospensione pandemica (tra il 01.02.2020 e la data dell'08.03.2020) ed un anno, nove mesi e due settimane dopo la cessazione dello stato di emergenza (calcolando il periodo compreso tra il 31.08.2021 ed il 17.07.2023).
3. - Sicché, tenuto conto dell'infondatezza dell'eccezione ed in assenza di ulteriori specifiche contestazioni, l'opposizione deve essere respinta.
****************
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e, calcolate ai sensi del D.M. n.
147/2022, secondo lo scaglione relativo al valore della controversia, sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, in persona del dott. Alfonso Scibona, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. r.g. 1700/2024, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così statuisce:
1. rigetta l'opposizione;
2. condanna parte opponente a rifondere alle opposte le spese del presente giudizio, che liquida – per ciascuna – in € 2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Crotone, in data 19.11.2025.
Il GIUDICE
dott. Alfonso Scibona
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
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