CGT1
Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XI, sentenza 22/01/2026, n. 335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 335 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 335/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 11, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CONTI FABIO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5403/2025 depositato il 14/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249004889638000 BOLLO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 228/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti: Come da intestazione del dispositivo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 propone opposizione all'intimazione di pagamento 295 2024 900 4889638, per l'importo di 1.083,02 euro a titolo di tassa auto 2012 e 2014, notificata il 15 aprile 2025. Al contrario di quanto inopinatamente sostenuto dalla difesa del ricorrente in udienza, non risulta impugnata alcuna tassa auto anno 2016.
Resiste la titolare del credito Agenzia delle entrate. L'agente della riscossione (AdER) non è costituito.
La causa viene posta in decisione all'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è stato consegnato a AdER alla casella pec Email_3 il 13 giugno 2025. Va pertanto dichiarata la contumacia dell'agente della riscossione.
Ricorrente_1 nega che qualsiasi titolo gli sia stato notificato prima dell'intimazione qui impugnata, eccependo pertanto la prescrizione triennale del tributo, che si sarebbe verificata anche applicando la proroga dei termini da emergenza Covid.
L'Agenzia delle entrate eccepisce tuttavia che non solo le cartelle sottese all'intimazione oggetto di ricorso, ma persino una precedente intimazione (295 2022 9000 148902), hanno interrotto la prescrizione. Questa
Corte deve, per ragioni di concisione, iniziare la verifica proprio dall'intimazione del 2022, notificata il 30 marzo 2022 mediante consegna al destinatario come dimostrato dalla documentazione prodotta dalla resistente.
Con memorie di replica il Ricorrente_1 sostiene che la produzione della controparte sia inutilizzabile ai sensi dell'art. 25bis comma 5bis T.U. 546/1992 perché non munita di attestazione di conformità all'originale.
L'affermazione è errata, perché l'Agenzia ha depositato anche l'attestazione anzidetta (file “ATTESTAZIONE
DI CONFORMITA RG 5403-25”) in formato sia .pdf che .p7m.
Ne discende che tutte le eccezioni relative a fatti anteriori alla notifica di detta intimazione andavano sollevate impugnando tale atto, e non possono essere riesumate in questa sede, ove andrebbe semmai valutata la prescrizione successiva al 30 marzo 2022, che non è compiuta tenendo conto della sospensione Covid.
Il ricorso è dunque infondato.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate entro i valori tariffari minimi (data la semplicità della controversia) dello scaglione di riferimento (il secondo) in base all'ammontare dell'imposta oggetto di controversia. Ancorchè la causa venga decisa in unica udienza, la liquidazione deve tenere conto anche della fase istruttoria, avendo il ricorrente depositato memoria di replica.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di Messina, sezione XI, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, dichiara la contumacia di Agenzia delle entrate – riscossione, rigetta il ricorso e condanna l'opponente a rimborsare a all'Agenzia delle entrate le spese di lite, liquidate in 1.065,00 euro oltre accessori di legge.
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 11, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CONTI FABIO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5403/2025 depositato il 14/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249004889638000 BOLLO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 228/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti: Come da intestazione del dispositivo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 propone opposizione all'intimazione di pagamento 295 2024 900 4889638, per l'importo di 1.083,02 euro a titolo di tassa auto 2012 e 2014, notificata il 15 aprile 2025. Al contrario di quanto inopinatamente sostenuto dalla difesa del ricorrente in udienza, non risulta impugnata alcuna tassa auto anno 2016.
Resiste la titolare del credito Agenzia delle entrate. L'agente della riscossione (AdER) non è costituito.
La causa viene posta in decisione all'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è stato consegnato a AdER alla casella pec Email_3 il 13 giugno 2025. Va pertanto dichiarata la contumacia dell'agente della riscossione.
Ricorrente_1 nega che qualsiasi titolo gli sia stato notificato prima dell'intimazione qui impugnata, eccependo pertanto la prescrizione triennale del tributo, che si sarebbe verificata anche applicando la proroga dei termini da emergenza Covid.
L'Agenzia delle entrate eccepisce tuttavia che non solo le cartelle sottese all'intimazione oggetto di ricorso, ma persino una precedente intimazione (295 2022 9000 148902), hanno interrotto la prescrizione. Questa
Corte deve, per ragioni di concisione, iniziare la verifica proprio dall'intimazione del 2022, notificata il 30 marzo 2022 mediante consegna al destinatario come dimostrato dalla documentazione prodotta dalla resistente.
Con memorie di replica il Ricorrente_1 sostiene che la produzione della controparte sia inutilizzabile ai sensi dell'art. 25bis comma 5bis T.U. 546/1992 perché non munita di attestazione di conformità all'originale.
L'affermazione è errata, perché l'Agenzia ha depositato anche l'attestazione anzidetta (file “ATTESTAZIONE
DI CONFORMITA RG 5403-25”) in formato sia .pdf che .p7m.
Ne discende che tutte le eccezioni relative a fatti anteriori alla notifica di detta intimazione andavano sollevate impugnando tale atto, e non possono essere riesumate in questa sede, ove andrebbe semmai valutata la prescrizione successiva al 30 marzo 2022, che non è compiuta tenendo conto della sospensione Covid.
Il ricorso è dunque infondato.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate entro i valori tariffari minimi (data la semplicità della controversia) dello scaglione di riferimento (il secondo) in base all'ammontare dell'imposta oggetto di controversia. Ancorchè la causa venga decisa in unica udienza, la liquidazione deve tenere conto anche della fase istruttoria, avendo il ricorrente depositato memoria di replica.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di Messina, sezione XI, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, dichiara la contumacia di Agenzia delle entrate – riscossione, rigetta il ricorso e condanna l'opponente a rimborsare a all'Agenzia delle entrate le spese di lite, liquidate in 1.065,00 euro oltre accessori di legge.