Decreto cautelare 31 maggio 2024
Ordinanza cautelare 1 luglio 2024
Ordinanza cautelare 23 luglio 2024
Ordinanza cautelare 19 settembre 2024
Decreto cautelare 3 dicembre 2024
Decreto cautelare 4 dicembre 2024
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Pescara, sez. I, sentenza 28/04/2025, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Pescara |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00176/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00169/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di AR (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 169 del 2024, proposto da Capitolina Servizi Energia srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Edoardo Maglio, Alessandro Bovari, con domicilio digitale PEC dai Registri di Giustizia;
contro
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa secondo legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata presso la stessa in L'Aquila, Complesso Monumentale San Domenico;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
degli atti nn.9664 e 9665 del 7 marzo 2024, di revoca delle autorizzazioni quale soggetto obbligato al pagamento delle accise per la vendita di gas naturale e di energia elettrica ai consumatori finali,
della nuova determina dell’8 ottobre 2024, di nuovo diniego di autorizzazione quale soggetto obbligato al pagamento delle accise per la vendita di gas naturale e di energia elettrica ai consumatori finali, impugnato con motivi aggiunti,
di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 marzo 2025 il dott. Silvio Lomazzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con determine n.9664 e n.9665 del 7 marzo 2024 l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli revocava a Capitolina Servizi Energia srl l’autorizzazione quale soggetto obbligato al pagamento dell’accisa per la vendita di gas naturale ai consumatori finali, ex art.26 del D.Lgs. n.504 del 1995, e di energia elettrica ai consumatori finali, ex art.53, comma 1a del D.Lgs. n.504 del 1995; l’Amministrazione rilevava il cambio di sede legale della Società da Vasto a Roma, senza che la stessa presentasse istanza di autorizzazione all’Ufficio delle Dogane di Roma I divenuto competente.
L’interessata impugnava i suindicati atti di revoca, censurandoli per violazione degli artt.26, 53 del D.Lgs. n.504 del 1995, degli artt.3, 21 quinquies della Legge n.241 del 1990, dell’art.41 Cost. nonché per eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei fatti, del difetto di istruttoria e di motivazione, dell’irragionevolezza, della contraddittorietà, dell’arbitrarietà.
La ricorrente in particolare ha fatto presente che era stata presentata istanza per il rilascio dei nuovi codici autorizzazione all’Ufficio delle Dogane di Roma I; che non erano richieste all’uopo particolari formalità; che in tal caso comunque non era prevista un’ipotesi di revoca dell’autorizzazione in essere; che la richiesta nello specifico era stata inoltrata in data 15 febbraio 2024 e che quindi la risposta del predetto Ufficio del 6 marzo 2024 sulla mancanza di domande era errata; che il Soggetto pubblico era tenuto a definire il relativo procedimento attivato con la cennata richiesta; che tra l’altro il sopralluogo sull’idoneità della nuova sede aveva dato esito positivo.
Con decreto n.128 del 2024 veniva accolta la richiesta di una misura cautelare provvisoria.
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli si costituiva in giudizio per la reiezione del gravame.
Con ordinanza n.137 del 2024 il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente.
Con memoria l’Amministrazione illustrava l’infondatezza nel merito delle impugnative.
Con altra memoria la Società ribadiva i propri assunti difensivi.
Con ordinanza n.185 del 2024 la Sezione fissava l’udienza per la trattazione nel merito della controversia.
Con nuova determina dell’8 ottobre 2024 il Soggetto pubblico denegava le richieste di autorizzazione, per la grave esposizione debitoria della Società nei confronti del Fisco, con debiti per €1.634.980,67, in conto debiti di accisa, essendo poi invalsa la prassi di non adempiere, di attendere quindi l’iscrizione a ruolo, di chiedere poi il pagamento rateizzato in sede di riscossione, venendo pertanto meno la necessaria affidabilità, con pregiudizio all’interesse erariale.
L’Amministrazione tra l’altro deduceva quindi in rito l’improcedibilità del ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse.
Con altra memoria la parte ricorrente riaffermava le proprie tesi difensive.
La predetta Società inoltre impugnava il nuovo diniego con motivi aggiunti, censurandolo per violazione degli artt.26, 53 del D.Lgs. n.504 del 1995 nonché per eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei fatti, del difetto di istruttoria e di motivazione, dell’irragionevolezza, della contraddittorietà, dell’arbitrarietà, dell’irrazionalità, dello sviamento.
La ricorrente nello specifico ha sostenuto che non era prevista la revoca per i casi di inaffidabilità fiscale, che era sufficiente versare la cauzione; che non vi era una condanna in giudicato per frode fiscale, né la mancata integrazione della cauzione; che l’istruttoria era stata carente e che era stata subito presentata istanza di rateizzazione del debito; che in ogni caso l’Agenzia non aveva verificato l’inaffidabilità fiscale; che vi era inoltre contraddittorietà, dal momento che il piano di rientro del debito era stato accettato dall’Amministrazione e rispettato dalla Società; che il riacquisto, con atto del 15 ottobre 2024, dell’efficacia degli atti impugnati col ricorso introduttivo era viziato per illegittimità derivata; che c’era in ogni caso l’istanza per l’assegnazione dei nuovi codici.
Con decreto n.231 del 2024 veniva respinta la richiesta di una misura cautelare provvisoria.
Con memorie l’Amministrazione deduceva nel merito l’infondatezza di tutte le impugnative.
Con altra memoria la ricorrente ribadiva i propri assunti nel merito e segnalava che era venuta meno la censura del ricorso introduttivo sull’inadempimento dell’Amministrazione a concludere il procedimento in questione.
Seguivano le repliche della ricorrente medesima.
Nell’udienza del 21 marzo 2025 la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.
Il Collegio tralascia l’esame delle eccezioni di rito, per difetto di rilevanza, stante l’infondatezza nel merito delle impugnative, da respingere, per le ragioni dirimenti di seguito esposte.
In primo luogo, quanto al ricorso introduttivo, è necessario evidenziare al riguardo che la Società non risulta aver presentato istanze di autorizzazione per il cambio di sede legale da Vasto a Roma; che nello specifico la lettera del 15 febbraio 2024 non poteva valere come tale, trattandosi di mera richiesta di modulistica e informazioni per il rilascio dei nuovi codici e sul valore da versare alla tesoreria per l’apertura del deposito cauzionale (cfr. all.11 al ricorso), quindi di semplice nota interlocutoria; che dunque pienamente pertinente risultava il foglio di riscontro del 6 marzo 2024 dell’Ufficio delle Dogane di Roma I, in tema di informazioni per presentare le istanze e per il deposito della cauzione (cfr. all.10 al ricorso); che la formale domanda di autorizzazione all’Ufficio di Roma, divenuto competente per il trasferimento di sede, veniva invece presentata dall’interessata solo in data 9 agosto 2024 (cfr. all.2 atti ricorrente depositati il 10 settembre 2024).
Ne discende che correttamente l’Ufficio delle Dogane di AR disponeva, con le determine impugnate del 7 marzo 2024, le revoche delle autorizzazioni de quibus, per incompetenza territoriale (cfr. all.6, 7 al ricorso).
I motivi aggiunti appaiono del pari destituiti di fondamento e pertanto da respingere.
In proposito occorre rilevare che trattasi, quanto al gravame aggiunto, non già di revoca di precedenti autorizzazioni, bensì di diniego di nuove autorizzazioni, per nuove ragioni, in risposta a relativa nuova istanza (cfr. all.2 atti ricorrente depositati il 10 settembre 2024 e all.2 ai motivi aggiunti); che inoltre nel merito è stato riscontrato un debito di imposta molto consistente, pari a €1.634.980,67; che la costanza nei versamenti dei ratei di acconto delle accise rappresenta un requisito fondamentale per il rilascio delle relative autorizzazioni, quale indice imprescindibile di affidabilità del soggetto richiedente l’autorizzazione; che quindi la predisposizione di un piano dilazionato di pagamento per il rientro dal debito di volta in volta accumulato, per giunta molto elevato, non può essere una condizione fisiologica del rapporto tra la ricorrente e l’Amministrazione, bensì rappresenta una situazione patologica di detta relazione, che fa venir meno tale affidabilità, con conseguente pregiudizio per l’interesse erariale, volto ad assicurare il regolare gettito fiscale delle accise; che in sostanza l’Amministrazione non può essere costretta a un meccanismo di continua escussione delle polizze fideiussorie poste a garanzia, con invito alla loro altrettanto continua rinnovazione da parte del privato, non consentendo peraltro l’esiguità delle stesse il tempestivo e costante flusso di cassa assicurato dal versamento regolare degli importi a titolo di accise.
Ne consegue che il nuovo diniego delle autorizzazioni dell’8 ottobre 2024, impugnato con motivi aggiunti, si sottrae alle censure dedotte; che del pari è a dirsi della nota del 15 ottobre 2024 con la quale l’Amministrazione dava nuovamente efficacia agli atti impugnati col ricorso introduttivo; che l’accettazione da parte del Soggetto pubblico del piano di rientro dal debito non può quindi viziare il diniego di autorizzazione in questione (né legittima il privato a perseverare se del caso nella condotta patologica sopra descritta).
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinge il ricorso n.169/2024 indicato in epigrafe e i motivi aggiunti al medesimo.
Condanna la parte ricorrente al pagamento in favore dell’Amministrazione resistente delle spese di giudizio, che liquida in €2.000,00 (Duemila/00) oltre ad accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in AR nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Passoni, Presidente
Silvio Lomazzi, Consigliere, Estensore
Giovanni Giardino, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvio Lomazzi | Paolo Passoni |
IL SEGRETARIO