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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 19/12/2025, n. 5532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5532 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE IV CIVILE in persona del Giudice Unico dott.ssa Federica Francesca Levrino ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 5785/2024 R.G. promossa da:
, c.f. elettivamente domiciliato in Torino, al C.so Parte_1 C.F._1
SS SO n. 25, presso e nello studio dell'avv. CASTAGNA PIERGIORGIO, che lo rappresenta e difende in giudizio, in forza di procura speciale
- ATTORE -
-
contro
-
, titolare della FISCAL CONSULTING DI AO ON c.f. CP_1
, con sede in Giaveno (TO), alla Via Can. Pio Rolla n. 42 C.F._2
- CONVENUTO CONTUMACE -
OGGETTO: responsabilità professionale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale
In via istruttoria: …
Nel merito:
-Accertare e dichiarare la responsabilità per l'inadempimento/errore professionale del signo , titolare della FISCAL CONSULTING DI AO ON (C.F. CP_1
pagina 1 di 11 ), in relazione alle sanzioni emesse dall'Agenzia delle Entrate come C.F._2 meglio specificate in narrativa, nell'espletamento dell'attività tutta prestata a favore del signo , conseguentemente Parte_1
-dichiarare tenuto e condannare il sig. titolare della FISCAL CP_1
CONSULTING DI AO ON (C.F. ), al risarcimento del C.F._2 danno patito dal signor pari ad €. 11.529,18=, o di quell'altra veriore Parte_1 somma accertanda in corso di causa e/o ritenuta più giusta dal Giudice, per le sanzioni emesse, oltre ad €. 1.464,00 per l'onorario del professionista Sinergie s.r.l., oltre interessi maturati dalla data del 25.11.2022 sino all'effettivo soddisfo, da determinarsi ai sensi del d. lgs. 9/10/2002 n. 231 ex art. 17 legge 162/2014.
IN OGNI CASO:
Con vittoria di spese della presente causa oltre al 15% per rimborso spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, istando altresì per la condanna alla refusione delle spese di lite del giudizio e relative al procedimento di mediazione, come da nota spese allegata”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29.3.2024 ha allegato: Parte_1
1. che nell'anno 2012, ha conferito incarico al sig. AO ON, titolare della
Fiscal Consulting di Paolo Vagnone, per la predisposizione della dichiarazione fiscale e dei redditi relativa alla sua persona;
2. che a decorrere dall'anno 2021, il sig. ON si è reso totalmente irreperibile, sì da costringere il sig. a rivolgersi ad un nuovo consulente, dott. Pt_1 Per_1
, legale rappresentante della società Sinergie s.r.l.;
[...]
3. che il dott. , dopo aver verificato la posizione del signor attraverso Per_1 Pt_1 il cassetto fiscale e il portale INPS, esaminando le dichiarazioni dei redditi presentate e i versamenti delle imposte, ha riscontrato l'omessa presentazione della dichiarazione per l'anno 2020, oltre a numerosi errori nelle dichiarazioni relative agli anni 2017 e 2018;
4. che, in particolare, in merito alla dichiarazione dei redditi del 2018, anno di imposta 2017, il sig. ON ha riportato al rigo RH12, relativo alle perdite di pagina 2 di 11 esercizi precedenti, l'errato importo di € 109.336,00 ed ha ripetuto tale errore anche nella dichiarazione dell'anno successivo;
5. che, in data 25.1.2022, in conseguenza della predetta scorretta compilazione,
l'Agenzia delle Entrate ha emesso, per l'anno 2018, un primo avviso di accertamento con richiesta di pagamento di € 56.074,84;
6. che, in data 27.1.2022, il dott. ha presentato richiesta di esercizio Per_1 dell'autotutela, a seguito della quale, l'Agenzia delle Entrate ha ridotto la somma di € 56.074,84 in € 40.675,10 (di cui €. 7.566,89= di sanzioni), importo che è stato corrisposto dal sig. in un'unica soluzione;
Pt_1
7. che, in data 25.1.2022, il dott. ha provveduto, altresì, a presentare le Per_1 dichiarazioni integrative per i periodi di imposta 2017 e 2018, inserendo al rigo
RH12, relativo alle perdite negli esercizi precedenti, il corretto importo di €
55.864,00;
8. che, a seguito della presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno 2019 da parte del sig. ON, il quale ha omesso di comunicare al sig. Pt_1
l'importo delle imposte dovute, quest'ultimo ha ricevuto dall'Agenzia delle Entrate un avviso bonario per un importo di € 18.158,16 (di cui €. 1.220,20= di sanzioni), che è stato rateizzato;
9. che, in data 16.11.2022, il dott. ha predisposto la dichiarazione per i Per_1 redditi del 2020, omessa dal sig. ON, dalla quale sono derivati € 2.742,09 di sanzioni per ravvedimento operoso;
10. che il signor ha dovuto, quindi, corrispondere sanzioni per complessivi €. Pt_1
11.529,18= (€. 7.566,89= + €. 1.220,20= + €. 2.742,09=) oltre all'importo di €.
1.464,00= per il pagamento dell'attività svolta dalla Sinergie s.r.l., in persona del
Dott. , per porre rimedio agli errori del signor ON;
Persona_1
11. che la procedura di mediazione si è conclusa con verbale negativo a seguito della mancata adesione del sig. ON.
Ha concluso instando per la condanna del convenuto al risarcimento del danno quantificato in complessivi € 11.529,18 pari alle sanzioni corrisposte ed in € 1.464,00
pagina 3 di 11 per il costo dei compensi al nuovo professionista, oltre alla rifusione delle spese di lite e del procedimento di mediazione.
Nella contumacia della parte convenuta, regolarmente convenuta con notifica perfezionatasi in data 9.4.2024 con modalità telematica, sono stati escussi i testi intimati sulle circostanze ammesse e, precisate le conclusioni all'udienza del 3.12.2025, a seguito di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
*****
1. Sulla qualificazione giuridica della fattispecie e sull'onere della prova
La presente fattispecie trae origine dalla domanda dispiegata da , Parte_1 diretta ad ottenere il risarcimento dei danni derivanti dalle omissioni e dagli errori nelle dichiarazioni dei redditi redatte da , commercialista designato CP_1 dall'attore, che hanno determinato i successivi accertamenti da parte dell'Agenzia delle
Entrate e reso necessario il pagamento di sanzioni per regolarizzare la sua posizione fiscale, oltre ai costi per i compensi del nuovo professionista (dott. ). Persona_1
Ora, nessun dubbio può sussistere sulla natura contrattuale della responsabilità del professionista, con la precisazione che, per giurisprudenza costante, “le obbligazioni inerenti all'esercizio dell'attività professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non a conseguirlo, di guisa che, ai fini di un eventuale giudizio di responsabilità nei confronti del professionista, rilevano le modalità dello svolgimento della sua attività in relazione al parametro della diligenza fissato dall'art. 1176, comma 2, che è quello della diligenza del professionista di media attenzione e preparazione, da commisurare alla natura dell'attività concretamente esercitata, non potendo il suddetto professionista garantire l'esito favorevole auspicato dal cliente” (Cass. Civ. 20 maggio 2015, n. 10289, Cass. 18612/13).
Ne deriva sotto il profilo dell'onere probatorio l'applicazione dei principi enunciati in via generale in materia contrattuale dalla nota sentenza delle Sezioni Unite n.
13533/01: “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il pagina 4 di 11 relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, e eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex articolo 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, e il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (così ancora Cass. n. 25872/20).
Declinando i suesposti principi all'ipotesi del prestatore d'opera intellettuale è stato chiarito che per l'accertamento della relativa responsabilità per negligente svolgimento dell'attività professionale è necessario, per il danneggiato, fornire la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente (Cass. 13873/2020, conf. Cass. 11213/17, Cass. 9917/2010, Cass. 6537/2006) ed inoltre “poiché l'art. 1176 cod. civ. fa obbligo al professionista di usare, nell'adempimento delle obbligazioni inerenti la sua attività professionale, la diligenza del buon padre di famiglia, il medesimo risponde normalmente per colpa lieve;
nella sola ipotesi che la prestazione implichi la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà,
l'art. 2236 cod. civ. prevede un'attenuazione di responsabilità, nel senso che il professionista è tenuto al risarcimento del danno unicamente per dolo o colpa grave.
Pertanto, la prova dell'esistenza di tale presupposto, derogando alle norme generali sulla responsabilità per colpa, incombe al professionista;
peraltro, la domanda di risarcimento del danno, basata sulla colpa grave, contiene quella per colpa lieve, senza che, pertanto,
pagina 5 di 11 la pronuncia di condanna fondata su colpa lieve del professionista possa dar luogo a vizio di ultrapetizione” (Cass. 8546/2005 conf. Cass. 5928/2002).
2. Sull'istruttoria svolta
Facendo applicazione dei suesposti principi al caso in esame deve anzitutto darsi atto di come l'odierno giudizio sia stato istruito mediante assunzione di prove orali ed esame dei documenti versati da parte attrice.
Dalla documentazione prodotta si evince, tanto l'avvenuto conferimento dell'incarico professionale al sig. , quanto la riconducibilità allo stesso CP_1 della predisposizione delle dichiarazioni fiscali dell'attore, per agli anni d'imposta 2017 e
2018, rispettivamente presentate nel 2018 e nel 2019 (cfr. doc.
1-2 fasc. attoreo, ove è indicato il codice fiscale del sig. ON quale soggetto incaricato alla presentazione telematica della denuncia dei redditi).
Peraltro, anche il teste , commercialista incaricato successivamente Persona_1 dal sig. , ha confermato la riferibilità al sig. ON dei precedenti adempimenti Pt_1 fiscali posti in essere nell'interesse dell'attore (cfr. dich. teste “la dichiarazione Per_1
l'aveva fatta il sig. Vagnone”).
Ritenuta, pertanto, pienamente dimostrata l'esistenza del titolo, può ora procedersi all'analisi dei profili di inadempimento del convenuto, allegati da parte attrice e consistiti:
. nell'erronea compilazione delle dichiarazioni fiscali relative agli anni di imposta 2017 e
2018;
. nella mancata comunicazione al contribuente dell'importo delle imposte dovute per l'anno 2019;
. nella mancata presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta
2020;
. nell'essersi reso totalmente irreperibile a far data dall'anno 2021, circostanza che ha costretto il sig. a rivolgersi ad altro professionista per la gestione della propria Pt_1 posizione fiscale.
Ora, quanto a tale ultimo profilo, la teste , all'epoca impiegata Tes_1 contabile della Sinergie s.r.l., ha dichiarato che il sig. si è rivolto al dott. Pt_1 Per_1
pagina 6 di 11 proprio in conseguenza dell'impossibilità di mettersi in contatto con il precedente commercialista e che il medesimo dott. ha successivamente proceduto alla Per_1 verifica della posizione fiscale e previdenziale del sig. mediante la consultazione Pt_1 del cassetto fiscale e del portale INPS, provvedendo allo scarico ed all'esame delle dichiarazioni fiscali presentate e dei versamenti d'imposta effettuati.
Inoltre, dal compendio probatorio assunto si evince che il dott. ha Per_1 predisposto le dichiarazioni integrative per gli anni d'imposta 2017 e 2018 (cfr. doc.
4-5 fasc. attoreo) ed ha curato la proposizione dell'istanza di autotutela (cfr. doc. 6 fasc. attoreo), attività resesi necessarie in considerazione delle omissioni e degli errori commessi dal sig. ON come riscontrati anche dall'Agenzia delle Entrate.
In particolare, l notificava al sig. un avviso di Controparte_2 Pt_1 accertamento (cfr. doc. 3 fasc. attoreo), con il quale rilevava la presenza di errori nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2018 e, conseguentemente, richiedeva, ai fini della regolarizzazione della posizione fiscale del contribuente, la corresponsione della somma complessiva di € 56.074,84.
L'errore riscontrato riguardava l'inserimento al rigo RH12 del maggior importo di
€ 109.336,00, quale ammontare delle perdite riportate negli esercizi precedenti (cfr. doc. 2 fasc. attoreo e cfr. doc. 5, dich. integrativa).
La teste , sul punto ha chiarito “quando era venuto da noi il sig. Tes_1 Pt_1 aveva già in mano una cartella da 57.000 euro relativa all'anno 2018 emessa dall'Agenzia delle entrate, Da qui abbiamo scoperto degli errori abbastanza gravi nelle dichiarazioni che a cascata sono andati a cadere sugli anni successivi. Da questa cartella relativa all'anno 2018 è stata data origine ad altri avvisi bonari ed avvisi d'imposte con ravvedimento, come conseguenza della correzione delle dichiarazioni a partire dal periodo d'imposta del 2017”.
Dalla documentazione in atti risulta altresì che il dott. , con riferimento alla Per_1 predetta dichiarazione fiscale, abbia presentato istanza di autotutela (doc. 6), in accoglimento della quale l'Agenzia delle Entrate ha ridotto l'importo originariamente Pers dovuto da € 56.074,84 ad € 40.675,10 (dic. € 7.566,89 di sanzioni), corrisposto dal sig. l'8.3.2022 (doc. 7). Pt_1
pagina 7 di 11 Ulteriore profilo di inadempimento emerge con riferimento alla dichiarazione fiscale relativa all'anno di imposta 2019, anch'essa predisposta e presentata dal sig. ON, il quale tuttavia ometteva di comunicare al sig. l'ammontare delle imposte dovute Pt_1
e le relative scadenze di pagamento.
In conseguenza di tale omissione, il sig. si vedeva destinatario di un avviso Pt_1 bonario emesso dall'Agenzia delle Entrate per l'importo complessivo di € 18.158,16, di cui € 1.220,20 a titolo di sanzioni, il quale è stato oggetto di rateizzazione da parte dell'attore (doc. 8).
Infine, nonostante all'epoca perdurasse il rapporto di collaborazione con il convenuto, emerge dagli atti come il sig. ON abbia omesso la presentazione della dichiarazione dei redditi dell'attore per all'anno di imposta 2020.
La stessa è stata, infatti, predisposta e tramessa successivamente dal dott.
(doc. 9); provato è altresì l'avvenuto pagamento delle sanzioni per Per_1 ravvedimento operoso per complessivi € 2.742,09.
Per le attività compiute dell'interesse del sig. e finalizzate appunto alla Pt_1 regolarizzazione della sua posizione fiscale, a causa degli errori e delle omissioni del sig.
ON, il dott. ha quindi emesso un promemoria di parcella per la Persona_1 somma complessiva di € 1.464,00 per “Studio e verifica situazione reddituale a seguito di notifica di cartelle esattoriali e avviso bonario Agenzia delle Entrate. Elaborazione e presentazione Dichiarazioni Integrative per i periodi di imposta 2017 e 2018. Redazione autotutela e CIVIS su avvisi bonari Elaborazione e presentazione dichiarazione dei redditi per il periodo di imposta 2020” (doc. 10).
All'esito del giudizio e dell'istruttoria svolta può dunque ritenersi raggiunta la prova anche degli inadempimenti allegati e dedotti dall'attore, posti in essere dal sig.
ON nell'esecuzione dell'incarico professionale conferitogli, nonché del nesso di causalità rispetto ai danni insorti e di cui meglio si tratterà nel successivo paragrafo.
3. Sulla quantificazione del danno
Va preliminarmente richiamato il risalente e consolidato orientamento giurisprudenziale a mente del quale “in tema di responsabilità contrattuale spetta al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato e della sua pagina 8 di 11 riconducibilità al fatto del debitore;
l'articolo 1218 C.c., che pone una presunzione di colpevolezza dell'inadempimento, infatti, non modifica l'onere della prova che incombe sulla parte che abbia agito per l'accertamento di tale inadempimento, allorché si tratti di accertare l'esistenza del danno” (Cass. n. 5960/2005; Cass. 21140/2007, da ultimo,
Cass. 23512/2022 e nella giurisprudenza di merito, Tribunale Bari sez. II, 10/09/2024), con l'ulteriore precisazione che “per il sorgere del diritto al ristoro dei danni ed alla reintegrazione patrimoniale, in tema di responsabilità civile da inadempimento di contratto, non è sufficiente la prova dell'inadempimento del debitore, ma deve altresì esser provato il pregiudizio effettivo e reale incidente nella sfera patrimoniale del contraente danneggiato e la sua entità” (Cass. 24632/2015 e nella giurisprudenza di merito, Tribunale Biella, sentenza n. 122 del 15.01.2020).
In definitiva, per i principi poc'anzi esposti, l'art. 1218 c.c. non determina un'inversione del riparto dell'onere probatorio, restando a carico dell'attore-danneggiato l'onere di dimostrare la esistenza per intero del danno risarcibile (dunque, an e quantum debeatur), quale conseguenza effettiva del riscontrato inadempimento contrattuale.
A ciò si aggiunga che, nel caso di inadempimento del professionista cui venga attribuito il compito di curare gli adempimenti fiscali, il danno risarcibile è normalmente rappresentato dai maggiori oneri (interessi, sanzioni e spese) che il contribuente è costretto a sostenere nei confronti dell'Amministrazione per effetto dell'errore commesso dal commercialista.
Nel caso di specie, parte attrice ha domandato riconoscersi l'importo delle sole sanzioni comminate e dei costi pagati al nuovo professionista per la pratica in sanatoria.
La quantificazione del danno patito dal sig. risulta pienamente Pt_1 determinabile sulla base della documentazione prodotta e dei fatti accertati.
Le sanzioni fiscali complessivamente sostenute (€ 11.529,18) derivano direttamente dagli errori e dalle omissioni ascrivibili al sig. ON, consistenti nella redazione errata delle dichiarazioni relative agli anni 2017 e 2018, nell'omessa comunicazione delle imposte dovute per il 2019 e nell'omessa dichiarazione relativa all'anno 2020.
pagina 9 di 11 Si tratta, invero, di una spesa che il sig. non avrebbe certamente Pt_1 sostenuto, laddove l'attività del professionista ON fosse stata conforme ed esente da vizi ed errori, essendosi invece resa necessaria in seguito al ricevimento degli avvisi di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate e per provvedere alla successiva regolarizzazione della posizione fiscale del contribuente, onde ovviare appunto all'inadempimento perpetrato dall'odierno convenuto.
A tali sanzioni deve aggiungersi il compenso corrisposto al nuovo commercialista, il dott. , pari a € 1.464,00, spesa strettamente conseguente al fatto che il sig. Per_1
ON si era reso irreperibile, obbligando il sig. a rivolgersi ad altro Pt_1 professionista per porre rimedio agli errori e completare correttamente le dichiarazioni fiscali (doc. 10).
Il danno complessivo, dunque, risulta dalla somma delle sanzioni corrisposte e da corrispondersi all'Agenzia delle Entrate (cfr. doc.
7-9 fasc. attoreo) e del compenso da versare al nuovo consulente (cfr. doc. 10 fasc. attoreo), essendo spese strettamente conseguenti all'inadempimento e alla sopraggiunta irreperibilità del sig. ON.
Il sig. ON viene condannato a corrispondere al sig. a titolo Pt_1 risarcitorio la somma di € 12.993,18, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo.
4. sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste interamente a carico di parte convenuta.
Alla relativa liquidazione si provvede in applicazione dei parametri di cui al DM
55/14, come modificato dal DM n. 147/22 (per essersi l'attività defensionale esaurita dopo la sua entrata in vigore), tenendo conto del valore della causa, determinato ai sensi dell'art. 5 TF, in base al criterio del decisum (scaglione da € 5.201,00 a €
26.000,00), delle questioni trattate, dell'attività svolta e della nota spese del difensore, così applicandosi i valori medi per le prime due fasi e ridotti per le ultime due (in considerazione della limitata istruttoria e della definizione del giudizio mediante discussione orale), oltre agli esborsi sostenuti (CU, marca, intimazione testi e mediaizone).
P.Q.M.
pagina 10 di 11 il Tribunale di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
▪ Dichiara tenuto e condanna al pagamento in favore di CP_1 Pt_1
della somma di € 12.993,18 oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo;
[...]
▪ condanna a rimborsare a le spese di lite, che CP_1 Parte_1 liquida in complessivi € 3.387,00 per compensi, oltre € 341,50 per esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Torino, il 19.12.2025
Il Giudice
(dott.ssa Federica Francesca Levrino)
Visto l'art. 52 comma 2 del D. LGS. 196/2003; il Giudice dispone che sia apposto a cura della cancelleria il divieto di indicazione delle generalità degli interessati e degli altri loro dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui al citato articolo di legge, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
Il Giudice dott.ssa Federica Francesca Levrino
pagina 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE IV CIVILE in persona del Giudice Unico dott.ssa Federica Francesca Levrino ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 5785/2024 R.G. promossa da:
, c.f. elettivamente domiciliato in Torino, al C.so Parte_1 C.F._1
SS SO n. 25, presso e nello studio dell'avv. CASTAGNA PIERGIORGIO, che lo rappresenta e difende in giudizio, in forza di procura speciale
- ATTORE -
-
contro
-
, titolare della FISCAL CONSULTING DI AO ON c.f. CP_1
, con sede in Giaveno (TO), alla Via Can. Pio Rolla n. 42 C.F._2
- CONVENUTO CONTUMACE -
OGGETTO: responsabilità professionale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale
In via istruttoria: …
Nel merito:
-Accertare e dichiarare la responsabilità per l'inadempimento/errore professionale del signo , titolare della FISCAL CONSULTING DI AO ON (C.F. CP_1
pagina 1 di 11 ), in relazione alle sanzioni emesse dall'Agenzia delle Entrate come C.F._2 meglio specificate in narrativa, nell'espletamento dell'attività tutta prestata a favore del signo , conseguentemente Parte_1
-dichiarare tenuto e condannare il sig. titolare della FISCAL CP_1
CONSULTING DI AO ON (C.F. ), al risarcimento del C.F._2 danno patito dal signor pari ad €. 11.529,18=, o di quell'altra veriore Parte_1 somma accertanda in corso di causa e/o ritenuta più giusta dal Giudice, per le sanzioni emesse, oltre ad €. 1.464,00 per l'onorario del professionista Sinergie s.r.l., oltre interessi maturati dalla data del 25.11.2022 sino all'effettivo soddisfo, da determinarsi ai sensi del d. lgs. 9/10/2002 n. 231 ex art. 17 legge 162/2014.
IN OGNI CASO:
Con vittoria di spese della presente causa oltre al 15% per rimborso spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, istando altresì per la condanna alla refusione delle spese di lite del giudizio e relative al procedimento di mediazione, come da nota spese allegata”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29.3.2024 ha allegato: Parte_1
1. che nell'anno 2012, ha conferito incarico al sig. AO ON, titolare della
Fiscal Consulting di Paolo Vagnone, per la predisposizione della dichiarazione fiscale e dei redditi relativa alla sua persona;
2. che a decorrere dall'anno 2021, il sig. ON si è reso totalmente irreperibile, sì da costringere il sig. a rivolgersi ad un nuovo consulente, dott. Pt_1 Per_1
, legale rappresentante della società Sinergie s.r.l.;
[...]
3. che il dott. , dopo aver verificato la posizione del signor attraverso Per_1 Pt_1 il cassetto fiscale e il portale INPS, esaminando le dichiarazioni dei redditi presentate e i versamenti delle imposte, ha riscontrato l'omessa presentazione della dichiarazione per l'anno 2020, oltre a numerosi errori nelle dichiarazioni relative agli anni 2017 e 2018;
4. che, in particolare, in merito alla dichiarazione dei redditi del 2018, anno di imposta 2017, il sig. ON ha riportato al rigo RH12, relativo alle perdite di pagina 2 di 11 esercizi precedenti, l'errato importo di € 109.336,00 ed ha ripetuto tale errore anche nella dichiarazione dell'anno successivo;
5. che, in data 25.1.2022, in conseguenza della predetta scorretta compilazione,
l'Agenzia delle Entrate ha emesso, per l'anno 2018, un primo avviso di accertamento con richiesta di pagamento di € 56.074,84;
6. che, in data 27.1.2022, il dott. ha presentato richiesta di esercizio Per_1 dell'autotutela, a seguito della quale, l'Agenzia delle Entrate ha ridotto la somma di € 56.074,84 in € 40.675,10 (di cui €. 7.566,89= di sanzioni), importo che è stato corrisposto dal sig. in un'unica soluzione;
Pt_1
7. che, in data 25.1.2022, il dott. ha provveduto, altresì, a presentare le Per_1 dichiarazioni integrative per i periodi di imposta 2017 e 2018, inserendo al rigo
RH12, relativo alle perdite negli esercizi precedenti, il corretto importo di €
55.864,00;
8. che, a seguito della presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno 2019 da parte del sig. ON, il quale ha omesso di comunicare al sig. Pt_1
l'importo delle imposte dovute, quest'ultimo ha ricevuto dall'Agenzia delle Entrate un avviso bonario per un importo di € 18.158,16 (di cui €. 1.220,20= di sanzioni), che è stato rateizzato;
9. che, in data 16.11.2022, il dott. ha predisposto la dichiarazione per i Per_1 redditi del 2020, omessa dal sig. ON, dalla quale sono derivati € 2.742,09 di sanzioni per ravvedimento operoso;
10. che il signor ha dovuto, quindi, corrispondere sanzioni per complessivi €. Pt_1
11.529,18= (€. 7.566,89= + €. 1.220,20= + €. 2.742,09=) oltre all'importo di €.
1.464,00= per il pagamento dell'attività svolta dalla Sinergie s.r.l., in persona del
Dott. , per porre rimedio agli errori del signor ON;
Persona_1
11. che la procedura di mediazione si è conclusa con verbale negativo a seguito della mancata adesione del sig. ON.
Ha concluso instando per la condanna del convenuto al risarcimento del danno quantificato in complessivi € 11.529,18 pari alle sanzioni corrisposte ed in € 1.464,00
pagina 3 di 11 per il costo dei compensi al nuovo professionista, oltre alla rifusione delle spese di lite e del procedimento di mediazione.
Nella contumacia della parte convenuta, regolarmente convenuta con notifica perfezionatasi in data 9.4.2024 con modalità telematica, sono stati escussi i testi intimati sulle circostanze ammesse e, precisate le conclusioni all'udienza del 3.12.2025, a seguito di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
*****
1. Sulla qualificazione giuridica della fattispecie e sull'onere della prova
La presente fattispecie trae origine dalla domanda dispiegata da , Parte_1 diretta ad ottenere il risarcimento dei danni derivanti dalle omissioni e dagli errori nelle dichiarazioni dei redditi redatte da , commercialista designato CP_1 dall'attore, che hanno determinato i successivi accertamenti da parte dell'Agenzia delle
Entrate e reso necessario il pagamento di sanzioni per regolarizzare la sua posizione fiscale, oltre ai costi per i compensi del nuovo professionista (dott. ). Persona_1
Ora, nessun dubbio può sussistere sulla natura contrattuale della responsabilità del professionista, con la precisazione che, per giurisprudenza costante, “le obbligazioni inerenti all'esercizio dell'attività professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non a conseguirlo, di guisa che, ai fini di un eventuale giudizio di responsabilità nei confronti del professionista, rilevano le modalità dello svolgimento della sua attività in relazione al parametro della diligenza fissato dall'art. 1176, comma 2, che è quello della diligenza del professionista di media attenzione e preparazione, da commisurare alla natura dell'attività concretamente esercitata, non potendo il suddetto professionista garantire l'esito favorevole auspicato dal cliente” (Cass. Civ. 20 maggio 2015, n. 10289, Cass. 18612/13).
Ne deriva sotto il profilo dell'onere probatorio l'applicazione dei principi enunciati in via generale in materia contrattuale dalla nota sentenza delle Sezioni Unite n.
13533/01: “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il pagina 4 di 11 relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, e eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex articolo 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, e il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (così ancora Cass. n. 25872/20).
Declinando i suesposti principi all'ipotesi del prestatore d'opera intellettuale è stato chiarito che per l'accertamento della relativa responsabilità per negligente svolgimento dell'attività professionale è necessario, per il danneggiato, fornire la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente (Cass. 13873/2020, conf. Cass. 11213/17, Cass. 9917/2010, Cass. 6537/2006) ed inoltre “poiché l'art. 1176 cod. civ. fa obbligo al professionista di usare, nell'adempimento delle obbligazioni inerenti la sua attività professionale, la diligenza del buon padre di famiglia, il medesimo risponde normalmente per colpa lieve;
nella sola ipotesi che la prestazione implichi la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà,
l'art. 2236 cod. civ. prevede un'attenuazione di responsabilità, nel senso che il professionista è tenuto al risarcimento del danno unicamente per dolo o colpa grave.
Pertanto, la prova dell'esistenza di tale presupposto, derogando alle norme generali sulla responsabilità per colpa, incombe al professionista;
peraltro, la domanda di risarcimento del danno, basata sulla colpa grave, contiene quella per colpa lieve, senza che, pertanto,
pagina 5 di 11 la pronuncia di condanna fondata su colpa lieve del professionista possa dar luogo a vizio di ultrapetizione” (Cass. 8546/2005 conf. Cass. 5928/2002).
2. Sull'istruttoria svolta
Facendo applicazione dei suesposti principi al caso in esame deve anzitutto darsi atto di come l'odierno giudizio sia stato istruito mediante assunzione di prove orali ed esame dei documenti versati da parte attrice.
Dalla documentazione prodotta si evince, tanto l'avvenuto conferimento dell'incarico professionale al sig. , quanto la riconducibilità allo stesso CP_1 della predisposizione delle dichiarazioni fiscali dell'attore, per agli anni d'imposta 2017 e
2018, rispettivamente presentate nel 2018 e nel 2019 (cfr. doc.
1-2 fasc. attoreo, ove è indicato il codice fiscale del sig. ON quale soggetto incaricato alla presentazione telematica della denuncia dei redditi).
Peraltro, anche il teste , commercialista incaricato successivamente Persona_1 dal sig. , ha confermato la riferibilità al sig. ON dei precedenti adempimenti Pt_1 fiscali posti in essere nell'interesse dell'attore (cfr. dich. teste “la dichiarazione Per_1
l'aveva fatta il sig. Vagnone”).
Ritenuta, pertanto, pienamente dimostrata l'esistenza del titolo, può ora procedersi all'analisi dei profili di inadempimento del convenuto, allegati da parte attrice e consistiti:
. nell'erronea compilazione delle dichiarazioni fiscali relative agli anni di imposta 2017 e
2018;
. nella mancata comunicazione al contribuente dell'importo delle imposte dovute per l'anno 2019;
. nella mancata presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta
2020;
. nell'essersi reso totalmente irreperibile a far data dall'anno 2021, circostanza che ha costretto il sig. a rivolgersi ad altro professionista per la gestione della propria Pt_1 posizione fiscale.
Ora, quanto a tale ultimo profilo, la teste , all'epoca impiegata Tes_1 contabile della Sinergie s.r.l., ha dichiarato che il sig. si è rivolto al dott. Pt_1 Per_1
pagina 6 di 11 proprio in conseguenza dell'impossibilità di mettersi in contatto con il precedente commercialista e che il medesimo dott. ha successivamente proceduto alla Per_1 verifica della posizione fiscale e previdenziale del sig. mediante la consultazione Pt_1 del cassetto fiscale e del portale INPS, provvedendo allo scarico ed all'esame delle dichiarazioni fiscali presentate e dei versamenti d'imposta effettuati.
Inoltre, dal compendio probatorio assunto si evince che il dott. ha Per_1 predisposto le dichiarazioni integrative per gli anni d'imposta 2017 e 2018 (cfr. doc.
4-5 fasc. attoreo) ed ha curato la proposizione dell'istanza di autotutela (cfr. doc. 6 fasc. attoreo), attività resesi necessarie in considerazione delle omissioni e degli errori commessi dal sig. ON come riscontrati anche dall'Agenzia delle Entrate.
In particolare, l notificava al sig. un avviso di Controparte_2 Pt_1 accertamento (cfr. doc. 3 fasc. attoreo), con il quale rilevava la presenza di errori nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2018 e, conseguentemente, richiedeva, ai fini della regolarizzazione della posizione fiscale del contribuente, la corresponsione della somma complessiva di € 56.074,84.
L'errore riscontrato riguardava l'inserimento al rigo RH12 del maggior importo di
€ 109.336,00, quale ammontare delle perdite riportate negli esercizi precedenti (cfr. doc. 2 fasc. attoreo e cfr. doc. 5, dich. integrativa).
La teste , sul punto ha chiarito “quando era venuto da noi il sig. Tes_1 Pt_1 aveva già in mano una cartella da 57.000 euro relativa all'anno 2018 emessa dall'Agenzia delle entrate, Da qui abbiamo scoperto degli errori abbastanza gravi nelle dichiarazioni che a cascata sono andati a cadere sugli anni successivi. Da questa cartella relativa all'anno 2018 è stata data origine ad altri avvisi bonari ed avvisi d'imposte con ravvedimento, come conseguenza della correzione delle dichiarazioni a partire dal periodo d'imposta del 2017”.
Dalla documentazione in atti risulta altresì che il dott. , con riferimento alla Per_1 predetta dichiarazione fiscale, abbia presentato istanza di autotutela (doc. 6), in accoglimento della quale l'Agenzia delle Entrate ha ridotto l'importo originariamente Pers dovuto da € 56.074,84 ad € 40.675,10 (dic. € 7.566,89 di sanzioni), corrisposto dal sig. l'8.3.2022 (doc. 7). Pt_1
pagina 7 di 11 Ulteriore profilo di inadempimento emerge con riferimento alla dichiarazione fiscale relativa all'anno di imposta 2019, anch'essa predisposta e presentata dal sig. ON, il quale tuttavia ometteva di comunicare al sig. l'ammontare delle imposte dovute Pt_1
e le relative scadenze di pagamento.
In conseguenza di tale omissione, il sig. si vedeva destinatario di un avviso Pt_1 bonario emesso dall'Agenzia delle Entrate per l'importo complessivo di € 18.158,16, di cui € 1.220,20 a titolo di sanzioni, il quale è stato oggetto di rateizzazione da parte dell'attore (doc. 8).
Infine, nonostante all'epoca perdurasse il rapporto di collaborazione con il convenuto, emerge dagli atti come il sig. ON abbia omesso la presentazione della dichiarazione dei redditi dell'attore per all'anno di imposta 2020.
La stessa è stata, infatti, predisposta e tramessa successivamente dal dott.
(doc. 9); provato è altresì l'avvenuto pagamento delle sanzioni per Per_1 ravvedimento operoso per complessivi € 2.742,09.
Per le attività compiute dell'interesse del sig. e finalizzate appunto alla Pt_1 regolarizzazione della sua posizione fiscale, a causa degli errori e delle omissioni del sig.
ON, il dott. ha quindi emesso un promemoria di parcella per la Persona_1 somma complessiva di € 1.464,00 per “Studio e verifica situazione reddituale a seguito di notifica di cartelle esattoriali e avviso bonario Agenzia delle Entrate. Elaborazione e presentazione Dichiarazioni Integrative per i periodi di imposta 2017 e 2018. Redazione autotutela e CIVIS su avvisi bonari Elaborazione e presentazione dichiarazione dei redditi per il periodo di imposta 2020” (doc. 10).
All'esito del giudizio e dell'istruttoria svolta può dunque ritenersi raggiunta la prova anche degli inadempimenti allegati e dedotti dall'attore, posti in essere dal sig.
ON nell'esecuzione dell'incarico professionale conferitogli, nonché del nesso di causalità rispetto ai danni insorti e di cui meglio si tratterà nel successivo paragrafo.
3. Sulla quantificazione del danno
Va preliminarmente richiamato il risalente e consolidato orientamento giurisprudenziale a mente del quale “in tema di responsabilità contrattuale spetta al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato e della sua pagina 8 di 11 riconducibilità al fatto del debitore;
l'articolo 1218 C.c., che pone una presunzione di colpevolezza dell'inadempimento, infatti, non modifica l'onere della prova che incombe sulla parte che abbia agito per l'accertamento di tale inadempimento, allorché si tratti di accertare l'esistenza del danno” (Cass. n. 5960/2005; Cass. 21140/2007, da ultimo,
Cass. 23512/2022 e nella giurisprudenza di merito, Tribunale Bari sez. II, 10/09/2024), con l'ulteriore precisazione che “per il sorgere del diritto al ristoro dei danni ed alla reintegrazione patrimoniale, in tema di responsabilità civile da inadempimento di contratto, non è sufficiente la prova dell'inadempimento del debitore, ma deve altresì esser provato il pregiudizio effettivo e reale incidente nella sfera patrimoniale del contraente danneggiato e la sua entità” (Cass. 24632/2015 e nella giurisprudenza di merito, Tribunale Biella, sentenza n. 122 del 15.01.2020).
In definitiva, per i principi poc'anzi esposti, l'art. 1218 c.c. non determina un'inversione del riparto dell'onere probatorio, restando a carico dell'attore-danneggiato l'onere di dimostrare la esistenza per intero del danno risarcibile (dunque, an e quantum debeatur), quale conseguenza effettiva del riscontrato inadempimento contrattuale.
A ciò si aggiunga che, nel caso di inadempimento del professionista cui venga attribuito il compito di curare gli adempimenti fiscali, il danno risarcibile è normalmente rappresentato dai maggiori oneri (interessi, sanzioni e spese) che il contribuente è costretto a sostenere nei confronti dell'Amministrazione per effetto dell'errore commesso dal commercialista.
Nel caso di specie, parte attrice ha domandato riconoscersi l'importo delle sole sanzioni comminate e dei costi pagati al nuovo professionista per la pratica in sanatoria.
La quantificazione del danno patito dal sig. risulta pienamente Pt_1 determinabile sulla base della documentazione prodotta e dei fatti accertati.
Le sanzioni fiscali complessivamente sostenute (€ 11.529,18) derivano direttamente dagli errori e dalle omissioni ascrivibili al sig. ON, consistenti nella redazione errata delle dichiarazioni relative agli anni 2017 e 2018, nell'omessa comunicazione delle imposte dovute per il 2019 e nell'omessa dichiarazione relativa all'anno 2020.
pagina 9 di 11 Si tratta, invero, di una spesa che il sig. non avrebbe certamente Pt_1 sostenuto, laddove l'attività del professionista ON fosse stata conforme ed esente da vizi ed errori, essendosi invece resa necessaria in seguito al ricevimento degli avvisi di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate e per provvedere alla successiva regolarizzazione della posizione fiscale del contribuente, onde ovviare appunto all'inadempimento perpetrato dall'odierno convenuto.
A tali sanzioni deve aggiungersi il compenso corrisposto al nuovo commercialista, il dott. , pari a € 1.464,00, spesa strettamente conseguente al fatto che il sig. Per_1
ON si era reso irreperibile, obbligando il sig. a rivolgersi ad altro Pt_1 professionista per porre rimedio agli errori e completare correttamente le dichiarazioni fiscali (doc. 10).
Il danno complessivo, dunque, risulta dalla somma delle sanzioni corrisposte e da corrispondersi all'Agenzia delle Entrate (cfr. doc.
7-9 fasc. attoreo) e del compenso da versare al nuovo consulente (cfr. doc. 10 fasc. attoreo), essendo spese strettamente conseguenti all'inadempimento e alla sopraggiunta irreperibilità del sig. ON.
Il sig. ON viene condannato a corrispondere al sig. a titolo Pt_1 risarcitorio la somma di € 12.993,18, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo.
4. sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste interamente a carico di parte convenuta.
Alla relativa liquidazione si provvede in applicazione dei parametri di cui al DM
55/14, come modificato dal DM n. 147/22 (per essersi l'attività defensionale esaurita dopo la sua entrata in vigore), tenendo conto del valore della causa, determinato ai sensi dell'art. 5 TF, in base al criterio del decisum (scaglione da € 5.201,00 a €
26.000,00), delle questioni trattate, dell'attività svolta e della nota spese del difensore, così applicandosi i valori medi per le prime due fasi e ridotti per le ultime due (in considerazione della limitata istruttoria e della definizione del giudizio mediante discussione orale), oltre agli esborsi sostenuti (CU, marca, intimazione testi e mediaizone).
P.Q.M.
pagina 10 di 11 il Tribunale di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
▪ Dichiara tenuto e condanna al pagamento in favore di CP_1 Pt_1
della somma di € 12.993,18 oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo;
[...]
▪ condanna a rimborsare a le spese di lite, che CP_1 Parte_1 liquida in complessivi € 3.387,00 per compensi, oltre € 341,50 per esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Torino, il 19.12.2025
Il Giudice
(dott.ssa Federica Francesca Levrino)
Visto l'art. 52 comma 2 del D. LGS. 196/2003; il Giudice dispone che sia apposto a cura della cancelleria il divieto di indicazione delle generalità degli interessati e degli altri loro dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui al citato articolo di legge, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
Il Giudice dott.ssa Federica Francesca Levrino
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