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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 02/10/2025, n. 701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 701 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 907/2024
TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione Unica Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 907/2024, promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F. rappresentata e difesa CP_1 C.F._1 dall'Avv. Cinzia Novelli (C.F. ), elettivamente domiciliata presso il suo studio in Villa C.F._2
Verucchio, Via Torino n. 18, PEC: giusta procura in atti;
Email_1
-ricorrente nei confronti di nato a [...] il [...] (C.F. ), rappresentato e difeso CP_2 C.F._3 dagli Avv.ti Roberto Bertozzi ( ) e Michele Sorci (C.F. ) C.F._4 C.F._5 elettivamente domiciliato presso il loro studio in Rimini, Via Euterpe n. 3/Z, PEC:
giusta procura in atti;
Email_2 Email_3
-resistente con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Rimini
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale dell'udienza del 23.09.2025, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto
AVENTE AD OGGETTO: separazione giudiziale.
pagina 1 di 4 OSSERVAZIONI IN FATTO E IN DIRITTO
La sig.ra e il sig. hanno contratto matrimonio a AN AT (RN) in CP_1 CP_2 data 26.08.2016, atto trascritto nel registro dello stato civile di detto Comune al n. 18, Parte I, anno 2016 e dalla Pers loro unione sono nati due figli, e , quest'ultimo ancora minorenne. Per_2
Con sentenza non definitiva n. 747/2024 del 18.07.2024, pubblicata il 25.07.2024, è stata pronunciata sentenza parziale sul vincolo e con ordinanza del 24.07.2024 il procedimento è stato rimesso in istruttoria per le questioni accessorie ed è stata fissata l'udienza del 22.10.2024, poi rinviata al 29.10.2024.
All'udienza del 29.10.2024 le parti hanno dato atto della possibilità di addivenire ad un accordo e hanno chiesto un breve rinvio ed è stata fissata l'udienza del 17.12.2024. All'udienza del 17.12.2024 il Giudice Relatore ha formulato alle parti una proposta conciliativa, accettata dalle parti, ma vista la circostanza del sig. quale CP_2 soggetto sottoposto a misura cautelare sub specie di divieto di avvicinamento nei confronti della sig.ra CP_1
e la disponibilità della madre di quest'ultima a fungere da tramite per gli incontri padre-figlio, il Giudice si è riservato. Con ordinanza del 18.12.2024 il Giudice ha disposto la liberalizzazione progressiva degli incontri tra il Sig. ed il figlio , delegandone la relativa calendarizzazione ai Servizi Sociali, e ha fissato l'udienza CP_2 Per_2 del 22.04.2025 per la verifica degli andamenti degli incontri. All'udienza del 22.04.2025 il Giudice ha riscontrato l'andamento positivo degli incontri padre figlio e, vista la richiesta di entrambe le parti di un rinvio al fine di perfezionare l'accordo in ordine ai profili di carattere patrimoniale, ha fissato l'udienza del 17.09.2025, udienza poi rinviata al 23.09.2025. All'udienza del 23.09.2025, le parti hanno precisato congiuntamente le loro conclusioni riportandosi all'atto depositato il 22.09.2025 ed il Giudice ha rimesso la causa alla decisione del
Collegio.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel procedimento in data 4.04.2024, non ha poi presentato le conclusioni. Tale circostanza non integra violazione del precetto di legge in quanto ai fini dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile, è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza (Cass. n. 10894/2005; Cass. n. 2381/2000 secondo cui “Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni”).
pagina 2 di 4 Il Collegio deve dunque pronunciare la separazione personale dei coniugi, preso atto della volontà delle parti che hanno raggiunto un accordo sulle condizioni e sulla regolamentazione dei rapporti oggetto di causa, considerato che non si ravvisano profili di contrarietà alla Legge ed all'Ordine Pubblico.
In particolare, con riferimento all'affido del minore questo Collegio, visto l'intervenuto accordo, Per_2 le conclusioni congiunte delle parti e l'andamento degli incontri, ravvisa il venire meno dei presupposti per l'affidamento ai Servizi Sociali e, pertanto, tenuto conto dell'interesse superiore del minore, revoca l'incarico del
Servizi Sociali e dispone l'affidamento congiunto alle parti.
Rilevato altresì che le condizioni pattuite sono esaustive di tutti i possibili profili, ivi compresa la ripartizione delle spese legali, in conformità alle condizioni come di seguito trascritte così provvede:
“1) da atto che i coniugi sono stati già autorizzati a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto in virtù di sentenza non definitiva n. 747/2024 del 18/07/2024, pubblicata il 25/07/2024, resa nel presente procedimento;
2) da atto che entrambe le parti, alla luce dell'accordo qui raggiunto, rinunciano alla reciproca richiesta di addebito della separazione;
3) da atto che la Signora già assegnataria della casa familiare sita in AN AT (RN), in Via CP_1
Passeggiata dei Fiori n. 1, Interno 47 in forza di provvedimenti provvisori ed urgenti assunti nel presente procedimento, in virtù dei raggiunti accordi, presta il proprio assenso affinché l'immobile venga suddiviso in due unità abitative, con conferma dell'assegnazione con riferimento alla porzione abitativa relativa al civico 47 alla Sig.ra e attribuzione della disponibilità a titolo abitativo CP_1 del civico 48 al Sig. ovvero quel diverso civico dovesse essere attribuito dal comune. Le relative pertinenze verranno così CP_2 suddivise: un posto auto per ciascuno dei coniugi e uso comune della cantina con suddivisione delle scaffalature in parti uguali.
Ciascuna parte si farà carico delle spese condominiali ordinarie relative alla porzione di immobile assegnata in uso mentre le spese straordinarie seguiranno il regime di legge e resteranno a carico del proprietario, Sig. il quale, inoltre, si farà carico delle spese CP_2 tecniche e di esecuzione dei relativi lavori e in generale di tutte le spese necessarie e connesse alla divisione dei due appartamenti;
4) da atto che il Signor si impegna, all'avvenuta estinzione del mutuo, ad intestare entrambi gli immobili di cui al CP_2 civico 47 e 48 o comunque quelli risultanti dalla divisione della casa familiare sita in AN AT (RN), in Via Passeggiata dei Fiori n. 1, Interno 47, ai due figli per la nuda proprietà, con costituzione di usufrutto in capo al Sig. fermo restando il CP_2 diritto di assegnazione del civico n. 47 della casa familiare alla Sig.ra fintanto che permarranno i presupposti di CP_1 legge;
5) da atto che il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori con esercizio della responsabilità genitoriale Per_2 condivisa;
6) da atto che la collocazione prevalente del minore è stabilita presso la madre, Sig.ra Per_2 CP_1
7) da atto che il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore secondo il calendario già stilato dal Servizio Per_2
Sociale, ossia a weekend alternati oltre a due pomeriggi infrasettimanali nella settimana in cui il minore trascorre il weekend con la madre. Attualmente le parti hanno individuato i due giorni infrasettimanali nel lunedì e mercoledì;
pagina 3 di 4 8) da atto che il Sig. corrisponderà alla madre un assegno mensile di € 300,00 per il figlio rivalutabile CP_2 Per_2 annualmente a decorrere dalla data del provvedimento provvisorio secondo indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie documentate come da Protocollo del Tribunale di Bologna in uso presso il Tribunale di Rimini da intendersi per integralmente trascritto;
Pers
9) da atto che per la figlia maggiorenne, il Sig. corrisponderà alla madre un assegno mensile di € 300,00, CP_2 rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, sino al trasferimento della stessa presso il padre ovvero fino al raggiungimento dell'indipendenza economica qualora la stessa dovesse decidere di rimanere a vivere presso la madre;
Pers
10) da atto che dal momento del trasferimento di presso il padre, le spese ordinarie e straordinarie relative al suo mantenimento resteranno a carico esclusivo del padre;
11) da atto che in ragione della rinuncia da parte della Sig.ra all'assegnazione dell'intera casa familiare e della CP_1 disponibilità a consentirne la divisione in due unità con attribuzione di un appartamento al Sig. è riconosciuto alla medesima CP_2 un assegno di mantenimento pari ad € 200,00, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT;
12) revoca, in virtù dell'intervenuto accordo, l'incarico al il Servizio Sociale per l'osservazione e la regolamentazione delle visite paterne;
13) le spese della presente procedura, sia per la fase giudiziale che per quella consensuale, saranno integralmente compensate tra le parti, con espressa rinuncia da parte dei rispettivi procuratori alla solidarietà professionale, con riserva di deposito di istanza di liquidazione da parte della ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello stato.
Con parti
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente decidendo nella causa promossa dalla sig.ra ei confronti CP_1 del sig. ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa: CP_2
➢ Provvede sulle statuizioni accessorie alla pronuncia di separazione in conformità alle condizioni congiunte sopra riportate da intendersi qui integralmente ritrascritte ed omologate;
➢ Compensa interamente le spese del presente procedimento.
Così deciso in Rimini nella Camera di Consiglio del 25 settembre 2025
Il Giudice Relatore
Dott. Antonio Miele
Il Presidente
Dott.ssa Dai Checchi Elisa
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