Ordinanza cautelare 8 settembre 2022
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00201/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00866/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 866 del 2022, proposto da
-ricorrente-, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Giovetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura di Torino, non costituita in giudizio;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro-tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'annullamento
del provvedimento nr. -OMISSIS- del Questore della Provincia di Torino di data illeggibile (successiva al 14.4.22, data in cui sono stati redatti gli atti della Polizia Ferroviaria a cui è fatto riferimento nel testo del provvedimento, e precedente o coincidente con il 21.05.22, data in cui è stato notificato a mani dell'interessato) notificato il 21.05.22, con il quale il ricorrente era fatto oggetto di avviso orale ex art. 3 D.lgs. 159/11 con contestuale imposizione delle prescrizioni ex art. 3 comma e di ogni altro atto e/o provvedimento connesso e/o presupposto e/o consequenziale, ancorché non conosciuto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 3 febbraio 2026 il dott. AE PE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso proposto dinanzi a questo Tribunale amministrativo e notificato il 9 luglio 2022 -ricorrente- impugnava, chiedendone l’annullamento, il provvedimento nr. -OMISSIS- del Questore della Provincia di Torino di data illeggibile notificatogli il 21.05.22, con il quale il medesimo era fatto oggetto di avviso orale ex art. 3 d.lgs. 159 del 2011 con contestuale imposizione delle prescrizioni ex art. 3 comma 4.
Il ricorrente esponeva in fatto di essere cittadino italiano senza fissa dimora, e per questo di sistemarsi in ripari di fortuna nei pressi delle Stazioni Ferroviarie, venendo sorpreso l’-OMISSIS- da personale della Polizia Ferroviaria mentre “stava preparandosi un giaciglio per la notte su un vagone di un treno in sosta” in un’area della Stazione di Torino Porta Nuova interdetta all’accesso da parte di persone non autorizzate, venendo sanzionato ex art. 19 comma 3 DPR 753/80.
Sul rilievo una serie di deferimenti all’autorità giudiziaria per guida senza patente, furto aggravato, rapina, lesioni, ricettazione, incendio doloso, porto di armi o di oggetti atti ad offendere ed omicidio doloso, quest’ultimo commesso nell’area di sosta dei treni a lunga percorrenza della Stazione di Torino Porta Nuova il -OMISSIS- in danno di un addetto alle pulizie delle carrozze, tenuto conto che dopo un lungo periodo di detenzione aveva ripreso il precedente tipo di vita errabonda, se ne doveva rimarcare la pericolosità sociale e per questo era stato oggetto di ammonimento con il conseguente divieto di detenere una serie di oggetti tra cui apparati ricetrasmittenti, radar o revisori notturni, blindature personali o di veicoli, armi anche giocattolo o comunque strumenti di ogni tipo atti ad offendere.
Deduceva in diritto:
Violazione di legge ed eccesso di potere per difetto d’istruttoria e carenza di motivazione, per erronea applicazione dell’art. 1 lett. b) e c) e dell’art. 3 D.lgs. 159/11, con particolare riferimento alla mancanza del requisito della concreta ed attuale pericolosità sociale in capo al Sig. -ricorrente-. Le misure di prevenzione personale devono indicare la verifica che il soggetto rientri all’interno di una delle categorie disegnate dall’art. 1 D.lgs. 159/11 ed inoltre, in applicazione di quanto previsto dall’art. 2 del medesimo decreto, avente ad oggetto la “pericolos[ità] per la sicurezza pubblica” del medesimo. Il provvedimento impugnato afferma, in maniera del tutto apodittica, come il ricorrente sia soggetto “dedito alla commissione di reati che mettono in pericolo la sicurezza e la tranquillità pubblica e che evidenziano la sua indole violenta” semplicemente sulla base dei precedenti penali senza nemmeno precisare che l’ultimo risale al 2010; nulla si in ordine alla concreta pericolosità sociale, ma si precisa soltanto di una persona che vive ai margini della società e cerca per questo rifugio in un vagone ferroviario. Quindi il semplice pregiudizio derivante dalle risalenti illiceità commesse non può costringere un soggetto un soggetto nella più totale marginalità, inibendogli anche l’uso di tablet o di telefoni cellulari.
Il ricorrente concludeva per l’accoglimento del ricorso con vittoria di spese.
L’Amministrazione dell’Interno si è costituita in giudizio, sostenendo l’infondatezza del ricorso.
Con ordinanza 8 settembre 2022 n. 845 questo Tribunale respingeva la domanda cautelare proposta dal ricorrente.
All’odierna udienza di smaltimento tenutasi in modalità telematica la causa è passata in decisione.
DIRITTO
Oggetto del ricorso e l’impugnazione da parte di -ricorrente- di un avviso orale emesso nei suoi confronti dalla Questura di Torino con l’ingiunzione di comportarsi per il futuro in maniera conforme alla legge.
Il ricorrente lamenta che il provvedimento impugnato sia sostanzialmente privo di motivazione, in quanto il medesimo si limiterebbe ad affermare nei suoi confronti di essere “dedito alla commissione di reati che mettono in pericolo la sicurezza e la tranquillità pubblica e che evidenziano la sua indole violenta” senza altro aggiungere e soprattutto senza indicare la sua collocazione nell’ambito di una delle categorie di persone pericolose per la sicurezza pubblica, così come disegnate dall’art. 1 d.lgs. 159 del 2011. L’avviso impugnato si limiterebbe apoditticamente ad indicare i suoi precedenti penali senza nemmeno precisare che l’ultimo risale al 2010, senza nulla specificare di concreta pericolosità sociale, evidenziandone la vita ai margini della società dormendo nei vagoni ferroviari, costringendolo al contrario in una marginalità ancor più accentuata, inibendogli anche l’uso di tablet o di telefoni cellulari.
Il ricorso è infondato.
Se determinate misure possono apparire eccessive come la proibizione dell’uso di un telefono cellulare, si deve rilevare analizza compiutamente la vita dell’interessato la vita dell’interessato, deferito all’autorità giudiziaria in molteplici occasioni, che vanno dalla guida senza patente al furto aggravato, dalla rapina alle lesioni, dalla recitazione all’incendio doloso ed al porto d’armi o di oggetti atti ad offendere, fino al fatto più eclatante, ossia all’omicidio doloso commesso sempre negli spazi ferroviari della Stazione di Porta Nuova a Torino il -OMISSIS-, di un addetto alla pulizia dei treni.
Per questo è stato destinatario il -OMISSIS- di sentenza di condanna per furto e guida senza patente, il -OMISSIS- nuovamente per furto sino al -OMISSIS- per l’omicidio doloso prima riportato unitamente al porto d’armi, il tutto commesso nella stessa area in cui era stato ritrovato nel suo giaciglio, allorché già da anni era stato raggiunto da altro avviso orale.
Se si aggiunge che il medesimo è stato visto più volte in compagnia di altri pregiudicati e che egli avrebbe un domicilio a Torino presso la sorella ove non è reperibile preferendo luoghi pubblici all’addiaccio – demanio ferroviario - tra l’altro proibiti al pubblico transito per ovvie ragioni di sicurezza, si comprende ad una primissima come il provvedimento impugnato sia al contrario più che adeguatamente motivato e sia anche un minimo rispetto ad altre misure di sicurezza che potrebbero essere adottate nei suoi confronti.
Né possono volere recriminazioni sulla sua innocenza in merito alla condanna per omicidio riportata, condanna passata in giudicato da tempo ed avvalorata dal triste contorno di una condotta di vita del tutto al di fuori dei limiti di legge.
Per le suesposte considerazioni il ricorso deve essere respinto.
Spese come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi €. 1.000,00 oltre accessori.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2026, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis , c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
AE PE, Presidente, Estensore
Gianluca Di Vita, Consigliere
Federico Giuseppe Russo, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AE PE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.