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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 04/12/2025, n. 804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 804 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VI
SEZIONE II CIVILE
R.V.G. 1390/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1390/2025 R.V.G. promossa da
, (C.F. ; Parte_1 C.F._1
e da
(C.F. , Parte_2 C.F._2 entrambe con il patrocinio dell'Avv. LATELLA ANNUNZIATA e con domicilio eletto presso il suo studio in Melito Di Porto Salvo (RC), Via Giordano Bruno n. 40;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Opera, in data 11/01/2003, il cui atto
è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Opera alla Parte I, n.
3, dell'anno 2003; separati consensualmente come da decreto di omologa n. 7098/2022 del 04/10/2022, RG
n. 1826/2022, emesso dal Tribunale di Pavia;
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“- Mandare all'ufficiale di stato civile del comune di Opera (PV) di trascrivere l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di procedere a tutte le incombenze di legge:
- Nessun mantenimento sarà dovuto alla sig.ra in quanto Parte_2 economicamente autosufficiente;
- Ciascun genitore provvederà al mantenimento economico diretto della figlia per Per_1 il periodo di permanenza presso l'abitazione di ciascun genitore con previsione 15 gg. pag. 1 di 4 alternati;
Rispetto alla residenza di entrambi i coniugi presso la stessa abitazione, si precisa che il sig. provvederà a seguito del divorzio ad acquistare Parte_1 altro immobile ad uso abitativo.
- In ogni caso i genitori si impegnano a lasciare alla ragazza la possibilità di organizzarsi nei tempi di permanenza, secondo i propri impegni scolastici e attività parascolastiche,
- Le spese straordinarie della figlia minore sono divise fra i genitori al 50% ,
- A tal fine sono spese straordinarie obbligatorie per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese odontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese protesiche, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto quando acquistato d'accordo da entrambi i genitori.
Sono spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori:
1) spese scolastiche: iscrizioni a rette e scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, frequenza del conservatorio o scuole formative, spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione di concorsi(quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola, servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza, viaggi di studio e istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento di lingue straniere;
2) spese di natura ludica e parascolastica: corsi di attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto), conseguimento di patenti presso autoscuole private.
3) Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
4) Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite il SSN, spese mediche e di degenza per pag. 2 di 4 interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostiche, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
5) Organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli,
A tal fine si specifica che tutte le spese exstra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, dovranno essere debitamente documentate, inoltre il relazione alle spese exstra da concordare, il genitore, a fronte della formale richiesta scritta avanzata dall'altro ( a mezzo sms, email, fax, pec ecc) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla data del ricevimento della richiesta, in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
I coniugi dichiarano di aver risolto ogni pendenza di natura patrimoniale tra loro e, pertanto, non hanno nulla a pretendere, a tale titolo, l'uno dall'altra”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
14.4.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 -bis.12 III c.p.c.;
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di scioglimento del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti, le prove documentali depositate
(decreto di omologazione n. cronol. 7098/2022 del 04/10/2022, RG n. 1826/2022 emesso dal Tribunale di Pavia con il quale è stata omologata la separazione personale dei coniugi) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione.
Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n.
898 e successive modificazioni quale ragione che determina lo scioglimento del matrimonio.
pag. 3 di 4 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole non è stato ritenuto necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Trattandosi di ricorso congiunto, nulla viene disposto sulle spese del procedimento.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 da in Opera, in data 11/01/2003, il cui atto è stato iscritto nel Parte_2
Registro degli atti di matrimonio del Comune di Opera alla Parte I, n. 3, dell'anno 2003;
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
3) recepisce le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5) nulla sulle spese.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 1.12.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VI
SEZIONE II CIVILE
R.V.G. 1390/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1390/2025 R.V.G. promossa da
, (C.F. ; Parte_1 C.F._1
e da
(C.F. , Parte_2 C.F._2 entrambe con il patrocinio dell'Avv. LATELLA ANNUNZIATA e con domicilio eletto presso il suo studio in Melito Di Porto Salvo (RC), Via Giordano Bruno n. 40;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Opera, in data 11/01/2003, il cui atto
è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Opera alla Parte I, n.
3, dell'anno 2003; separati consensualmente come da decreto di omologa n. 7098/2022 del 04/10/2022, RG
n. 1826/2022, emesso dal Tribunale di Pavia;
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“- Mandare all'ufficiale di stato civile del comune di Opera (PV) di trascrivere l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di procedere a tutte le incombenze di legge:
- Nessun mantenimento sarà dovuto alla sig.ra in quanto Parte_2 economicamente autosufficiente;
- Ciascun genitore provvederà al mantenimento economico diretto della figlia per Per_1 il periodo di permanenza presso l'abitazione di ciascun genitore con previsione 15 gg. pag. 1 di 4 alternati;
Rispetto alla residenza di entrambi i coniugi presso la stessa abitazione, si precisa che il sig. provvederà a seguito del divorzio ad acquistare Parte_1 altro immobile ad uso abitativo.
- In ogni caso i genitori si impegnano a lasciare alla ragazza la possibilità di organizzarsi nei tempi di permanenza, secondo i propri impegni scolastici e attività parascolastiche,
- Le spese straordinarie della figlia minore sono divise fra i genitori al 50% ,
- A tal fine sono spese straordinarie obbligatorie per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese odontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese protesiche, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto quando acquistato d'accordo da entrambi i genitori.
Sono spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori:
1) spese scolastiche: iscrizioni a rette e scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, frequenza del conservatorio o scuole formative, spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione di concorsi(quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola, servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza, viaggi di studio e istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento di lingue straniere;
2) spese di natura ludica e parascolastica: corsi di attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto), conseguimento di patenti presso autoscuole private.
3) Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
4) Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite il SSN, spese mediche e di degenza per pag. 2 di 4 interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostiche, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
5) Organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli,
A tal fine si specifica che tutte le spese exstra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, dovranno essere debitamente documentate, inoltre il relazione alle spese exstra da concordare, il genitore, a fronte della formale richiesta scritta avanzata dall'altro ( a mezzo sms, email, fax, pec ecc) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla data del ricevimento della richiesta, in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
I coniugi dichiarano di aver risolto ogni pendenza di natura patrimoniale tra loro e, pertanto, non hanno nulla a pretendere, a tale titolo, l'uno dall'altra”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
14.4.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 -bis.12 III c.p.c.;
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di scioglimento del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti, le prove documentali depositate
(decreto di omologazione n. cronol. 7098/2022 del 04/10/2022, RG n. 1826/2022 emesso dal Tribunale di Pavia con il quale è stata omologata la separazione personale dei coniugi) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione.
Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n.
898 e successive modificazioni quale ragione che determina lo scioglimento del matrimonio.
pag. 3 di 4 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole non è stato ritenuto necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Trattandosi di ricorso congiunto, nulla viene disposto sulle spese del procedimento.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 da in Opera, in data 11/01/2003, il cui atto è stato iscritto nel Parte_2
Registro degli atti di matrimonio del Comune di Opera alla Parte I, n. 3, dell'anno 2003;
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
3) recepisce le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5) nulla sulle spese.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 1.12.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
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