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Sentenza 17 aprile 2024
Sentenza 17 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 17/04/2024, n. 1185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1185 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TARANTO
- Seconda Sezione Civile -
Il Giudice Unico, dott. Remo Lisco ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta in primo grado nel registro generale affari contenziosi civili sotto il numero d'ordine 6753 dell'anno 2020, avente per oggetto: risarcimento danni,
TRA (c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Guglielmo Parte_1 C.F._1
Boccia, attrice E
(c.f. ), (c.f. CP_1 C.F._2 Parte_2
) e (c.f. ), rappresentati e difesi C.F._3 Parte_3 C.F._4 dagli Avv.ti Paolo Siniscalchi, Lara Pellegrini e Simona Valentini, convenuti E
(p.i. ), in persona del procuratore speciale, dott. Controparte_2 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Paolo Siniscalchi, Lara Pellegrini e Simona Controparte_3
Valentini, altra convenuta
E
(c.f. e p. i. , in persona del Controparte_4 P.IVA_2 direttore della Direzione Affari Legali e Societari, Avv. Francesco Spadafora, rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio Mangiafico, altra convenuta All'udienza del 26.09.2023 la causa passava in decisione con l'assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. sulle conclusioni riportate in atti, da intendersi qui integralmente trascritte. MOTIVI DELLA DECISIONE
* rilevato che , Avvocato, conveniva davanti a questo Tribunale Sulas Parte_1
, e al fine di CP_5 Controparte_2 Controparte_4 vedere risarciti i pregiudizi assertivamente subiti in conseguenza di una dichiarazione ritenuta diffamatoria che il avrebbe pronunziato in data 24.05.2011, in qualità di Pt_2 direttore del settimanale , nel corso della trasmissione televisiva Org_1 Org_2
”, trasmessa sul canale;
esponeva, in particolare, l'attrice di essere stata
[...] Org_3 nominata difensore di fiducia di nel c.d. “caso , che le Controparte_6 Persona_1 affermazioni diffamatorie pronunziate dal sarebbero state relative alla notizia della Pt_2 sua sospensione da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Taranto, sospensione in realtà mai avvenuta;
aggiungeva che, a seguito di querela presentata dall'odierna attrice, il veniva condannato da questo Tribunale alla pena di € Pt_2
1.000,00 di multa, nonché al risarcimento del danno in favore della parte civile, odierna attrice, da liquidarsi in separato giudizio, con provvisionale liquidata nella misura di €
5.000,00; rilevava che la locale Corte di Appello confermava la condanna penale del riducendo la provvisionale ad € 3.000,00, pronunzia confermata dalla Corte di Pt_2 Cassazione;
precisava l'attrice di avere ricevuto il pagamento di € 5.000,00, disposto a titolo di provvisionale dal Tribunale;
aggiungeva in citazione, con riferimento alla allegazione del pregiudizio sofferto, che “…a seguito della falsità della notizia riportata dal sig. durante la trasmissione televisiva, sia la vita professionale che quella Pt_2 privata dell'odierna attrice, è stata sconvolta. Difatti, non solo nell'immediatezza del fatto vi è stata una serie di revoche di mandati professionali ricevuti in precedenza, accompagnati da telefonate ingiuriose ed offensive, ma anche perdite di mandati e nuovi incarichi, con un netto calo degli introiti derivanti dalla professione. Ma quel che è peggio, è lo stato depressivo in cui è caduta l'odierna attrice tanto da ricorrere alle cure specialistiche…” (cfr. terza pagina dell'atto di citazione); Cont
* rilevato che e (in breve , costituitisi con Controparte_7 Controparte_2 differenti comparse, si opponevano all'accoglimento dell'avversa domanda;
Cont
* rilevato che (in breve , pure costituitasi, si Controparte_4 opponeva all'accoglimento dell'avversa domanda e, per il caso di sua condanna, proponeva domanda di regresso nei confronti del Pt_2
* rilevato che alla prima udienza il Tribunale rinviava la causa al 28.09.2021, assegnando all'attore termine di giorni quindici per promuovere il procedimento di mediazione;
assegnava, inoltre, a termine fino al 08.09.2021 per il deposito di una Controparte_7 memoria integrativa contenente controdeduzioni e difese in relazione alla domanda Cont proposta nei suoi confronti dalla per il caso di esito negativo della mediazione;
* rilevato che all'udienza del 28.09.2021, in seguito alla dichiarazione della morte di
, veniva dichiarata l'interruzione del processo, il quale veniva poi Controparte_7 riassunto nei confronti di e in CP_1 Parte_2 Parte_3 qualità di eredi del convenuto deceduto, i quali di costituivano, ribadendo sostanzialmente gli argomenti difensivi già esposti dal de cuius;
* ritenuto che le domande proposte dall'attrice possono trovare accoglimento, nei termini di seguito specificati, solo nei confronti degli eredi di , mentre devono Controparte_7 essere rigettate nei confronti delle altre convenute, in quanto, con riferimento alle frasi diffamatorie pronunziate nel corso di una trasmissione televisiva diretta (qual è stata pacificamente quella alla quale aveva partecipato il , la giurisprudenza ha Pt_2 condivisibilmente affermato che “l'editore dell'emittente televisiva che ha mandato in onda il programma non incorre in responsabilità per l'espressione diffamatoria pronunziata da un ospite giacché, trattandosi di trasmissione "in diretta", risultava di fatto impedito il necessario controllo sul contenuto della stessa” (cfr. Corte di Appello Milano 19.05.1998); è stato anche rilevato che “le particolari norme che disciplinano la responsabilità del direttore o dell'editore del giornale per i reati commessi a mezzo stampa non sono applicabili nel caso di diffamazione in sede televisiva, almeno quando, trattandosi di trasmissione in diretta, non sia possibile un controllo preventivo del contenuto delle dichiarazioni rese nel corso della trasmissione” (cfr. Trib. Monza 19.09.1996); nel caso di specie, posto che, come si è detto, non è stato contestato che la puntata del 24.05.2011 del programma televisivo 2” fosse stata Org_2 Cont trasmessa in diretta (cfr. quanto sostenuto da ella comparsa di risposta e dall'attrice alla pagina 5 della prima memoria ex art. 183 c.p.c.) e posto che la frase per la quale è stata pronunziata condanna in sede penale del (relativa alla dichiarata avvenuta Pt_2 sospensione dell'Avv. da parte del Consiglio dell'Ordine), pronunziata Parte_1 nel corso di una trasmissione che trattava del caso giudiziario relativo alla morte di non aveva contenuto di per sé solo diffamatorio (ma tale si è rivelata in Persona_1 conseguenza della non corrispondenza a verità della stessa, in ragione dell'applicazione del criterio della veridicità nell'esercizio del diritto di cronaca giornalistica) né presentava profili di evidente inverosimiglianza tale da potere indurre il conduttore del programma a richiedere chiarimenti o precisazioni, deve ritenersi che non fosse Cont possibile un controllo preventivo sia da parte dell'emittente televisiva ( , che da parte dell'editore del settimanale “OGGI” (Rcs), quand'anche si intenda ammettere, con riguardo a quest'ultimo, che il avesse effettivamente partecipato al programma Pt_2 non a titolo personale, ma quale inviato della testata giornalistica;
deve, infatti, osservarsi in proposito, che al processo penale non venivano chiamate a partecipare né Cont Cont la né la e, pertanto, il vincolo del giudicato penale non può trovare applicazione in loro pregiudizio;
* rilevato, che, con riferimento alla posizione degli eredi del esiste una sentenza Pt_2 penale irrevocabile di condanna, pronunziata in seguito a dibattimento, che ha nel presente giudizio civile di danno l'efficacia prevista dall'art. 651 c.p.p., il quale, al primo comma, dispone che “la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale”; peraltro, le pronunzia emessa all'esito del processo penale ha anche pronunziato sulla domanda risarcitoria presentata dalla persona offesa, costituitasi parte civile, condannando, come si è detto,
[...]
al risarcimento del danno, da liquidarsi in separata sede;
pertanto, sussiste CP_7 anche una pronunzia definitiva, seppure generica, sulla domanda risarcitoria presentata in sede penalistica;
e, come è noto, ai sensi dell'art. 2909 c.c. il giudicato fa stato anche nei confronti degli eredi delle parti;
* rilevato, pertanto, che in questa sede deve accertarsi la sussistenza ed entità dei danni subiti dalla parte attrice in seguito alla condotta illecita posta in essere da
[...]
, integrante il delitto di diffamazione per il quale vi è stata condanna penale CP_7
e della quale devono rispondere civilmente i suoi eredi;
* rilevato che la frase offensiva pronunziata è stata del seguente tenore: “Prima Per_2
e la moglie, che sono stati sospesi dal Consiglio dell'Ordine e sono indagati
[...] dalla Procura, sono indagati dalla Procura”; che la moglie dell'Avv. fosse Per_2 da individuare nell'Avv. risulta dalla sentenza penale di primo grado (la Parte_1 circostanza, peraltro, non è contestata); il contenuto diffamatorio, come è stato innanzi osservato, è dipeso dalla non veridicità dell'intervenuta sospensione dell'Avv.
[...] dall'esercizio della professione;
Pt_1
* ritenuto che non possa negarsi che l'affermazione, non rispondente al vero, dell'intervenuta sospensione di un professionista da parte dell'Ordine professionale, nel corso di una trasmissione televisiva andata in onda su rete nazionale, determini ragionevolmente un pregiudizio non patrimoniale per la inevitabile sofferenza che la stessa ingenera nella vittima che apprende tal genere di fatto lesivo della propria reputazione, in quanto incidente sulla sua immagine professionale, quanto meno per il timore degli effetti che detta falsa notizia potrebbe determinare sugli ascoltatori con i quali lo stesso professionista sia o sarebbe potuto venire in contatto;
con riferimento alla quantificazione della somma da liquidare a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, deve, però, osservarsi, che, come pure rilevato dalla locale Corte di
Appello con la sentenza che ha concluso il secondo grado di giudizio penale, confermata in Cassazione, “[…] la falsa notizia della sospensione dell'avvocato – pur Pt_1 evidentemente peggiorativa della reale situazione di detto professionista – si innestava comunque nell'ambito del pacifico coinvolgimento della stessa in procedimenti giudiziari e disciplinari, sì da non potersi considerare particolarmente grave e lesiva
[…]”; pertanto, facendo applicazione dei criteri previsti dalle tabelle del Tribunale di Milano con riferimento alle diffamazioni a mezzo stampa o con altri mezzi di comunicazione di massa di tenue gravità, può essere riconosciuto equo l'importo di € 5.000,00 (già riconosciuto originariamente a titolo di provvisionale dal Tribunale penale), tenuto conto della non diffusa notorietà dell'attrice e del (quanto meno Pt_2 per la generalità dei cittadini), della tenuità dell'offesa considerata nel contesto fattuale di riferimento, come innanzi rilevato riportando quanto si legge nella sentenza penale di appello, dell'assenza di prova adeguata della misura della diffusione del mezzo diffamatorio (numero di spettatori del programma televisivo, che, in ogni caso, in quanto andato in onda su rete nazionale, non può essere ritenuto del tutto irrilevante) e dell'assenza di prova adeguata circa lo spazio dato alla notizia diffamatoria nel corso della trasmissione televisiva, nonché del fatto che non sia ha prova adeguata di un seguito/risalto mediatico successivo della specifica notizia diffamatoria e della tenuità dell'elemento soggettivo (posto che sempre dalla sentenza penale di primo grado è emerso che il in un'intervista avesse riconosciuto di avere riferito Pt_2
“un'inesattezza”, aggiungendo che era stata detta “in buona fede”);
* ritenuto che non sia stato adeguatamente dimostrato uno stato patologico depressivo dell'attrice quale conseguenza del fatto per cui è causa, in quanto la consulenza di parte (del dott. ) datata 05.12.2020, dalla stessa allegata alla seconda memoria Persona_3 ex art. 183 c.p.c., non appare sufficientemente convincente, posto detto consulente conclude sostenendo che “[…] - la perizianda è stata chiaramente sottoposta ad fenomeni di continua diffamazione;
tale situazione ha costituito uno stressor idoneo a provocare l'insorgenza di disturbi psichici;
- non risulta che la paziente abbia sofferto di patologia psichica prima dell'inizio di tali problemi lavorativi;
- per i citati criteri clinici, cronologici, qualitativi e quantitativi si deve ritenere che si tratta di una psicopatologica conseguenti allo stress indotto dalle diffamazioni subite;
- il quadro patologico comporta un danno biologico permanente valutabile pari al 30% al minimo.”; nella medesima relazione si dà atto di una serie di visite sostenute dall'Avv.
risalenti a diversi anni addietro (anni 2011 e 2012), con riguardo alle quali Pt_1 vengono riferite alcune dichiarazioni, piuttosto generiche, che la paziente, odierna attrice, ebbe a rendere al sanitario;
pure priva di un'adeguata specificazione è la descrizione delle visite neurologiche che erano state eseguite presso il medesimo dott.
, dandosi atto nella relazione del solo esito delle stesse, vale a dire della diagnosi Per_3 formulata, senza la precisazione di eventuali esami eseguiti nel corso delle medesime visite (ad esempio test diagnostici) e delle ragioni tecniche che hanno consentito di formulare la relativa diagnosi neurologica e la sua riconducibilità agli episodi riferiti nella medesima relazione, osservandosi che nella stessa vengono riportati episodi assertivamente lesivi ed una visita specialistica neurologica anche precedenti alla data del fatto per cui è causa;
* ritenuto che il danno patrimoniale non possa essere riconosciuto, in quanto lo specifico fatto relativo alla revoca dell'incarico da parte della dedotto Parte_4 esclusivamente con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c. e, pertanto, una volta decorsi i termini perentori previsti per le preclusioni assertive dagli artt. 163 e 183 c.p.c., posto che detta specifica circostanza non veniva riportata né nell'atto di citazione (ove si accennava genericamente a “[…] revoche di mandati professionali ricevuti in precedenza accompagnati da telefonate ingiuriose ed offensive, ma anche a perdite di mandati e nuovi incarichi, con un netto calo degli introiti derivanti dalla professione
[…]”, senza alcuna specifica indicazione del tipo di incarico revocato e del soggetto dal quale la revoca proveniva), né nella prima memoria ex art. 183 c.p.c.; peraltro, con riguardo a sostenute altre revoche di incarichi professionali, si osserva che anche le relative circostanze di prova testimoniale articolate con la seconda memoria ex art. 183
c.p.c. sono risultate generiche o valutative (cfr. circostanze subb. 9 e 10, in cui si chiedeva di provare con testimoni che “[…] a seguito di tale notizia falsa e diffamatoria della sospensione dall'attività professionale, parecchi clienti hanno revocato i mandati conferiti all'Avv. e che “[…] dopo la messa in onda della trasmissione, il giro Pt_1 di clientela dell'Avv. diminuiva notevolmente”; analoghe considerazioni Parte_1 possono valere per le circostanze subb. 11 e 12, non specificandosi per la circostanza 11 quali fossero le società ed associazioni con le quali avrebbe preso contatti l'Avv.
e per entrambe le circostanze da ultimo citate quale fosse il compenso che Pt_1 sarebbe derivato da dette collaborazioni); in proposito deve, peraltro, osservarsi che la stessa parte attrice riferisce di differenti dichiarazioni diffamatorie diffuse anche da altri soggetti (organi di stampa);
* ritenuto che non possa essere applicata la misura prevista dall'art. 12 l. n. 47/1948, in quanto, come fatto rilevare dalle società convenute, la stessa non trova applicazione ai casi di diffamazione commessi con il mezzo televisivo (cfr. Cass.civ. n. 10214/2011, la quale ha affermato che “l'art. 12 l. n. 47/48, nel prevedere una ipotesi eccezionale di pena pecuniaria privata per la diffamazione a mezzo stampa, non è suscettibile di applicazione analogica a casi diversi da quelli espressamente contemplati;
conseguentemente, in mancanza di un espresso richiamo alla suddetta disposizione da parte della l. n. 223/90, che disciplina i reati commessi con il mezzo televisivo, non è applicabile a questi ultimi”);
* rilevato che, stante l'intervenuto pacifico pagamento della somma di € 5.000,00 a seguito della liquidazione della stessa, a titolo di provvisionale, da parte del Tribunale, all'esito del primo grado del giudizio penale, deve dichiararsi che la relativa obbligazione risarcitoria liquidata in questa sede è stata già estinta;
Cont
* rilevato che la domanda proposta da nei confronti del per il caso di condanna Pt_2 di detta società convenuta, risulta evidentemente assorbita;
* ritenuto che le spese di lite possano essere compensate fra tutte le parti, in considerazione del parziale accoglimento delle domande (quanto al rapporto fra l'attrice e gli eredi di ), nonché della particolarità dell'inquadramento della Controparte_7 fatto commesso durante la trasmissione televisiva diretta (con riferimento al rapporto fra l'attrice e le altre convenute), cosicché appare configurabile una situazione analoga a quelle previste dall'art. 92 c.p.c., nella formulazione risultante dalla dichiarazione di incostituzionalità pronunziata dal Corte Cost. n. 77/2018;
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, così provvede:
a) accoglie per quanto di ragione, nei confronti di e CP_1 Parte_2
la domanda risarcitoria proposta dall'attrice, liquidando a tale titolo la Parte_3 somma di € 5.000,00 e dichiarando estinta la relativa obbligazione;
b) rigetta le domande risarcitorie proposte dall'attrice nei confronti delle altre convenute;
c) rigetta la domanda di condanna dei convenuti al pagamento della misura prevista dall'art. 12 l. n. 47/1948, pure proposta dall'attrice; d) dichiara assorbita la domanda proposta in via subordinata da Controparte_4
[...]
e) compensa le spese di lite.
Taranto, 16.04.2024
Il Giudice
dott. Remo Lisco
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TARANTO
- Seconda Sezione Civile -
Il Giudice Unico, dott. Remo Lisco ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta in primo grado nel registro generale affari contenziosi civili sotto il numero d'ordine 6753 dell'anno 2020, avente per oggetto: risarcimento danni,
TRA (c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Guglielmo Parte_1 C.F._1
Boccia, attrice E
(c.f. ), (c.f. CP_1 C.F._2 Parte_2
) e (c.f. ), rappresentati e difesi C.F._3 Parte_3 C.F._4 dagli Avv.ti Paolo Siniscalchi, Lara Pellegrini e Simona Valentini, convenuti E
(p.i. ), in persona del procuratore speciale, dott. Controparte_2 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Paolo Siniscalchi, Lara Pellegrini e Simona Controparte_3
Valentini, altra convenuta
E
(c.f. e p. i. , in persona del Controparte_4 P.IVA_2 direttore della Direzione Affari Legali e Societari, Avv. Francesco Spadafora, rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio Mangiafico, altra convenuta All'udienza del 26.09.2023 la causa passava in decisione con l'assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. sulle conclusioni riportate in atti, da intendersi qui integralmente trascritte. MOTIVI DELLA DECISIONE
* rilevato che , Avvocato, conveniva davanti a questo Tribunale Sulas Parte_1
, e al fine di CP_5 Controparte_2 Controparte_4 vedere risarciti i pregiudizi assertivamente subiti in conseguenza di una dichiarazione ritenuta diffamatoria che il avrebbe pronunziato in data 24.05.2011, in qualità di Pt_2 direttore del settimanale , nel corso della trasmissione televisiva Org_1 Org_2
”, trasmessa sul canale;
esponeva, in particolare, l'attrice di essere stata
[...] Org_3 nominata difensore di fiducia di nel c.d. “caso , che le Controparte_6 Persona_1 affermazioni diffamatorie pronunziate dal sarebbero state relative alla notizia della Pt_2 sua sospensione da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Taranto, sospensione in realtà mai avvenuta;
aggiungeva che, a seguito di querela presentata dall'odierna attrice, il veniva condannato da questo Tribunale alla pena di € Pt_2
1.000,00 di multa, nonché al risarcimento del danno in favore della parte civile, odierna attrice, da liquidarsi in separato giudizio, con provvisionale liquidata nella misura di €
5.000,00; rilevava che la locale Corte di Appello confermava la condanna penale del riducendo la provvisionale ad € 3.000,00, pronunzia confermata dalla Corte di Pt_2 Cassazione;
precisava l'attrice di avere ricevuto il pagamento di € 5.000,00, disposto a titolo di provvisionale dal Tribunale;
aggiungeva in citazione, con riferimento alla allegazione del pregiudizio sofferto, che “…a seguito della falsità della notizia riportata dal sig. durante la trasmissione televisiva, sia la vita professionale che quella Pt_2 privata dell'odierna attrice, è stata sconvolta. Difatti, non solo nell'immediatezza del fatto vi è stata una serie di revoche di mandati professionali ricevuti in precedenza, accompagnati da telefonate ingiuriose ed offensive, ma anche perdite di mandati e nuovi incarichi, con un netto calo degli introiti derivanti dalla professione. Ma quel che è peggio, è lo stato depressivo in cui è caduta l'odierna attrice tanto da ricorrere alle cure specialistiche…” (cfr. terza pagina dell'atto di citazione); Cont
* rilevato che e (in breve , costituitisi con Controparte_7 Controparte_2 differenti comparse, si opponevano all'accoglimento dell'avversa domanda;
Cont
* rilevato che (in breve , pure costituitasi, si Controparte_4 opponeva all'accoglimento dell'avversa domanda e, per il caso di sua condanna, proponeva domanda di regresso nei confronti del Pt_2
* rilevato che alla prima udienza il Tribunale rinviava la causa al 28.09.2021, assegnando all'attore termine di giorni quindici per promuovere il procedimento di mediazione;
assegnava, inoltre, a termine fino al 08.09.2021 per il deposito di una Controparte_7 memoria integrativa contenente controdeduzioni e difese in relazione alla domanda Cont proposta nei suoi confronti dalla per il caso di esito negativo della mediazione;
* rilevato che all'udienza del 28.09.2021, in seguito alla dichiarazione della morte di
, veniva dichiarata l'interruzione del processo, il quale veniva poi Controparte_7 riassunto nei confronti di e in CP_1 Parte_2 Parte_3 qualità di eredi del convenuto deceduto, i quali di costituivano, ribadendo sostanzialmente gli argomenti difensivi già esposti dal de cuius;
* ritenuto che le domande proposte dall'attrice possono trovare accoglimento, nei termini di seguito specificati, solo nei confronti degli eredi di , mentre devono Controparte_7 essere rigettate nei confronti delle altre convenute, in quanto, con riferimento alle frasi diffamatorie pronunziate nel corso di una trasmissione televisiva diretta (qual è stata pacificamente quella alla quale aveva partecipato il , la giurisprudenza ha Pt_2 condivisibilmente affermato che “l'editore dell'emittente televisiva che ha mandato in onda il programma non incorre in responsabilità per l'espressione diffamatoria pronunziata da un ospite giacché, trattandosi di trasmissione "in diretta", risultava di fatto impedito il necessario controllo sul contenuto della stessa” (cfr. Corte di Appello Milano 19.05.1998); è stato anche rilevato che “le particolari norme che disciplinano la responsabilità del direttore o dell'editore del giornale per i reati commessi a mezzo stampa non sono applicabili nel caso di diffamazione in sede televisiva, almeno quando, trattandosi di trasmissione in diretta, non sia possibile un controllo preventivo del contenuto delle dichiarazioni rese nel corso della trasmissione” (cfr. Trib. Monza 19.09.1996); nel caso di specie, posto che, come si è detto, non è stato contestato che la puntata del 24.05.2011 del programma televisivo 2” fosse stata Org_2 Cont trasmessa in diretta (cfr. quanto sostenuto da ella comparsa di risposta e dall'attrice alla pagina 5 della prima memoria ex art. 183 c.p.c.) e posto che la frase per la quale è stata pronunziata condanna in sede penale del (relativa alla dichiarata avvenuta Pt_2 sospensione dell'Avv. da parte del Consiglio dell'Ordine), pronunziata Parte_1 nel corso di una trasmissione che trattava del caso giudiziario relativo alla morte di non aveva contenuto di per sé solo diffamatorio (ma tale si è rivelata in Persona_1 conseguenza della non corrispondenza a verità della stessa, in ragione dell'applicazione del criterio della veridicità nell'esercizio del diritto di cronaca giornalistica) né presentava profili di evidente inverosimiglianza tale da potere indurre il conduttore del programma a richiedere chiarimenti o precisazioni, deve ritenersi che non fosse Cont possibile un controllo preventivo sia da parte dell'emittente televisiva ( , che da parte dell'editore del settimanale “OGGI” (Rcs), quand'anche si intenda ammettere, con riguardo a quest'ultimo, che il avesse effettivamente partecipato al programma Pt_2 non a titolo personale, ma quale inviato della testata giornalistica;
deve, infatti, osservarsi in proposito, che al processo penale non venivano chiamate a partecipare né Cont Cont la né la e, pertanto, il vincolo del giudicato penale non può trovare applicazione in loro pregiudizio;
* rilevato, che, con riferimento alla posizione degli eredi del esiste una sentenza Pt_2 penale irrevocabile di condanna, pronunziata in seguito a dibattimento, che ha nel presente giudizio civile di danno l'efficacia prevista dall'art. 651 c.p.p., il quale, al primo comma, dispone che “la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale”; peraltro, le pronunzia emessa all'esito del processo penale ha anche pronunziato sulla domanda risarcitoria presentata dalla persona offesa, costituitasi parte civile, condannando, come si è detto,
[...]
al risarcimento del danno, da liquidarsi in separata sede;
pertanto, sussiste CP_7 anche una pronunzia definitiva, seppure generica, sulla domanda risarcitoria presentata in sede penalistica;
e, come è noto, ai sensi dell'art. 2909 c.c. il giudicato fa stato anche nei confronti degli eredi delle parti;
* rilevato, pertanto, che in questa sede deve accertarsi la sussistenza ed entità dei danni subiti dalla parte attrice in seguito alla condotta illecita posta in essere da
[...]
, integrante il delitto di diffamazione per il quale vi è stata condanna penale CP_7
e della quale devono rispondere civilmente i suoi eredi;
* rilevato che la frase offensiva pronunziata è stata del seguente tenore: “Prima Per_2
e la moglie, che sono stati sospesi dal Consiglio dell'Ordine e sono indagati
[...] dalla Procura, sono indagati dalla Procura”; che la moglie dell'Avv. fosse Per_2 da individuare nell'Avv. risulta dalla sentenza penale di primo grado (la Parte_1 circostanza, peraltro, non è contestata); il contenuto diffamatorio, come è stato innanzi osservato, è dipeso dalla non veridicità dell'intervenuta sospensione dell'Avv.
[...] dall'esercizio della professione;
Pt_1
* ritenuto che non possa negarsi che l'affermazione, non rispondente al vero, dell'intervenuta sospensione di un professionista da parte dell'Ordine professionale, nel corso di una trasmissione televisiva andata in onda su rete nazionale, determini ragionevolmente un pregiudizio non patrimoniale per la inevitabile sofferenza che la stessa ingenera nella vittima che apprende tal genere di fatto lesivo della propria reputazione, in quanto incidente sulla sua immagine professionale, quanto meno per il timore degli effetti che detta falsa notizia potrebbe determinare sugli ascoltatori con i quali lo stesso professionista sia o sarebbe potuto venire in contatto;
con riferimento alla quantificazione della somma da liquidare a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, deve, però, osservarsi, che, come pure rilevato dalla locale Corte di
Appello con la sentenza che ha concluso il secondo grado di giudizio penale, confermata in Cassazione, “[…] la falsa notizia della sospensione dell'avvocato – pur Pt_1 evidentemente peggiorativa della reale situazione di detto professionista – si innestava comunque nell'ambito del pacifico coinvolgimento della stessa in procedimenti giudiziari e disciplinari, sì da non potersi considerare particolarmente grave e lesiva
[…]”; pertanto, facendo applicazione dei criteri previsti dalle tabelle del Tribunale di Milano con riferimento alle diffamazioni a mezzo stampa o con altri mezzi di comunicazione di massa di tenue gravità, può essere riconosciuto equo l'importo di € 5.000,00 (già riconosciuto originariamente a titolo di provvisionale dal Tribunale penale), tenuto conto della non diffusa notorietà dell'attrice e del (quanto meno Pt_2 per la generalità dei cittadini), della tenuità dell'offesa considerata nel contesto fattuale di riferimento, come innanzi rilevato riportando quanto si legge nella sentenza penale di appello, dell'assenza di prova adeguata della misura della diffusione del mezzo diffamatorio (numero di spettatori del programma televisivo, che, in ogni caso, in quanto andato in onda su rete nazionale, non può essere ritenuto del tutto irrilevante) e dell'assenza di prova adeguata circa lo spazio dato alla notizia diffamatoria nel corso della trasmissione televisiva, nonché del fatto che non sia ha prova adeguata di un seguito/risalto mediatico successivo della specifica notizia diffamatoria e della tenuità dell'elemento soggettivo (posto che sempre dalla sentenza penale di primo grado è emerso che il in un'intervista avesse riconosciuto di avere riferito Pt_2
“un'inesattezza”, aggiungendo che era stata detta “in buona fede”);
* ritenuto che non sia stato adeguatamente dimostrato uno stato patologico depressivo dell'attrice quale conseguenza del fatto per cui è causa, in quanto la consulenza di parte (del dott. ) datata 05.12.2020, dalla stessa allegata alla seconda memoria Persona_3 ex art. 183 c.p.c., non appare sufficientemente convincente, posto detto consulente conclude sostenendo che “[…] - la perizianda è stata chiaramente sottoposta ad fenomeni di continua diffamazione;
tale situazione ha costituito uno stressor idoneo a provocare l'insorgenza di disturbi psichici;
- non risulta che la paziente abbia sofferto di patologia psichica prima dell'inizio di tali problemi lavorativi;
- per i citati criteri clinici, cronologici, qualitativi e quantitativi si deve ritenere che si tratta di una psicopatologica conseguenti allo stress indotto dalle diffamazioni subite;
- il quadro patologico comporta un danno biologico permanente valutabile pari al 30% al minimo.”; nella medesima relazione si dà atto di una serie di visite sostenute dall'Avv.
risalenti a diversi anni addietro (anni 2011 e 2012), con riguardo alle quali Pt_1 vengono riferite alcune dichiarazioni, piuttosto generiche, che la paziente, odierna attrice, ebbe a rendere al sanitario;
pure priva di un'adeguata specificazione è la descrizione delle visite neurologiche che erano state eseguite presso il medesimo dott.
, dandosi atto nella relazione del solo esito delle stesse, vale a dire della diagnosi Per_3 formulata, senza la precisazione di eventuali esami eseguiti nel corso delle medesime visite (ad esempio test diagnostici) e delle ragioni tecniche che hanno consentito di formulare la relativa diagnosi neurologica e la sua riconducibilità agli episodi riferiti nella medesima relazione, osservandosi che nella stessa vengono riportati episodi assertivamente lesivi ed una visita specialistica neurologica anche precedenti alla data del fatto per cui è causa;
* ritenuto che il danno patrimoniale non possa essere riconosciuto, in quanto lo specifico fatto relativo alla revoca dell'incarico da parte della dedotto Parte_4 esclusivamente con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c. e, pertanto, una volta decorsi i termini perentori previsti per le preclusioni assertive dagli artt. 163 e 183 c.p.c., posto che detta specifica circostanza non veniva riportata né nell'atto di citazione (ove si accennava genericamente a “[…] revoche di mandati professionali ricevuti in precedenza accompagnati da telefonate ingiuriose ed offensive, ma anche a perdite di mandati e nuovi incarichi, con un netto calo degli introiti derivanti dalla professione
[…]”, senza alcuna specifica indicazione del tipo di incarico revocato e del soggetto dal quale la revoca proveniva), né nella prima memoria ex art. 183 c.p.c.; peraltro, con riguardo a sostenute altre revoche di incarichi professionali, si osserva che anche le relative circostanze di prova testimoniale articolate con la seconda memoria ex art. 183
c.p.c. sono risultate generiche o valutative (cfr. circostanze subb. 9 e 10, in cui si chiedeva di provare con testimoni che “[…] a seguito di tale notizia falsa e diffamatoria della sospensione dall'attività professionale, parecchi clienti hanno revocato i mandati conferiti all'Avv. e che “[…] dopo la messa in onda della trasmissione, il giro Pt_1 di clientela dell'Avv. diminuiva notevolmente”; analoghe considerazioni Parte_1 possono valere per le circostanze subb. 11 e 12, non specificandosi per la circostanza 11 quali fossero le società ed associazioni con le quali avrebbe preso contatti l'Avv.
e per entrambe le circostanze da ultimo citate quale fosse il compenso che Pt_1 sarebbe derivato da dette collaborazioni); in proposito deve, peraltro, osservarsi che la stessa parte attrice riferisce di differenti dichiarazioni diffamatorie diffuse anche da altri soggetti (organi di stampa);
* ritenuto che non possa essere applicata la misura prevista dall'art. 12 l. n. 47/1948, in quanto, come fatto rilevare dalle società convenute, la stessa non trova applicazione ai casi di diffamazione commessi con il mezzo televisivo (cfr. Cass.civ. n. 10214/2011, la quale ha affermato che “l'art. 12 l. n. 47/48, nel prevedere una ipotesi eccezionale di pena pecuniaria privata per la diffamazione a mezzo stampa, non è suscettibile di applicazione analogica a casi diversi da quelli espressamente contemplati;
conseguentemente, in mancanza di un espresso richiamo alla suddetta disposizione da parte della l. n. 223/90, che disciplina i reati commessi con il mezzo televisivo, non è applicabile a questi ultimi”);
* rilevato che, stante l'intervenuto pacifico pagamento della somma di € 5.000,00 a seguito della liquidazione della stessa, a titolo di provvisionale, da parte del Tribunale, all'esito del primo grado del giudizio penale, deve dichiararsi che la relativa obbligazione risarcitoria liquidata in questa sede è stata già estinta;
Cont
* rilevato che la domanda proposta da nei confronti del per il caso di condanna Pt_2 di detta società convenuta, risulta evidentemente assorbita;
* ritenuto che le spese di lite possano essere compensate fra tutte le parti, in considerazione del parziale accoglimento delle domande (quanto al rapporto fra l'attrice e gli eredi di ), nonché della particolarità dell'inquadramento della Controparte_7 fatto commesso durante la trasmissione televisiva diretta (con riferimento al rapporto fra l'attrice e le altre convenute), cosicché appare configurabile una situazione analoga a quelle previste dall'art. 92 c.p.c., nella formulazione risultante dalla dichiarazione di incostituzionalità pronunziata dal Corte Cost. n. 77/2018;
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, così provvede:
a) accoglie per quanto di ragione, nei confronti di e CP_1 Parte_2
la domanda risarcitoria proposta dall'attrice, liquidando a tale titolo la Parte_3 somma di € 5.000,00 e dichiarando estinta la relativa obbligazione;
b) rigetta le domande risarcitorie proposte dall'attrice nei confronti delle altre convenute;
c) rigetta la domanda di condanna dei convenuti al pagamento della misura prevista dall'art. 12 l. n. 47/1948, pure proposta dall'attrice; d) dichiara assorbita la domanda proposta in via subordinata da Controparte_4
[...]
e) compensa le spese di lite.
Taranto, 16.04.2024
Il Giudice
dott. Remo Lisco