Articolo 2 della Legge 12 luglio 1975, n. 322
Articolo 1Articolo 3
Versione
1 agosto 1975
Art. 2.
All'articolo 106 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e aggiunto il seguente comma:
"Sono attribuzioni dell'ufficiale giudiziario: la direzione dell'ufficio e di tutti i servizi ad esso inerenti, l'espletamento degli atti di esecuzione, dei protesti cambiari e titoli equiparati, nonche' di tutti gli altri atti loro demandati per legge o per regolamento. Negli uffici nei quali esiste soltanto l'ufficiale giudiziario nelle sue attribuzioni e' compresa la notificazione di atti in materia civile, penale ed amministrativa, l'assistenza all'udienza e ogni altra attivita' connessa alla funzione".
Entrata in vigore il 1 agosto 1975