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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 31/07/2025, n. 1214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1214 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TREVISO
I^ SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del giudice Dott.ssa Daniela
Ronzani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n.2884/022 di ruolo generale dell'anno
2022 del Tribunale di Treviso e promossa
DA
in persona del suo legale rappresentante pro tempore Dott. Pt_1 [...]
con gli avv.ti Luca Ferrari Bravo e Michele Monnini e domiciliata presso Pt_2
lo studio del primo in Firenze come da procura allegata all'atto di citazione in opposizione.
-ATTORE/OPPONENTE-
CONTRO
in persona del suo legale rappresentante Dott. Controparte_1 CP_2
con gli avv.ti Vincenzo Maradei e Dante Rado e domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Treviso come da mandato in calce al decreto ingiuntivo.
-CONVENUTO/OPPOSTO-
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n.726/2022.
CONCLUSIONI PER L'ATTRICE:
nel merito, riportandosi integralmente alle conclusioni da ultimo precisate nella sua prima memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. del 29/12/2022 e quindi affinché “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Treviso, Giudice Designato, contrariis rejectis, nel merito, accogliere la presente opposizione al decreto ingiuntivo n. 762/2022 del
Tribunale di Treviso per i motivi espressi nella narrativa dell'atto di citazione e nei seguenti atti di causa e, quindi, alla luce della improponibilità e/o infondatezza e/o illegittimità della domanda di pagamento così come reclamata con le fatture azionate n. 117/2021 e n. 118/2021 del 6/7/2021 della soc. C & G Capital s.r.l. per il complessivo importo di € 12.500,00 oltre IVA (Totale € 15.250,00), sia nell'an che nel quantum, e comunque per carenza di prova in ordine ai fatti costitutivi del diritto vantato, nell'an e nel quantum, per tutti i motivi indicati nella narrativa dell'atto di citazione e nei seguenti atti di causa;
e, per l'effetto, revocare in ogni caso il decreto ingiuntivo opposto n. 762/2022 del Tribunale di Treviso.
In via riconvenzionale, in tesi, accertare il recesso di dal contratto Controparte_1
23/2/2021 inter partes, senza giusta causa e con pregiudizio per il cliente Parte_1
e/o comunque la rinuncia alla prestazione d'opera da parte di a Controparte_1
far data dal 6/10/2021 o dall'8/11/2021 o dalla diversa precedente o posteriore data individuanda dal Tribunale di Treviso e comunque accertare la cessazione del contratto di prestazione d'opera intellettuale alla data della notifica dell'atto di citazione in opposizione a d.i., per fatto e colpa del committente dopo che nessuna prestazione d'opera di è avvenuta quantomeno a far data dal Controparte_1
6/10/2021 o dall'8/11/2021 o dalla diversa precedente o posteriore data individuanda dal Tribunale di Treviso;
condannare in conseguenza la società
opposta alla restituzione dell'importo anticipato di € 15.250,00 per prestazioni professionali non rese e/o inutiliter datae e fonte di responsabilità, oltre interessi dal
17/3/2021 alla data dell'effettiva restituzione;
in ogni caso, alla luce degli accertati gravi inadempimenti contrattuali di condannare la società Controparte_1
2 opposta al risarcimento dei danni patiti dalla soc. che si indicano in € Parte_1
15.250,00 oltre rivalutazione e interessi dal 17/3/2021 alla data dell'effettivo pagamento, o comunque nella diversa maggiore o minore somma che risulterà
equa e di giustizia all'esito del giudizio.
In via riconvenzionale, in ipotesi subordinata, accertata la cessazione del contratto
23/2/2021 alla data della notifica dell'atto di citazione in opposizione a d.i., a seguito del recesso ex art. 2237 c.c. da parte di così come dichiarato con l'atto di Parte_1
citazione, e accertato il compenso contrattualmente dovuto da a Parte_1 [...]
per l'opera parziale effettivamente provata e svolta alla data odierna da CP_1
a favore del cliente, prendendo come parametro il corrispettivo Controparte_1
integrale per la “componente fissa” di cui all'art. 14.1 lett. a), condannare la società
opposta a restituire alla soc. la somma pari alla differenza tra quella già Pt_1
versata in via anticipata di € 12.500,00 oltre IVA (Totale € 15.250,00) e quella che sarà accertata come dovuta dal Giudice;
differenza da condannare in restituzione, a titolo di indebito percepito, che si indica in € 7.500,00 oltre IVA (Totale € 9.150,00),
salva la diversa maggiore o minore somma da restituire che sarà ritenuta equa e di giustizia dal Giudice, oltre interessi dal 17/3/2021 alla data dell'effettiva restituzione”.
In via istruttoria, per scrupolo difensivo, insiste nell'ammissione dei mezzi di prova formulati e richiesti, ma ad oggi non ammessi - senza per questo volere invertire gli oneri probatori incombenti su controparte in merito alla sua domanda – di cui alla seconda memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. depositata il 30/1/2023, con i testi ivi indicati.
Sempre in via istruttoria, torna ad eccepire e contestare la datazione “1/9/2021”
del documento “Report economico finanziario commentato” depositato con la
3 seconda memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. del 27/1/2023 dell'opposta,
rilevando che esso non ha data certa della sua formazione/predisposizione se non quella riferita alla sua produzione in questo giudizio e insistendo nel contestare di avere mai visto e ricevuto tale documento.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa, oltre accessori di legge.
CONCLUSIONI PER LA CONVENUTA:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale civile di Treviso, ogni contraria domanda, ragione, pretesa o eccezione respinta e disattesa, per tutti i motivi di cui in atti:
1. respingere integralmente l'opposizione proposta, perché infondata e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 762/2022 (rg n 1032/2022) del Tribunale di
Treviso emesso in data 21.03.2022;
2. condannare l'opponente al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., da liquidarsi in via equitativa;
3. in ogni caso condannare l'opponente al pagamento delle spese e delle competenze di lite da distrarre in favore dei procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ex art.132 cpc. così come modificato dalla L. n.69 del 18.6.2009
Fatto
Avverso il decreto ingiuntivo n.726/2022 per la somma di €.15.250,00 oltre interessi ed accessori e, ottenuto da , nei confronti della società per Controparte_1 Pt_1
prestazioni di assistenza e consulenza finalizzata all'ottenimento di strumenti alternativi al credito bancario, fornita dall'ingiungente a favore dell'ingiunta,
proponeva opposizione la quest'ultima rilevando:
che il contratto siglato inter partes, perfezionato in data 23.2.2021 prevedeva:
1. L'effettiva emissione di uno strumento finanziario individuato in un “Singolo
4 Minibond, Obbligazione /i e/o Equity” a seguito di una opportuna attività di consulenza ed assistenza con soggetti finanziatori interessati;
2. Le modalità di esecuzione del predetto contratto erano articolate in tre fasi la prima, rilevante ai fini che qui interessano, consistente in una assistenza per l'attività preistruttoria, propedeutica all'emissione di uno strumento finanziario, mentre la durata dell'incarico era meramente indicativa ma per la fase preliminare si faceva riferimento a circa 30/60 gg, decorrenti dalla data di consegna a ella documentazione richiesta alla Committente;
CP_1
3. che con riguardo al corrispettivo, le parti avevano previsto una componente fissa applicata all'atto della sottoscrizione del mandato fissata nella misura di
€.25.000,00 oltre ad Iva ed una componente di “servizio” del 2,5%
sull'importo deliberato da fondi ed investitori istituzionale, inoltre un “fee” di indennizzo nel caso in cui successivamente alla firma del mandato non si fosse potuto dar seguito alla procedura per interruzione volontaria della
Committente.
L'attrice precisava di aver corrisposto la prima tranche della componente fissa dei corrispettivi pari ad €.12.500,00 oltre ad Iva per un totale di €.15.250,00 e che successivamente alla stipula del contratto nulla di significativo era successo, in particolare, il 6.4.2021 si era tenuta una call per assumere informazioni sulla
Parte_ posizione di cui era seguito, in data 28.4.2021, l'invio di documentazione da parte dell'opponente.
Che, tuttavia, nonostante i solleciti effettuati anche a mezzo di , Persona_1
intermediario e Kredit Finder dell'opposta, nessun aggiornamento era pervenuto per l'intervento edilizio in corso di realizzazione in San Donnino (FI) per il quale era stato espressamente richiesto il finanziamento di €.500.000,00.
5 Che, di contro, l'opposta aveva emesso, dapprima pro forma e poi fatture per il pagamento della seconda e terza tranche della componente fissa dei corrispettivi per l'importo di €.6.500,00 cadauna, oltre Iva pari all'importo poi azionato monitoriamente.
Che a fronte dell'inerzia avversaria e dell'inutilità del finanziamento concordato,
essendo tale intervenuto in chiusura a settembre 2021, la deducente otteneva la disponibilità per un finanziamento analogo su un nuovo cantiere a cui avrebbe fatto seguito altra call conference programmata per il predetto splittamento; che a seguito di tale evento, l'opponente inviava alla convenuta la documentazione richiesta ma, invece, ogni rapporto negoziale si interrompeva e l'attrice si vedeva notificare il d.i. oggi opposto, ricorso, peraltro, già predisposto il 29.12.2021 con la trattativa in corso.
Ciò premesso in fatto, eccepiva l'inesistenza del credito posto che alcuna Pt_1
effettiva attività se non minimale e di nessun concreto rilevo, era stata posta in essere dall'ingiungente, ritenendo che la componente fissa non potesse essere pretesa solo perché prevista contrattualmente e senza la prova dell'attività espletata e prevista contrattualmente e, in via riconvenzionale, tenuto conto della condotta inadempiente della controparte, esercitava con l'atto di citazione il recesso con effetto immediato dal contratto de quo, prospettando un risarcimento del danno subito conseguente alla ripetizione della somma di €.15.250,00 già corrisposta il cui pagamento veniva invocato anche a titolo restitutorio.
In via riconvenzionale subordinata, la deducente nella denegata ipotesi in cui il
Tribunale avesse ritenuto la sussistenza di una giusta causa nel recesso operato ex adverso, fermo il rigetto della domanda monitoria, si rimetteva alla valutazione del giudice in ordine alla percentuale di importo attribuibile all'eventuale attività svolta
6 da controparte che indicativamente stimava in una somma pari al 20% del totale pattuito per la componente fissa, con condanna della convenuta a pagare la differenza.
Si costituiva in causa che contestava gli assunti attorei precisando Controparte_1
che la componente fissa era sempre dovuta con la sottoscrizione del mandato e che la controparte si era resa inadempiente sia al pagamento della suddetta,
omettendo di corrispondere le fatture azionate monitoriamente, sussistendo l'alea solo per la componente variabile, sia perché la medesima aveva omesso di collaborare nella produzione della documentazione richiesta, in quanto dopo la call del 6.4.2021, era stata fissata altra con il fondo immobiliare Wallance e l'attrice non aveva prodotto quanto richiesto con mail dell'8.5.2021, quindi, invocando i criteri in materia di onere probatorio, concludeva per la richiesta della provvisoria esecuzione del D.I. opposto e nel merito per la conferma dello stesso, con reiezione dell'opposizione e condanna dell'opponente per lite temeraria.
Con provvedimento del 27.11.202 veniva rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del d.i opposto ed istruita a mezzo prova testimoniale anche con prova delegata, la causa veniva trattenuta in decisione con modalità cartolari all'udienza del 6.3.2025 sulle conclusioni ut supra rassegnate dalle parti e con concessione dei termini per il deposito degli atti conclusivi.
***
Diritto
1.Qualificazione giuridica della fattispecie.
Appare preliminare qualificare la fattispecie di cui è causa al fine di dare una corretta interpretazione delle diverse domande dedotte dalle parti.
Come già precisato con decreto di quest'Ufficio : “la creditrice opposta ha dedotto in
7 giudizio un contratto avente ad oggetto una prestazione consistente nella consulenza e
assistenza tecnica alla parte interessata all'emissione di strumenti finanziari;
il contratto
dunque non prevede l'obbligo di compiere atti giuridici per conto di una parte, ma solo di
eseguire la prestazione d'opera intellettuale richiesta dalla parte interessata
all'emissione di strumenti finanziari;
non si tratta dunque di mandato, ma di contratto
avente ad oggetto una prestazione d'opera intellettuale richiesta dalla parte interessata
all'emissione di strumenti finanziari (cfr. decreto 20/10/2022 in atti)”.
Relativamente poi alla ripartizione dell'onere probatorio si è già precisato che: “nei
giudizi aventi ad oggetto l'accertamento di un credito per prestazioni professionali, come
nel caso di specie, incombe sul professionista la prova, tra l'altro, dell'effettivo
espletamento dell'incarico e dell'entità delle prestazioni svolte;
che tale distribuzione
dell'onere della prova opera anche in ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo (cfr.
Cass. civ. n.21522/2019)”.
2.opposizione
Si tratta quindi di stabilire se la convenuta nel pretendere il pagamento delle fatture azionate monitoriamente e costituenti la seconda e terza trance della componente fissa del corrispettivo, abbia adempiuto all'onere probatorio su di essa incombente e se quanto eventualmente provato integri i presupposti dell'esatto adempimento.
Infatti, sulla base di tale qualificazione giuridica è evidente che la somma contrattualmente prevista di €.25.000,00 oltre ad Iva, suddivisa in frazioni di pagamento, è ovviamente dovuta non solo per la sua previsione negoziale ma presuppone che la convenuta opposta abbia eseguito le prestazioni convenute riferite alla prima fase e consistenti, come previsto negozialmente, nell'analisi e comprensione della struttura societaria e/o dell'eventuale gruppo di appartenenza;
nell'analisi e definizione delle principali dimensioni del buiness;
nell'acquisizione
8 delle informazioni e dei dati storici economico, patrimoniali e finanziari della società;
nella condivisione dei dati economici, patrimoniali, finanziari prospettati in funzione degli obiettivi strategici e in funzione dell'ammontare delle risorse da raccogliere con l'emissione dello strumento finanziario (cfr.art.
3.1 del contratto inter partes doc.
1 fascicolo monitorio).
Orbene, dalle risultanze acquisite in causa è emerso che: l'asserita consulenza telefonica effettuata dalla dott.ssa di , è stata effettuata Per_2 Controparte_1
ma la teste , peraltro addetta al back office dell'Ufficio finanziario, non Tes_1
è stata in grado di fornirne il contenuto, né è stato prodotto un documento che ne permetta la valutazione.
Anche il contatto con il fondo Wallance, non è stato esplicitato nei suoi contenuti e la deposizione della medesima teste sul punto è del tutto generica e non valorizzabile nella prova delle concrete attività espletate dal prestatore d'opera.
E' provato che il 6.4.2021 si tenne una call conference inter partes;
in data
28.4.2021 l'attrice inviò la documentazione richiesta con apprezzamento della controparte, documentazione che riguardava il finanziamento di €.500.000,00
riferito all'intervento edilizio in San Donnino (F).
E' pur vero che tra la corrispondenza intercorsa tra le parti (cfr. doc.3 parte convenuta), in data 8.5.2021 si rinviene una mail della convenuta che richiedeva una serie di documentazione all'attrice, ma le analisi, come indicato nel predetto documento, si sarebbe svolte da lì in poi e successivamente a tale comunicazione non si rinvengono più solleciti alla produzione.
Parte_ Si aggiunga che nei mesi di luglio ed agosto 2021 veva comunicato che non sarebbe stato il caso di proseguire nell'operazione immobiliare di San Donnino (FI)
in quanto tale intervento sarebbe terminato a settembre, proponendo allora lo
9 splittamento delle richiesta di finanziamento su nuovo intervento immobiliare per la creazione di un complesso edilizio in Vaglia (FI), circostanza nota non solo a
[...]
intermediario e Kredit Finder della convenuta, ma anche alla medesima Per_1
opposta, come riferito dalla teste che ha precisato: “Ho confermato la Tes_1
possibilità di fare lo swich” e comunque provato dal fatto che in forza di ciò venne organizzata una nuova conference call che si tenne in data 29.10.2021 e per la quale l'attrice produsse documentazione anche successivamente (cfr. doc.10-14
attorei), quando il 29.12.2021 la convenuta aveva già articolato il ricorso per decreto ingiuntivo.
Si aggiunga che a dispetto di quanto affermato dalla teste non vi è prova Tes_1
della asseritamente redatta dall'ingiungente, mentre il report CP_3
economico finanziario datato 1.9.2021 e prodotto solo con la seconda memoria ex art. 183 comma 6 cpc. del 23.1.2023, essendo privo di data certa e in quanto contestato ex adverso, non può essere opposta all'attrice, avendo la medesima negato di averlo mai visionato e/o ricevuto e, quindi, di per sé inidoneo a costituire prova dell'attività di consulenza e preparatoria svolta dall'opposta.
Analoga considerazione va espressa per la produzione unilaterale dimessa dalla convenuta e riguardante la corrispondenza via mail intercorsa tra e Tes_1
Parte e il documento rubricato “Posizione note aggiornamento CRM” CP_4
privo di sottoscrizione e data.
Da ultimo, va inoltre valorizzata la deposizione resa dal teste , già Persona_1
Contr indicato quale Kredit Finder junior della , citato in causa da entrambe le parti e proprio in relazione al suo ruolo di tramite a cui si interfacciavano sia l'attrice che la convenuta, a conoscenza dei fatti di causa, il quale ha espressamente dichiarato:
“io feci presente ai miei superiori che ovviamente i clienti non avendo ricevuto nulla ed
10 avendo già versato 12.500,00 euro non avrebbero versato altri soldi senza
rassicurazioni…forse avrà fatto qualcosa di queste attività ma io personalmente non ho
ricevuto alcuna documentazione dalla ZA Vania. Né lei né altri soggetti della C&G mi
hanno mai mandato nulla di attività svolte per DMI….posso dire tuttavia che sia io che
, mio diretto superiore, abbiamo fatto presente la non correttezza Parte_3
dell'emissione di questa fattura posto che nulla era stato fatto;
a seguito di questi fatti il
Parte cliente stato perso;
….io non ho ricevuto nessun report e non è stato fatto nulla …il
problema non era la mancanza dei documenti ma il mancato pagamento di ulteriori
12.500,00 euro più Iva”.
E' evidente che l'opposta non avendo soddisfatto l'onere probatorio a fondamento della pretesa del proprio credito, vede respinta la propria domanda monitoria, con accoglimento della proposta opposizione e revoca del d.i. impugnato.
3.Recesso
Relativamente alla domanda di recesso proposta da va accolta quella Pt_1
dedotta in via subordinata, infatti, nel caso di specie la giusta causa ex art.2237 cc che può aver indotto ad interrompere il rapporto negoziale, va CP_1
individuata nel mancato pagamento delle competenze da parte dell'attrice,
circostanza che obiettivamente risulta aver leso la fiducia reciproca e la possibilità
di continuare il rapporto contrattuale.
Tuttavia, poiché l'attrice ha legittimamente esercitato nella sua qualità di committente il recesso, trova applicazione la previsione di cui al primo comma della norma citata che stabilisce che il cliente, in questo caso, dovrà rimborsare al prestatore d'opera le spese sostenute, pagando il compenso per l'opera svolta.
Avuto riguardo alla minimale attività di consulenza posta in essere dalla convenuta nei termini sopra esposti, si ritiene che l'importo spettante alla convenuta sia pari
11 alla percentuale del 20% del totale pattuito per la componente fissa, ovvero
€.25.000,00, quindi €.5.000,00 oltre Iva.
Poiché l'opponente risulta aver già corrisposto la somma di €.12.500,00 oltre ad Iva,
ha diritto di ripetere la somma di €.7.500,00 oltre ad Iva come per legge.
4.Spese di lite
Attesa la prevalente soccombenza della convenuta le spese di lite vanno poste a suo carico e liquidate come da dispositivo mentre gli esiti del giudizio escludono i presupposti di una responsabilità per lite temeraria in capo all'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, nella causa promossa con atto di citazione in opposizione tra le parti in premessa indicate, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e conclusione,
1)In accoglimento per quanto di ragione della proposta opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n.726/2022 del 21.3.2022 di questo Tribunale
2)In accoglimento per quanto di ragione della domanda riconvenzionale dedotta da condanna in persona del suo legale rappresentante pro Pt_1 Controparte_1
tempore, a pagare all'attrice opponente la somma di €.7.500,00 oltre ad Iva come per legge.
3)Rigetta la domanda ex art.96 dedotta dalla convenuta.
4)Condanna la convenuta in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a rifondere all'attrice le spese di lite che liquida nella somma di €.5.077,00 per compenso professionale, oltre spese generali Iva e cpa se dovuti per legge.
Treviso 31.07.2025
Il Tribunale in composizione monocratica
Dott.ssa Daniela Ronzani
12
13
TRIBUNALE DI TREVISO
I^ SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del giudice Dott.ssa Daniela
Ronzani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n.2884/022 di ruolo generale dell'anno
2022 del Tribunale di Treviso e promossa
DA
in persona del suo legale rappresentante pro tempore Dott. Pt_1 [...]
con gli avv.ti Luca Ferrari Bravo e Michele Monnini e domiciliata presso Pt_2
lo studio del primo in Firenze come da procura allegata all'atto di citazione in opposizione.
-ATTORE/OPPONENTE-
CONTRO
in persona del suo legale rappresentante Dott. Controparte_1 CP_2
con gli avv.ti Vincenzo Maradei e Dante Rado e domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Treviso come da mandato in calce al decreto ingiuntivo.
-CONVENUTO/OPPOSTO-
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n.726/2022.
CONCLUSIONI PER L'ATTRICE:
nel merito, riportandosi integralmente alle conclusioni da ultimo precisate nella sua prima memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. del 29/12/2022 e quindi affinché “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Treviso, Giudice Designato, contrariis rejectis, nel merito, accogliere la presente opposizione al decreto ingiuntivo n. 762/2022 del
Tribunale di Treviso per i motivi espressi nella narrativa dell'atto di citazione e nei seguenti atti di causa e, quindi, alla luce della improponibilità e/o infondatezza e/o illegittimità della domanda di pagamento così come reclamata con le fatture azionate n. 117/2021 e n. 118/2021 del 6/7/2021 della soc. C & G Capital s.r.l. per il complessivo importo di € 12.500,00 oltre IVA (Totale € 15.250,00), sia nell'an che nel quantum, e comunque per carenza di prova in ordine ai fatti costitutivi del diritto vantato, nell'an e nel quantum, per tutti i motivi indicati nella narrativa dell'atto di citazione e nei seguenti atti di causa;
e, per l'effetto, revocare in ogni caso il decreto ingiuntivo opposto n. 762/2022 del Tribunale di Treviso.
In via riconvenzionale, in tesi, accertare il recesso di dal contratto Controparte_1
23/2/2021 inter partes, senza giusta causa e con pregiudizio per il cliente Parte_1
e/o comunque la rinuncia alla prestazione d'opera da parte di a Controparte_1
far data dal 6/10/2021 o dall'8/11/2021 o dalla diversa precedente o posteriore data individuanda dal Tribunale di Treviso e comunque accertare la cessazione del contratto di prestazione d'opera intellettuale alla data della notifica dell'atto di citazione in opposizione a d.i., per fatto e colpa del committente dopo che nessuna prestazione d'opera di è avvenuta quantomeno a far data dal Controparte_1
6/10/2021 o dall'8/11/2021 o dalla diversa precedente o posteriore data individuanda dal Tribunale di Treviso;
condannare in conseguenza la società
opposta alla restituzione dell'importo anticipato di € 15.250,00 per prestazioni professionali non rese e/o inutiliter datae e fonte di responsabilità, oltre interessi dal
17/3/2021 alla data dell'effettiva restituzione;
in ogni caso, alla luce degli accertati gravi inadempimenti contrattuali di condannare la società Controparte_1
2 opposta al risarcimento dei danni patiti dalla soc. che si indicano in € Parte_1
15.250,00 oltre rivalutazione e interessi dal 17/3/2021 alla data dell'effettivo pagamento, o comunque nella diversa maggiore o minore somma che risulterà
equa e di giustizia all'esito del giudizio.
In via riconvenzionale, in ipotesi subordinata, accertata la cessazione del contratto
23/2/2021 alla data della notifica dell'atto di citazione in opposizione a d.i., a seguito del recesso ex art. 2237 c.c. da parte di così come dichiarato con l'atto di Parte_1
citazione, e accertato il compenso contrattualmente dovuto da a Parte_1 [...]
per l'opera parziale effettivamente provata e svolta alla data odierna da CP_1
a favore del cliente, prendendo come parametro il corrispettivo Controparte_1
integrale per la “componente fissa” di cui all'art. 14.1 lett. a), condannare la società
opposta a restituire alla soc. la somma pari alla differenza tra quella già Pt_1
versata in via anticipata di € 12.500,00 oltre IVA (Totale € 15.250,00) e quella che sarà accertata come dovuta dal Giudice;
differenza da condannare in restituzione, a titolo di indebito percepito, che si indica in € 7.500,00 oltre IVA (Totale € 9.150,00),
salva la diversa maggiore o minore somma da restituire che sarà ritenuta equa e di giustizia dal Giudice, oltre interessi dal 17/3/2021 alla data dell'effettiva restituzione”.
In via istruttoria, per scrupolo difensivo, insiste nell'ammissione dei mezzi di prova formulati e richiesti, ma ad oggi non ammessi - senza per questo volere invertire gli oneri probatori incombenti su controparte in merito alla sua domanda – di cui alla seconda memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. depositata il 30/1/2023, con i testi ivi indicati.
Sempre in via istruttoria, torna ad eccepire e contestare la datazione “1/9/2021”
del documento “Report economico finanziario commentato” depositato con la
3 seconda memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. del 27/1/2023 dell'opposta,
rilevando che esso non ha data certa della sua formazione/predisposizione se non quella riferita alla sua produzione in questo giudizio e insistendo nel contestare di avere mai visto e ricevuto tale documento.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa, oltre accessori di legge.
CONCLUSIONI PER LA CONVENUTA:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale civile di Treviso, ogni contraria domanda, ragione, pretesa o eccezione respinta e disattesa, per tutti i motivi di cui in atti:
1. respingere integralmente l'opposizione proposta, perché infondata e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 762/2022 (rg n 1032/2022) del Tribunale di
Treviso emesso in data 21.03.2022;
2. condannare l'opponente al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., da liquidarsi in via equitativa;
3. in ogni caso condannare l'opponente al pagamento delle spese e delle competenze di lite da distrarre in favore dei procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ex art.132 cpc. così come modificato dalla L. n.69 del 18.6.2009
Fatto
Avverso il decreto ingiuntivo n.726/2022 per la somma di €.15.250,00 oltre interessi ed accessori e, ottenuto da , nei confronti della società per Controparte_1 Pt_1
prestazioni di assistenza e consulenza finalizzata all'ottenimento di strumenti alternativi al credito bancario, fornita dall'ingiungente a favore dell'ingiunta,
proponeva opposizione la quest'ultima rilevando:
che il contratto siglato inter partes, perfezionato in data 23.2.2021 prevedeva:
1. L'effettiva emissione di uno strumento finanziario individuato in un “Singolo
4 Minibond, Obbligazione /i e/o Equity” a seguito di una opportuna attività di consulenza ed assistenza con soggetti finanziatori interessati;
2. Le modalità di esecuzione del predetto contratto erano articolate in tre fasi la prima, rilevante ai fini che qui interessano, consistente in una assistenza per l'attività preistruttoria, propedeutica all'emissione di uno strumento finanziario, mentre la durata dell'incarico era meramente indicativa ma per la fase preliminare si faceva riferimento a circa 30/60 gg, decorrenti dalla data di consegna a ella documentazione richiesta alla Committente;
CP_1
3. che con riguardo al corrispettivo, le parti avevano previsto una componente fissa applicata all'atto della sottoscrizione del mandato fissata nella misura di
€.25.000,00 oltre ad Iva ed una componente di “servizio” del 2,5%
sull'importo deliberato da fondi ed investitori istituzionale, inoltre un “fee” di indennizzo nel caso in cui successivamente alla firma del mandato non si fosse potuto dar seguito alla procedura per interruzione volontaria della
Committente.
L'attrice precisava di aver corrisposto la prima tranche della componente fissa dei corrispettivi pari ad €.12.500,00 oltre ad Iva per un totale di €.15.250,00 e che successivamente alla stipula del contratto nulla di significativo era successo, in particolare, il 6.4.2021 si era tenuta una call per assumere informazioni sulla
Parte_ posizione di cui era seguito, in data 28.4.2021, l'invio di documentazione da parte dell'opponente.
Che, tuttavia, nonostante i solleciti effettuati anche a mezzo di , Persona_1
intermediario e Kredit Finder dell'opposta, nessun aggiornamento era pervenuto per l'intervento edilizio in corso di realizzazione in San Donnino (FI) per il quale era stato espressamente richiesto il finanziamento di €.500.000,00.
5 Che, di contro, l'opposta aveva emesso, dapprima pro forma e poi fatture per il pagamento della seconda e terza tranche della componente fissa dei corrispettivi per l'importo di €.6.500,00 cadauna, oltre Iva pari all'importo poi azionato monitoriamente.
Che a fronte dell'inerzia avversaria e dell'inutilità del finanziamento concordato,
essendo tale intervenuto in chiusura a settembre 2021, la deducente otteneva la disponibilità per un finanziamento analogo su un nuovo cantiere a cui avrebbe fatto seguito altra call conference programmata per il predetto splittamento; che a seguito di tale evento, l'opponente inviava alla convenuta la documentazione richiesta ma, invece, ogni rapporto negoziale si interrompeva e l'attrice si vedeva notificare il d.i. oggi opposto, ricorso, peraltro, già predisposto il 29.12.2021 con la trattativa in corso.
Ciò premesso in fatto, eccepiva l'inesistenza del credito posto che alcuna Pt_1
effettiva attività se non minimale e di nessun concreto rilevo, era stata posta in essere dall'ingiungente, ritenendo che la componente fissa non potesse essere pretesa solo perché prevista contrattualmente e senza la prova dell'attività espletata e prevista contrattualmente e, in via riconvenzionale, tenuto conto della condotta inadempiente della controparte, esercitava con l'atto di citazione il recesso con effetto immediato dal contratto de quo, prospettando un risarcimento del danno subito conseguente alla ripetizione della somma di €.15.250,00 già corrisposta il cui pagamento veniva invocato anche a titolo restitutorio.
In via riconvenzionale subordinata, la deducente nella denegata ipotesi in cui il
Tribunale avesse ritenuto la sussistenza di una giusta causa nel recesso operato ex adverso, fermo il rigetto della domanda monitoria, si rimetteva alla valutazione del giudice in ordine alla percentuale di importo attribuibile all'eventuale attività svolta
6 da controparte che indicativamente stimava in una somma pari al 20% del totale pattuito per la componente fissa, con condanna della convenuta a pagare la differenza.
Si costituiva in causa che contestava gli assunti attorei precisando Controparte_1
che la componente fissa era sempre dovuta con la sottoscrizione del mandato e che la controparte si era resa inadempiente sia al pagamento della suddetta,
omettendo di corrispondere le fatture azionate monitoriamente, sussistendo l'alea solo per la componente variabile, sia perché la medesima aveva omesso di collaborare nella produzione della documentazione richiesta, in quanto dopo la call del 6.4.2021, era stata fissata altra con il fondo immobiliare Wallance e l'attrice non aveva prodotto quanto richiesto con mail dell'8.5.2021, quindi, invocando i criteri in materia di onere probatorio, concludeva per la richiesta della provvisoria esecuzione del D.I. opposto e nel merito per la conferma dello stesso, con reiezione dell'opposizione e condanna dell'opponente per lite temeraria.
Con provvedimento del 27.11.202 veniva rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del d.i opposto ed istruita a mezzo prova testimoniale anche con prova delegata, la causa veniva trattenuta in decisione con modalità cartolari all'udienza del 6.3.2025 sulle conclusioni ut supra rassegnate dalle parti e con concessione dei termini per il deposito degli atti conclusivi.
***
Diritto
1.Qualificazione giuridica della fattispecie.
Appare preliminare qualificare la fattispecie di cui è causa al fine di dare una corretta interpretazione delle diverse domande dedotte dalle parti.
Come già precisato con decreto di quest'Ufficio : “la creditrice opposta ha dedotto in
7 giudizio un contratto avente ad oggetto una prestazione consistente nella consulenza e
assistenza tecnica alla parte interessata all'emissione di strumenti finanziari;
il contratto
dunque non prevede l'obbligo di compiere atti giuridici per conto di una parte, ma solo di
eseguire la prestazione d'opera intellettuale richiesta dalla parte interessata
all'emissione di strumenti finanziari;
non si tratta dunque di mandato, ma di contratto
avente ad oggetto una prestazione d'opera intellettuale richiesta dalla parte interessata
all'emissione di strumenti finanziari (cfr. decreto 20/10/2022 in atti)”.
Relativamente poi alla ripartizione dell'onere probatorio si è già precisato che: “nei
giudizi aventi ad oggetto l'accertamento di un credito per prestazioni professionali, come
nel caso di specie, incombe sul professionista la prova, tra l'altro, dell'effettivo
espletamento dell'incarico e dell'entità delle prestazioni svolte;
che tale distribuzione
dell'onere della prova opera anche in ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo (cfr.
Cass. civ. n.21522/2019)”.
2.opposizione
Si tratta quindi di stabilire se la convenuta nel pretendere il pagamento delle fatture azionate monitoriamente e costituenti la seconda e terza trance della componente fissa del corrispettivo, abbia adempiuto all'onere probatorio su di essa incombente e se quanto eventualmente provato integri i presupposti dell'esatto adempimento.
Infatti, sulla base di tale qualificazione giuridica è evidente che la somma contrattualmente prevista di €.25.000,00 oltre ad Iva, suddivisa in frazioni di pagamento, è ovviamente dovuta non solo per la sua previsione negoziale ma presuppone che la convenuta opposta abbia eseguito le prestazioni convenute riferite alla prima fase e consistenti, come previsto negozialmente, nell'analisi e comprensione della struttura societaria e/o dell'eventuale gruppo di appartenenza;
nell'analisi e definizione delle principali dimensioni del buiness;
nell'acquisizione
8 delle informazioni e dei dati storici economico, patrimoniali e finanziari della società;
nella condivisione dei dati economici, patrimoniali, finanziari prospettati in funzione degli obiettivi strategici e in funzione dell'ammontare delle risorse da raccogliere con l'emissione dello strumento finanziario (cfr.art.
3.1 del contratto inter partes doc.
1 fascicolo monitorio).
Orbene, dalle risultanze acquisite in causa è emerso che: l'asserita consulenza telefonica effettuata dalla dott.ssa di , è stata effettuata Per_2 Controparte_1
ma la teste , peraltro addetta al back office dell'Ufficio finanziario, non Tes_1
è stata in grado di fornirne il contenuto, né è stato prodotto un documento che ne permetta la valutazione.
Anche il contatto con il fondo Wallance, non è stato esplicitato nei suoi contenuti e la deposizione della medesima teste sul punto è del tutto generica e non valorizzabile nella prova delle concrete attività espletate dal prestatore d'opera.
E' provato che il 6.4.2021 si tenne una call conference inter partes;
in data
28.4.2021 l'attrice inviò la documentazione richiesta con apprezzamento della controparte, documentazione che riguardava il finanziamento di €.500.000,00
riferito all'intervento edilizio in San Donnino (F).
E' pur vero che tra la corrispondenza intercorsa tra le parti (cfr. doc.3 parte convenuta), in data 8.5.2021 si rinviene una mail della convenuta che richiedeva una serie di documentazione all'attrice, ma le analisi, come indicato nel predetto documento, si sarebbe svolte da lì in poi e successivamente a tale comunicazione non si rinvengono più solleciti alla produzione.
Parte_ Si aggiunga che nei mesi di luglio ed agosto 2021 veva comunicato che non sarebbe stato il caso di proseguire nell'operazione immobiliare di San Donnino (FI)
in quanto tale intervento sarebbe terminato a settembre, proponendo allora lo
9 splittamento delle richiesta di finanziamento su nuovo intervento immobiliare per la creazione di un complesso edilizio in Vaglia (FI), circostanza nota non solo a
[...]
intermediario e Kredit Finder della convenuta, ma anche alla medesima Per_1
opposta, come riferito dalla teste che ha precisato: “Ho confermato la Tes_1
possibilità di fare lo swich” e comunque provato dal fatto che in forza di ciò venne organizzata una nuova conference call che si tenne in data 29.10.2021 e per la quale l'attrice produsse documentazione anche successivamente (cfr. doc.10-14
attorei), quando il 29.12.2021 la convenuta aveva già articolato il ricorso per decreto ingiuntivo.
Si aggiunga che a dispetto di quanto affermato dalla teste non vi è prova Tes_1
della asseritamente redatta dall'ingiungente, mentre il report CP_3
economico finanziario datato 1.9.2021 e prodotto solo con la seconda memoria ex art. 183 comma 6 cpc. del 23.1.2023, essendo privo di data certa e in quanto contestato ex adverso, non può essere opposta all'attrice, avendo la medesima negato di averlo mai visionato e/o ricevuto e, quindi, di per sé inidoneo a costituire prova dell'attività di consulenza e preparatoria svolta dall'opposta.
Analoga considerazione va espressa per la produzione unilaterale dimessa dalla convenuta e riguardante la corrispondenza via mail intercorsa tra e Tes_1
Parte e il documento rubricato “Posizione note aggiornamento CRM” CP_4
privo di sottoscrizione e data.
Da ultimo, va inoltre valorizzata la deposizione resa dal teste , già Persona_1
Contr indicato quale Kredit Finder junior della , citato in causa da entrambe le parti e proprio in relazione al suo ruolo di tramite a cui si interfacciavano sia l'attrice che la convenuta, a conoscenza dei fatti di causa, il quale ha espressamente dichiarato:
“io feci presente ai miei superiori che ovviamente i clienti non avendo ricevuto nulla ed
10 avendo già versato 12.500,00 euro non avrebbero versato altri soldi senza
rassicurazioni…forse avrà fatto qualcosa di queste attività ma io personalmente non ho
ricevuto alcuna documentazione dalla ZA Vania. Né lei né altri soggetti della C&G mi
hanno mai mandato nulla di attività svolte per DMI….posso dire tuttavia che sia io che
, mio diretto superiore, abbiamo fatto presente la non correttezza Parte_3
dell'emissione di questa fattura posto che nulla era stato fatto;
a seguito di questi fatti il
Parte cliente stato perso;
….io non ho ricevuto nessun report e non è stato fatto nulla …il
problema non era la mancanza dei documenti ma il mancato pagamento di ulteriori
12.500,00 euro più Iva”.
E' evidente che l'opposta non avendo soddisfatto l'onere probatorio a fondamento della pretesa del proprio credito, vede respinta la propria domanda monitoria, con accoglimento della proposta opposizione e revoca del d.i. impugnato.
3.Recesso
Relativamente alla domanda di recesso proposta da va accolta quella Pt_1
dedotta in via subordinata, infatti, nel caso di specie la giusta causa ex art.2237 cc che può aver indotto ad interrompere il rapporto negoziale, va CP_1
individuata nel mancato pagamento delle competenze da parte dell'attrice,
circostanza che obiettivamente risulta aver leso la fiducia reciproca e la possibilità
di continuare il rapporto contrattuale.
Tuttavia, poiché l'attrice ha legittimamente esercitato nella sua qualità di committente il recesso, trova applicazione la previsione di cui al primo comma della norma citata che stabilisce che il cliente, in questo caso, dovrà rimborsare al prestatore d'opera le spese sostenute, pagando il compenso per l'opera svolta.
Avuto riguardo alla minimale attività di consulenza posta in essere dalla convenuta nei termini sopra esposti, si ritiene che l'importo spettante alla convenuta sia pari
11 alla percentuale del 20% del totale pattuito per la componente fissa, ovvero
€.25.000,00, quindi €.5.000,00 oltre Iva.
Poiché l'opponente risulta aver già corrisposto la somma di €.12.500,00 oltre ad Iva,
ha diritto di ripetere la somma di €.7.500,00 oltre ad Iva come per legge.
4.Spese di lite
Attesa la prevalente soccombenza della convenuta le spese di lite vanno poste a suo carico e liquidate come da dispositivo mentre gli esiti del giudizio escludono i presupposti di una responsabilità per lite temeraria in capo all'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, nella causa promossa con atto di citazione in opposizione tra le parti in premessa indicate, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e conclusione,
1)In accoglimento per quanto di ragione della proposta opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n.726/2022 del 21.3.2022 di questo Tribunale
2)In accoglimento per quanto di ragione della domanda riconvenzionale dedotta da condanna in persona del suo legale rappresentante pro Pt_1 Controparte_1
tempore, a pagare all'attrice opponente la somma di €.7.500,00 oltre ad Iva come per legge.
3)Rigetta la domanda ex art.96 dedotta dalla convenuta.
4)Condanna la convenuta in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a rifondere all'attrice le spese di lite che liquida nella somma di €.5.077,00 per compenso professionale, oltre spese generali Iva e cpa se dovuti per legge.
Treviso 31.07.2025
Il Tribunale in composizione monocratica
Dott.ssa Daniela Ronzani
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