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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 13/10/2025, n. 1528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1528 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 13 ottobre 2025, dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria,
Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice, dr.ssa Antonella Stilo, viene chiamata la causa iscritta al n. 2353 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli affari contenziosi, promossa da
(c.f. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
Porto Salvo (RC) il 21.06.1964, rappresentata e difesa dall'avv. Sergio
MA CR, opponente nei confronti di società a responsabilità limitata unipersonale, Controparte_1
con sede legale in Conegliano (TV), via V. Alfieri n. 1, codice fiscale e iscrizione al Registro delle imprese di Treviso-Belluno n. , P.IVA_1
iscritta al n. 35449.8 dell'elenco delle società veicolo istituito presso la rappresentata, giusta procura speciale rilasciata CP_2
dall'amministratore unico e legale rappresentante Controparte_3
in persona dell'amministratore dott. con atto a rogito del Controparte_4
dott. (del 30 novembre 2018, Rep./Racc. n. Persona_1
), da con sede legale in Milano, P.IVA_2 Controparte_5
Bastioni di Porta Nuova n. 19, codice fiscale e numero di iscrizione presso il registro delle imprese di Milano – Monza – Brianza – Lodi
1 , in persona del procuratore in virtù P.IVA_3 Controparte_6
di procura conferita dall'amministratore delegato dott. con CP_7
atto autenticato nelle firme del Notaio dott. del 2 agosto Persona_2
2023, Rep. n. 10860, Racc. n. 6173, rappresentata e difesa dall'avv.
SS GI, opposta
Sono presenti l'avv. Alfonso Rosato, per delega dell'avv. Sergio MA
CR, per parte opponente, e l'avv. Giuseppina Romano, per delega dell'avv. SS GI, per parte opposta.
L'avv. Rosato precisa le conclusioni “riportandosi a quanto depositato e chiedendo che la causa venga decisa”.
L'avv. Romano così precisa le conclusioni: “chiede che la causa venga decisa con conferma del decreto ingiuntivo opposto”.
Il Giudice
Visto l'art. 281-sexies c.p.c., dispone che si proceda alla discussione orale.
I procuratori discutono oralmente la causa.
All'esito, alle ore 14.00, il Giudice pronuncia sentenza come da separato atto che fa parte integrante del presente verbale e di cui dà lettura in assenza dei procuratori, allontanatisi.
Il Giudice dr.ssa Antonella Stilo
2 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice, dott.ssa Antonella Stilo, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2353/2024 del Registro Generale Contenzioso, avente ad oggetto “Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)”, decisa all'udienza del 13.10.2025, promossa da
(c.f. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
Porto Salvo (RC) il 21.06.1964, rappresentata e difesa dall'avv. Sergio
MA CR, opponente nei confronti di società a responsabilità limitata unipersonale, Controparte_1
con sede legale in Conegliano (TV), via V. Alfieri n. 1, codice fiscale e iscrizione al Registro delle imprese di Treviso-Belluno n. , P.IVA_1
iscritta al n. 35449.8 dell'elenco delle società veicolo istituito presso la rappresentata, giusta procura speciale rilasciata CP_2
dall'amministratore unico e legale rappresentante Controparte_3
3 in persona dell'amministratore dott. con atto a rogito del Controparte_4
dott. (del 30 novembre 2018, Rep./Racc. n. Persona_1
), da con sede legale in Milano, P.IVA_2 Controparte_5
Bastioni di Porta Nuova n. 19, codice fiscale e numero di iscrizione presso il registro delle imprese di Milano – Monza – Brianza – Lodi
, in persona del procuratore in virtù P.IVA_3 Controparte_6
di procura conferita dall'amministratore delegato dott. con CP_7
atto autenticato nelle firme del Notaio dott. del 2 agosto Persona_2
2023, Rep. n. 10860, Racc. n. 6173, rappresentata e difesa dall'avv.
SS GI, opposta
§§§
In fatto ed in diritto
§1. Con il decreto ingiuntivo n. 245/2024 del 24.05.2024 è stato ingiunto a di pagare alla parte ricorrente la complessiva Parte_1
somma di €88.608,64 oltre interessi e spese del procedimento monitorio, e ciò in relazione a due rapporti contrattuali originariamente intercorsi, rispettivamente, con Sanpaolo Banco di Napoli S.p.A. e con il Banco di
Napoli.
§2. Avverso tale decreto ha proposto opposizione Parte_1
, assumendo, nell'ordine: a) l'intervenuta prescrizione del
[...]
presunto credito;
b) l'inesistenza del contratto di finanziamento azionato nei confronti della medesima;
c) la mancata prova del credito.
Ha chiesto, pertanto, di “accertare e dichiarare la nullità e/o l'invalidità
e/o, in ogni caso, l'inefficacia del decreto n° 245/2024 emesso il
23.05.2024 e notificato alla sig.ra unitamente al ricorso, il Pt_1
30.07.2024, con il quale è stato ingiunto all'odierna opponente di pagare a
4 la somma di € 88.608,64, oltre interessi come da Controparte_1
domanda, nonché spese della procedura di ingiunzione, liquidate 2.242,00 per compensi, €379,50 per spese, oltre rimborso spese generali in misura pari al 15% ed accessori come per legge e, per l'effetto, revocare lo stesso, in quanto privo dei presupposti di legge, essendo il credito azionato estinto per intervenuta prescrizione e comunque insussistente, vista l'assenza di qualsiasi prova della sua genesi e del suo ammontare”.
§3. Si è costituita la società e per essa quale Controparte_1
mandataria la resistendo all'opposizione e Controparte_5
chiedendo, in via preliminare, di “Concedere la provvisoria esecuzione al
Decreto ingiuntivo poiché l'opposizione non è fondata su prova scritta”, e nel merito di “Rigettare tutte le domande proposte Da Parte_1
in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi dedotti ed eccepiti e per
l'effetto confermare in tutte le sue parti il decreto ingiuntivo telematico n.
245 del 23 maggio 2024 del Tribunale di Reggio di Calabria, R.G. n.
300\2024”.
§4. Nella prima memoria ex art. 171-ter c.p.c. l'opponente ha, poi, contestato il “difetto di legittimazione attiva e dello ius postulandi da parte di e per essa di mancando in primo Controparte_1 Controparte_5
luogo la prova dell'intervenuta cessione dei crediti per cui è causa, non essendo stato dimostrato in alcun modo che essi fossero inclusi nel contratto di cessione - mai prodotto in giudizio - e, comunque, trattandosi di azioni che possono essere intraprese unicamente dal poiché Pt_2
precluse alla cessionaria, che è solo una società veicolo”.
Ha concluso, per l'effetto, chiedendo, in via preliminare, di rigettare la richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo e, nel merito, di “accertare e dichiarare la nullità e/o
5 l'invalidità e/o, in ogni caso, l'inefficacia del decreto n° 245/2024 emesso il 23.05.2024 con il quale è stato ingiunto all'odierna opponente di pagare
a la somma di € 88.608,64, oltre interessi come da Controparte_1
domanda, nonché spese della procedura di ingiunzione, liquidate 2.242,00 per compensi, € 379,50 per spese, nonché rimborso spese generali in misura pari al 15% ed accessori come per legge e, per l'effetto, revocare lo stesso, in quanto privo dei presupposti di legge, mancando qualsiasi prova in merito alla titolarità dei crediti azionati in capo all'opposta
[...]
e, comunque, non sussistendo la legittimazione ad agire della CP_1
stessa ed essendo, in tutti i casi, il credito azionato estinto per intervenuta prescrizione. In via meramente subordinata e nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della superiore richiesta, accertata e dichiarata
l'intervenuta prescrizione quinquennale, ex art. 2648 c.c., degli interessi maturati fino al 16.05.2018, rideterminare il credito depurandolo dalle somme non dovute poiché estinte”.
La controparte, a sua volta, ha insistito per l'accoglimento dell'istanza ex art. 648 c.p.c. e nel merito per il rigetto dell'opposizione.
§5. Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ed espletata senza esito la mediazione, la causa, istruita con la sola documentazione in atti, viene decisa all'udienza del 13.10.2025 secondo il modulo di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
§6. L'opposizione non è meritevole di accoglimento.
§6.1- Giova premettere ai fini della decisione che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la parte che intenda promuovere un giudizio deve non solo prospettare la propria legittimazione attiva, ma deve altresì dimostrare, sulla base dei criteri di cui all'art. 2697
c.c., la titolarità della posizione giuridica soggettiva di cui chiede tutela. Le
6 Sezioni Unite hanno, infatti, affermato che “La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto, sicché, in coerenza, le contestazioni, da parte di quest'ultimo, della titolarità del rapporto controverso dedotta, hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, poiché, al contempo, la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile d'ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa” (Cass., sez. un., n. 2951 del 2016).
E' allora evidente che nel caso di specie non si controverte tecnicamente in tema di difetto di legittimazione attiva, essendo sufficiente per la sussistenza della suddetta condizione dell'azione la coincidenza tra chi afferma di essere titolare del diritto e chi agisce processualmente per la tutela del diritto stesso, quanto piuttosto della sussistenza o meno della titolarità del diritto di credito contestato in capo all'opposta e, dunque, attenendo la predetta titolarità agli elementi costitutivi ex art. 2697 c.c. della domanda (azionata mediante il procedimento monitorio), alla fondatezza della stessa.
§6.2- Ciò premesso, con specifico riguardo alla cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB è da rilevare che, secondo il più recente orientamento della S.C., occorre distinguere l'onere probatorio gravante sul cessionario a seconda che la contestazione mossa dal debitore ceduto cada solo sull'inclusione del credito oggetto di causa all'interno della cessione
7 da quella in cui sia contestata la stessa esistenza dell'operazione di cessione di credito (cfr. ex multis Cass. n. 15088 del 2025).
In proposito si è precisato che “una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia della cessione – un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima” (così espressamente Cass. n. 22151 del 2019).
Si è ancora puntualizzato (v. Cass. n. 17944 del 2023, nonché Cass. nn.
5478 e 30207 del 2024) che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58
TUB.
Sulla base di tali puntualizzazioni, si è ritenuto, in primo luogo, che, quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben
8 costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono, o meno, di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo).
Diverso è, invece, il caso in cui sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in questa ipotesi, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato D.Lgs., dovendo il giudice procedere ad un
9 accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire soltanto un valore indiziario.
§6.3- Applicando tali coordinate ermeneutiche alla vicenda in esame, in cui l'opponente ha dedotto che la controparte non ha “fornito alcuna prova della titolarità del credito e della propria legittimazione attiva, non avendo mai prodotto il contratto di cessione, ma unicamente un estratto della
Gazzetta Ufficiale…” (v. memoria del 20.12.2024), è bene rimarcare che, pur se non è stato depositato il contratto di cessione, può tuttavia ritenersi raggiunta, in via presuntiva, la prova della titolarità dei crediti azionati con il procedimento monitorio in capo alla società veicolo.
Sul punto, va peraltro sottolineato che non è sufficiente la produzione dell'avviso ex art. 58 TUB pubblicato sulla G.U., Parte Seconda, n.52 del
05.0.2018, in cui si legge che < (il "Cessionario"), Controparte_1
società unipersonale a responsabilità limitata, con sede legale in via V.
Alfieri, 1, 31015, Conegliano (TV), Italia, comunica che, nell'ambito di un'operazione unitaria di cartolarizzazione ai sensi della Legge 130, relativa a crediti ceduti da Controparte_8 Controparte_9
Banco di Napoli S.p.A.,
[...] Controparte_10
[...] Controparte_11 Controparte_12 [...]
Controparte_13 Controparte_14
e
[...] Controparte_15
(i " ), in forza di un contratto di cessione di crediti, ai sensi
[...] CP_16
degli articoli 4 e 7.1 della Legge 130, concluso in data 20 aprile 2018 e con efficacia economica 1 gennaio 2018 ed efficacia giuridica 23 aprile
2018, ha acquistato pro-soluto dai Cedenti tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) dei Cedenti derivanti, per ciascuno di essi, da contratti di
10 mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche e persone giuridiche e sorti nel periodo compreso, per ciascuno dei Cedenti, tra il 1° gennaio 1955 e il 31 dicembre
2017 e qualificati come attività finanziarie deteriorate (i "Crediti"). I dati indicativi dei Crediti, nonché la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno richiesta, sono messi a disposizione da parte dei Cedenti e del Cessionario sul sito internet www.intesasanpaolo.com e resteranno disponibili fino all'estinzione del relativo Credito…>>.
Ed invero, tale avviso non consente di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, posto che da esso risulta che la cessione concerne crediti sorti nel periodo “compreso, per ciascuno dei Cedenti, tra il 1° gennaio 1955 e il 31 dicembre 2017” e “qualificati come attività finanziarie deteriorate”. L'avviso, dunque, afferisce ad un arco temporale amplissimo e “contiene una dicitura talmente vaga e generica da risultare priva di significato, e dunque priva di attitudine ad individuare specificatamente quali crediti siano stati ceduti” (Cass. n. 16368 del 2025)
e, soprattutto, ad individuare, tra i crediti ceduti, quelli di originaria titolarità dell'istituto bancario nei confronti dell'odierna opponente.
Ciò nonostante, procedendo ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, ricorrono plurimi elementi gravi, precisi e concordanti, tali da consentire di ritenere integrata la prova sia della cessione sia dell'inclusione dei crediti per cui è causa nella stessa.
In particolare, assume rilevanza la dichiarazione della società cedente che dà atto della cessione dei rapporti in controversia, trattandosi, al pari della disponibilità dei titoli ceduti, di un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo (cfr. Cass. n. 10200 del 2021, nonché, ex multis,
11 Trib. Milano, n. 7725 del 2023; Trib. Napoli Nord, n. 2075 del 2023; Trib.
Prato, n. 318 del 2023).
È difatti in atti (v. doc. 11 – all. 1) una nota dell' Controparte_8
del 19 gennaio 2024 (appositamente sottoscritta), del seguente tenore:
Con tale nota, quindi, la cedente dà atto della cessione dei crediti per cui
è causa, confermando la titolarità delle posizioni soggettive azionate dall'opposta, non avendo la prima alcun interesse a rendere una dichiarazione a sé contraria.
A ciò deve aggiungersi che è significativa pure l'avvenuta produzione dei titoli contrattuali dai quali traggono origine i crediti ceduti, nonché dell'estratto conto al 29.11.2023 conforme alle scritture contabili della società corredato da autentica notarile (doc. 11-all. 4), da cui si CP_1
evince che i crediti in questione sono per l'appunto inclusi nelle scritture contabili della stessa società, il che non si giustifica se non postulando l'avvenuta cessione dei crediti con tutta la relativa documentazione alla società medesima (v., ad es., App. Milano, n. 220 del 2023; Trib. Napoli n.
3319 del 2025).
Ed allora, alla stregua della dichiarazione della cedente, del possesso dei titoli contrattuali da parte della cessionaria e dell'estratto conto conforme alle scritture contabili della stessa, ricorrono all'evidenza plurimi elementi
12 gravi, precisi e concordanti, tali da consentire di ritenere integrata la prova sia della cessione sia dell'inclusione dei crediti per cui è causa nella relativa operazione.
§6.4- Quanto poi all'eccezione di difetto dello ius postulandi in capo a e per essa ad è sufficiente ribadire, Controparte_1 Controparte_5
per un verso, che le norme in tema di attività di recupero dei crediti cartolarizzati non hanno alcuna valenza civilistica, ma attengono alla regolamentazione (amministrativa) del settore bancario (e, più in generale, delle attività finanziarie), la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri (anche sanzionatoli) facenti capo all'autorità dì vigilanza (cioè, alla ) e presidiati anche da CP_2
norme penali (Cass. n. 7243 del 2024), e che, per altro verso, l'esistenza del rapporto tra e si desume dalle Controparte_1 Controparte_5
procure in atti (doc. 11- all. 6).
§7. Tanto chiarito e procedendo all'esame delle doglianze della Pt_1
contenute nella citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, va anzitutto disattesa l'eccezione di prescrizione decennale, proposta sul presupposto che gli unici atti interruttivi della prescrizione decennale del credito indirizzati alla sono stati ricevuti, rispettivamente, il 2 ottobre 2013 e Pt_1
il 29 gennaio 2014 e che “dopo l'avvenuto passaggio a sofferenza dei rapporti intrattenuti dall'opponente con la Banca cedente, evento risalente al 29.04.2014, non vi sarebbe stata alcuna successiva diffida e/o intimazione di pagamento” nei confronti dell'odierna opponente.
Tale presupposto è, infatti, smentito documentalmente, emergendo dagli atti che alla è stata diretta all'indirizzo risultante dal certificato di Pt_1
residenza (Reggio di Calabria, via Salita Cappuccinelli n. 9) la raccomandata di messa in mora datata 17 maggio 2023, spedita il 19
13 maggio 2023 e restituita al mittente per compiuta giacenza (doc. n. 9), che ha interrotto il termine prescrizionale.
È, inoltre, tardiva l'eccezione di prescrizione quinquennale formulata in merito agli interessi ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c. nella prima memoria ex art. 171-ter c.p.c., non trattandosi di eccezione conseguenziale ad eccezioni proposte dalla controparte.
L'eccezione è, ad ogni modo, infondata, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale secondo cui “La rateizzazione in più versamenti periodici dell'unico debito nascente da un mutuo bancario non ne determina il frazionamento in distinti rapporti obbligatori, neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento, che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, od a quelli moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento e privi di cadenza periodica imperativa, sicché deve escludersi, per tali tipologie di interessi,
l'applicabilità dell'articolo 2948, n. 4, del codice civile sulla prescrizione quinquennale degli adempimenti periodici di singole obbligazioni autonome e indipendenti” (Cass. n 10859 del 2024), nonché dell'insegnamento che esclude la prescrizione quinquennale rispetto al contratto di conto corrente (Cass. n. 802 del 1999; Cass. n. 17197 del
2012).
§8. Non è meritevole di accoglimento neppure il motivo di opposizione che fa leva sull'inesistenza del contratto di finanziamento (v. citazione, pag. 4: “manca agli atti qualsiasi prova dell'avvenuta conclusione di un siffatto contratto, essendosi parte opposta limitata a produrre una richiesta di finanziamento, sottoscritta per approvazione da un non meglio identificato funzionario della Banca, che non dimostra in alcun modo
l'avvenuto perfezionamento del contratto in questione”).
14 Dalla produzione del documento 11 – all. 3 si desume, invero, incontestabilmente il perfezionamento del contratto di finanziamento, connotato dalla proposta e dall'accettazione delle relative condizioni, compreso il piano di ammortamento allegato.
Emerge, altresì, la prova dell'avvenuta erogazione della somma di
€49.525,00 alla sul c/c n. 1000/1515 alla stessa intestato (v. estratto Pt_1
conto relativo al primo trimestre 2011 - doc. n. 8B - pag. 40, operazione del
22 febbraio), in cui è contabilizzato un accredito di €49.525,00, corrispondente all'importo del finanziamento al netto delle spese.
§9. Va disattesa anche la doglianza incentrata sulla mancanza di prova del credito azionato con il procedimento monitorio (v. citazione, pag. 6 e ss.).
In proposito, è bene osservare che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, “L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione (pretesa che può essere dall'attore eventualmente ridotta nel giudizio di opposizione) e, ove il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino
l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura;
l'eventuale mancanza delle condizioni che legittimano l'emanazione del provvedimento monitorio, come anche l'esistenza di eventuali vizi nella relativa
15 procedura, può spiegare rilevanza soltanto sul regolamento delle spese della fase monitoria” (cfr. ex multis Cass. n. 6663 del 2002; Cass. n. 16911 del 2005). In altre parole, ove sulla domanda di condanna proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo si costituisca il rapporto processuale, ancorché su iniziativa della parte convenuta (in senso sostanziale), il giudice adito ha il potere-dovere di decidere anche sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente (così, Cass. n. 951 del 2013).
La proposizione dell'opposizione determina, infatti, l'insorgere del dovere di provvedere con le regole della cognizione piena su quanto è stato richiesto con il decreto ingiuntivo, atteso che la cognizione del giudice dell'opposizione non è limitata al solo controllo sulla legittimità o meno dell'emissione del provvedimento monitorio ma, introdotta l'opposizione, tale controllo si estende automaticamente alla sussistenza della relativa pretesa creditoria (Cass. n. 28 del 2010).
Ciò posto, nella fattispecie la doglianza di parte opponente risulta superata, per il rapporto di finanziamento, dalla produzione del contratto e del piano di ammortamento e per il rapporto di conto corrente dal deposito del contratto e degli estratti conto (non oggetto di specifiche contestazioni).
Né in senso contrario può fondatamente argomentarsi dalla circostanza che il documento denominato “estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B.”, non ha “nulla a che vedere con quello previsto dalla predetta norma, mancando una qualsiasi certificazione di conformità alle scritture contabili proveniente da uno dei dirigenti della banca interessata e la conseguente declaratoria che il credito è vero e liquido” (v. citazione, pag. pag. 6), atteso che quello in atti è un estratto conto completo corredato da autentica notarile e che, ad ogni modo, come già detto, sono stati prodotti gli estratti conto ed il piano di ammortamento, unitamente ai relativi contratti.
16 §10. Alla stregua delle argomentazioni che precedono l'opposizione deve essere allora rigettata ed il decreto ingiuntivo confermato.
§11. Le spese processuali, seguendo la soccombenza, si pongono a carico dell'opponente e si liquidano come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, sì come modificati da ultimo dal D.M. n. 147 del 2022, in vigore dal 23 ottobre 2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n.
245/2024 del 24.05.2024;
2) condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite, liquidate in favore della controparte in complessivi €9.142,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge.
Reggio Calabria, 13 ottobre 2025
Il Giudice dr.ssa Antonella Stilo
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Seconda Sezione Civile
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 13 ottobre 2025, dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria,
Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice, dr.ssa Antonella Stilo, viene chiamata la causa iscritta al n. 2353 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli affari contenziosi, promossa da
(c.f. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
Porto Salvo (RC) il 21.06.1964, rappresentata e difesa dall'avv. Sergio
MA CR, opponente nei confronti di società a responsabilità limitata unipersonale, Controparte_1
con sede legale in Conegliano (TV), via V. Alfieri n. 1, codice fiscale e iscrizione al Registro delle imprese di Treviso-Belluno n. , P.IVA_1
iscritta al n. 35449.8 dell'elenco delle società veicolo istituito presso la rappresentata, giusta procura speciale rilasciata CP_2
dall'amministratore unico e legale rappresentante Controparte_3
in persona dell'amministratore dott. con atto a rogito del Controparte_4
dott. (del 30 novembre 2018, Rep./Racc. n. Persona_1
), da con sede legale in Milano, P.IVA_2 Controparte_5
Bastioni di Porta Nuova n. 19, codice fiscale e numero di iscrizione presso il registro delle imprese di Milano – Monza – Brianza – Lodi
1 , in persona del procuratore in virtù P.IVA_3 Controparte_6
di procura conferita dall'amministratore delegato dott. con CP_7
atto autenticato nelle firme del Notaio dott. del 2 agosto Persona_2
2023, Rep. n. 10860, Racc. n. 6173, rappresentata e difesa dall'avv.
SS GI, opposta
Sono presenti l'avv. Alfonso Rosato, per delega dell'avv. Sergio MA
CR, per parte opponente, e l'avv. Giuseppina Romano, per delega dell'avv. SS GI, per parte opposta.
L'avv. Rosato precisa le conclusioni “riportandosi a quanto depositato e chiedendo che la causa venga decisa”.
L'avv. Romano così precisa le conclusioni: “chiede che la causa venga decisa con conferma del decreto ingiuntivo opposto”.
Il Giudice
Visto l'art. 281-sexies c.p.c., dispone che si proceda alla discussione orale.
I procuratori discutono oralmente la causa.
All'esito, alle ore 14.00, il Giudice pronuncia sentenza come da separato atto che fa parte integrante del presente verbale e di cui dà lettura in assenza dei procuratori, allontanatisi.
Il Giudice dr.ssa Antonella Stilo
2 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice, dott.ssa Antonella Stilo, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2353/2024 del Registro Generale Contenzioso, avente ad oggetto “Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)”, decisa all'udienza del 13.10.2025, promossa da
(c.f. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
Porto Salvo (RC) il 21.06.1964, rappresentata e difesa dall'avv. Sergio
MA CR, opponente nei confronti di società a responsabilità limitata unipersonale, Controparte_1
con sede legale in Conegliano (TV), via V. Alfieri n. 1, codice fiscale e iscrizione al Registro delle imprese di Treviso-Belluno n. , P.IVA_1
iscritta al n. 35449.8 dell'elenco delle società veicolo istituito presso la rappresentata, giusta procura speciale rilasciata CP_2
dall'amministratore unico e legale rappresentante Controparte_3
3 in persona dell'amministratore dott. con atto a rogito del Controparte_4
dott. (del 30 novembre 2018, Rep./Racc. n. Persona_1
), da con sede legale in Milano, P.IVA_2 Controparte_5
Bastioni di Porta Nuova n. 19, codice fiscale e numero di iscrizione presso il registro delle imprese di Milano – Monza – Brianza – Lodi
, in persona del procuratore in virtù P.IVA_3 Controparte_6
di procura conferita dall'amministratore delegato dott. con CP_7
atto autenticato nelle firme del Notaio dott. del 2 agosto Persona_2
2023, Rep. n. 10860, Racc. n. 6173, rappresentata e difesa dall'avv.
SS GI, opposta
§§§
In fatto ed in diritto
§1. Con il decreto ingiuntivo n. 245/2024 del 24.05.2024 è stato ingiunto a di pagare alla parte ricorrente la complessiva Parte_1
somma di €88.608,64 oltre interessi e spese del procedimento monitorio, e ciò in relazione a due rapporti contrattuali originariamente intercorsi, rispettivamente, con Sanpaolo Banco di Napoli S.p.A. e con il Banco di
Napoli.
§2. Avverso tale decreto ha proposto opposizione Parte_1
, assumendo, nell'ordine: a) l'intervenuta prescrizione del
[...]
presunto credito;
b) l'inesistenza del contratto di finanziamento azionato nei confronti della medesima;
c) la mancata prova del credito.
Ha chiesto, pertanto, di “accertare e dichiarare la nullità e/o l'invalidità
e/o, in ogni caso, l'inefficacia del decreto n° 245/2024 emesso il
23.05.2024 e notificato alla sig.ra unitamente al ricorso, il Pt_1
30.07.2024, con il quale è stato ingiunto all'odierna opponente di pagare a
4 la somma di € 88.608,64, oltre interessi come da Controparte_1
domanda, nonché spese della procedura di ingiunzione, liquidate 2.242,00 per compensi, €379,50 per spese, oltre rimborso spese generali in misura pari al 15% ed accessori come per legge e, per l'effetto, revocare lo stesso, in quanto privo dei presupposti di legge, essendo il credito azionato estinto per intervenuta prescrizione e comunque insussistente, vista l'assenza di qualsiasi prova della sua genesi e del suo ammontare”.
§3. Si è costituita la società e per essa quale Controparte_1
mandataria la resistendo all'opposizione e Controparte_5
chiedendo, in via preliminare, di “Concedere la provvisoria esecuzione al
Decreto ingiuntivo poiché l'opposizione non è fondata su prova scritta”, e nel merito di “Rigettare tutte le domande proposte Da Parte_1
in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi dedotti ed eccepiti e per
l'effetto confermare in tutte le sue parti il decreto ingiuntivo telematico n.
245 del 23 maggio 2024 del Tribunale di Reggio di Calabria, R.G. n.
300\2024”.
§4. Nella prima memoria ex art. 171-ter c.p.c. l'opponente ha, poi, contestato il “difetto di legittimazione attiva e dello ius postulandi da parte di e per essa di mancando in primo Controparte_1 Controparte_5
luogo la prova dell'intervenuta cessione dei crediti per cui è causa, non essendo stato dimostrato in alcun modo che essi fossero inclusi nel contratto di cessione - mai prodotto in giudizio - e, comunque, trattandosi di azioni che possono essere intraprese unicamente dal poiché Pt_2
precluse alla cessionaria, che è solo una società veicolo”.
Ha concluso, per l'effetto, chiedendo, in via preliminare, di rigettare la richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo e, nel merito, di “accertare e dichiarare la nullità e/o
5 l'invalidità e/o, in ogni caso, l'inefficacia del decreto n° 245/2024 emesso il 23.05.2024 con il quale è stato ingiunto all'odierna opponente di pagare
a la somma di € 88.608,64, oltre interessi come da Controparte_1
domanda, nonché spese della procedura di ingiunzione, liquidate 2.242,00 per compensi, € 379,50 per spese, nonché rimborso spese generali in misura pari al 15% ed accessori come per legge e, per l'effetto, revocare lo stesso, in quanto privo dei presupposti di legge, mancando qualsiasi prova in merito alla titolarità dei crediti azionati in capo all'opposta
[...]
e, comunque, non sussistendo la legittimazione ad agire della CP_1
stessa ed essendo, in tutti i casi, il credito azionato estinto per intervenuta prescrizione. In via meramente subordinata e nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della superiore richiesta, accertata e dichiarata
l'intervenuta prescrizione quinquennale, ex art. 2648 c.c., degli interessi maturati fino al 16.05.2018, rideterminare il credito depurandolo dalle somme non dovute poiché estinte”.
La controparte, a sua volta, ha insistito per l'accoglimento dell'istanza ex art. 648 c.p.c. e nel merito per il rigetto dell'opposizione.
§5. Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ed espletata senza esito la mediazione, la causa, istruita con la sola documentazione in atti, viene decisa all'udienza del 13.10.2025 secondo il modulo di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
§6. L'opposizione non è meritevole di accoglimento.
§6.1- Giova premettere ai fini della decisione che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la parte che intenda promuovere un giudizio deve non solo prospettare la propria legittimazione attiva, ma deve altresì dimostrare, sulla base dei criteri di cui all'art. 2697
c.c., la titolarità della posizione giuridica soggettiva di cui chiede tutela. Le
6 Sezioni Unite hanno, infatti, affermato che “La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto, sicché, in coerenza, le contestazioni, da parte di quest'ultimo, della titolarità del rapporto controverso dedotta, hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, poiché, al contempo, la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile d'ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa” (Cass., sez. un., n. 2951 del 2016).
E' allora evidente che nel caso di specie non si controverte tecnicamente in tema di difetto di legittimazione attiva, essendo sufficiente per la sussistenza della suddetta condizione dell'azione la coincidenza tra chi afferma di essere titolare del diritto e chi agisce processualmente per la tutela del diritto stesso, quanto piuttosto della sussistenza o meno della titolarità del diritto di credito contestato in capo all'opposta e, dunque, attenendo la predetta titolarità agli elementi costitutivi ex art. 2697 c.c. della domanda (azionata mediante il procedimento monitorio), alla fondatezza della stessa.
§6.2- Ciò premesso, con specifico riguardo alla cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB è da rilevare che, secondo il più recente orientamento della S.C., occorre distinguere l'onere probatorio gravante sul cessionario a seconda che la contestazione mossa dal debitore ceduto cada solo sull'inclusione del credito oggetto di causa all'interno della cessione
7 da quella in cui sia contestata la stessa esistenza dell'operazione di cessione di credito (cfr. ex multis Cass. n. 15088 del 2025).
In proposito si è precisato che “una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia della cessione – un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima” (così espressamente Cass. n. 22151 del 2019).
Si è ancora puntualizzato (v. Cass. n. 17944 del 2023, nonché Cass. nn.
5478 e 30207 del 2024) che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58
TUB.
Sulla base di tali puntualizzazioni, si è ritenuto, in primo luogo, che, quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben
8 costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono, o meno, di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo).
Diverso è, invece, il caso in cui sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in questa ipotesi, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato D.Lgs., dovendo il giudice procedere ad un
9 accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire soltanto un valore indiziario.
§6.3- Applicando tali coordinate ermeneutiche alla vicenda in esame, in cui l'opponente ha dedotto che la controparte non ha “fornito alcuna prova della titolarità del credito e della propria legittimazione attiva, non avendo mai prodotto il contratto di cessione, ma unicamente un estratto della
Gazzetta Ufficiale…” (v. memoria del 20.12.2024), è bene rimarcare che, pur se non è stato depositato il contratto di cessione, può tuttavia ritenersi raggiunta, in via presuntiva, la prova della titolarità dei crediti azionati con il procedimento monitorio in capo alla società veicolo.
Sul punto, va peraltro sottolineato che non è sufficiente la produzione dell'avviso ex art. 58 TUB pubblicato sulla G.U., Parte Seconda, n.52 del
05.0.2018, in cui si legge che < (il "Cessionario"), Controparte_1
società unipersonale a responsabilità limitata, con sede legale in via V.
Alfieri, 1, 31015, Conegliano (TV), Italia, comunica che, nell'ambito di un'operazione unitaria di cartolarizzazione ai sensi della Legge 130, relativa a crediti ceduti da Controparte_8 Controparte_9
Banco di Napoli S.p.A.,
[...] Controparte_10
[...] Controparte_11 Controparte_12 [...]
Controparte_13 Controparte_14
e
[...] Controparte_15
(i " ), in forza di un contratto di cessione di crediti, ai sensi
[...] CP_16
degli articoli 4 e 7.1 della Legge 130, concluso in data 20 aprile 2018 e con efficacia economica 1 gennaio 2018 ed efficacia giuridica 23 aprile
2018, ha acquistato pro-soluto dai Cedenti tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) dei Cedenti derivanti, per ciascuno di essi, da contratti di
10 mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche e persone giuridiche e sorti nel periodo compreso, per ciascuno dei Cedenti, tra il 1° gennaio 1955 e il 31 dicembre
2017 e qualificati come attività finanziarie deteriorate (i "Crediti"). I dati indicativi dei Crediti, nonché la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno richiesta, sono messi a disposizione da parte dei Cedenti e del Cessionario sul sito internet www.intesasanpaolo.com e resteranno disponibili fino all'estinzione del relativo Credito…>>.
Ed invero, tale avviso non consente di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, posto che da esso risulta che la cessione concerne crediti sorti nel periodo “compreso, per ciascuno dei Cedenti, tra il 1° gennaio 1955 e il 31 dicembre 2017” e “qualificati come attività finanziarie deteriorate”. L'avviso, dunque, afferisce ad un arco temporale amplissimo e “contiene una dicitura talmente vaga e generica da risultare priva di significato, e dunque priva di attitudine ad individuare specificatamente quali crediti siano stati ceduti” (Cass. n. 16368 del 2025)
e, soprattutto, ad individuare, tra i crediti ceduti, quelli di originaria titolarità dell'istituto bancario nei confronti dell'odierna opponente.
Ciò nonostante, procedendo ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, ricorrono plurimi elementi gravi, precisi e concordanti, tali da consentire di ritenere integrata la prova sia della cessione sia dell'inclusione dei crediti per cui è causa nella stessa.
In particolare, assume rilevanza la dichiarazione della società cedente che dà atto della cessione dei rapporti in controversia, trattandosi, al pari della disponibilità dei titoli ceduti, di un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo (cfr. Cass. n. 10200 del 2021, nonché, ex multis,
11 Trib. Milano, n. 7725 del 2023; Trib. Napoli Nord, n. 2075 del 2023; Trib.
Prato, n. 318 del 2023).
È difatti in atti (v. doc. 11 – all. 1) una nota dell' Controparte_8
del 19 gennaio 2024 (appositamente sottoscritta), del seguente tenore:
Con tale nota, quindi, la cedente dà atto della cessione dei crediti per cui
è causa, confermando la titolarità delle posizioni soggettive azionate dall'opposta, non avendo la prima alcun interesse a rendere una dichiarazione a sé contraria.
A ciò deve aggiungersi che è significativa pure l'avvenuta produzione dei titoli contrattuali dai quali traggono origine i crediti ceduti, nonché dell'estratto conto al 29.11.2023 conforme alle scritture contabili della società corredato da autentica notarile (doc. 11-all. 4), da cui si CP_1
evince che i crediti in questione sono per l'appunto inclusi nelle scritture contabili della stessa società, il che non si giustifica se non postulando l'avvenuta cessione dei crediti con tutta la relativa documentazione alla società medesima (v., ad es., App. Milano, n. 220 del 2023; Trib. Napoli n.
3319 del 2025).
Ed allora, alla stregua della dichiarazione della cedente, del possesso dei titoli contrattuali da parte della cessionaria e dell'estratto conto conforme alle scritture contabili della stessa, ricorrono all'evidenza plurimi elementi
12 gravi, precisi e concordanti, tali da consentire di ritenere integrata la prova sia della cessione sia dell'inclusione dei crediti per cui è causa nella relativa operazione.
§6.4- Quanto poi all'eccezione di difetto dello ius postulandi in capo a e per essa ad è sufficiente ribadire, Controparte_1 Controparte_5
per un verso, che le norme in tema di attività di recupero dei crediti cartolarizzati non hanno alcuna valenza civilistica, ma attengono alla regolamentazione (amministrativa) del settore bancario (e, più in generale, delle attività finanziarie), la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri (anche sanzionatoli) facenti capo all'autorità dì vigilanza (cioè, alla ) e presidiati anche da CP_2
norme penali (Cass. n. 7243 del 2024), e che, per altro verso, l'esistenza del rapporto tra e si desume dalle Controparte_1 Controparte_5
procure in atti (doc. 11- all. 6).
§7. Tanto chiarito e procedendo all'esame delle doglianze della Pt_1
contenute nella citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, va anzitutto disattesa l'eccezione di prescrizione decennale, proposta sul presupposto che gli unici atti interruttivi della prescrizione decennale del credito indirizzati alla sono stati ricevuti, rispettivamente, il 2 ottobre 2013 e Pt_1
il 29 gennaio 2014 e che “dopo l'avvenuto passaggio a sofferenza dei rapporti intrattenuti dall'opponente con la Banca cedente, evento risalente al 29.04.2014, non vi sarebbe stata alcuna successiva diffida e/o intimazione di pagamento” nei confronti dell'odierna opponente.
Tale presupposto è, infatti, smentito documentalmente, emergendo dagli atti che alla è stata diretta all'indirizzo risultante dal certificato di Pt_1
residenza (Reggio di Calabria, via Salita Cappuccinelli n. 9) la raccomandata di messa in mora datata 17 maggio 2023, spedita il 19
13 maggio 2023 e restituita al mittente per compiuta giacenza (doc. n. 9), che ha interrotto il termine prescrizionale.
È, inoltre, tardiva l'eccezione di prescrizione quinquennale formulata in merito agli interessi ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c. nella prima memoria ex art. 171-ter c.p.c., non trattandosi di eccezione conseguenziale ad eccezioni proposte dalla controparte.
L'eccezione è, ad ogni modo, infondata, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale secondo cui “La rateizzazione in più versamenti periodici dell'unico debito nascente da un mutuo bancario non ne determina il frazionamento in distinti rapporti obbligatori, neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento, che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, od a quelli moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento e privi di cadenza periodica imperativa, sicché deve escludersi, per tali tipologie di interessi,
l'applicabilità dell'articolo 2948, n. 4, del codice civile sulla prescrizione quinquennale degli adempimenti periodici di singole obbligazioni autonome e indipendenti” (Cass. n 10859 del 2024), nonché dell'insegnamento che esclude la prescrizione quinquennale rispetto al contratto di conto corrente (Cass. n. 802 del 1999; Cass. n. 17197 del
2012).
§8. Non è meritevole di accoglimento neppure il motivo di opposizione che fa leva sull'inesistenza del contratto di finanziamento (v. citazione, pag. 4: “manca agli atti qualsiasi prova dell'avvenuta conclusione di un siffatto contratto, essendosi parte opposta limitata a produrre una richiesta di finanziamento, sottoscritta per approvazione da un non meglio identificato funzionario della Banca, che non dimostra in alcun modo
l'avvenuto perfezionamento del contratto in questione”).
14 Dalla produzione del documento 11 – all. 3 si desume, invero, incontestabilmente il perfezionamento del contratto di finanziamento, connotato dalla proposta e dall'accettazione delle relative condizioni, compreso il piano di ammortamento allegato.
Emerge, altresì, la prova dell'avvenuta erogazione della somma di
€49.525,00 alla sul c/c n. 1000/1515 alla stessa intestato (v. estratto Pt_1
conto relativo al primo trimestre 2011 - doc. n. 8B - pag. 40, operazione del
22 febbraio), in cui è contabilizzato un accredito di €49.525,00, corrispondente all'importo del finanziamento al netto delle spese.
§9. Va disattesa anche la doglianza incentrata sulla mancanza di prova del credito azionato con il procedimento monitorio (v. citazione, pag. 6 e ss.).
In proposito, è bene osservare che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, “L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione (pretesa che può essere dall'attore eventualmente ridotta nel giudizio di opposizione) e, ove il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino
l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura;
l'eventuale mancanza delle condizioni che legittimano l'emanazione del provvedimento monitorio, come anche l'esistenza di eventuali vizi nella relativa
15 procedura, può spiegare rilevanza soltanto sul regolamento delle spese della fase monitoria” (cfr. ex multis Cass. n. 6663 del 2002; Cass. n. 16911 del 2005). In altre parole, ove sulla domanda di condanna proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo si costituisca il rapporto processuale, ancorché su iniziativa della parte convenuta (in senso sostanziale), il giudice adito ha il potere-dovere di decidere anche sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente (così, Cass. n. 951 del 2013).
La proposizione dell'opposizione determina, infatti, l'insorgere del dovere di provvedere con le regole della cognizione piena su quanto è stato richiesto con il decreto ingiuntivo, atteso che la cognizione del giudice dell'opposizione non è limitata al solo controllo sulla legittimità o meno dell'emissione del provvedimento monitorio ma, introdotta l'opposizione, tale controllo si estende automaticamente alla sussistenza della relativa pretesa creditoria (Cass. n. 28 del 2010).
Ciò posto, nella fattispecie la doglianza di parte opponente risulta superata, per il rapporto di finanziamento, dalla produzione del contratto e del piano di ammortamento e per il rapporto di conto corrente dal deposito del contratto e degli estratti conto (non oggetto di specifiche contestazioni).
Né in senso contrario può fondatamente argomentarsi dalla circostanza che il documento denominato “estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B.”, non ha “nulla a che vedere con quello previsto dalla predetta norma, mancando una qualsiasi certificazione di conformità alle scritture contabili proveniente da uno dei dirigenti della banca interessata e la conseguente declaratoria che il credito è vero e liquido” (v. citazione, pag. pag. 6), atteso che quello in atti è un estratto conto completo corredato da autentica notarile e che, ad ogni modo, come già detto, sono stati prodotti gli estratti conto ed il piano di ammortamento, unitamente ai relativi contratti.
16 §10. Alla stregua delle argomentazioni che precedono l'opposizione deve essere allora rigettata ed il decreto ingiuntivo confermato.
§11. Le spese processuali, seguendo la soccombenza, si pongono a carico dell'opponente e si liquidano come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, sì come modificati da ultimo dal D.M. n. 147 del 2022, in vigore dal 23 ottobre 2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n.
245/2024 del 24.05.2024;
2) condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite, liquidate in favore della controparte in complessivi €9.142,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge.
Reggio Calabria, 13 ottobre 2025
Il Giudice dr.ssa Antonella Stilo
17