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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 08/10/2025, n. 1256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1256 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 487/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 487/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NANNIPIERI Parte_1 C.F._1 NZ e dell'avv. SANCHINI COSTANZA, con elezione di domicilio in VIA GIUSEPPE RICHA, 56 50134 FIRENZE, presso il difensore avv. NANNIPIERI NZ PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'AVVOCATURA Controparte_1 P.IVA_1 DISTRETTUALE DELLO STATO DI FIRENZE, domiciliato ex lege in VIA DEGLI ARAZZIERI 4 50129 FIRENZE, presso l'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI FIRENZE PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 14.02.2023, , Sovrintendente del Corpo Nazionale della Parte_1
Polizia Penitenziaria, in servizio presso il N.T.P. di Sollicciano – Firenze, ha esposto e dedotto:
- che, con ordinanza n. 262 del 31.08.2017, su proposta motivata del medico psichiatra del
Servizio di Salute Mentale della CC di Sollicciano (v. doc. n. 8 del fascicolo di parte), convalidata da un medico psichiatra dell' (v. doc. n. 9 del fascicolo di parte), il Parte_2
Sindaco di Firenze disponeva un TSO nei confronti di detenuto presso la C.C. Persona_1 di Sollicciano, affetto da “scompenso psicotico acuto in paziente affetto da psicosi cronica”, delegando per l'esecuzione il personale sanitario e la Polizia Municipale (v. doc. n. 3 del fascicolo di parte);
- che, in ragione dell'estrema urgenza della procedura, anche considerato il rischio suicidiario del detenuto, non si era atteso l'arrivo della Polizia Municipale ed era stato disposto, per
1 Part l'esecuzione del , l'invio di personale della Polizia Penitenziaria, ovvero dell'Isp.
[...]
CP_
, dell' Capo Antonio Mautone e degli Assistenti capo CP_2 CP_4 Tes_1
e , sotto la supervisione del Comandante del Reparto N.T.P. di Per_2 Per_3 Pt_1
Firenze, Commissario coord. Dott. (v. doc. n. 5, 6, 7 del fascicolo di Persona_4 parte);
- che l'esecuzione del trattamento risultava particolarmente difficoltosa, sia per le condizioni cliniche del detenuto, che opponeva una forte e violenta resistenza, che per le condizioni del luogo dell'intervento (una camera detentiva ricolma di suppellettili varie);
- che durante l'esecuzione delle manovre di immobilizzazione, durate circa 10 minuti, il detenuto scalciava e si dimenava, venendo a contatto fisico con il personale intervenuto, compreso il ricorrente, il quale veniva sbattuto più volte contro la branda in ferro della camera detentiva, riportando lesioni (“trauma distrattivo del rachide cervicale e dorso-lombare”; v. doc. n. 10,
11, 12, 13 del fascicolo di parte), riconosciute dall'amministrazione resistente come dipese da causa di servizio in data 18.06.2020 (v. doc. n. 14 del fascicolo di parte);
- di avere riportato, in conseguenza del suindicato episodio del 31.08.2017, una invalidità complessiva quantificata nella misura del 6%, facendo applicazione della formula
IC=DB+DM+(IP-DB); v. doc. n. 15 del fascicolo di parte;
- di avere chiesto, pertanto, con istanza prot. n. 5260 del 12.02.2018, il riconoscimento dello status di vittima del dovere, di cui all'art. 1, comma 563, lett. b) ed e), L. 266/2005, ovvero di soggetto equiparato a vittima del dovere, ai sensi dell'art. 1, comma 564, L. 266/2005, e l'erogazione dei conseguenti benefici, in relazione all'episodio del 31.08.2017 (v. doc. n. 2 del fascicolo di parte);
- di avere inutilmente sollecitato la definizione del procedimento in data 4.09.2021 e 25.05.2022
(v. doc. n. 16 e 18-23 del fascicolo di parte).
Pertanto, il ricorrente ha chiesto all'intestato Tribunale di: “accertare e dichiarare la sussistenza dei presupposti per l'attribuzione della qualità di “vittima del dovere” al Sig. , ai sensi Parte_1 dell'art. 1, comma 563 e/o 564 l. 266/2005 e di ogni altra norma richiamata in epigrafe, e per l'effetto accertare e dichiarare il diritto del Sig. ad essere qualificato come “vittima del Parte_1 dovere” ai sensi dell'art. 1, comma 563 e/o 564 l. 266/2005, per le ragioni di cui in narrativa e per
l'effetto condannare il , in persona del Ministro pro tempore, a corrispondere e Controparte_1 riconoscere al Sig. tutti i benefici previsti dalla legge per le vittime del dovere, e Parte_1 segnatamente: § previo accertamento della sussistenza di un danno biologico e/o invalidità permanente in capo al Sig. nella misura del 6%, ovvero nella diversa misura che sarà Parte_1
2 ritenuta di giustizia, la speciale elargizione di cui all'art. 1, legge 20 ottobre 1990, n. 302, nella misura di € 2.000,00 per ogni punto percentuale di invalidità, per la somma totale di € 12.000,00 a decorrere dalla data dell'infortunio, ovvero dalla data della presentazione dell'istanza, oltre rivalutazione ISTAT come per legge (art. 5, comma 1, legge 3 agosto 2004, n. 206) ed interessi sulle somme rivalutate, ovvero nella misura superiore o inferiore che sarà ritenuta di giustizia;
§ l'esenzione del pagamento di ticket per ogni tipo di prestazione sanitaria (art. 15 legge 20 ottobre 1990, n. 302); § il riconoscimento dei benefici in materia di assunzioni dirette (art. 1, comma 2, legge 23 novembre 1998, n. 407); § il riconoscimento dei benefici in materia di borse di studio (art. 4, legge 23 novembre 1998, n. 407); § la rivalutazione delle percentuali di invalidità, già riconosciute e indennizzate (art. 6, comma 1, legge 3 agosto 2004, n. 206); § il riconoscimento del diritto all'assistenza psicologica a carico dello Stato (art.
6, comma 2, legge 3 agosto 2004, n. 206); § il beneficio dell'esenzione dall'imposta di bollo, relativamente ai documenti e agli atti delle procedure di liquidazione dei benefici, nonché a quello dell'esenzione dell'erogazione delle indennità da ogni tipo di imposta (art. 8, legge 3 agosto 2004, n.
206); § il beneficio dall'esenzione IRPEF di tutte le pensioni spettanti al ricorrente (art. 1, comma 211, legge 232/2016), oltre agli ulteriori benefici assistenziali previsti dalla successione temporale delle leggi in materia di vittime del dovere e comunque di vittime della criminalità e del terrorismo, a cui le vittime del dovere sono normativamente equiparate. In ogni caso, con vittoria di onorari e spese del giudizio, con maggiorazione ai sensi dell'art 4, comma 1bis, D.M. 55/2014, come modificato dall'art.
2, comma 1, lett. b), D.M. 147/2022, e con distrazione in favore dei procuratori antistatari”.
Si è tardivamente costituito in giudizio il , contestando il ricorso e Controparte_1 chiedendone la reiezione, in quanto infondato, avendo rigettato la domanda amministrativa presentata dal ricorrente in data 12.02.2018, con provvedimento n. 8271 del 23.03.2023, in quanto: “l'infermità riportata (…) non ricade nelle fattispecie previste dall'art. 1 comma 563 della legge n. 266/2005 (….) neppure al dettato normativo dell'art. 1 comma 564 della predetta legge”; con vittoria di spese, o, in subordine, a spese compensate, in considerazione della complessità della materia e della novità delle questioni trattate.
La causa è stata istruita con la documentazione versata in atti e con una CTU medico legale (depositata il 1.10.2024) e decisa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previa concessione alle parti di un doppio termine per il deposito di note e di repliche comunque contenenti istanze e conclusioni sostitutive dell'udienza di discussione ex art. 429 c.p.c. fino al 19.09.2025 (come da decreto del 15.04.2025).
Parte ricorrente ha depositato le note di trattazione scritta in data 16.07.2025 e 15.09.2025.
Tanto premesso, osserva il Tribunale quanto segue.
L'art. 1, commi 563 e 564, L. 266/2005 prevede che: “563. Per vittime del dovere devono intendersi i
3 soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità. 564. Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”.
Recentemente, la Corte di Cassazione ha affermato che, ai fini del riconoscimento dello status di vittima del dovere, ai sensi dell'art. 1, comma 563, della l. n. 266 del 2005, non è sufficiente che le lesioni patite dal pubblico dipendente siano state riportate in conseguenza di eventi verificatisi in occasione di una delle attività tipizzate dalle lett. a), b), c), d), e) ed f), del citato art. 1, essendo piuttosto necessario che l'evento da cui è scaturita la lesione costituisca, a sua volta, una concretizzazione della speciale pericolosità e/o del rischio che è tipicamente proprio di quelle determinate attività (Cass. Sez. L - , Sentenza n. 34299 del 24/12/2024 (Rv. 673316 - 01); v., altresì,
Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 16669 del 22/06/2025 (Rv. 675607 - 01).
Ancora, la Suprema Corte ha sostenuto che i benefici in favore della categoria delle vittime del dovere - nella quale rientrano, tra l'altro, i dipendenti pubblici che, ai sensi dell'art. 1, comma 563, della l. n. 266 del 2005, abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi nello svolgimento di servizi di ordine pubblico - non spettano all'agente di polizia penitenziaria per le lesioni permanenti derivategli da una aggressione subita ad opera di un detenuto in occasione dell'attività di vigilanza svolta all'interno della struttura carceraria, poiché l'attività in questione - avuto riguardo alle fonti normative che, fin dalla creazione del
Corpo di polizia penitenziaria, hanno assegnato agli appartenenti di tale Corpo compiti di ordine e vigilanza all'interno del carcere - non può essere ricondotta ad un servizio di ordine pubblico, il quale è configurabile nella diversa e specifica ipotesi in cui detti appartenenti siano chiamati a concorrere, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della l. n. 121 del 1981, nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica nell'ambito delle forze di polizia (Cass. Sez. L-, Sentenza
n. 16571 del 31/07/2020 (Rv. 658496 - 01).
Ciò posto, nel caso in esame è documentale che, in data 31.08.2017, il ricorrente abbia subito le dedotte
4 lesioni nell'esecuzione di un provvedimento di TSO disposto dal Sindaco di Firenze nei confronti di un detenuto affetto da “scompenso psicotico acuto in paziente affetto da psicosi cronica” (v. doc. n. 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 del fascicolo di parte ricorrente).
Ebbene, ritiene il Tribunale, in adesione all'orientamento già espresso dall'intestato Tribunale in una fattispecie analoga alla presente (relativa ad un altro collega dell'odierno ricorrente, anch'esso intervenuto nell'esecuzione del medesimo provvedimento di TSO disposto dal Sindaco di Firenze in data 31.08.2017 nei confronti del detenuto , che, nel caso in esame, trovi applicazione Persona_1 la previsione di cui all'art. 1, comma 563, lett. b), L. 266/2005, per avere il ricorrente riportato le predette lesioni nello svolgimento di un servizio di ordine pubblico, a fronte, peraltro, di un evento lesivo costituente una concretizzazione della speciale pericolosità e/o del rischio tipicamente proprio di quella determinata attività (essendo le lesioni scaturite dalla violenta resistenza fisica opposta dal detenuto nel corso dell'esecuzione del TSO, tenuto conto sia delle sue gravi condizioni cliniche, che dell'angustia degli spazi in cui l'esecuzione del provvedimento è avvenuta).
A tal proposito, si richiama, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., quanto condivisibilmente affermato dall'intestato Tribunale nella sentenza n. 457/2024 del 13.05.2024, passata in giudicato: “Ed in effetti dalla documentazione acquisita ( cfr docc da 5 a 13 ) emerge che il XXX ha subito le denunciate lesioni nell'atto di dare esecuzione ad un provvedimento di TSO emesso dal Sindaco di Firenze. Tale attività rientra tra quelle a tutela dell'ordine pubblico in quanto trattasi di attività volta a far rispettare un provvedimento reso dal sindaco quale Autorità sanitaria locale e Ufficiale di Governo, e quindi rientrante nel novero di quelle che, ai sensi dell'art. 1 TULPS, l'Autorità di PS è tenuta a far rispettare. La suddetta attività, inoltre, risulta essere stata svolta ai sensi dell'art. 16, comma 2, della l.
n. 121 del 1981, poiché i membri del corpo di polizia penitenziaria sono stati chiamati a concorrere nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica attesa la situazione di emergenza e il ritardo nell'arrivo della polizia municipale, espressamente delegata dal Sindaco. Il XXX, quindi, ha diritto allo status di vittima del dovere e a percepire tutti i benefici assistenziali che l'ordinamento riserva a tale categoria a decorrere dal fatto dannoso”.
In ordine all'accertamento del grado di invalidità permanente complessiva derivante, nella specie, dalle lesioni riportate nello svolgimento di un servizio di ordine pubblico, si richiama Cass. Sez. U-,
Sentenza n. 6214 del 24/02/2022 (Rv. 664036 - 01), secondo la quale, in materia di trattamenti previdenziali e assistenziali in favore delle vittime di atti terroristici, della criminalità organizzata, del dovere e dei soggetti ad essi equiparati, l'art. 6, comma 1, della l. n. 206 del 2004 svolge una funzione non meramente rivalutativa, ma selettivo-regolativa, con la conseguenza che il criterio ivi previsto è applicabile anche alle liquidazioni successive all'entrata in vigore della citata legge, e i benefici dovuti
5 alle vittime devono essere parametrati alla percentuale di invalidità complessiva, da quantificarsi con i criteri medico-legali previsti dagli art. 3 e 4 del d.P.R. n. 181 del 2009.
Deve, a questo punto, farsi riferimento alle risultanze della svolta CTU medico legale (essendo stato conferito al CTU il seguente quesito: “esaminati gli atti ed i documenti di causa, sottoposto il ricorrente a visita medica, accerti il CTU se sussista il nesso di causalità tra la lamentata patologia
(trauma distrattivo del rachide cervicale e lombare) ed il fatto del 31.08.2017 ed, in caso di risposta positiva, accerti il grado di invalidità complessiva riportato dal ricorrente a causa del fatto del
31.08.2017, ai sensi del DPR 181/2009, art. 3 e 4, tenuto conto del principio di diritto affermato da
Cass. S.U. sent. n. 6214 depositata il 24.02.2022 e della circolare del 2.05.2022”). Pt_4
Il consulente tecnico, esaminata la documentazione medica in atti e visitato il ricorrente, ha accertato che il ricorrente, a seguito dell'evento del 31.08.2017: “ha riportato un trauma contusivo distrattivo del rachide cervico-dorso-lombare in cervico spondiloartrosi con minimo risentimento radicolare documentata con esami diagnostici (RMN +EMG AASS e AAII). Sussiste nesso di causalità tra la lamentata patologia e l'evento de quo Permangono postumi quantificabili come Vittima del Dovere come DB nella misura del 2% ai sensi DM 12.07.2000 e come Danno Morale nella misura dell'1% I.P. ai sensi D.M. 05.02.1992 e DPR 915/78 e ss. Mm e ii e circolare 02.05.2022 con valutazione Pt_4 secondo la seguente tabella IC =DB+DM + ( IP-DB) Invalidità Complessiva DB+DM = 2+1 = 3%”.
Le conclusioni del CTU sono recepite dal Tribunale e poste a fondamento della presente decisione, in quanto fondate su un esauriente esame anamnestico e su un coerente studio della documentazione medica prodotta, valutati secondo criteri medico-legali esenti da errori o vizi logici (non avendo il CT di parte ricorrente formulato alcuna osservazione alla CTU ed avendo il CTU compiutamente e convincentemente risposto alle osservazioni del CT di parte resistente, in relazione alla quantificazione del danno morale).
Deve, pertanto, essere accertato che, in conseguenza delle lesioni subite a seguito dell'evento del
31.08.2017, il ricorrente ha riportato una invalidità permanente complessivamente quantificata nella misura del 3%.
Accertato, quindi, che il ricorrente ha subito una invalidità permanente per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza dell'evento del 31.08.2017, nello svolgimento di un servizio di ordine pubblico, deve essere dichiarato il suo diritto al riconoscimento dello status di vittima del dovere, ai sensi dell'art. 1, comma 563, lett. b, L. 266/2005.
Conseguentemente, il ricorrente ha diritto alla corresponsione della speciale elargizione di cui all'art. 1
L. 302/1990, quantificata in complessivi euro 6.000,00 (euro 2.000,00 per ogni punto percentuale di invalidità), soggetta a rivalutazione ISTAT (art. 5, comma 1, L. 206/2004), con conseguente condanna
6 del resistente al suo pagamento. CP_1
Inoltre, il ricorrente, quale vittima del dovere, ha diritto al riconoscimento:
- dell'esenzione del pagamento dei ticket per ogni tipo di prestazione sanitaria (art. 15 L. 302/1990);
- dei benefici in materia di assunzioni dirette (art. 1, comma 2, legge 23 novembre 1998, n. 407);
- dei benefici in materia di borse di studio (art. 4, legge 23 novembre 1998, n. 407);
- della rivalutazione delle percentuali di invalidità, già riconosciute e indennizzate (art. 6, comma 1, legge 3 agosto 2004, n. 206);
- del diritto all'assistenza psicologica a carico dello Stato (art. 6, comma 2, legge 3 agosto 2004, n.
206);
- del beneficio dell'esenzione dall'imposta di bollo, relativamente ai documenti e agli atti delle procedure di liquidazione dei benefici, nonché a quello dell'esenzione dell'erogazione delle indennità da ogni tipo di imposta (art. 8, legge 3 agosto 2004, n. 206);
- del beneficio dall'esenzione IRPEF di tutte le pensioni spettanti al ricorrente (art. 1, comma 211, legge 232/2016).
Ogni altro profilo di rito, di merito o istruttorio risulta assorbito.
Spese
Le spese seguono la soccombenza di parte resistente e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del
D.M. 147/2022, con distrazione a favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto dell'8.10.2025, sono poste definitivamente a carico del resistente. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta il diritto del ricorrente al riconoscimento dello status di vittima del dovere, ai sensi dell'art. 1, comma 563, lett. b), L. 266/2005, in relazione all'evento occorsogli il 31.08.2017;
2) per l'effetto, condanna il resistente a corrispondere al ricorrente la speciale elargizione di CP_1 cui all'art. 1, L. 20 ottobre 1990, n. 302, nella misura di euro 2.000,00 per ogni punto percentuale di invalidità, per complessivi euro 6.000,00, oltre rivalutazione ISTAT come per legge (art. 5, comma 1,
L. 206/2004), e a riconoscere al ricorrente:
- l'esenzione del pagamento dei ticket per ogni tipo di prestazione sanitaria (art. 15 L. 302/1990);
- i benefici in materia di assunzioni dirette (art. 1, comma 2, legge 23 novembre 1998, n. 407);
- i benefici in materia di borse di studio (art. 4, legge 23 novembre 1998, n. 407);
- la rivalutazione delle percentuali di invalidità, già riconosciute e indennizzate (art. 6, comma 1, legge
7 3 agosto 2004, n. 206);
- il diritto all'assistenza psicologica a carico dello Stato (art. 6, comma 2, legge 3 agosto 2004, n. 206);
- il beneficio dell'esenzione dall'imposta di bollo, relativamente ai documenti e agli atti delle procedure di liquidazione dei benefici, nonché a quello dell'esenzione dell'erogazione delle indennità da ogni tipo di imposta (art. 8, legge 3 agosto 2004, n. 206);
- il beneficio dall'esenzione IRPEF di tutte le pensioni spettanti al ricorrente (art. 1, comma 211, legge
232/2016).
3) condanna il resistente al pagamento delle spese di lite, a favore del ricorrente, che si CP_1 liquidano in complessivi € 3.000,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, oltre ad I.V.A. e
C.P.A., se dovute come per legge, oltre al contributo unificato, con distrazione a favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari;
4) pone definitivamente a carico del resistente le spese di CTU, liquidate come da separato CP_1 decreto dell'8.10.2025.
Sentenza resa ex art. 127 ter c.p.c.
Firenze, 8 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 487/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NANNIPIERI Parte_1 C.F._1 NZ e dell'avv. SANCHINI COSTANZA, con elezione di domicilio in VIA GIUSEPPE RICHA, 56 50134 FIRENZE, presso il difensore avv. NANNIPIERI NZ PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'AVVOCATURA Controparte_1 P.IVA_1 DISTRETTUALE DELLO STATO DI FIRENZE, domiciliato ex lege in VIA DEGLI ARAZZIERI 4 50129 FIRENZE, presso l'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI FIRENZE PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 14.02.2023, , Sovrintendente del Corpo Nazionale della Parte_1
Polizia Penitenziaria, in servizio presso il N.T.P. di Sollicciano – Firenze, ha esposto e dedotto:
- che, con ordinanza n. 262 del 31.08.2017, su proposta motivata del medico psichiatra del
Servizio di Salute Mentale della CC di Sollicciano (v. doc. n. 8 del fascicolo di parte), convalidata da un medico psichiatra dell' (v. doc. n. 9 del fascicolo di parte), il Parte_2
Sindaco di Firenze disponeva un TSO nei confronti di detenuto presso la C.C. Persona_1 di Sollicciano, affetto da “scompenso psicotico acuto in paziente affetto da psicosi cronica”, delegando per l'esecuzione il personale sanitario e la Polizia Municipale (v. doc. n. 3 del fascicolo di parte);
- che, in ragione dell'estrema urgenza della procedura, anche considerato il rischio suicidiario del detenuto, non si era atteso l'arrivo della Polizia Municipale ed era stato disposto, per
1 Part l'esecuzione del , l'invio di personale della Polizia Penitenziaria, ovvero dell'Isp.
[...]
CP_
, dell' Capo Antonio Mautone e degli Assistenti capo CP_2 CP_4 Tes_1
e , sotto la supervisione del Comandante del Reparto N.T.P. di Per_2 Per_3 Pt_1
Firenze, Commissario coord. Dott. (v. doc. n. 5, 6, 7 del fascicolo di Persona_4 parte);
- che l'esecuzione del trattamento risultava particolarmente difficoltosa, sia per le condizioni cliniche del detenuto, che opponeva una forte e violenta resistenza, che per le condizioni del luogo dell'intervento (una camera detentiva ricolma di suppellettili varie);
- che durante l'esecuzione delle manovre di immobilizzazione, durate circa 10 minuti, il detenuto scalciava e si dimenava, venendo a contatto fisico con il personale intervenuto, compreso il ricorrente, il quale veniva sbattuto più volte contro la branda in ferro della camera detentiva, riportando lesioni (“trauma distrattivo del rachide cervicale e dorso-lombare”; v. doc. n. 10,
11, 12, 13 del fascicolo di parte), riconosciute dall'amministrazione resistente come dipese da causa di servizio in data 18.06.2020 (v. doc. n. 14 del fascicolo di parte);
- di avere riportato, in conseguenza del suindicato episodio del 31.08.2017, una invalidità complessiva quantificata nella misura del 6%, facendo applicazione della formula
IC=DB+DM+(IP-DB); v. doc. n. 15 del fascicolo di parte;
- di avere chiesto, pertanto, con istanza prot. n. 5260 del 12.02.2018, il riconoscimento dello status di vittima del dovere, di cui all'art. 1, comma 563, lett. b) ed e), L. 266/2005, ovvero di soggetto equiparato a vittima del dovere, ai sensi dell'art. 1, comma 564, L. 266/2005, e l'erogazione dei conseguenti benefici, in relazione all'episodio del 31.08.2017 (v. doc. n. 2 del fascicolo di parte);
- di avere inutilmente sollecitato la definizione del procedimento in data 4.09.2021 e 25.05.2022
(v. doc. n. 16 e 18-23 del fascicolo di parte).
Pertanto, il ricorrente ha chiesto all'intestato Tribunale di: “accertare e dichiarare la sussistenza dei presupposti per l'attribuzione della qualità di “vittima del dovere” al Sig. , ai sensi Parte_1 dell'art. 1, comma 563 e/o 564 l. 266/2005 e di ogni altra norma richiamata in epigrafe, e per l'effetto accertare e dichiarare il diritto del Sig. ad essere qualificato come “vittima del Parte_1 dovere” ai sensi dell'art. 1, comma 563 e/o 564 l. 266/2005, per le ragioni di cui in narrativa e per
l'effetto condannare il , in persona del Ministro pro tempore, a corrispondere e Controparte_1 riconoscere al Sig. tutti i benefici previsti dalla legge per le vittime del dovere, e Parte_1 segnatamente: § previo accertamento della sussistenza di un danno biologico e/o invalidità permanente in capo al Sig. nella misura del 6%, ovvero nella diversa misura che sarà Parte_1
2 ritenuta di giustizia, la speciale elargizione di cui all'art. 1, legge 20 ottobre 1990, n. 302, nella misura di € 2.000,00 per ogni punto percentuale di invalidità, per la somma totale di € 12.000,00 a decorrere dalla data dell'infortunio, ovvero dalla data della presentazione dell'istanza, oltre rivalutazione ISTAT come per legge (art. 5, comma 1, legge 3 agosto 2004, n. 206) ed interessi sulle somme rivalutate, ovvero nella misura superiore o inferiore che sarà ritenuta di giustizia;
§ l'esenzione del pagamento di ticket per ogni tipo di prestazione sanitaria (art. 15 legge 20 ottobre 1990, n. 302); § il riconoscimento dei benefici in materia di assunzioni dirette (art. 1, comma 2, legge 23 novembre 1998, n. 407); § il riconoscimento dei benefici in materia di borse di studio (art. 4, legge 23 novembre 1998, n. 407); § la rivalutazione delle percentuali di invalidità, già riconosciute e indennizzate (art. 6, comma 1, legge 3 agosto 2004, n. 206); § il riconoscimento del diritto all'assistenza psicologica a carico dello Stato (art.
6, comma 2, legge 3 agosto 2004, n. 206); § il beneficio dell'esenzione dall'imposta di bollo, relativamente ai documenti e agli atti delle procedure di liquidazione dei benefici, nonché a quello dell'esenzione dell'erogazione delle indennità da ogni tipo di imposta (art. 8, legge 3 agosto 2004, n.
206); § il beneficio dall'esenzione IRPEF di tutte le pensioni spettanti al ricorrente (art. 1, comma 211, legge 232/2016), oltre agli ulteriori benefici assistenziali previsti dalla successione temporale delle leggi in materia di vittime del dovere e comunque di vittime della criminalità e del terrorismo, a cui le vittime del dovere sono normativamente equiparate. In ogni caso, con vittoria di onorari e spese del giudizio, con maggiorazione ai sensi dell'art 4, comma 1bis, D.M. 55/2014, come modificato dall'art.
2, comma 1, lett. b), D.M. 147/2022, e con distrazione in favore dei procuratori antistatari”.
Si è tardivamente costituito in giudizio il , contestando il ricorso e Controparte_1 chiedendone la reiezione, in quanto infondato, avendo rigettato la domanda amministrativa presentata dal ricorrente in data 12.02.2018, con provvedimento n. 8271 del 23.03.2023, in quanto: “l'infermità riportata (…) non ricade nelle fattispecie previste dall'art. 1 comma 563 della legge n. 266/2005 (….) neppure al dettato normativo dell'art. 1 comma 564 della predetta legge”; con vittoria di spese, o, in subordine, a spese compensate, in considerazione della complessità della materia e della novità delle questioni trattate.
La causa è stata istruita con la documentazione versata in atti e con una CTU medico legale (depositata il 1.10.2024) e decisa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previa concessione alle parti di un doppio termine per il deposito di note e di repliche comunque contenenti istanze e conclusioni sostitutive dell'udienza di discussione ex art. 429 c.p.c. fino al 19.09.2025 (come da decreto del 15.04.2025).
Parte ricorrente ha depositato le note di trattazione scritta in data 16.07.2025 e 15.09.2025.
Tanto premesso, osserva il Tribunale quanto segue.
L'art. 1, commi 563 e 564, L. 266/2005 prevede che: “563. Per vittime del dovere devono intendersi i
3 soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità. 564. Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”.
Recentemente, la Corte di Cassazione ha affermato che, ai fini del riconoscimento dello status di vittima del dovere, ai sensi dell'art. 1, comma 563, della l. n. 266 del 2005, non è sufficiente che le lesioni patite dal pubblico dipendente siano state riportate in conseguenza di eventi verificatisi in occasione di una delle attività tipizzate dalle lett. a), b), c), d), e) ed f), del citato art. 1, essendo piuttosto necessario che l'evento da cui è scaturita la lesione costituisca, a sua volta, una concretizzazione della speciale pericolosità e/o del rischio che è tipicamente proprio di quelle determinate attività (Cass. Sez. L - , Sentenza n. 34299 del 24/12/2024 (Rv. 673316 - 01); v., altresì,
Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 16669 del 22/06/2025 (Rv. 675607 - 01).
Ancora, la Suprema Corte ha sostenuto che i benefici in favore della categoria delle vittime del dovere - nella quale rientrano, tra l'altro, i dipendenti pubblici che, ai sensi dell'art. 1, comma 563, della l. n. 266 del 2005, abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi nello svolgimento di servizi di ordine pubblico - non spettano all'agente di polizia penitenziaria per le lesioni permanenti derivategli da una aggressione subita ad opera di un detenuto in occasione dell'attività di vigilanza svolta all'interno della struttura carceraria, poiché l'attività in questione - avuto riguardo alle fonti normative che, fin dalla creazione del
Corpo di polizia penitenziaria, hanno assegnato agli appartenenti di tale Corpo compiti di ordine e vigilanza all'interno del carcere - non può essere ricondotta ad un servizio di ordine pubblico, il quale è configurabile nella diversa e specifica ipotesi in cui detti appartenenti siano chiamati a concorrere, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della l. n. 121 del 1981, nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica nell'ambito delle forze di polizia (Cass. Sez. L-, Sentenza
n. 16571 del 31/07/2020 (Rv. 658496 - 01).
Ciò posto, nel caso in esame è documentale che, in data 31.08.2017, il ricorrente abbia subito le dedotte
4 lesioni nell'esecuzione di un provvedimento di TSO disposto dal Sindaco di Firenze nei confronti di un detenuto affetto da “scompenso psicotico acuto in paziente affetto da psicosi cronica” (v. doc. n. 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 del fascicolo di parte ricorrente).
Ebbene, ritiene il Tribunale, in adesione all'orientamento già espresso dall'intestato Tribunale in una fattispecie analoga alla presente (relativa ad un altro collega dell'odierno ricorrente, anch'esso intervenuto nell'esecuzione del medesimo provvedimento di TSO disposto dal Sindaco di Firenze in data 31.08.2017 nei confronti del detenuto , che, nel caso in esame, trovi applicazione Persona_1 la previsione di cui all'art. 1, comma 563, lett. b), L. 266/2005, per avere il ricorrente riportato le predette lesioni nello svolgimento di un servizio di ordine pubblico, a fronte, peraltro, di un evento lesivo costituente una concretizzazione della speciale pericolosità e/o del rischio tipicamente proprio di quella determinata attività (essendo le lesioni scaturite dalla violenta resistenza fisica opposta dal detenuto nel corso dell'esecuzione del TSO, tenuto conto sia delle sue gravi condizioni cliniche, che dell'angustia degli spazi in cui l'esecuzione del provvedimento è avvenuta).
A tal proposito, si richiama, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., quanto condivisibilmente affermato dall'intestato Tribunale nella sentenza n. 457/2024 del 13.05.2024, passata in giudicato: “Ed in effetti dalla documentazione acquisita ( cfr docc da 5 a 13 ) emerge che il XXX ha subito le denunciate lesioni nell'atto di dare esecuzione ad un provvedimento di TSO emesso dal Sindaco di Firenze. Tale attività rientra tra quelle a tutela dell'ordine pubblico in quanto trattasi di attività volta a far rispettare un provvedimento reso dal sindaco quale Autorità sanitaria locale e Ufficiale di Governo, e quindi rientrante nel novero di quelle che, ai sensi dell'art. 1 TULPS, l'Autorità di PS è tenuta a far rispettare. La suddetta attività, inoltre, risulta essere stata svolta ai sensi dell'art. 16, comma 2, della l.
n. 121 del 1981, poiché i membri del corpo di polizia penitenziaria sono stati chiamati a concorrere nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica attesa la situazione di emergenza e il ritardo nell'arrivo della polizia municipale, espressamente delegata dal Sindaco. Il XXX, quindi, ha diritto allo status di vittima del dovere e a percepire tutti i benefici assistenziali che l'ordinamento riserva a tale categoria a decorrere dal fatto dannoso”.
In ordine all'accertamento del grado di invalidità permanente complessiva derivante, nella specie, dalle lesioni riportate nello svolgimento di un servizio di ordine pubblico, si richiama Cass. Sez. U-,
Sentenza n. 6214 del 24/02/2022 (Rv. 664036 - 01), secondo la quale, in materia di trattamenti previdenziali e assistenziali in favore delle vittime di atti terroristici, della criminalità organizzata, del dovere e dei soggetti ad essi equiparati, l'art. 6, comma 1, della l. n. 206 del 2004 svolge una funzione non meramente rivalutativa, ma selettivo-regolativa, con la conseguenza che il criterio ivi previsto è applicabile anche alle liquidazioni successive all'entrata in vigore della citata legge, e i benefici dovuti
5 alle vittime devono essere parametrati alla percentuale di invalidità complessiva, da quantificarsi con i criteri medico-legali previsti dagli art. 3 e 4 del d.P.R. n. 181 del 2009.
Deve, a questo punto, farsi riferimento alle risultanze della svolta CTU medico legale (essendo stato conferito al CTU il seguente quesito: “esaminati gli atti ed i documenti di causa, sottoposto il ricorrente a visita medica, accerti il CTU se sussista il nesso di causalità tra la lamentata patologia
(trauma distrattivo del rachide cervicale e lombare) ed il fatto del 31.08.2017 ed, in caso di risposta positiva, accerti il grado di invalidità complessiva riportato dal ricorrente a causa del fatto del
31.08.2017, ai sensi del DPR 181/2009, art. 3 e 4, tenuto conto del principio di diritto affermato da
Cass. S.U. sent. n. 6214 depositata il 24.02.2022 e della circolare del 2.05.2022”). Pt_4
Il consulente tecnico, esaminata la documentazione medica in atti e visitato il ricorrente, ha accertato che il ricorrente, a seguito dell'evento del 31.08.2017: “ha riportato un trauma contusivo distrattivo del rachide cervico-dorso-lombare in cervico spondiloartrosi con minimo risentimento radicolare documentata con esami diagnostici (RMN +EMG AASS e AAII). Sussiste nesso di causalità tra la lamentata patologia e l'evento de quo Permangono postumi quantificabili come Vittima del Dovere come DB nella misura del 2% ai sensi DM 12.07.2000 e come Danno Morale nella misura dell'1% I.P. ai sensi D.M. 05.02.1992 e DPR 915/78 e ss. Mm e ii e circolare 02.05.2022 con valutazione Pt_4 secondo la seguente tabella IC =DB+DM + ( IP-DB) Invalidità Complessiva DB+DM = 2+1 = 3%”.
Le conclusioni del CTU sono recepite dal Tribunale e poste a fondamento della presente decisione, in quanto fondate su un esauriente esame anamnestico e su un coerente studio della documentazione medica prodotta, valutati secondo criteri medico-legali esenti da errori o vizi logici (non avendo il CT di parte ricorrente formulato alcuna osservazione alla CTU ed avendo il CTU compiutamente e convincentemente risposto alle osservazioni del CT di parte resistente, in relazione alla quantificazione del danno morale).
Deve, pertanto, essere accertato che, in conseguenza delle lesioni subite a seguito dell'evento del
31.08.2017, il ricorrente ha riportato una invalidità permanente complessivamente quantificata nella misura del 3%.
Accertato, quindi, che il ricorrente ha subito una invalidità permanente per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza dell'evento del 31.08.2017, nello svolgimento di un servizio di ordine pubblico, deve essere dichiarato il suo diritto al riconoscimento dello status di vittima del dovere, ai sensi dell'art. 1, comma 563, lett. b, L. 266/2005.
Conseguentemente, il ricorrente ha diritto alla corresponsione della speciale elargizione di cui all'art. 1
L. 302/1990, quantificata in complessivi euro 6.000,00 (euro 2.000,00 per ogni punto percentuale di invalidità), soggetta a rivalutazione ISTAT (art. 5, comma 1, L. 206/2004), con conseguente condanna
6 del resistente al suo pagamento. CP_1
Inoltre, il ricorrente, quale vittima del dovere, ha diritto al riconoscimento:
- dell'esenzione del pagamento dei ticket per ogni tipo di prestazione sanitaria (art. 15 L. 302/1990);
- dei benefici in materia di assunzioni dirette (art. 1, comma 2, legge 23 novembre 1998, n. 407);
- dei benefici in materia di borse di studio (art. 4, legge 23 novembre 1998, n. 407);
- della rivalutazione delle percentuali di invalidità, già riconosciute e indennizzate (art. 6, comma 1, legge 3 agosto 2004, n. 206);
- del diritto all'assistenza psicologica a carico dello Stato (art. 6, comma 2, legge 3 agosto 2004, n.
206);
- del beneficio dell'esenzione dall'imposta di bollo, relativamente ai documenti e agli atti delle procedure di liquidazione dei benefici, nonché a quello dell'esenzione dell'erogazione delle indennità da ogni tipo di imposta (art. 8, legge 3 agosto 2004, n. 206);
- del beneficio dall'esenzione IRPEF di tutte le pensioni spettanti al ricorrente (art. 1, comma 211, legge 232/2016).
Ogni altro profilo di rito, di merito o istruttorio risulta assorbito.
Spese
Le spese seguono la soccombenza di parte resistente e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del
D.M. 147/2022, con distrazione a favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto dell'8.10.2025, sono poste definitivamente a carico del resistente. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta il diritto del ricorrente al riconoscimento dello status di vittima del dovere, ai sensi dell'art. 1, comma 563, lett. b), L. 266/2005, in relazione all'evento occorsogli il 31.08.2017;
2) per l'effetto, condanna il resistente a corrispondere al ricorrente la speciale elargizione di CP_1 cui all'art. 1, L. 20 ottobre 1990, n. 302, nella misura di euro 2.000,00 per ogni punto percentuale di invalidità, per complessivi euro 6.000,00, oltre rivalutazione ISTAT come per legge (art. 5, comma 1,
L. 206/2004), e a riconoscere al ricorrente:
- l'esenzione del pagamento dei ticket per ogni tipo di prestazione sanitaria (art. 15 L. 302/1990);
- i benefici in materia di assunzioni dirette (art. 1, comma 2, legge 23 novembre 1998, n. 407);
- i benefici in materia di borse di studio (art. 4, legge 23 novembre 1998, n. 407);
- la rivalutazione delle percentuali di invalidità, già riconosciute e indennizzate (art. 6, comma 1, legge
7 3 agosto 2004, n. 206);
- il diritto all'assistenza psicologica a carico dello Stato (art. 6, comma 2, legge 3 agosto 2004, n. 206);
- il beneficio dell'esenzione dall'imposta di bollo, relativamente ai documenti e agli atti delle procedure di liquidazione dei benefici, nonché a quello dell'esenzione dell'erogazione delle indennità da ogni tipo di imposta (art. 8, legge 3 agosto 2004, n. 206);
- il beneficio dall'esenzione IRPEF di tutte le pensioni spettanti al ricorrente (art. 1, comma 211, legge
232/2016).
3) condanna il resistente al pagamento delle spese di lite, a favore del ricorrente, che si CP_1 liquidano in complessivi € 3.000,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, oltre ad I.V.A. e
C.P.A., se dovute come per legge, oltre al contributo unificato, con distrazione a favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari;
4) pone definitivamente a carico del resistente le spese di CTU, liquidate come da separato CP_1 decreto dell'8.10.2025.
Sentenza resa ex art. 127 ter c.p.c.
Firenze, 8 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
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