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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 25/06/2025, n. 2962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2962 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice Paola Marino, nella causa iscritta al N. 13936/2024 R.G..L., promossa
D A
, rappresentato e difeso dall' avv. CATALANO Parte_1
FABRIZIO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in
Indirizzo Telematico
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
- convenuto -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 21/05/2025, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla
Cancelleria e depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La giudice, definitivamente pronunciando, nella contumacia dell qui CP_1
dichiarata, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, in accoglimento del ricorso, dichiara che parte ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie previste per la concessione della pensione di inabilità civile e dei benefici ex art. 3, comma
3, L. 104/1992, con decorrenza dal 17.07.2023, data della visita di revisione.
Condanna l' alla rifusione, in favore di parte ricorrente, delle spese del CP_1 presente giudizio di opposizione, che si liquidano in complessivi € 3.500,00, ivi comprese quelle della fase di A.T.P., per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA, come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. CATALANO FABRIZIO, antistatario.
Pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica, CP_1
espletata nel corso dell'accertamento tecnico preventivo, già liquidate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 01/10/2024, parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa
(pensione di inabilità civile e benefici ex art. 3, comma 3, L. 104/1992).
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, non si costituiva in giudizio l' benché ritualmente e tempestivamente citato, al corretto indirizzo CP_1
telematico del funzionario costituito in fase di (oltre che a quelli per la CP_2
notifica degli atti sia della Sede Provinciale che della Direzione Generale , CP_1
a seguito di ordinanza ex art. 291 c.p.c., sicché ne va dichiarata la contumacia.
La causa, senza ulteriore istruzione rispetto alla relazione di C.T.U. medico legale della fase di A.T.P., della documentazione e della relazione di
C.T.P. versate in atti, veniva rinviata per la decisione a udienza sostituita con note scritte.
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte, esaminati gli atti e documenti di causa e le note depositate, la causa viene decisa con la presente sentenza, completa di dispositivo e motivi della decisione.
Il ricorso va accolto, per quanto di ragione.
Orbene, nella specie, il c.t.u. della fase di A,T.P. ha concluso il suo giudizio ritenendo che parte ricorrente non sia in possesso dei requisiti sanitari per la fruizione della pensione di inabilità civile, essendo invalido nella misura del 90%, sin dalla data della visita di revisione (che valutava l'80%), in relazione agli esiti delle seguenti patologie: “esiti di politrauma con frattura di C2 (2018) con residua tetraipostenia prevalente all'emisoma destro ed erniazione di C3-C4. Bradicardia sinusale.
HBV positivo senza in atto segni attività.”.
Le conclusioni del C.T.U. non possono essere condivise, in particolare in relazione alla valutazione dell'invalidità derivante dalle patologie accertate sulla scorta delle tabelle di legge.
Ed invero, sulla scorta della previsione delle Tabelle di legge, la cui applicazione è obbligatoria per la determinazione dell'invalidità civile e della sua misura, a ciascuna patologia va assegnato un codice tabellare, in via diretta se si tratta di patologia tabellata o eventualmente per analogia ove non tabellata, se essa incida sulla capacità del soggetto. Successivamente, per le patologie concorrenti – che hanno incidenza funzionale sui medesimi organi o apparati – va applicato il calcolo salomonico alle percentuali di invalidità riconosciute per ogni singola patologia (ove non già indicata dalle tabelle la percentuale complessiva da esse derivante, come ad esempio accade per perdita visiva di un occhio e le diverse percentuali di riduzione nell'occhio controlaterale ai codici
5006, 5007 e 5008); in ipotesi di coesistenza poi di queste patologie con altre, va applicato il calcolo riduzionistico in relazione alle percentuali di invalidità delle patologie coesistenti, una delle quali potrebbe essere il risultato dell'applicazione della formula salomonica ad altre concorrenti.
L'applicazione di un codice tabellare a patologia non tabellata per analogia comporta l'applicazione ad essa della medesima percentuale di invalidità prevista
– in modo fisso o nell'ambito di un range – per il codice tabellare applicato per analogia, atteso che diversamente il consulente finisce per non applicare le
Tabelle di legge, la cui applicazione come detto è invece obbligatoria, attribuendo una propria valutazione e sostituendola a quella delle Tabelle di legge.
Inoltre, come più volte ribadito dalla Suprema Corte, con riferimento ad altra prestazione, ma sulla scorta delle medesime considerazioni, “L'indennità di accompagnamento non può essere revocata se dalla visita di revisione l non accerti alcun CP_1 miglioramento dello stato di salute o comunque un recupero di guadagno del medesimo.” (Corte di Cassazione ordinanza n. 23752/2020, ribadita anche da ordinanza n.
7032/2023 e ord. 2744/2025).
Nella specie, la Commissione medica, in sede di revisione, avrebbe dovuto accertare un miglioramento sostanziale delle condizioni cliniche del ricorrente, tale da comportare l'applicazione di un codice tabellare (e di linee guida) diverso da quello già preso in considerazione nei precedenti verbali, con cui veniva concessa la prestazione, codici che non contemplano, da soli o unitamente ad altri da associare ad altre patologie, la misura del 100% di invalidità.
Tuttavia, la semplice lettura del verbale di visita di revisione contestato dal ricorrente rende chiaro che il mutamento della situazione clinica del ricorrente è limitato e non tale da comportare una riduzione del grado di invalidità già riconosciuto e che, inoltre, nel tempo a carico del ricorrente sono state riscontrate anche altre patologie, che né la Commissione né il C.T.U. in qualche modo hanno consentito di valutare come del tutto indipendenti oppure in qualche modo collegate alla patologia principale (tetraplegia o tetraparesi).
Così si esprime la Commissione medica all'atto della revoca della prestazione di invalidità: “Anamnesi:
IL PAZIENTE IN DATA 06/11/2020 ALLA VISITA DI
REVISIONE PER ESITI DI POLITRAUMA CON FRATTURA DI C2 (2018)
CON RESIDUI TETRAIPOSTENIA PREVALENTEALL'EMISOMA DI
DESTRA, VESCICA NEUROLOGICA, DOLORE NEUROPATICO E
INTESTINO DISFUNZIONALE IN SOGGETTO CON RN AL
MULTIPLE VENIVA RICONOSCIUTO INVLAIDO CIVILE AL 100% E
PORTATORE DI HANDICAP IN SITUAIZONE DI GRAVITA'.
RISPETTO A QUANTO GIA' NO HA PRATICATO LUNGA
RIABILITAZIONE NEUROLOGICO IN ESITO ALLA QUALE NON
MANIFESTA PIU' TURBE URINARIE. DEAMBULA CON
SINGONO APPOGGIO.
Esame obiettivo: SOGGETTO IN DISCRETE CONDIZIONI GENERALI. VIGILE,
LUCIDO E COLLABORNATE. PRESENTA SPALLA DESTRA
IPOMOBILE CON IPERTONO RESIDUO. MARCATA SPASTICITA'
EMILATO DESTRO, BRACCIO MAGGIORE DI GAMBA, CON TURBE
DISESTESICHE. PASSAGGI POSTURALI AUTONOMI.
DEAMBULAZIONE AUTONOMA FALCIANTE A DESTRA CON
APPOGGIO CAUTEMATIVO MONOLATERALE.
Documentazione sanitaria:
VEDI ALLEGATI.
Accertamenti disposti:
Parere esperto
Diagnosi:
EMIPLEGIA RESIDUA PARZIALE DESTRA DI GRADO
MODERATO CON DOLORE NEUROPATICO IN ESITI DI SINISTRO
DELLA STRADA CON FRATTURE VERTEBRALI DI C2 ED
ERNIAZIONE DI C3-C4 (2018). . HBV POSITIVO.”, CP_3
riconoscendo l'inferiore invalidità nella misura del 80%.
Questo il verbale del 2020, con cui il ricorrente veniva riconosciuto invalido al 100% (e separatamente portatore di handicap grave): “Esame obiettivo:
DISCRETE CONDIZIONI GENERALI, VIGILE, ORIENTATO,
COLLABORANTE, MNESICO. RALLENTAMENTO IDEO-MOTORIO.
ARTO SUPERIORE DX EDEMATOSO, MOVIMENTI DELL'ARTO
SUPERIORE DX LIMITATI DI CIRCA LA META', PINZE POSSIBILI A
DX MA IPOSTENICHE, CHIUSURA A PUGNO COMELETA. PASSAGGI
POSTURALI AUTONOMI, DEAMBULAZIONE RALLENTATA,
POSSIBILE CON APPOGGIO MONOLATERALE.”.
Analogamente deve essere rilevata una assenza di miglioramenti sostanziali accertati nei paralleli verbali relativi ai benefici ex lege 104/1992.
Nell'ambito di detto quadro delineato dagli accertamenti della
Commissione, il C.T.U., ha effettuato il seguente esame obiettivo: “…Apparato osteo-articolare: deambulazione possibile a piccoli passi (andatura falciante a dx) e per breve tratto con appoggio.
Rachide in lieve atteggiamento cifo-scoliotico; limitata la flessione del tronco, ipertotonotrofismo dei muscoli paravertebrali.
Spalla destra: appianamento dei muscoli del cingolo scapolo omerale. Alla palpazione si apprezza ipotonotrofia dei muscoli (deltoide, bicipite e tricipite), con dolore alla digito-pressione.
I movimenti dell'articolazione scapolo omerale sono limitati e ridotti in toto. Rotazione esterna ridotta di 1/2. Rotazione interna ridotta di ½, limitata anche di 1/2 la retroposizione. Abduzione e elevazione si arrestano a 45° con reazione antalgica.
La pronazione e supinazione limitate e ridotte di 1/3.
La mobilizzazione passiva suscita dolore.
Ipostenica la chiusura a pugno della mano destra.
Ginocchia: apprezzabili scrosci, ridotta la flesso-estensione delle gambe sulle cosce con reazione antalgica ai gradi estremi.
Lasegue negativo bilateralmente.
Passaggi posturali autonomi, ma difficoltosi.
Sistema nervoso: parola normoarticolata.
agli arti inferiori. Controparte_4
Ipopallestesia degli arti inferiori
Ipotonotrofismo muscolare ositivo bilateralmente agli Per_1
arti inferiori.”.
Orbene, questo esame obiettivo non sembra indicare sostanziali miglioramenti rispetto a quello effettuato dalla Commissione medica nel 2020, quando concesse la prestazione, inoltre comporta un accertamento di un grave deficit di forza agli arti, sia agli arti superiori, in particolare quello di destra – aggravato da patologia alla cuffia dei rotatori ben documentata anche nella documentazione in atti – sia agli arti inferiori, in relazione ai quali il test ositivo per entrambi segnala, anche sulla scorta della conoscenza del Per_1 sinistro occorso al ricorrente e delle sue conseguenze, la presenza di paresi o di parestesie e un severo deficit di forza. In questo quadro clinico, deve valutarsi, altresì, che il ricorrente faceva l'autista e che certamente le conseguenze della patologia incidono sulla sua capacità lavorativa specifica.
Il C.T.U. della fase di A.T.P. ha inquadrato la patologia principale da cui è affetto il ricorrente nel cod. 7350, che attribuisce alla "tetraparesi con deficit di forza medio" un punteggio compreso tra 71 e 80%, nel caso in esame valutato pari all'80%, ma, sulla scorta dello stesso esame obiettivo sopra citato, sembra avere sottostimato il deficit di forza che dallo stesso si rileva, che sembra più adeguato definire grave, con attribuzione del codice tabellare 7351
“TETRAPARESI CON DEFICIT DI FORZA GRAVE O TETRAPLEGIA
CON ASSOCIAZIONE O NON A INCONTINENZA SFINTERICA”, che prevede invalidità fissa nella misura del 100%.
Anche l'unico miglioramento rilevato in anamnesi dalla Commissione medica nel verbale di visita qui contestato, “RISPETTO A QUANTO GIA' NO HA
PRATICATO LUNGA RIABILITAZIONE NEUROLOGICO IN
ESITO ALLA QUALE NON MANIFESTA PIU' TURBE URINARIE.” non sembra rilevante ai fini di escludere l'applicazione di detto codice tabellare, atteso che per esso non è rilevante l'associazione a incontinenza sfinterica, ove il ricorrente, come emerge dalle certificazioni in atti, continua a manifestare turbe intestinali di carattere neurologico.
Il ricorrente, quindi, anche solo valutando la tetraparesi diagnosticata dal
CTU dell'ATP, in relazione all'accertato deficit di forza che vi si accompagna, che dall'esame obiettivo risulta superiore a quello “medio” riconosciuto dal
C.T.U., va valutato invalido nella misura del 100% (irrilevante da deambulazione possibile a piccoli passi con appoggio, atteso che non è stata richiesta l'indennità di accompagnamento), sicché non appare utile procedere alla valutazione delle altre patologie in diagnosi sulla scorta delle Tabelle di legge. Per gli esiti delle patologie in diagnosi sopra citate, quindi, il ricorrente – sin dalla data della visita di revisione – deve valutarsi invalido nella misura del
100%.
Per le stesse ragioni dette, appare illegittima anche la revoca dei benefici ex art. 3, comma 3, L. 104/1992, le cui condizioni sanitaria (sulla quale nulla ha detto il CTU dell , nel quadro clinico sopra descritto, vanno ritenute CP_2
ancora sussistenti dalla data della visita di revisione.
Il ricorso va, quindi, accolto con le statuizioni di cui alla parte dispositiva.
Le spese di lite del presente giudizio di opposizione seguono la totale soccombenza dell' e si liquidano in parte dispositiva, così come quelle della CP_1
fase di A.T.P., attesa la decorrenza riconosciuta della prestazione sin dalla data della visita di revisione.
Le spese della consulenza tecnica, già liquidate provvisoriamente nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo, vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, lì 25/06/2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 21/05/2025
LA GIUDICE
Paola Marino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice Paola Marino, nella causa iscritta al N. 13936/2024 R.G..L., promossa
D A
, rappresentato e difeso dall' avv. CATALANO Parte_1
FABRIZIO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in
Indirizzo Telematico
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
- convenuto -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 21/05/2025, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla
Cancelleria e depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La giudice, definitivamente pronunciando, nella contumacia dell qui CP_1
dichiarata, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, in accoglimento del ricorso, dichiara che parte ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie previste per la concessione della pensione di inabilità civile e dei benefici ex art. 3, comma
3, L. 104/1992, con decorrenza dal 17.07.2023, data della visita di revisione.
Condanna l' alla rifusione, in favore di parte ricorrente, delle spese del CP_1 presente giudizio di opposizione, che si liquidano in complessivi € 3.500,00, ivi comprese quelle della fase di A.T.P., per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA, come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. CATALANO FABRIZIO, antistatario.
Pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica, CP_1
espletata nel corso dell'accertamento tecnico preventivo, già liquidate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 01/10/2024, parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa
(pensione di inabilità civile e benefici ex art. 3, comma 3, L. 104/1992).
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, non si costituiva in giudizio l' benché ritualmente e tempestivamente citato, al corretto indirizzo CP_1
telematico del funzionario costituito in fase di (oltre che a quelli per la CP_2
notifica degli atti sia della Sede Provinciale che della Direzione Generale , CP_1
a seguito di ordinanza ex art. 291 c.p.c., sicché ne va dichiarata la contumacia.
La causa, senza ulteriore istruzione rispetto alla relazione di C.T.U. medico legale della fase di A.T.P., della documentazione e della relazione di
C.T.P. versate in atti, veniva rinviata per la decisione a udienza sostituita con note scritte.
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte, esaminati gli atti e documenti di causa e le note depositate, la causa viene decisa con la presente sentenza, completa di dispositivo e motivi della decisione.
Il ricorso va accolto, per quanto di ragione.
Orbene, nella specie, il c.t.u. della fase di A,T.P. ha concluso il suo giudizio ritenendo che parte ricorrente non sia in possesso dei requisiti sanitari per la fruizione della pensione di inabilità civile, essendo invalido nella misura del 90%, sin dalla data della visita di revisione (che valutava l'80%), in relazione agli esiti delle seguenti patologie: “esiti di politrauma con frattura di C2 (2018) con residua tetraipostenia prevalente all'emisoma destro ed erniazione di C3-C4. Bradicardia sinusale.
HBV positivo senza in atto segni attività.”.
Le conclusioni del C.T.U. non possono essere condivise, in particolare in relazione alla valutazione dell'invalidità derivante dalle patologie accertate sulla scorta delle tabelle di legge.
Ed invero, sulla scorta della previsione delle Tabelle di legge, la cui applicazione è obbligatoria per la determinazione dell'invalidità civile e della sua misura, a ciascuna patologia va assegnato un codice tabellare, in via diretta se si tratta di patologia tabellata o eventualmente per analogia ove non tabellata, se essa incida sulla capacità del soggetto. Successivamente, per le patologie concorrenti – che hanno incidenza funzionale sui medesimi organi o apparati – va applicato il calcolo salomonico alle percentuali di invalidità riconosciute per ogni singola patologia (ove non già indicata dalle tabelle la percentuale complessiva da esse derivante, come ad esempio accade per perdita visiva di un occhio e le diverse percentuali di riduzione nell'occhio controlaterale ai codici
5006, 5007 e 5008); in ipotesi di coesistenza poi di queste patologie con altre, va applicato il calcolo riduzionistico in relazione alle percentuali di invalidità delle patologie coesistenti, una delle quali potrebbe essere il risultato dell'applicazione della formula salomonica ad altre concorrenti.
L'applicazione di un codice tabellare a patologia non tabellata per analogia comporta l'applicazione ad essa della medesima percentuale di invalidità prevista
– in modo fisso o nell'ambito di un range – per il codice tabellare applicato per analogia, atteso che diversamente il consulente finisce per non applicare le
Tabelle di legge, la cui applicazione come detto è invece obbligatoria, attribuendo una propria valutazione e sostituendola a quella delle Tabelle di legge.
Inoltre, come più volte ribadito dalla Suprema Corte, con riferimento ad altra prestazione, ma sulla scorta delle medesime considerazioni, “L'indennità di accompagnamento non può essere revocata se dalla visita di revisione l non accerti alcun CP_1 miglioramento dello stato di salute o comunque un recupero di guadagno del medesimo.” (Corte di Cassazione ordinanza n. 23752/2020, ribadita anche da ordinanza n.
7032/2023 e ord. 2744/2025).
Nella specie, la Commissione medica, in sede di revisione, avrebbe dovuto accertare un miglioramento sostanziale delle condizioni cliniche del ricorrente, tale da comportare l'applicazione di un codice tabellare (e di linee guida) diverso da quello già preso in considerazione nei precedenti verbali, con cui veniva concessa la prestazione, codici che non contemplano, da soli o unitamente ad altri da associare ad altre patologie, la misura del 100% di invalidità.
Tuttavia, la semplice lettura del verbale di visita di revisione contestato dal ricorrente rende chiaro che il mutamento della situazione clinica del ricorrente è limitato e non tale da comportare una riduzione del grado di invalidità già riconosciuto e che, inoltre, nel tempo a carico del ricorrente sono state riscontrate anche altre patologie, che né la Commissione né il C.T.U. in qualche modo hanno consentito di valutare come del tutto indipendenti oppure in qualche modo collegate alla patologia principale (tetraplegia o tetraparesi).
Così si esprime la Commissione medica all'atto della revoca della prestazione di invalidità: “Anamnesi:
IL PAZIENTE IN DATA 06/11/2020 ALLA VISITA DI
REVISIONE PER ESITI DI POLITRAUMA CON FRATTURA DI C2 (2018)
CON RESIDUI TETRAIPOSTENIA PREVALENTEALL'EMISOMA DI
DESTRA, VESCICA NEUROLOGICA, DOLORE NEUROPATICO E
INTESTINO DISFUNZIONALE IN SOGGETTO CON RN AL
MULTIPLE VENIVA RICONOSCIUTO INVLAIDO CIVILE AL 100% E
PORTATORE DI HANDICAP IN SITUAIZONE DI GRAVITA'.
RISPETTO A QUANTO GIA' NO HA PRATICATO LUNGA
RIABILITAZIONE NEUROLOGICO IN ESITO ALLA QUALE NON
MANIFESTA PIU' TURBE URINARIE. DEAMBULA CON
SINGONO APPOGGIO.
Esame obiettivo: SOGGETTO IN DISCRETE CONDIZIONI GENERALI. VIGILE,
LUCIDO E COLLABORNATE. PRESENTA SPALLA DESTRA
IPOMOBILE CON IPERTONO RESIDUO. MARCATA SPASTICITA'
EMILATO DESTRO, BRACCIO MAGGIORE DI GAMBA, CON TURBE
DISESTESICHE. PASSAGGI POSTURALI AUTONOMI.
DEAMBULAZIONE AUTONOMA FALCIANTE A DESTRA CON
APPOGGIO CAUTEMATIVO MONOLATERALE.
Documentazione sanitaria:
VEDI ALLEGATI.
Accertamenti disposti:
Parere esperto
Diagnosi:
EMIPLEGIA RESIDUA PARZIALE DESTRA DI GRADO
MODERATO CON DOLORE NEUROPATICO IN ESITI DI SINISTRO
DELLA STRADA CON FRATTURE VERTEBRALI DI C2 ED
ERNIAZIONE DI C3-C4 (2018). . HBV POSITIVO.”, CP_3
riconoscendo l'inferiore invalidità nella misura del 80%.
Questo il verbale del 2020, con cui il ricorrente veniva riconosciuto invalido al 100% (e separatamente portatore di handicap grave): “Esame obiettivo:
DISCRETE CONDIZIONI GENERALI, VIGILE, ORIENTATO,
COLLABORANTE, MNESICO. RALLENTAMENTO IDEO-MOTORIO.
ARTO SUPERIORE DX EDEMATOSO, MOVIMENTI DELL'ARTO
SUPERIORE DX LIMITATI DI CIRCA LA META', PINZE POSSIBILI A
DX MA IPOSTENICHE, CHIUSURA A PUGNO COMELETA. PASSAGGI
POSTURALI AUTONOMI, DEAMBULAZIONE RALLENTATA,
POSSIBILE CON APPOGGIO MONOLATERALE.”.
Analogamente deve essere rilevata una assenza di miglioramenti sostanziali accertati nei paralleli verbali relativi ai benefici ex lege 104/1992.
Nell'ambito di detto quadro delineato dagli accertamenti della
Commissione, il C.T.U., ha effettuato il seguente esame obiettivo: “…Apparato osteo-articolare: deambulazione possibile a piccoli passi (andatura falciante a dx) e per breve tratto con appoggio.
Rachide in lieve atteggiamento cifo-scoliotico; limitata la flessione del tronco, ipertotonotrofismo dei muscoli paravertebrali.
Spalla destra: appianamento dei muscoli del cingolo scapolo omerale. Alla palpazione si apprezza ipotonotrofia dei muscoli (deltoide, bicipite e tricipite), con dolore alla digito-pressione.
I movimenti dell'articolazione scapolo omerale sono limitati e ridotti in toto. Rotazione esterna ridotta di 1/2. Rotazione interna ridotta di ½, limitata anche di 1/2 la retroposizione. Abduzione e elevazione si arrestano a 45° con reazione antalgica.
La pronazione e supinazione limitate e ridotte di 1/3.
La mobilizzazione passiva suscita dolore.
Ipostenica la chiusura a pugno della mano destra.
Ginocchia: apprezzabili scrosci, ridotta la flesso-estensione delle gambe sulle cosce con reazione antalgica ai gradi estremi.
Lasegue negativo bilateralmente.
Passaggi posturali autonomi, ma difficoltosi.
Sistema nervoso: parola normoarticolata.
agli arti inferiori. Controparte_4
Ipopallestesia degli arti inferiori
Ipotonotrofismo muscolare ositivo bilateralmente agli Per_1
arti inferiori.”.
Orbene, questo esame obiettivo non sembra indicare sostanziali miglioramenti rispetto a quello effettuato dalla Commissione medica nel 2020, quando concesse la prestazione, inoltre comporta un accertamento di un grave deficit di forza agli arti, sia agli arti superiori, in particolare quello di destra – aggravato da patologia alla cuffia dei rotatori ben documentata anche nella documentazione in atti – sia agli arti inferiori, in relazione ai quali il test ositivo per entrambi segnala, anche sulla scorta della conoscenza del Per_1 sinistro occorso al ricorrente e delle sue conseguenze, la presenza di paresi o di parestesie e un severo deficit di forza. In questo quadro clinico, deve valutarsi, altresì, che il ricorrente faceva l'autista e che certamente le conseguenze della patologia incidono sulla sua capacità lavorativa specifica.
Il C.T.U. della fase di A.T.P. ha inquadrato la patologia principale da cui è affetto il ricorrente nel cod. 7350, che attribuisce alla "tetraparesi con deficit di forza medio" un punteggio compreso tra 71 e 80%, nel caso in esame valutato pari all'80%, ma, sulla scorta dello stesso esame obiettivo sopra citato, sembra avere sottostimato il deficit di forza che dallo stesso si rileva, che sembra più adeguato definire grave, con attribuzione del codice tabellare 7351
“TETRAPARESI CON DEFICIT DI FORZA GRAVE O TETRAPLEGIA
CON ASSOCIAZIONE O NON A INCONTINENZA SFINTERICA”, che prevede invalidità fissa nella misura del 100%.
Anche l'unico miglioramento rilevato in anamnesi dalla Commissione medica nel verbale di visita qui contestato, “RISPETTO A QUANTO GIA' NO HA
PRATICATO LUNGA RIABILITAZIONE NEUROLOGICO IN
ESITO ALLA QUALE NON MANIFESTA PIU' TURBE URINARIE.” non sembra rilevante ai fini di escludere l'applicazione di detto codice tabellare, atteso che per esso non è rilevante l'associazione a incontinenza sfinterica, ove il ricorrente, come emerge dalle certificazioni in atti, continua a manifestare turbe intestinali di carattere neurologico.
Il ricorrente, quindi, anche solo valutando la tetraparesi diagnosticata dal
CTU dell'ATP, in relazione all'accertato deficit di forza che vi si accompagna, che dall'esame obiettivo risulta superiore a quello “medio” riconosciuto dal
C.T.U., va valutato invalido nella misura del 100% (irrilevante da deambulazione possibile a piccoli passi con appoggio, atteso che non è stata richiesta l'indennità di accompagnamento), sicché non appare utile procedere alla valutazione delle altre patologie in diagnosi sulla scorta delle Tabelle di legge. Per gli esiti delle patologie in diagnosi sopra citate, quindi, il ricorrente – sin dalla data della visita di revisione – deve valutarsi invalido nella misura del
100%.
Per le stesse ragioni dette, appare illegittima anche la revoca dei benefici ex art. 3, comma 3, L. 104/1992, le cui condizioni sanitaria (sulla quale nulla ha detto il CTU dell , nel quadro clinico sopra descritto, vanno ritenute CP_2
ancora sussistenti dalla data della visita di revisione.
Il ricorso va, quindi, accolto con le statuizioni di cui alla parte dispositiva.
Le spese di lite del presente giudizio di opposizione seguono la totale soccombenza dell' e si liquidano in parte dispositiva, così come quelle della CP_1
fase di A.T.P., attesa la decorrenza riconosciuta della prestazione sin dalla data della visita di revisione.
Le spese della consulenza tecnica, già liquidate provvisoriamente nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo, vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, lì 25/06/2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 21/05/2025
LA GIUDICE
Paola Marino