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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 22/04/2025, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Caltanissetta, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
G.O.P., Carmela Rita D'Aleo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1794/2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nato a [...] il [...] ( c.f. rappresentato Parte_1 CodiceFiscale_1
e difeso dall'avvocato Avv. Carmelo TERRANOVA, per procura speciale rilasciata in calce all'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo,
Attore opponente
CONTRO
. (P. Iva ), e per essa, quale procuratore, Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
(P. Iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in P.IVA_2
Milano (Mi) al Foro Buonaparte n. 12, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Raffaele Zurlo ed Andrea Ornati giusta procura alle liti allegata al ricorso per decreto ingiuntivo depositato, e con domicilio eletto in Via Paolo Emilio
Taviani n. 170, 19125 - La Spezia (SP).
Convenuta opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: le parti hanno concluso alla udienza del 21.12.2024 celebratasi in modalità cartolare ai sensi di legge. Tali conclusioni sono da ritenersi qui richiamate e parte integrante e sostanziale di questa sentenzacome da verbale di udienza.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualemente notificato, l'opponente Sig. proponeva Parte_1
opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 315/2019 emesso dal Tribunale di Caltanissetta in data 18.07.2019, notificato in data 31.07.2019, con cui veniva ingiunto al medesimo il pagamento in favore della società della somma complessiva di euro 5.967,86 Controparte_1
oltre interessi e spese, in forza di un contratto di finanziamento originariamente stipulato con
1 Compas S.p.a. e successivamente ceduto pro soluto alla società opposta.
A fondamento dell'opposizione, l'attore deduceva, in via preliminare, l'improcedibilità della domanda monitoria per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1-bis, D.Lgs. 28/2010, e, nel merito, l'assenza di prova scritta del credito e l'illiceità delle clausole contrattuali per superamento dei tassi soglia usurari. L'opponente in particolare deduceva la nullità parziale del contratto di finanziamento in forza della violazione della normativa antiusura, in quanto il tasso effettivo globale (TAEG) applicato al finanziamento sottoscritto in data 13.07.2006 risultava superiore al tasso soglia pro tempore vigente, con conseguente gratuità del contratto ex art. 1815, co. 2, c.c. Chiedeva pertanto al
Tribunale di revocare il decreto ingiuntivo opposto;
dichiarare in via preliminare,
l'improcedibilità della domanda monitoria per mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, nel merito ritenere e dichiarare nullo, annullare e/o con qualsivoglia statuizione revocare il decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma Controparte_1 del decreto ingiuntivo, contestando l'asserita usurarietà del tasso pattuito ed eccependo la legittimità del contratto. Chiedeva per quanto di ragione, previa autorizzazione della provvisoria esecutività dell'ingiunzione opposta, rigettarsi l'avversa opposizione e confermarsi integralmente il decreto ingiuntivo opposto. In subordine, la condanna del Sig.
al pagamento in favore della società della diversa, maggiore Parte_1 Controparte_1
o minore somma che risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria.
All'esito della prima udienza, con ordinanza del 10.06.2020 il giudice rigettava la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed assegnava ad entrambe le parti un termine di 15 giorni per la presentazione della domanda di mediazione ai sensi dell'art. 5, co.1bis del d.lgs.
n. 28/2010.
La dott.ssa , giudice titolare della causa, preso atto del mancato perfezionamento Per_1 dell'accordo transattivo, con ordinanza del 26.01.2022 disponeva l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, conferendo incarico al dott. , il quale in Persona_2 data 11.11.2022 comunicava la propria rinuncia all'incarico.
Preso atto di tale rinuncia, questo giudicante — subentrato alla dott.ssa Alessandra Frasca— con ordinanza del 21.12.2022 conferiva incarico alla dott.ssa la quale, dopo Persona_3
aver prestato giuramento con atto del 07.09.2023, comunicava a sua volta la rinuncia all'incarico per sopraggiunti ed improrogabili impegni personali.
La consulenza tecnica d'ufficio veniva infine espletata dal dott. Persona_4
nominato con ordinanza del 04.12.2023, il quale depositava la propria relazione peritale in data 15.02.2024.
L'opposizione è fondata e merita accoglimento.
2 Come accertato dalla CTU, il contratto di finanziamento sottoscritto dall'opponente in data
13.07.2006 prevede un TAEG pari al 22,94%, valore superiore al tasso soglia antiusura pro tempore vigente per la categoria “prestiti personali e altri finanziamenti alle famiglie effettuati dalle banche”, pari al 17,66%.
Tale dato non è stato efficacemente smentito da parte opposta, la quale si è limitata a contestare l'inclusione nel calcolo dei costi assicurativi, ritenendoli facoltativi. Tuttavia, tale assunto si presenta in contrasto con le risultanze peritali, da cui emerge che l'onere assicurativo, per come configurato nel contratto, costituiva condizione necessaria per l'accesso al finanziamento, e quindi obbligatorio ai fini del computo del TAEG.
Il CTU ha, calcolato il TAEG includendo tutti i costi previsti nel contratto (spese istruttoria, premio assicurativo, spese per estinzione anticipata) correttamente computate come oneri finanziari, in linea con le istruzioni della Banca d'Italia ai fini della verifica dell'usura. Il
TAEG risultante è del 22,936%, valore che supera il tasso soglia previsto per il trimestre
01/07/2006 – 30/09/2006.
Ne discende che il superamento della soglia si deve all'inclusione nel calcolo del TAEG dei costi relativi alla polizza assicurativa connessa al finanziamento.
Sul punto è utile rappresentare che la giurisprudenza ha costantemente affermato che: “Le spese assicurative vanno incluse nel calcolo del TAEG qualora il contratto preveda la loro obbligatorietà o laddove siano comunque condizione per la concessione del finanziamento, configurando così un costo necessario del credito” (Cass. Civ., Sez. I, n. 8806/2017; Cass.
Civ., Sez. I, n. 19597/2020).
Analogamente, anche l'arbitro bancario finanziario ha chiarito che: “Le spese per premi assicurativi devono essere incluse nel TAEG solo se la sottoscrizione della polizza costituisce condizione necessaria per ottenere il credito” (Collegio ABF Roma, decisioni n. 8128/2015,
n. 8009/2016; Collegio Napoli n. 6797/2016).
Nel caso di specie, il vincolo contrattuale rende la sottoscrizione della polizza una condizione necessaria per l'erogazione, e pertanto il relativo costo deve essere computato nel TAEG.
Posto quanto sopra ne consegue che il superamento del tasso soglia è la nullità della clausola relativa agli interessi, ai sensi dell'art. 1815, comma 2, c.c., norma secondo la quale:“Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”.
Tale disposizione, letta in combinato disposto con l'art. 644 c.p. e con l'art. 2 della L. n.
108/1996, impone di considerare gratuito il contratto di finanziamento, con esclusione di ogni pretesa per interessi e oneri assimilati.
La Corte di Cassazione ha più volte ribadito che: “In presenza di pattuizione di interessi in misura superiore al tasso soglia, la nullità della clausola comporta l'obbligo per il debitore di restituire esclusivamente il capitale ricevuto in prestito, senza alcun interesse né spesa
3 ulteriore”(Cass. Civ., Sez. III, n. 350/2013; Cass. Civ., Sez. I, n. 23192/2017).
Sulla scorta delle argomentazioni sopra svolte, l'importo richiesto in via monitoria da risulta costituito per intero da interessi illegittimamente applicati. Controparte_1
Dalla consulenza tecnica d'ufficio espletata nel corso del giudizio è emerso che l'importo complessivo del prestito ammonta ad € 17.880,00, a fronte di un capitale effettivamente erogato pari ad € 10.163,00, con un carico complessivo per interessi pari ad € 6.744,96.
Il consulente tecnico ha accertato che gli interessi applicati risultano usurari e ne ha quantificato l'ammontare in € 6.744,96, somma superiore a quella oggetto della domanda monitoria, pari ad € 5.967,86.
Conlusivamente deve ritenersi non solo infondata la pretesa monitoria, ma altresì accertata l'esistenza di un credito in favore dell'opponente per l'importo di € 777,10, da qualificarsi come indebito oggettivo ai sensi dell'art. 2033 c.c.
Dal raffronto tra le somme complessivamente versate dall'opponente e l'importo effettivamente dovuto a titolo di solo capitale, risulta un pagamento indebito di interessi per un ammontare pari ad € 777,10, somma che deve essere restituita ai sensi del citato art. 2033
c.c.
Alla luce di quanto accertato, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato, in quanto fondato su un credito insussistente e, anzi, a fronte della sussistenza di un credito in favore dell'opponente.
Le spese di lite, ivi comprese quelle di CTU, seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte opposta nei complessivi termini di cui al dispositivo ai sensi del D.M. n.55/2014, tenuto conto del valore della causa, e dell'attività difensiva in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 1794/20219
R.G.A.C., ogni altra domanda o eccezione respinta, accoglie l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 315/2019 Parte_1
emesso in data 18.07.2019, e per l'effetto:
-revoca il suddetto decreto ingiuntivo;
-dichiara la nullità delle clausole contrattuali relative agli interessi corrispettivi per superamento del tasso soglia ex art. 1815, co. 2, c.c.;
-accerta e dichiara che l'opponente è creditore di per l'importo di € 777,10, a Controparte_1 titolo di indebito oggettivo ai sensi dell'art. 2033 c.c.;
-condanna al pagamento dell'importo di cui sopra, oltre interessi legali dalla Controparte_1
domanda al saldo;
4 -condanna parte opposta al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 2540,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA con pagamento in favore dello Stato, essendo parte attrice ammessa al gratuito patrocinio.
-pone le spese della CTU a carico della convenuta, come da separato decreto di liquidazione
Caltanissetta, Lì 18 aprile 2025
Il Giudice
Carmela Rita D'ALEO
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Caltanissetta, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
G.O.P., Carmela Rita D'Aleo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1794/2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nato a [...] il [...] ( c.f. rappresentato Parte_1 CodiceFiscale_1
e difeso dall'avvocato Avv. Carmelo TERRANOVA, per procura speciale rilasciata in calce all'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo,
Attore opponente
CONTRO
. (P. Iva ), e per essa, quale procuratore, Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
(P. Iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in P.IVA_2
Milano (Mi) al Foro Buonaparte n. 12, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Raffaele Zurlo ed Andrea Ornati giusta procura alle liti allegata al ricorso per decreto ingiuntivo depositato, e con domicilio eletto in Via Paolo Emilio
Taviani n. 170, 19125 - La Spezia (SP).
Convenuta opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: le parti hanno concluso alla udienza del 21.12.2024 celebratasi in modalità cartolare ai sensi di legge. Tali conclusioni sono da ritenersi qui richiamate e parte integrante e sostanziale di questa sentenzacome da verbale di udienza.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualemente notificato, l'opponente Sig. proponeva Parte_1
opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 315/2019 emesso dal Tribunale di Caltanissetta in data 18.07.2019, notificato in data 31.07.2019, con cui veniva ingiunto al medesimo il pagamento in favore della società della somma complessiva di euro 5.967,86 Controparte_1
oltre interessi e spese, in forza di un contratto di finanziamento originariamente stipulato con
1 Compas S.p.a. e successivamente ceduto pro soluto alla società opposta.
A fondamento dell'opposizione, l'attore deduceva, in via preliminare, l'improcedibilità della domanda monitoria per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1-bis, D.Lgs. 28/2010, e, nel merito, l'assenza di prova scritta del credito e l'illiceità delle clausole contrattuali per superamento dei tassi soglia usurari. L'opponente in particolare deduceva la nullità parziale del contratto di finanziamento in forza della violazione della normativa antiusura, in quanto il tasso effettivo globale (TAEG) applicato al finanziamento sottoscritto in data 13.07.2006 risultava superiore al tasso soglia pro tempore vigente, con conseguente gratuità del contratto ex art. 1815, co. 2, c.c. Chiedeva pertanto al
Tribunale di revocare il decreto ingiuntivo opposto;
dichiarare in via preliminare,
l'improcedibilità della domanda monitoria per mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, nel merito ritenere e dichiarare nullo, annullare e/o con qualsivoglia statuizione revocare il decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma Controparte_1 del decreto ingiuntivo, contestando l'asserita usurarietà del tasso pattuito ed eccependo la legittimità del contratto. Chiedeva per quanto di ragione, previa autorizzazione della provvisoria esecutività dell'ingiunzione opposta, rigettarsi l'avversa opposizione e confermarsi integralmente il decreto ingiuntivo opposto. In subordine, la condanna del Sig.
al pagamento in favore della società della diversa, maggiore Parte_1 Controparte_1
o minore somma che risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria.
All'esito della prima udienza, con ordinanza del 10.06.2020 il giudice rigettava la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed assegnava ad entrambe le parti un termine di 15 giorni per la presentazione della domanda di mediazione ai sensi dell'art. 5, co.1bis del d.lgs.
n. 28/2010.
La dott.ssa , giudice titolare della causa, preso atto del mancato perfezionamento Per_1 dell'accordo transattivo, con ordinanza del 26.01.2022 disponeva l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, conferendo incarico al dott. , il quale in Persona_2 data 11.11.2022 comunicava la propria rinuncia all'incarico.
Preso atto di tale rinuncia, questo giudicante — subentrato alla dott.ssa Alessandra Frasca— con ordinanza del 21.12.2022 conferiva incarico alla dott.ssa la quale, dopo Persona_3
aver prestato giuramento con atto del 07.09.2023, comunicava a sua volta la rinuncia all'incarico per sopraggiunti ed improrogabili impegni personali.
La consulenza tecnica d'ufficio veniva infine espletata dal dott. Persona_4
nominato con ordinanza del 04.12.2023, il quale depositava la propria relazione peritale in data 15.02.2024.
L'opposizione è fondata e merita accoglimento.
2 Come accertato dalla CTU, il contratto di finanziamento sottoscritto dall'opponente in data
13.07.2006 prevede un TAEG pari al 22,94%, valore superiore al tasso soglia antiusura pro tempore vigente per la categoria “prestiti personali e altri finanziamenti alle famiglie effettuati dalle banche”, pari al 17,66%.
Tale dato non è stato efficacemente smentito da parte opposta, la quale si è limitata a contestare l'inclusione nel calcolo dei costi assicurativi, ritenendoli facoltativi. Tuttavia, tale assunto si presenta in contrasto con le risultanze peritali, da cui emerge che l'onere assicurativo, per come configurato nel contratto, costituiva condizione necessaria per l'accesso al finanziamento, e quindi obbligatorio ai fini del computo del TAEG.
Il CTU ha, calcolato il TAEG includendo tutti i costi previsti nel contratto (spese istruttoria, premio assicurativo, spese per estinzione anticipata) correttamente computate come oneri finanziari, in linea con le istruzioni della Banca d'Italia ai fini della verifica dell'usura. Il
TAEG risultante è del 22,936%, valore che supera il tasso soglia previsto per il trimestre
01/07/2006 – 30/09/2006.
Ne discende che il superamento della soglia si deve all'inclusione nel calcolo del TAEG dei costi relativi alla polizza assicurativa connessa al finanziamento.
Sul punto è utile rappresentare che la giurisprudenza ha costantemente affermato che: “Le spese assicurative vanno incluse nel calcolo del TAEG qualora il contratto preveda la loro obbligatorietà o laddove siano comunque condizione per la concessione del finanziamento, configurando così un costo necessario del credito” (Cass. Civ., Sez. I, n. 8806/2017; Cass.
Civ., Sez. I, n. 19597/2020).
Analogamente, anche l'arbitro bancario finanziario ha chiarito che: “Le spese per premi assicurativi devono essere incluse nel TAEG solo se la sottoscrizione della polizza costituisce condizione necessaria per ottenere il credito” (Collegio ABF Roma, decisioni n. 8128/2015,
n. 8009/2016; Collegio Napoli n. 6797/2016).
Nel caso di specie, il vincolo contrattuale rende la sottoscrizione della polizza una condizione necessaria per l'erogazione, e pertanto il relativo costo deve essere computato nel TAEG.
Posto quanto sopra ne consegue che il superamento del tasso soglia è la nullità della clausola relativa agli interessi, ai sensi dell'art. 1815, comma 2, c.c., norma secondo la quale:“Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”.
Tale disposizione, letta in combinato disposto con l'art. 644 c.p. e con l'art. 2 della L. n.
108/1996, impone di considerare gratuito il contratto di finanziamento, con esclusione di ogni pretesa per interessi e oneri assimilati.
La Corte di Cassazione ha più volte ribadito che: “In presenza di pattuizione di interessi in misura superiore al tasso soglia, la nullità della clausola comporta l'obbligo per il debitore di restituire esclusivamente il capitale ricevuto in prestito, senza alcun interesse né spesa
3 ulteriore”(Cass. Civ., Sez. III, n. 350/2013; Cass. Civ., Sez. I, n. 23192/2017).
Sulla scorta delle argomentazioni sopra svolte, l'importo richiesto in via monitoria da risulta costituito per intero da interessi illegittimamente applicati. Controparte_1
Dalla consulenza tecnica d'ufficio espletata nel corso del giudizio è emerso che l'importo complessivo del prestito ammonta ad € 17.880,00, a fronte di un capitale effettivamente erogato pari ad € 10.163,00, con un carico complessivo per interessi pari ad € 6.744,96.
Il consulente tecnico ha accertato che gli interessi applicati risultano usurari e ne ha quantificato l'ammontare in € 6.744,96, somma superiore a quella oggetto della domanda monitoria, pari ad € 5.967,86.
Conlusivamente deve ritenersi non solo infondata la pretesa monitoria, ma altresì accertata l'esistenza di un credito in favore dell'opponente per l'importo di € 777,10, da qualificarsi come indebito oggettivo ai sensi dell'art. 2033 c.c.
Dal raffronto tra le somme complessivamente versate dall'opponente e l'importo effettivamente dovuto a titolo di solo capitale, risulta un pagamento indebito di interessi per un ammontare pari ad € 777,10, somma che deve essere restituita ai sensi del citato art. 2033
c.c.
Alla luce di quanto accertato, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato, in quanto fondato su un credito insussistente e, anzi, a fronte della sussistenza di un credito in favore dell'opponente.
Le spese di lite, ivi comprese quelle di CTU, seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte opposta nei complessivi termini di cui al dispositivo ai sensi del D.M. n.55/2014, tenuto conto del valore della causa, e dell'attività difensiva in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 1794/20219
R.G.A.C., ogni altra domanda o eccezione respinta, accoglie l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 315/2019 Parte_1
emesso in data 18.07.2019, e per l'effetto:
-revoca il suddetto decreto ingiuntivo;
-dichiara la nullità delle clausole contrattuali relative agli interessi corrispettivi per superamento del tasso soglia ex art. 1815, co. 2, c.c.;
-accerta e dichiara che l'opponente è creditore di per l'importo di € 777,10, a Controparte_1 titolo di indebito oggettivo ai sensi dell'art. 2033 c.c.;
-condanna al pagamento dell'importo di cui sopra, oltre interessi legali dalla Controparte_1
domanda al saldo;
4 -condanna parte opposta al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 2540,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA con pagamento in favore dello Stato, essendo parte attrice ammessa al gratuito patrocinio.
-pone le spese della CTU a carico della convenuta, come da separato decreto di liquidazione
Caltanissetta, Lì 18 aprile 2025
Il Giudice
Carmela Rita D'ALEO
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