Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sentenza 02/02/2026, n. 381
CGT2
Sentenza 2 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Rinvio pregiudiziale alla CGUE

    La Corte ritiene che una pronuncia della CGUE non sia necessaria per definire la lite fiscale, dato il tenore degli arresti giurisprudenziali già esistenti.

  • Rigettato
    Questione di legittimità costituzionale

    La Corte dichiara la questione infondata per mancata specificazione delle norme di rango primario in conflitto con la Costituzione e inammissibile per le questioni relative alla procedura di regolarizzazione, non essendo questa l'oggetto principale del giudizio.

  • Rigettato
    Eccessiva durata dell'attività di verifica o accertamento

    Le verifiche sono durate un solo giorno ciascuna, ampiamente entro i limiti di legge. L'eventuale eccessiva durata dell'accertamento non è stata eccepita nei termini di decadenza. I termini di decadenza per la notifica degli avvisi sono stati rispettati.

  • Rigettato
    Nullità dell'avviso di accertamento per mancata traduzione in inglese

    Non è stata fornita prova della necessità di traduzione (es. cittadinanza del legale rappresentante). Le persone giuridiche non hanno un proprio idioma. Non esiste norma che imponga la traduzione. La costituzione in giudizio ha sanato eventuali vizi. Il Regolamento UE 1784/20 non si applica alla materia fiscale. Non vi è violazione CEDU o Patto Internazionale. La Convenzione dell'Aja non è applicabile. Il contratto tra le parti è in italiano.

  • Rigettato
    Mancata valutazione della documentazione prodotta

    La documentazione è stata giudicata inidonea o irrilevante. L'art. 52 comma 5 DPR 633/72 preclude la valutazione di documenti rifiutati in sede di verifica. Le perizie e i pareri tecnici non sono pertinenti o non sono sufficienti a sovvertire il giudizio dell'ufficio.

  • Rigettato
    Illegittimità dell'accertamento induttivo puro

    L'accertamento induttivo puro è legittimo ai sensi dell'art. 1 comma 644 lett. g) L. n. 190/14, in quanto l'operatore non si è collegato al totalizzatore nazionale e non ha aderito alla procedura di regolarizzazione. L'art. 24 comma 10 d.l. n. 98/11 non è applicabile all'anno d'imposta 2017. La mancata regolarizzazione è presupposto per l'accertamento induttivo.

  • Rigettato
    Insussistenza della responsabilità solidale di Ricorrente_2 Ltd.

    L'obbligazione di Ricorrente_1 è esistente. La modifica normativa invocata non si applica agli operatori non collegati al totalizzatore nazionale.

  • Rigettato
    Violazione art. 7 comma 5 bis d.lgs. n. 546/92

    L'onere della prova dell'ufficio impositore include la dimostrazione della coerenza con la normativa sostanziale, comprese le norme sull'accertamento induttivo, che nel caso di specie sono state rispettate.

  • Rigettato
    Violazione dei principi del contraddittorio, imparzialità e buon andamento

    Non esiste norma che imponga la separazione tra attività istruttoria e decisoria. L'attività istruttoria può essere svolta dal personale dell'ufficio impositore. Il contraddittorio è stato garantito.

  • Rigettato
    Violazione art. 24 comma 10 d.l. n. 98/11

    L'art. 24 comma 10 d.l. n. 98/11 non è applicabile all'anno d'imposta 2017, pertanto l'ufficio non era tenuto ad esaminare la documentazione per una liquidazione analitica.

  • Rigettato
    Insussistenza del presupposto territoriale per Ricorrente_2 Ltd.

    Il presupposto territoriale è costituito dallo svolgimento dell'attività di raccolta scommesse in Italia. Il luogo di conclusione del contratto è irrilevante ai fini fiscali. Le norme sulla doppia imposizione non si applicano all'imposta unica sulle scommesse.

  • Rigettato
    Insussistenza dei presupposti soggettivo, oggettivo e territoriale per Ricorrente_1

    La Suprema Corte ha stabilito che il titolare di un centro trasmissione dati (CTD) è soggetto passivo dell'imposta, anche se non partecipa al rischio. L'art. 1 comma 66 lett. b) L. n. 220/10 assoggetta chiunque gestisca scommesse per conto terzi. La normativa non è discriminatoria rispetto ai titolari di ricevitorie autorizzate.

  • Rigettato
    Assenza di illeciti penali o amministrativi e equiparazione a ricevitorie autorizzate

    Ricorrente_1 non ha provato di aver ottenuto la regolarizzazione prevista dalla legge. La sua posizione non è equiparabile a quella di una ricevitoria autorizzata, pertanto l'applicazione dell'imposta non è discriminatoria.

  • Rigettato
    Illegittimità del trattamento sanzionatorio per obiettiva incertezza normativa

    L'obiettiva incertezza normativa può essere invocata solo fino all'entrata in vigore dell'art. 1 comma 66 L. n. 220/10. L'anno d'imposta in questione (2017) è successivo a tale data, quindi l'esimente non è applicabile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sentenza 02/02/2026, n. 381
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
    Numero : 381
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

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