Articolo 13 della Legge 22 marzo 1985, n. 111
Articolo 12Articolo 14
Versione
20 aprile 1985
Art. 13.
Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata, per l'anno 1984, la maggiore spesa di lire 20.000 milioni destinata quanto a:
a) lire 5.000 milioni alla concessione dei contributi di cui agli articoli 3 , 11 , 12 e 13 della legge 14 agosto 1982, n. 599 ;
b) lire 5.000 milioni alla concessione dei contributi di cui all' articolo 1 della legge 14 agosto 1982, n. 598 ;
c) lire 5.000 milioni alla concessione dei contributi di cui all'articolo 8 della presente legge ed all' articolo 16 della legge 14 agosto 1982, n. 599 ;
d) lire 5.000 milioni alla concessione dei contributi di cui all'articolo 10 della presente legge.
Entrata in vigore il 20 aprile 1985