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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 14/12/2025, n. 1492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1492 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2348/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DE POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. CA Di UA Presidente relatore dott. Eleonora Ramacciotti Giudice dott. Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 2348/2025 promosso da:
C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. DE LUCA NAZARIO
ATTRICE contro
(C.F. , Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. PERRUCCI CLAUDIO e dell'avv. PASINI ANDREA
CONVENUTO
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
CONCLUSIONI DELE PARTI: le parti hanno concluso sul vincolo come in verbale d'udienza del 26/11/2025
F A T T O E DI R I T T O
Con ricorso depositato in data 15/5/2025 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare lo scioglimento del matrimonio celebrato in SPILAMBERTO il 07/06/2011 tra il ricorrente e , unione dalla quale nascevano un figlio: (3/9/1997) Controparte_1 Per_1 maggiorenne ed economicamente indipendente.
La ricorrente invocava l'applicazione dell'art. 3 n. 2 L.
1.12.1970 n. 898, come successivamente pagina 1 di 3 modificato dalla Legge n. 55/2015, dando conto del fatto che i coniugi vivevano separati dal 2023, quando in data 30/03/2023 avevano raggiunto un accordo di separazione avanti all'Ufficiale di Stato
Civile di Spilamberto.
Parte ricorrente formulava, altresì, ulteriorie domanda accessoria di riconoscimento di un assegno divorzile di euro 500.
Si costituiva il convenuto che non si opponeva alla declaratoria di cessazione degli effetti civili scioglimento del matrimonio, chiedendo, tuttavia, il rigetto della domanda di assegno divorzile, in quanto la ricorrente aveva giù ricevuto, con scrittura 19/12/2023, una somma di denaro a titolo di assegno divorzile una tantum; in subordine, in via riconvenzionale, in caso di accertamento dell'invalidità di tale scrittura, chiedeva la restituzione dell'importo di euro 40.000.
Alla prima udienza tenutasi in data 26/11/2025, dopo un rinvio per impedimento della ricorrente, i difensori delle parti precisavano le conclusioni sul vincolo e procedevano alla discussione orale ai sensi dell'art. 473 bis.21 c.p.c.; la causa veniva, quindi, rimessa al Collegio per la decisione.
§§
La domanda congiunta delle parti volta ad ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta.
Invero i coniugi, uniti in matrimonio civile a SPILAMBERTO il 07/06/2011, hanno definito la propria separazione in forza di accordo di separazione del 30/03/2023 avanti all'Ufficiale di Stato Civile di
Spilamberto.
Protraendosi lo stato di separazione tra gli stessi per il tempo previsto dalla legge e non essendo stata eccepita una intervenuta riconciliazione, ricorrono pertanto gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. B L.
n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, dovendosi ritenere accertato, alla luce delle risultanze istruttorie, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni inerenti i rapporti economici fra le parti, occorre rimettere la causa in istruttoria.
Ogni determinazione relativa alla regolamentazione delle spese di lite viene rimessa alla definizione del merito.
P . Q . M .
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, in contraddittorio delle parti, con l'intervento del
Pubblico Ministero
I – DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto in SPILAMBERTO il 07/06/2011 fra pagina 2 di 3 nata a [...] il [...] e nata a Parte_1 Controparte_1
TO DE RE (NA) il 22/08/1963
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di SPILAMBERTO di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune
Anno 2011 Atto n. 10 Parte I
III - dispone con separata ordinanza la rimessione della causa in istruttoria per tutte le altre questioni;
IV - rinvia la regolamentazione delle spese di lite alla definizione del merito.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 10/12/2025
Il Presidente estensore
CA Di UA
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DE POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. CA Di UA Presidente relatore dott. Eleonora Ramacciotti Giudice dott. Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 2348/2025 promosso da:
C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. DE LUCA NAZARIO
ATTRICE contro
(C.F. , Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. PERRUCCI CLAUDIO e dell'avv. PASINI ANDREA
CONVENUTO
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
CONCLUSIONI DELE PARTI: le parti hanno concluso sul vincolo come in verbale d'udienza del 26/11/2025
F A T T O E DI R I T T O
Con ricorso depositato in data 15/5/2025 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare lo scioglimento del matrimonio celebrato in SPILAMBERTO il 07/06/2011 tra il ricorrente e , unione dalla quale nascevano un figlio: (3/9/1997) Controparte_1 Per_1 maggiorenne ed economicamente indipendente.
La ricorrente invocava l'applicazione dell'art. 3 n. 2 L.
1.12.1970 n. 898, come successivamente pagina 1 di 3 modificato dalla Legge n. 55/2015, dando conto del fatto che i coniugi vivevano separati dal 2023, quando in data 30/03/2023 avevano raggiunto un accordo di separazione avanti all'Ufficiale di Stato
Civile di Spilamberto.
Parte ricorrente formulava, altresì, ulteriorie domanda accessoria di riconoscimento di un assegno divorzile di euro 500.
Si costituiva il convenuto che non si opponeva alla declaratoria di cessazione degli effetti civili scioglimento del matrimonio, chiedendo, tuttavia, il rigetto della domanda di assegno divorzile, in quanto la ricorrente aveva giù ricevuto, con scrittura 19/12/2023, una somma di denaro a titolo di assegno divorzile una tantum; in subordine, in via riconvenzionale, in caso di accertamento dell'invalidità di tale scrittura, chiedeva la restituzione dell'importo di euro 40.000.
Alla prima udienza tenutasi in data 26/11/2025, dopo un rinvio per impedimento della ricorrente, i difensori delle parti precisavano le conclusioni sul vincolo e procedevano alla discussione orale ai sensi dell'art. 473 bis.21 c.p.c.; la causa veniva, quindi, rimessa al Collegio per la decisione.
§§
La domanda congiunta delle parti volta ad ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta.
Invero i coniugi, uniti in matrimonio civile a SPILAMBERTO il 07/06/2011, hanno definito la propria separazione in forza di accordo di separazione del 30/03/2023 avanti all'Ufficiale di Stato Civile di
Spilamberto.
Protraendosi lo stato di separazione tra gli stessi per il tempo previsto dalla legge e non essendo stata eccepita una intervenuta riconciliazione, ricorrono pertanto gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. B L.
n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, dovendosi ritenere accertato, alla luce delle risultanze istruttorie, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni inerenti i rapporti economici fra le parti, occorre rimettere la causa in istruttoria.
Ogni determinazione relativa alla regolamentazione delle spese di lite viene rimessa alla definizione del merito.
P . Q . M .
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, in contraddittorio delle parti, con l'intervento del
Pubblico Ministero
I – DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto in SPILAMBERTO il 07/06/2011 fra pagina 2 di 3 nata a [...] il [...] e nata a Parte_1 Controparte_1
TO DE RE (NA) il 22/08/1963
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di SPILAMBERTO di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune
Anno 2011 Atto n. 10 Parte I
III - dispone con separata ordinanza la rimessione della causa in istruttoria per tutte le altre questioni;
IV - rinvia la regolamentazione delle spese di lite alla definizione del merito.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 10/12/2025
Il Presidente estensore
CA Di UA
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