Decreto cautelare 28 febbraio 2025
Decreto presidenziale 6 marzo 2025
Ordinanza cautelare 9 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 23/04/2026, n. 932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 932 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00932/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00448/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 448 del 2025, proposto da
DE S.a.s. di DE AS e LO & C., in persona del legale rappresentante pro- tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Eleonora Gavoni, Maurizio Torlasco, con domicilio eletto presso lo studio Eleonora Gavoni in Voghera, via Mazzini;
contro
Anas S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane - Struttura Territoriale Piemonte e Valle D’Aosta, Anas S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, non costituiti in giudizio;
Anas Spa, in persona del legale rappresentante pro-tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Elisa La Porta, Claudio Borello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
1. del provvedimento emesso dall’ANAS – Struttura territoriale Piemonte e Valle d''Aosta, CDG. ST TO AAG SE. REGISTRO UFFICIALE U. 0139908 del 17 febbraio 2025, contratto nr. 7000000275946, avente ad oggetto “diffida alla rimozione di opere consistenti in accesso commerciale esistente al km. 66+331 lato dx, in comune di Carbonara Scrivia”;
2. di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, anche non noti, e, in particolare
a. della nota ANAS – Struttura territoriale Piemonte e Valle d''Aosta, CDG. ST TO AAG SEG. REGISTRO UFFICIALE U. 1018913 del 22 novembre 2024, avente ad oggetto “S.S. n. 35 - Autorizzazione per la realizzazione di opere consistenti in regolarizzazione accesso commerciale esistente al km. 66+331 lato dx, in Comune di Carbonara Scrivia. Richiedente DELPONTE SAS - P. Iva 00167740067”, con la quale ANAS – Struttura territoriale Piemonte e Valle d''Aosta ha comunicato la sospensione della fase istruttoria, chiedendo l’invio di ulteriore documentazione;
b. della nota ANAS – Struttura territoriale Piemonte e Valle d''Aosta, CDG. ST TO AAG SEG. REGISTRO UFFICIALE U. 0727073 del 26 agosto 2024;
c. Della nota ANAS – Struttura territoriale Piemonte e Valle d''Aosta, CDG. ST TO AAG SEG. REGISTRO UFFICIALE U.0736672 del 29 agosto 2024;
d. degli atti di ANAS – anche allo stato non noti – aventi ad oggetto la ricognizione dello stato di fatto e di diritto e, in particolare, il menzionato “sopralluogo esperito dal Supporto Tecnico di questa Società in data 12.02.2025”.
e. di tutti gli atti ed i provvedimenti di ANAS – allo stato non noti – aventi ad oggetto la valutazione – riferita al caso de quo – della normativa di settore, la ponderazione degli interessi pubblicistici e di salvaguardia della circolazione stradale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Anas Spa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 aprile 2026 il dott. RA OS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e IR
Con ricorso proposto dinanzi a questo Tribunale amministrativo e notificato il 28 febbraio 2025 la DE S.a.s. di DE AS e LO & C. con sede legale in Carbonara Scrivia, impugnava il provvedimento emesso dall’Anas – Struttura territoriale Piemonte e Valle d'Aosta, del 17 febbraio 2025, avente ad oggetto “diffida alla rimozione di opere consistenti in accesso commerciale esistente al km. 66+331 lato dx, in comune di Carbonara Scrivia” e ne chiedeva l’annullamento insieme a tutti gli atti connessi.
Esponeva in fatto ed in diritto che tale accesso era l’unico accesso alla propria attività - sia per i clienti che per i fornitori - quello da sempre esistito ed insistente sulla Strada Statale per Genova, il medesimo era stato autorizzato da altro ente nel 1973 e che da alcuni anni era divenuto oggetto di carteggio tra l’esponente e l’Anas fino all’emanazione del provvedimento ad oggi impugnato per:
1.Violazione dell’art. 21-septies della l. 241 del 1990.
2. Violazione dell’art. 10-bis della l. 241 del 1990. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Violazione delle garanzie di partecipazione del privato.
3. Violazione dell’art. 22 del d. lgs. 30 aprile 1992 n. 285, recante il nuovo Codice della Strada. Violazione dell’art. 45 del D.P.R. 495 del 16 dicembre 1992, recante il regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada.
4. Violazione dell’art. 22 del d. lgs. 30 aprile 1992 n. 285, recante il nuovo Codice della Strada. Violazione dell’art. 45 del D.P.R. 495 del 16 dicembre 1992, recante il regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada. Eccesso di potere. Travisamento dei presupposti di fatto.
5. Eccesso di potere. Sviamento della causa tipica.
6. Eccesso di potere. Irragionevolezza, l'illogicità e contraddittorietà dell'atto e del procedimento.
7. Ingiustizia manifesta.
La ricorrente concludeva per l’accoglimento del ricorso con vittoria di spese e chiedeva la sospensione cautelare del provvedimento, sospensione che le veniva accordata da questo Tribunale con ordinanza 9 aprile 2025 n. 135.
L’Anas s.p.a. si costituiva in giudizio, contestando le ragioni del ricorso.
Con delibera 27 maggio 2025 n. 22 il Comune di Carbonara Scrivia effettuava la delimitazione del centro abitato ai sensi dell’art. 4 del codice della strada il 30 settembre successivo i delegati del Comune e dell’Anas in contraddittorio eseguivano in concreto sul terreno i contenuti della delibera.
Con nota 11 marzo 2026 l’Anas comunicava alla ricorrente che in conseguenza della delibera di delimitazione del centro abitato di Carbonara Scrivia, era intervenuto un mutamento della condizione giuridica della tratta stradale in questione che diveniva tratta urbana, per cui la competenza all’autorizzazione del passo carrabile transitava al Comune territorialmente competente.
Per tali motivi il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, mentre le spese di giudizio possono essere compensate, poiché nel riscontro svolto dai tecnici Anas il 21 novembre 2024 si è potuto verificare che l’accesso in oggetto non rispettava quanto prescritto dall’art. 45 comma 3 del R.E. del C.d.S., poiché posto a meno di mt. 100 (in deroga) da altro accesso esistente, il quale, modificato poteva essere utilizzato dalla proprietà per l’accesso al fondo, evitando ulteriori interferenze con la circolazione sulla S.S. 35.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
RA OS, Presidente, Estensore
Giovanni Francesco Perilongo, Referendario
Pietro Buzano, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| RA OS |
IL SEGRETARIO