Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 12/05/2025, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dr. Sara Cargasacchi Presidente
Dr. Francesca Riccardi Giudice
Dr.ssa Barbara Licitra Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 403/2024 promossa da
(c.f./p.iva ), con il patrocinio degli avv.ti Parte_1 C.F._1
SPEZIALE GIULIO e PICCAPIETRA ALICE contro
(c.f./p.iva ), con il patrocinio degli avv.ti SPINI CP_1 C.F._2
VITTORIO e MUZIO SARA MARIA
Con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica – SEDE
OGGETTO: Separazione giudiziale
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso 27 5 24 hiedeva: Parte_1
che l'Ill.mo signor Presidente del Tribunale di Sondrio voglia fissare con decreto la data dell'udienza di comparizione dei coniugi ed all'esito pronunciare la separazione personale dei coniugi, alle seguenti CONDIZIONI 1) I coniugi vivranno separati nel mutuo rispetto;
2) La casa coniugale, sita in Civo (SO), Frazione Santa Croce s.n.c., di esclusiva proprietà del sig.
[...]
resterà in uso al medesimo;
3) La sig.ra si trasferirà altrove entro e non Pt_1 CP_1 pagina 1 di 3
4) I coniugi sono economicamente indipendenti sì che nulla sarà reciprocamente dovuto a titolo di concorso al mantenimento.
Con vittoria delle spese di lite o compensazione delle stesse in caso di consensualizzazione della procedura.
Si costituiva , chiedendo: CP_1
“Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, piaccia al Tribunale Ill.mo, per i motivi di fatto e di diritto indicati in narrativa, pronunciare la separazione personale tra i sigg. CP_1
e alle seguenti condizioni Parte_1
- stabilire che il sig. versi alla sig.ra a titolo di contributo al suo mantenimento, la Pt_1 CP_1
somma di € 2.000,00 (diconsi duemila) mensili, da corrispondersi entro il 10 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT”.
Così incardinatosi il contraddittorio, all'udienza 5 2 25 le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo e depositavano successivamente note congiunte 7 2 25.
Sussistono le condizioni di legge per la dichiarazione di separazione personale, voluta da entrambe le parti.
L'accordo raggiunto appare degno di accoglimento in quanto conforme alla legge ed all'interesse delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sondrio in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
dichiara la separazione personale di e che si erano uniti in Parte_1 CP_1
matrimonio concordatario in data 6.7.1991 in Talamona (SO), con atto iscritto nei registri del
Comune di Talamona a Parte II – serie A e trascritto nei registri del Comune di Civo a n. 4 parte II serie B, alle condizioni di cui alle note congiunte 7 2 25 da intendersi qui integralmente trascritte.
pagina 2 di 3 Così deciso in Sondrio, nella camera di consiglio del 16 4 25
Il Presidente estensore
Barbara Licitra
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