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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 02/12/2025, n. 1434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1434 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 82/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dr. NA ST, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE ex art. 127-ter c.p.c. nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Raffaele Addamo (foro di
Messina)
- RICORRENTE
contro
, in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore
rappresentato e difeso dall'avv. Angela Caliò Marincola Sculco (foro di
Brescia)
- RESISTENTE
Oggetto: ripetizione di indebito.
All'udienza di discussione, celebrata in trattazione scritta ex art. 127-ter
c.p.c., i procuratori delle parti concludevano come da rispettivi atti finali, tempestivamente depositati. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 442 c.p.c., depositato telematicamente in Cancelleria in data 13 gennaio 2025, conveniva in giudizio innanzi al Parte_1
Tribunale di Brescia - Sezione Lavoro l' di Brescia, siccome CP_2 impugnava il provvedimento emesso nei suoi confronti dall'ente previdenziale il 13 novembre 2024, avente a oggetto “rideterminazione della prestazione n. 044-150002027097 Cat. INVCIV”, a lei notificato in data 3 dicembre 2024.
Più precisamente, essa deduceva che:
- era titolare di pensione cat. INVCIV n. 044-150002027097;
- con provvedimento del 13 novembre 2024 (all. 1), l'ente previdenziale le aveva comunicato un provvedimento di rideterminazione, in quanto affermava che la provvidenza economica era stata ricalcolata a far data dall'1 gennaio 2022, donde un debito maturato a suo carico di € 7.777,75. La decisione trovava causa nella comunicazione della dichiarazione dei redditi presentata da nel 2023 per l'anno 2022, da cui risultava che la Pt_1 donna durante quell'annualità aveva percepito a titolo di retribuzioni euro
17.446,35;
- la ricorrente sottolineava di aver sempre regolarmente trasmesso i modelli
730 all' (all. 2), di talché parte resistente ne aveva sempre avuto CP_2 conoscenza;
- l'emolumento de quo aveva carattere assistenziale;
- il provvedimento era stato emesso il 13 novembre 2024, mentre le CP_2 somme di cui era stata richiesta la restituzione alla parte ricorrente si riferivano a periodi antecedenti. censurava l'atto amministrativo, giacché osservava che si era creata Pt_1 quella situazione di affidamento nel percettore - cui non era addebitabile l'erogazione indebita - riconosciuta dalla ormai consolidata giurisprudenza
2 di legittimità e di merito quale ragione sufficiente a determinare la ripetibilità dell'indebito assistenziale per superamento dei limiti reddituali solo per l'epoca successiva al momento in cui era intervenuto l'atto di accertamento del venir meno delle condizioni di legge.
Dimetteva le seguenti conclusioni:
Accertare e dichiarare che le somme di cui e causa non sono dovute dalla parte ricorrente all' (se non quelle eventualmente erogate CP_2 successivamente al provvedimento di rideterminazione) e, conseguentemente, annullare il provvedimento di indebito.
Condannare l' in persona del l.r.p.t., alla restituzione alla parte CP_2 ricorrente di tutte le somme eventualmente trattenute a causa del suddetto provvedimento, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo.
Condannare l' in persona del l.r.p.t., al pagamento delle spese e CP_2 competenze del presente procedimento, come da ipotesi di compenso liquidabile allegato e con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.>.
2. Si costituiva in giudizio l' sede di Brescia, che per un verso CP_2 lamentava il mancato assolvimento da parte di dell'onere della prova Pt_1 in tema di accertamento negativo dell'indebito previdenziale e, per altro verso, rimarcava il rispetto del termine annuale per la verifica di cui all'art. 13 l. n. 412/1991. Invero, la dichiarazione dei redditi per l'anno 2022 veniva a scadere il 30 novembre 2023 e la prima richiesta di rifondere le somme risaliva alla nota del 23 novembre 2024, ricevuta dalla donna il 3 dicembre
2024 (cfr. doc. 5 fasc. resistente), sicché l'istituto aveva tempestivamente chiesto la restituzione degli importi eccedenti e non dovuti, ovvero entro l'anno successivo alla presentazione della dichiarazione dei redditi.
Rassegnava le seguenti conclusioni:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, reietta ogni contraria istanza, eccezione, richiesta e conclusione:
3 nel merito ed in via principale: rigettare tutte le domande avanzate da parte ricorrente, confermando la legittimità dell'operato dell'Istituto
Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre a spese generali>.
3. La Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di svolgere attività istruttoria, in quanto puramente documentale, fissava udienza per discussione all'1 dicembre 2025, celebrata in trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
In vista della stessa, le parti compiegavano note scritte in cui si riportavano alle rispettive conclusioni già formulate.
Indi la causa era trattenuta in decisione.
4. Stima la Decidente che il ricorso debba essere accolto, per i motivi di cui si dirà in appresso.
La presente decisione si adegua ai canoni stabiliti dall'art. 132, comma 2, n.
4, c.p.c. e dall'art. 118 disp. att. c.p.c., che prevedono una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, con possibilità di fondarsi su precedenti conformi.
5. Un primo rilievo: nel caso in esame alcune circostanze fattuali sono pacifiche, in quanto ammesse in modo esplicito dalle parti, ovvero non contestate, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 115, comma 1 c.p.c.
Innanzitutto, è irrefutabile che sia titolare di pensione di Parte_1 invalidità civile dal febbraio 1990 (cfr. doc. 2 fasc. resistente).
In secondo luogo, è sicuro che essa iniziava a svolgere attività lavorativa nel
2020 e, in particolare per quanto qui interessa, nel 2022, sicché la ricorrente percepiva reddito di lavoro dipendente complessivamente per euro
17.446,35 lordi dall'1 gennaio al 31 dicembre 2022 (cfr. doc. 1, 3/A e 3/B fasc. resistente, estratto previdenziale e contratti di lavoro). CP_2
In terzo luogo, è provato per tabulas sia che includeva tali redditi Pt_1 nella dichiarazione mod. 730 del 2023 per l'anno 2022, sia che essa trasmettesse questo documento all' nel termine di legge. CP_2
4 In quarto luogo, è assodato che l'indebito di cui si discute, pari a euro
7.777,75, maturava prima dell'adozione del provvedimento dell' di CP_2 ricalcolo della pensione n. 044-150002027097 Cat. INVCIV, assunto il 13 novembre 2024. Infatti, ivi si legge che la decorrenza era retrodatata all'1 gennaio 2022 e la somma si era accumulata nel periodo gennaio 2023 - novembre 2024.
Non è, infine, revocabile in dubbio la natura assistenziale della prestazione fornita a consistente in una pensione di invalidità civile. Pt_1
Pertanto, nella vicenda che occupa non è in discussione l'esistenza dell'indebito assistenziale, poiché è certo che superava dall'1 gennaio Pt_1
2023 la soglia reddituale per poter godere del beneficio, in ragione dei redditi incassati nel 2022, oggetto di pubblica ostensione. In altri termini, non è stato smentito dalla donna di aver ricevuto somme eccedenti l'importo che le sarebbe spettato.
Sul punto, il ricorso di è muto, poiché la sua difesa è imperniata non Pt_1 tanto sulla confutazione dell'esistenza dell'indebito, quanto sulla sua buona fede, meritevole di tutela in quanto essa non vi dava causa, stante la sollecitudine con cui adempiva agli obblighi comunicativi. Per questo motivo, sosteneva che non poteva esserle imputato un errore dell'istituto.
6. L'argomento è persuasivo.
Come insegna in modo costante la giurisprudenza della Suprema Corte (cfr., ex multis, Cass. n. 31373/2019), la disciplina della ripetizione dell'indebito tracciata dall'art. 52 l. n. 88/1989 e dall'art. 13 della l. n. 412/1991 concerne esclusivamente una indebita erogazione in relazione ad un rapporto previdenziale pensionistico, né pare possibile adottare un'interpretazione analogica della citata disposizione introdotta dal legislatore del 1989, ostandovi la consolidata giurisprudenza di legittimità nel senso del carattere eccezionale delle disposizioni sull'indebito, non suscettibili di interpretazione analogica ed applicazione a qualunque prestazione previdenziale (v., fra le altre, Cass. n. 28517 del 2008; Cass. n. 3824 del
5 2011) o assistenziale indebita (v., fra le altre, Cass. nn. 15550 e 15719 del
2019, Cass. nn. 28771 e 5059 del 2018)> - come si legge in Cass. Civ.,
Sez. Lav., sentenza n. 13915 del 20 maggio 2021 (Rv. 661296 - 01), che ha statuito i seguenti principi di diritto: In tema di prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili - quale la maggiorazione della pensione sociale prevista dall'art. 38 della l. n. 448 del 2001 -, la disciplina della ripetibilità di quelle indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica le regole dettate con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, le quali non possono interpretarsi neppure estensivamente, in quanto derogano alla previsione generale di cui all'art.
2033 c.c.; ne consegue che i ratei indebitamente erogati per mancanza del requisito reddituale vanno restituiti - trovando applicazione l'art.
3-ter del
d.l. n. 850 del 1976, conv., con modif., dalla l. n. 29 del 1977, e l'art. 3, comma 9, del d.l. n. 173 del 1988, conv., con modif., dalla l. n. 291 del 1988 -
a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile al percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento>.
Si è così voluto dare continuità all'orientamento consolidato di legittimità
(cfr. Cass. n. 16088/2020; n. 26036 del 15 ottobre 2019; n. 28771/2018; n.
11921/2015; n. 1446/2008), tale per cui se l'indebito risulta essersi determinato in ragione dei maggiori redditi percepiti (variazione delle condizioni economiche), in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'accipiens.
Nello stesso senso si leggano, più di recente, Cass. Civ., Sez. Lav., ordinanza n. 24133 del 7 settembre 2021 (Rv. 662179 - 01) e Sez. Lav., sentenza n.
24617 del 10 agosto 2022 (Rv. 665337 - 01).
6 7. A fronte di questo quadro normativo e giurisprudenziale, si staglia con nitore che nella fattispecie - la quale da molti anni riceveva in modo Pt_1 regolare la pensione de qua - non dava origine all'indebito con scelta intenzionale, né opportunistica, anzi serbava un contegno trasparente e collaborativo. Proprio grazie al suo corretto assolvimento dell'obbligo comunicativo dei redditi dichiarati affiorava l'eccedenza dei versamenti, da cui scaturiva la richiesta di rientro dell' oggi impugnata. CP_2
Si rileva che l'ente previdenziale non ha dimostrato in alcun modo la fraudolenza del contegno della ricorrente o, quantomeno, la sua consapevolezza di accedere a un trattamento non spettante.
Pertanto, è sconfessato l'assunto che l'ente previdenziale abbia dato corretta applicazione alla normativa, giacché non poteva chiedere la restituzione delle somme versate prima del provvedimento adottato il 13 novembre 2024
a una beneficiaria incolpevole.
In conclusione, l'asserito indebito non può trovare conferma.
Dunque, questo Giudice dichiara non dovuto l'importo di € 7.777,75 lordi chiesto in restituzione dall' e, per l'effetto, condanna l'ente CP_2 previdenziale a rimborsare le somme a tale titolo eventualmente trattenute a
, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sugli Parte_1 arretrati, con decorrenza dai singoli recuperi al saldo effettivo.
8. Al regolamento delle spese processuali si applica il principio di causalità, di cui il criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. costituisce espressione
(cfr., tra le tante, Cass. Civ., Sez. 3, sent. 30 gennaio 2009, n. 2473).
Nella fattispecie, è da dichiararsi soccombente parte resistente.
Le spese processuali sono liquidate secondo i parametri del D.M. 10 marzo
2014, n. 55, novellato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147.
Tenuto conto della modesta difficoltà della controversia, priva di contestazioni in punto di fatto e incentrata su una sola questione in diritto, si applicano i parametri forensi prossimi al minimo di cui alla
7 corrispondente tabella allegata al decreto ministeriale, limitatamente alle prime due fasi (studio, euro 465,00 e introduttiva, euro 389,00), atteso che non è stata svolta istruttoria e che non va considerata la fase decisionale, dal momento che i difensori delle parti si limitavano a richiamare le argomentazioni pregresse.
Pertanto, le spese processuali sono liquidate nella somma di euro 854,00 per compensi, oltre a spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. alle rispettive aliquote di legge.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
in accoglimento del ricorso,
1) accerta che le somme richieste dall' a , pari a € CP_2 Parte_1
7.777,75 lordi, non sono dovute dalla stessa;
2) per l'effetto, condanna l' a restituire le somme a tale titolo CP_2 eventualmente trattenute a , oltre interessi legali e Parte_1 rivalutazione monetaria sugli arretrati, con decorrenza dai singoli recuperi al saldo effettivo;
3) condanna la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano complessivamente in € 854,00, oltre spese generali al
15%, I.V.A. e C.P.A.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia, il 2 dicembre 2025.
La Giudice
dr. NA ST
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dr. NA ST, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE ex art. 127-ter c.p.c. nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Raffaele Addamo (foro di
Messina)
- RICORRENTE
contro
, in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore
rappresentato e difeso dall'avv. Angela Caliò Marincola Sculco (foro di
Brescia)
- RESISTENTE
Oggetto: ripetizione di indebito.
All'udienza di discussione, celebrata in trattazione scritta ex art. 127-ter
c.p.c., i procuratori delle parti concludevano come da rispettivi atti finali, tempestivamente depositati. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 442 c.p.c., depositato telematicamente in Cancelleria in data 13 gennaio 2025, conveniva in giudizio innanzi al Parte_1
Tribunale di Brescia - Sezione Lavoro l' di Brescia, siccome CP_2 impugnava il provvedimento emesso nei suoi confronti dall'ente previdenziale il 13 novembre 2024, avente a oggetto “rideterminazione della prestazione n. 044-150002027097 Cat. INVCIV”, a lei notificato in data 3 dicembre 2024.
Più precisamente, essa deduceva che:
- era titolare di pensione cat. INVCIV n. 044-150002027097;
- con provvedimento del 13 novembre 2024 (all. 1), l'ente previdenziale le aveva comunicato un provvedimento di rideterminazione, in quanto affermava che la provvidenza economica era stata ricalcolata a far data dall'1 gennaio 2022, donde un debito maturato a suo carico di € 7.777,75. La decisione trovava causa nella comunicazione della dichiarazione dei redditi presentata da nel 2023 per l'anno 2022, da cui risultava che la Pt_1 donna durante quell'annualità aveva percepito a titolo di retribuzioni euro
17.446,35;
- la ricorrente sottolineava di aver sempre regolarmente trasmesso i modelli
730 all' (all. 2), di talché parte resistente ne aveva sempre avuto CP_2 conoscenza;
- l'emolumento de quo aveva carattere assistenziale;
- il provvedimento era stato emesso il 13 novembre 2024, mentre le CP_2 somme di cui era stata richiesta la restituzione alla parte ricorrente si riferivano a periodi antecedenti. censurava l'atto amministrativo, giacché osservava che si era creata Pt_1 quella situazione di affidamento nel percettore - cui non era addebitabile l'erogazione indebita - riconosciuta dalla ormai consolidata giurisprudenza
2 di legittimità e di merito quale ragione sufficiente a determinare la ripetibilità dell'indebito assistenziale per superamento dei limiti reddituali solo per l'epoca successiva al momento in cui era intervenuto l'atto di accertamento del venir meno delle condizioni di legge.
Dimetteva le seguenti conclusioni:
Accertare e dichiarare che le somme di cui e causa non sono dovute dalla parte ricorrente all' (se non quelle eventualmente erogate CP_2 successivamente al provvedimento di rideterminazione) e, conseguentemente, annullare il provvedimento di indebito.
Condannare l' in persona del l.r.p.t., alla restituzione alla parte CP_2 ricorrente di tutte le somme eventualmente trattenute a causa del suddetto provvedimento, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo.
Condannare l' in persona del l.r.p.t., al pagamento delle spese e CP_2 competenze del presente procedimento, come da ipotesi di compenso liquidabile allegato e con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.>.
2. Si costituiva in giudizio l' sede di Brescia, che per un verso CP_2 lamentava il mancato assolvimento da parte di dell'onere della prova Pt_1 in tema di accertamento negativo dell'indebito previdenziale e, per altro verso, rimarcava il rispetto del termine annuale per la verifica di cui all'art. 13 l. n. 412/1991. Invero, la dichiarazione dei redditi per l'anno 2022 veniva a scadere il 30 novembre 2023 e la prima richiesta di rifondere le somme risaliva alla nota del 23 novembre 2024, ricevuta dalla donna il 3 dicembre
2024 (cfr. doc. 5 fasc. resistente), sicché l'istituto aveva tempestivamente chiesto la restituzione degli importi eccedenti e non dovuti, ovvero entro l'anno successivo alla presentazione della dichiarazione dei redditi.
Rassegnava le seguenti conclusioni:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, reietta ogni contraria istanza, eccezione, richiesta e conclusione:
3 nel merito ed in via principale: rigettare tutte le domande avanzate da parte ricorrente, confermando la legittimità dell'operato dell'Istituto
Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre a spese generali>.
3. La Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di svolgere attività istruttoria, in quanto puramente documentale, fissava udienza per discussione all'1 dicembre 2025, celebrata in trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
In vista della stessa, le parti compiegavano note scritte in cui si riportavano alle rispettive conclusioni già formulate.
Indi la causa era trattenuta in decisione.
4. Stima la Decidente che il ricorso debba essere accolto, per i motivi di cui si dirà in appresso.
La presente decisione si adegua ai canoni stabiliti dall'art. 132, comma 2, n.
4, c.p.c. e dall'art. 118 disp. att. c.p.c., che prevedono una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, con possibilità di fondarsi su precedenti conformi.
5. Un primo rilievo: nel caso in esame alcune circostanze fattuali sono pacifiche, in quanto ammesse in modo esplicito dalle parti, ovvero non contestate, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 115, comma 1 c.p.c.
Innanzitutto, è irrefutabile che sia titolare di pensione di Parte_1 invalidità civile dal febbraio 1990 (cfr. doc. 2 fasc. resistente).
In secondo luogo, è sicuro che essa iniziava a svolgere attività lavorativa nel
2020 e, in particolare per quanto qui interessa, nel 2022, sicché la ricorrente percepiva reddito di lavoro dipendente complessivamente per euro
17.446,35 lordi dall'1 gennaio al 31 dicembre 2022 (cfr. doc. 1, 3/A e 3/B fasc. resistente, estratto previdenziale e contratti di lavoro). CP_2
In terzo luogo, è provato per tabulas sia che includeva tali redditi Pt_1 nella dichiarazione mod. 730 del 2023 per l'anno 2022, sia che essa trasmettesse questo documento all' nel termine di legge. CP_2
4 In quarto luogo, è assodato che l'indebito di cui si discute, pari a euro
7.777,75, maturava prima dell'adozione del provvedimento dell' di CP_2 ricalcolo della pensione n. 044-150002027097 Cat. INVCIV, assunto il 13 novembre 2024. Infatti, ivi si legge che la decorrenza era retrodatata all'1 gennaio 2022 e la somma si era accumulata nel periodo gennaio 2023 - novembre 2024.
Non è, infine, revocabile in dubbio la natura assistenziale della prestazione fornita a consistente in una pensione di invalidità civile. Pt_1
Pertanto, nella vicenda che occupa non è in discussione l'esistenza dell'indebito assistenziale, poiché è certo che superava dall'1 gennaio Pt_1
2023 la soglia reddituale per poter godere del beneficio, in ragione dei redditi incassati nel 2022, oggetto di pubblica ostensione. In altri termini, non è stato smentito dalla donna di aver ricevuto somme eccedenti l'importo che le sarebbe spettato.
Sul punto, il ricorso di è muto, poiché la sua difesa è imperniata non Pt_1 tanto sulla confutazione dell'esistenza dell'indebito, quanto sulla sua buona fede, meritevole di tutela in quanto essa non vi dava causa, stante la sollecitudine con cui adempiva agli obblighi comunicativi. Per questo motivo, sosteneva che non poteva esserle imputato un errore dell'istituto.
6. L'argomento è persuasivo.
Come insegna in modo costante la giurisprudenza della Suprema Corte (cfr., ex multis, Cass. n. 31373/2019), la disciplina della ripetizione dell'indebito tracciata dall'art. 52 l. n. 88/1989 e dall'art. 13 della l. n. 412/1991 concerne esclusivamente una indebita erogazione in relazione ad un rapporto previdenziale pensionistico, né pare possibile adottare un'interpretazione analogica della citata disposizione introdotta dal legislatore del 1989, ostandovi la consolidata giurisprudenza di legittimità nel senso del carattere eccezionale delle disposizioni sull'indebito, non suscettibili di interpretazione analogica ed applicazione a qualunque prestazione previdenziale (v., fra le altre, Cass. n. 28517 del 2008; Cass. n. 3824 del
5 2011) o assistenziale indebita (v., fra le altre, Cass. nn. 15550 e 15719 del
2019, Cass. nn. 28771 e 5059 del 2018)> - come si legge in Cass. Civ.,
Sez. Lav., sentenza n. 13915 del 20 maggio 2021 (Rv. 661296 - 01), che ha statuito i seguenti principi di diritto: In tema di prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili - quale la maggiorazione della pensione sociale prevista dall'art. 38 della l. n. 448 del 2001 -, la disciplina della ripetibilità di quelle indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica le regole dettate con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, le quali non possono interpretarsi neppure estensivamente, in quanto derogano alla previsione generale di cui all'art.
2033 c.c.; ne consegue che i ratei indebitamente erogati per mancanza del requisito reddituale vanno restituiti - trovando applicazione l'art.
3-ter del
d.l. n. 850 del 1976, conv., con modif., dalla l. n. 29 del 1977, e l'art. 3, comma 9, del d.l. n. 173 del 1988, conv., con modif., dalla l. n. 291 del 1988 -
a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile al percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento>.
Si è così voluto dare continuità all'orientamento consolidato di legittimità
(cfr. Cass. n. 16088/2020; n. 26036 del 15 ottobre 2019; n. 28771/2018; n.
11921/2015; n. 1446/2008), tale per cui se l'indebito risulta essersi determinato in ragione dei maggiori redditi percepiti (variazione delle condizioni economiche), in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'accipiens.
Nello stesso senso si leggano, più di recente, Cass. Civ., Sez. Lav., ordinanza n. 24133 del 7 settembre 2021 (Rv. 662179 - 01) e Sez. Lav., sentenza n.
24617 del 10 agosto 2022 (Rv. 665337 - 01).
6 7. A fronte di questo quadro normativo e giurisprudenziale, si staglia con nitore che nella fattispecie - la quale da molti anni riceveva in modo Pt_1 regolare la pensione de qua - non dava origine all'indebito con scelta intenzionale, né opportunistica, anzi serbava un contegno trasparente e collaborativo. Proprio grazie al suo corretto assolvimento dell'obbligo comunicativo dei redditi dichiarati affiorava l'eccedenza dei versamenti, da cui scaturiva la richiesta di rientro dell' oggi impugnata. CP_2
Si rileva che l'ente previdenziale non ha dimostrato in alcun modo la fraudolenza del contegno della ricorrente o, quantomeno, la sua consapevolezza di accedere a un trattamento non spettante.
Pertanto, è sconfessato l'assunto che l'ente previdenziale abbia dato corretta applicazione alla normativa, giacché non poteva chiedere la restituzione delle somme versate prima del provvedimento adottato il 13 novembre 2024
a una beneficiaria incolpevole.
In conclusione, l'asserito indebito non può trovare conferma.
Dunque, questo Giudice dichiara non dovuto l'importo di € 7.777,75 lordi chiesto in restituzione dall' e, per l'effetto, condanna l'ente CP_2 previdenziale a rimborsare le somme a tale titolo eventualmente trattenute a
, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sugli Parte_1 arretrati, con decorrenza dai singoli recuperi al saldo effettivo.
8. Al regolamento delle spese processuali si applica il principio di causalità, di cui il criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. costituisce espressione
(cfr., tra le tante, Cass. Civ., Sez. 3, sent. 30 gennaio 2009, n. 2473).
Nella fattispecie, è da dichiararsi soccombente parte resistente.
Le spese processuali sono liquidate secondo i parametri del D.M. 10 marzo
2014, n. 55, novellato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147.
Tenuto conto della modesta difficoltà della controversia, priva di contestazioni in punto di fatto e incentrata su una sola questione in diritto, si applicano i parametri forensi prossimi al minimo di cui alla
7 corrispondente tabella allegata al decreto ministeriale, limitatamente alle prime due fasi (studio, euro 465,00 e introduttiva, euro 389,00), atteso che non è stata svolta istruttoria e che non va considerata la fase decisionale, dal momento che i difensori delle parti si limitavano a richiamare le argomentazioni pregresse.
Pertanto, le spese processuali sono liquidate nella somma di euro 854,00 per compensi, oltre a spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. alle rispettive aliquote di legge.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
in accoglimento del ricorso,
1) accerta che le somme richieste dall' a , pari a € CP_2 Parte_1
7.777,75 lordi, non sono dovute dalla stessa;
2) per l'effetto, condanna l' a restituire le somme a tale titolo CP_2 eventualmente trattenute a , oltre interessi legali e Parte_1 rivalutazione monetaria sugli arretrati, con decorrenza dai singoli recuperi al saldo effettivo;
3) condanna la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano complessivamente in € 854,00, oltre spese generali al
15%, I.V.A. e C.P.A.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia, il 2 dicembre 2025.
La Giudice
dr. NA ST
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