Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 17/04/2025, n. 1075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1075 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
Nella causa iscritta al R.G.L. n. 782/2025 promossa da:
c.f. , ass. Avv. BOLDRINI SILVIA - Parte_1 C.F._1
LESCA GIACOMO, domiciliato come da ricorso introduttivo;
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
p. iva , ass. Avv. PARISI TOMMASO, domiciliato come da CP_1 P.IVA_1 memoria costitutiva;
- PARTE CONVENUTA -
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, la Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino Sezione Lavoro
Premesso: con ricorso depositato in data 28.1.2025, ritualmente notificato, il ricorrente ha chiesto accertarsi il proprio diritto al TFS e la condanna dell' al CP_1 pagamento delle prime due rate del predetto TFS per un importo di euro
100.000,00 lordi, oltre accessori di legge;
l' costituendosi in giudizio ha riconosciuto il diritto di parte ricorrente, CP_1 ma ha contestato il conteggio e le date individuate da parte ricorrente quali termini di pagamento delle prime due rate, dando atto di aver attivato il procedimento di liquidazione della prima rata.
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pertanto, preso atto della concorde posizione delle parti, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere;
dovendosi considerare l' come soccombente virtuale in forza del CP_1 riconoscimento del diritto e del pagamento della prima rata (con termine di pagamento al 1.8.2024) successivi alla presentazione del ricorso ed in assenza di cause di giustificazione della sua mancanza anteriore, le spese di lite liquidate nella misura indicata in dispositivo ex D.M. 55/2014 e succ. mod., in applicazione del valore minimo dello scaglione di riferimento in considerazione della semplicità della questione proposta e trattata e della natura della presente decisione, vanno poste a carico dell' , con la CP_1 richiesta distrazione di onorari e spese in favore del Difensore di parte ricorrente.
P.Q.M.
Visto l'art. 442 c.p.c. dichiara cessata la materia del contendere e condanna l' a rimborsare CP_1 alla parte ricorrente le spese di lite liquidate in € 3.290,00, oltre spese forfettarie al 15 %, IVA, CPA. e c.u. se versato, con distrazione in favore dell'avv. Lesca;
Torino, 17.4.2025
La Giudice
Sonia Salvatori
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