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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 160/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 1, riunita in udienza il
12/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
CIRELLI GINO, Presidente
SISTO VA, Relatore
RINALDI ETTORE, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 696/2022 depositato il 17/07/2022
proposto da
Ricorrente_1 Soc. Coop. Sociale - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1151/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale TORINO sez. 2 e pubblicata il 23/12/2021
Atti impositivi:
- RECUP.CRED.IMP. n. T7ECR0200146.2020 REC. CRED. IMP. 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello N. 696/2022, Ricorrente_1 Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1
, impugnava la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Torino - sezione 2 n. 1151/2/21 del 25.10.2021, depositata il 23.12.2021, con la quale veniva respinto, con condanna alle spese di lite, liquidate in € 5.000,00, il ricorso avverso l'avviso di accertamento N. T7ECR0200146-2020, notificato in data
03/12/2020 relativo ai periodi d'imposta 2015 e 2016 per imposte dirette ed Iva.
I motivi di appello riguardano lei seguenti eccezioni.
1) Nullità dell'avviso di accertamento in quanto non preceduti da processo verbale di constatazione in violazione dell'art. 12 c.7 L. 212/2000
2) Effettività e ricorrenza di tutti i requisiti per il riconoscimento del credito di imposta per Ricerca e Sviluppo
3) Erroneità del calcolo del credito di imposta in considerazione del fatto che Il costo dell'attività di ricerca e sviluppo, sia per il 2015 che per il 2016, è stato determinato interamente dall'attività delle risorse umane impiegate nel progetto.
4) Eccessività delle sanzioni irrogate e richiesta di riconoscimento delle esimenti previste dell'art. 10 comma
3 della L. 212/2000 e dell'art. 6 comma 2 del D. Lgs. 472/1997.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Novara, che evidenziando che nel decreto crescita del 2019 (DL 34/2019 conv. in L. 58/2019) è stata prevista, per gli accertamenti “a tavolino” notificati a partire dal 1 luglio 2020, unicamente la necessità dell'audizione (“invito a comparire”), in contraddittorio con l'Ufficio, della parte interessata dal controllo fiscale prima dell'emissione dell'atto di rettifica;
cosa avvenuta nel caso in esame. Nel merito si deduceva la finalità commerciale dei progetti di ricerca e sviluppo, volti all'ampliamento delle opportunità di partecipazione a gare d'appalto, posti in essere dalla Cooperativa, che il costo del personale agevolabile comprende le spese sostenute limitatamente a tecnici, ricercatori e altro personale ausiliario, adibito alle attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale oggetto del programma, con esclusione del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali, il cui costo
è stato calcolato dall'Ufficio con riferimento alla busta paga. Infine , quanto alle sanzioni, si evidenzia che, ai sensi dell'art. 1, comma 421, L. 311/2004, al recupero dei crediti d'imposta inesistenti (anni 2015 e 2016) indebitamente compensati per complessivi euro 130.495,86, era stata irrogata la sanzione del 100% dell'importo dei crediti inesistenti, in base all'art. 13, comma 5, primo periodo, del D. Lgs 471/97, pari al minimo edittale
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Controlli notificava, in data 3.12.2020, alla cooperativa sociale Ricorrente_1, operante nel settore della gestione degli appalti di servizi di pubblico interesse, l'atto n. T7ECR0200146/2020 con il quale veniva recuperato l'ammontare del credito d'imposta
(nonché le relative sanzioni ed interessi per un totale complessivo di € 277.296,36) che sarebbe scaturito dai costi d'investimento per attività di ricerca e sviluppo effettuata da parte ricorrente, negli anni 2015, 2016 ed utilizzato in compensazione nell'anno 2017 ex art 17 D.lgs 241/1997.
L'Ufficio, dopo aver richiesto, la documentazione giustificatrice del credito d'imposta ed aver svolto contraddittorio con la Parte, verificava la carenza dei requisiti di legge per poter qualificare l'attività svolta dalla cooperativa sociale, negli anni 2015, 2016, come attività di ricerca e sviluppo ai sensi dell' articolo 3 del DL 145/2013 idonea a fruire del relativo credito d'imposta.
Di conseguenza con l'atto impugnato il credito utilizzato in compensazione nell'anno 2017 ai sensi dell'articolo
17 del D.Lgs.241/1997, per l'importo complessivo di euro 130.495,86, veniva recuperato in quanto inesistente ab origine.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Torino, in ottemperanza a quanto previsto in materia di estinzione del giudizio a seguito di definizione agevolata, depositava in giudizio, in data 22.01.2026, la seguente documentazione:
1. dichiarazione prevista dall'articolo 1, comma 235, della legge n. 197 del 2022;
2. comunicazione prevista dall'articolo 1, comma 241, della medesima legge n. 197 del 2022;
3. documentazione attestante il versamento della prima o unica rata;
4. estratto di ruolo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questo Collegio ha verificato la volontà, manifestata dal contribuente in modo inequivocabile, di voler porre fine alla controversia, aderendo alla sanatoria, pagando gli importi e chiedendo la chiusura della lite, che anche in assenza di una rinuncia esplicita al ricorso, equivale a un adempimento dell'impegno di rinuncia che è implicito nella domanda di definizione agevolata stessa.
Ha altresì verificato che l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Torino, attraverso il deposito della documentazione prevista, richiama le disposizioni vigenti in materia di estinzione del giudizio a seguito di definizione agevolata
Preso atto che l'adesione alla definizione agevolata (sanatoria/rottamazione) determina l'estinzione del giudizio tributario per cessazione della materia del contendere, poiché il pagamento perfeziona l'accordo, eliminando l'interesse alla lite, questo Giudice, non può che dichiarare estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, con spese che restano a carico di chi le ha anticipate.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, per adesione alla definizione agevolata. Le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 1, riunita in udienza il
12/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
CIRELLI GINO, Presidente
SISTO VA, Relatore
RINALDI ETTORE, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 696/2022 depositato il 17/07/2022
proposto da
Ricorrente_1 Soc. Coop. Sociale - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1151/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale TORINO sez. 2 e pubblicata il 23/12/2021
Atti impositivi:
- RECUP.CRED.IMP. n. T7ECR0200146.2020 REC. CRED. IMP. 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello N. 696/2022, Ricorrente_1 Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1
, impugnava la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Torino - sezione 2 n. 1151/2/21 del 25.10.2021, depositata il 23.12.2021, con la quale veniva respinto, con condanna alle spese di lite, liquidate in € 5.000,00, il ricorso avverso l'avviso di accertamento N. T7ECR0200146-2020, notificato in data
03/12/2020 relativo ai periodi d'imposta 2015 e 2016 per imposte dirette ed Iva.
I motivi di appello riguardano lei seguenti eccezioni.
1) Nullità dell'avviso di accertamento in quanto non preceduti da processo verbale di constatazione in violazione dell'art. 12 c.7 L. 212/2000
2) Effettività e ricorrenza di tutti i requisiti per il riconoscimento del credito di imposta per Ricerca e Sviluppo
3) Erroneità del calcolo del credito di imposta in considerazione del fatto che Il costo dell'attività di ricerca e sviluppo, sia per il 2015 che per il 2016, è stato determinato interamente dall'attività delle risorse umane impiegate nel progetto.
4) Eccessività delle sanzioni irrogate e richiesta di riconoscimento delle esimenti previste dell'art. 10 comma
3 della L. 212/2000 e dell'art. 6 comma 2 del D. Lgs. 472/1997.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Novara, che evidenziando che nel decreto crescita del 2019 (DL 34/2019 conv. in L. 58/2019) è stata prevista, per gli accertamenti “a tavolino” notificati a partire dal 1 luglio 2020, unicamente la necessità dell'audizione (“invito a comparire”), in contraddittorio con l'Ufficio, della parte interessata dal controllo fiscale prima dell'emissione dell'atto di rettifica;
cosa avvenuta nel caso in esame. Nel merito si deduceva la finalità commerciale dei progetti di ricerca e sviluppo, volti all'ampliamento delle opportunità di partecipazione a gare d'appalto, posti in essere dalla Cooperativa, che il costo del personale agevolabile comprende le spese sostenute limitatamente a tecnici, ricercatori e altro personale ausiliario, adibito alle attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale oggetto del programma, con esclusione del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali, il cui costo
è stato calcolato dall'Ufficio con riferimento alla busta paga. Infine , quanto alle sanzioni, si evidenzia che, ai sensi dell'art. 1, comma 421, L. 311/2004, al recupero dei crediti d'imposta inesistenti (anni 2015 e 2016) indebitamente compensati per complessivi euro 130.495,86, era stata irrogata la sanzione del 100% dell'importo dei crediti inesistenti, in base all'art. 13, comma 5, primo periodo, del D. Lgs 471/97, pari al minimo edittale
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Controlli notificava, in data 3.12.2020, alla cooperativa sociale Ricorrente_1, operante nel settore della gestione degli appalti di servizi di pubblico interesse, l'atto n. T7ECR0200146/2020 con il quale veniva recuperato l'ammontare del credito d'imposta
(nonché le relative sanzioni ed interessi per un totale complessivo di € 277.296,36) che sarebbe scaturito dai costi d'investimento per attività di ricerca e sviluppo effettuata da parte ricorrente, negli anni 2015, 2016 ed utilizzato in compensazione nell'anno 2017 ex art 17 D.lgs 241/1997.
L'Ufficio, dopo aver richiesto, la documentazione giustificatrice del credito d'imposta ed aver svolto contraddittorio con la Parte, verificava la carenza dei requisiti di legge per poter qualificare l'attività svolta dalla cooperativa sociale, negli anni 2015, 2016, come attività di ricerca e sviluppo ai sensi dell' articolo 3 del DL 145/2013 idonea a fruire del relativo credito d'imposta.
Di conseguenza con l'atto impugnato il credito utilizzato in compensazione nell'anno 2017 ai sensi dell'articolo
17 del D.Lgs.241/1997, per l'importo complessivo di euro 130.495,86, veniva recuperato in quanto inesistente ab origine.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Torino, in ottemperanza a quanto previsto in materia di estinzione del giudizio a seguito di definizione agevolata, depositava in giudizio, in data 22.01.2026, la seguente documentazione:
1. dichiarazione prevista dall'articolo 1, comma 235, della legge n. 197 del 2022;
2. comunicazione prevista dall'articolo 1, comma 241, della medesima legge n. 197 del 2022;
3. documentazione attestante il versamento della prima o unica rata;
4. estratto di ruolo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questo Collegio ha verificato la volontà, manifestata dal contribuente in modo inequivocabile, di voler porre fine alla controversia, aderendo alla sanatoria, pagando gli importi e chiedendo la chiusura della lite, che anche in assenza di una rinuncia esplicita al ricorso, equivale a un adempimento dell'impegno di rinuncia che è implicito nella domanda di definizione agevolata stessa.
Ha altresì verificato che l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Torino, attraverso il deposito della documentazione prevista, richiama le disposizioni vigenti in materia di estinzione del giudizio a seguito di definizione agevolata
Preso atto che l'adesione alla definizione agevolata (sanatoria/rottamazione) determina l'estinzione del giudizio tributario per cessazione della materia del contendere, poiché il pagamento perfeziona l'accordo, eliminando l'interesse alla lite, questo Giudice, non può che dichiarare estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, con spese che restano a carico di chi le ha anticipate.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, per adesione alla definizione agevolata. Le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate.