Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/03/2025, n. 2433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2433 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2809/2020 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
12 Sezione Civile Il Tribunale di Napoli, 12 Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del G.O.P. dott. Raffaele Grimaldi, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2809/2020 R.Gen.Aff.Cont., assegnata in decisione in data 20.11.2024 TRA
nato a [...] il [...], c.f. , e Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...], c.f. , Controparte_1 C.F._2 entrambi in proprio e nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sul minore ; nonché nato a Persona_1 Parte_2
Napoli il 14.7.1986, c.f. , e , nata a C.F._3 Parte_3
Napoli il 19.1.1965, c.f. tutti elettivamente domiciliati C.F._4 in Napoli, via Freud n.40, presso lo studio dell'avvocato Fabio Cugnetto, c.f.
, che li rappresenta e difende come da procura C.F._5 rilasciata su foglio separato da considerare in calce all'atto di citazione;
[...]
[...
partita Iva in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Napoli, via Consalvo Carelli n.24, presso lo studio dell'avvocato Guglielmo Iorio, c.f.
, che la rappresenta e difende come da procura C.F._6 rilasciata su foglio separato da considerare in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-convenuta NONCHE'
c.f. , in persona del legale rappresentante Controparte_3 P.IVA_2 pro tempore, elettivamente domiciliata in Pesaro, via Sabbatini n.8, presso lo studio degli avvocati Giovanni Maraviglia, c.f. , e C.F._7
Giacomo Masini, c.f. che congiuntamente e C.F._8 disgiuntamente la rappresentano e difendono come da procura rilasciata su foglio separato da considerare in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-convenuta
Conclusioni: all'udienza del 21.10.2024, celebrata mediante trattazione scritta della causa, le parti si riportavano a tutti i propri scritti difensivi,
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio
2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e con omissione dello svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori Parte_1
, anche nella qualità di genitori del minore Controparte_1 Persona_1
; e esponevano di aver
[...] Parte_2 Parte_3 acquistato, in data 29.10.2018, dall'agenzia quattro Controparte_2 pacchetti turistici denominati “Capodanno a Sharm” comprendenti volo a/r Napoli - Sharm El Sheikh e soggiorno con trattamento all inclusive con partenza il 27.12.2018 e ritorno il 3.1.2019, organizzato dal Tour Operator Eden Viaggi S.p.a.. In particolare, aveva acquistato per sé Parte_1 stesso e per conto della moglie il pacchetto individuato dal Controparte_1 rif. Pratica 571 e dalla fatt. n.4920171, di €2.543,64, oltre il pacchetto rif. 573 fatt. 4920177, per conto dei figli , Persona_1 Controparte_4 e di €3.650,00. invece, aveva Persona_2 Parte_3 acquistato per sé stessa e per conto dei figli e Persona_3
, il pacchetto rif. Prat. 572 – fatt. 4920741 di Persona_4
€3.546,93. , infine, aveva acquistato per sé stesso e Parte_2 per conto della moglie e il figlio il pacchetto CP_5 Persona_5 rif.570 fatt.4920181, di €3.492,69. I quattro pacchetti venivano saldati per intero prima della data di partenza. In data 27.12.2018, giorno previsto per la partenza, gli attori si erano recati con le rispettive famiglie presso l'aeroporto di Capodichino in Napoli, al fine di procedere al check-in e al successivo imbarco. Tuttavia, tre degli attori venivano colti da malori improvvisi tali da non consentire la partenza. Nello specifico, aveva Parte_4 accusato un improvviso dolore alla bocca, tanto da doversi rivolgere necessariamente, nel corso della stessa giornata, ad un medico-dentista;
[...] aveva accusato un forte dolore al ventre e, a seguito di Persona_3 un'ecografia, effettuata in data 27.12.2018, le era stata diagnosticata un'ulcera di circa 5 cm con una prognosi di 30 giorni;
aveva Parte_2 accusato forti dolori addominali così intensi da richiedere l'intervento medico d'urgenza con un successivo accertamento tecnico-diagnostico, effettuato in data 27.12.2018, che aveva confermato la presenza di litiosi renale bilaterale cui era seguita una prognosi di 7 giorni di riposo assoluto. Sicché, l'intero gruppo aveva dovuto rinunciare ad effettuare il viaggio, dandone tempestiva notizia all' chiedendo, Parte_5 altresì, l'attivazione delle polizze assicurative numeri 4920177 – 4920181- 4920171- 4920741, sottoscritte all'atto di compravendita con la UnipolSai e incluse nel pacchetto.
- 2 - L'agenzia di viaggi, appresa la notizia in pari data, aveva comunicato l'episodio sia al tour operator sia alla UnipolSai, chiedendo loro di aprire i sinistri riferiti alle singole posizioni contrattuali. Tuttavia, in data 2.4.2019, la compagnia assicurativa aveva comunicato il rigetto della richiesta.
In data 8.5.2019, gli attori avevano invitato i convenuti alla stipulazione della convenzione di negoziazione assistita, chiedendo la ripetizione delle somme versate per l'acquisto dei pacchetti turistici, atteso che la mancata partenza era imputabile ad eventi sopravvenuti e imprevedibili. La non riscontrava l'invito, mentre il Tour Operator Controparte_2 declinava le richieste in quanto ai compratori era stata applicata la penale del 100% della quota di partecipazione, per aver receduto oltre termine.
Gli attori, pertanto, chiedevano la risoluzione dei contratti per sopravvenuta irrealizzabilità della causa in concreto, atteso che gli improvvisi problemi di salute dovevano considerarsi eventi sopravvenuti, imprevedibili e indipendenti dalla volontà dei clienti. Peraltro, ciò valeva anche nei confronti dei familiari-accompagnatori ai sensi dell'art.1463 c.c..
Altresì, gli attori chiedevano la nullità della clausola penale, in quanto da essi mai sottoscritta. In particolare, citavano la e la Controparte_2 CP_3 chiedendo di “Condannare le convenute, in solido, alla restituzione in favore del sig. della somma versata per il contratto (con rif. Pratica Parte_1
571 – fatt. 4920171), pari ad € 2.543,64 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Condannare le convenute, in solido, alla restituzione in favore della sg.ra della somma versata per il contratto (con rif. Prat. Parte_3
572 – fatt. 4920741), pari ad € 3.546,93 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Condannare le convenute, in solido, alla restituzione in favore del sig. della somma versata per il contratto (con rif. Parte_2 570, fatt. 4920181) pari ad € 3.492,69 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Condannare le convenute, in solido, alla restituzione in favore dei sigg.ri nonché la sig.ra n.q. di genitori Parte_1 Controparte_1 esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore , Persona_1 della somma versata per il contratto (con rif. 573 fatt. 4920177), pari ad € 3.762,78 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. b) in via gradata e/o subordinata, rispetto alla domanda precedente, accertare e dichiarare, per tutti i motivi di cui in narrativa, la risoluzione dei 4 contratti in alto epigrafati con la conseguente condanna dei convenuti, in solido, alla ripetizione, in favore degli attori, delle somme indebitamente trattenute da quantificarsi in corso di causa, se del caso, anche a mezzo CTU e/o in via equitativa oltre interessi come per legge. In ogni caso c) condannare la convenuta, al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari del presente giudizio, oltre
I.V.A., C.P.A. e spese generali al 15% come per legge, come da nota spese che verrà prodotta in corso di causa o, in ogni caso, liquidati da tariffario forense, con attribuzione al difensore antistatario.”. Si costituiva in giudizio la eccependo in via Controparte_2 preliminare la nullità dell'atto di citazione in violazione dell'art.163 c.3
- 3 - numeri 3 e 4 cpc, in quanto l'esposizione dei fatti appariva estremamente generica e lacunosa, non consentendo alla parte comparente di poter approntare adeguate difese. Nel merito, la convenuta contestava la circostanza della simultaneità dei malori, facenti capo a tre viaggiatori appartenenti a tre distinti gruppi familiari per tre patologie diverse, che nonostante l'urgenza e la necessità erano stati visitati da tre diversi dottori, anziché portati al pronto soccorso. La convenuta, inoltre, affermava di aver fornito ai clienti tutta la necessaria documentazione al fine di poter attivare la polizza assicurativa, che avevano sottoscritto all'atto dell'acquisto del pacchetto turistico. Peraltro, la convenuta si era subito attivata, come da richiesta, per far aprire il sinistro all'assicurazione e informare il Tour operator della mancata partecipazione al viaggio delle famiglie. precisava, inoltre, che la CP_2 penale era prevista nelle condizioni generali di vendita di il CP_3 quale applicava sempre delle penali a quei viaggiatori che recedevano dal contratto prima della partenza ed in particolare per coloro che recedevano prima dei tre giorni dalla partenza, la penale era quantificata nel 100% del prezzo. Sicché, non sussistevano i requisiti per la ripetizione delle somme agli acquirenti dei pacchetti turistici e chiedeva il rigetto delle domande, con vittoria di spese e attribuzione al procuratore anticipatario.
Si costituiva nel giudizio anche il Tour Operator Eden Viaggi s.p.a., chiedendo anch'esso la nullità della citazione per violazione dell'art.163 c.3 n.4 cpc, in quanto dall'esposizione dei fatti non era chiaro se i viaggiatori avessero fatto il check-in prima di essere colti dai malori che avevano impedito la partenza, fatto che avrebbe consentito alla difesa di valutare l'opportunità di chiamare in causa la compagnia assicurativa. Nella missiva inviata da Unipolsai agli attori, in data 25.7.2019, si evinceva che tutti gli 11 viaggiatori avevano effettuato il check-in e imbarcato 16 bagagli, prima di decidere di non partire. Secondo il convenuto Tour operator, l'effettuazione del check-in avrebbe escluso a priori l'operatività della polizza, in quanto la copertura assicurativa cessava nel momento in cui il viaggio aveva avuto inizio.
Ad ogni modo, il tour operator evidenziava che una parte del prezzo versato dai viaggiatori all'agenzia era destinato alle commissioni di viaggio proprie del tour operator, che quest'ultimo non aveva mai ricevuto e incassato. Quanto alle condizioni della polizza prenota sicuro, queste erano riportate sia nel catalogo sia sul sito della ed Parte_6 CP_3 espressamente prevedevano la non operatività della polizza una volta effettuato il check-in.
In data 27.12.2018, giorno della partenza, veniva a conoscenza tramite i CP_3 propri assistenti presso l'aeroporto di Napoli del cosiddetto “no show” dei viaggiatori, ossia il mancato imbarco da parte degli stessi.
Il giorno successivo riceveva la richiesta telefonica da parte CP_3 dell' di annullamento del contratto. In risposta la Parte_7 riferiva di aver comunicato all'agenzia di viaggi che la penale prevista CP_3
- 4 - per il “no show” ammontava all'intero importo previsto per il contratto ed emetteva la relativa fattura al fine di ottenere le commissioni di viaggio.
La ratio della suddetta penale, relativa alla assicurazione accesa con la
UnipolSai, riposava sulla circostanza che il tour operator è comunque tenuto a pagare i propri fornitori per i servizi già confermati/prenotati a nome dei clienti e pronti per essere erogati.
Chiedeva, quindi, di essere autorizzata alla chiamata in causa della terza
Controparte_6
Nel merito di rigettare le pretese attoree;
in subordine, condannare la compagnia assicurativa al versamento diretto degli importi. All'udienza di prima comparizione e di trattazione della causa del 15.2.2021, veniva rigettata la richiesta di chiamata in causa del terzo, considerati i principi esposti da Cass SU 4309/2010 e ritenuto in particolare che l'accertamento dell'eventuale responsabilità di terzi, concorrente o meno con quella della parte convenuta, estranea ad (né coperta da) un rapporto di garanzia propria, non poteva che comportare un allungamento dei tempi del processo a discapito della domanda attorea, così pregiudicandosi in maniera non indispensabile il principio costituzionale di ragionevole durata del processo, ancor più vulnerato nello specifico, posto che la circostanza era (o poteva/doveva essere) ben nota prima del processo anche all'attore e considerate le complessive difese della chiamante e la possibilità di azione in separata sede. Altresì, venivano assegnati i termini previsti dall'art.183 c.6 c.p.c., come richiesti. Con la memoria secondo termine, parte attrice chiedeva l'ammissione della prova per testi;
la non articolava mezzi istruttori;
il Tour operator CP_2 chiedeva ordine di esibizione nei confronti della compagnia assicurativa relativamente alla corrispondenza e alla documentazione afferente ai sinistri, oltre che ordinare a parte attrice il deposito degli originali certificati medici. Con ordinanza dell'11.3.2022, veniva ammessa soltanto la prova per testi chiesta dagli attori e venivano ammessi alla prova contraria i convenuti. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 7.9.2022, con l'ordinanza del 14.9.2022, il Giudice ordinava a parte attrice il deposito in cancelleria dell'intera documentazione medica in originale già depositata in via telematica;
inoltre, rigettava la richiesta ex art.210 c.p.c. avanzata da
[...]
CP_3 Successivamente all'escussione dei testi, avvenute nelle udienze del 9.1.2023 e del 4.3.2024, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Tanto premesso si osserva quanto segue. In via preliminare si deve rigettare l'eccezione sollevata sia dall'agenzia di viaggi sia dal tour operator, relativa alla nullità della citazione. Ed invero, la nullità dell'atto introduttivo del giudizio ai sensi degli articoli
163 e 164 del c.p.c., sul presupposto dell'indeterminatezza del petitum e della causa petendi deve essere pronunciata solo quando il petitum, inteso sotto il profilo formale come provvedimento giurisdizionale richiesto e sotto l'aspetto
- 5 - sostanziale come bene della vita di cui si chiede il riconoscimento, e la causa petendi, intesa come fondamento giuridico della domanda, risultino del tutto omessi ovvero assolutamente incerti, tanto da inficiare la necessaria determinatezza della domanda spiegata. Ne consegue che tale nullità deve escludersi allorquando gli elementi predetti, sebbene non chiaramente e perfettamente dedotti negli scritti di parte attrice, siano comunque individuabili avuto riguardo al contenuto sostanziale della domanda ed alle conclusioni spiegate, ovvero siano desumibili dalla complessiva situazione dedotta in causa o dalle precisazioni formulate nel corso del giudizio, fermo restando, in ogni caso, relativamente alla causa petendi, il potere-dovere del giudice di qualificare giuridicamente l'azione e di attribuire al rapporto dedotto in giudizio un nomen iuris diverso da quello indicato dalle parti. Orbene, “la declaratoria di nullità della citazione ai sensi dell'articolo 164, quarto comma, del Cpc postula una valutazione da compiersi caso per caso, tenendo conto che la ragione ispiratrice della norma risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese. Pertanto, nel valutare il grado di incertezza della domanda, non può prescindersi dall'intero contesto dell'atto introduttivo, dalla natura del relativo oggetto e dal comportamento della controparte, dovendosi accertare se, nonostante l'obiettiva incertezza, il convenuto sia in grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attore o se, invece, in difetto di maggiori specificazioni, si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva” (Trib. Napoli sez. IV, 29/04/2022, n.4196). Nel caso di specie gli attori anche negli scritti successivi all'atto introduttivo, più volte hanno precisato sia l'oggetto della domanda spiegata sia il fondamento giuridico della stessa: in particolare, chiedendo la restituzione del prezzo versato per il viaggio prenotato e non effettuato a causa di eventi imprevisti e imprevedibili.
Nel merito si osserva che la domanda di parte attrice si sostanzia nella richiesta di restituzione della somma versata per i contratti e la risoluzione contrattuale per l'impossibilità sopravvenuta dell'utilizzo della prestazione. Orbene, si osserva al riguardo che da diversi anni la giurisprudenza è ormai chiara nel distinguere la figura dell'impossibilità sopravvenuta di utilizzazione della prestazione dalla diversa impossibilità sopravvenuta (totale o parziale) della prestazione. Diversamente dalla totale o parziale impossibilità sopravvenuta della prestazione, ex artt.1463 e 1464 c.c., l'impossibilità di utilizzazione della prestazione non viene in realtà a sostanziarsi in un impedimento precludente l'attuazione dell'obbligazione, in quanto non presuppone una ineseguibilità della prestazione da parte del debitore. Infatti, mentre nel primo caso è l'obbligazione che diviene impossibile nel secondo caso ciò che estingue il rapporto obbligatorio è il venir meno dell'interesse creditorio, che diventa fonte di irrealizzabilità della relativa causa concreta del contratto.
- 6 - Tale distinzione è utile ai fini pratici, al fine di distinguere le differenti posizioni sostanziali ricoperte dagli attori nel caso di specie, in quanto soltanto tre degli undici viaggiatori hanno subito l'evento eccezionale e imprevedibile costituito dai malori.
Benché, la giurisprudenza anche sul punto abbia ritenuto che nell'ambito di un pacchetto di viaggio unitario acquistato per una pluralità di partecipanti, amici e/o familiari, allo scopo di trascorrere una vacanza da condividere in compagnia del gruppo, l'improvvisa impossibilità sopravvenuta per uno dei membri della comitiva, costretto a non partire per il verificarsi di un evento eccezionale ed imprevedibile, possa conseguire la perdita di interesse in capo a tutti i viaggiatori rispetto alle prestazioni oggetto del contratto, in quanto questi ultimi si troverebbero ad usufruire di una prestazione diversa da quella pattuita, bisogna, comunque, esaminare le condizioni generali di contratto, che all'art. 10) comma 3 stabiliscono: “Al viaggiatore che receda dal contratto prima della partenza per qualsiasi motivo, anche imprevisto e sopraggiunto, al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, o di quelle previste dall'art. 9, comma 2, saranno addebitati – indipendentemente dal pagamento dell'acconto di cui all'art.7 comma 1 – i seguenti importi: 1) la penale nella misura indicata nella scheda tecnica del Catalogo o Programma fuori catalogo o viaggio su misura;
2) la quota Prenota Sicuro. L'eventuale non imputabilità al viaggiatore della impossibilità di usufruire della vacanza non legittima il recesso senza penali, previsto per legge solo per le circostanze oggettive riscontrabili presso la località meta della vacanza di cui al comma 2 o per le ipotesi di cui al comma 1, essendo prevista la possibilità di garantirsi dal rischio economico connesso all'annullamento del contratto, con stipula di apposita polizza assicurativa, laddove non prevista in forma obbligatoria dell'organizzatore”. Né può affermarsi che gli attori non abbiano avuto contezza delle clausole contrattuali e delle penali connesse all'annullamento del viaggio, avendole accettate con la firma del contratto di compravendita del pacchetto turistico. La conoscenza in particolare delle clausole penali da parte loro si evince anche dalla consapevolezza dell'attivazione della procedura di rimborso da parte dell'agenzia di viaggi presso la compagnia assicurativa Unipol, sulla base della polizza denominata “Quota prenota sicuro”, che richiama le condizioni generali di contratto e alla voce “assicurazione annullamento inclusa”, recita: “la garanzia copre le penali d'annullamento addebitate dal Tour Operator, in base a quanto previsto dalle condizioni generali di partecipazione al viaggio e comunque entro le percentuali massime previste dalla : 10% della quota di partecipazione sino a 30 Parte_8 giorni lavorativi prima della partenza;
25% della quota di partecipazione da 29 a 21 giorni lavorativi prima della partenza;
50% della quota di partecipazione da 20 a 11 giorni lavorativi prima della partenza;
75% della quota di partecipazione da 10 a 3 giorni lavorativi prima della partenza;
100% della quota di partecipazione dopo tali termini;
entro tali percentuali è
- 7 - assicurata la penale fino all'intero valore della quota di partecipazione, con il massimo di Euro 1.500,00 per persona ed il massimo di Euro 7.500,00 per evento”. Le condizioni generali di contratto, pubblicate sul catalogo di e CP_3 consegnato dall'agenzia di viaggi ai propri clienti e che, in ossequio alla disciplina di settore, contengono esaustive e chiare informazioni sulla facoltà dei clienti di recedere dal contratto e sui corrispettivi del recesso applicati dal tour operator a seconda del momento in cui il recesso viene comunicato, non possono ritenersi vessatorie e, in particolare, le penali, anche in ipotesi di annullamento del viaggio per motivi sopravvenuti non imputabili al viaggiatore, devono ritenersi legittime perché integralmente garantite da apposita polizza assicurativa.
Ebbene, nel caso di specie, come anche confermato dalla prova testimoniale resa da , i 3 viaggiatori sono stati colti dai malori presso Testimone_1 l'aeroporto, quindi l'esatto giorno della partenza e presumibilmente a poche ore dall'imbarco. Secondo la scaletta indicata nel catalogo, se il viaggio viene annullato nei tre giorni precedenti la partenza, non si ha diritto ad alcuno rimborso, salvo quello eventualmente dovuto dalla Compagnia assicurativa ricorrendone i presupposti e nei limiti di polizza previsti, in quanto la penale corrisponde al 100% della quota di viaggio.
Alla luce delle considerazioni suesposte, le domande degli attori vanno rigettate.
Le spese del presente procedimento, liquidate ex D.M. 147/2022 come da dispositivo, in relazione al valore della causa e all'attività effettivamente svolta per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale dello scaglione di valore minimo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, 12 Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Raffaele Grimaldi, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.2809/2020 R.G.A.C., pendente tra , Parte_1
, anche nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sul Controparte_1 minore , e Persona_1 Parte_2 Parte_3
nonché ogni contraria istanza Controparte_2 Controparte_3 disattesa e questione assorbita, così provvede: 1)Rigetta le domande degli attori;
2)Condanna gli attori, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore di ciascuna delle convenute e Controparte_2 CP_3
che liquida in € 2.540,00 per compensi, oltre spese generali 15%,
[...]
C.P.A. e I.V.A. se dovuta.
Così deciso in Napoli, il 7.3.2025
Il G.O.P.
(dott. Raffaele Grimaldi)
- 8 - La sentenza è stata redatta con la collaborazione dell'Addetta UdP dott.ssa Chiara Rotunno.
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