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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 20/05/2025, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Imperia, sezione lavoro, ai sensi dell'art. 429 c.p.c.nella causa iscritta al R.G.L. n. 440/2024 promossa da:
c.f. – avv Di Franco Salvatore Claudio Parte_1 C.F._1
ricorrente
contro
l' (C. F. ) – avv Controparte_1 P.IVA_1
Pisanu Rita
All'udienza del 20/05/2025 il G.O.T. dott.ssa Cristina Zeppa, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA premesso che:
- con ricorso ex art. 445 bis comma 6 cpc attuale ricorrente, per tramite del proprio difensore, presentava ricorso avverso le conclusioni a cui era pervenuto il consulente d'ufficio in sede di ATP.
CP_ Si è costituito in giudizio contestando integralmente il ricorso chiedendone il rigetto.
La causa è stata istruita, oltre che documentalmente, anche attraverso licenziamento di nuova TU , con incarico conferito al dott. Ritenuta, quindi, matura per la decisione le parti venivano Per_1 invitate alla discussione a seguito della quale viene emessa la presente sentenza
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso presentato dal sig. vengono contestate le conclusioni peritali alle quali è CP_3 pervenuto il TU nominato in sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. .
Il consulente tecnico nominato nella presente fase del merito, dott. , alle cui conclusioni, Per_1 questo Giudicante non ha motivo di discostarsi, discostandosi totalmente dalle conclusioni peritali del precedente consulente tecnico dott. V. ha ravvisato la sussistenza dei requisiti sanitari, al Per_2 fine dell'ottenimento dell'indennità richiesta a far data dalla domanda amministrativa( “…RA
, di anni 91, grande anziano fragile , sia persona da giudicare invalida civile nella misura Parte_1 del 100%, con un grado di autonomia insufficiente a gestire in maniera indipendente le comuni attività di vita quotidiana e, pertanto, in possesso dei requisiti sanitari previsti dalla legge per il
1 godimento dell' indennità di accompagnamento in maniera continua già dal 27/04/2023, data della domanda amministrativa presentata in prima istanza…”).
In punto diritto, necessita precisare che la perizia può essere ammessa come supporto contributivo per la valutazione di quanto è stato già assunto in corso di causa o per accertare fatti rilevabili solo attraverso specifiche cognizioni o strumentazioni tecniche.
Non è ammessa invece per supplire alle insufficienti allegazioni delle parti.
Con la sentenza n. 17685/2016 la Cassazione chiarisce che per dimostrare la dannosità e la non tollerabilità di determinate attività non sono sufficienti i certificati medici , ma è necessario verificare tecnicamente la dannosità di tali attività. Secondo la Suprema Corte la TU, pur non rappresentando un mezzo di prova, è comunque un mezzo istruttorio, ed è resa necessaria (in quanto fonte oggettiva di prova) laddove occorra accertare fatti rilevabili solo attraverso specifiche competenze e strumentazioni tecniche senza che ciò incida sulla ripartizione dell'onere probatorio tra le parti (art. 2697 c.c.). In tali casi la TU non avrà solamente una funzione valutativa (o quantificativa) di quanto già acquisito al processo, ma anche di precipuo strumento asseverativo dei fatti allegati dalle parti.
Detto quanto sopra, visto l'esito positivo della perizia vergata dal dott. sull'esistenza del Per_1 requisito sanitario in capo al ricorrente e vista la decorrenza di detto requisito , dalla domanda amministrativa, il ricorso deve essere accolto.
In punto spese, dato che il TU in sede di merito , ha ravvisato la presenza del quadro clinico, volto ad ottenere l'indennità di accompagnamento, a far data dalla domanda amministrativa , questo
Giudicante, ritiene che le spese del presente giudizio, nonché quelle relative alla fase di accertamento tecnico preventivo e quelle relative ai CC.TT.UU. , debbano essere poste a esclusivo carico di CP_2 per l'intero e liquidate come segue:
Applicazione D.M. n. 147 del 13/08/2022, procedimenti di istruzione preventiva, valore della causa da € 5.201,00 a € 26.000,00: Fase di studio Euro 350,00, Fase introduttiva Euro 450,00, Fase di trattazione/istruttoria Euro 600,00, Totale Euro 1.400,00, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e
CPA di legge.
Applicazione D.M. n. 147 del 13/08/2022, cause di previdenza, valore della causa: da € 5.201 a € 26.000, Fase di studio della controversia, valore minimo: € 465,00, Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 389,00, Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 832,00, Fase decisionale, valore minimo:€ 1.011,00, compenso totale € 2.697,00 oltre rimborso forfettario al 15%,
IVA e CPA di legge.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 cpc, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione,
• Accoglie il ricorso e per l'effetto riconosce, in capo al ricorrente, l'esistenza dei requisiti sanitari volti ad ottenere l'indennità richiesta a far data dalla domanda amministrativa
( 27.04.2023);
• Condanna la convenuta al pagamento delle spese di giudizio liquidate per la fase di accertamento tecnico in € 1.400,00, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA di legge , oltre
2 le spese per il presente giudizio liquidate in € 2.697,00 oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e
CPA di legge, il tutto con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario;
• pone, definitivamente, a carico di le spese relative alle C.C.T.T.U.U liquidate CP_2 come in separato decreto
Imperia il 20.05.2025 Il G.O.T.
Dott.ssa Cristina Zeppa
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