Sentenza 28 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 28/11/2025, n. 1566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1566 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01566/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01081/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1081 del 2024, proposto da
Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Marchello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province di -OMISSIS- e -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Vincenzo Eterno, Stefania Leuci e Francesco Fabrizio Tuccari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della nota della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di -OMISSIS- e -OMISSIS-, firmata dal Soprintendente arch. -OMISSIS-, prot. -OMISSIS-, trasmessa in pari data, avente ad oggetto: «Comune: -OMISSIS- Località: -OMISSIS- e n. 26, -OMISSIS- e n. 72 (Fgl. 25 p.lla 539, p.lla 581 sub. 1, p.lla 594 sub. 4 e 8, e al N.C.T. al Fgl. 25 p.lle 580 e 595) Richiesta dichiarazione dell’interesse culturale del “-OMISSIS--Casa Natale di -OMISSIS-” in -OMISSIS-», con la quale è stato comunicato al Comune di -OMISSIS- che «non si intende procedere con l’avvio del procedimento di dichiarazione di interesse culturale.
- di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso o conseguenziale, ancorché ancora non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province di -OMISSIS- e -OMISSIS- e di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 la dott.ssa RI RO e uditi per le parti i difensori Avv. A.R. Serafini, in sostituzione dell'Avv. F. Marchello, per la parte ricorrente, Avvocato dello Stato M.G. Invitto per l'Amministrazione statale resistente, Avv.ti S. Leuci, F.F. Tuccari e A. Zecca, in sostituzione dell'Avv. V. Eterno, per la parte controinteressata;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, notificato il 20 giugno 2024, il Comune di -OMISSIS- ha impugnato l’epigrafata nota della Soprintendenza Archeologia Belle arti e Paesaggio per le Province di -OMISSIS- e -OMISSIS-, prot. MIC|MIC_SABAP--OMISSIS- LE|21/02/2024|-OMISSIS-, trasmessa in pari data, avente ad oggetto: « Comune: -OMISSIS- Località: -OMISSIS- e n. 26, -OMISSIS- e n. 72 (Fgl. 25 p.lla 539, p.lla 581 sub. 1, p.lla 594 sub. 4 e 8, e al N.C.T. al Fgl. 25 p.lle 580 e 595) Richiesta dichiarazione dell’interesse culturale del “-OMISSIS--Casa Natale di -OMISSIS-” in -OMISSIS- .», con la quale è stato comunicato al Comune di -OMISSIS- che “non si intende procedere con l’avvio del procedimento di dichiarazione di interesse culturale”,
- oltre ad ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso o conseguenziale.
1.1.A sostegno del ricorso sono rassegnate le censure di seguito rubricate.
I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 10, CO. 3, LETT. A) E DELL’ART. 12 DEL D. LGS. N. 42/2004
II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 14, CO. 2, DEL D. LGS. N. 42/2004. - DIFETTO DI ISTRUTTORIA E VIZIO DI MOTIVAZIONE.
1.2. In data 09.8.2024, la sig.ra -OMISSIS-, in qualità di controinteressata, ha notificato atto di opposizione al ricorso straordinario di cui innanzi, chiedendo che «il predetto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica venga deciso in sede giurisdizionale».
A seguito dell'opposizione proposta dalla Sig.ra -OMISSIS- ai sensi dell'art. 10 1° comma D.P.R. 24.11.1971 n. 1199, il Comune di -OMISSIS-, intendendo insistere nella richiesta di accoglimento di tutti i motivi di impugnazione articolati nel ricorso straordinario, si è costituito in giudizio innanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Lecce con atto del 2.09.2024, chiedendo l'accoglimento dei motivi del ricorso straordinario in tal modo integralmente riproposti in sede giurisdizionale e, per l'effetto, l'annullamento degli atti impugnati .
1.3. Il 6 settembre 2024 si è costituita in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato per la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio Province di -OMISSIS- -OMISSIS-.
1.4. Il 5 febbraio 2025 si è costituita in giudizio la sig.ra -OMISSIS- eccependo l’irricevibilità, l’inammissibilità e l’infondatezza, tanto in fatto quanto in diritto, del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica di cui innanzi e della successiva “Costituzione in giudizio ex art. 10 D.P.R. n. 1199/1971 a seguito di opposizione a ricorso straordinario al Presidente della Repubblica” del 2.09.2024 - con cui il Comune ha effettuato la sua trasposizione in sede giurisdizionale - chiedendone il rigetto, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Successivamente, con articolate memorie, tutte le parti del giudizio hanno ulteriormente illustrato e ribadito le rispettive posizioni.
Alla pubblica udienza del 19 novembre 2025 la causa è stata trattenuta per la decisione.
2.In primo luogo, rileva il Collegio, l’autonomia del presente giudizio rispetto a quello, contrassegnato con il n.r.g. n.893/2023 con il quale la Sig.ra -OMISSIS- - proprietaria di un palazzo di risalente costruzione sito nel centro storico di -OMISSIS- alla -OMISSIS-, di otto piccole proprietà immobiliari collegate a schiera e prospicienti la -OMISSIS- nonché di un grande giardino esteso circa mq 1600, confinante con il complesso immobiliare alla via De -OMISSIS- - ha impugnato (in sintesi) tutti gli atti che sono derivati dalla delibera comunale della Giunta Municipale del Comune di -OMISSIS- n.-OMISSIS- del 23 dicembre 2022, avente ad oggetto: “ Acquisizione al patrimonio comunale del "Palazzo-Casa Natale di -OMISSIS-", con giardino pertinenziale e locali accessori. Richiesta contributo straordinario ai sensi dell'art. 41 della L.R. 67/2017 per l’acquisto di detto compendio immobiliare.Indirizzi ” con la quale il predetto Comune deliberava di “di dichiarare il "-OMISSIS- De -OMISSIS-", con il giardino pertinenziale e tutti i locali accessori, così come identificato nella perizia di stima richiamata in premessa, per le motivazioni espresse in narrativa, di particolare e notevole valore storico e sociale per la comunità di -OMISSIS-; di procedere con l’acquisizione al patrimonio comunale del complesso immobiliare di proprietà privata denominato Palazzo-Casa Natale di -OMISSIS- comprensivo del giardino di pertinenza e dei locali accessori al prezzo (o indennità di esproprio) pari ad € 547.000,00, riveniente dalla perizia di stima all’uopo redatta dall’Agenzia delle Entrate - Ufficio Prov.le Territorio - acquisita al prot. comunale n. 17857 del 22.12.2022, ricevendo lo straordinario contributo regionale ai sensi dell’art.41 della L.R.67/2017.
Invero, tale giudizio riguarda il diverso procedimento di acquisizione comunale ai sensi del D.P.R.327/2001 del complesso edilizio “-OMISSIS- De -OMISSIS-” (stante il dichiarato interesse pubblico per fini istituzionali dell’Ente avuto riguardo al carattere storico e sociale per la Comunità di -OMISSIS-) al fine di realizzare la “Casa museo -OMISSIS-” con annessi laboratori culturali, a prescindere dal rilievo architettonico e culturale del bene.
3.Tanto premesso, il ricorso è infondato e deve essere respinto; può pertanto, per ragioni di economia processuale, prescindersi dall’esaminare le eccezioni di inammissibilità sollevate dalla difesa della controinteressata.
3.1. Osserva, il Tribunale, che con la citata nota del 21 febbraio 2024, la Soprintendenza, nel comunicare al Comune di -OMISSIS- l’intenzione di non procedere all’avvio della dichiarazione di interesse culturale in quanto “ il fabbricato in questione risulta privo di qualsivoglia particolarità tipologica e di elementi di eccezionalità storica e storico-architettonica ” rilevava quanto segue: “ facendo seguito al sopralluogo eseguito il 14/11/2023 dal funzionario di questa Soprintendenza, alla presenza della Sig.ra -OMISSIS- e del tecnico incaricato del progetto, durante il quale è stata presa visione dello stato dei luoghi; richiamata la nota prot. 18689 del 17/11/2023 con la quale la Scrivente ha trasmesso il proprio parere in merito al “Progetto di risanamento conservativo con modifiche interne di un complesso di edifici tra cui il Palazzo – Casa natale di -OMISSIS-, da destinare ad albergo diffuso ai sensi della L.R. 17/2011 del 15/07/2011 e del R.R. del 22/03/2012 o comunque ad attività ricettiva compatibile con la civile abitazione ai sensi della L.R. 11/99”, presentato dalla Sig.ra -OMISSIS-;- rilevato che, nonostante tale palazzo abbia dato i natali a -OMISSIS- (come recita l’iscrizione in facciata), ad oggi non risultano notizie storiche di rilievo relativamente all’immobile; con riferimento al periodo dell’infanzia e all’adolescenza lo stesso -OMISSIS- scrive che “non ho molti ricordi di quel tempo. Vi dirò soltanto che nei primi anni fui educato e istruito nella casa materna in -OMISSIS- dai miei zii di casato -OMISSIS- […]” (cfr. DE -OMISSIS- C., Cenni auto-biografici, R. Tipografia -OMISSIS- dei Fratelli Spacciante, -OMISSIS-);- considerato che nel complesso il fabbricato possiede caratteristiche architettoniche comuni ai manufatti minori otto-novecenteschi presenti a -OMISSIS-, e non presenta alcuna rilevanza artistica né alcun valore storico particolarmente importante ”.
3.2. Tanto premesso, non sussiste la dedotta violazione dell’art. 10, comma 3, lett. a) del D. Lgs. n. 42/2004 (il quale prevede che, qualora sia intervenuta la dichiarazione dell’interesse culturale -art. 13-, sono annoverati tra i beni culturali «le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma1) e il denunciato deficit istruttorio e motivazionale del provvedimento soprintendentizio impugnato.
Secondo condivisibili e quieti principi giurisprudenziali (Consiglio di Stato, IV sezione, n. 601 del 9 aprile 1999), il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici può svolgersi non solo in base al mero controllo formale ed estrinseco dell'iter logico seguito dall'autorità amministrativa, ma anche in punto di verifica diretta dell'attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza in relazione al criterio tecnico utilizzato ed all'iter procedimentale applicativo del predetto criterio.
Non è, quindi, l'opinabilità degli apprezzamenti tecnici dell'amministrazione che ne determina la sostituzione con quelli del giudice, ma la loro inattendibilità per l'insufficienza del criterio o per il vizio del procedimento applicativo. In altre parole, non si tratta di sindacare il merito di scelte opinabili, ma di verificare se queste scelte siano assistite da una credibilità razionale supportata da norme tecniche e/o valide leggi scientifiche, correttamente applicate al caso di specie. Ciò nondimeno, il sindacato del giudice amministrativo sugli apprezzamenti discrezionali dell'Amministrazione non può travalicare il merito dell'azione amministrativa, giungendo a intercettare profili di semplice inopportunità delle scelte compiute dalla p.a, quando queste siano il frutto di scelte adeguatamente ponderate, e risultino prive di errori metodologici e/o profili di incoerenza, illogicità, irrazionalità. Detto in altri termini, non è dato al giudice amministrativo (salvo che nei casi di giurisdizione estesa al merito) il potere di "correggere" le scelte amministrative che, pur opinabili e/o non condivisibili in relazione a criteri di convenienza/opportunità socio-economica, non appaiano tuttavia affette dai suindicati profili di erroneità/irrazionalità/illogicità, in quanto se ciò avvenisse il g.a. esorbiterebbe dai limiti delle proprie attribuzioni (e la relativa pronuncia costituirebbe oggetto di sindacato innanzi alla Corte di Cassazione, ex art. 111 co. 8 Cost.), invadendo spazi riservati all'esercizio del potere amministrativo, in urto al principio costituzionale di separazione dei poteri, di cui è corollario, in ambito giurisdizionale, il divieto di sindacato su poteri non ancora esercitati (art. 34 co. 2 c.p.a.).
Tali principi - che costituiscono approdo condiviso della comunità degli interpreti - trovano precipua applicazione nel settore dei beni culturali, dove maggiore è l'impatto - quod acta - della valutazione soggettiva dell'ente preposto all'apprezzamento della rilevanza storico – artistico -culturale del bene di riferimento.
All'evidenza, il margine di apprezzamento discrezionale che le norme attributive del potere riservano all'Amministrazione preposta all'apposizione del vincolo culturale è quanto mai ampio, essendo i limiti all'azione amministrativa disegnati dal legislatore a maglie necessariamente larghe. Avuto riguardo alla natura altamente opinabile delle valutazioni tecniche in punto di arte, il relativo sindacato giurisdizionale è sottoposto a limiti ben precisi, in quanto: "la valutazione dell'interesse culturale di un bene comporta un'ampia discrezionalità tecnico-valutativa, poiché richiede l'applicazione di conoscenze tecniche specialistiche in settori scientifici come storia, arte e architettura, che presentano margini significativi di opinabilità. L'apprezzamento svolto dall'Amministrazione incaricata della tutela, in conformità al principio di cui all' art. 9 Cost, è soggetto a sindacato giudiziale solo per verificare la logicità, coerenza e completezza della valutazione. Tuttavia, il giudice amministrativo può solamente censurare le valutazioni che eccedono i limiti della opinabilità scientifica, senza sostituire il giudizio dell'Amministrazione con il proprio, ugualmente opinabile. Pertanto, la valutazione concernente l'interesse culturale rilevante, che giustifica di un vincolo, è un'esclusiva prerogativa dell'Amministrazione responsabile del relativo vincolo e può essere oggetto di sindacato giudiziale solo per evidenti incoerenze e illogicità che mettano in dubbio la validità della valutazione discrezionale tecnica" (C.d.S, VI, 6.8.2024, n. 7001. In termini confermativi, C.d.S, VI, 30.8.2023, n. 8074; Id, VI, 28.12.2015, n. 5844).
Applicando le suindicate coordinate ermeneutiche nella fattispecie, occorre rilevare che, sulla base della documentazione in atti e del sopralluogo effettuato in data 14/11/2023, la Soprintendenza, - pur dato atto che “tale palazzo abbia dato i natali a -OMISSIS-” ha appurato che nel complesso il fabbricato possiede caratteristiche architettoniche comuni ai manufatti minori otto-novecenteschi, che di per sé non presenta alcuna rilevanza artistica né alcun valore storico particolarmente importante, ritenendo pertanto il palazzo, i fabbricati e il giardino retrostante, privi di qualsivoglia particolarità tipologica e di elementi di eccezionalità storica e storico architettonica.
Ciò posto, nel caso di specie, la valutazione tecnica espressa dalla Soprintendenza, a seguito del sopralluogo esperito in data 14 novembre 2023, non evidenzia profili di palese inattendibilità o illogicità manifesta, né tale giudizio appare irragionevole o implausibile, rientrando in quella soglia di fisiologica e ineliminabile opinabilità (cd. margine di elasticità) che si ritiene insindacabile.
4. Non sussiste neppure la denunciata violazione dell’art. 14, comma 2 del D. Lgs. n. 42/2004, assumendo il Comune ricorrente che il sopralluogo eseguito in data 14/11/2023 da un funzionario della Soprintendenza, di cui non viene indicato il nome, «in presenza della Sig.ra -OMISSIS- e del tecnico incaricato del progetto» era finalizzato solo alla valutazione del progetto di ristrutturazione presentato dalla proprietaria con la SCIA del 27.4.2023 (quattro mesi dopo la richiesta del Comune del 22.12.2022) ed oggetto del parere trasmesso con «la nota prot. 18689 del 17/11/2023 ».
4.1. Invero, osserva il Collegio che l’art. 14 del D.lgs. n.42/2004 stabilisce che:” 1 Il soprintendente avvia il procedimento per la dichiarazione dell'interesse culturale, anche su motivata richiesta della regione e di ogni altro ente territoriale interessato, dandone comunicazione al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo della cosa che ne forma oggetto. 2.La comunicazione contiene gli elementi di identificazione e di valutazione della cosa risultanti dalle prime indagini, l'indicazione degli effetti previsti dal comma 4, nonché l'indicazione del termine, comunque non inferiore a trenta giorni, per la presentazione di eventuali osservazioni.3. Se il procedimento riguarda complessi immobiliari, la comunicazione è inviata anche al comune e alla città metropolitana.4. La comunicazione comporta l'applicazione, in via cautelare, delle disposizioni previste dal Capo II, dalla sezione I del Capo III e dalla sezione I del Capo IV del presente Titolo.
5. Gli effetti indicati al comma 4 cessano alla scadenza del termine del procedimento di dichiarazione, che il Ministero stabilisce ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo.6. La dichiarazione dell'interesse culturale è adottata dal Ministero. Per le cose di cui all'articolo 10, comma 3, lettera d-bis), la dichiarazione è adottata dal competente organo centrale del Ministero”.
Nella specie, quanto al sopralluogo eseguito dalla Soprintendenza e alle considerazioni espresse nella nota del 21.02.2024, appare evidente che lo stesso è stato disposto, sia in ordine alla richiesta comunale per la dichiarazione di interesse culturale del 28.12.2022, sia in ordine alla richiesta del S.U.E. per l’istruttoria del progetto di ristrutturazione presentato dalla proprietaria con la S.C.I.A. del 27.4.2023, precisando, quanto alla prima richiesta che “ nel complesso il fabbricato possiede caratteristiche architettoniche comuni ai manufatti minori otto-novecenteschi presenti a -OMISSIS-, e non presenta alcuna rilevanza artistica né alcun valore storico particolarmente importante ”.
4.2. Quanto all’onere motivazionale lo stesso risulta sufficientemente assolto dalla Soprintendenza ritenendo di non procedere all’avvio della dichiarazione di interesse culturale in quanto “ il fabbricato in questione risulta privo di qualsivoglia particolarità tipologica e di elementi di eccezionalità storica e storico-architettonica”, tanto più che tale dichiarazione negativa non richiede l’ostensione di diffuse ragioni argomentative, a differenza della motivazione che invece deve invece caratterizzare l’interesse alla dichiarazione di positivo riconoscimento del bene culturale appartenente a privati.
5. In conclusione, il provvedimento impugnato sfugge alle censure rassegnate nel ricorso il quale deve essere respinto.
Sussistono nondimeno giustificati motivi (fra cui la peculiarità e complessità della controversia) per disporre la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RI RO, Presidente FF, Estensore
Mariachiara Basurto, Referendario
Carlo Iacobellis, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| RI RO |
IL SEGRETARIO