Art. 3.
Ai fini dell'applicazione al settore dell'armamento delle disposizioni di cui all' articolo 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 876 , per la individuazione delle imprese che debbono essere considerate operanti nei territori di competenza della Cassa per il Mezzogiorno, e' valido il criterio di cui al comma 6-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 29 giugno 1984, n. 277 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1984, n. 430 .
Per l'applicazione del criterio di cui al comma precedente, si considerano compartimenti ubicati nei territori del Mezzogiorno quelli comprendenti in tutto o in parte territori di competenza della Cassa per il Mezzogiorno.
Note all'art. 3:
- Il testo dell' art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 876 (Aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca europea per gli investimenti - BEI e' il seguente:
E' accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale, per il pagamento degli interessi e per il rischio di cambio sui prestiti da contrarsi da istituti ed enti pubblici con la Banca europea per gli investimenti per destinarne il ricavo al finanziamento di iniziative da realizzare nel territorio di competenza della Cassa per il Mezzogiorno nel settore industriale, nel settore infrastrutture e dei servizi ed in quello dei progetti speciali di cui all' art. 2 della legge 6 ottobre 1971, n. 853 .
Gli istituti ed enti abilitati a contrarre i prestiti suddetti saranno designati, su domanda, con decreto del Ministro per il tesoro.
I singoli prestiti da assumersi dagli istituti ed enti interessati con la Banca europea per gli investimenti sono autorizzati con decreto del Ministro per il tesoro. Con lo stesso decreto e' concessa la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale, per il pagamento degli interessi e per il rischio di cambio rispetto a quello vigente al momento della stipula o delle erogazioni dei prestiti.
Le garanzie dello Stato possono essere riconosciute anche ai prestiti contratti con la Banca europea per gli investimenti a partire dal 20 marzo 1973 per le finalita' indicate nel precedente primo comma.
Con decreto del Ministro per il tesoro saranno stabilite le norme di attuazione per l'eventuale operativita' della garanzia dello Stato, nonche' per la rivalsa agli enti interessati degli eventuali oneri di cambio concernenti i prestiti contratti con la Banca europea per gli investimenti.
Gli oneri eventuali derivanti dalle garanzie statali previste dalla presente legge graveranno su apposito capitolo da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1973 e per quelli successivi".
- Il testo dell' art. 1, comma 6-bis, del decreto-legge 29 giugno 1984, n. 277 , convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1984, n. 430 (Proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali, degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno ed esperimento pilota di avviamento al lavoro nelle regioni Campania e Basilicata) e' il seguente:
"A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1 gennaio 1980, gli sgravi contributivi di cui all'articolo 59 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 , e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano anche alle imprese di navigazione per i marittimi componenti l'equipaggio di navi iscritte nei compartimenti marittimi ubicati nei territori del Mezzogiorno, con la esclusione delle imprese esercenti servizi con le isole maggiori e minori sovvenzionate ai sensi della legge 20 dicembre 1974, n. 684 . Nel caso di navi iscritte nei suddetti compartimenti successivamente al 31 agosto 1983 gli sgravi contributivi si applicano a condizione che si tratti di prima iscrizione nelle matricole italiane".
Ai fini dell'applicazione al settore dell'armamento delle disposizioni di cui all' articolo 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 876 , per la individuazione delle imprese che debbono essere considerate operanti nei territori di competenza della Cassa per il Mezzogiorno, e' valido il criterio di cui al comma 6-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 29 giugno 1984, n. 277 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1984, n. 430 .
Per l'applicazione del criterio di cui al comma precedente, si considerano compartimenti ubicati nei territori del Mezzogiorno quelli comprendenti in tutto o in parte territori di competenza della Cassa per il Mezzogiorno.
Note all'art. 3:
- Il testo dell' art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 876 (Aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca europea per gli investimenti - BEI e' il seguente:
E' accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale, per il pagamento degli interessi e per il rischio di cambio sui prestiti da contrarsi da istituti ed enti pubblici con la Banca europea per gli investimenti per destinarne il ricavo al finanziamento di iniziative da realizzare nel territorio di competenza della Cassa per il Mezzogiorno nel settore industriale, nel settore infrastrutture e dei servizi ed in quello dei progetti speciali di cui all' art. 2 della legge 6 ottobre 1971, n. 853 .
Gli istituti ed enti abilitati a contrarre i prestiti suddetti saranno designati, su domanda, con decreto del Ministro per il tesoro.
I singoli prestiti da assumersi dagli istituti ed enti interessati con la Banca europea per gli investimenti sono autorizzati con decreto del Ministro per il tesoro. Con lo stesso decreto e' concessa la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale, per il pagamento degli interessi e per il rischio di cambio rispetto a quello vigente al momento della stipula o delle erogazioni dei prestiti.
Le garanzie dello Stato possono essere riconosciute anche ai prestiti contratti con la Banca europea per gli investimenti a partire dal 20 marzo 1973 per le finalita' indicate nel precedente primo comma.
Con decreto del Ministro per il tesoro saranno stabilite le norme di attuazione per l'eventuale operativita' della garanzia dello Stato, nonche' per la rivalsa agli enti interessati degli eventuali oneri di cambio concernenti i prestiti contratti con la Banca europea per gli investimenti.
Gli oneri eventuali derivanti dalle garanzie statali previste dalla presente legge graveranno su apposito capitolo da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1973 e per quelli successivi".
- Il testo dell' art. 1, comma 6-bis, del decreto-legge 29 giugno 1984, n. 277 , convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1984, n. 430 (Proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali, degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno ed esperimento pilota di avviamento al lavoro nelle regioni Campania e Basilicata) e' il seguente:
"A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1 gennaio 1980, gli sgravi contributivi di cui all'articolo 59 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 , e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano anche alle imprese di navigazione per i marittimi componenti l'equipaggio di navi iscritte nei compartimenti marittimi ubicati nei territori del Mezzogiorno, con la esclusione delle imprese esercenti servizi con le isole maggiori e minori sovvenzionate ai sensi della legge 20 dicembre 1974, n. 684 . Nel caso di navi iscritte nei suddetti compartimenti successivamente al 31 agosto 1983 gli sgravi contributivi si applicano a condizione che si tratti di prima iscrizione nelle matricole italiane".