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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 23/09/2025, n. 3746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3746 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno
Seconda Sezione Civile in persona del Giudice dott.ssa Daniela Quartarone nella causa civile di primo grado iscritta al numero 937 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018 promossa da
(c.f. ) con i proc. dom. avv.to Luigi Maria Parte_1 C.F._1
Cioffi e Maria Assunta Germino, delega in atti
-attrice- contro
, in qualità di amministratore del Controparte_1 [...]
(c.f. , con il proc. dom. avv. to Lucia Di Parte_2 P.IVA_1
Mauro, delega in atti
-convenuto–
e nei confronti di
(c.f. ), in proprio, con il proc. Controparte_1 C.F._2
dom. avv.to Giuseppe D'Amato, delega in atti
-terzo chiamato- all'esito della discussione con scambio di note ha pronunciato
SENTENZA
a norma degli artt. art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. e 23 bis L n..56/2024
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
pagina 1 di 5 L'attrice, dopo aver premesso di essere proprietaria di un locale adibito a garage sito nel a , riferiva dei seri problemi di staticità Parte_2 Pt_2
che avevano interessato lo stesso e delle delibere assembleari, assunte tra il 2007 e il
2011, con cui il aveva deciso la messa in sicurezza dell'immobile e Parte_2
l'esecuzione delle opere di risanamento.
Lamentava l'inerzia dell'amministratore nel dare esecuzione alle delibere, tanto che nel 2015 non era stato ancora possibile iniziare gli interventi e deduceva il danno economico derivatole dal non aver potuto più utilizzare il bene, finendo per parcheggiare la propria auto in strada o nelle zone a pagamento.
Si doleva anche di ulteriori e diverse inadempienze del dott. nella gestione CP_1
del condominio e concludeva a che il convenuto, in qualità di amministratore, fosse dichiarato responsabile dei danni sopportati dall'attrice con condanna al relativo risarcimento.
Costituitosi, il Condominio dava atto che era stato nominato Controparte_1
amministratore con delibera del 17.1.2008 ed eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva rilevando che la condotta imputata al predetto avrebbe dovuto portare ad una sua citazione in giudizio in proprio e non in qualità di amministratore del Condominio.
Contestava in ogni caso l'inadempimento ex adverso dedotto, evidenziando come la morosità dei condomini avesse impedito di versare l'acconto richiesto al direttore lavori e di eseguire i lavori deliberati.
Comunicava, infine, che l'amministratore era dimissionario dal 2016 e gestiva l'ente in regime di prorogatio.
Concludeva, quindi, per il rigetto della domanda.
Alla prima udienza, risalente al 16.5.2018, parte attrice verbalizzava di aver inteso rivolgere le proprie lagnanze e contestazioni al solo amministratore Controparte_1
giammai al Condomino, tanto che non si cita il Condominio ma il solo sig. il quale CP_1
ha causato danni con la sua negligente condotta nell'esercizio dell'attività di amministratore e
pagina 2 di 5 non in proprio.
L'istante chiedeva poi di essere autorizzata alla rinotifica dell'atto di citazione presso il domicilio del sig. in via Gonzaga di . Controparte_1 Pt_2
Il Giudice così disponeva: manda all'attore di notificare l'atto alla parte in proprio
Santamaria entro i termini di legge per l'udienza del 14.2.2019.
Costituitosi in proprio, evidenziava che, seppur intestato come Controparte_1
“atto di citazione in rinotifica”, in realtà gli era stato notificato un nuovo atto di citazione contenente una modifica delle domande e delle conclusioni di cui chiedeva fosse dichiarata l'inammissibilità.
Negava, in ogni caso, nel merito gli addebiti mossigli dalla Parte_3 Pt_1
Espletata consulenza tecnica di ufficio, la causa veniva assegnata alla scrivente con decreto presidenziale del 9.9.2024 e discussa, ex art. 281 sexies c.p.c., con scambio di note all'udienza del 22.9.2025 alla quale il Tribunale si riservava il deposito della decisione, ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. nei termini di legge.
La domanda attorea va dichiarata inammissibile.
Con atto di citazione del 25.1.2018 l'attrice ha evocato in giudizio CP_1
, nella qualità di amministratore del ,
[...] Parte_2
notificandolo presso il suo domicilio (cioè lo studio) di via Fabrizio Pinto n. 40.
La vocatio in ius è stata quindi rivolta al atteso che, sotto il profilo della Parte_2
corretta individuazione del contraddittore, non vi è alcuna differenza tra la domanda avanzata “nei confronti del in persona dell'amministratore pro tempore” e Parte_2
quella proposta contro “ in qualità di amministratore Controparte_1 [...]
” Parte_2
Diversamente opinando, infatti, si finirebbe con il differenziare, attraverso un esasperato formalismo, due formule di citazione in giudizio in realtà perfettamente identiche perché inequivocabilmente riferibili al medesimo soggetto (Cassazione n.
3676/2019).
Con atto intitolato “atto di citazione in rinotifica” del 7.6.2018, parte attrice ha pagina 3 di 5 successivamente citato in giudizio , in proprio, mediante notifica Controparte_1
effettuata presso la sua residenza alla via Generale Gonzaga Don Ferrante Maria n.
37.
Trattasi, all'evidenza, di una nuova azione promossa nei confronti di un soggetto diverso dal convenuto.
E' noto che, ai sensi dell'art. 183 comma 5 c.p.c., alla prima udienza l'attore può chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo ai sensi dell'art. 106 e 269 terzo comma c.p.c., se l'esigenza è sorta dalle difese del convenuto.
Ebbene, per quanto qui occupa, tale autorizzazione alla chiamata del terzo non era stata chiesta, prima ancora che concessa, all'udienza del 16.5.2018, alla quale l'attrice aveva formulato una istanza diretta alla “rinotifica” dell'originario atto di citazione presso la residenza sull'erroneo presupposto di non aver già citato il Condominio, ma di aver citato ab origine il presso il domicilio sbagliato. CP_1
Ciò si desume chiaramente da quanto esposto nell'atto del 7.6.2018 ove si legge: si costituiva, pur non essendo stato citato, il amministrato dal sig. Parte_2
ed evidenziava che l'atto di citazione era stato notificato all'indirizzo Controparte_1
dello studio dell'amministratore e non presso la residenza dello stesso, pertanto, alla prima udienza del 16.5.2018, verificata l'irregolare notifica dell'atto di citazione, il Giudice adito disponeva la rinotifica dello stesso alla residenza del sig. cioè in via Controparte_1
Gonzaga Don ferrante maria n. 37 -84100 (cfr. punto 3 foglio 7 atto di citazione in Pt_2
rinotifica).
Se allora la domanda nei confronti del privo di legittimazione, non può Parte_2
essere accolta per avere peraltro l'attrice dichiarato espressamente sin dalla prima udienza di non voler avanzare alcuna domanda nei suoi confronti, quella proposta nei confronti di , in proprio, va dichiarata inammissibile perché Controparte_1
operata in difetto di autorizzazione alla chiamata.
Le spese di lite nei rapporti tra parte attrice e possono essere compensate Parte_2
in ragione delle contestazioni, avanzate da parte attrice nel corso del giudizio, in pagina 4 di 5 ordine al difetto di ius postulandi da parte dell'amministratore, vista l'assenza di una delibera assembleare relativa alla costituzione in giudizio dell'ente, questione che per motivi di economia processuale, imposti dalla risalenza della causa, appare superfluo vagliare ai fini della emissione dei provvedimenti di cui all'art. 182 c.p.c., per essere certo sia il difetto di legittimazione dell'ente che l'assenza di ogni interesse dell'attrice ad agire nei suoi confronti.
Nei rapporti tra parte attrice e il convenuto in proprio, le spese di lite CP_1
seguono invece la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, istanza o eccezione disattesa, così provvede: rigetta la domanda proposta nei confronti di in qualità di Controparte_1
amministratore del;
Parte_2
dichiara inammissibile la domanda proposta nei confronti di in Controparte_1
proprio; dichiara integralmente compensate le spese di lite tra parte attrice e CP_1
in qualità di amministratore del;
[...] Parte_2
condanna alla refusione in favore dell'avv.to Giuseppe D'Amato, Parte_1
dichiaratosi antistatario, delle spese di lite che si liquidano in € 5.077,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Così deciso in Salerno, lì 23.9.2025
IL GIUDICE
Daniela Quartarone
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno
Seconda Sezione Civile in persona del Giudice dott.ssa Daniela Quartarone nella causa civile di primo grado iscritta al numero 937 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018 promossa da
(c.f. ) con i proc. dom. avv.to Luigi Maria Parte_1 C.F._1
Cioffi e Maria Assunta Germino, delega in atti
-attrice- contro
, in qualità di amministratore del Controparte_1 [...]
(c.f. , con il proc. dom. avv. to Lucia Di Parte_2 P.IVA_1
Mauro, delega in atti
-convenuto–
e nei confronti di
(c.f. ), in proprio, con il proc. Controparte_1 C.F._2
dom. avv.to Giuseppe D'Amato, delega in atti
-terzo chiamato- all'esito della discussione con scambio di note ha pronunciato
SENTENZA
a norma degli artt. art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. e 23 bis L n..56/2024
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
pagina 1 di 5 L'attrice, dopo aver premesso di essere proprietaria di un locale adibito a garage sito nel a , riferiva dei seri problemi di staticità Parte_2 Pt_2
che avevano interessato lo stesso e delle delibere assembleari, assunte tra il 2007 e il
2011, con cui il aveva deciso la messa in sicurezza dell'immobile e Parte_2
l'esecuzione delle opere di risanamento.
Lamentava l'inerzia dell'amministratore nel dare esecuzione alle delibere, tanto che nel 2015 non era stato ancora possibile iniziare gli interventi e deduceva il danno economico derivatole dal non aver potuto più utilizzare il bene, finendo per parcheggiare la propria auto in strada o nelle zone a pagamento.
Si doleva anche di ulteriori e diverse inadempienze del dott. nella gestione CP_1
del condominio e concludeva a che il convenuto, in qualità di amministratore, fosse dichiarato responsabile dei danni sopportati dall'attrice con condanna al relativo risarcimento.
Costituitosi, il Condominio dava atto che era stato nominato Controparte_1
amministratore con delibera del 17.1.2008 ed eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva rilevando che la condotta imputata al predetto avrebbe dovuto portare ad una sua citazione in giudizio in proprio e non in qualità di amministratore del Condominio.
Contestava in ogni caso l'inadempimento ex adverso dedotto, evidenziando come la morosità dei condomini avesse impedito di versare l'acconto richiesto al direttore lavori e di eseguire i lavori deliberati.
Comunicava, infine, che l'amministratore era dimissionario dal 2016 e gestiva l'ente in regime di prorogatio.
Concludeva, quindi, per il rigetto della domanda.
Alla prima udienza, risalente al 16.5.2018, parte attrice verbalizzava di aver inteso rivolgere le proprie lagnanze e contestazioni al solo amministratore Controparte_1
giammai al Condomino, tanto che non si cita il Condominio ma il solo sig. il quale CP_1
ha causato danni con la sua negligente condotta nell'esercizio dell'attività di amministratore e
pagina 2 di 5 non in proprio.
L'istante chiedeva poi di essere autorizzata alla rinotifica dell'atto di citazione presso il domicilio del sig. in via Gonzaga di . Controparte_1 Pt_2
Il Giudice così disponeva: manda all'attore di notificare l'atto alla parte in proprio
Santamaria entro i termini di legge per l'udienza del 14.2.2019.
Costituitosi in proprio, evidenziava che, seppur intestato come Controparte_1
“atto di citazione in rinotifica”, in realtà gli era stato notificato un nuovo atto di citazione contenente una modifica delle domande e delle conclusioni di cui chiedeva fosse dichiarata l'inammissibilità.
Negava, in ogni caso, nel merito gli addebiti mossigli dalla Parte_3 Pt_1
Espletata consulenza tecnica di ufficio, la causa veniva assegnata alla scrivente con decreto presidenziale del 9.9.2024 e discussa, ex art. 281 sexies c.p.c., con scambio di note all'udienza del 22.9.2025 alla quale il Tribunale si riservava il deposito della decisione, ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. nei termini di legge.
La domanda attorea va dichiarata inammissibile.
Con atto di citazione del 25.1.2018 l'attrice ha evocato in giudizio CP_1
, nella qualità di amministratore del ,
[...] Parte_2
notificandolo presso il suo domicilio (cioè lo studio) di via Fabrizio Pinto n. 40.
La vocatio in ius è stata quindi rivolta al atteso che, sotto il profilo della Parte_2
corretta individuazione del contraddittore, non vi è alcuna differenza tra la domanda avanzata “nei confronti del in persona dell'amministratore pro tempore” e Parte_2
quella proposta contro “ in qualità di amministratore Controparte_1 [...]
” Parte_2
Diversamente opinando, infatti, si finirebbe con il differenziare, attraverso un esasperato formalismo, due formule di citazione in giudizio in realtà perfettamente identiche perché inequivocabilmente riferibili al medesimo soggetto (Cassazione n.
3676/2019).
Con atto intitolato “atto di citazione in rinotifica” del 7.6.2018, parte attrice ha pagina 3 di 5 successivamente citato in giudizio , in proprio, mediante notifica Controparte_1
effettuata presso la sua residenza alla via Generale Gonzaga Don Ferrante Maria n.
37.
Trattasi, all'evidenza, di una nuova azione promossa nei confronti di un soggetto diverso dal convenuto.
E' noto che, ai sensi dell'art. 183 comma 5 c.p.c., alla prima udienza l'attore può chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo ai sensi dell'art. 106 e 269 terzo comma c.p.c., se l'esigenza è sorta dalle difese del convenuto.
Ebbene, per quanto qui occupa, tale autorizzazione alla chiamata del terzo non era stata chiesta, prima ancora che concessa, all'udienza del 16.5.2018, alla quale l'attrice aveva formulato una istanza diretta alla “rinotifica” dell'originario atto di citazione presso la residenza sull'erroneo presupposto di non aver già citato il Condominio, ma di aver citato ab origine il presso il domicilio sbagliato. CP_1
Ciò si desume chiaramente da quanto esposto nell'atto del 7.6.2018 ove si legge: si costituiva, pur non essendo stato citato, il amministrato dal sig. Parte_2
ed evidenziava che l'atto di citazione era stato notificato all'indirizzo Controparte_1
dello studio dell'amministratore e non presso la residenza dello stesso, pertanto, alla prima udienza del 16.5.2018, verificata l'irregolare notifica dell'atto di citazione, il Giudice adito disponeva la rinotifica dello stesso alla residenza del sig. cioè in via Controparte_1
Gonzaga Don ferrante maria n. 37 -84100 (cfr. punto 3 foglio 7 atto di citazione in Pt_2
rinotifica).
Se allora la domanda nei confronti del privo di legittimazione, non può Parte_2
essere accolta per avere peraltro l'attrice dichiarato espressamente sin dalla prima udienza di non voler avanzare alcuna domanda nei suoi confronti, quella proposta nei confronti di , in proprio, va dichiarata inammissibile perché Controparte_1
operata in difetto di autorizzazione alla chiamata.
Le spese di lite nei rapporti tra parte attrice e possono essere compensate Parte_2
in ragione delle contestazioni, avanzate da parte attrice nel corso del giudizio, in pagina 4 di 5 ordine al difetto di ius postulandi da parte dell'amministratore, vista l'assenza di una delibera assembleare relativa alla costituzione in giudizio dell'ente, questione che per motivi di economia processuale, imposti dalla risalenza della causa, appare superfluo vagliare ai fini della emissione dei provvedimenti di cui all'art. 182 c.p.c., per essere certo sia il difetto di legittimazione dell'ente che l'assenza di ogni interesse dell'attrice ad agire nei suoi confronti.
Nei rapporti tra parte attrice e il convenuto in proprio, le spese di lite CP_1
seguono invece la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, istanza o eccezione disattesa, così provvede: rigetta la domanda proposta nei confronti di in qualità di Controparte_1
amministratore del;
Parte_2
dichiara inammissibile la domanda proposta nei confronti di in Controparte_1
proprio; dichiara integralmente compensate le spese di lite tra parte attrice e CP_1
in qualità di amministratore del;
[...] Parte_2
condanna alla refusione in favore dell'avv.to Giuseppe D'Amato, Parte_1
dichiaratosi antistatario, delle spese di lite che si liquidano in € 5.077,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Così deciso in Salerno, lì 23.9.2025
IL GIUDICE
Daniela Quartarone
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