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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/07/2025, n. 9855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9855 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
41949 /2013 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Civile VIII, in composizione collegiale, nelle persone dei Signori
Dott. Luigi Argan Presidente relatore
Dott. Alfredo Sacco Giudice
Dott.ssa Maria Luparelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 41949/2013 del ruolo generale
TRA
E Parte_1 Parte_2 elettivamente domiciliati in Roma, Piazza Giovine Italia n. 7, presso lo studio dell'Avv. Davide
CI che, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Gerardo Macrini, li rappresenta e difende giusta procura alle liti in calce all'atto di citazione.
-ATTORI-
-CONVENUTI IN RICONVENZIONALE -
E
CP_1 elettivamente domiciliata in Roma, Via Giovanni Bettolo n. 17, presso lo studio dell'Avv. Giancarlo
Penzavalli, che la rappresenta e difende giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta.
-CONVENUTA-
-ATTRICE IN RICONVENZIONALE-
OGGETTO: riduzione, per lesione di legittima - divisione ereditaria. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 5.6.2013, i fratelli germani e Parte_1 Pt_2 convenivano in giudizio la cognata .
[...] CP_1
Esponevano all'uopo a)- che in data 19.8.2012, decedeva, senza prole, il fratello germano lasciando, oltre a loro stessi attori, la IE e la comune Persona_1 CP_1 madre;
b)- che, la relativa successione era regolata dal testamento olografo Controparte_2 in data 19.11.2008, pubblicato il successivo 26.2.2013, con il quale il de cuius nominava quale sua unica erede universale detta IE;
c)- che, in data 2.9.2012, decedeva, ab CP_1 intestato, anche la loro comune madre , già coniugata con Controparte_2 Per_2
, a lei premorto;
d)- che, essendo stata quest'ultima, coll'impugnato testamento, del tutto
[...] pretermessa nella successione di esso defunto figlio la quota di riserva, quale, Persona_1 in concorrenza con la di lui coniuge, a lei per legge spettante in ragione di 1/4 del patrimonio ereditario, risultava certamente lesa;
e)- che, la stessa defunta aveva, in vita, Controparte_2 con atto pubblico rep. n. 27206 racc. 6278 a rogito del Notaio di Roma, donato, con Per_3 dispensa dalla collazione, riservandosi l'usufrutto generale e vitalizio, al figlio premorto Per_1 la nuda proprietà per la quota di 9/10 dell'appartamento, con annesso giardino, sito in
[...]
Roma alla Via Antonio De Berti n. 15, int. 2, piano seminterrato, censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio 881, part. 763, sub. 4, nonché il diritto di abitazione, sullo stesso immobile, in ragione della medesima quota di 9/10; f)- che, alla data di apertura della relativa successione (19.8.2012), il patrimonio di - come detto, defunto figlio Persona_1 premorto di , e fratello germano di loro stessi attori – era pertanto costituito Controparte_2 dai seguenti beni: i)- quota di 1/10 della piena proprietà dello stesso appartamento di Via De Berti
n. 15, int. 2, oltre ai 9/10 della relativa nuda proprietà oggetto della descritta donazione ii)- piena proprietà dell'immobile sito in Roma alla Via Ambrogio Traversari n. 49 censito al N.C.E.U. del
Comune di Roma al foglio 451, part. 503, sub. 8 iii)- crediti per saldi attivi di conti correnti, di importo rispettivamente pari ad € 1.150,16 ed € 1.269,19, iv)- due depositi di titoli, di controvalore rispettivamente pari a € 175.338,45 e € 1.936,00; g)- che, alla data di apertura della relativa successione (2.9.2012), il patrimonio ereditario della comune defunta madre Controparte_2 era costituito i)- da un credito di € 7.501,17, per saldo attivo di conto corrente intrattenuto presso la Unicredit, ii)- da titoli per un controvalore di € 29.549,83.
E concludevano pertanto chiedendo, previa dichiarazione di apertura di entrambe le riferite successioni, i)- che, operata la riunione fittizia ed accertata la lesione della quota di legittima, quale, in ragione di 1/4, alla di loro defunta madre spettante nella Controparte_2 successione del di lei premorto figlio e per essa a loro stessi attori in qualità Persona_1 di suoi eredi legittimi, venissero proporzionalmente ridotte le disposizioni testamentarie contenute nel testamento olografo da quest'ultimo redatto, con corrispondente reintegrazione della stessa quota di legittima e condanna della convenuta al pagamento dei frutti relativi alle porzioni di immobili attribuite in reintegrazione;
ii)- che, operata la riunione fittizia ed accertata la lesione della quota di legittima, quale in ragione di 1/3 ciascuno, a loro attori spettante nella successione della defunta comune madre , venisse ridotta la donazione da quest'ultima Controparte_2 compiuta in favore del di lei figlio premorto per atto a rogito del Notaio Persona_1 di Roma in data 11.11.2004, con corrispondente reintegrazione della stessa quota di Per_3 legittima;
con vittoria di spese.
Costituitasi in giudizio, la convenuta , coniuge superstite del defunto CP_1 Per_1
preliminarmente eccepiva, a norma dell'art. 564, I co. c.c., l'inammissibilità delle
[...] avverse domande di riduzione, sul duplice presupposto i)- che, prima dell'accettazione beneficiata, intervenuta in data 18.3.2013, gli attori e avevano accettato Parte_1 Parte_2 tacitamente l'eredità della defunta madre , avendo essi, in data 4.2.2013, Controparte_2 alienato a terzi l'autovettura di proprietà di quest'ultima, con conseguente invalidità della successiva accettazione con beneficio di inventario, e ii)- che, comunque, non avevano fatto alcun inventario.
Nel merito, pur non contestando la donazione immobiliare dagli stessi attori dedotta, quale, in data
11.11.2004, dalla defunta compiuta in favore del di lei premorto figlio Controparte_2
assumeva, tuttavia, di essere contitolare, in ragione di quota pari al 50%, dei Persona_1 diritti, quali, sull'appartamento di Via Antonio De Berti n. 15, int. 2, dagli attori attribuiti, in via esclusiva, allo stesso defunto e che anche gli attori stessi avevano a loro Persona_1 volta, ricevuto liberalità, da entrambi i defunti e , quali Persona_1 Controparte_2
i)- la donazione indiretta ovvero dissimulata, compiuta a mezzo dell'atto di divisione del patrimonio ereditario del defunto padre , a rogito del Notaio in data Persona_2 Per_3
11.11.2004, dal cui contenuto, emergeva, suo dire, la natura liberale delle attribuzioni dal defunto disposte in favore degli odierni attori, stante l'evidente relativa sproporzione Persona_1 rispetto a quelle dal primo ricevute;
ii)- la donazione indiretta, a mezzo dell'integrale trattenimento, da parte dell'attore della somma di Lit. 285.000.000, quale Parte_2 ricavata dalla vendita a terzi, in data 14.10.1999, dell'appartamento sito in Roma alla Via Antonio
De Berti n. 15, piano seminterrato, int. 1; iii)- la compravendita, dissimulante una donazione, con la quale l'attore con atto a rogito del Notaio di Roma in data Parte_1 Per_3
14.11.2002, acquistava dalla madre quota pari al 50% dell'immobile sito in Controparte_2 Roma, Viale Africa n. 50; iv)- la compravendita, dissimulante una donazione, con la quale l'attore con atto a rogito del Notaio di Roma in data 15.12.2004, collegato a Parte_2 Per_3 quello di cui al precedente punto, acquistava dal fratello germano la medesima Parte_1 quota pari al 50% del medesimo immobile sito in Roma, Viale Africa n. 50; v)- la donazione indiretta, a mezzo del versamento, da parte della defunta madre , della somma Controparte_2 di € 19.567,55, destinata all'acquisto, da parte dell'attore , in data 21.7.2004, di Parte_1 un immobile sito in Venezuela, Stato di Anzoategui, Licenciado Diego Bautista Urbaneja, Sector
La Aquavilla parcela M-6, Complesso residenziale El Morro;
vi)- la donazione indiretta, per versamento, da parte della stessa defunta madre , della provvista destinata Controparte_2 all'acquisto, da parte dell'attore medesimo, in data 19.4.1999, dell'unità Parte_1 immobiliare sita in Ostia (RM), Via delle Quinqueremi n. 60; vii)- la donazione, in favore dell'attore di Lit. 25.000.000, a mezzo di assegno bancario, in data 20.4.1980, Parte_2 da parte del defunto , comune padre degli odierni attori e del defunto Persona_2 Per_1
nonché coniuge premorto della defunta;
viii)- la donazione di
[...] Controparte_2
Lit. 15.000.000, nel 1991, da parte della stessa defunta in favore del figlio, Controparte_2 odierno attore, ; assumeva inoltre, che, nell'ambito dell'attivo ereditario del Parte_1 defunto coniuge era compreso anche il credito di € 40.612,75, quale dallo Persona_1 stesso vantato nei confronti della defunta madre , per avere egli, anche in Controparte_2 epoca successiva alla donazione in data 11.11.2004 con la quale, come detto, da quest'ultima acquistava la quota di 9/10 della nuda proprietà ed il diritto di abitazione, in ragione della medesima quota, dell'appartamento sito in Roma alla Via Antonio De Berti n. 15, continuato a corrispondere alla stessa defunta madre il corrispettivo precedentemente pattuito per il godimento del suddetto immobile, senza tuttavia esservi più tenuto.
E concludeva pertanto chiedendo i)- che l'avversa domanda di riduzione della donazione, in data
11.11.2004, dalla defunta compiuta in favore del premorto figlio Controparte_2 Per_1
venisse dichiarata inammissibile;
ii)- che, in via riconvenzionale, venisse comunque
[...] accertata la sussistenza dei denunciati atti di liberalità, indiretta o dissimulata, quali compiuti dalla stessa defunta , con conseguente relativa collazione per imputazione;
iii)- Controparte_2 che, in via riconvenzionale, venisse accertata la lesione della quota di legittima a lei spettante, nella qualità di coniuge superstite nella successione del defunto per effetto Persona_1 della denunciate liberalità, quali da quest'ultimo compiute in vita, in favore degli attori suoi fratelli,
e che esse venissero, di conseguenza, proporzionalmente ridotte, con corrispondente integrazione della quota di legittima stessa;
iv)- che, sempre in via riconvenzionale, gli attori venissero condannati al pagamento in suo favore, in qualità di erede del defunto coniuge Per_1 della complessiva somma pari ad € 40.612,75 per ripetizione di quanto, da quest'ultimo
[...] alla defunta madre , indebitamente corrisposto, oltre interessi e rivalutazione Controparte_2 monetaria;
v)- che venisse, comunque disposto lo scioglimento della comunione ereditaria;
con vittoria di spese.
Alla prima udienza, tenutasi in data 27.11.2013, venivano assegnati alle parti i termini di legge di cui all'art. 183, VI co. c.p.c.
Alla successiva udienza del 24.3.2014, la parte attrice dichiarava di rinunziare a parte delle proposte domande e, segnatamente, a quelle di cui ai punti 5, 6 e 7 delle conclusioni contenute nell'atto di citazione, quali relative all'azione di riduzione della donazione, quale dalla defunta compiuta in favore del figlio premorto (v. verbale ud. Controparte_2 Persona_1 cit.).
Nel corso del giudizio, veniva disposta consulenza tecnica estimativa, affidata all'Arch. Per_4
.
[...]
Con ordinanza in data 30.9.2015, veniva respinta l'istanza ex art. 186-quater c.p.c. come dalla parte attrice formulata in corso di causa;
e venivano contestualmente, respinte le istanze istruttorie di parte convenuta.
Definitivamente assegnata a nuovo giudice, la causa proseguiva all'udienza del 19.2.2020.
Con ordinanza collegiale in data 26.02.2023, la causa veniva rimessa sul ruolo istruttorio per conferimento di incarico al CTU arch. affinché quest'ultimo “esaminati i documenti Persona_4 di causa, effettuati gli opportuni accertamenti, accessi agli uffici pubblici ed ispezioni dei luoghi che riterrà necessari, determini il valore di mercato, al tempo dell'apertura della successione di
dei diritti a quest'ultimo spettanti sull'immobile sito in Roma, alla Via Persona_1
Antonio De Berti n. 15, piano seminterrato, int. 2, con annesso giardino, in ragione della quota di
1/10 di piena proprietà e della quota di 9/10 di nuda proprietà”.
All'udienza del 7.3.2024, avendo le parti precisato le loro conclusioni, riportandosi ai rispettivi precedenti scritti difensivi, ed in particolare, gli attori alle dichiarazioni rese all'udienza del
24.3.2014, nel corso della quale vennero rinunziate le domande di cui ai capi nn. 5, 6 e 7 delle conclusioni formulate in citazione, e la convenuta al foglio di precisazione depositato in telematico in data 7.3.2024, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, con concessione dei termini di legge per deposito di comparse conclusionali e repliche
MOTIVI DELLA DECISIONE
I]- Dell'eccezione di tardività della costituzione in giudizio della convenuta , CP_1 quale formulata dagli attori e Parte_2 Parte_1
Preliminarmente deve essere disattesa, l'eccezione, con la quale gli attori e Parte_2
sul presupposto che il decreto, in data 10.7.2013, con cui il giudice istruttore Parte_1 differì al 27.11.2013 la data dell'udienza di prima comparizione, quale da essi in citazione fissata al giorno 31.10.2013, siccome mancante dell'attestazione di deposito da parte della Cancelleria, e comunque mai comunicata, sarebbe inesistente, intendono far valere la tardività della costituzione della convenuta , come avvenuta il 6.11.2013, con conseguente inammissibilità delle CP_1 domande riconvenzionali e delle eccezioni dalla stessa proposte.
Se è vero infatti che l'originale del provvedimento di differimento della prima udienza di comparizione a norma dell'art. 168 bis, V co, c.p.c., sottoscritto dal giudice istruttore, quale rinvenibile nel fascicolo processuale, non reca alcuna attestazione di deposito da parte della
Cancelleria, e che non si rinviene neppure la documentazione di relativa comunicazione alle parti, da ciò non deriva certo l'invocata inesistenza del decreto stesso, siccome limitata ai casi in cui difetti alcuno dei relativi intrinseci elementi essenziali;
trattandosi, diversamente, di una mera irregolarità, che, nel caso di specie non ha prodotto alcuna conseguenza pregiudizievole in danno delle parti, le quali, avendo evidentemente comunque preso conoscenza del decreto stesso, sono entrambe comparse alla udienza di prima comparizione, quale, come detto, differita al 27.11.2013 (v. verbale ud. cit.). Con la conseguenza che la costituzione della convenuta, siccome avvenuta in data 6.11.2013, entro il termine di venti giorni prima dell'udienza così differita, deve essere ritenuta tempestiva a norma dell'art. 166, I co, c.p.c., a mente del quale il convenuto deve costituirsi in giudizio almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione ovvero – come nel caso di specie - almeno venti giorni prima dell'udienza dal giudice istruttore fissata, per differimento, a norma dell'art. 168 bis, V co, c.p.c..
II]- Della legittimazione degli attori e Parte_2 Parte_1
Gli attori e agiscono nel presente giudizio affermandosi figli Parte_2 Parte_1 della defunta , e fratelli del defunto quale anch'esso figlio Controparte_2 Persona_1 di quest'ultima, senza che siffatti rapporti di parentela siano stati specificamente contestati dalla parte convenuta;
essendosi quest'ultima, diversamente, limitata a rilevare che i descritti rapporti di parentela non erano stati provati (v. comparsa di costituzione;
cfr. memoria ex art. 173, VI co, n. 2,
c.p.c.). Per cui la legittimazione degli attori ad agire in riduzione deve, sotto questo profilo, intendersi, per ciò solo, fuori discussione;
essendo noto che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, “Il figlio che aziona in giudizio un diritto del genitore, del quale afferma essere erede "ab intestato", ove non sia stato contestato il rapporto di discendenza con il "de cuius", al fine di dare prova della sua legittimazione ad agire, non deve ulteriormente dimostrare l'esistenza di tale rapporto, producendo
l'atto dello stato civile attestante la filiazione, essendo sufficiente che egli, in quanto chiamato all'eredità a titolo di successione legittima, abbia accettato, anche tacitamente, l'eredità, circostanza che può ricavarsi dall'esercizio stesso dell'azione.” (così, Cass. Civ. n. 6745/18; conf. Cass. Civ. n.
2223/14; cfr. Cass. Civ. S.U. n. 12065/14).
III]- Della cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda, quale dagli attori
e , relativamente alla successione della loro comune defunta Parte_2 Parte_1 madre , proposta per la riduzione, per lesione della quota di legittima loro Controparte_2 spettante, delle liberalità da quest'ultima compiute in favore del lei premorto figlio Per_1
[...]
La domanda in esame è stata dagli attori espressamente rinunziata all'udienza del 24.2.2014 (v. verbale ud. 24.3.2014); con la conseguenza che, con riferimento ad essa, è certamente cessata la materia del contendere (“La rinuncia alla domanda, diversamente dalla rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'accettazione della controparte, estingue l' azione e determina la cessazione della materia del contendere, con effetto di rigetto nel merito ”, così, Cass. Civ. n. 18255/04; conf., tra le tante, n. 33761/19; n. 19845/19; n. 23749/11; n. 8387/99 n. 801/1998).
IV]- Della consequenziale cessazione della materia del contendere in ordine alle domande di accertamento della simulazione di atti, per dissimulazione di donazioni dalla stessa defunta
compiute in favore degli attori, ovvero della relativa natura di donazioni Controparte_2 indirette in favore degli stessi, quali dalla convenuta proposte in via CP_1 riconvenzionale
Per effetto della rinunzia da parte degli attori e alla proposta Parte_2 Parte_1 domanda di riduzione, per lesione della quota di legittima loro spettante nella successione della defunta madre , delle donazioni da quest'ultima compiute in favore del di lei Controparte_2 premorto figlio di cui al precedente paragrafo, è necessariamente cessata la Persona_1 materia del contendere, per sopravvenuta carenza di interesse ad agire, anche in ordine alle domande riconvenzionali di accertamento delle liberalità, in ipotesi, dalla stessa defunta Controparte_2 compiute in favore degli stessi attori in riduzione;
essendo state esse, dalla convenuta CP_3 proposte in funzione meramente difensiva, al solo scopo di conseguire la reiezione
[...] dell'avversa domanda, dimostrando l'inesistenza della denunciata lesione di legittima.
V]- Della domanda di accertamento della donazione di Lit. 25.000.000, dal defunto Per_2
, compiuta in favore del figlio quale dalla convenuta ,
[...] Parte_2 CP_1 in via riconvenzionale proposta
La domanda in esame deve essere dichiarata inammissibile siccome relativa alla diversa successione del defunto , comune padre degli odierni attori e Persona_2 Parte_2 Pt_1
e del defunto nonché coniuge premorto della defunta
[...] Persona_1 CP_2
e, come tale, all'evidenza priva di qualsivoglia connessione o collegamento con le domande
[...] di riduzione proposte dagli attori stessi, quali afferenti alle successioni del defunto fratello Per_1
e della defunta madre essendo noto, che, per consolidata
[...] Controparte_2 giurisprudenza di legittimità, “L'ammissibilità della domanda riconvenzionale del convenuto è subordinata, ai sensi dell'art. 36 c.p.c., alla comunanza del titolo già dedotto in giudizio dall'attore
o di quello che appartiene alla causa come mezzo di eccezione, purché non ecceda la competenza per materia o per valore del giudice adito;
tuttavia, se la domanda riconvenzionale non comporta lo spostamento di competenza, è sufficiente un qualsiasi rapporto o situazione giuridica in cui sia ravvisabile un collegamento oggettivo con la domanda principale, tale da rendere consigliabile e opportuna la celebrazione del simultaneus processus, secondo la valutazione discrezionale del giudice di merito, cui è richiesto di motivare al riguardo. (così, Cass. Civ. n. 5484/24; conf., tra le tante, Cass. Civ. n. 533/20, n. 15271/06, n. 1617/00).
VI]- Della domanda di riduzione, per lesione della quota di legittima spettante alla defunta comune madre , delle disposizioni contenute nel testamento olografo del Controparte_2 defunto premorto figlio quale dagli odierni suoi fratelli attori Persona_1 Pt_2
e , in qualità di eredi legittimi della prima, proposta nei confronti di
[...] Parte_1
, in qualità di erede dello stesso defunto CP_1 Persona_1
1)- Della eccezione di inammissibilità della domanda in esame, quale formulata dalla convenuta
CP_1
L'eccezione, con cui la convenuta intende far valere la pretesa inammissibilità della CP_1 domanda in esame, a norma dell'art. 564, I co, c.c., che condiziona l'azione di riduzione del legittimario, nei confronti di soggetti non coeredi, alla previa accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, sul duplice presupposto i)- che, prima dell'accettazione beneficiata, intervenuta in data
18.3.2013, gli attori e avevano accettato tacitamente l'eredità Parte_1 Parte_2 della defunta madre , avendo essi, in data 4.2.2013, alienato a terzi l'autovettura Controparte_2 di proprietà di quest'ultima, con conseguente invalidità della successiva accettazione con beneficio di inventario, e ii)- che essi non avrebbero comunque fatto alcun inventario, deve essere disattesa, siccome del tutto inconferente;
poiché gli attori stessi non agiscono qui per far valere i diritti di legittimari loro spettanti nella successione della stessa defunta madre, ma, diversamente, in qualità di suoi eredi legittimi, per la riduzione delle disposizioni contenute nel testamento olografo redatto dal di lei premorto figlio in ipotesi lesive della quota di legittima a lei spettante Persona_1 nella successione di quest'ultimo, talché la modalità di accettazione dell'eredità di quest'ultima non assume rilevanza alcuna. Mentre deve osservarsi che, la domanda in esame, come appena descritta,
è, per contro, ammissibile, sebbene non risulti, per non essere stata la circostanza da alcuna delle parti allegata, che la defunta , madre del premorto figlio abbia, Controparte_2 Persona_1 con beneficio di inventario, accettato l'eredità di quest'ultimo; poiché, risultando totalmente pretermessa, per avere quest'ultimo istituito, con testamento olografo, quale sua unica erede la convenuta coniuge , essa non è stata mai chiamata alla successione dello stesso CP_1 premorto figlio, né, per conseguenza, avrebbe neppure potuto, sotto alcuna forma, validamente accettare la relativa eredità; per cui non può, nella specie, trovare applicazione la disciplina dettata dall'art. 564, I co, c.c. che, come detto, condiziona l'azione di riduzione del legittimario, nei confronti di soggetti non coeredi, alla previa accettazione dell'eredità con beneficio di inventario (v., in termini,
Cass. Civ. n. 12632/95 “Il legittimario pretermesso non è chiamato alla successione per il solo fatto della morte del "de cuius", potendo acquistare i suoi diritti solo dopo l'esperimento delle azioni di riduzione o di annullamento del testamento, ovvero dopo il riconoscimento dei suoi diritti da parte dell'istituito. Ne consegue che la condizione della preventiva accettazione dell'eredità con beneficio
d'inventario, stabilita dal primo comma dell'art. 564 per l'esercizio dell'azione di riduzione, vale soltanto per il legittimario che abbia in pari tempo la qualità di erede (per disposizione testamentaria
o per delazione "ab intestato"), e non anche per il legittimario totalmente pretermesso dal testatore.”; conf., tra le tante, Cass. Civ. n. 24836/22, n. 30079/19, n. 13635/13, n. 1249/07, n. 13804/06).
2)- Della legittimazione degli attori e a far valere i diritti, Parte_2 Parte_1 in qualità di legittimaria, alla defunta madre , spettanti nella successione Controparte_2 del premorto figlio Persona_1
La legittimazione degli attori e ad agire, in quanto eredi Parte_2 Parte_1 legittimi della defunta loro comune madre , per la reintegrazione della quota di Controparte_2 legittima ad essa spettante nella successione del premorto figlio fratello degli Persona_1 attori stessi, trova fondamento nel dettato dell'art. 557, I co, c.c., a mente del quale “La riduzione delle donazioni e delle disposizioni lesive della porzione di legittima non può essere domandata che dai legittimari e dai loro eredi o aventi causa.”; essendo noto che “l'azione di riduzione delle disposizioni lesive della quota di legittima, avendo natura patrimoniale, può essere proposta non solo dai legittimari ma anche dai loro eredi o aventi causa dal momento che il carattere personale dell'azione non incide sulla trasmissibilità del diritto ma esclusivamente sull'accertamento della lesione che deve essere limitata alla quota di colui che agisce” (v. Cass. Civ. n. 2120/17; conf. Cass.
Civ. n. 26254/08).
3)- Dell'apertura della successione
Tanto stabilito, devesi, a norma dell'art. 456 c.c., dichiarare l'apertura della successione di Per_1
nato a [...] il [...] e deceduto a Roma in data 19.8.2012 (v.
[...] certificato di morte, in fascicolo di parte attrice).
4)- Del regolamento della successione
Con testamento olografo datato 19.11.2008, il defunto ha istituito quale sua Persona_1 unica erede la IE , così del tutto escludendo dalla sua successione la madre CP_1
(v. testamento olografo cit., in fascicolo di parte attrice) Controparte_2
5)- Della ricostruzione del patrimonio ereditario
Posto che, a norma dell'art. 544, I co c.c., la defunta , quale madre del defunto Controparte_2
ad essa premorto essendo egli coniugato senza prole, è legittimaria nella Persona_1 successione di quest'ultimo, deve osservarsi che la definizione della presente controversia, avente ad oggetto la richiesta riduzione, nei confronti della convenuta , coniuge superstite dello CP_1 stesso defunto delle attribuzioni patrimoniali, quali da questi disposte col Persona_1 testamento olografo datato 19.11.2008, presuppone, in primo luogo, l'individuazione della massa ereditaria, su cui determinare la porzione disponibile e, correlativamente, la quota di riserva, di cui gli odierni attori, agendo quali eredi legittimi della stessa defunta comune madre CP_2
lamentano la lesione, che, ai sensi dell'art. 556 c.c., è, come noto, comprensiva dei beni che
[...] appartenevano al de cuius al momento della sua morte, ai quali, detratti i debiti, vanno fittiziamente riuniti i beni di cui quest'ultimo abbia eventualmente disposto in vita a titolo di donazione.
Di seguito, pertanto, secondo i principi appena esposti, la ricostruzione del patrimonio ereditario in funzione della proposta domanda di riduzione
A]- Il relictum. All'atto dell'apertura della successione, il patrimonio del defunto Per_1 era composto dai beni di seguito descritti.
[...]
a)- Beni immobili
α)- 1/10 della piena proprietà dell'immobile sito in Roma alla Via Antonio De Berti n. 15, piano seminterrato, int. 2, con annesso giardino, censito al foglio 881, part. 763, sub. 4, il cui valore, alla data di apertura della successione (19.8.2012), risulta pari a € 71.500,00 (v. consulenza tecnica d'ufficio integrativa elaborata dall'Arch. ). Persona_4
L'esclusiva appartenenza del cespite in esame al defunto emerge dal tenore Persona_1 dell'atto pubblico, a rogito del Notaio di Roma, in data 11.11.2004, con il quale la defunta Per_3 di lui madre donava al defunto stesso la nuda proprietà per la quota di 9/10 del Controparte_2 detto appartamento di Via Antonio De Berti n. 15, nonché il diritto di abitazione, sullo stesso immobile, in ragione della medesima quota di 9/10, nel quale si attesta che esso defunto Per_1 era titolare della quota di 1/10 della proprietà del detto appartamento, avendolo dalla madre
[...] acquistato, per compravendita a rogito del Notaio di Roma in data 20.3.2003 (v. contratto Per_5 cit., in atto di citazione, all. n. 1); mentre le deduzioni della convenuta di lui superstite consorte
[...]
, la quale assume di essere contitolare della quota di proprietà di cui si tratta, in ragione del CP_1
50%, sono rimaste del tutto sfornite di prova, anche a fronte della dichiarazione, dal di lei coniuge, nell'occasione resa, al Notaio rogante, di essere coniugato in regime di separazione dei beni (ibidem), quale da lei non contestata.
β)- 9/10 della nuda proprietà dell'immobile sito in Roma alla Via Antonio De Berti n. 15, piano seminterrato, int. 2, con annesso giardino, censito al foglio 881, part. 763, sub. 4, il cui valore, alla data di apertura della successione (19.8.2012), risulta pari a € 579.150,00, secondo quanto risultante dalla consulenza tecnica integrativa elaborata dall'Arch. , come tuttavia rettificata nelle Persona_4 conclusioni;
ché, se, in base all'età dell'usufruttuaria , pari a 93 anni, al tempo Controparte_2 dell'apertura della successione del premorto figlio il valore della nuda proprietà Persona_1 era pari al 90% del valore della piena proprietà, quale stimato in complessivi € 715.000,00 (v. ctu cit., p 6), allora il valore dei 9/10 della nuda proprietà era pari a 90/100 x € 715.000,00 x 9/10, ossia a € 579.150,00 (90/100 di € 715.000,00 = € 643.500,00; 9/10 di € 643.500,00 = € 579.150,00), e non già a € 643.500,00, come dallo stesso Consulente erroneamente indicato (v. ctu integrativa cit., p. 7).
Il cespite in esame è pervenuto al defunto per donazione della di lui defunta Persona_1 madre quale conclusa per atto pubblico, a rogito del Notaio di Roma, CP_2 CP_2 Per_3 in data 11.11.2004 (v. contratto cit., in atto di citazione, all. n. 1); mentre, anche in questo caso, le deduzioni, con le quali convenuta di lui superstite consorte ne rivendica la CP_1 contitolarità, in ragione del 50%, sono rimaste del tutto sfornite di prova. Sul punto deve inoltre osservarsi che la circostanza, quale invocata dalla convenuta coniuge del defunto , per cui l'immobile di cui trattasi, siccome, suo dire, adibito a casa Persona_6 coniugale, avrebbe dovuto essere stimato tenendosi conto del diritto di abitazione su di esso a lei riservato, a norma dell'art. 540 c.c., è, all'uopo, del tutto inconferente;
poiché la dedotta circostanza non incide, all'evidenza, sul valore del patrimonio lasciato da de cuius, quale da determinarsi al tempo dell'apertura della successione, ma al diverso profilo, logicamente distinto, della devoluzione del patrimonio stesso agli eredi e legatari. La circostanza in esame non può, comunque, essere, anche ad ogni altro fine, tenuta in alcun conto, per l'assorbente ragione che non è affatto provato che l'immobile di cui si tratta fosse adibito a casa coniugale, avendo i convenuti depositato certificato storico anagrafico relativo alla stessa convenuta dal quale, diversamente emerge che, al tempo dell'apertura della successione del di lui defunto coniuge (19.8.2012), essa Persona_1 risiedeva, altrove, e precisamente in Roma, alla via Ernesto Basile n. 39/G (v. doc. cit., in memorie ex art. 183, VI co, n. 2, di parte attrice, all. n. 8).
γ)- Piena proprietà dell'immobile sito in Roma alla Via Ambrogio Traversari n. 49, int. 2, piano secondo interrato, censito al foglio 451, part. 503, sub. 8, il cui valore, alla data di apertura della successione (19.8.2012), risulta pari a € 420.000,00 (v. consulenza tecnica integrativa cit.).
b)- Crediti
α)- Crediti per saldi attivi di conto corrente
i)- È documentato e pacifico tra le parti che, al tempo della sua morte (19.8.2012), il de cuius fosse titolare di un credito di importo pari a € 1.150,16, per saldo attivo del conto corrente n. 291 dallo stesso intrattenuto presso la Banca Popolare di Novara – Filiale 2183 di Roma (v. docc. nn. 4 e 10, in fascicolo di parte attrice).
ii)- È altresì documentato e pacifico che il de cuius fosse, al tempo, anche cointestatario, unitamente alla convenuta consorte , del conto corrente n. 647 intrattenuto presso la medesima CP_1
Banca Popolare di Novara – Filiale 2183 di Roma, che evidenziava un saldo attivo pari a € 1.269,19
(v. sempre docc. nn. 4 e 10, in fascicolo di parte attrice). Per cui, nei rapporti tra i due coniugi cointestatari, in assenza di elementi di prova che indichino una diversa ripartizione, il credito per il relativo saldo attivo spettante al de cuius, e quindi appartenente all'asse ereditario, ammontava alla minor somma di € 634,59, pari al 50% dell'intero detto importo di € 1.269,19; essendo noto che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, “Nel conto corrente (bancario e di deposito titoli) intestato
a due (o più) persone, i rapporti interni tra correntisti sono regolati non dall'art. 1854 c.c., riguardante i rapporti con la banca, bensì dal secondo comma dell'art. 1298 c.c., in base al quale, in mancanza di prova contraria, le parti di ciascuno si presumono uguali” (così, Cass. Civ. n.
26991/13; conf. Cass. Civ. n. 77/2018, n. 4066/09, n. 19305/06). β)- Crediti per deposito valori in amministrazione
i)- È documentato e pacifico tra le stesse parti in causa che il de cuius, al tempo della sua morte
(19.8.2012), fosse titolare di un conto deposito valori in amministrazione n. 218302041895 presso la
Banca Popolare di Novara – Filiale 2183 di Roma, il cui valore al momento dell'apertura della successione ammontava all'importo di € 175.338,45 (v. docc. nn. 4 e 10, in fascicolo di parte attrice).
ii)- Del pari, risulta documentato e pacifico tra le stesse parti in causa che il de cuius fosse, al tempo, anche cointestatario, unitamente alla consorte convenuta , di un ulteriore conto CP_1 deposito valori in amministrazione n. 2183002102335 presso la Banca Popolare di Novara – Filiale
2183 di Roma, il cui valore al momento dell'apertura della successione ammontava all'importo di €
1.936,00 (v. docc. nn. 4 e 10, in fascicolo di parte attrice). Per cui, per quanto appena esposto, in assenza di elementi di prova che indichino una diversa ripartizione, il credito per il relativo saldo attivo spettante al de cuius, e quindi appartenente all'asse ereditario, ammontava alla minor somma di € 968,00, pari al 50% dell'intero detto importo di € 1.936,00.
γ)- Della domanda di accertamento del credito di € 40.612,75 del defunto Persona_1 nei confronti della defunta madre , per ripetizione di quanto, dal primo, Controparte_2 alla seconda, indebitamente corrisposto, quale, in via riconvenzionale proposta dalla convenuta
CP_1
La domanda in esame, per cui la convenuta assume che la defunta CP_1 CP_2 sia debitrice, nei confronti del premorto figlio della complessiva somma
[...] Persona_1 di € 40.612,75, quale da esso a lei indebitamente versata, per pattuito corrispettivo del godimento dell'appartamento sito in Roma alla Via Antonio De Berti n. 15, anche dopo che, in data 11.11.2004, esso premorto figlio aveva da lei ricevuto in donazione la quota di 9/10 della nuda proprietà del detto appartamento ed relativo il diritto di abitazione, in ragione della medesima quota, deve essere disattesa, per l'assorbente ragione che la stessa convenuta non ha provato l'effettiva corresponsione delle somme di cui trattasi;
essendosi essa limitata a produrre la stampa di una “schermata” di computer contenente un elenco di bonifici, tra il 2004 ed il 2007, dal defunto Persona_1 eseguiti in favore della di lui defunta madre (v. comparsa di costituzione, all. L), priva di sottoscrizione, e di alcuna indicazione circa la relativa provenienza, che, come tale, è del tutto priva di qualsivoglia valenza probatoria. Mentre, deve osservarsi che, in quanto erede testamentaria di esso defunto ella ben avrebbe potuto autonomamente ottenere e produrre, quindi, in Persona_1 giudizio gli estratti conto dei conti correnti intrattenuti dal marito, eventualmente attestanti i fatti da lei allegati;
con la conseguenza che correttamente non è stato, all'uopo, ammesso il richiesto ordine di esibizione - quale peraltro formulato in termini estremamente generici - degli estratti conto dei conti correnti intrattenuti dalla defunta madre dello stesso defunto, essendo noto che, secondo principio consolidato, l'ordine di esibizione, quale provvedimento discrezionale del giudice, non può mai supplire il mancato assolvimento dell'onere della prova gravante sulla parte istante (V. Cass. Civ.
n. 4504/17; n. 1678/11; n. 20104/09; n. 17948/06; n. 10043/04).
c)- Beni mobili
Nessuna delle parti ha allegato che, alla data di apertura della successione (19.8.2012), il patrimonio ereditario comprendesse beni mobili.
d)- Debiti ereditari
In difetto di relativa allegazione, deve parimenti escludersi l'esistenza di debiti ereditari.
e)- Valore totale del relictum
Per quanto precede, devesi conclusivamente affermare che il valore complessivo dei beni costituenti il patrimonio ereditario era, all'atto dell'apertura della successione, pari a complessivi € 1.248.741,20
(beni immobili [€ 71.500,00 + 579.150,00 + 420.000,00] + crediti [€ 1.150,16 + 634,59 + 175.338,45
+ 968,00] = € 1.248.741,20; beni mobili: € 0; debiti: € 0).
B]- Il donatum
a)- Della domanda di accertamento della simulazione relativa, siccome dissimulante donazione in favore di e , ovvero della natura di donazione indiretta in Parte_2 Parte_1 favore degli stessi, del contratto di divisione del patrimonio ereditario di , Persona_2 stipulato tra la defunta , il defunto di lei premorto figlio Controparte_2 Persona_1
e gli odierni attori di lei figli e per atto del Notaio Parte_1 Parte_2 Per_3 di Roma, in data 11.11.2004, quale, in via riconvenzionale proposta dalla convenuta
[...]
. CP_1
Le domande in esame non possono essere accolte per le ragioni di seguito esposte.
α)- La domanda di accertamento della simulazione di cui trattasi, per la semplice ragione che l'impugnato atto di divisione trova la sua causa nelle reciproche attribuzioni patrimoniali, che si producono per effetto del solo consenso;
né risulta in alcun modo provato che le parti intendessero, in realtà, concludere diverso contratto con causa di liberalità.
β)- La domanda di accertamento della natura di donazione indiretta dello stesso contratto di divisione, in ispecie di negotium mixtum cun donatione, perché, pur risultando all'evidenza sussistente la denunciata oggettiva sproporzione, tra le quote di fatto in apporzionamento assegnate ai condividenti e , consistenti nella nuda proprietà di appartamenti o negozi, e Parte_2 Parte_1 quella assegnata al defunto fratello consistente nella nuda proprietà di un solo Persona_1 locale cantina (v. contratto di divisione cit., in comparsa di costituzione di parte convenuta, all. D), non è stato, tuttavia, provato, neppure per via indiziaria, che la sproporzione stessa trovi giustificazione causale nell'intento dello stesso defunto di favorire, per spirito Persona_1 di liberalità i suoi fratelli, e non piuttosto nella diversa esigenza di riequilibrare altre pregresse situazioni inerenti a rapporti economici sviluppatisi in ambito familiare, quali pure emergenti dagli atti (v., ad es., Atto ricognitivo e transattivo alla scrittura del 10.4.1997, in data 30.1.2003, in memorie ex art. 183, VI co, n. 2, c.p.c., di parte attrice, all. n. 9; lettera indirizzata, dal defunto ai fratelli e , in data 31.1.2007, ibidem); non risultando, in assenza Persona_1 Pt_2 Pt_1 di altri elementi di fatto diversamente significativi, d'altronde conforme, alle regole della comune esperienza che una persona coniugata, quale il detto defunto, compia, in favore dei fratelli, liberalità di ingente valore (v. Cass. Civ. n. 19601/04: “Nel cosiddetto "negotium mixtun cum donatione", la causa del contratto ha natura onerosa, ma il negozio commutativo stipulato dai contraenti ha la finalità di raggiungere, per via indiretta, attraverso la voluta sproporzione tra le prestazioni corrispettive, una finalità diversa e ulteriore rispetto a quella dello scambio, consistente nell'arricchimento, per puro spirito di liberalità, di quello dei contraenti che riceve la prestazione di maggior valore, con ciò realizzando il negozio posto in essere una fattispecie di donazione indiretta.
Ne consegue che la compravendita ad un prezzo inferiore a quello effettivo non integra, di per sè stessa, un "negotium mixtum cum donatione", essendo, all'uopo, altresì necessario non solo la sussistenza di una sproporzione tra prestazioni, ma anche la significativa entità di tale sproporzione, oltre alla indispensabile consapevolezza, da parte dell'alienante, dell'insufficienza del corrispettivo ricevuto rispetto al valore del bene ceduto, funzionale all'arricchimento di controparte acquirente della differenza tra il valore reale del bene e la minore entità del corrispettivo ricevuto. Incombe poi alla parte che intenda far valere in giudizio… il "negotium mixtum cum donatione" l'onere di provare sia la sussistenza di una sproporzione di significativa entità tra le prestazioni, sia la consapevolezza di essa e la sua volontaria accettazione da parte dell'alienante in quanto indotto al trasferimento del bene a tali condizioni dall'"animus donandi" nei confronti dell'acquirente.).
b)- Della domanda di accertamento della donazione indiretta, in favore del convenuto Pt_2
della quota al di lui defunto fratello spettante sul ricavato della
[...] Persona_1 vendita a terzi dell'appartamento sito in Roma alla Via Antonio De Berti n. 15, int. 1, conclusa, per atto del Notaio di Roma in data 14.10.1999, dalla defunta , Per_7 Controparte_2 dallo stesso defunto di lei figlio premorto e dagli altri di lei figli Persona_1 Pt_2
e , quale, in via riconvenzionale proposta dalla stessa convenuta
[...] Parte_1
A fronte delle contestazioni dei convenuti, la domanda in esame non può essere accolta poiché, sebbene dalla lettera in data 11.10.1999, da indirizzata al defunto fratello Parte_2 Per_1
quale invocata a relativo sostegno, emerga l'intenzione del primo di trattenere per sé il
[...] ricavato dell'appartamento sito in Roma alla Via Antonio De Berti n. 15, int. 1, che essi, unitamente, alla comune defunta madre ed all'altro fratello , erano in Controparte_2 Parte_1 procinto di alienare a terzi (v. doc. cit., in comparsa di costituzione di parte convenuta, all. f), tuttavia, non risulta che l'operazione annunciata dovesse avere finalità di liberalità in favore dello stesso precisando quest'ultimo, nella richiamata lettera, che la somma, che aveva in Parte_2 animo di trattenere, avrebbe dovuto essere comunque imputata alla quota a lui spettante nella futura divisione del patrimonio ereditario del defunto comune padre (ibidem); mentre, per altro verso, non
è stato, comunque, in alcun modo provato che la somma ricavata dalla vendita di cui si tratta sia stata, poi, effettivamente da lui ricevuta e trattenuta.
C]- La massa di calcolo ex art. 556 c.c.
Per quanto precede, deve concludersi che la massa di calcolo su cui, a norma dell'art. 556 c.c., determinare la porzione disponibile e, correlativamente, la quota di riserva spettante alla defunta nella successione del di lei premorto figlio e per essa, ai Controparte_2 Persona_1 di lei figli eredi legittimi, e ammonta, nel caso di specie, a Parte_1 Parte_2 complessivi € 1.248.741,20 (relictum € 1.248.741,20 + donatum pari a € 0 = € 1.248.741,20).
6)- Della quota di legittima alla defunta riservata nella successione del di lei Controparte_2 premorto figlio e, per lei agli attori e in Persona_1 Parte_1 Parte_2 qualità suoi eredi legittimi, e della relativa lesione
A norma dell'art. 544, I co, c.c., nel concorso con il coniuge superstite ed in assenza di figli, alla defunta spetta, nella successione del di lui premorto figlio Controparte_2 Persona_1 quota di riserva pari ad 1/4 del valore del patrimonio ereditario, come sopra ricostruito sub 5).C], corrispondente al valore assoluto di € 312.185,30 (€ 1.248.741,20 : 4 = € 312.185, 30).
Poiché la defunta è stata, come detto, per testamento esclusa dalla successione Controparte_2 del figlio e non ha da quest'ultimo ricevuto alcuna liberalità, deve riconoscersi Persona_1 che la prospettata lesione della quota di riserva, a lei spettante, effettivamente sussiste e corrisponde allo stesso importo di € 312.185,30.
7)- Della riduzione delle disposizioni testamentarie
Al fine di far conseguire alla defunta , e, per lei, agli attori in qualità di suoi Controparte_2 eredi legittimi e , la reintegrazione cui essa ha diritto nella Parte_2 Parte_1 successione del di lei premorto figlio deve, a norma dell'art. 554 c.c., procedersi Persona_1 alla riduzione delle disposizioni testamentarie, con cui quest'ultimo ha istituito quale sua unica erede la convenuta consorte , riconoscendo, agli stessi attori, nella detta qualità, la titolarità CP_1 dei beni relitti, come sopra individuati (v. supra, sub A), in ragione della riferita prescritta quota di
1/4. VII]- Della domanda di riduzione, per lesione della quota di legittima a lei spettante nella successione del defunto coniuge quale dalla convenuta , in Persona_1 CP_1 via riconvenzionale proposta
La domanda in esame, con la quale la convenuta , coniuge del defunto CP_1 Per_1
chiede, per lesione della quota di legittima a lei spettante nella successione di quest'ultimo,
[...] la riduzione i)- della pretesa simulazione relativa, siccome dissimulante donazione in favore di e , ovvero della natura di donazione indiretta in favore degli Parte_2 Parte_1 stessi, del contratto di divisione del patrimonio ereditario di , stipulato tra la Persona_2 defunta , il defunto di lei premorto figlio e gli odierni attori Controparte_2 Persona_1 di lei figli e per atto del Notaio di Roma, in data Parte_1 Parte_2 Per_3
11.11.2004, e ii)- della pretesa donazione indiretta, quale dallo stesso, asseritamente compiuta, in favore del fratello odierno attore, consentendogli di trattenere il ricavato della Parte_2 stessa vendita a terzi, per atto del Notaio di Roma in data 14.10.1999, del comune Per_7 appartamento sito in Roma alla Via Antonio De Berti n. 15, int. 1, delle quali si è già trattato Co Con disattendendosi le prospettazioni della stessa convenuta (v. supra, sub VI.
5. e .B.b), deve essere, prim'ancora che respinta nel merito, dichiarata inammissibile a norma dell'art. 564, I co, c.c., per le ragioni di seguito esposte.
1)- La convenuta attrice in riconvenzionale , coniuge superstite del defunto CP_1 Per_1
è, come detto, unica erede testamentaria di quest'ultimo (v. supra, sub VI.3), per cui la
[...] domanda di riduzione in esame risulta da lei proposta nei confronti di soggetti donatari che non sono chiamato all'eredità del de cuius, e non assumono, pertanto, la veste di coeredi nella relativa successione.
2)- Come è noto, l'art. 564, I co, c.c., (“Il legittimario che non ha accettato l'eredità col beneficio di inventario non può chiedere la riduzione delle donazioni e dei legati, salvo che le donazioni e i legati siano stati fatti a persone chiamate come coeredi…”), a fini di certezza e di tutela della posizione dei terzi non coeredi destinatari di donazioni o di lasciti testamentari, i quali verosimilmente non sono a conoscenza delle vicende e della consistenza del patrimonio ereditario, stabilisce che il legittimario leso, che intenda proporre domanda di riduzione nei confronti di taluno di essi, deve necessariamente, pena l'inammissibilità, previamente accettare l'eredità con beneficio di inventario.
3)- La stessa convenuta attrice in riconvenzionale non ha, tuttavia, dedotto, né provato, di avere accettato l'eredità del defunto coniuge con beneficio di inventario.
4)- È principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che “il difetto dell'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, la quale è condizione di ammissibilità dell'azione di riduzione delle liberalità in favore di persone non chiamate alla successione come eredi, non è oggetto di un'eccezione in senso tecnico, sicché la mancanza di tale condizione, come per tutte le altre condizioni dell'azione, deve essere rilevata d'ufficio dal giudice, anche in grado di appello” (v.
Cass. Civ. n. 18068/2012; conf. Cass. Civ. n. 1701/1968).
VIII]- Delle consequenziali domande di restituzione dei frutti delle porzioni di immobili ereditari assegnati in reintegrazione della quota di legittima e di divisione
Tanto sin qui stabilito, la causa deve essere rimessa sul ruolo i)- per l'istruzione e la definizione della domanda dagli attori proposta al fine di ottenere la condanna della convenuta alla restituzione dei frutti relativi alle porzioni di immobili ereditari loro assegnati a reintegrazione della quota di legittima, quale, alla defunta comune madre , spettante nella successione del di Controparte_2 lei premorto figlio e ii)- per l'istruzione e la definizione della domanda di Persona_1 divisione relativa alla comunione, per effetto della detta reintegrazione, costituitasi tra gli attori e e la convenuta , quale da quest'ultima Parte_2 Parte_1 CP_1 proposta;
IX]- Del regolamento delle spese processuali e di quelle relative alla disposta consulenza tecnica
d'ufficio
Stante la natura non definitiva della presente pronuncia, la liquidazione delle spese in esame è rimessa alla decisione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulle domande in epigrafe, quali proposte, da e , nei confronti di , e da quest'ultima, in via Parte_2 Parte_1 CP_1 riconvenzionale, nei confronti dei primi, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- I –
-dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda, quale dagli attori e , relativamente alla successione della loro comune defunta Parte_2 Parte_1 madre , proposta per la riduzione, per lesione della quota di legittima loro Controparte_2 spettante, delle liberalità da quest'ultima compiute in favore del lei premorto figlio Per_1
[...] - II –
-dichiara la consequenziale cessazione della materia del contendere in ordine alle domande di accertamento della simulazione di atti, per dissimulazione di donazioni, dalla stessa defunta
, compiute in favore degli attori, ovvero della relativa natura di donazioni Controparte_2 indirette in favore degli stessi, quali, dalla convenuta proposte in via CP_1 riconvenzionale;
-III-
-dichiara inammissibile la domanda di accertamento della donazione della somma di Lit.
25.000.000, dal defunto , compiuta in favore del figlio odierno Persona_2 Parte_2 attore, quale, dalla stessa convenuta , in via riconvenzionale proposta;
CP_1
-IV-
-dichiara aperta la successione di nato a [...] il Persona_1
01.12.1943 e deceduto a Roma in data 19.8.2012;
-respinge la domanda di accertamento della simulazione relativa, siccome dissimulante donazione in favore di e , ovvero della natura di donazione Parte_2 Parte_1 indiretta in favore degli stessi, del contratto di divisione del patrimonio ereditario di Per_2
, stipulato tra la defunta , il defunto di lei premorto figlio
[...] Controparte_2 Per_1
e gli odierni attori di lei figli e per atto del Notaio
[...] Parte_1 Parte_2 di Roma, in data 11.11.2004, quale, in via riconvenzionale proposta dalla convenuta Per_3 [...]
; CP_1
-respinge la domanda di accertamento della donazione indiretta, in favore del convenuto della quota al di lui defunto fratello spettante sul ricavato Parte_2 Persona_1 della vendita a terzi dell'appartamento sito in Roma alla Via Antonio De Berti n. 15, int. 1, conclusa, per atto del Notaio di Roma in data 14.10.1999, dalla defunta , dallo Per_7 Controparte_2 stesso defunto di lei figlio premorto e dagli altri di lei figli e Persona_1 Parte_2
, quale, in via riconvenzionale proposta dalla stessa convenuta;
Parte_1 CP_1
-respinge la domanda di accertamento del credito di € 40.612,75 del defunto Per_1
nei confronti della defunta madre , per ripetizione di quanto, dal
[...] Controparte_2 primo, alla seconda, indebitamente corrisposto, quale, in via riconvenzionale proposta dalla convenuta ; CP_1 -accerta la qualità della defunta , di erede legittimaria nella successione Controparte_2 del di lei premorto figlio quale, a norma dell'art. 544 c.c., avente diritto a quota Persona_1 di riserva pari ad 1/4 della massa ereditaria;
-accerta che il testamento olografo, quale dal defunto redatto in data Persona_1
19.11.2008, contiene disposizioni lesive della quota di legittima spettante alla defunta di lui madre
, e, per lei, ai suoi legittimi eredi e e per Controparte_2 Parte_1 Parte_2
l'effetto,
-riduce dette disposizioni testamentarie secondo quanto esposto in parte motiva sub VI].7);
-dichiara che, per effetto della riduzione di cui al precedente capo, gli attori Pt_2
e , in qualità di legittimi eredi di , sono titolari di
[...] Parte_3 Controparte_2 quota pari ad 1/4 dei seguenti beni compresi nel patrimonio ereditario del premorto figlio di quest'ultima 1)- 1/10 della piena proprietà dell'immobile sito in Roma alla Via Persona_1
Antonio De Berti n. 15, piano seminterrato, int. 2, con annesso giardino, censito al foglio 881, part. 763, sub. 4; 2)- 9/10 della nuda proprietà dell'immobile sito in Roma alla Via Antonio De Berti n.
15, piano seminterrato, int. 2, con annesso giardino, censito al foglio 881, part. 763, sub. 4; 3)- piena proprietà dell'immobile sito in Roma alla Via Ambrogio Traversari n. 49, int. 2, piano secondo interrato, censito al foglio 451, part. 503, sub. 8; 4)- credito di importo pari a € 1.150,16, per saldo attivo del conto corrente n. 291, dal de cuius intrattenuto presso la Banca Popolare di Novara –
Filiale 2183 di Roma; 5)- credito di € 634,59- pari al 50% dell'intero relativo ammontare di €
1.269,19 - per saldo attivo del conto corrente n. 647, dal de cuius, unitamente alla di lui consorte, intrattenuto presso la stessa Banca Popolare di Novara – Filiale 2183 di Roma; 6)- saldo attivo del conto deposito valori in amministrazione n. 218302041895, dal de cuius intrattenuto presso la Banca
Popolare di Novara – Filiale 2183 di Roma; 7)- 50% del saldo attivo del conto deposito valori in amministrazione n. 2183002102335, dal de cuius, unitamente alla di lui consorte, intrattenuto presso la Banca Popolare di Novara – Filiale 2183 di Roma
-V-
-dichiara inammissibile la domanda di riduzione, per lesione della quota di legittima a lei spettante nella successione del defunto coniuge quale dalla convenuta Persona_1 [...]
, in via riconvenzionale proposta;
CP_1
-VI-
-rimette la causa sul ruolo sul ruolo i)- per l'istruzione e la definizione della domanda dagli attori proposta al fine di ottenere la condanna della convenuta alla restituzione dei frutti relativi alle porzioni di immobili ereditari loro assegnati a reintegrazione della quota di legittima, quale, alla defunta comune madre , spettante nella successione del di lei premorto figlio Controparte_2
e ii)- per l'istruzione e la definizione della domanda di divisione relativa alla Persona_1 comunione, per effetto della detta reintegrazione, costituitasi tra gli attori e Parte_2
, e la convenuta , quale da quest'ultima proposta;
Parte_1 CP_1
-VII-
-spese alla sentenza definitiva
Così deciso, in Roma, lì 22 maggio 2025 Il Presidente est. - dott. Luigi Argan
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Funzionario addetto all'Ufficio per il Processo dott. Stefano D'Innocenzo.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Civile VIII, in composizione collegiale, nelle persone dei Signori
Dott. Luigi Argan Presidente relatore
Dott. Alfredo Sacco Giudice
Dott.ssa Maria Luparelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 41949/2013 del ruolo generale
TRA
E Parte_1 Parte_2 elettivamente domiciliati in Roma, Piazza Giovine Italia n. 7, presso lo studio dell'Avv. Davide
CI che, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Gerardo Macrini, li rappresenta e difende giusta procura alle liti in calce all'atto di citazione.
-ATTORI-
-CONVENUTI IN RICONVENZIONALE -
E
CP_1 elettivamente domiciliata in Roma, Via Giovanni Bettolo n. 17, presso lo studio dell'Avv. Giancarlo
Penzavalli, che la rappresenta e difende giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta.
-CONVENUTA-
-ATTRICE IN RICONVENZIONALE-
OGGETTO: riduzione, per lesione di legittima - divisione ereditaria. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 5.6.2013, i fratelli germani e Parte_1 Pt_2 convenivano in giudizio la cognata .
[...] CP_1
Esponevano all'uopo a)- che in data 19.8.2012, decedeva, senza prole, il fratello germano lasciando, oltre a loro stessi attori, la IE e la comune Persona_1 CP_1 madre;
b)- che, la relativa successione era regolata dal testamento olografo Controparte_2 in data 19.11.2008, pubblicato il successivo 26.2.2013, con il quale il de cuius nominava quale sua unica erede universale detta IE;
c)- che, in data 2.9.2012, decedeva, ab CP_1 intestato, anche la loro comune madre , già coniugata con Controparte_2 Per_2
, a lei premorto;
d)- che, essendo stata quest'ultima, coll'impugnato testamento, del tutto
[...] pretermessa nella successione di esso defunto figlio la quota di riserva, quale, Persona_1 in concorrenza con la di lui coniuge, a lei per legge spettante in ragione di 1/4 del patrimonio ereditario, risultava certamente lesa;
e)- che, la stessa defunta aveva, in vita, Controparte_2 con atto pubblico rep. n. 27206 racc. 6278 a rogito del Notaio di Roma, donato, con Per_3 dispensa dalla collazione, riservandosi l'usufrutto generale e vitalizio, al figlio premorto Per_1 la nuda proprietà per la quota di 9/10 dell'appartamento, con annesso giardino, sito in
[...]
Roma alla Via Antonio De Berti n. 15, int. 2, piano seminterrato, censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio 881, part. 763, sub. 4, nonché il diritto di abitazione, sullo stesso immobile, in ragione della medesima quota di 9/10; f)- che, alla data di apertura della relativa successione (19.8.2012), il patrimonio di - come detto, defunto figlio Persona_1 premorto di , e fratello germano di loro stessi attori – era pertanto costituito Controparte_2 dai seguenti beni: i)- quota di 1/10 della piena proprietà dello stesso appartamento di Via De Berti
n. 15, int. 2, oltre ai 9/10 della relativa nuda proprietà oggetto della descritta donazione ii)- piena proprietà dell'immobile sito in Roma alla Via Ambrogio Traversari n. 49 censito al N.C.E.U. del
Comune di Roma al foglio 451, part. 503, sub. 8 iii)- crediti per saldi attivi di conti correnti, di importo rispettivamente pari ad € 1.150,16 ed € 1.269,19, iv)- due depositi di titoli, di controvalore rispettivamente pari a € 175.338,45 e € 1.936,00; g)- che, alla data di apertura della relativa successione (2.9.2012), il patrimonio ereditario della comune defunta madre Controparte_2 era costituito i)- da un credito di € 7.501,17, per saldo attivo di conto corrente intrattenuto presso la Unicredit, ii)- da titoli per un controvalore di € 29.549,83.
E concludevano pertanto chiedendo, previa dichiarazione di apertura di entrambe le riferite successioni, i)- che, operata la riunione fittizia ed accertata la lesione della quota di legittima, quale, in ragione di 1/4, alla di loro defunta madre spettante nella Controparte_2 successione del di lei premorto figlio e per essa a loro stessi attori in qualità Persona_1 di suoi eredi legittimi, venissero proporzionalmente ridotte le disposizioni testamentarie contenute nel testamento olografo da quest'ultimo redatto, con corrispondente reintegrazione della stessa quota di legittima e condanna della convenuta al pagamento dei frutti relativi alle porzioni di immobili attribuite in reintegrazione;
ii)- che, operata la riunione fittizia ed accertata la lesione della quota di legittima, quale in ragione di 1/3 ciascuno, a loro attori spettante nella successione della defunta comune madre , venisse ridotta la donazione da quest'ultima Controparte_2 compiuta in favore del di lei figlio premorto per atto a rogito del Notaio Persona_1 di Roma in data 11.11.2004, con corrispondente reintegrazione della stessa quota di Per_3 legittima;
con vittoria di spese.
Costituitasi in giudizio, la convenuta , coniuge superstite del defunto CP_1 Per_1
preliminarmente eccepiva, a norma dell'art. 564, I co. c.c., l'inammissibilità delle
[...] avverse domande di riduzione, sul duplice presupposto i)- che, prima dell'accettazione beneficiata, intervenuta in data 18.3.2013, gli attori e avevano accettato Parte_1 Parte_2 tacitamente l'eredità della defunta madre , avendo essi, in data 4.2.2013, Controparte_2 alienato a terzi l'autovettura di proprietà di quest'ultima, con conseguente invalidità della successiva accettazione con beneficio di inventario, e ii)- che, comunque, non avevano fatto alcun inventario.
Nel merito, pur non contestando la donazione immobiliare dagli stessi attori dedotta, quale, in data
11.11.2004, dalla defunta compiuta in favore del di lei premorto figlio Controparte_2
assumeva, tuttavia, di essere contitolare, in ragione di quota pari al 50%, dei Persona_1 diritti, quali, sull'appartamento di Via Antonio De Berti n. 15, int. 2, dagli attori attribuiti, in via esclusiva, allo stesso defunto e che anche gli attori stessi avevano a loro Persona_1 volta, ricevuto liberalità, da entrambi i defunti e , quali Persona_1 Controparte_2
i)- la donazione indiretta ovvero dissimulata, compiuta a mezzo dell'atto di divisione del patrimonio ereditario del defunto padre , a rogito del Notaio in data Persona_2 Per_3
11.11.2004, dal cui contenuto, emergeva, suo dire, la natura liberale delle attribuzioni dal defunto disposte in favore degli odierni attori, stante l'evidente relativa sproporzione Persona_1 rispetto a quelle dal primo ricevute;
ii)- la donazione indiretta, a mezzo dell'integrale trattenimento, da parte dell'attore della somma di Lit. 285.000.000, quale Parte_2 ricavata dalla vendita a terzi, in data 14.10.1999, dell'appartamento sito in Roma alla Via Antonio
De Berti n. 15, piano seminterrato, int. 1; iii)- la compravendita, dissimulante una donazione, con la quale l'attore con atto a rogito del Notaio di Roma in data Parte_1 Per_3
14.11.2002, acquistava dalla madre quota pari al 50% dell'immobile sito in Controparte_2 Roma, Viale Africa n. 50; iv)- la compravendita, dissimulante una donazione, con la quale l'attore con atto a rogito del Notaio di Roma in data 15.12.2004, collegato a Parte_2 Per_3 quello di cui al precedente punto, acquistava dal fratello germano la medesima Parte_1 quota pari al 50% del medesimo immobile sito in Roma, Viale Africa n. 50; v)- la donazione indiretta, a mezzo del versamento, da parte della defunta madre , della somma Controparte_2 di € 19.567,55, destinata all'acquisto, da parte dell'attore , in data 21.7.2004, di Parte_1 un immobile sito in Venezuela, Stato di Anzoategui, Licenciado Diego Bautista Urbaneja, Sector
La Aquavilla parcela M-6, Complesso residenziale El Morro;
vi)- la donazione indiretta, per versamento, da parte della stessa defunta madre , della provvista destinata Controparte_2 all'acquisto, da parte dell'attore medesimo, in data 19.4.1999, dell'unità Parte_1 immobiliare sita in Ostia (RM), Via delle Quinqueremi n. 60; vii)- la donazione, in favore dell'attore di Lit. 25.000.000, a mezzo di assegno bancario, in data 20.4.1980, Parte_2 da parte del defunto , comune padre degli odierni attori e del defunto Persona_2 Per_1
nonché coniuge premorto della defunta;
viii)- la donazione di
[...] Controparte_2
Lit. 15.000.000, nel 1991, da parte della stessa defunta in favore del figlio, Controparte_2 odierno attore, ; assumeva inoltre, che, nell'ambito dell'attivo ereditario del Parte_1 defunto coniuge era compreso anche il credito di € 40.612,75, quale dallo Persona_1 stesso vantato nei confronti della defunta madre , per avere egli, anche in Controparte_2 epoca successiva alla donazione in data 11.11.2004 con la quale, come detto, da quest'ultima acquistava la quota di 9/10 della nuda proprietà ed il diritto di abitazione, in ragione della medesima quota, dell'appartamento sito in Roma alla Via Antonio De Berti n. 15, continuato a corrispondere alla stessa defunta madre il corrispettivo precedentemente pattuito per il godimento del suddetto immobile, senza tuttavia esservi più tenuto.
E concludeva pertanto chiedendo i)- che l'avversa domanda di riduzione della donazione, in data
11.11.2004, dalla defunta compiuta in favore del premorto figlio Controparte_2 Per_1
venisse dichiarata inammissibile;
ii)- che, in via riconvenzionale, venisse comunque
[...] accertata la sussistenza dei denunciati atti di liberalità, indiretta o dissimulata, quali compiuti dalla stessa defunta , con conseguente relativa collazione per imputazione;
iii)- Controparte_2 che, in via riconvenzionale, venisse accertata la lesione della quota di legittima a lei spettante, nella qualità di coniuge superstite nella successione del defunto per effetto Persona_1 della denunciate liberalità, quali da quest'ultimo compiute in vita, in favore degli attori suoi fratelli,
e che esse venissero, di conseguenza, proporzionalmente ridotte, con corrispondente integrazione della quota di legittima stessa;
iv)- che, sempre in via riconvenzionale, gli attori venissero condannati al pagamento in suo favore, in qualità di erede del defunto coniuge Per_1 della complessiva somma pari ad € 40.612,75 per ripetizione di quanto, da quest'ultimo
[...] alla defunta madre , indebitamente corrisposto, oltre interessi e rivalutazione Controparte_2 monetaria;
v)- che venisse, comunque disposto lo scioglimento della comunione ereditaria;
con vittoria di spese.
Alla prima udienza, tenutasi in data 27.11.2013, venivano assegnati alle parti i termini di legge di cui all'art. 183, VI co. c.p.c.
Alla successiva udienza del 24.3.2014, la parte attrice dichiarava di rinunziare a parte delle proposte domande e, segnatamente, a quelle di cui ai punti 5, 6 e 7 delle conclusioni contenute nell'atto di citazione, quali relative all'azione di riduzione della donazione, quale dalla defunta compiuta in favore del figlio premorto (v. verbale ud. Controparte_2 Persona_1 cit.).
Nel corso del giudizio, veniva disposta consulenza tecnica estimativa, affidata all'Arch. Per_4
.
[...]
Con ordinanza in data 30.9.2015, veniva respinta l'istanza ex art. 186-quater c.p.c. come dalla parte attrice formulata in corso di causa;
e venivano contestualmente, respinte le istanze istruttorie di parte convenuta.
Definitivamente assegnata a nuovo giudice, la causa proseguiva all'udienza del 19.2.2020.
Con ordinanza collegiale in data 26.02.2023, la causa veniva rimessa sul ruolo istruttorio per conferimento di incarico al CTU arch. affinché quest'ultimo “esaminati i documenti Persona_4 di causa, effettuati gli opportuni accertamenti, accessi agli uffici pubblici ed ispezioni dei luoghi che riterrà necessari, determini il valore di mercato, al tempo dell'apertura della successione di
dei diritti a quest'ultimo spettanti sull'immobile sito in Roma, alla Via Persona_1
Antonio De Berti n. 15, piano seminterrato, int. 2, con annesso giardino, in ragione della quota di
1/10 di piena proprietà e della quota di 9/10 di nuda proprietà”.
All'udienza del 7.3.2024, avendo le parti precisato le loro conclusioni, riportandosi ai rispettivi precedenti scritti difensivi, ed in particolare, gli attori alle dichiarazioni rese all'udienza del
24.3.2014, nel corso della quale vennero rinunziate le domande di cui ai capi nn. 5, 6 e 7 delle conclusioni formulate in citazione, e la convenuta al foglio di precisazione depositato in telematico in data 7.3.2024, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, con concessione dei termini di legge per deposito di comparse conclusionali e repliche
MOTIVI DELLA DECISIONE
I]- Dell'eccezione di tardività della costituzione in giudizio della convenuta , CP_1 quale formulata dagli attori e Parte_2 Parte_1
Preliminarmente deve essere disattesa, l'eccezione, con la quale gli attori e Parte_2
sul presupposto che il decreto, in data 10.7.2013, con cui il giudice istruttore Parte_1 differì al 27.11.2013 la data dell'udienza di prima comparizione, quale da essi in citazione fissata al giorno 31.10.2013, siccome mancante dell'attestazione di deposito da parte della Cancelleria, e comunque mai comunicata, sarebbe inesistente, intendono far valere la tardività della costituzione della convenuta , come avvenuta il 6.11.2013, con conseguente inammissibilità delle CP_1 domande riconvenzionali e delle eccezioni dalla stessa proposte.
Se è vero infatti che l'originale del provvedimento di differimento della prima udienza di comparizione a norma dell'art. 168 bis, V co, c.p.c., sottoscritto dal giudice istruttore, quale rinvenibile nel fascicolo processuale, non reca alcuna attestazione di deposito da parte della
Cancelleria, e che non si rinviene neppure la documentazione di relativa comunicazione alle parti, da ciò non deriva certo l'invocata inesistenza del decreto stesso, siccome limitata ai casi in cui difetti alcuno dei relativi intrinseci elementi essenziali;
trattandosi, diversamente, di una mera irregolarità, che, nel caso di specie non ha prodotto alcuna conseguenza pregiudizievole in danno delle parti, le quali, avendo evidentemente comunque preso conoscenza del decreto stesso, sono entrambe comparse alla udienza di prima comparizione, quale, come detto, differita al 27.11.2013 (v. verbale ud. cit.). Con la conseguenza che la costituzione della convenuta, siccome avvenuta in data 6.11.2013, entro il termine di venti giorni prima dell'udienza così differita, deve essere ritenuta tempestiva a norma dell'art. 166, I co, c.p.c., a mente del quale il convenuto deve costituirsi in giudizio almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione ovvero – come nel caso di specie - almeno venti giorni prima dell'udienza dal giudice istruttore fissata, per differimento, a norma dell'art. 168 bis, V co, c.p.c..
II]- Della legittimazione degli attori e Parte_2 Parte_1
Gli attori e agiscono nel presente giudizio affermandosi figli Parte_2 Parte_1 della defunta , e fratelli del defunto quale anch'esso figlio Controparte_2 Persona_1 di quest'ultima, senza che siffatti rapporti di parentela siano stati specificamente contestati dalla parte convenuta;
essendosi quest'ultima, diversamente, limitata a rilevare che i descritti rapporti di parentela non erano stati provati (v. comparsa di costituzione;
cfr. memoria ex art. 173, VI co, n. 2,
c.p.c.). Per cui la legittimazione degli attori ad agire in riduzione deve, sotto questo profilo, intendersi, per ciò solo, fuori discussione;
essendo noto che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, “Il figlio che aziona in giudizio un diritto del genitore, del quale afferma essere erede "ab intestato", ove non sia stato contestato il rapporto di discendenza con il "de cuius", al fine di dare prova della sua legittimazione ad agire, non deve ulteriormente dimostrare l'esistenza di tale rapporto, producendo
l'atto dello stato civile attestante la filiazione, essendo sufficiente che egli, in quanto chiamato all'eredità a titolo di successione legittima, abbia accettato, anche tacitamente, l'eredità, circostanza che può ricavarsi dall'esercizio stesso dell'azione.” (così, Cass. Civ. n. 6745/18; conf. Cass. Civ. n.
2223/14; cfr. Cass. Civ. S.U. n. 12065/14).
III]- Della cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda, quale dagli attori
e , relativamente alla successione della loro comune defunta Parte_2 Parte_1 madre , proposta per la riduzione, per lesione della quota di legittima loro Controparte_2 spettante, delle liberalità da quest'ultima compiute in favore del lei premorto figlio Per_1
[...]
La domanda in esame è stata dagli attori espressamente rinunziata all'udienza del 24.2.2014 (v. verbale ud. 24.3.2014); con la conseguenza che, con riferimento ad essa, è certamente cessata la materia del contendere (“La rinuncia alla domanda, diversamente dalla rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'accettazione della controparte, estingue l' azione e determina la cessazione della materia del contendere, con effetto di rigetto nel merito ”, così, Cass. Civ. n. 18255/04; conf., tra le tante, n. 33761/19; n. 19845/19; n. 23749/11; n. 8387/99 n. 801/1998).
IV]- Della consequenziale cessazione della materia del contendere in ordine alle domande di accertamento della simulazione di atti, per dissimulazione di donazioni dalla stessa defunta
compiute in favore degli attori, ovvero della relativa natura di donazioni Controparte_2 indirette in favore degli stessi, quali dalla convenuta proposte in via CP_1 riconvenzionale
Per effetto della rinunzia da parte degli attori e alla proposta Parte_2 Parte_1 domanda di riduzione, per lesione della quota di legittima loro spettante nella successione della defunta madre , delle donazioni da quest'ultima compiute in favore del di lei Controparte_2 premorto figlio di cui al precedente paragrafo, è necessariamente cessata la Persona_1 materia del contendere, per sopravvenuta carenza di interesse ad agire, anche in ordine alle domande riconvenzionali di accertamento delle liberalità, in ipotesi, dalla stessa defunta Controparte_2 compiute in favore degli stessi attori in riduzione;
essendo state esse, dalla convenuta CP_3 proposte in funzione meramente difensiva, al solo scopo di conseguire la reiezione
[...] dell'avversa domanda, dimostrando l'inesistenza della denunciata lesione di legittima.
V]- Della domanda di accertamento della donazione di Lit. 25.000.000, dal defunto Per_2
, compiuta in favore del figlio quale dalla convenuta ,
[...] Parte_2 CP_1 in via riconvenzionale proposta
La domanda in esame deve essere dichiarata inammissibile siccome relativa alla diversa successione del defunto , comune padre degli odierni attori e Persona_2 Parte_2 Pt_1
e del defunto nonché coniuge premorto della defunta
[...] Persona_1 CP_2
e, come tale, all'evidenza priva di qualsivoglia connessione o collegamento con le domande
[...] di riduzione proposte dagli attori stessi, quali afferenti alle successioni del defunto fratello Per_1
e della defunta madre essendo noto, che, per consolidata
[...] Controparte_2 giurisprudenza di legittimità, “L'ammissibilità della domanda riconvenzionale del convenuto è subordinata, ai sensi dell'art. 36 c.p.c., alla comunanza del titolo già dedotto in giudizio dall'attore
o di quello che appartiene alla causa come mezzo di eccezione, purché non ecceda la competenza per materia o per valore del giudice adito;
tuttavia, se la domanda riconvenzionale non comporta lo spostamento di competenza, è sufficiente un qualsiasi rapporto o situazione giuridica in cui sia ravvisabile un collegamento oggettivo con la domanda principale, tale da rendere consigliabile e opportuna la celebrazione del simultaneus processus, secondo la valutazione discrezionale del giudice di merito, cui è richiesto di motivare al riguardo. (così, Cass. Civ. n. 5484/24; conf., tra le tante, Cass. Civ. n. 533/20, n. 15271/06, n. 1617/00).
VI]- Della domanda di riduzione, per lesione della quota di legittima spettante alla defunta comune madre , delle disposizioni contenute nel testamento olografo del Controparte_2 defunto premorto figlio quale dagli odierni suoi fratelli attori Persona_1 Pt_2
e , in qualità di eredi legittimi della prima, proposta nei confronti di
[...] Parte_1
, in qualità di erede dello stesso defunto CP_1 Persona_1
1)- Della eccezione di inammissibilità della domanda in esame, quale formulata dalla convenuta
CP_1
L'eccezione, con cui la convenuta intende far valere la pretesa inammissibilità della CP_1 domanda in esame, a norma dell'art. 564, I co, c.c., che condiziona l'azione di riduzione del legittimario, nei confronti di soggetti non coeredi, alla previa accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, sul duplice presupposto i)- che, prima dell'accettazione beneficiata, intervenuta in data
18.3.2013, gli attori e avevano accettato tacitamente l'eredità Parte_1 Parte_2 della defunta madre , avendo essi, in data 4.2.2013, alienato a terzi l'autovettura Controparte_2 di proprietà di quest'ultima, con conseguente invalidità della successiva accettazione con beneficio di inventario, e ii)- che essi non avrebbero comunque fatto alcun inventario, deve essere disattesa, siccome del tutto inconferente;
poiché gli attori stessi non agiscono qui per far valere i diritti di legittimari loro spettanti nella successione della stessa defunta madre, ma, diversamente, in qualità di suoi eredi legittimi, per la riduzione delle disposizioni contenute nel testamento olografo redatto dal di lei premorto figlio in ipotesi lesive della quota di legittima a lei spettante Persona_1 nella successione di quest'ultimo, talché la modalità di accettazione dell'eredità di quest'ultima non assume rilevanza alcuna. Mentre deve osservarsi che, la domanda in esame, come appena descritta,
è, per contro, ammissibile, sebbene non risulti, per non essere stata la circostanza da alcuna delle parti allegata, che la defunta , madre del premorto figlio abbia, Controparte_2 Persona_1 con beneficio di inventario, accettato l'eredità di quest'ultimo; poiché, risultando totalmente pretermessa, per avere quest'ultimo istituito, con testamento olografo, quale sua unica erede la convenuta coniuge , essa non è stata mai chiamata alla successione dello stesso CP_1 premorto figlio, né, per conseguenza, avrebbe neppure potuto, sotto alcuna forma, validamente accettare la relativa eredità; per cui non può, nella specie, trovare applicazione la disciplina dettata dall'art. 564, I co, c.c. che, come detto, condiziona l'azione di riduzione del legittimario, nei confronti di soggetti non coeredi, alla previa accettazione dell'eredità con beneficio di inventario (v., in termini,
Cass. Civ. n. 12632/95 “Il legittimario pretermesso non è chiamato alla successione per il solo fatto della morte del "de cuius", potendo acquistare i suoi diritti solo dopo l'esperimento delle azioni di riduzione o di annullamento del testamento, ovvero dopo il riconoscimento dei suoi diritti da parte dell'istituito. Ne consegue che la condizione della preventiva accettazione dell'eredità con beneficio
d'inventario, stabilita dal primo comma dell'art. 564 per l'esercizio dell'azione di riduzione, vale soltanto per il legittimario che abbia in pari tempo la qualità di erede (per disposizione testamentaria
o per delazione "ab intestato"), e non anche per il legittimario totalmente pretermesso dal testatore.”; conf., tra le tante, Cass. Civ. n. 24836/22, n. 30079/19, n. 13635/13, n. 1249/07, n. 13804/06).
2)- Della legittimazione degli attori e a far valere i diritti, Parte_2 Parte_1 in qualità di legittimaria, alla defunta madre , spettanti nella successione Controparte_2 del premorto figlio Persona_1
La legittimazione degli attori e ad agire, in quanto eredi Parte_2 Parte_1 legittimi della defunta loro comune madre , per la reintegrazione della quota di Controparte_2 legittima ad essa spettante nella successione del premorto figlio fratello degli Persona_1 attori stessi, trova fondamento nel dettato dell'art. 557, I co, c.c., a mente del quale “La riduzione delle donazioni e delle disposizioni lesive della porzione di legittima non può essere domandata che dai legittimari e dai loro eredi o aventi causa.”; essendo noto che “l'azione di riduzione delle disposizioni lesive della quota di legittima, avendo natura patrimoniale, può essere proposta non solo dai legittimari ma anche dai loro eredi o aventi causa dal momento che il carattere personale dell'azione non incide sulla trasmissibilità del diritto ma esclusivamente sull'accertamento della lesione che deve essere limitata alla quota di colui che agisce” (v. Cass. Civ. n. 2120/17; conf. Cass.
Civ. n. 26254/08).
3)- Dell'apertura della successione
Tanto stabilito, devesi, a norma dell'art. 456 c.c., dichiarare l'apertura della successione di Per_1
nato a [...] il [...] e deceduto a Roma in data 19.8.2012 (v.
[...] certificato di morte, in fascicolo di parte attrice).
4)- Del regolamento della successione
Con testamento olografo datato 19.11.2008, il defunto ha istituito quale sua Persona_1 unica erede la IE , così del tutto escludendo dalla sua successione la madre CP_1
(v. testamento olografo cit., in fascicolo di parte attrice) Controparte_2
5)- Della ricostruzione del patrimonio ereditario
Posto che, a norma dell'art. 544, I co c.c., la defunta , quale madre del defunto Controparte_2
ad essa premorto essendo egli coniugato senza prole, è legittimaria nella Persona_1 successione di quest'ultimo, deve osservarsi che la definizione della presente controversia, avente ad oggetto la richiesta riduzione, nei confronti della convenuta , coniuge superstite dello CP_1 stesso defunto delle attribuzioni patrimoniali, quali da questi disposte col Persona_1 testamento olografo datato 19.11.2008, presuppone, in primo luogo, l'individuazione della massa ereditaria, su cui determinare la porzione disponibile e, correlativamente, la quota di riserva, di cui gli odierni attori, agendo quali eredi legittimi della stessa defunta comune madre CP_2
lamentano la lesione, che, ai sensi dell'art. 556 c.c., è, come noto, comprensiva dei beni che
[...] appartenevano al de cuius al momento della sua morte, ai quali, detratti i debiti, vanno fittiziamente riuniti i beni di cui quest'ultimo abbia eventualmente disposto in vita a titolo di donazione.
Di seguito, pertanto, secondo i principi appena esposti, la ricostruzione del patrimonio ereditario in funzione della proposta domanda di riduzione
A]- Il relictum. All'atto dell'apertura della successione, il patrimonio del defunto Per_1 era composto dai beni di seguito descritti.
[...]
a)- Beni immobili
α)- 1/10 della piena proprietà dell'immobile sito in Roma alla Via Antonio De Berti n. 15, piano seminterrato, int. 2, con annesso giardino, censito al foglio 881, part. 763, sub. 4, il cui valore, alla data di apertura della successione (19.8.2012), risulta pari a € 71.500,00 (v. consulenza tecnica d'ufficio integrativa elaborata dall'Arch. ). Persona_4
L'esclusiva appartenenza del cespite in esame al defunto emerge dal tenore Persona_1 dell'atto pubblico, a rogito del Notaio di Roma, in data 11.11.2004, con il quale la defunta Per_3 di lui madre donava al defunto stesso la nuda proprietà per la quota di 9/10 del Controparte_2 detto appartamento di Via Antonio De Berti n. 15, nonché il diritto di abitazione, sullo stesso immobile, in ragione della medesima quota di 9/10, nel quale si attesta che esso defunto Per_1 era titolare della quota di 1/10 della proprietà del detto appartamento, avendolo dalla madre
[...] acquistato, per compravendita a rogito del Notaio di Roma in data 20.3.2003 (v. contratto Per_5 cit., in atto di citazione, all. n. 1); mentre le deduzioni della convenuta di lui superstite consorte
[...]
, la quale assume di essere contitolare della quota di proprietà di cui si tratta, in ragione del CP_1
50%, sono rimaste del tutto sfornite di prova, anche a fronte della dichiarazione, dal di lei coniuge, nell'occasione resa, al Notaio rogante, di essere coniugato in regime di separazione dei beni (ibidem), quale da lei non contestata.
β)- 9/10 della nuda proprietà dell'immobile sito in Roma alla Via Antonio De Berti n. 15, piano seminterrato, int. 2, con annesso giardino, censito al foglio 881, part. 763, sub. 4, il cui valore, alla data di apertura della successione (19.8.2012), risulta pari a € 579.150,00, secondo quanto risultante dalla consulenza tecnica integrativa elaborata dall'Arch. , come tuttavia rettificata nelle Persona_4 conclusioni;
ché, se, in base all'età dell'usufruttuaria , pari a 93 anni, al tempo Controparte_2 dell'apertura della successione del premorto figlio il valore della nuda proprietà Persona_1 era pari al 90% del valore della piena proprietà, quale stimato in complessivi € 715.000,00 (v. ctu cit., p 6), allora il valore dei 9/10 della nuda proprietà era pari a 90/100 x € 715.000,00 x 9/10, ossia a € 579.150,00 (90/100 di € 715.000,00 = € 643.500,00; 9/10 di € 643.500,00 = € 579.150,00), e non già a € 643.500,00, come dallo stesso Consulente erroneamente indicato (v. ctu integrativa cit., p. 7).
Il cespite in esame è pervenuto al defunto per donazione della di lui defunta Persona_1 madre quale conclusa per atto pubblico, a rogito del Notaio di Roma, CP_2 CP_2 Per_3 in data 11.11.2004 (v. contratto cit., in atto di citazione, all. n. 1); mentre, anche in questo caso, le deduzioni, con le quali convenuta di lui superstite consorte ne rivendica la CP_1 contitolarità, in ragione del 50%, sono rimaste del tutto sfornite di prova. Sul punto deve inoltre osservarsi che la circostanza, quale invocata dalla convenuta coniuge del defunto , per cui l'immobile di cui trattasi, siccome, suo dire, adibito a casa Persona_6 coniugale, avrebbe dovuto essere stimato tenendosi conto del diritto di abitazione su di esso a lei riservato, a norma dell'art. 540 c.c., è, all'uopo, del tutto inconferente;
poiché la dedotta circostanza non incide, all'evidenza, sul valore del patrimonio lasciato da de cuius, quale da determinarsi al tempo dell'apertura della successione, ma al diverso profilo, logicamente distinto, della devoluzione del patrimonio stesso agli eredi e legatari. La circostanza in esame non può, comunque, essere, anche ad ogni altro fine, tenuta in alcun conto, per l'assorbente ragione che non è affatto provato che l'immobile di cui si tratta fosse adibito a casa coniugale, avendo i convenuti depositato certificato storico anagrafico relativo alla stessa convenuta dal quale, diversamente emerge che, al tempo dell'apertura della successione del di lui defunto coniuge (19.8.2012), essa Persona_1 risiedeva, altrove, e precisamente in Roma, alla via Ernesto Basile n. 39/G (v. doc. cit., in memorie ex art. 183, VI co, n. 2, di parte attrice, all. n. 8).
γ)- Piena proprietà dell'immobile sito in Roma alla Via Ambrogio Traversari n. 49, int. 2, piano secondo interrato, censito al foglio 451, part. 503, sub. 8, il cui valore, alla data di apertura della successione (19.8.2012), risulta pari a € 420.000,00 (v. consulenza tecnica integrativa cit.).
b)- Crediti
α)- Crediti per saldi attivi di conto corrente
i)- È documentato e pacifico tra le parti che, al tempo della sua morte (19.8.2012), il de cuius fosse titolare di un credito di importo pari a € 1.150,16, per saldo attivo del conto corrente n. 291 dallo stesso intrattenuto presso la Banca Popolare di Novara – Filiale 2183 di Roma (v. docc. nn. 4 e 10, in fascicolo di parte attrice).
ii)- È altresì documentato e pacifico che il de cuius fosse, al tempo, anche cointestatario, unitamente alla convenuta consorte , del conto corrente n. 647 intrattenuto presso la medesima CP_1
Banca Popolare di Novara – Filiale 2183 di Roma, che evidenziava un saldo attivo pari a € 1.269,19
(v. sempre docc. nn. 4 e 10, in fascicolo di parte attrice). Per cui, nei rapporti tra i due coniugi cointestatari, in assenza di elementi di prova che indichino una diversa ripartizione, il credito per il relativo saldo attivo spettante al de cuius, e quindi appartenente all'asse ereditario, ammontava alla minor somma di € 634,59, pari al 50% dell'intero detto importo di € 1.269,19; essendo noto che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, “Nel conto corrente (bancario e di deposito titoli) intestato
a due (o più) persone, i rapporti interni tra correntisti sono regolati non dall'art. 1854 c.c., riguardante i rapporti con la banca, bensì dal secondo comma dell'art. 1298 c.c., in base al quale, in mancanza di prova contraria, le parti di ciascuno si presumono uguali” (così, Cass. Civ. n.
26991/13; conf. Cass. Civ. n. 77/2018, n. 4066/09, n. 19305/06). β)- Crediti per deposito valori in amministrazione
i)- È documentato e pacifico tra le stesse parti in causa che il de cuius, al tempo della sua morte
(19.8.2012), fosse titolare di un conto deposito valori in amministrazione n. 218302041895 presso la
Banca Popolare di Novara – Filiale 2183 di Roma, il cui valore al momento dell'apertura della successione ammontava all'importo di € 175.338,45 (v. docc. nn. 4 e 10, in fascicolo di parte attrice).
ii)- Del pari, risulta documentato e pacifico tra le stesse parti in causa che il de cuius fosse, al tempo, anche cointestatario, unitamente alla consorte convenuta , di un ulteriore conto CP_1 deposito valori in amministrazione n. 2183002102335 presso la Banca Popolare di Novara – Filiale
2183 di Roma, il cui valore al momento dell'apertura della successione ammontava all'importo di €
1.936,00 (v. docc. nn. 4 e 10, in fascicolo di parte attrice). Per cui, per quanto appena esposto, in assenza di elementi di prova che indichino una diversa ripartizione, il credito per il relativo saldo attivo spettante al de cuius, e quindi appartenente all'asse ereditario, ammontava alla minor somma di € 968,00, pari al 50% dell'intero detto importo di € 1.936,00.
γ)- Della domanda di accertamento del credito di € 40.612,75 del defunto Persona_1 nei confronti della defunta madre , per ripetizione di quanto, dal primo, Controparte_2 alla seconda, indebitamente corrisposto, quale, in via riconvenzionale proposta dalla convenuta
CP_1
La domanda in esame, per cui la convenuta assume che la defunta CP_1 CP_2 sia debitrice, nei confronti del premorto figlio della complessiva somma
[...] Persona_1 di € 40.612,75, quale da esso a lei indebitamente versata, per pattuito corrispettivo del godimento dell'appartamento sito in Roma alla Via Antonio De Berti n. 15, anche dopo che, in data 11.11.2004, esso premorto figlio aveva da lei ricevuto in donazione la quota di 9/10 della nuda proprietà del detto appartamento ed relativo il diritto di abitazione, in ragione della medesima quota, deve essere disattesa, per l'assorbente ragione che la stessa convenuta non ha provato l'effettiva corresponsione delle somme di cui trattasi;
essendosi essa limitata a produrre la stampa di una “schermata” di computer contenente un elenco di bonifici, tra il 2004 ed il 2007, dal defunto Persona_1 eseguiti in favore della di lui defunta madre (v. comparsa di costituzione, all. L), priva di sottoscrizione, e di alcuna indicazione circa la relativa provenienza, che, come tale, è del tutto priva di qualsivoglia valenza probatoria. Mentre, deve osservarsi che, in quanto erede testamentaria di esso defunto ella ben avrebbe potuto autonomamente ottenere e produrre, quindi, in Persona_1 giudizio gli estratti conto dei conti correnti intrattenuti dal marito, eventualmente attestanti i fatti da lei allegati;
con la conseguenza che correttamente non è stato, all'uopo, ammesso il richiesto ordine di esibizione - quale peraltro formulato in termini estremamente generici - degli estratti conto dei conti correnti intrattenuti dalla defunta madre dello stesso defunto, essendo noto che, secondo principio consolidato, l'ordine di esibizione, quale provvedimento discrezionale del giudice, non può mai supplire il mancato assolvimento dell'onere della prova gravante sulla parte istante (V. Cass. Civ.
n. 4504/17; n. 1678/11; n. 20104/09; n. 17948/06; n. 10043/04).
c)- Beni mobili
Nessuna delle parti ha allegato che, alla data di apertura della successione (19.8.2012), il patrimonio ereditario comprendesse beni mobili.
d)- Debiti ereditari
In difetto di relativa allegazione, deve parimenti escludersi l'esistenza di debiti ereditari.
e)- Valore totale del relictum
Per quanto precede, devesi conclusivamente affermare che il valore complessivo dei beni costituenti il patrimonio ereditario era, all'atto dell'apertura della successione, pari a complessivi € 1.248.741,20
(beni immobili [€ 71.500,00 + 579.150,00 + 420.000,00] + crediti [€ 1.150,16 + 634,59 + 175.338,45
+ 968,00] = € 1.248.741,20; beni mobili: € 0; debiti: € 0).
B]- Il donatum
a)- Della domanda di accertamento della simulazione relativa, siccome dissimulante donazione in favore di e , ovvero della natura di donazione indiretta in Parte_2 Parte_1 favore degli stessi, del contratto di divisione del patrimonio ereditario di , Persona_2 stipulato tra la defunta , il defunto di lei premorto figlio Controparte_2 Persona_1
e gli odierni attori di lei figli e per atto del Notaio Parte_1 Parte_2 Per_3 di Roma, in data 11.11.2004, quale, in via riconvenzionale proposta dalla convenuta
[...]
. CP_1
Le domande in esame non possono essere accolte per le ragioni di seguito esposte.
α)- La domanda di accertamento della simulazione di cui trattasi, per la semplice ragione che l'impugnato atto di divisione trova la sua causa nelle reciproche attribuzioni patrimoniali, che si producono per effetto del solo consenso;
né risulta in alcun modo provato che le parti intendessero, in realtà, concludere diverso contratto con causa di liberalità.
β)- La domanda di accertamento della natura di donazione indiretta dello stesso contratto di divisione, in ispecie di negotium mixtum cun donatione, perché, pur risultando all'evidenza sussistente la denunciata oggettiva sproporzione, tra le quote di fatto in apporzionamento assegnate ai condividenti e , consistenti nella nuda proprietà di appartamenti o negozi, e Parte_2 Parte_1 quella assegnata al defunto fratello consistente nella nuda proprietà di un solo Persona_1 locale cantina (v. contratto di divisione cit., in comparsa di costituzione di parte convenuta, all. D), non è stato, tuttavia, provato, neppure per via indiziaria, che la sproporzione stessa trovi giustificazione causale nell'intento dello stesso defunto di favorire, per spirito Persona_1 di liberalità i suoi fratelli, e non piuttosto nella diversa esigenza di riequilibrare altre pregresse situazioni inerenti a rapporti economici sviluppatisi in ambito familiare, quali pure emergenti dagli atti (v., ad es., Atto ricognitivo e transattivo alla scrittura del 10.4.1997, in data 30.1.2003, in memorie ex art. 183, VI co, n. 2, c.p.c., di parte attrice, all. n. 9; lettera indirizzata, dal defunto ai fratelli e , in data 31.1.2007, ibidem); non risultando, in assenza Persona_1 Pt_2 Pt_1 di altri elementi di fatto diversamente significativi, d'altronde conforme, alle regole della comune esperienza che una persona coniugata, quale il detto defunto, compia, in favore dei fratelli, liberalità di ingente valore (v. Cass. Civ. n. 19601/04: “Nel cosiddetto "negotium mixtun cum donatione", la causa del contratto ha natura onerosa, ma il negozio commutativo stipulato dai contraenti ha la finalità di raggiungere, per via indiretta, attraverso la voluta sproporzione tra le prestazioni corrispettive, una finalità diversa e ulteriore rispetto a quella dello scambio, consistente nell'arricchimento, per puro spirito di liberalità, di quello dei contraenti che riceve la prestazione di maggior valore, con ciò realizzando il negozio posto in essere una fattispecie di donazione indiretta.
Ne consegue che la compravendita ad un prezzo inferiore a quello effettivo non integra, di per sè stessa, un "negotium mixtum cum donatione", essendo, all'uopo, altresì necessario non solo la sussistenza di una sproporzione tra prestazioni, ma anche la significativa entità di tale sproporzione, oltre alla indispensabile consapevolezza, da parte dell'alienante, dell'insufficienza del corrispettivo ricevuto rispetto al valore del bene ceduto, funzionale all'arricchimento di controparte acquirente della differenza tra il valore reale del bene e la minore entità del corrispettivo ricevuto. Incombe poi alla parte che intenda far valere in giudizio… il "negotium mixtum cum donatione" l'onere di provare sia la sussistenza di una sproporzione di significativa entità tra le prestazioni, sia la consapevolezza di essa e la sua volontaria accettazione da parte dell'alienante in quanto indotto al trasferimento del bene a tali condizioni dall'"animus donandi" nei confronti dell'acquirente.).
b)- Della domanda di accertamento della donazione indiretta, in favore del convenuto Pt_2
della quota al di lui defunto fratello spettante sul ricavato della
[...] Persona_1 vendita a terzi dell'appartamento sito in Roma alla Via Antonio De Berti n. 15, int. 1, conclusa, per atto del Notaio di Roma in data 14.10.1999, dalla defunta , Per_7 Controparte_2 dallo stesso defunto di lei figlio premorto e dagli altri di lei figli Persona_1 Pt_2
e , quale, in via riconvenzionale proposta dalla stessa convenuta
[...] Parte_1
A fronte delle contestazioni dei convenuti, la domanda in esame non può essere accolta poiché, sebbene dalla lettera in data 11.10.1999, da indirizzata al defunto fratello Parte_2 Per_1
quale invocata a relativo sostegno, emerga l'intenzione del primo di trattenere per sé il
[...] ricavato dell'appartamento sito in Roma alla Via Antonio De Berti n. 15, int. 1, che essi, unitamente, alla comune defunta madre ed all'altro fratello , erano in Controparte_2 Parte_1 procinto di alienare a terzi (v. doc. cit., in comparsa di costituzione di parte convenuta, all. f), tuttavia, non risulta che l'operazione annunciata dovesse avere finalità di liberalità in favore dello stesso precisando quest'ultimo, nella richiamata lettera, che la somma, che aveva in Parte_2 animo di trattenere, avrebbe dovuto essere comunque imputata alla quota a lui spettante nella futura divisione del patrimonio ereditario del defunto comune padre (ibidem); mentre, per altro verso, non
è stato, comunque, in alcun modo provato che la somma ricavata dalla vendita di cui si tratta sia stata, poi, effettivamente da lui ricevuta e trattenuta.
C]- La massa di calcolo ex art. 556 c.c.
Per quanto precede, deve concludersi che la massa di calcolo su cui, a norma dell'art. 556 c.c., determinare la porzione disponibile e, correlativamente, la quota di riserva spettante alla defunta nella successione del di lei premorto figlio e per essa, ai Controparte_2 Persona_1 di lei figli eredi legittimi, e ammonta, nel caso di specie, a Parte_1 Parte_2 complessivi € 1.248.741,20 (relictum € 1.248.741,20 + donatum pari a € 0 = € 1.248.741,20).
6)- Della quota di legittima alla defunta riservata nella successione del di lei Controparte_2 premorto figlio e, per lei agli attori e in Persona_1 Parte_1 Parte_2 qualità suoi eredi legittimi, e della relativa lesione
A norma dell'art. 544, I co, c.c., nel concorso con il coniuge superstite ed in assenza di figli, alla defunta spetta, nella successione del di lui premorto figlio Controparte_2 Persona_1 quota di riserva pari ad 1/4 del valore del patrimonio ereditario, come sopra ricostruito sub 5).C], corrispondente al valore assoluto di € 312.185,30 (€ 1.248.741,20 : 4 = € 312.185, 30).
Poiché la defunta è stata, come detto, per testamento esclusa dalla successione Controparte_2 del figlio e non ha da quest'ultimo ricevuto alcuna liberalità, deve riconoscersi Persona_1 che la prospettata lesione della quota di riserva, a lei spettante, effettivamente sussiste e corrisponde allo stesso importo di € 312.185,30.
7)- Della riduzione delle disposizioni testamentarie
Al fine di far conseguire alla defunta , e, per lei, agli attori in qualità di suoi Controparte_2 eredi legittimi e , la reintegrazione cui essa ha diritto nella Parte_2 Parte_1 successione del di lei premorto figlio deve, a norma dell'art. 554 c.c., procedersi Persona_1 alla riduzione delle disposizioni testamentarie, con cui quest'ultimo ha istituito quale sua unica erede la convenuta consorte , riconoscendo, agli stessi attori, nella detta qualità, la titolarità CP_1 dei beni relitti, come sopra individuati (v. supra, sub A), in ragione della riferita prescritta quota di
1/4. VII]- Della domanda di riduzione, per lesione della quota di legittima a lei spettante nella successione del defunto coniuge quale dalla convenuta , in Persona_1 CP_1 via riconvenzionale proposta
La domanda in esame, con la quale la convenuta , coniuge del defunto CP_1 Per_1
chiede, per lesione della quota di legittima a lei spettante nella successione di quest'ultimo,
[...] la riduzione i)- della pretesa simulazione relativa, siccome dissimulante donazione in favore di e , ovvero della natura di donazione indiretta in favore degli Parte_2 Parte_1 stessi, del contratto di divisione del patrimonio ereditario di , stipulato tra la Persona_2 defunta , il defunto di lei premorto figlio e gli odierni attori Controparte_2 Persona_1 di lei figli e per atto del Notaio di Roma, in data Parte_1 Parte_2 Per_3
11.11.2004, e ii)- della pretesa donazione indiretta, quale dallo stesso, asseritamente compiuta, in favore del fratello odierno attore, consentendogli di trattenere il ricavato della Parte_2 stessa vendita a terzi, per atto del Notaio di Roma in data 14.10.1999, del comune Per_7 appartamento sito in Roma alla Via Antonio De Berti n. 15, int. 1, delle quali si è già trattato Co Con disattendendosi le prospettazioni della stessa convenuta (v. supra, sub VI.
5. e .B.b), deve essere, prim'ancora che respinta nel merito, dichiarata inammissibile a norma dell'art. 564, I co, c.c., per le ragioni di seguito esposte.
1)- La convenuta attrice in riconvenzionale , coniuge superstite del defunto CP_1 Per_1
è, come detto, unica erede testamentaria di quest'ultimo (v. supra, sub VI.3), per cui la
[...] domanda di riduzione in esame risulta da lei proposta nei confronti di soggetti donatari che non sono chiamato all'eredità del de cuius, e non assumono, pertanto, la veste di coeredi nella relativa successione.
2)- Come è noto, l'art. 564, I co, c.c., (“Il legittimario che non ha accettato l'eredità col beneficio di inventario non può chiedere la riduzione delle donazioni e dei legati, salvo che le donazioni e i legati siano stati fatti a persone chiamate come coeredi…”), a fini di certezza e di tutela della posizione dei terzi non coeredi destinatari di donazioni o di lasciti testamentari, i quali verosimilmente non sono a conoscenza delle vicende e della consistenza del patrimonio ereditario, stabilisce che il legittimario leso, che intenda proporre domanda di riduzione nei confronti di taluno di essi, deve necessariamente, pena l'inammissibilità, previamente accettare l'eredità con beneficio di inventario.
3)- La stessa convenuta attrice in riconvenzionale non ha, tuttavia, dedotto, né provato, di avere accettato l'eredità del defunto coniuge con beneficio di inventario.
4)- È principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che “il difetto dell'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, la quale è condizione di ammissibilità dell'azione di riduzione delle liberalità in favore di persone non chiamate alla successione come eredi, non è oggetto di un'eccezione in senso tecnico, sicché la mancanza di tale condizione, come per tutte le altre condizioni dell'azione, deve essere rilevata d'ufficio dal giudice, anche in grado di appello” (v.
Cass. Civ. n. 18068/2012; conf. Cass. Civ. n. 1701/1968).
VIII]- Delle consequenziali domande di restituzione dei frutti delle porzioni di immobili ereditari assegnati in reintegrazione della quota di legittima e di divisione
Tanto sin qui stabilito, la causa deve essere rimessa sul ruolo i)- per l'istruzione e la definizione della domanda dagli attori proposta al fine di ottenere la condanna della convenuta alla restituzione dei frutti relativi alle porzioni di immobili ereditari loro assegnati a reintegrazione della quota di legittima, quale, alla defunta comune madre , spettante nella successione del di Controparte_2 lei premorto figlio e ii)- per l'istruzione e la definizione della domanda di Persona_1 divisione relativa alla comunione, per effetto della detta reintegrazione, costituitasi tra gli attori e e la convenuta , quale da quest'ultima Parte_2 Parte_1 CP_1 proposta;
IX]- Del regolamento delle spese processuali e di quelle relative alla disposta consulenza tecnica
d'ufficio
Stante la natura non definitiva della presente pronuncia, la liquidazione delle spese in esame è rimessa alla decisione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulle domande in epigrafe, quali proposte, da e , nei confronti di , e da quest'ultima, in via Parte_2 Parte_1 CP_1 riconvenzionale, nei confronti dei primi, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- I –
-dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda, quale dagli attori e , relativamente alla successione della loro comune defunta Parte_2 Parte_1 madre , proposta per la riduzione, per lesione della quota di legittima loro Controparte_2 spettante, delle liberalità da quest'ultima compiute in favore del lei premorto figlio Per_1
[...] - II –
-dichiara la consequenziale cessazione della materia del contendere in ordine alle domande di accertamento della simulazione di atti, per dissimulazione di donazioni, dalla stessa defunta
, compiute in favore degli attori, ovvero della relativa natura di donazioni Controparte_2 indirette in favore degli stessi, quali, dalla convenuta proposte in via CP_1 riconvenzionale;
-III-
-dichiara inammissibile la domanda di accertamento della donazione della somma di Lit.
25.000.000, dal defunto , compiuta in favore del figlio odierno Persona_2 Parte_2 attore, quale, dalla stessa convenuta , in via riconvenzionale proposta;
CP_1
-IV-
-dichiara aperta la successione di nato a [...] il Persona_1
01.12.1943 e deceduto a Roma in data 19.8.2012;
-respinge la domanda di accertamento della simulazione relativa, siccome dissimulante donazione in favore di e , ovvero della natura di donazione Parte_2 Parte_1 indiretta in favore degli stessi, del contratto di divisione del patrimonio ereditario di Per_2
, stipulato tra la defunta , il defunto di lei premorto figlio
[...] Controparte_2 Per_1
e gli odierni attori di lei figli e per atto del Notaio
[...] Parte_1 Parte_2 di Roma, in data 11.11.2004, quale, in via riconvenzionale proposta dalla convenuta Per_3 [...]
; CP_1
-respinge la domanda di accertamento della donazione indiretta, in favore del convenuto della quota al di lui defunto fratello spettante sul ricavato Parte_2 Persona_1 della vendita a terzi dell'appartamento sito in Roma alla Via Antonio De Berti n. 15, int. 1, conclusa, per atto del Notaio di Roma in data 14.10.1999, dalla defunta , dallo Per_7 Controparte_2 stesso defunto di lei figlio premorto e dagli altri di lei figli e Persona_1 Parte_2
, quale, in via riconvenzionale proposta dalla stessa convenuta;
Parte_1 CP_1
-respinge la domanda di accertamento del credito di € 40.612,75 del defunto Per_1
nei confronti della defunta madre , per ripetizione di quanto, dal
[...] Controparte_2 primo, alla seconda, indebitamente corrisposto, quale, in via riconvenzionale proposta dalla convenuta ; CP_1 -accerta la qualità della defunta , di erede legittimaria nella successione Controparte_2 del di lei premorto figlio quale, a norma dell'art. 544 c.c., avente diritto a quota Persona_1 di riserva pari ad 1/4 della massa ereditaria;
-accerta che il testamento olografo, quale dal defunto redatto in data Persona_1
19.11.2008, contiene disposizioni lesive della quota di legittima spettante alla defunta di lui madre
, e, per lei, ai suoi legittimi eredi e e per Controparte_2 Parte_1 Parte_2
l'effetto,
-riduce dette disposizioni testamentarie secondo quanto esposto in parte motiva sub VI].7);
-dichiara che, per effetto della riduzione di cui al precedente capo, gli attori Pt_2
e , in qualità di legittimi eredi di , sono titolari di
[...] Parte_3 Controparte_2 quota pari ad 1/4 dei seguenti beni compresi nel patrimonio ereditario del premorto figlio di quest'ultima 1)- 1/10 della piena proprietà dell'immobile sito in Roma alla Via Persona_1
Antonio De Berti n. 15, piano seminterrato, int. 2, con annesso giardino, censito al foglio 881, part. 763, sub. 4; 2)- 9/10 della nuda proprietà dell'immobile sito in Roma alla Via Antonio De Berti n.
15, piano seminterrato, int. 2, con annesso giardino, censito al foglio 881, part. 763, sub. 4; 3)- piena proprietà dell'immobile sito in Roma alla Via Ambrogio Traversari n. 49, int. 2, piano secondo interrato, censito al foglio 451, part. 503, sub. 8; 4)- credito di importo pari a € 1.150,16, per saldo attivo del conto corrente n. 291, dal de cuius intrattenuto presso la Banca Popolare di Novara –
Filiale 2183 di Roma; 5)- credito di € 634,59- pari al 50% dell'intero relativo ammontare di €
1.269,19 - per saldo attivo del conto corrente n. 647, dal de cuius, unitamente alla di lui consorte, intrattenuto presso la stessa Banca Popolare di Novara – Filiale 2183 di Roma; 6)- saldo attivo del conto deposito valori in amministrazione n. 218302041895, dal de cuius intrattenuto presso la Banca
Popolare di Novara – Filiale 2183 di Roma; 7)- 50% del saldo attivo del conto deposito valori in amministrazione n. 2183002102335, dal de cuius, unitamente alla di lui consorte, intrattenuto presso la Banca Popolare di Novara – Filiale 2183 di Roma
-V-
-dichiara inammissibile la domanda di riduzione, per lesione della quota di legittima a lei spettante nella successione del defunto coniuge quale dalla convenuta Persona_1 [...]
, in via riconvenzionale proposta;
CP_1
-VI-
-rimette la causa sul ruolo sul ruolo i)- per l'istruzione e la definizione della domanda dagli attori proposta al fine di ottenere la condanna della convenuta alla restituzione dei frutti relativi alle porzioni di immobili ereditari loro assegnati a reintegrazione della quota di legittima, quale, alla defunta comune madre , spettante nella successione del di lei premorto figlio Controparte_2
e ii)- per l'istruzione e la definizione della domanda di divisione relativa alla Persona_1 comunione, per effetto della detta reintegrazione, costituitasi tra gli attori e Parte_2
, e la convenuta , quale da quest'ultima proposta;
Parte_1 CP_1
-VII-
-spese alla sentenza definitiva
Così deciso, in Roma, lì 22 maggio 2025 Il Presidente est. - dott. Luigi Argan
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Funzionario addetto all'Ufficio per il Processo dott. Stefano D'Innocenzo.