Cass. pen., sez. II, sentenza 09/05/2024, n. 23275
CASS
Sentenza 9 maggio 2024

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L'onere del deposito dell'elezione o della dichiarazione di domicilio, previsto, a pena di inammissibilità, dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., può essere assolto anche con il richiamo, nell'intestazione dell'atto di appello, all'elezione o dichiarazione già effettuata dall'appellante personalmente nel corso del giudizio di primo grado, da ritenersi equipollente all'allegazione dell'atto. (Fattispecie relativa all'elezione di domicilio presso il difensore effettuata da imputato detenuto, sempre presente nel giudizio di primo grado).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 09/05/2024, n. 23275
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 23275
    Data del deposito : 9 maggio 2024

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