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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 05/08/2025, n. 6431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6431 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simonetta Scirpo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 7996/2022 promossa da:
(C.F./P.IVA , con il patrocinio dell'avv. Stefano Mazzotti, Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. Luca Ferrari e dell'avv. Alberto Colombatto, elettivamente domiciliata in Milano, via Verdi n.
2, presso lo studio dei suoi difensori
ATTRICE
contro
(C.F./P.IVA , Controparte_1 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. Marco Saverio Spolidoro e dell'avv. Michele Imbornone, elettivamente domiciliata in Milano, via Daverio n. 6, presso lo studio dell'avv. Spolidoro
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Parte attrice:
Si chiede all'ill.mo Tribunale adito, per tutte le ragioni esposte in atti, ogni avversa domanda, istanza
(anche istruttoria), eccezione o difesa comunque respinta, premesse tutte le più opportune pronunce, condanne e declaratorie del caso, previa occorrendo revoca dell'ordinanza del 9 novembre 2022 nella parte in cui ha rigettato le istanze istruttorie formulate da di voler: in rito (i) Parte_1
dichiarare inammissibili in quanto tardive le tre memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. depositate dalla convenuta nel merito (ii) condannare Controparte_1 [...]
a pagare a la somma di Euro 537.696,83 più Controparte_1 Parte_1
IVA, oltre Euro 4.808,00 per spese esenti di IVA, e così per la complessiva somma di Euro 660.798,13 maggiorata degli interessi al saggio legale, da calcolarsi con decorrenza dalle date di invio di ciascuna fattura emessa da nei confronti di come dettagliate in atti, nonché con Parte_1 CP_1 decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione che ha introdotto l'odierno giudizio (1° marzo
2022) degli interessi di cui all'art. 1284, comma quarto, c.c.; (iii) rigettare ogni avversa domanda in pagina 1 di 11 quanto inammissibile e infondata in fatto e in diritto, anche alla luce dell'eccezione di intervenuto pagamento svolta in atti da in ogni caso accertando o disponendo, nella denegata Parte_1
ipotesi di accoglimento totale o parziale della domanda riconvenzionale di parte convenuta, la compensazione tra il credito domandato da parte convenuta e quello fatto valere in questa sede da parte attrice a titolo di domanda principale;
in via istruttoria (iv) procedersi, ove ritenuto necessario, a CTU contabile per sommare fra loro gli importi di tutte le fatture emesse dai legali di Parte_1
oggetto di causa;
spese di lite (v) con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre al rimborso spese forfettario (15%), C.p.a. e IVA.
Parte convenuta:
IN VIA PRINCIPALE: • rigettare integralmente le domande di nei confronti di Parte_1
IN VIA RICONVENZIONALE: • condannare Controparte_1
al pagamento della somma di Euro 218.210,42, IVA inclusa, di cui alle fatture richiamate in Parte_1
atti e corrispondenti al Contratto di Prestazione di Servizi, oltre agli interessi di mora e a quelli stabiliti nell'art. 1284, comma 4, c.c., agli altri accessori e ad eventuali altri danni prodotti dal ritardo nell'adempimento, come accertati nel corso di causa, disponendo, nel denegato caso dell'accoglimento totale o parziale delle domande attoree, la compensazione delle reciproche posizioni di debito/credito;
IN VIA ISTRUTTORIA: • Ammettersi la prova testimoniale con i seguenti capitoli di prova: 1 Vero che Lei ha scritto ed inviato la comunicazione del 4.11.2015 allegata agli atti di causa come doc. 9 della convenuta (che si rammostra al teste); 2 Vero che la lettera del 4.11.2015 (doc. 9 della convenuta) fa riferimento alla circostanza di fatto già chiarita in occasione della sottoscrizione dell'accordo transattivo del 2014 (docc. 3 e 4 della convenuta) e consistente nella possibile estensione dell'imputazione per i pretesi illeciti di PR a RE nei confronti, in particolare, del Dott. Per_1
e, in generale, nei confronti di qualsiasi altro ex dipendente di che fosse passato a
[...] CP_1
per effetto della scissione, avrebbe sostenuto le spese legali che fosse Parte_1 CP_1 Parte_1
stata costretta a sostenere in tale procedimento penale;
3 Vero che le fatture emesse dal Prof. Avv.
Francesco Mucciarelli nei confronti di sono relative ad assistenza e difesa della società in Parte_1
procedimenti penali a carico di soggetti diversi da ex dipendenti di trasferiti a per CP_1 Parte_1
effetto della scissione;
4 Vero che tutti gli ex dipendenti di passati in per effetto CP_1 Parte_1
della scissione sono rimasti estranei al procedimento penale avente ad oggetto i pretesi illeciti di PR a
RE. Si indicano i seguenti testimoni: Avv. (legale interno di ) presso Testimone_1 CP_1
; Dott. (ex Direttore Generale del Settore Tessile di Marzotto con deleghe in CP_1 Persona_1
materia di sicurezza anche dello stabilimento di PR a RE ed ex Amministratore Delegato di
), con domicilio in Segrate, Via Redaelli, n. 14/a); Dott. (ex dipendente di Parte_1 Testimone_2
pagina 2 di 11 ), presso Ratti S.p.A., Via Madonna n. 30, Guanzate (CO); Dott. (AD di CP_1 Persona_2
nel 2007); Dott.ssa (ex CFO di ), con domicilio in Via Udine n. CP_1 Persona_3 CP_1
13/C, 31015 Conegliano (TV); Dott.ssa (ex dipendente di ), con domicilio Testimone_3 Parte_1
in Viale Piave n. 11, 20129 Milano;
Dott.ssa (ex dipendente di ), con Persona_4 Parte_1 domicilio in Via Bellaria n. 3, 10025 Pino Torinese (TO). IN OGNI CASO: • Con vittoria di onorari, competenze e spese di lite, oltre al rimborso delle spese generali in misura del 15%, IVA e CPA.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
A sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi. A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del
D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221
(comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132), la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n. 136 in data 14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, e delle considerazioni contenute nella Circolare del CSM (adottata il
5.7.2017) di cui alla nota 6.7.2017, Prot. P 12300/17 (secondo cui “la giurisdizione è, notoriamente, risorsa statuale limitata” e “il principio della durata ragionevole dei giudizi deve informare pure l'azione della cd. amministrazione della giurisdizione ... anche con riferimento alle tecniche di redazione dei provvedimenti”). L'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida
(Cass. SU 8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002; Cass. 19.8.2016 n. 17214).
Con atto di citazione conveniva in giudizio avanti questo Tribunale Parte_1 [...]
(d'ora in avanti, per brevità, ), chiedendo di Controparte_1 Controparte_1
condannare a pagare a la somma di euro 405.557,03 più IVA, oltre euro Controparte_1 Parte_1
3.088,00 per spese esenti di IVA, e così per la complessiva somma di euro 497.867,58, maggiorata degli interessi al saggio legale, da calcolarsi con decorrenza dalle date di invio di ciascuna fattura emessa da nei confronti della come dettagliate in atti, nonché con Parte_1 Controparte_1 decorrenza dalla data di notifica del presente atto di citazione degli interessi di cui all'art. 1284 c. 4
c.c.; con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, oltre al rimborso spese forfettario (15%), CPA e
IVA.
A sostegno delle domande formulate, parte attrice rappresentava che:
pagina 3 di 11 - con atto di scissione parziale in data 27.06.2005 assegnava a Controparte_1 Parte_1
società beneficiaria della scissione, il proprio Complesso Aziendale del Settore
[...]
Abbigliamento, conservando la titolarità del Complesso Aziendale del Settore Tessile;
- all'art. 6 di tale atto di scissione le parti concordavano che tutte le eventuali sopravvenienze passive che si fossero manifestate a partire dalla data di efficacia della scissione in relazione al complesso aziendale operante nel settore tessile sarebbero rimaste a carico integrale ed esclusivo di Controparte_1
- tale regolamentazione delle sopravvenienze passive era confermata e dettagliata dalle parti in una scrittura privata del 30.06.2005;
- negli anni successivi alla scissione veniva coinvolta, quale responsabile Parte_1 in solido con dei debiti di quest'ultima ex art. 2506-quater c.c., in un elevato Controparte_1 numero di giudizi in sede civile e penale relativi allo stabilimento tessile sito in PR CP_2
a RE, pacificamente rientrante nel complesso aziendale operante nel settore tessile e dunque rimasto in capo a anche dopo la scissione;
Controparte_1
- per l'attività difensiva svolta in questi giudizi aveva dovuto sostenere Parte_1
ingenti esborsi a titolo di spese legali per la complessiva somma di euro 405.557,03, oltre IVA, di cui, ai sensi delle disposizioni dell'atto di scissione e della scrittura privata, era obbligo di farsi carico, trattandosi di sopravvenienze passive maturate successivamente Controparte_1 all'atto di scissione in capo a ma derivanti da un elemento patrimoniale (lo Parte_1
stabilimento facente parte del complesso aziendale tessile rimasto in capo a CP_2 CP_1
[...]
- la compensazione delle spese legali prevista all'art.
2.2 dell'accordo transattivo, concluso tra le parti in data 4.02.2014, riguardava unicamente quelle spese legali già maturate alla data di conclusione dell'accordo transattivo medesimo e quindi unicamente i crediti relativi ai contenziosi PR a RE allora pendenti e oggetto di chiusura transattiva da parte di CP_1
con l'obiettivo di agevolare nella definizione di dette transazioni;
[...] Controparte_1
- l'art.
2.2 dell'accordo transattivo non aveva dunque nulla a che vedere con le spese legali sostenute da oggetto dell'odierno giudizio, perché queste ultime erano Parte_1 tutte relative ad attività difensive svolte successivamente alla conclusione dell'accordo transattivo, e quindi maturate in un momento posteriore ad esso, e, inoltre, quasi tutte relative a giudizi che al momento della negoziazione e sottoscrizione dell'accordo transattivo non erano nemmeno stati instaurati.
pagina 4 di 11 ritualmente costituita, contestava l'avversa pretesa, chiedendo, nel merito, di rigettare Controparte_1 integralmente le domande formulate dall'attrice e, in via riconvenzionale, di condannare Parte_1
al pagamento della somma di euro 123.256, IVA inclusa, di cui alle fatture richiamate e
[...]
corrispondenti al Contratto di Prestazione di Servizi, oltre agli interessi di mora e a quelli stabiliti nell'art. 1284 c. 4 c.c., agli altri accessori e a eventuali altri danni prodotti dal ritardo nell'adempimento, come accertati nel corso di causa, disponendo, nell'ipotesi di accoglimento totale o parziale delle domande attoree, la compensazione delle reciproche posizioni di debito/credito; in ogni caso, con vittoria di onorari, competenze e spese di lite, oltre al rimborso delle spese generali in misura del 15%, IVA e CPA.
In particolare, parte convenuta osservava che:
- l'art.
2.2 dell'accordo transattivo concluso tra le parti specificava espressamente che le spese legali relative alla vicenda di PR a RE non erano comprese nella disciplina CP_2 contenuta nell'art.
2.1 riguardante “ogni passività, perdita, danno, sopravvenienza passiva, onere finanziario, sanzione e/o costo sostenuti o subiti in relazione a, o in conseguenza di, pretese, richieste, procedimenti o azioni … connesse, dipendenti o comunque occasionate dalla proprietà e/o dalla gestione e conduzione dello stabilimento “ di PR a RE” , CP_2
disciplinandole in modo antitetico: infatti, mentre per le sopravvenienze passive generate con riferimento allo stabilimento “ di PR a RE (cioè, al Complesso Aziendale del CP_2
Settore Tessile) era previsto che avrebbe tenuto indenne (art. Controparte_1 Parte_1
2.1), per le spese legali era invece stabilita la “compensazione”, cioè che le parti avrebbero provveduto, ciascuna, “al pagamento dei propri difensori e consulenti” (art. 2.2);
- il “Contenzioso Penale PR” citato da parte attrice non era riconducibile alla particolare sub–ipotesi, esplicitamente prevista dall'art. 2.2, concernente “le sole spese legali che dovessero derivare ed essere occasionate da eventuali procedimenti penali che dovessero essere instaurati nei confronti di ex dipendenti di trasferiti a VFG [cioè a CP_1 Parte_1
per effetto della Scissione” e per le quali era previsto che se ne facesse
[...] Controparte_1 carico, non sussistendo sufficienti elementi per accertare l'esistenza delle condizioni ivi previste;
- le spese legali sostenute da non potevano essere qualificate come Parte_1
sopravvenienze in senso proprio, difettando del requisito della straordinarietà, ma erano costi propri e ordinari, riconducibili alla sua gestione ordinaria, inerenti all'ambito della sua attività e conseguenti a un'operazione di scissione societaria volontariamente posta in essere, con pagina 5 di 11 conseguente assunzione di una garanzia ex lege nei termini previsti dall'ultimo comma dell'art. 2506-quater c.c. per le passività comprese nel Settore Aziendale Tessile;
- le predette spese legali erano sostenute da di propria iniziativa, Parte_1
discrezionalmente, senza alcuna previa autorizzazione di oltre che senza alcuna Controparte_1 necessità, quindi inutilmente, potendo e dovendo, invece, l'attrice contare su Controparte_1
che si era impegnata e concretamente poteva tenerla assolutamente indenne da ogni conseguenza negativa di tali pretese;
- risultava debitrice di per il mancato pagamento, a partire Parte_1 Controparte_1 dal 2016, di fatture emesse da quest'ultima nei suoi confronti in base al contratto di prestazione di servizi stipulato tra le due società il 4.07.2005, a ridosso della scissione e poi più volte prorogato e in parte modificato, che assicurava che, dopo la scissione, la beneficiaria potesse godere di determinate prestazioni di cui il Complesso Aziendale del Settore Abbigliamento godeva prima di essere scorporato.
All'udienza del 14.06.2022 il Giudice assegnava i termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c.
All'udienza del 9.10.2022 il Giudice, attesa la natura documentale della causa, la rinviava per la precisazione delle conclusioni.
Precisate le conclusioni, depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica, la causa passa in decisione.
Il Tribunale osserva
La società ha convenuto in giudizio la Parte_1 Controparte_3
chiedendo che la convenuta sia condannata al pagamento della somma di euro 405.557,03 oltre a
[...]
Iva e oltre ad euro 3.088,00 per spese esenti da Iva e così di complessivi euro 497.867,58 oltre ad interessi di legge, somma richiesta a titolo di rimborso delle spese legali sostenute dalla stessa società attrice in una molteplice serie di procedimenti penali e civili fondati sull'assunto che i proprietari dello stabilimento tessile sito in PR a RE denominato “stabilimento , i loro dirigenti e CP_2
rappresentanti fossero responsabili del decesso o di gravi malattie contratte da ex dipendenti addetti alla lavorazione, a causa della omessa adozione di idonee misure a tutela della salute.
L'attrice è stata convenuta o coinvolta in detti procedimenti esclusivamente in quanto, a seguito di atto di scissione parziale tra le odierne parti, concluso in data 27.06.2005, la stessa, ai sensi del disposto dell'art. 2506 quater c.c., doveva considerarsi responsabile in solido con la Controparte_1
pagina 6 di 11 La citata disposizione codicistica prevede, quali effetti della scissione, che ciascuna società è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico.
L'art. 2506 quater c. 3 c.c. prevede quindi nei rapporti obbligatori la responsabilità sussidiaria dei debitori secondari, che rispondono del debito solo laddove non lo faccia il debitore principale o in via residuale a questo.
In tema di scissione societaria, la responsabilità solidale prevista dall'art. 2506 quater c.c., presupponendo la verifica dell'inadempimento della società a cui fa carico il debito sulla base del progetto di scissione, ha natura sussidiaria o dipendente (cfr. Cass. civ., sez. III, n. 2457 del
25.01.2024).
Le parti all'art. 6 dell'Atto di Scissione hanno previsto che eventuali sopravvenienze attive o passive che si dovessero manifestare a partire dalla data di efficacia della scissione, in relazione al Complesso
Aziendale Settore Abbigliamento o in relazione al Complesso Aizendale del Settore Tessile rimasto in capo alla società scissa ( ), rimarranno rispettivamente a beneficio o a carico, a seconda del CP_1
caso, della soc. beneficiaria ( ) o della soc. scissa ( ). Pertanto, fatta salva la regola di Parte_1 CP_1 cui all'art. 2506 quater c.c. che opera nei rapporti con i terzi, nel rapporto interno, tra le due società condebitrici le stesse hanno previsto come sarebbero state “distribuite” le sopravvenienze passive.
Tra le parti è stato stipulato l'Accordo Transattivo del 4.2.2014 relativo anche alla vicenda CP_2
di PR RE, accordo che ha riguardato anche il pagamento delle spese legali che non devono ritenersi comprese all'art.
2.1 dell'Accordo Transattivo. Le spese legali sono state disciplinate dall'art.
2.2. del medesimo Accordo, articolo quest'ultimo che ha previsto la compensazione delle spese legali che quindi sarebbero state pagate da e da , ognuno per le proprie. CP_1 Parte_1
Questa è la soluzione interpretativa che il Tribunale predilige a fronte delle contrapposte posizioni delle parti per cui è causa.
La parte convenuta ha contestato di dover rifondere le spese legali sostenute dalla società in CP_1
virtù dell'Accordo perfezionato tra le parti in data 4.02.2014 (cfr. doc. 4 B di parte attrice), poiché, mentre all'art.
2.1 del citato accordo, si impegnava a tenere (allora Controparte_1 Parte_1
pienamente indenne e manlevata da ogni passività, perdita, Controparte_4
danno, sopravvenienza passiva, onere finanziario, sanzione e/o costo sostenuti o subiti in relazione a, o in conseguenza di, pretese, richieste, procedimenti o azioni, da chiunque provenienti e in qualsivoglia sede e a qualunque titolo avanzate, connesse, dipendenti o comunque occasionate dalla proprietà e/o dalla gestione e conduzione dello stabilimento di PR a RE”; al successivo art. 2.2. è CP_2
pagina 7 di 11 precisato e concordato che, in relazione alle “spese legali relative alla vicenda di PR a CP_2
RE, non comprese nel precedente paragrafo 2.1, le stesse si intendono compensate fra le parti”.
Se ne deve quindi dedurre che la volontà espressa nell'accordo stipulato tra le parti fu di definire in via transattiva le pendenze oggetto di transazione a spese compensate, di ribadire la manleva di CP_1
a favore di per ogni eventuale, ulteriore e successiva sopravvenienza passiva, con
[...] Parte_1 la puntualizzazione che “per quanto concerne le spese legali relative alla vicenda “Marlane” di PR a
RE non comprese nel precedente paragrafo 2.1., le stesse si intendono integralmente compensate tra le parti”, con l'unica previsione – quale eccezione all'ipotesi di compensazione delle spese legali –
“delle sole spese legali che dovessero derivare od essere occasionate da eventuali procedimenti penali che dovessero essere instaurati nei confronti di ex dipendenti di trasferiti a VFG per effetto CP_1 della scissione”.
L'ultima parte dell'art.
2.2 dell'Accordo Transattivo fornisce un rilevante contributo interpretativo poiché da tale precisazione (“ provvederà a farsi carico delle sole spese legali che dovessero CP_1
derivare o essere occasionate da eventuali procedimenti penali che dovessero essere instaurati nei
Cont confronti di ex dipendenti di trasferiti a per effetto della scissione”) ne consegue CP_1
logicamente che per tutte le altre spese legali opera la compensazione;
argomentare diversamente, e cioè ritenere che le spese legali rientrino (per volontà delle parti ) nel concetto di sopravvenienza passiva o non siano riferibili al futuro, renderebbe superfluo l'ultimo periodo dell'art.
2.2 sopra trascritto
Quanto precede supera ed assorbe le contrapposte argomentazioni sul se le spese legali rientrino o meno nel concetto di sopravvenienza passiva. Si osserva comunque che si tratta di spese volontarie quantomeno in relazione al quantum, come volontaria è la programmazione della stessa, nel senso che la parte (nel caso ) può accordarsi sulla entità degli importi e sulle sulle modalità del Parte_1
pagamento. Tali aspetti depongono per far escludere, anche in termini lessicali che le spese legali siano sopravvenienze passive, poiché si tratta si spese scelte e non subite come potrebbe essere in caso di condanna in sede giudiziaria al pagamento delle spese legali).
Si osserva ulteriormente che aveva sin da subito mostrato la propria disponibilità ad una CP_1
difesa congiunta;
si veda al riguardo il doc.14 di parte convenuta, si tratta di lettera data 4.10.2017 indirizzata dall'avv.to di a con cui si dimostra la conferma di manleva per eventuali CP_1 Parte_1
responsabilità dipendenti dalla proprietà o conduzione dello con Parte_2 esclusione delle spese legali, richiamando così l'art.
2.2 dell'Accordo Transattivo evidenziando altresì la possibilità di condividere la difesa conferendo mandato al medesimo difensore.
pagina 8 di 11 Tenuto conto del riconoscimento di del diritto di ad essere manlevato deve CP_1 Parte_1
escludersi un conflitto di interessi che osterebbe alla co-difesa.
Il richiamo effettuato da all'art. 101 del dpr 22.12.1286 nr. 917, citato al fine di palesare che Parte_1
le spese legali non possono che essere considerate sopravvenienze passive, non aiuta poiché riferito alle imposte dei redditi.
In fine, il riferimento alla locuzione “spese compensate” che dovrebbe far propendere per l'applicazione dell'art.
2.2 alle spese legali già esistenti e non a quelle future, tenuto conto dell'uso del participio passato, non è convincente poiché tale locuzione può essere intesa nel senso che ogni parte si paga le proprie spese usando cioè la stessa espressione di cui all'art. 91 cpc in sede di liquidazione giudiziale in caso di soccombenza reciproca.
Tale interpretazione non pone problemi di nullità (nemmeno ben specificata poiché non detto se si tratta di contrarietà a norme imperative, o mancanza dei requisiti essenziali, o causa/oggetto o i motivi sono illeciti) poiché il criterio di ripartizione interno di un'obbligazione solidale può essere rimesso alla volontà delle parti essendo riconducibile ad un diritto di credito e dunque a un diritto disponibile.
Si dovrà pertanto concludere che la clausola in questione, a seguito dell'accordo in data 4.02.2014, ha limitato la responsabilità risarcitoria di relativamente alle spese legali concernenti la Controparte_1 vicenda di PR a RE sostenute da alle sole spese legali che fossero CP_2 Parte_1
derivate od occasionate da eventuali procedimenti penali eventualmente instaurati nei confronti di ex dipendenti di trasferiti a per effetto della scissione. Controparte_1 Parte_1
Il procedimento penale denominato da parte attrice “Contenzioso Penale PR” (cfr. atto di citazione, pag. 19) non risulta rientrare nella sfera applicativa di detta eccezione.
Analizzando la domanda riconvenzionale proposta dalla società convenuta, si deve osservare che l'attrice ha documentato il pagamento, in data 8.03.2018, della somma di euro 12.466,94. ha richiesto in via riconvenzionale, all'atto della costituzione in giudizio, la somma di Controparte_1
euro 123.256,00, Iva inclusa, relativa alle fatture nn. 605/16, 608/16, 144/17, 157/17, 396/17, 397/17,
186/18, 201/18, 391/18, 392/18, 122/19, 344/19, 146/20, 354/20,244/21 e 460/21 (cfr. docc. 19 – 34 di parte convenuta).
In corso di causa modificava la domanda di pagamento, producendo nuove fatture (cfr. Controparte_1
docc. 64 – 69 di parte convenuta) e rinunciando alla fattura n. 374/20 (cfr. doc. 38 di parte convenuta), erroneamente inserita tra le fatture impagate relative al contratto stipulato con Parte_1
Precisava così definitivamente, nel proprio foglio di pc, il credito fatto valere in via riconvenzionale in complessivi euro 218.210,42, Iva inclusa, rilevando che, seppur controparte aveva dichiarato di aver parzialmente pagato l'importo di euro 12.466,94 a mezzo bonifico, tuttavia, aveva sul punto offerto in pagina 9 di 11 prova unicamente l'avviso di pagamento (cfr. doc. 74 di parte attrice), non avente, da solo, un'idonea valenza probatoria, anche alla luce della copia dell'estratto conto del c/c della società relativo all'anno
2018 e di copia del libro giornale della società relativi ai mesi di marzo e aprile 2018, con cui CP_1
ha dimostrato di non aver mai ricevuto l'assunto versamento.
[...]
Si deve inoltre osservare che le produzioni effettuate da parte convenuta nelle note di trattazione scritta in data 23.01.2025 (successivamente alla decorrenza dei termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c.) sono da ritenersi inammissibili in quanto tardive (cfr. Cass. civ., sez. III, n. 947 del 24.01.2012), con la conseguenza che non potrà essere accolta la domanda di condanna al pagamento dei relativi importi per complessivi euro 86.452,42.
Il credito di parte convenuta azionato in via riconvenzionale deve essere pertanto ridotto a complessivi euro 131.758,00 più interessi di mora dalla data di ogni singola fattura alla domanda giudiziale, e interessi ai sensi dell'art. 1284 comma 4 c.c dalla domanda giudiziale al saldo effettivo.
Le spese di lite, in omaggio al principio della soccombenza, vanno poste a carico di parte attrice e si liquidano, in applicazione del DM 55/14, in euro 22.457,00 oltre iva cpa e spese generali al 15%
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta le domande formulate da nei confronti di Parte_1 [...]
Controparte_1
2) in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale della società convenuta, condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare a favore Parte_1
della convenuta in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, la somma di euro 131.758,00, oltre interessi di mora dalla data di ogni singola fattura alla domanda giudiziale, e interessi ai sensi dell'art. 1284 comma 4 c.c dalla domanda giudiziale al saldo effettivo;
3) condanna la parte attrice soc. al pagamento delle spese di lite che liquida Parte_1
in euro 22.457,00 oltre iva cpa e spese generali al 15%.
Milano, 3 agosto 2025
il Giudice
Dott.ssa Simonetta Scirpo
pagina 10 di 11 pagina 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simonetta Scirpo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 7996/2022 promossa da:
(C.F./P.IVA , con il patrocinio dell'avv. Stefano Mazzotti, Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. Luca Ferrari e dell'avv. Alberto Colombatto, elettivamente domiciliata in Milano, via Verdi n.
2, presso lo studio dei suoi difensori
ATTRICE
contro
(C.F./P.IVA , Controparte_1 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. Marco Saverio Spolidoro e dell'avv. Michele Imbornone, elettivamente domiciliata in Milano, via Daverio n. 6, presso lo studio dell'avv. Spolidoro
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Parte attrice:
Si chiede all'ill.mo Tribunale adito, per tutte le ragioni esposte in atti, ogni avversa domanda, istanza
(anche istruttoria), eccezione o difesa comunque respinta, premesse tutte le più opportune pronunce, condanne e declaratorie del caso, previa occorrendo revoca dell'ordinanza del 9 novembre 2022 nella parte in cui ha rigettato le istanze istruttorie formulate da di voler: in rito (i) Parte_1
dichiarare inammissibili in quanto tardive le tre memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. depositate dalla convenuta nel merito (ii) condannare Controparte_1 [...]
a pagare a la somma di Euro 537.696,83 più Controparte_1 Parte_1
IVA, oltre Euro 4.808,00 per spese esenti di IVA, e così per la complessiva somma di Euro 660.798,13 maggiorata degli interessi al saggio legale, da calcolarsi con decorrenza dalle date di invio di ciascuna fattura emessa da nei confronti di come dettagliate in atti, nonché con Parte_1 CP_1 decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione che ha introdotto l'odierno giudizio (1° marzo
2022) degli interessi di cui all'art. 1284, comma quarto, c.c.; (iii) rigettare ogni avversa domanda in pagina 1 di 11 quanto inammissibile e infondata in fatto e in diritto, anche alla luce dell'eccezione di intervenuto pagamento svolta in atti da in ogni caso accertando o disponendo, nella denegata Parte_1
ipotesi di accoglimento totale o parziale della domanda riconvenzionale di parte convenuta, la compensazione tra il credito domandato da parte convenuta e quello fatto valere in questa sede da parte attrice a titolo di domanda principale;
in via istruttoria (iv) procedersi, ove ritenuto necessario, a CTU contabile per sommare fra loro gli importi di tutte le fatture emesse dai legali di Parte_1
oggetto di causa;
spese di lite (v) con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre al rimborso spese forfettario (15%), C.p.a. e IVA.
Parte convenuta:
IN VIA PRINCIPALE: • rigettare integralmente le domande di nei confronti di Parte_1
IN VIA RICONVENZIONALE: • condannare Controparte_1
al pagamento della somma di Euro 218.210,42, IVA inclusa, di cui alle fatture richiamate in Parte_1
atti e corrispondenti al Contratto di Prestazione di Servizi, oltre agli interessi di mora e a quelli stabiliti nell'art. 1284, comma 4, c.c., agli altri accessori e ad eventuali altri danni prodotti dal ritardo nell'adempimento, come accertati nel corso di causa, disponendo, nel denegato caso dell'accoglimento totale o parziale delle domande attoree, la compensazione delle reciproche posizioni di debito/credito;
IN VIA ISTRUTTORIA: • Ammettersi la prova testimoniale con i seguenti capitoli di prova: 1 Vero che Lei ha scritto ed inviato la comunicazione del 4.11.2015 allegata agli atti di causa come doc. 9 della convenuta (che si rammostra al teste); 2 Vero che la lettera del 4.11.2015 (doc. 9 della convenuta) fa riferimento alla circostanza di fatto già chiarita in occasione della sottoscrizione dell'accordo transattivo del 2014 (docc. 3 e 4 della convenuta) e consistente nella possibile estensione dell'imputazione per i pretesi illeciti di PR a RE nei confronti, in particolare, del Dott. Per_1
e, in generale, nei confronti di qualsiasi altro ex dipendente di che fosse passato a
[...] CP_1
per effetto della scissione, avrebbe sostenuto le spese legali che fosse Parte_1 CP_1 Parte_1
stata costretta a sostenere in tale procedimento penale;
3 Vero che le fatture emesse dal Prof. Avv.
Francesco Mucciarelli nei confronti di sono relative ad assistenza e difesa della società in Parte_1
procedimenti penali a carico di soggetti diversi da ex dipendenti di trasferiti a per CP_1 Parte_1
effetto della scissione;
4 Vero che tutti gli ex dipendenti di passati in per effetto CP_1 Parte_1
della scissione sono rimasti estranei al procedimento penale avente ad oggetto i pretesi illeciti di PR a
RE. Si indicano i seguenti testimoni: Avv. (legale interno di ) presso Testimone_1 CP_1
; Dott. (ex Direttore Generale del Settore Tessile di Marzotto con deleghe in CP_1 Persona_1
materia di sicurezza anche dello stabilimento di PR a RE ed ex Amministratore Delegato di
), con domicilio in Segrate, Via Redaelli, n. 14/a); Dott. (ex dipendente di Parte_1 Testimone_2
pagina 2 di 11 ), presso Ratti S.p.A., Via Madonna n. 30, Guanzate (CO); Dott. (AD di CP_1 Persona_2
nel 2007); Dott.ssa (ex CFO di ), con domicilio in Via Udine n. CP_1 Persona_3 CP_1
13/C, 31015 Conegliano (TV); Dott.ssa (ex dipendente di ), con domicilio Testimone_3 Parte_1
in Viale Piave n. 11, 20129 Milano;
Dott.ssa (ex dipendente di ), con Persona_4 Parte_1 domicilio in Via Bellaria n. 3, 10025 Pino Torinese (TO). IN OGNI CASO: • Con vittoria di onorari, competenze e spese di lite, oltre al rimborso delle spese generali in misura del 15%, IVA e CPA.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
A sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi. A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del
D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221
(comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132), la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n. 136 in data 14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, e delle considerazioni contenute nella Circolare del CSM (adottata il
5.7.2017) di cui alla nota 6.7.2017, Prot. P 12300/17 (secondo cui “la giurisdizione è, notoriamente, risorsa statuale limitata” e “il principio della durata ragionevole dei giudizi deve informare pure l'azione della cd. amministrazione della giurisdizione ... anche con riferimento alle tecniche di redazione dei provvedimenti”). L'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida
(Cass. SU 8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002; Cass. 19.8.2016 n. 17214).
Con atto di citazione conveniva in giudizio avanti questo Tribunale Parte_1 [...]
(d'ora in avanti, per brevità, ), chiedendo di Controparte_1 Controparte_1
condannare a pagare a la somma di euro 405.557,03 più IVA, oltre euro Controparte_1 Parte_1
3.088,00 per spese esenti di IVA, e così per la complessiva somma di euro 497.867,58, maggiorata degli interessi al saggio legale, da calcolarsi con decorrenza dalle date di invio di ciascuna fattura emessa da nei confronti della come dettagliate in atti, nonché con Parte_1 Controparte_1 decorrenza dalla data di notifica del presente atto di citazione degli interessi di cui all'art. 1284 c. 4
c.c.; con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, oltre al rimborso spese forfettario (15%), CPA e
IVA.
A sostegno delle domande formulate, parte attrice rappresentava che:
pagina 3 di 11 - con atto di scissione parziale in data 27.06.2005 assegnava a Controparte_1 Parte_1
società beneficiaria della scissione, il proprio Complesso Aziendale del Settore
[...]
Abbigliamento, conservando la titolarità del Complesso Aziendale del Settore Tessile;
- all'art. 6 di tale atto di scissione le parti concordavano che tutte le eventuali sopravvenienze passive che si fossero manifestate a partire dalla data di efficacia della scissione in relazione al complesso aziendale operante nel settore tessile sarebbero rimaste a carico integrale ed esclusivo di Controparte_1
- tale regolamentazione delle sopravvenienze passive era confermata e dettagliata dalle parti in una scrittura privata del 30.06.2005;
- negli anni successivi alla scissione veniva coinvolta, quale responsabile Parte_1 in solido con dei debiti di quest'ultima ex art. 2506-quater c.c., in un elevato Controparte_1 numero di giudizi in sede civile e penale relativi allo stabilimento tessile sito in PR CP_2
a RE, pacificamente rientrante nel complesso aziendale operante nel settore tessile e dunque rimasto in capo a anche dopo la scissione;
Controparte_1
- per l'attività difensiva svolta in questi giudizi aveva dovuto sostenere Parte_1
ingenti esborsi a titolo di spese legali per la complessiva somma di euro 405.557,03, oltre IVA, di cui, ai sensi delle disposizioni dell'atto di scissione e della scrittura privata, era obbligo di farsi carico, trattandosi di sopravvenienze passive maturate successivamente Controparte_1 all'atto di scissione in capo a ma derivanti da un elemento patrimoniale (lo Parte_1
stabilimento facente parte del complesso aziendale tessile rimasto in capo a CP_2 CP_1
[...]
- la compensazione delle spese legali prevista all'art.
2.2 dell'accordo transattivo, concluso tra le parti in data 4.02.2014, riguardava unicamente quelle spese legali già maturate alla data di conclusione dell'accordo transattivo medesimo e quindi unicamente i crediti relativi ai contenziosi PR a RE allora pendenti e oggetto di chiusura transattiva da parte di CP_1
con l'obiettivo di agevolare nella definizione di dette transazioni;
[...] Controparte_1
- l'art.
2.2 dell'accordo transattivo non aveva dunque nulla a che vedere con le spese legali sostenute da oggetto dell'odierno giudizio, perché queste ultime erano Parte_1 tutte relative ad attività difensive svolte successivamente alla conclusione dell'accordo transattivo, e quindi maturate in un momento posteriore ad esso, e, inoltre, quasi tutte relative a giudizi che al momento della negoziazione e sottoscrizione dell'accordo transattivo non erano nemmeno stati instaurati.
pagina 4 di 11 ritualmente costituita, contestava l'avversa pretesa, chiedendo, nel merito, di rigettare Controparte_1 integralmente le domande formulate dall'attrice e, in via riconvenzionale, di condannare Parte_1
al pagamento della somma di euro 123.256, IVA inclusa, di cui alle fatture richiamate e
[...]
corrispondenti al Contratto di Prestazione di Servizi, oltre agli interessi di mora e a quelli stabiliti nell'art. 1284 c. 4 c.c., agli altri accessori e a eventuali altri danni prodotti dal ritardo nell'adempimento, come accertati nel corso di causa, disponendo, nell'ipotesi di accoglimento totale o parziale delle domande attoree, la compensazione delle reciproche posizioni di debito/credito; in ogni caso, con vittoria di onorari, competenze e spese di lite, oltre al rimborso delle spese generali in misura del 15%, IVA e CPA.
In particolare, parte convenuta osservava che:
- l'art.
2.2 dell'accordo transattivo concluso tra le parti specificava espressamente che le spese legali relative alla vicenda di PR a RE non erano comprese nella disciplina CP_2 contenuta nell'art.
2.1 riguardante “ogni passività, perdita, danno, sopravvenienza passiva, onere finanziario, sanzione e/o costo sostenuti o subiti in relazione a, o in conseguenza di, pretese, richieste, procedimenti o azioni … connesse, dipendenti o comunque occasionate dalla proprietà e/o dalla gestione e conduzione dello stabilimento “ di PR a RE” , CP_2
disciplinandole in modo antitetico: infatti, mentre per le sopravvenienze passive generate con riferimento allo stabilimento “ di PR a RE (cioè, al Complesso Aziendale del CP_2
Settore Tessile) era previsto che avrebbe tenuto indenne (art. Controparte_1 Parte_1
2.1), per le spese legali era invece stabilita la “compensazione”, cioè che le parti avrebbero provveduto, ciascuna, “al pagamento dei propri difensori e consulenti” (art. 2.2);
- il “Contenzioso Penale PR” citato da parte attrice non era riconducibile alla particolare sub–ipotesi, esplicitamente prevista dall'art. 2.2, concernente “le sole spese legali che dovessero derivare ed essere occasionate da eventuali procedimenti penali che dovessero essere instaurati nei confronti di ex dipendenti di trasferiti a VFG [cioè a CP_1 Parte_1
per effetto della Scissione” e per le quali era previsto che se ne facesse
[...] Controparte_1 carico, non sussistendo sufficienti elementi per accertare l'esistenza delle condizioni ivi previste;
- le spese legali sostenute da non potevano essere qualificate come Parte_1
sopravvenienze in senso proprio, difettando del requisito della straordinarietà, ma erano costi propri e ordinari, riconducibili alla sua gestione ordinaria, inerenti all'ambito della sua attività e conseguenti a un'operazione di scissione societaria volontariamente posta in essere, con pagina 5 di 11 conseguente assunzione di una garanzia ex lege nei termini previsti dall'ultimo comma dell'art. 2506-quater c.c. per le passività comprese nel Settore Aziendale Tessile;
- le predette spese legali erano sostenute da di propria iniziativa, Parte_1
discrezionalmente, senza alcuna previa autorizzazione di oltre che senza alcuna Controparte_1 necessità, quindi inutilmente, potendo e dovendo, invece, l'attrice contare su Controparte_1
che si era impegnata e concretamente poteva tenerla assolutamente indenne da ogni conseguenza negativa di tali pretese;
- risultava debitrice di per il mancato pagamento, a partire Parte_1 Controparte_1 dal 2016, di fatture emesse da quest'ultima nei suoi confronti in base al contratto di prestazione di servizi stipulato tra le due società il 4.07.2005, a ridosso della scissione e poi più volte prorogato e in parte modificato, che assicurava che, dopo la scissione, la beneficiaria potesse godere di determinate prestazioni di cui il Complesso Aziendale del Settore Abbigliamento godeva prima di essere scorporato.
All'udienza del 14.06.2022 il Giudice assegnava i termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c.
All'udienza del 9.10.2022 il Giudice, attesa la natura documentale della causa, la rinviava per la precisazione delle conclusioni.
Precisate le conclusioni, depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica, la causa passa in decisione.
Il Tribunale osserva
La società ha convenuto in giudizio la Parte_1 Controparte_3
chiedendo che la convenuta sia condannata al pagamento della somma di euro 405.557,03 oltre a
[...]
Iva e oltre ad euro 3.088,00 per spese esenti da Iva e così di complessivi euro 497.867,58 oltre ad interessi di legge, somma richiesta a titolo di rimborso delle spese legali sostenute dalla stessa società attrice in una molteplice serie di procedimenti penali e civili fondati sull'assunto che i proprietari dello stabilimento tessile sito in PR a RE denominato “stabilimento , i loro dirigenti e CP_2
rappresentanti fossero responsabili del decesso o di gravi malattie contratte da ex dipendenti addetti alla lavorazione, a causa della omessa adozione di idonee misure a tutela della salute.
L'attrice è stata convenuta o coinvolta in detti procedimenti esclusivamente in quanto, a seguito di atto di scissione parziale tra le odierne parti, concluso in data 27.06.2005, la stessa, ai sensi del disposto dell'art. 2506 quater c.c., doveva considerarsi responsabile in solido con la Controparte_1
pagina 6 di 11 La citata disposizione codicistica prevede, quali effetti della scissione, che ciascuna società è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico.
L'art. 2506 quater c. 3 c.c. prevede quindi nei rapporti obbligatori la responsabilità sussidiaria dei debitori secondari, che rispondono del debito solo laddove non lo faccia il debitore principale o in via residuale a questo.
In tema di scissione societaria, la responsabilità solidale prevista dall'art. 2506 quater c.c., presupponendo la verifica dell'inadempimento della società a cui fa carico il debito sulla base del progetto di scissione, ha natura sussidiaria o dipendente (cfr. Cass. civ., sez. III, n. 2457 del
25.01.2024).
Le parti all'art. 6 dell'Atto di Scissione hanno previsto che eventuali sopravvenienze attive o passive che si dovessero manifestare a partire dalla data di efficacia della scissione, in relazione al Complesso
Aziendale Settore Abbigliamento o in relazione al Complesso Aizendale del Settore Tessile rimasto in capo alla società scissa ( ), rimarranno rispettivamente a beneficio o a carico, a seconda del CP_1
caso, della soc. beneficiaria ( ) o della soc. scissa ( ). Pertanto, fatta salva la regola di Parte_1 CP_1 cui all'art. 2506 quater c.c. che opera nei rapporti con i terzi, nel rapporto interno, tra le due società condebitrici le stesse hanno previsto come sarebbero state “distribuite” le sopravvenienze passive.
Tra le parti è stato stipulato l'Accordo Transattivo del 4.2.2014 relativo anche alla vicenda CP_2
di PR RE, accordo che ha riguardato anche il pagamento delle spese legali che non devono ritenersi comprese all'art.
2.1 dell'Accordo Transattivo. Le spese legali sono state disciplinate dall'art.
2.2. del medesimo Accordo, articolo quest'ultimo che ha previsto la compensazione delle spese legali che quindi sarebbero state pagate da e da , ognuno per le proprie. CP_1 Parte_1
Questa è la soluzione interpretativa che il Tribunale predilige a fronte delle contrapposte posizioni delle parti per cui è causa.
La parte convenuta ha contestato di dover rifondere le spese legali sostenute dalla società in CP_1
virtù dell'Accordo perfezionato tra le parti in data 4.02.2014 (cfr. doc. 4 B di parte attrice), poiché, mentre all'art.
2.1 del citato accordo, si impegnava a tenere (allora Controparte_1 Parte_1
pienamente indenne e manlevata da ogni passività, perdita, Controparte_4
danno, sopravvenienza passiva, onere finanziario, sanzione e/o costo sostenuti o subiti in relazione a, o in conseguenza di, pretese, richieste, procedimenti o azioni, da chiunque provenienti e in qualsivoglia sede e a qualunque titolo avanzate, connesse, dipendenti o comunque occasionate dalla proprietà e/o dalla gestione e conduzione dello stabilimento di PR a RE”; al successivo art. 2.2. è CP_2
pagina 7 di 11 precisato e concordato che, in relazione alle “spese legali relative alla vicenda di PR a CP_2
RE, non comprese nel precedente paragrafo 2.1, le stesse si intendono compensate fra le parti”.
Se ne deve quindi dedurre che la volontà espressa nell'accordo stipulato tra le parti fu di definire in via transattiva le pendenze oggetto di transazione a spese compensate, di ribadire la manleva di CP_1
a favore di per ogni eventuale, ulteriore e successiva sopravvenienza passiva, con
[...] Parte_1 la puntualizzazione che “per quanto concerne le spese legali relative alla vicenda “Marlane” di PR a
RE non comprese nel precedente paragrafo 2.1., le stesse si intendono integralmente compensate tra le parti”, con l'unica previsione – quale eccezione all'ipotesi di compensazione delle spese legali –
“delle sole spese legali che dovessero derivare od essere occasionate da eventuali procedimenti penali che dovessero essere instaurati nei confronti di ex dipendenti di trasferiti a VFG per effetto CP_1 della scissione”.
L'ultima parte dell'art.
2.2 dell'Accordo Transattivo fornisce un rilevante contributo interpretativo poiché da tale precisazione (“ provvederà a farsi carico delle sole spese legali che dovessero CP_1
derivare o essere occasionate da eventuali procedimenti penali che dovessero essere instaurati nei
Cont confronti di ex dipendenti di trasferiti a per effetto della scissione”) ne consegue CP_1
logicamente che per tutte le altre spese legali opera la compensazione;
argomentare diversamente, e cioè ritenere che le spese legali rientrino (per volontà delle parti ) nel concetto di sopravvenienza passiva o non siano riferibili al futuro, renderebbe superfluo l'ultimo periodo dell'art.
2.2 sopra trascritto
Quanto precede supera ed assorbe le contrapposte argomentazioni sul se le spese legali rientrino o meno nel concetto di sopravvenienza passiva. Si osserva comunque che si tratta di spese volontarie quantomeno in relazione al quantum, come volontaria è la programmazione della stessa, nel senso che la parte (nel caso ) può accordarsi sulla entità degli importi e sulle sulle modalità del Parte_1
pagamento. Tali aspetti depongono per far escludere, anche in termini lessicali che le spese legali siano sopravvenienze passive, poiché si tratta si spese scelte e non subite come potrebbe essere in caso di condanna in sede giudiziaria al pagamento delle spese legali).
Si osserva ulteriormente che aveva sin da subito mostrato la propria disponibilità ad una CP_1
difesa congiunta;
si veda al riguardo il doc.14 di parte convenuta, si tratta di lettera data 4.10.2017 indirizzata dall'avv.to di a con cui si dimostra la conferma di manleva per eventuali CP_1 Parte_1
responsabilità dipendenti dalla proprietà o conduzione dello con Parte_2 esclusione delle spese legali, richiamando così l'art.
2.2 dell'Accordo Transattivo evidenziando altresì la possibilità di condividere la difesa conferendo mandato al medesimo difensore.
pagina 8 di 11 Tenuto conto del riconoscimento di del diritto di ad essere manlevato deve CP_1 Parte_1
escludersi un conflitto di interessi che osterebbe alla co-difesa.
Il richiamo effettuato da all'art. 101 del dpr 22.12.1286 nr. 917, citato al fine di palesare che Parte_1
le spese legali non possono che essere considerate sopravvenienze passive, non aiuta poiché riferito alle imposte dei redditi.
In fine, il riferimento alla locuzione “spese compensate” che dovrebbe far propendere per l'applicazione dell'art.
2.2 alle spese legali già esistenti e non a quelle future, tenuto conto dell'uso del participio passato, non è convincente poiché tale locuzione può essere intesa nel senso che ogni parte si paga le proprie spese usando cioè la stessa espressione di cui all'art. 91 cpc in sede di liquidazione giudiziale in caso di soccombenza reciproca.
Tale interpretazione non pone problemi di nullità (nemmeno ben specificata poiché non detto se si tratta di contrarietà a norme imperative, o mancanza dei requisiti essenziali, o causa/oggetto o i motivi sono illeciti) poiché il criterio di ripartizione interno di un'obbligazione solidale può essere rimesso alla volontà delle parti essendo riconducibile ad un diritto di credito e dunque a un diritto disponibile.
Si dovrà pertanto concludere che la clausola in questione, a seguito dell'accordo in data 4.02.2014, ha limitato la responsabilità risarcitoria di relativamente alle spese legali concernenti la Controparte_1 vicenda di PR a RE sostenute da alle sole spese legali che fossero CP_2 Parte_1
derivate od occasionate da eventuali procedimenti penali eventualmente instaurati nei confronti di ex dipendenti di trasferiti a per effetto della scissione. Controparte_1 Parte_1
Il procedimento penale denominato da parte attrice “Contenzioso Penale PR” (cfr. atto di citazione, pag. 19) non risulta rientrare nella sfera applicativa di detta eccezione.
Analizzando la domanda riconvenzionale proposta dalla società convenuta, si deve osservare che l'attrice ha documentato il pagamento, in data 8.03.2018, della somma di euro 12.466,94. ha richiesto in via riconvenzionale, all'atto della costituzione in giudizio, la somma di Controparte_1
euro 123.256,00, Iva inclusa, relativa alle fatture nn. 605/16, 608/16, 144/17, 157/17, 396/17, 397/17,
186/18, 201/18, 391/18, 392/18, 122/19, 344/19, 146/20, 354/20,244/21 e 460/21 (cfr. docc. 19 – 34 di parte convenuta).
In corso di causa modificava la domanda di pagamento, producendo nuove fatture (cfr. Controparte_1
docc. 64 – 69 di parte convenuta) e rinunciando alla fattura n. 374/20 (cfr. doc. 38 di parte convenuta), erroneamente inserita tra le fatture impagate relative al contratto stipulato con Parte_1
Precisava così definitivamente, nel proprio foglio di pc, il credito fatto valere in via riconvenzionale in complessivi euro 218.210,42, Iva inclusa, rilevando che, seppur controparte aveva dichiarato di aver parzialmente pagato l'importo di euro 12.466,94 a mezzo bonifico, tuttavia, aveva sul punto offerto in pagina 9 di 11 prova unicamente l'avviso di pagamento (cfr. doc. 74 di parte attrice), non avente, da solo, un'idonea valenza probatoria, anche alla luce della copia dell'estratto conto del c/c della società relativo all'anno
2018 e di copia del libro giornale della società relativi ai mesi di marzo e aprile 2018, con cui CP_1
ha dimostrato di non aver mai ricevuto l'assunto versamento.
[...]
Si deve inoltre osservare che le produzioni effettuate da parte convenuta nelle note di trattazione scritta in data 23.01.2025 (successivamente alla decorrenza dei termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c.) sono da ritenersi inammissibili in quanto tardive (cfr. Cass. civ., sez. III, n. 947 del 24.01.2012), con la conseguenza che non potrà essere accolta la domanda di condanna al pagamento dei relativi importi per complessivi euro 86.452,42.
Il credito di parte convenuta azionato in via riconvenzionale deve essere pertanto ridotto a complessivi euro 131.758,00 più interessi di mora dalla data di ogni singola fattura alla domanda giudiziale, e interessi ai sensi dell'art. 1284 comma 4 c.c dalla domanda giudiziale al saldo effettivo.
Le spese di lite, in omaggio al principio della soccombenza, vanno poste a carico di parte attrice e si liquidano, in applicazione del DM 55/14, in euro 22.457,00 oltre iva cpa e spese generali al 15%
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta le domande formulate da nei confronti di Parte_1 [...]
Controparte_1
2) in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale della società convenuta, condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare a favore Parte_1
della convenuta in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, la somma di euro 131.758,00, oltre interessi di mora dalla data di ogni singola fattura alla domanda giudiziale, e interessi ai sensi dell'art. 1284 comma 4 c.c dalla domanda giudiziale al saldo effettivo;
3) condanna la parte attrice soc. al pagamento delle spese di lite che liquida Parte_1
in euro 22.457,00 oltre iva cpa e spese generali al 15%.
Milano, 3 agosto 2025
il Giudice
Dott.ssa Simonetta Scirpo
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