Articolo 1 della Legge 5 gennaio 1955, n. 7
Articolo 2
Versione
10 febbraio 1955
Art. 1.
L'importo annuo del contributo statale alle spese di funzionamento dell'istituto nazionale per il commercio estero e' stabilito, a decorrere dall'esercizio finanziario 1954-55, in lire trecento milioni.
Entrata in vigore il 10 febbraio 1955
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