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Sentenza 27 agosto 2025
Sentenza 27 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 27/08/2025, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. 1043/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI
Il Tribunale, riunito in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Claudio Prota Giudice
Dott. ssa Barbara Vicario Giudice relatore/estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato da
(C.F. , elettivamente domiciliata in Poggio Mirteto, Via Parte_1 C.F._1
Via Goffredo Mameli n. 48/d presso e nello studio dell'Avv. Morena Papagna, che la rappresenta e difende come da procura in atti ricorrente e da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Poggio Parte_2 C.F._2
Mirteto, Viale Giuseppe De Vito n. 30 presso lo studio legale dell'Avv. Giuseppe Giovanni Romito che lo rappresenta e difende come da procura in atti ricorrente con l'intervento del PM ex art. 70 comma 2 c.p.c.
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni congiunte:
Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario registrato presso gli Uffici dello Stato Civile del Comune di OL di BI (RI), Atto n. 5 Parte II Serie A Anno 2011, dando disposizione all'Ufficiale di Stato Civile perché effettui le annotazioni conseguenti, alle seguenti condizioni:
1. I Sigg.ri e che vivranno separati con l'obbligo del reciproco Parte_1 Parte_2 rispetto, si danno atto della propria indipendenza economica, per cui ciascuno dei medesimi provvederà al proprio mantenimento.
1 Pers 2. I figli minori e rimangono affidati ad entrambi i genitori, i quali Per_1 Per_2 assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse ai medesimi relativi ed eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale.
3. I genitori si impegnano a collaborare nel rapporto educativo, garantendo in particolare una reciproca e tempestiva consultazione relativamente alle questioni fondamentali quali la salute e
l'istruzione, le cui decisioni dovranno essere adottate congiuntamente, tenendo conto delle Pers capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli e Per_1 Per_2
4. I minori frequenteranno liberamente i parenti materni e paterni, e ciascun genitore si impegna a non ostacolare mai detta frequentazione.
5. I minori risiederanno e dimoreranno, come in effetti risiedono e dimorano, con la madre in
OL di BI (RI) alla Via Campore n. 2/w. Ogni eventuale ulteriore variazione di residenza sarà tempestivamente comunicata al padre a mezzo telegramma e/o lettera raccomandata. Pers 6. I piccoli e frequenteranno liberamente il padre che in ogni caso potrà Per_1 Per_2 averli con sé, compatibilmente con i suoi impegni personali di lavoro e le esigenze dei minori, secondo le seguenti modalità di visita:
a) durante la settimana:
a.1) la settimana in cui il padre non gode del week-end con i figli: Martedì e Giovedì dalle ore 17:00 alle ore 21:30, quando li riaccompagnerà nel luogo preventivamente indicato dalla madre.
a.2) la settimana in cui il padre avrà con sé i figli nel week-end: Giovedì dalle ore 17:00 alle ore
21:30, quando li riaccompagnerà nel luogo preventivamente indicato dalla madre.
b) nel week-end: fine settimana con pernotto, alternativamente con la madre, dalle ore 13:00 del
sino alle ore 21:00 della Domenica quando li riaccompagnerà nel luogo preventivamente Pt_3 indicato dalla madre.
c) per le Festività religiose: i genitori concorderanno, di volta in volta, tempi e modalità, in base alle superiori esigenze dei figli.
d) per le vacanze estive: i genitori concorderanno, di volta in volta, tempi e modalità in base alle superiori esigenze dei figli.
7. Qualora si verificassero impegni imprevisti, sia del padre che della madre, e compatibilmente con le superiori esigenze, scolastiche, ricreative e sportive dei figli, le parti, di comune accordo, potranno addivenire ad una modifica delle modalità di visita, così come stabilite.
8. Ciascun genitore, quando ha con sé i figli, provvede alle spese ai medesimi necessarie. Pers
9. Il Sig. parteciperà al mantenimento dei figli e versando alla Pt_2 Per_1 Per_2 madre, a mezzo bonifico, (IBAN: IT15R 0760 1146 0000 1029 34 5061), entro e non oltre il giorno
2 05 di ogni mese, l'importo di €. 300,00 (€. trecento/00). Detto assegno di mantenimento dovrà essere indicizzato annualmente al costo della vita, secondo gli indici ISTAT.
10. L'assegno unico per i figli a carico continuerà ad essere percepito per l'intero dalla Sig.ra Pt_1 quale genitore collocatario.
11. Le spese straordinarie, i tickets sanitari, le spese mediche non coperte dal S.S.N., in quanto necessitate, tutte le spese per il supporto psicologico necessario per i figli, quelle scolastiche, mensa scolastica, nonchè tutte le spese extrascolastiche, concernenti le attività sportive, ludiche e ricreative, saranno suddivise al 50 % tra i genitori.
12. Il genitore che anticiperà dette spese, ne comunicherà l'importo, esibendo e consegnando copia della relativa documentazione attestate gli esborsi sostenuti, all'altra parte, la quale provvederà immediatamente al rimborso della propria quota di spettanza pari al 50%. Sarà parimenti affrontata dai coniugi in egual misura ogni ulteriore spesa di cui ne ravvisino la necessità e previo accordo tra i medesimi.
13. I coniugi si danno reciproco consenso per il rilascio od il rinnovo di documento valido per
l'espatrio.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso congiunto depositato il 04.07.2025 avanti il Tribunale di Rieti, i coniugi sopra indicati hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a OL di
BI (RI) in data 03.09.2011, trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune (att. n.
5, parte II, serie A, anno 2011), optando per il regime della separazione dei beni.
A tal fine, i ricorrenti hanno esposto che: dalla unione coniugale sono nati (il 23 dicembre Per_1
Pers 2010), (il 03 luglio 2012) e (il 23 settembre 2015); il matrimonio non ha avuto Per_2 effetti felici;
con decreto di omologazione della separazione consensuale dei coniugi n. 4461/2022 del 17.10.2022, il Tribunale di Rieti dichiarava efficace ed omologava la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni concordate dalle parti;
da tale data i ricorrenti non hanno più ripreso la convivenza, né hanno riallacciato rapporti di sorta, talché la comunione materiale e spirituale tra loro è ormai definitivamente venuta meno, né vi sono i presupposti acché essa possa essere ricostituita;
sussistono gli estremi per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3, l. n. 898/1970 e successive modifiche.
Con note scritte depositate per la udienza del 17.07.2025 i coniugi hanno confermato la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso e il giudice ha riservato la decisione al Collegio.
Data comunicazione al PM ex art. 70 comma 2 c.p.c.
***
3 Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) l. 898/1970 per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, atteso che nel procedimento di separazione personale consensuale, pronunciata con decreto di omologazione del Tribunale di Rieti n. 4461/2022 del 17.10.2022 i coniugi sono comparsi all'udienza presidenziale e non essendo la convivenza da allora mai ripresa, la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di legge per il recepimento degli accordi raggiunti dalle parti, perché: in punto di affidamento della prole minore esso non deroga alla regola generale dell'affidamento condiviso e non si presenta pertanto contrario all'interesse dei figli;
sotto il profilo economico, tenuto conto delle rispettive capacità economiche dei genitori, per come emerge tanto dalle comuni allegazioni quanto dalla documentazione prodotta in atti, la misura del contributo del genitore non convivente con la prole al mantenimento di questa è conforme e proporzionato alle rispettive capacità nonché in rapporto ai tempi di permanenza dei minori presso ciascun genitore;
la regolamentazione del diritto di frequentazione dei minori col genitore non collocatario assicura un rapporto equilibrato e continuativo tra genitore e figli, garantisce la continua e fattiva presenza e collaborazione del genitore non convivente nelle decisioni che riguardano la quotidianità e le scelte di vita più rilevanti per i minori e un costante suo apporto alla crescita, allo sviluppo psico-fisico e morale e alla cura e istruzione della prole;
in sostanza, quindi, l'accordo risponde al primario interesse dei figli di conservare e coltivare il rapporto con il genitore nonostante la cessazione della convivenza continuativa e stabile determinata dall'allontanamento della coppia genitoriale.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, atteso che la controversia ha assunto natura consensuale e osservato quindi che non v'è contrapposizione alcuna tra le parti, si dispone la compensazione integrale tra esse delle spese di lite.
p.q.m.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
n OL di BI (RI) in data 03.09.2011, trascritto nei registri dello Parte_2 stato civile del predetto Comune (att. n. 5, parte II, serie A, anno 2011);
4 - recepisce l'accordo intervenuto tra le parti in merito all'esercizio della responsabilità genitoriale e ai loro rapporti economici verso la prole riportato in epigrafe da intendersi qui trascritto;
- dichiara compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di OL di BI (RI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Rieti, il 25.8.2025
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI
Il Tribunale, riunito in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Claudio Prota Giudice
Dott. ssa Barbara Vicario Giudice relatore/estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato da
(C.F. , elettivamente domiciliata in Poggio Mirteto, Via Parte_1 C.F._1
Via Goffredo Mameli n. 48/d presso e nello studio dell'Avv. Morena Papagna, che la rappresenta e difende come da procura in atti ricorrente e da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Poggio Parte_2 C.F._2
Mirteto, Viale Giuseppe De Vito n. 30 presso lo studio legale dell'Avv. Giuseppe Giovanni Romito che lo rappresenta e difende come da procura in atti ricorrente con l'intervento del PM ex art. 70 comma 2 c.p.c.
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni congiunte:
Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario registrato presso gli Uffici dello Stato Civile del Comune di OL di BI (RI), Atto n. 5 Parte II Serie A Anno 2011, dando disposizione all'Ufficiale di Stato Civile perché effettui le annotazioni conseguenti, alle seguenti condizioni:
1. I Sigg.ri e che vivranno separati con l'obbligo del reciproco Parte_1 Parte_2 rispetto, si danno atto della propria indipendenza economica, per cui ciascuno dei medesimi provvederà al proprio mantenimento.
1 Pers 2. I figli minori e rimangono affidati ad entrambi i genitori, i quali Per_1 Per_2 assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse ai medesimi relativi ed eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale.
3. I genitori si impegnano a collaborare nel rapporto educativo, garantendo in particolare una reciproca e tempestiva consultazione relativamente alle questioni fondamentali quali la salute e
l'istruzione, le cui decisioni dovranno essere adottate congiuntamente, tenendo conto delle Pers capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli e Per_1 Per_2
4. I minori frequenteranno liberamente i parenti materni e paterni, e ciascun genitore si impegna a non ostacolare mai detta frequentazione.
5. I minori risiederanno e dimoreranno, come in effetti risiedono e dimorano, con la madre in
OL di BI (RI) alla Via Campore n. 2/w. Ogni eventuale ulteriore variazione di residenza sarà tempestivamente comunicata al padre a mezzo telegramma e/o lettera raccomandata. Pers 6. I piccoli e frequenteranno liberamente il padre che in ogni caso potrà Per_1 Per_2 averli con sé, compatibilmente con i suoi impegni personali di lavoro e le esigenze dei minori, secondo le seguenti modalità di visita:
a) durante la settimana:
a.1) la settimana in cui il padre non gode del week-end con i figli: Martedì e Giovedì dalle ore 17:00 alle ore 21:30, quando li riaccompagnerà nel luogo preventivamente indicato dalla madre.
a.2) la settimana in cui il padre avrà con sé i figli nel week-end: Giovedì dalle ore 17:00 alle ore
21:30, quando li riaccompagnerà nel luogo preventivamente indicato dalla madre.
b) nel week-end: fine settimana con pernotto, alternativamente con la madre, dalle ore 13:00 del
sino alle ore 21:00 della Domenica quando li riaccompagnerà nel luogo preventivamente Pt_3 indicato dalla madre.
c) per le Festività religiose: i genitori concorderanno, di volta in volta, tempi e modalità, in base alle superiori esigenze dei figli.
d) per le vacanze estive: i genitori concorderanno, di volta in volta, tempi e modalità in base alle superiori esigenze dei figli.
7. Qualora si verificassero impegni imprevisti, sia del padre che della madre, e compatibilmente con le superiori esigenze, scolastiche, ricreative e sportive dei figli, le parti, di comune accordo, potranno addivenire ad una modifica delle modalità di visita, così come stabilite.
8. Ciascun genitore, quando ha con sé i figli, provvede alle spese ai medesimi necessarie. Pers
9. Il Sig. parteciperà al mantenimento dei figli e versando alla Pt_2 Per_1 Per_2 madre, a mezzo bonifico, (IBAN: IT15R 0760 1146 0000 1029 34 5061), entro e non oltre il giorno
2 05 di ogni mese, l'importo di €. 300,00 (€. trecento/00). Detto assegno di mantenimento dovrà essere indicizzato annualmente al costo della vita, secondo gli indici ISTAT.
10. L'assegno unico per i figli a carico continuerà ad essere percepito per l'intero dalla Sig.ra Pt_1 quale genitore collocatario.
11. Le spese straordinarie, i tickets sanitari, le spese mediche non coperte dal S.S.N., in quanto necessitate, tutte le spese per il supporto psicologico necessario per i figli, quelle scolastiche, mensa scolastica, nonchè tutte le spese extrascolastiche, concernenti le attività sportive, ludiche e ricreative, saranno suddivise al 50 % tra i genitori.
12. Il genitore che anticiperà dette spese, ne comunicherà l'importo, esibendo e consegnando copia della relativa documentazione attestate gli esborsi sostenuti, all'altra parte, la quale provvederà immediatamente al rimborso della propria quota di spettanza pari al 50%. Sarà parimenti affrontata dai coniugi in egual misura ogni ulteriore spesa di cui ne ravvisino la necessità e previo accordo tra i medesimi.
13. I coniugi si danno reciproco consenso per il rilascio od il rinnovo di documento valido per
l'espatrio.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso congiunto depositato il 04.07.2025 avanti il Tribunale di Rieti, i coniugi sopra indicati hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a OL di
BI (RI) in data 03.09.2011, trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune (att. n.
5, parte II, serie A, anno 2011), optando per il regime della separazione dei beni.
A tal fine, i ricorrenti hanno esposto che: dalla unione coniugale sono nati (il 23 dicembre Per_1
Pers 2010), (il 03 luglio 2012) e (il 23 settembre 2015); il matrimonio non ha avuto Per_2 effetti felici;
con decreto di omologazione della separazione consensuale dei coniugi n. 4461/2022 del 17.10.2022, il Tribunale di Rieti dichiarava efficace ed omologava la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni concordate dalle parti;
da tale data i ricorrenti non hanno più ripreso la convivenza, né hanno riallacciato rapporti di sorta, talché la comunione materiale e spirituale tra loro è ormai definitivamente venuta meno, né vi sono i presupposti acché essa possa essere ricostituita;
sussistono gli estremi per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3, l. n. 898/1970 e successive modifiche.
Con note scritte depositate per la udienza del 17.07.2025 i coniugi hanno confermato la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso e il giudice ha riservato la decisione al Collegio.
Data comunicazione al PM ex art. 70 comma 2 c.p.c.
***
3 Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) l. 898/1970 per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, atteso che nel procedimento di separazione personale consensuale, pronunciata con decreto di omologazione del Tribunale di Rieti n. 4461/2022 del 17.10.2022 i coniugi sono comparsi all'udienza presidenziale e non essendo la convivenza da allora mai ripresa, la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di legge per il recepimento degli accordi raggiunti dalle parti, perché: in punto di affidamento della prole minore esso non deroga alla regola generale dell'affidamento condiviso e non si presenta pertanto contrario all'interesse dei figli;
sotto il profilo economico, tenuto conto delle rispettive capacità economiche dei genitori, per come emerge tanto dalle comuni allegazioni quanto dalla documentazione prodotta in atti, la misura del contributo del genitore non convivente con la prole al mantenimento di questa è conforme e proporzionato alle rispettive capacità nonché in rapporto ai tempi di permanenza dei minori presso ciascun genitore;
la regolamentazione del diritto di frequentazione dei minori col genitore non collocatario assicura un rapporto equilibrato e continuativo tra genitore e figli, garantisce la continua e fattiva presenza e collaborazione del genitore non convivente nelle decisioni che riguardano la quotidianità e le scelte di vita più rilevanti per i minori e un costante suo apporto alla crescita, allo sviluppo psico-fisico e morale e alla cura e istruzione della prole;
in sostanza, quindi, l'accordo risponde al primario interesse dei figli di conservare e coltivare il rapporto con il genitore nonostante la cessazione della convivenza continuativa e stabile determinata dall'allontanamento della coppia genitoriale.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, atteso che la controversia ha assunto natura consensuale e osservato quindi che non v'è contrapposizione alcuna tra le parti, si dispone la compensazione integrale tra esse delle spese di lite.
p.q.m.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
n OL di BI (RI) in data 03.09.2011, trascritto nei registri dello Parte_2 stato civile del predetto Comune (att. n. 5, parte II, serie A, anno 2011);
4 - recepisce l'accordo intervenuto tra le parti in merito all'esercizio della responsabilità genitoriale e ai loro rapporti economici verso la prole riportato in epigrafe da intendersi qui trascritto;
- dichiara compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di OL di BI (RI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Rieti, il 25.8.2025
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
5