TRIB
Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 02/12/2025, n. 3753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3753 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2896/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del GOP dott.ssa Genny De Cesare ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2896/2015 promossa da:
(p.i. con sede legale in Sarno alla via dell'Ingegno, snc, nella persona del Parte_1 P.IVA_1 presidente del Consiglio di Amministrazione legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Walter Mauriello giusta procura ed elezione di domicilio in atti, OPPONENTE contro liquidazione, in persona del liquidatore p.t. sig. corrente in AN (Na) Controparte_1 CP_2 alla via Palma,105 (p.i. ) rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Andrea Benvenuto P.IVA_2 giusta procura ed elezione di domicilio in atti, OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 28.1.2025.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La società ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n.608/2015 con cui la Parte_1 ha ingiunto il pagamento della somma 28.548,00 euro, oltre interessi dalla domanda nella CP_1 misura del tasso legale, nonché le spese del procedimento monitorio liquidate in 1.290,00 euro, di cui 290,00 euro per esborsi e 1.000,00 euro per compensi sul presupposto del mancato pagamento della fattura n.33/2014. Parte opponente rilevava la mancanza assoluta di un credito, come richiesto dal monitorio opposto, per non aver richiesto alcun noleggio di apparecchiatura industriale alla parte opposta, né tantomeno di aver richiesto la consegna delle apparecchiature oggetto del noleggio presso la sede della Fooding srl corrente in Polvica di Nola (Na) alla via Boscofangone, Zona industriale ASI poiché quest'ultima stava producendo per suo conto legumi in scatola. Chiedeva quindi la revoca del decreto ingiuntivo con vittoria delle spese di lite. Si costituiva regolarmente la società opposta instando per la reiezione della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto, vinte le spese di lite. Instaurato il contraddittorio, reietta la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione, veniva espletata l'attività istruttoria con la escussione dei testi ammessi. All'esito la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, dopo vari rinvii dovuti al carico di ruolo, all'udienza del 28.1.25 veniva assegnata in decisione con la concessione alle parti costituite dei termini ex art. 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali.
****
Ciò premesso in punto di fatto, l'opposizione come proposta è fondata.
Ed invero!
E' onere dell'opposta, quale attrice sostanziale, provare la sussistenza del rapporto contrattuale posto a fondamento della pretesa monitoria.
E' ben noto, infatti, che in tema di riparto dell'onere probatorio nell'ambito delle controversie di cui trattasi, l'inadempimento va solo allegato da chi intende farlo valere mentre spetterà alla controparte provare di aver correttamente adempiuto (cfr. per tutte: Cassazione civile, SS.UU., sentenza 30/10/2001 n° 13533). Allo stesso tempo, tuttavia, la parte che intende ottenere il riconoscimento di un proprio credito ha l'onere di provare la sussistenza degli elementi costitutivi dello stesso, sia nell'an che nel quantum, tenuto conto che, nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è l'opposto a rivestire la qualità di attore sostanziale.
Di conseguenza, a fronte delle specifiche e circostanziate eccezioni proposte dalla è Parte_1 sull'opposta-creditrice che grava l'onere di dimostrare la sussistenza del proprio credito.
Nella fattispecie che ci occupa il contratto posto alla base della pretesa creditoria è un contratto di noleggio.
Il contratto di noleggio di beni mobili non richiede la forma scritta ma la parte che ne affermi l'esistenza deve fornirne piena prova (artt. 2697 c.c. e 1321 ss c.c.).
Nel caso di specie, la pretesa si fonda su un accordo verbale. Soltanto un teste ha riferito dell'esistenza di tale accordo, gli altri testi escussi niente hanno confermato in merito. La giurisprudenza costante ritiene che un'unica testimonianza non è sufficiente a dimostrare un contratto dal contenuto articolato come un noleggio di beni. La deposizione del teste, , infatti, che ha parlato Testimone_1 dell'esistenza di un accordo verbale tra le parti, non ha trovato riscontro in alcun documento, è stata smentita dagli altri testi e comunque riguardando un presunto accordo commerciale di rilevante valore economico sarebbe stata ragionevole la formalizzazione dello stesso per iscritto. In mancanza, quindi, di ulteriore elementi oggettivi la sola testimonianza favorevole alla parte opposta induce il Giudicante, in ossequio alla regola della prudente valutazione del Giudicante (art. 116 cpc) a ritenerla non pagina 2 di 4 attendibile.
Ne deriva che l'accordo verbale in base all'escussione testimoniale non può ritenersi provato.
L'opposta ha poi prodotto in giudizio la seguente documentazione: la fattura, i DDT di cui alla fattura e l'estratto delle proprie scritture contabili.
Ebbene, quanto alla fattura commerciale, è ben noto che, in quanto documento a contenuto partecipativo e di formazione unilaterale, la stessa non è idonea – ex sè – a fondare la domanda nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, dovendo tale documento essere suffragato da prove ulteriori, specie a fronte della contestazione ad opera della controparte.
Sicchè, a fronte della contestazione operata dall'opponente, la stessa non può considerarsi idonea prova del credito vantato.
Sui DDT del 2013 va chiarito che, l'intestazione della società opponente e la consegna presso un soggetto terzo, non sono ugualmente idonei a dar prova di un contratto di noleggio concluso tra le parti in causa. Invero, l'opponente, ha dimostrato documentalmente che la ha intrattenuto Parte_1 rapporti di collaborazione con la Fooding srl, soggetto terzo dove è avvenuta la consegna, ma solo dal 1.2.2011 al 1.2.2012 (cfr Accordo collaborativo versato in atti). Alla data dei DDT (26.6.2013) quindi tali rapporti erano cessati da oltre un anno e nessuna prova è stata fornita circa un nuovo incarico o delega alla consegna presso la Fooding srl.
Nella fattispecie che ci occupa, quindi, non è stato prodotto alcun contratto scritto di noleggio, né prova di richiesta di fornitura proveniente dall'opponente, inoltre, la consegna delle apparecchiature, come documentata dai DDT depositati, è avvenuta presso terzi (Fooding srl), soggetto estraneo al presente giudizio, ed i DDT nr. 52 e nr. 53 del 26.6.2013, come specificato, risultano temporalmente incompatibili con il periodo di intrattenimento di un rapporto di collaborazione tra la società opponente e la Fooding srl.
L'opposta non ha provato che la consegna della merce avvenuta nel 2013 fosse stata richiesta dall'opponente, nè che la società Fooding srl, all'epoca dell'insorgenza del diritto di credito, fosse un soggetto utilizzato dalla società opponente: manca una mail, una delega, un ordine, o qualsiasi elemento che colleghi l'opponente alla consegna presso terzi.
Ora, quanto precede, conferma l'estraneità della società opponente al contratto ed alle prestazioni che ne sono scaturite, con conseguente impossibilità di ritenere la stessa obbligata al pagamento del corrispettivo.
Nessuna idonea prova documentale né orale è stata dunque fornita.
Da quanto precede discende l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo n. 608/15, reso dal Tribunale di Nocera Inferiore il 24.4.2015.
Ogni altra doglianza va dichiarata assorbita.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM 55/14, tenuto conto dell'assenza di rilevanti questioni di fatto o di diritto trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella persona del Gop dott.ssa Genny De Cesare, ogni diversa istanza e deduzione assorbita, respinta o disattesa, così definitivamente pronuncia:
1) accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 608/15, reso dal Tribunale di Nocera Inferiore il 24.4.2015.
2) Condanna la in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento delle spese di lite in CP_1
pagina 3 di 4 favore della che si liquidano in euro 2666,30 per compenso ed euro 286,00 per Parte_1 spese vive, oltre IVA, CPA e rimborso spese in misura di legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c.
Nocera inferiore, 2 dicembre 2025
Il GOP
dott.ssa Genny De Cesare
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del GOP dott.ssa Genny De Cesare ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2896/2015 promossa da:
(p.i. con sede legale in Sarno alla via dell'Ingegno, snc, nella persona del Parte_1 P.IVA_1 presidente del Consiglio di Amministrazione legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Walter Mauriello giusta procura ed elezione di domicilio in atti, OPPONENTE contro liquidazione, in persona del liquidatore p.t. sig. corrente in AN (Na) Controparte_1 CP_2 alla via Palma,105 (p.i. ) rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Andrea Benvenuto P.IVA_2 giusta procura ed elezione di domicilio in atti, OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 28.1.2025.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La società ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n.608/2015 con cui la Parte_1 ha ingiunto il pagamento della somma 28.548,00 euro, oltre interessi dalla domanda nella CP_1 misura del tasso legale, nonché le spese del procedimento monitorio liquidate in 1.290,00 euro, di cui 290,00 euro per esborsi e 1.000,00 euro per compensi sul presupposto del mancato pagamento della fattura n.33/2014. Parte opponente rilevava la mancanza assoluta di un credito, come richiesto dal monitorio opposto, per non aver richiesto alcun noleggio di apparecchiatura industriale alla parte opposta, né tantomeno di aver richiesto la consegna delle apparecchiature oggetto del noleggio presso la sede della Fooding srl corrente in Polvica di Nola (Na) alla via Boscofangone, Zona industriale ASI poiché quest'ultima stava producendo per suo conto legumi in scatola. Chiedeva quindi la revoca del decreto ingiuntivo con vittoria delle spese di lite. Si costituiva regolarmente la società opposta instando per la reiezione della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto, vinte le spese di lite. Instaurato il contraddittorio, reietta la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione, veniva espletata l'attività istruttoria con la escussione dei testi ammessi. All'esito la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, dopo vari rinvii dovuti al carico di ruolo, all'udienza del 28.1.25 veniva assegnata in decisione con la concessione alle parti costituite dei termini ex art. 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali.
****
Ciò premesso in punto di fatto, l'opposizione come proposta è fondata.
Ed invero!
E' onere dell'opposta, quale attrice sostanziale, provare la sussistenza del rapporto contrattuale posto a fondamento della pretesa monitoria.
E' ben noto, infatti, che in tema di riparto dell'onere probatorio nell'ambito delle controversie di cui trattasi, l'inadempimento va solo allegato da chi intende farlo valere mentre spetterà alla controparte provare di aver correttamente adempiuto (cfr. per tutte: Cassazione civile, SS.UU., sentenza 30/10/2001 n° 13533). Allo stesso tempo, tuttavia, la parte che intende ottenere il riconoscimento di un proprio credito ha l'onere di provare la sussistenza degli elementi costitutivi dello stesso, sia nell'an che nel quantum, tenuto conto che, nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è l'opposto a rivestire la qualità di attore sostanziale.
Di conseguenza, a fronte delle specifiche e circostanziate eccezioni proposte dalla è Parte_1 sull'opposta-creditrice che grava l'onere di dimostrare la sussistenza del proprio credito.
Nella fattispecie che ci occupa il contratto posto alla base della pretesa creditoria è un contratto di noleggio.
Il contratto di noleggio di beni mobili non richiede la forma scritta ma la parte che ne affermi l'esistenza deve fornirne piena prova (artt. 2697 c.c. e 1321 ss c.c.).
Nel caso di specie, la pretesa si fonda su un accordo verbale. Soltanto un teste ha riferito dell'esistenza di tale accordo, gli altri testi escussi niente hanno confermato in merito. La giurisprudenza costante ritiene che un'unica testimonianza non è sufficiente a dimostrare un contratto dal contenuto articolato come un noleggio di beni. La deposizione del teste, , infatti, che ha parlato Testimone_1 dell'esistenza di un accordo verbale tra le parti, non ha trovato riscontro in alcun documento, è stata smentita dagli altri testi e comunque riguardando un presunto accordo commerciale di rilevante valore economico sarebbe stata ragionevole la formalizzazione dello stesso per iscritto. In mancanza, quindi, di ulteriore elementi oggettivi la sola testimonianza favorevole alla parte opposta induce il Giudicante, in ossequio alla regola della prudente valutazione del Giudicante (art. 116 cpc) a ritenerla non pagina 2 di 4 attendibile.
Ne deriva che l'accordo verbale in base all'escussione testimoniale non può ritenersi provato.
L'opposta ha poi prodotto in giudizio la seguente documentazione: la fattura, i DDT di cui alla fattura e l'estratto delle proprie scritture contabili.
Ebbene, quanto alla fattura commerciale, è ben noto che, in quanto documento a contenuto partecipativo e di formazione unilaterale, la stessa non è idonea – ex sè – a fondare la domanda nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, dovendo tale documento essere suffragato da prove ulteriori, specie a fronte della contestazione ad opera della controparte.
Sicchè, a fronte della contestazione operata dall'opponente, la stessa non può considerarsi idonea prova del credito vantato.
Sui DDT del 2013 va chiarito che, l'intestazione della società opponente e la consegna presso un soggetto terzo, non sono ugualmente idonei a dar prova di un contratto di noleggio concluso tra le parti in causa. Invero, l'opponente, ha dimostrato documentalmente che la ha intrattenuto Parte_1 rapporti di collaborazione con la Fooding srl, soggetto terzo dove è avvenuta la consegna, ma solo dal 1.2.2011 al 1.2.2012 (cfr Accordo collaborativo versato in atti). Alla data dei DDT (26.6.2013) quindi tali rapporti erano cessati da oltre un anno e nessuna prova è stata fornita circa un nuovo incarico o delega alla consegna presso la Fooding srl.
Nella fattispecie che ci occupa, quindi, non è stato prodotto alcun contratto scritto di noleggio, né prova di richiesta di fornitura proveniente dall'opponente, inoltre, la consegna delle apparecchiature, come documentata dai DDT depositati, è avvenuta presso terzi (Fooding srl), soggetto estraneo al presente giudizio, ed i DDT nr. 52 e nr. 53 del 26.6.2013, come specificato, risultano temporalmente incompatibili con il periodo di intrattenimento di un rapporto di collaborazione tra la società opponente e la Fooding srl.
L'opposta non ha provato che la consegna della merce avvenuta nel 2013 fosse stata richiesta dall'opponente, nè che la società Fooding srl, all'epoca dell'insorgenza del diritto di credito, fosse un soggetto utilizzato dalla società opponente: manca una mail, una delega, un ordine, o qualsiasi elemento che colleghi l'opponente alla consegna presso terzi.
Ora, quanto precede, conferma l'estraneità della società opponente al contratto ed alle prestazioni che ne sono scaturite, con conseguente impossibilità di ritenere la stessa obbligata al pagamento del corrispettivo.
Nessuna idonea prova documentale né orale è stata dunque fornita.
Da quanto precede discende l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo n. 608/15, reso dal Tribunale di Nocera Inferiore il 24.4.2015.
Ogni altra doglianza va dichiarata assorbita.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM 55/14, tenuto conto dell'assenza di rilevanti questioni di fatto o di diritto trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella persona del Gop dott.ssa Genny De Cesare, ogni diversa istanza e deduzione assorbita, respinta o disattesa, così definitivamente pronuncia:
1) accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 608/15, reso dal Tribunale di Nocera Inferiore il 24.4.2015.
2) Condanna la in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento delle spese di lite in CP_1
pagina 3 di 4 favore della che si liquidano in euro 2666,30 per compenso ed euro 286,00 per Parte_1 spese vive, oltre IVA, CPA e rimborso spese in misura di legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c.
Nocera inferiore, 2 dicembre 2025
Il GOP
dott.ssa Genny De Cesare
pagina 4 di 4