Ordinanza cautelare 5 dicembre 2022
Ordinanza collegiale 21 marzo 2023
Sentenza 18 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, ordinanza cautelare 05/12/2022, n. 592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 592 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/12/2022
N. 01223/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1223 del 2022, proposto da
Portale Magico S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Sandro Stefanelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Diana, Daniela Limongelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
della nota del 3/8/2022 a firma sia della Responsabile del Servizio Minori, Famiglie e Pari Opportunità della Regione Puglia, sia della Dirigente ad interim della Sezione inclusione sociale attiva del Dipartimento Welfare della Regione Puglia;
di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato o conseguenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 c.p.a;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 novembre 2022 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori avv.to S. Stefanelli per la parte ricorrente, avv.ti A. Diana e D. Limongelli per la Regione Puglia;
- ritenuta, prima facie , la tempestività del ricorso, avuto riguardo al carattere non definitivo delle note 17.6.2022 e 28.6.2022, e comunque, alla natura di atto di conferma in senso proprio dell’impugnata nota 3.8.2022, emessa a seguito della rinnovata valutazione dei vari interessi coinvolti nell’esercizio del potere amministrativo;
- ritenuta la sussistenza del fumus di fondatezza della domanda, sotto il lamentato profilo dell’errore e del difetto di istruttoria/irrazionalità dell’azione amministrativa, avendo la Regione obliterato le proposte di assunzione delle educatrici GI GE, MA TA e CA TA – debitamente controfirmate da queste ultime in data 15.6.2022 (con ovvio corollario della conclusione del relativo contratto – art. 1326 c.c.) – con decorrenza dal 1°.9.2022 al 31.7.2023; proposte che portano a 3 (e non a uno, come invece ritenuto dalla Regione) il numero delle educatrici presenti all’interno della struttura in esame, con conseguente aumento della platea (erroneamente quantificata dalla Regione in n. 12) dei minori suscettibili di essere accolti in detta struttura; in particolare, per quel che attiene all’educatrice CA TA, costei, in base al curriculum in atti, ha dichiarato di aver maturato: “ esperienza triennale nel campo dei servizi educativi negli anni 2015-2018 "; situazione, questa, che nelle more della definizione di un nuovo Regolamento regionale, sembra abilitare quest’ultima all’attività di educatrice, ai sensi dell’art. 46 co. 5 Reg. reg. n. 4/07;
- a ciò aggiungasi che, in relazione alle ulteriori educatrici “ TA SS con il ruolo di educatore e DA NA con il ruolo di coordinatrice del servizio ” (cfr. atto impugnato, p. 2), l’Amministrazione, pur avendo riconosciuto il loro ruolo di educatrice/coordinatrice, nondimeno non ha tenuto conto della loro presenza, ai fini del computo numerico dei minori ammessi nella struttura in esame; la qual cosa costituisce ulteriore indice del lamentato sviamento/irrazionalità dell’azione amministrativa, tenuto conto altresì dell’assenza di soluzioni alternative da parte della Regione;
- ritenuta altresì la sussistenza del periculum , insito nelle ovvie conseguenze pregiudizievoli derivanti dall’esecuzione dell’atto impugnato;
- ritenuto pertanto di accogliere la domanda di tutela cautelare, al fine del riesame, da parte della Regione, del numero dei minori ammessi nella struttura in esame, tenuto conto delle considerazioni sopra espresse;
- ritenuto di fissare udienza pubblica di merito per il 13.4.2023;
- ritenuto di compensare le spese della fase cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda – accoglie la domanda di tutela cautelare e per l'effetto:
a) sospende l’esecuzione dell’atto impugnato, con riesame della posizione della ricorrente da parte dell’Amministrazione resistente, nei termini descritti in motivazione;
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 13.4.2023.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 30 novembre 2022, con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
Andrea Vitucci, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO