Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/01/2025, n. 471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 471 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale di Tribunale di Milano
- Sezione XIII civile –
in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Roberta Sperati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 28357/2024, promossa con atto di citazione notificato
DA
C.F. ], con l'avv. MAJOCCHI MATTEO, Parte_1 P.IVA_1
PARTE ATTRICE
CONTRO
[C.F. ], con l'avv. TOMEZZOLI TANCREDI Controparte_1 P.IVA_2
del Foro di Verona
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Locazione di beni mobili
CONCLUSIONI:
Parte attrice:
“1. NEL MERITO
1.1. accertare il grave inadempimento di alla propria obbligazione di Controparte_1 pagamento dei canoni di locazione e l'intervenuta risoluzione di diritto del Contratto in forza della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 12 Condizioni generali di cui all'Accordo
Quadro ed in forza dell'art. 1456 c.c.;
1.2. accertare, altresì, l'inadempimento di alle obbligazioni derivanti Controparte_1 dall'accordo transattivo non novativo del 21.8.2023 e l'intervenuta risoluzione dello stesso, con conseguente decadenza del Conduttore dal saldo e stralcio concesso;
conseguentemente;
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Sentenza
1.3. condannare, per tutto quanto esposto in narrativa, al pagamento Controparte_1 dell'importo complessivo di Euro 219.760,64, IVA compresa, sulle somme dovute a titolo di canoni insoluti, come meglio quantificato e dettagliato in atti, oltre interessi di mora ex art. 13 lett. d) Condizioni generali di cui all'Accordo Quadro ed oltre rivalutazione ove dovuta, o comunque della minore o maggiore somma ritenuta provata, ovvero di giustizia, con ogni conseguente provvedimento ritenuto opportuno;
1.4. condannare alla restituzione del Materiale (come meglio Controparte_1
dettagliato al punto 4 del presente Ricorso), a proprie cure e spese, previa richiesta di istruzioni, inviando un'e.mail all'indirizzo: Email_1
2. IN VIA ISTRUTTORIA
Con ogni riserva.
3. IN OGNI CASO
3.1. Con vittoria delle spese di lite e compensi professionali.”
Parte convenuta:
“In via principale:
1. Rigettarsi la domanda attrice perché infondata in fatto e in diritto.
In via subordinata:
1. Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale ridursi ad equità, ai sensi dell'art. 1384 cod. civ., la penale chiesta da parte attrice e porsi a carico di
[...]
CP_1 il pagamento a favore di della somma di € 15.000,00, oltre al
[...] Parte_1 pagamento del saldo fattura per € 5.118,20 (iva compresa);
2. Darsi atto della disponibilità di alla riconsegna del bene locato;
Controparte_1
In ogni caso:
- Rigettarsi tutte le domande di parte attrice perché infondate in fatto e in diritto;
- Con vittoria di spese di lite o, in subordine, compensate.
In via istruttoria:
In caso di contestazione sul valore del bene oggetto di locazione disporsi CTU volta alla sua stima.
Riservata ogni altra difesa e istanza istruttoria nei termini di legge.”
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Sentenza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente notificato alla controparte, adiva il Parte_1
Tribunale di Milano esponendo:
-di aver concluso in data 12/09/2022 con (l'Accordo Quadro n. 75719 Controparte_1
(doc. 2), in forza del quale il Conduttore si impegnava a concludere con nei dodici Pt_1
mesi successivi, diversi contratti di locazione per la fornitura di beni strumentali alla propria attività;
-che in forza delle previsioni di cui all'Accordo Quadro, ed il Conduttore Pt_1
concludevano il contratto di locazione di beni mobili n. 10431563, mediante scambio di
Proposta e Accettazione;
-che per adempiere alle obbligazioni derivanti dal suddetto Contratto, acquistava dal Pt_1
fornitore Tecnology Security S.r.l. (di seguito anche solo il "Fornitore"), i seguenti beni mobili:
n. 1 tunnel a vapore Orion;
n. 1 nastro trasportatore MT 4;
n. 1 caldaia elettrica 75KW Maxi 12; n. 1 Collettore Inox;
n. 1 Sistema spurgo automatico,
n. 1 Addolcitore volumetrico, al costo di € 196.920,00 oltre IVA;
-che in data 12/12/2022 i beni venivano consegnati dal fornitore al conduttore;
-che il conduttore, - dopo aver corrisposto a Grenke n. 3 canoni di locazione mensili-, per un totale di Euro 12.146,04, oltre IVA, interrompeva i pagamenti;
-che con lettera del 19/07/2023, avvalendosi della clausola risolutiva espressa (art. 12 - Pt_1
Condizioni generali Accordo Quadro, cfr. doc. 2), comunicava al conduttore l'intervenuta risoluzione del contratto di locazione, intimando al medesimo il pagamento delle fatture insolute, nonché delle ulteriori somme dovute in ragione della anticipata estinzione del contratto, oltre alla restituzione del materiale;
-che il 21/08/2023 le parti - addivenivano ad un accordo conciliativo non novativo, che prevedeva il pagamento della complessiva somma di € 258.000,00 in favore di da Pt_1
corrispondere con le modalità pattuite nel detto documento;
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-che il conduttore corrispondeva la minor somma di € 15.000,00, così decadendo dai benefici concessigli con l'accordo conciliativo;
-che null'altro veniva corrisposto dal conduttore.
Si costituiva regolarmente la parte resistente, la quale deduceva:
-che l'accordo quadro prodotto da controparte, in quanto privo di qualsiasi codice identificativo, non risultava ricollegabile e applicabile al contratto di locazione operativa oggetto di causa;
-che l'accordo transattivo prodotto non costituiva riconoscimento di debito, tra l'altro in ragione del fatto che nel detto documento si faceva riferimento ad un contratto recante identificativo diverso da quello oggetto di causa;
-che la penale di risoluzione applicata, in ogni caso, risultava iniqua, non tenendo conto del valore residuo dei beni locati.
Ciò premesso, concludeva come in epigrafe.
Senza svolgere attività istruttoria, le parti venivano invitate alla discussione orale e la causa veniva trattenuta in decisione ex art. 281 sexies u.c. c.p.c.
La domanda è fondata e deve essere accolta per i motivi di seguito esposti.
In prima luogo, deve dichiararsi infondata l'eccezione relativa all'inapplicabilità dell'accordo quadro in quanto asseritamente non riconducibile alla locazione operativa oggetto di causa.
Va infatti in primo luogo evidenziato che la parte resistente non ha contestato né l'entità del canone applicato, né la durata del contratto, che risultano dalle condizioni particolari sottoscritte regolarmente sub doc. 3 ricorrente.
L'unica clausola rilevante ai fini del giudizio che è oggetto di contestazione è l'art. 13 contenuto alla pagina 4 dell'accordo quadro recante la penale di risoluzione, che la parte resistente qualifica come illegittima in ragione del mancato scomputo del valore residuo del bene.
Sul punto va tuttavia sottolineato che proprio la pagina 4 di 11 dell'accordo quadro predetto,
Co reca la sottoscrizione del conduttore, sicchè è indubbio che abbia letto ed accettato detta pattuizione.
Né vi è contestazione circa l'inadempimento del conduttore, sicchè non può esservi dubbio circa l'applicabilità della penale stessa.
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In ordine al quantum della sanzione, la parte resistente ne eccepisce l'iniquità poiché nel calcolo del dovuto non si terrebbe conto del valore residuo del bene che verrà restituito anticipatamente al locatore.
Sul punto va sottolineato che, a differenza del leasing finanziario, la locazione operativa ha quale funzione tipica la messa a disposizione del bene da parte del locatore in favore del conduttore dietro il corrispettivo di un canone e per un determinato periodo.
La sorte residua del bene al termine della locazione, al pari di quanto avviene nelle locazioni di immobili, non incide sui rapporti tra locatore e conduttore, poiché rientra nello schema tipico contrattuale che il bene rientri nella disponibilità del locatore al termine del rapporto perché ne disponga come meglio crede.
Anzi, nel caso in esame, poiché i beni forniti sono stati acquistati da proprio al fine di Pt_1
Co metterli a disposizione di ipotizzare che debba accollarsi il rischio Pt_1
dell'inadempimento del conduttore determinerebbe uno squilibrio contrattuale evidente poiché: il conduttore si libererebbe dell'obbligazione pur non avendo integralmente saldato il complessivo corrispettivo contrattuale ( canone per n.60 rate, pur avendo goduto dei beni senza impegnarsi finanziariamente per l'acquisto;
pur avendo anticipato l'intero prezzo dei beni e determinato il canone contrattuale in Pt_1
base al detto costo, si vedrebbe gravata del rischio di non rientrare integralmente dell'investimento iniziale ( rischio da identificarsi con la non ricollocabilità dei macchinari sul mercato mediate locazione o mediante vendita).
Co Conclusivamente, la domanda deve essere accolta e per l'effetto deve essere condannata al pagamento in favore di Pt_1
di € 5.118,20, IVA inclusa (pari alla differenza tra gli importi di cui alle fatture insolute e la
Co somma di € 15.,000,00 versata da in virtù dell'accordo transattivo risolto), oltre interessi ex art. 231/02 dalla risoluzione al saldo effettivo;
di € 214.580,04 a titolo di penale di risoluzione ex art. 13 lett. b dell'Accordo Quadro, pari all'importo dei canoni che il conduttore avrebbe dovuto saldare dalla risoluzione alla naturale scadenza del Contratto [ € 4.048,68 oltre Iva ( che il locatore ha già anticipato al momento dell'acquisto) * n. 53 canoni), oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo.
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Co
infine, deve essere condannata alla restituzione immediata dei beni in favore di Pt_1
secondo le modalità indicate in ricorso, e ciò a norma dell'art. 14 dell'accordo quadro, come indicato alla pagina 4 del detto accordo anch'essa sottoscritta dalla resistente.
Alla luce di dette considerazioni, ogni valutazione circa la natura probatoria dell'accordo transattivo concluso inter partes deve ritenersi assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate direttamente in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e delle fasi svolte ( di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale), con applicazione dei parametri minimi per la fase istruttoria/di trattazione ( non essendo stata svolta attività istruttoria) e decisionale ( non essendo stato autorizzato il deposito di memorie conclusive).
P.Q.M.
il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa RG 28357/ 2024 , ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
1) Condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Pt_1
dell'importo di € di € 5.118,20,( IVA inclusa), oltre interessi ex art. Parte_1
231/02 dalla risoluzione al saldo effettivo, per le causali di cui in parte motiva;
2) Condanna al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
dell'importo di € 214.580,04, oltre interessi legali dalla domanda al Parte_1
saldo effettivo, per le causali di cui in parte motiva;
3) Condanna - a sua cura e spese - all'immediata restituzione Controparte_1
in favore di ei seguenti beni di cui al contratto di locazione Parte_1
operativa prodotto sub. doc. 3 da parte ricorrente. secondo le modalità indicate in ricorso;
4) Condanna alla rifusione in favore di Controparte_1 [...] delle spese processuali che liquida in € 786,00 per spese, € 9.142,00 per Parte_1
compensi, oltre spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Sentenza per legge esecutiva.
Milano, 20/01/2025
Il Giudice
Dott.ssa Roberta Sperati
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