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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 08/04/2025, n. 2007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2007 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12091/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Pappalardo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 12091/2021 promossa da:
, (C.F. ), domiciliata come in atti;
Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. FRANCESCO SPAMPINATO giusta procura in atti.
ATTRICE
contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
domiciliata come in atti;
rappresentata e difesa dall'avv. GIUSEPPE IPPOLITO giusta procura in atti.
CONVENUTA
CONCLUSIONI
pagina 1 di 13 All'udienza di precisazione delle conclusioni del 23/10/2024 le parti hanno concluso come in verbale e da note di trattazione telematica scritta.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
La domanda di parte attrice è fondata e, nei limiti del danno effettivamente provato, merita accoglimento per quanto di ragione.
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio ha chiesto la Parte_1
condanna, ex artt. 2051 – 2043 c.c., della al Controparte_1
risarcimento, quantificato in € 30.171,90, dei pregiudizi non patrimoniali (danno biologico) e patrimoniali (spese mediche e consulenza tecnica di parte) subiti dalla stessa attrice a seguito dell'incidente dell'8.7.2017, alle ore 15.00 circa, presso il reparto cardiologia dell'Ospedale
Cannizzaro; più in particolare ha esposto che, nel tentativo di raggiungere il piano inferiore, è scivolata su un gradino rivestito di soglie di marmo liscio, non dotate di bande antisdrucciolo e rese viscide dalla presenza di liquido incolore, arrestando la sua caduta sulla successiva rampa e riportando le lesioni descritte in atti.
Costituitasi in giudizio, la ha chiesto il Controparte_1
rigetto integrale della domanda per tutte le ragioni indicate in comparsa (alla quale per brevità si rinvia), negando in particolare di avere responsabilità alcuna in ordine alla caduta e alle conseguenti lesioni, trattandosi di sinistro avvenuto in presenza di scale realizzate in conformità alle prescrizioni di legge, in assenza di qualsivoglia liquido o altro pericolo sulla rampa in cui è avvenuta la caduta, dopo un servizio di pulizia regolarmente effettuato e di una caduta in grado di essere evitata con l'ordinaria pagina 2 di 13 diligenza, anche in relazione alla buona illuminazione. In subordine parte convenuta ha eccepito il concorso di colpa della danneggiata e ha contestato comunque la quantificazione della pretesa risarcitoria, considerando in particolare le reali lesioni patite quale conseguenza del sinistro e la non risarcibilità delle spese di c.t.p.
Orbene, parte attrice ha posto a sostegno della domanda risarcitoria il generale obbligo incombente al proprietario o custode di adottare tutte le precauzioni od accorgimenti idonei ad evitare che la cosa custodita rechi pericolo ad altri.
Ai fini dell'operatività della presunzione di cui all'art. 2051 c.c. occorrono due presupposti e cioè: a) che la domanda di risarcimento sia rivolta contro il "custode" della cosa;
b) che il danno lamentato sia stato cagionato "dalla cosa".
Quanto al primo profilo non vi è contestazione della controparte, poiché è incontroverso che la rampa di scala causa della caduta sia di proprietà o comunque nella disponibilità della
[...]
. Peraltro, la responsabilità per danni da cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 c.c., si CP_1
fonda non sulla proprietà della cosa, bensì sul rapporto di custodia, ovvero sulla relazione intercorrente fra la cosa dannosa e colui il quale ha l'effettivo potere su di essa, ossia non sempre il proprietario, ma eventualmente anche il possessore o il detentore. Nella fattispecie parte convenuta ha eccepito di avere provveduto alla pulizia della rampa di scala, confermando di essere tenuta, sotto tale profilo, alla cura della cosa.
Il secondo requisito, ossia quello del danno cagionato “dalla cosa”, è invece oggetto di chiara contestazione e sussiste quando la cosa in custodia non entra come mera occasione nel processo produttivo del danno, ma è essa stessa causa o concausa del danno: vuoi perché arrecato dalla cosa direttamente, a cagione del suo intrinseco potere, vuoi perché arrecato da un agente o processo dannoso insorto od eccitato nella cosa.
pagina 3 di 13 Nella fattispecie è però emerso, all'esito dell'istruttoria, che la caduta dell'attrice è avvenuta a cagione delle condizioni intrinsecamente pericolose della scala, caratterizzata dalla presenza di un liquido viscido e dall'assenza di presidi di sicurezza antiscivolo sui gradini, obbligatori o meno che fossero;
non vi è al contempo prova di eventuali ipotesi di caso fortuito, e in particolare di una disattenzione, negligenza o imprudenza della stessa che possa aver escluso il nesso causale fra Pt_1
cosa e danno cagionato.
Con riguardo alla dinamica del sinistro, e quindi del presupposto del danno cagionato dalla cosa, sono stati infatti sentiti solo i testi indicati da parte attrice, ossia e Testimone_1 Tes_2
i quali, pur legati all'attrice da legami di parentela, hanno reso dichiarazioni precise e
[...]
intrinsecamente credibili e sono a diretta conoscenza dei fatti per cui è causa, poiché si trovavano dietro l'attrice al momento della caduta, in posizione sopraelevata.
I testi hanno in sintesi spiegato che, mentre stavano lasciando insieme l'Ospedale dopo una visita ad un congiunto, ha iniziato a percorre una rampa di scale in discesa e, Parte_1
dopo averla in parte affrontata, è caduta in corrispondenza di un punto che, come i testi hanno avuto modo successivamente di constatare, era cosparso di una sostanza liquida e incolore. I testi hanno inoltre descritto la scala come in marmo liscio, ampia, con la presenza di un corrimano e non illuminata direttamente.
La scala indicata in citazione, riconosciuta nelle foto prodotte in atti, non presentava inoltre a prima vista alcuna anomalia che potesse consigliare all'utente di media diligenza di non percorrerla o di affrontarla solo lateralmente appoggiandosi al corrimano.
Parte convenuta, dal canto suo, non ha indicato testi presenti al momento del sinistro o comunque sopraggiunti poco dopo, in grado di escludere la stessa presenza o, quantomeno, il rilievo pagina 4 di 13 causale della principale anomalia e fonte di pericolo descritta dalla controparte, ossa il liquido incolore che, in quantità decrescente dall'alto verso il basso, era posto lungo il percorso offerto agli utenti.
Il teste , dipendente di parte convenuta e responsabile dell'ufficio tecnico Testimone_3
dell'Ospedale, ha dal canto suo descritto soltanto una fonte di luce da presumersi idonea, perché, a prescindere dalla sua collocazione, sulla quale peraltro i testi di parte attrice non hanno saputo rendere una chiara descrizione, in grado di illuminare adeguatamente l'intera rampa di scale.
L'assenza di oscurità esclude però solo una fonte di ulteriore potenziale pericolo;
per il resto, a fronte dell'assorbente rilievo della presenza di una sostanza scivolosa lungo le scale, non sono emersi elementi di valutazione idonei a supportare la tesi secondo cui alla dinamica del sinistro possa avere concorso la stessa attrice, anche per mera imprudenza o disattenzione. Non si ritiene, in particolare, che possa considerarsi impudente, a fronte della presenza di una ampia scala in marmo, la scelta di percorrerla centralmente, ovvero presumersi frutto di disattenzione il non aver evitato un liquido incolore posto sulla scalinata in marmo, pur in presenza di una buona illuminazione. Non appare infine possibile considerare non dimostrata la dinamica ricostruita in istruttoria per un presunto contrasto con quanto dichiarato in sede stragiudiziale (in ogni caso. non vi è reale contrasto fra riferita accidentalità
della caduta per mancanza dei presidi antiscivolo su superficie sdrucciolevole e caduta determinata dalla presenza di un liquido sulle scale).
Ciò premesso in punto di fatto, grava sull'attore l'onere di provare l'esistenza del nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, che configuri un fatto imprevedibile ed eccezionale avente carattere causale autonomo, che può essere costituto anche dal comportamento di un soggetto terzo o dello stesso danneggiato (cfr., tra le tante sentenze conformi, Cass. n. 8229/10;
Cass. n. 5658/10, Cass. n. 23584/13). La responsabilità del custode, ai sensi dell'art. 2051 c.c., deve pagina 5 di 13 però escludersi non già in base al possibile contributo causale del fatto del terzo, bensì
dall'accertamento positivo che il danno è stato causato dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato, il quale ha avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno (cfr. Cass. 24342/2015).
Nella specie deve ritenersi che la parte attrice abbia assolto all'onere della prova della sussistenza del nesso eziologico tra l'evento lesivo e la cosa in custodia.
La caduta è stata infatti determinata dalla pericolosità in concreto della scala, perché, a differenza di quanto dedotto ma non provato dalla parte convenuta, cosparsa di un liquido non visibile agevolmente e idonea a cagionare la caduta dell'attrice, poi effettivamente avvenuta.
La dinamica del sinistro, per come è emersa in atti, non evidenzia quindi profili di negligenza, di disattenzione o di anomalia nel comportamento di parte attrice.
Al contempo, rilevando di avere provveduto alla pulizia prima del sinistro, l'azienda ospedaliera convenuta ha, almeno in parte, evidenziato il rilievo causale del fatto del terzo rimasto ignoto che,
nonostante specifica manutenzione e pulizia, ha determinato la formazione di una anomalia repentinamente e prima che la convenuta potesse intervenire (si pensi all'ipotesi dello sversamento di liquido sulle scale determinato poco prima da altro utente).
Parte convenuta, tuttavia, si è limitata ad una generica allegazione e nulla ha dimostrato in ordine alle concrete modalità di esecuzione degli obblighi di pulizia e custodia della scala.
E' vero che non si può ragionevolmente pretendere che il custode eserciti una vigilanza costante,
quotidiana, sullo stato dei manufatti custoditi, ma è vero anche che sarebbe stato onere dell'interessato esporre – e dimostrare –, quale fosse a monte il suo programma di pulizia preventiva e di controllo delle fonti occasionali di pericolo, dimostrando che il liquido sia comparso in tempi e modi tali da sfuggire a un ipotetico e regolare piano di pulizia controllo delle condizioni del bene, compatibile con le caratteristiche e la destinazione del bene medesimo.
pagina 6 di 13 La prova liberatoria, d'altra parte, deve essere fornita dal custode, mediante la dimostrazione positiva dell'esistenza di un fattore esterno che presenti i caratteri dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità.
In definitiva, provata la caduta per effetto delle condizioni della scala e mancando sufficienti elementi di giudizio che consentano di ipotizzare anche un concorso di colpa della parte attrice nella produzione del sinistro, ai sensi dell'art. 2051 c.c. va affermata la responsabilità della convenuta per omessa custodia del bene e per l'incidente occorso all'attrice, con il conseguente obbligo di risarcire il danno arrecato.
Quanto ai danni subiti, va innanzitutto osservato che l'entità del danno biologico patito da parte attrice è stata adeguatamente contestata, avendo parte convenuta. sin dalla comparsa di costituzione affermato che, in ogni caso, la ha chiesto il risarcimento anche in relazione a danni non Pt_1
riconducibile al sinistro. È infatti una contestazione specifica, in ordine al quantum debeatur, anche quella con cui una parte, come nella fattispecie, chieda l'integrale rigetto dell'avversa domanda,
lamentando che i danni sofferti dalla controparte non si sarebbero verificati ove la stessa avesse tenuto un comportamento diligente, e, in via subordinata, invochi una riduzione rispetto all'ammontare richiesto in quanto non corrispondente all'entità del pregiudizio sofferto. Deve precisarsi inoltre che il principio di non contestazione deve necessariamente essere coordinato con il principio di vicinanza della prova: e, cioè, la specificità della contestazione varia a seconda della prossimità del contestatore al fatto. Appare in particolare evidente che, nel caso in cui un soggetto assuma di avere subito un pregiudizio fisico, la parte convenuta non può contestare la quantificazione del danno in modo più
specifico di quanto è nella fattispecie avvenuto sulla base della documentazione in atti e di quanto illustrato dalla controparte anche con l'ausilio di c.t.p.; il grado di specificità della contestazione, in pagina 7 di 13 altri termini, varia certamente in ragione della conoscenza o meno che la parte ne abbia e della possibilità concreta di offrire elementi di valutazione di segno contrario.
Disposta quindi c.t.u., dalla relazione di consulenza tecnica di ufficio medica a firma della
Dott.ssa le cui conclusioni precise e puntuali su ogni argomento trattato vanno Persona_1
pienamente condivise, si evince che a seguito dell'incidente ebbe a riportare un Parte_1
trauma contusivo a carico della colonna lombosacrale con fratture dei processi trasversi di L3 e L4 di sinistra, di cui allo stato presenta gli esiti ormai stabilizzati, valutabili in termini di gravità lieve.
Non sussiste in proposito alcuna contraddizione nella relazione e non occorre sul punto procedere ad ulteriore attività istruttoria in quanto il c.t.u. ha adeguatamente e in modo condivisibile evidenziato che la divergenza con le conclusioni del consulente di parte attrice deriva principalmente dall'assenza di prova, anche in termini di alta probabilità razionale e non di certezza, del nesso causale fra il sinistro e le due ernie diagnosticate alla parte attrice ben 150 giorni dopo, nonostante i controlli effettuati anche in precedenza. In sintesi, anche in considerazione delle molteplici cause che possono determinare l'ernia, è solo possibile (secondo il c.t.u. la possibilità è altresì remota) ma non probabile che nel caso di specie vi sia un nesso eziologico fra sinistro e lesione in questione.
È inoltre emerso che i restanti postumi, entro i limiti evidenziati, sono diretta conseguenza dell'incidente, secondo tutti i criteri medico - legali.
Il consulente di ufficio ha concluso affermando che lo stato attuale dell'attrice è stabilito dai seguenti parametri (cfr. relazione in atti, dalla quale si evince che il c.t.u. ha indicato i criteri e la letteratura di riferimento, giungendo a una valutazione entro il range previsto):
- invalidità permanente (danno biologico): 3 % (tre per cento);
- invalidità temporanea parziale al 75 %: gg. 30 (trenta);
- invalidità temporanea parziale al 50 %: gg. 25 (venticinque).
pagina 8 di 13 Sono infine state riconosciute congrue e documentate spese mediche per € 30,00
Avverso le suddette conclusioni sono state proposte osservazioni di carattere tecnico da parte dell'attrice, come già detto però adeguatamente considerate e confutate dal c.t.u. al fine di confermare le proprie valutazioni.
Pertanto, la parte attrice ha certamente diritto al risarcimento del c.d. danno biologico,
consistente nella menomazione dell'integrità psicofisica, che è sempre presente in caso di accertata invalidità; tale voce di danno condiziona la vita di relazione del soggetto leso nella esplicazione della sua personalità, in tutte le sue forme (sociali, culturali, estetiche, nel lavoro, nelle relazioni sociali, ecc.)
e deve essere risarcita.
Nella liquidazione di detto danno biologico patito dalla parte attrice, l'unico criterio utilizzabile
è quello equitativo e questo giudice ritiene di dover utilizzare i valori indicati nelle tabelle milanesi per il 2024, anche alla luce del condivisibile orientamento a tal proposito espresso dalla Suprema Corte
(cfr. Cass. 12408/11). Le tabelle infatti offrono, in termini globali e sintetici, un parametro di riferimento utile e completo al fine della valutazione dei profili, non solo d'ordine strettamente biologico, che in concreto caratterizzano detto danno. All'occorrenza, poi, tali valori vanno ulteriormente incrementati solo ove risultino provati un apprezzabile e peculiare aspetto relazionale dinamico idoneo a comprimere valori costituzionalmente protetti o gravi situazioni di dolore e sofferenza che non siano degenerati in malattia, caratterizzanti però la vita di quel singolo e particolare individuo.
Indi, tenuto conto della suddetta tabella, dell'età della al momento dell'incidente (38 Pt_1
anni) e della percentuale d'invalidità (3 %), va liquidata innanzitutto la somma di euro € 3.832,00 a titolo di danno non patrimoniale.
pagina 9 di 13 Inoltre, vanno liquidati € 4.025,00 per il danno biologico temporaneo (invalidità temporanea parziale al 75% € 2.587,50; invalidità temporanea parziale al 50% € 1.437,50).
Pertanto, appare dunque corretta una quantificazione del risarcimento del danno non patrimoniale nella misura complessiva di € 7.857,00
Quale consolidata modalità liquidatoria ex officio della componente di danno in questione,
appare valido l'insegnamento della Corte di Cassazione di cui alla sentenza n. 1712 del 1995; pertanto sugli importi liquidati in moneta attuale (sono state infatti utilizzate le tabelle per il 2024), previa loro devalutazione secondo gli opportuni indici Istat alla data dell'illecito, andranno computati gli interessi legali sui singoli importi annualmente rivalutati dalla stessa data al saldo effettivo. Le somme suddette costituiscono infatti un credito di valore, con la conseguenza che il giudice deve tenere conto, pure di ufficio, della svalutazione monetaria intervenuta;
quanto, poi, agli interessi sulle somme dovute a titolo di risarcimento dei danni, essi devono essere riconosciuti anche d'ufficio integrando una componente del danno nascente dal medesimo fatto generatore e non avendo un fondamento autonomo rispetto a quello dell'obbligazione principale cui accedono (cfr. in questo senso, tra le tante, Cass. n. 98/1287 e
Cass. n. 11781/02).
Alla luce dell'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza delle sezioni unite dell'11 novembre 2008 n. 26972 e dell'orientamento prevalente nelle successive pronunce di legittimità, nessun'altra voce di danno non patrimoniale deve essere risarcita, in quanto “Il danno non
patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui
liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dal danneggiato, ma
senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici, si che il
danno biologico, il danno morale, quello alla vita di relazione e quello cosiddetto esistenziale devono
esser valutati unitariamente nella voce del danno non patrimoniale“ (Cass. 19517 del 2010).
pagina 10 di 13 Resta inoltre fermo l'onere del danneggiato di allegare gli elementi di fatto dai quali possa desumersi, anche in via presuntiva, l'esistenza e l'entità dei pregiudizi sofferti.
Peraltro, al riconoscimento, come nella fattispecie, di danni biologici di lieve entità, corrisponderà
un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate,
dovendo ritenersi normalmente assorbite, nel riscontrato danno biologico di natura di lieve entità (salva la rigorosa prova contraria), anche le conseguenze astrattamente considerabili sul piano del c.d. danno morale (Cass. civ., III sez. civ., 03/03/2023 n. 6443).
Ritiene inoltre il decidente, quanto al restante danno patrimoniale, di dover condividere l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, se la pretesa risarcitoria sfocia in un giudizio nel quale il richiedente sia vittorioso, il rimborso delle spese, qualora espressamente richiesto, debba comprendere anche le spese di consulenza tecnica di parte. Le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano infatti tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, comma 1 c.p.c.,
della facoltà di escluderle dalla ripetizione ritenendole eccessive o superflue (cfr. Cass. civ.,
18.05.2015, n. 10173; Cass. 6056/1990; Cass. 25.11.75 n. 3946; 5.11.1977 n. 4707). Vero è che la condanna del soccombente a rimborsare alla controparte il compenso per l'assistenza del consulente di parte presuppone la prova dell'effettività della spesa;
a tal fine però deve ritenersi sufficiente che la parte vittoriosa abbia quantomeno assunto la relativa obbligazione, seppure il pagamento non sia stato ancora effettuato al momento della sentenza. Nella fattispecie l'obbligazione nei confronti del consulente tecnico di parte, che ha certamente eseguito le proprie prestazioni professionali, è stata assunto e l'importo richiesto, di € 400,00, deve ritenersi ampiamente congruo.
Quanto alle spese, l'accoglimento in misura ridotta di una domanda formulata in un unico capo non configura una reciproca soccombenza, poiché quest'ultima si verifica solo in presenza di una pagina 11 di 13 pluralità di domande contrapposte o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi. Pertanto, tale circostanza non comporta la condanna al pagamento delle spese processuali della parte vittoriosa in favore di quella soccombente, ma può giustificare al massimo una compensazione, totale o parziale, delle spese stesse (cfr. Cassazione civile sez. III, 18/12/2024, n.
33147).
Nel caso in esame, tenendo conto del valore della domanda (circa € 30.000,00) e del risarcimento, sensibilmente inferiore, effettivamente riconosciuto, si ritiene che in virtù del principio della soccombenza parte convenuta vada condannata al pagamento di metà spese processuali, nella misura indicata in dispositivo (tenendo conto del valore effettivo), in favore dell'odierna attrice
(parametro medio per valore effettivo per tutte le fasi). Le restanti spese processuali vanno compensate.
Sennonché, anche applicando la suddetta compensazione, la somma astrattamente liquidabile sarebbe pari ad € 2.538,50, ossia comunque superiore ai compensi di cui alla nota spese e i compensi devono essere ridotti entro la domanda.
Le spese della c.t.u. vanno poste definitivamente a carico di entrambe le parti in solido, poiché
funzionali sia alla fondata domanda dell'attrice sia all'accertamento della reale entità del quantum
risarcibile.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Catania, dott. Angelo Pappalardo, in funzione di Giudice unico,
definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g. 12091/2021;
1) condanna la al risarcimento dei Controparte_1
danni non patrimoniali subiti da a causa dell'incidente del 8.07.2017 e, per Parte_1
l'effetto, la condanna al pagamento in favore di della somma di € 7.857,00. Parte_1
Sull'importo liquidato in moneta attuale, previa sua devalutazione secondo gli opportuni indici Istat
pagina 12 di 13 alla data dell'illecito, andranno computati gli interessi legali sui singoli importi annualmente rivalutati dalla stessa data al saldo effettivo;
2) condanna la al risarcimento dei danni Controparte_1
patrimoniali subiti da a causa dell'incidente del 8.07.2017 e, per l'effetto, la Parte_1
condanna al pagamento in favore di della somma di € 30,00 per spese mediche Parte_1
e di € 400,00 per spese di c.t.p, oltre interessi dall'esborso, o in mancanza dalla domanda, al soddisfo;
3) condanna la al pagamento in favore Controparte_1
dell'attrice della metà delle spese processuali, che in tal misura ridotta liquida Parte_1
in complessivi € 1.265,00, oltre € 571,00 per spese vive, oltre rimborso forfetario al 15% sui compensi ex art. 2 DM 55/2014, IVA e CPA;
4) compensa per il resto le spese processuali;
5) pone le spese di c.t.u., già liquidate in atti, definitivamente a carico di entrambe le parti, in solido.
Così deciso in Catania, il 8 aprile 2025
Il GIUDICE
dott. Angelo Pappalardo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Pappalardo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 12091/2021 promossa da:
, (C.F. ), domiciliata come in atti;
Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. FRANCESCO SPAMPINATO giusta procura in atti.
ATTRICE
contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
domiciliata come in atti;
rappresentata e difesa dall'avv. GIUSEPPE IPPOLITO giusta procura in atti.
CONVENUTA
CONCLUSIONI
pagina 1 di 13 All'udienza di precisazione delle conclusioni del 23/10/2024 le parti hanno concluso come in verbale e da note di trattazione telematica scritta.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
La domanda di parte attrice è fondata e, nei limiti del danno effettivamente provato, merita accoglimento per quanto di ragione.
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio ha chiesto la Parte_1
condanna, ex artt. 2051 – 2043 c.c., della al Controparte_1
risarcimento, quantificato in € 30.171,90, dei pregiudizi non patrimoniali (danno biologico) e patrimoniali (spese mediche e consulenza tecnica di parte) subiti dalla stessa attrice a seguito dell'incidente dell'8.7.2017, alle ore 15.00 circa, presso il reparto cardiologia dell'Ospedale
Cannizzaro; più in particolare ha esposto che, nel tentativo di raggiungere il piano inferiore, è scivolata su un gradino rivestito di soglie di marmo liscio, non dotate di bande antisdrucciolo e rese viscide dalla presenza di liquido incolore, arrestando la sua caduta sulla successiva rampa e riportando le lesioni descritte in atti.
Costituitasi in giudizio, la ha chiesto il Controparte_1
rigetto integrale della domanda per tutte le ragioni indicate in comparsa (alla quale per brevità si rinvia), negando in particolare di avere responsabilità alcuna in ordine alla caduta e alle conseguenti lesioni, trattandosi di sinistro avvenuto in presenza di scale realizzate in conformità alle prescrizioni di legge, in assenza di qualsivoglia liquido o altro pericolo sulla rampa in cui è avvenuta la caduta, dopo un servizio di pulizia regolarmente effettuato e di una caduta in grado di essere evitata con l'ordinaria pagina 2 di 13 diligenza, anche in relazione alla buona illuminazione. In subordine parte convenuta ha eccepito il concorso di colpa della danneggiata e ha contestato comunque la quantificazione della pretesa risarcitoria, considerando in particolare le reali lesioni patite quale conseguenza del sinistro e la non risarcibilità delle spese di c.t.p.
Orbene, parte attrice ha posto a sostegno della domanda risarcitoria il generale obbligo incombente al proprietario o custode di adottare tutte le precauzioni od accorgimenti idonei ad evitare che la cosa custodita rechi pericolo ad altri.
Ai fini dell'operatività della presunzione di cui all'art. 2051 c.c. occorrono due presupposti e cioè: a) che la domanda di risarcimento sia rivolta contro il "custode" della cosa;
b) che il danno lamentato sia stato cagionato "dalla cosa".
Quanto al primo profilo non vi è contestazione della controparte, poiché è incontroverso che la rampa di scala causa della caduta sia di proprietà o comunque nella disponibilità della
[...]
. Peraltro, la responsabilità per danni da cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 c.c., si CP_1
fonda non sulla proprietà della cosa, bensì sul rapporto di custodia, ovvero sulla relazione intercorrente fra la cosa dannosa e colui il quale ha l'effettivo potere su di essa, ossia non sempre il proprietario, ma eventualmente anche il possessore o il detentore. Nella fattispecie parte convenuta ha eccepito di avere provveduto alla pulizia della rampa di scala, confermando di essere tenuta, sotto tale profilo, alla cura della cosa.
Il secondo requisito, ossia quello del danno cagionato “dalla cosa”, è invece oggetto di chiara contestazione e sussiste quando la cosa in custodia non entra come mera occasione nel processo produttivo del danno, ma è essa stessa causa o concausa del danno: vuoi perché arrecato dalla cosa direttamente, a cagione del suo intrinseco potere, vuoi perché arrecato da un agente o processo dannoso insorto od eccitato nella cosa.
pagina 3 di 13 Nella fattispecie è però emerso, all'esito dell'istruttoria, che la caduta dell'attrice è avvenuta a cagione delle condizioni intrinsecamente pericolose della scala, caratterizzata dalla presenza di un liquido viscido e dall'assenza di presidi di sicurezza antiscivolo sui gradini, obbligatori o meno che fossero;
non vi è al contempo prova di eventuali ipotesi di caso fortuito, e in particolare di una disattenzione, negligenza o imprudenza della stessa che possa aver escluso il nesso causale fra Pt_1
cosa e danno cagionato.
Con riguardo alla dinamica del sinistro, e quindi del presupposto del danno cagionato dalla cosa, sono stati infatti sentiti solo i testi indicati da parte attrice, ossia e Testimone_1 Tes_2
i quali, pur legati all'attrice da legami di parentela, hanno reso dichiarazioni precise e
[...]
intrinsecamente credibili e sono a diretta conoscenza dei fatti per cui è causa, poiché si trovavano dietro l'attrice al momento della caduta, in posizione sopraelevata.
I testi hanno in sintesi spiegato che, mentre stavano lasciando insieme l'Ospedale dopo una visita ad un congiunto, ha iniziato a percorre una rampa di scale in discesa e, Parte_1
dopo averla in parte affrontata, è caduta in corrispondenza di un punto che, come i testi hanno avuto modo successivamente di constatare, era cosparso di una sostanza liquida e incolore. I testi hanno inoltre descritto la scala come in marmo liscio, ampia, con la presenza di un corrimano e non illuminata direttamente.
La scala indicata in citazione, riconosciuta nelle foto prodotte in atti, non presentava inoltre a prima vista alcuna anomalia che potesse consigliare all'utente di media diligenza di non percorrerla o di affrontarla solo lateralmente appoggiandosi al corrimano.
Parte convenuta, dal canto suo, non ha indicato testi presenti al momento del sinistro o comunque sopraggiunti poco dopo, in grado di escludere la stessa presenza o, quantomeno, il rilievo pagina 4 di 13 causale della principale anomalia e fonte di pericolo descritta dalla controparte, ossa il liquido incolore che, in quantità decrescente dall'alto verso il basso, era posto lungo il percorso offerto agli utenti.
Il teste , dipendente di parte convenuta e responsabile dell'ufficio tecnico Testimone_3
dell'Ospedale, ha dal canto suo descritto soltanto una fonte di luce da presumersi idonea, perché, a prescindere dalla sua collocazione, sulla quale peraltro i testi di parte attrice non hanno saputo rendere una chiara descrizione, in grado di illuminare adeguatamente l'intera rampa di scale.
L'assenza di oscurità esclude però solo una fonte di ulteriore potenziale pericolo;
per il resto, a fronte dell'assorbente rilievo della presenza di una sostanza scivolosa lungo le scale, non sono emersi elementi di valutazione idonei a supportare la tesi secondo cui alla dinamica del sinistro possa avere concorso la stessa attrice, anche per mera imprudenza o disattenzione. Non si ritiene, in particolare, che possa considerarsi impudente, a fronte della presenza di una ampia scala in marmo, la scelta di percorrerla centralmente, ovvero presumersi frutto di disattenzione il non aver evitato un liquido incolore posto sulla scalinata in marmo, pur in presenza di una buona illuminazione. Non appare infine possibile considerare non dimostrata la dinamica ricostruita in istruttoria per un presunto contrasto con quanto dichiarato in sede stragiudiziale (in ogni caso. non vi è reale contrasto fra riferita accidentalità
della caduta per mancanza dei presidi antiscivolo su superficie sdrucciolevole e caduta determinata dalla presenza di un liquido sulle scale).
Ciò premesso in punto di fatto, grava sull'attore l'onere di provare l'esistenza del nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, che configuri un fatto imprevedibile ed eccezionale avente carattere causale autonomo, che può essere costituto anche dal comportamento di un soggetto terzo o dello stesso danneggiato (cfr., tra le tante sentenze conformi, Cass. n. 8229/10;
Cass. n. 5658/10, Cass. n. 23584/13). La responsabilità del custode, ai sensi dell'art. 2051 c.c., deve pagina 5 di 13 però escludersi non già in base al possibile contributo causale del fatto del terzo, bensì
dall'accertamento positivo che il danno è stato causato dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato, il quale ha avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno (cfr. Cass. 24342/2015).
Nella specie deve ritenersi che la parte attrice abbia assolto all'onere della prova della sussistenza del nesso eziologico tra l'evento lesivo e la cosa in custodia.
La caduta è stata infatti determinata dalla pericolosità in concreto della scala, perché, a differenza di quanto dedotto ma non provato dalla parte convenuta, cosparsa di un liquido non visibile agevolmente e idonea a cagionare la caduta dell'attrice, poi effettivamente avvenuta.
La dinamica del sinistro, per come è emersa in atti, non evidenzia quindi profili di negligenza, di disattenzione o di anomalia nel comportamento di parte attrice.
Al contempo, rilevando di avere provveduto alla pulizia prima del sinistro, l'azienda ospedaliera convenuta ha, almeno in parte, evidenziato il rilievo causale del fatto del terzo rimasto ignoto che,
nonostante specifica manutenzione e pulizia, ha determinato la formazione di una anomalia repentinamente e prima che la convenuta potesse intervenire (si pensi all'ipotesi dello sversamento di liquido sulle scale determinato poco prima da altro utente).
Parte convenuta, tuttavia, si è limitata ad una generica allegazione e nulla ha dimostrato in ordine alle concrete modalità di esecuzione degli obblighi di pulizia e custodia della scala.
E' vero che non si può ragionevolmente pretendere che il custode eserciti una vigilanza costante,
quotidiana, sullo stato dei manufatti custoditi, ma è vero anche che sarebbe stato onere dell'interessato esporre – e dimostrare –, quale fosse a monte il suo programma di pulizia preventiva e di controllo delle fonti occasionali di pericolo, dimostrando che il liquido sia comparso in tempi e modi tali da sfuggire a un ipotetico e regolare piano di pulizia controllo delle condizioni del bene, compatibile con le caratteristiche e la destinazione del bene medesimo.
pagina 6 di 13 La prova liberatoria, d'altra parte, deve essere fornita dal custode, mediante la dimostrazione positiva dell'esistenza di un fattore esterno che presenti i caratteri dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità.
In definitiva, provata la caduta per effetto delle condizioni della scala e mancando sufficienti elementi di giudizio che consentano di ipotizzare anche un concorso di colpa della parte attrice nella produzione del sinistro, ai sensi dell'art. 2051 c.c. va affermata la responsabilità della convenuta per omessa custodia del bene e per l'incidente occorso all'attrice, con il conseguente obbligo di risarcire il danno arrecato.
Quanto ai danni subiti, va innanzitutto osservato che l'entità del danno biologico patito da parte attrice è stata adeguatamente contestata, avendo parte convenuta. sin dalla comparsa di costituzione affermato che, in ogni caso, la ha chiesto il risarcimento anche in relazione a danni non Pt_1
riconducibile al sinistro. È infatti una contestazione specifica, in ordine al quantum debeatur, anche quella con cui una parte, come nella fattispecie, chieda l'integrale rigetto dell'avversa domanda,
lamentando che i danni sofferti dalla controparte non si sarebbero verificati ove la stessa avesse tenuto un comportamento diligente, e, in via subordinata, invochi una riduzione rispetto all'ammontare richiesto in quanto non corrispondente all'entità del pregiudizio sofferto. Deve precisarsi inoltre che il principio di non contestazione deve necessariamente essere coordinato con il principio di vicinanza della prova: e, cioè, la specificità della contestazione varia a seconda della prossimità del contestatore al fatto. Appare in particolare evidente che, nel caso in cui un soggetto assuma di avere subito un pregiudizio fisico, la parte convenuta non può contestare la quantificazione del danno in modo più
specifico di quanto è nella fattispecie avvenuto sulla base della documentazione in atti e di quanto illustrato dalla controparte anche con l'ausilio di c.t.p.; il grado di specificità della contestazione, in pagina 7 di 13 altri termini, varia certamente in ragione della conoscenza o meno che la parte ne abbia e della possibilità concreta di offrire elementi di valutazione di segno contrario.
Disposta quindi c.t.u., dalla relazione di consulenza tecnica di ufficio medica a firma della
Dott.ssa le cui conclusioni precise e puntuali su ogni argomento trattato vanno Persona_1
pienamente condivise, si evince che a seguito dell'incidente ebbe a riportare un Parte_1
trauma contusivo a carico della colonna lombosacrale con fratture dei processi trasversi di L3 e L4 di sinistra, di cui allo stato presenta gli esiti ormai stabilizzati, valutabili in termini di gravità lieve.
Non sussiste in proposito alcuna contraddizione nella relazione e non occorre sul punto procedere ad ulteriore attività istruttoria in quanto il c.t.u. ha adeguatamente e in modo condivisibile evidenziato che la divergenza con le conclusioni del consulente di parte attrice deriva principalmente dall'assenza di prova, anche in termini di alta probabilità razionale e non di certezza, del nesso causale fra il sinistro e le due ernie diagnosticate alla parte attrice ben 150 giorni dopo, nonostante i controlli effettuati anche in precedenza. In sintesi, anche in considerazione delle molteplici cause che possono determinare l'ernia, è solo possibile (secondo il c.t.u. la possibilità è altresì remota) ma non probabile che nel caso di specie vi sia un nesso eziologico fra sinistro e lesione in questione.
È inoltre emerso che i restanti postumi, entro i limiti evidenziati, sono diretta conseguenza dell'incidente, secondo tutti i criteri medico - legali.
Il consulente di ufficio ha concluso affermando che lo stato attuale dell'attrice è stabilito dai seguenti parametri (cfr. relazione in atti, dalla quale si evince che il c.t.u. ha indicato i criteri e la letteratura di riferimento, giungendo a una valutazione entro il range previsto):
- invalidità permanente (danno biologico): 3 % (tre per cento);
- invalidità temporanea parziale al 75 %: gg. 30 (trenta);
- invalidità temporanea parziale al 50 %: gg. 25 (venticinque).
pagina 8 di 13 Sono infine state riconosciute congrue e documentate spese mediche per € 30,00
Avverso le suddette conclusioni sono state proposte osservazioni di carattere tecnico da parte dell'attrice, come già detto però adeguatamente considerate e confutate dal c.t.u. al fine di confermare le proprie valutazioni.
Pertanto, la parte attrice ha certamente diritto al risarcimento del c.d. danno biologico,
consistente nella menomazione dell'integrità psicofisica, che è sempre presente in caso di accertata invalidità; tale voce di danno condiziona la vita di relazione del soggetto leso nella esplicazione della sua personalità, in tutte le sue forme (sociali, culturali, estetiche, nel lavoro, nelle relazioni sociali, ecc.)
e deve essere risarcita.
Nella liquidazione di detto danno biologico patito dalla parte attrice, l'unico criterio utilizzabile
è quello equitativo e questo giudice ritiene di dover utilizzare i valori indicati nelle tabelle milanesi per il 2024, anche alla luce del condivisibile orientamento a tal proposito espresso dalla Suprema Corte
(cfr. Cass. 12408/11). Le tabelle infatti offrono, in termini globali e sintetici, un parametro di riferimento utile e completo al fine della valutazione dei profili, non solo d'ordine strettamente biologico, che in concreto caratterizzano detto danno. All'occorrenza, poi, tali valori vanno ulteriormente incrementati solo ove risultino provati un apprezzabile e peculiare aspetto relazionale dinamico idoneo a comprimere valori costituzionalmente protetti o gravi situazioni di dolore e sofferenza che non siano degenerati in malattia, caratterizzanti però la vita di quel singolo e particolare individuo.
Indi, tenuto conto della suddetta tabella, dell'età della al momento dell'incidente (38 Pt_1
anni) e della percentuale d'invalidità (3 %), va liquidata innanzitutto la somma di euro € 3.832,00 a titolo di danno non patrimoniale.
pagina 9 di 13 Inoltre, vanno liquidati € 4.025,00 per il danno biologico temporaneo (invalidità temporanea parziale al 75% € 2.587,50; invalidità temporanea parziale al 50% € 1.437,50).
Pertanto, appare dunque corretta una quantificazione del risarcimento del danno non patrimoniale nella misura complessiva di € 7.857,00
Quale consolidata modalità liquidatoria ex officio della componente di danno in questione,
appare valido l'insegnamento della Corte di Cassazione di cui alla sentenza n. 1712 del 1995; pertanto sugli importi liquidati in moneta attuale (sono state infatti utilizzate le tabelle per il 2024), previa loro devalutazione secondo gli opportuni indici Istat alla data dell'illecito, andranno computati gli interessi legali sui singoli importi annualmente rivalutati dalla stessa data al saldo effettivo. Le somme suddette costituiscono infatti un credito di valore, con la conseguenza che il giudice deve tenere conto, pure di ufficio, della svalutazione monetaria intervenuta;
quanto, poi, agli interessi sulle somme dovute a titolo di risarcimento dei danni, essi devono essere riconosciuti anche d'ufficio integrando una componente del danno nascente dal medesimo fatto generatore e non avendo un fondamento autonomo rispetto a quello dell'obbligazione principale cui accedono (cfr. in questo senso, tra le tante, Cass. n. 98/1287 e
Cass. n. 11781/02).
Alla luce dell'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza delle sezioni unite dell'11 novembre 2008 n. 26972 e dell'orientamento prevalente nelle successive pronunce di legittimità, nessun'altra voce di danno non patrimoniale deve essere risarcita, in quanto “Il danno non
patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui
liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dal danneggiato, ma
senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici, si che il
danno biologico, il danno morale, quello alla vita di relazione e quello cosiddetto esistenziale devono
esser valutati unitariamente nella voce del danno non patrimoniale“ (Cass. 19517 del 2010).
pagina 10 di 13 Resta inoltre fermo l'onere del danneggiato di allegare gli elementi di fatto dai quali possa desumersi, anche in via presuntiva, l'esistenza e l'entità dei pregiudizi sofferti.
Peraltro, al riconoscimento, come nella fattispecie, di danni biologici di lieve entità, corrisponderà
un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate,
dovendo ritenersi normalmente assorbite, nel riscontrato danno biologico di natura di lieve entità (salva la rigorosa prova contraria), anche le conseguenze astrattamente considerabili sul piano del c.d. danno morale (Cass. civ., III sez. civ., 03/03/2023 n. 6443).
Ritiene inoltre il decidente, quanto al restante danno patrimoniale, di dover condividere l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, se la pretesa risarcitoria sfocia in un giudizio nel quale il richiedente sia vittorioso, il rimborso delle spese, qualora espressamente richiesto, debba comprendere anche le spese di consulenza tecnica di parte. Le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano infatti tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, comma 1 c.p.c.,
della facoltà di escluderle dalla ripetizione ritenendole eccessive o superflue (cfr. Cass. civ.,
18.05.2015, n. 10173; Cass. 6056/1990; Cass. 25.11.75 n. 3946; 5.11.1977 n. 4707). Vero è che la condanna del soccombente a rimborsare alla controparte il compenso per l'assistenza del consulente di parte presuppone la prova dell'effettività della spesa;
a tal fine però deve ritenersi sufficiente che la parte vittoriosa abbia quantomeno assunto la relativa obbligazione, seppure il pagamento non sia stato ancora effettuato al momento della sentenza. Nella fattispecie l'obbligazione nei confronti del consulente tecnico di parte, che ha certamente eseguito le proprie prestazioni professionali, è stata assunto e l'importo richiesto, di € 400,00, deve ritenersi ampiamente congruo.
Quanto alle spese, l'accoglimento in misura ridotta di una domanda formulata in un unico capo non configura una reciproca soccombenza, poiché quest'ultima si verifica solo in presenza di una pagina 11 di 13 pluralità di domande contrapposte o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi. Pertanto, tale circostanza non comporta la condanna al pagamento delle spese processuali della parte vittoriosa in favore di quella soccombente, ma può giustificare al massimo una compensazione, totale o parziale, delle spese stesse (cfr. Cassazione civile sez. III, 18/12/2024, n.
33147).
Nel caso in esame, tenendo conto del valore della domanda (circa € 30.000,00) e del risarcimento, sensibilmente inferiore, effettivamente riconosciuto, si ritiene che in virtù del principio della soccombenza parte convenuta vada condannata al pagamento di metà spese processuali, nella misura indicata in dispositivo (tenendo conto del valore effettivo), in favore dell'odierna attrice
(parametro medio per valore effettivo per tutte le fasi). Le restanti spese processuali vanno compensate.
Sennonché, anche applicando la suddetta compensazione, la somma astrattamente liquidabile sarebbe pari ad € 2.538,50, ossia comunque superiore ai compensi di cui alla nota spese e i compensi devono essere ridotti entro la domanda.
Le spese della c.t.u. vanno poste definitivamente a carico di entrambe le parti in solido, poiché
funzionali sia alla fondata domanda dell'attrice sia all'accertamento della reale entità del quantum
risarcibile.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Catania, dott. Angelo Pappalardo, in funzione di Giudice unico,
definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g. 12091/2021;
1) condanna la al risarcimento dei Controparte_1
danni non patrimoniali subiti da a causa dell'incidente del 8.07.2017 e, per Parte_1
l'effetto, la condanna al pagamento in favore di della somma di € 7.857,00. Parte_1
Sull'importo liquidato in moneta attuale, previa sua devalutazione secondo gli opportuni indici Istat
pagina 12 di 13 alla data dell'illecito, andranno computati gli interessi legali sui singoli importi annualmente rivalutati dalla stessa data al saldo effettivo;
2) condanna la al risarcimento dei danni Controparte_1
patrimoniali subiti da a causa dell'incidente del 8.07.2017 e, per l'effetto, la Parte_1
condanna al pagamento in favore di della somma di € 30,00 per spese mediche Parte_1
e di € 400,00 per spese di c.t.p, oltre interessi dall'esborso, o in mancanza dalla domanda, al soddisfo;
3) condanna la al pagamento in favore Controparte_1
dell'attrice della metà delle spese processuali, che in tal misura ridotta liquida Parte_1
in complessivi € 1.265,00, oltre € 571,00 per spese vive, oltre rimborso forfetario al 15% sui compensi ex art. 2 DM 55/2014, IVA e CPA;
4) compensa per il resto le spese processuali;
5) pone le spese di c.t.u., già liquidate in atti, definitivamente a carico di entrambe le parti, in solido.
Così deciso in Catania, il 8 aprile 2025
Il GIUDICE
dott. Angelo Pappalardo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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