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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 05/05/2025, n. 834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 834 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Maria Militello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 924 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA nato a [...] il [...] (C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Antonio Domenico Francesco Giardina, per procura in atti
- ATTORE -
E
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Maria Germana Logorelli, per procura in atti
CONVENUTO
E nato a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_2 C.F._3 rappresentato e difeso dagli avv.ti Raffaele Tommasini e Carmelo Moschella, per procura in atti
CONVENUTO
E nato a [...] il [...] (C.F. , Controparte_3 C.F._4 rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Mercadante
pagina 1 di 9 CONVENUTO
E
(P.IVA , rappresentato e difeso Controparte_4 P.IVA_1 dall'avv. Enrico Vinci
CONVENUTO
OGGETTO: risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale
CONCLUSIONI: come da verbale in atti.
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva in giudizio, dinanzi Parte_1 questo Tribunale, , , Controparte_1 Controparte_2 CP_5
e il rappresentando che, mentre abitava nel Comune di
[...] Controparte_4
, tra il 2010 e il 2013, unitamente agli anziani genitori, subiva le molestie Controparte_4 derivanti dalle attività rumorose all'interno e all'esterno dell'esercizio commerciale “Ferrara bar” sito nel Lungomare Baracca, ubicato a cinque metri dalla sua abitazione.
Rappresentava, in particolare che le numerose diffide inviate al AC e al CP_1
Comune di in ordine all'inquinamento acustico proveniente dal Bar Controparte_4
Ferrara non avevano avuto riscontro, anzi il Comune, in data 5.8.2010, aveva autorizzato il titolare del bar ad effettuare piccoli intrattenimenti nel periodo estivo fino al 30.9.2010, dalle ore 6 alle ore 2, autorizzazione estesa ai trattenimenti musicali anche per il periodo invernale fino al 31.5.2011; -che il AC non dava riscontro agli esposti- denuncia e CP_1 continuava a rilasciare al bar autorizzazioni in deroga all'orario dei trattenimenti musicali, nonostante il GIP presso il Tribunale di Messina avesse emesso decreto penale di condanna per il reato di cui all'art. 659 cp nei confronti del titolare del bar;
- che anche l' aveva Pt_2 confermato che l'attività commerciale superava i limiti di legge in materia di inquinamento acustico.
Lamentava che ciononostante, il il AC e il Controparte_4 CP_1 sindaco il Direttore dell'Area di Polizia municipale , nonostante i CP_2 CP_5
pagina 2 di 9 ripetuti esposti, avevano omesso di verificare il rispetto della normativa per la tutela dell'inquinamento acustico al momento del rilascio delle concessioni per la realizzazione degli impianti, delle licenze e autorizzazioni all'attività e continuavano a rilasciare autorizzazioni in favore del titolare del bar per lo svolgimento di intrattenimenti musicali.
Lamentava, pertanto, che a causa delle condotte omissive e commissive dei soggetti citati in giudizio aveva subito un danno patrimoniale e un danno non patrimoniale e, a causa dell'inerzia delle Autorità amministrative, era stato necessitato a trasferirsi nel Comune di
Milazzo e, in data 4.5.2018, il DSM di Milazzo – Lipari gli rilasciava certificazione di reazione depressiva prolungata e allegava consulenza di parte in ordine al danno biologico patito a causa dei fatti illeciti del dei Sindaci (che ha ricoperto la Controparte_4 CP_1 carica di AC dal 2010 al 2012) e (che ha ricoperto la carica di AC dal 2012 al CP_2
2013), che non hanno fatto ricorso ai poteri di ordinanza attribuiti dal d.lgs. 267/2000e che, pertanto, sono responsabili per il reato di abuso d'ufficio e rifiuto di atti d'ufficio, nonché il
Direttore dell'Area della Polizia municipale , che non si è attivato per l'applicazione CP_5 della normativa in materia di inquinamento acustico.
Si costituiva in giudizio , che contestava le deduzioni di parte attrice Controparte_1 evidenziando che tutti i procedimenti iscritti a seguito delle denunce dell'attore nei confronti dello stesso per i reati di cui agli artt. 323, 659, 328 c.p. sono stati archiviati (proc. 5981/11,
3308/12, 3563/12, 5714/12, 2821/14 RGNR).
Deduceva, pertanto, la propria carenza di legittimazione passiva, essendo stato evocato in giudizio a titolo personale, avendo, lo stesso, agito n.q. di AC del Comune di CP_4
.
[...]
Eccepiva l'improcedibilità della domanda, in quanto l'attore non individua, per ciascun convenuto, le competenze e le violazioni.
Eccepiva la prescrizione del diritto, essendo maturata la prescrizione quinquennale, in quanto la prima richiesta risarcitoria nei suoi confronti risale al 9.3.2018, mentre il è CP_1 stato sindaco sino al maggio 2012.
In ogni caso deduceva l'infondatezza della domanda attorea.
pagina 3 di 9 Si costituiva in giudizio il che deduceva l'infondatezza Controparte_4 della domanda, nonché la mancanza di prova del nesso eziologico tra l'evento dannoso e la patologia dell'attore.
Si costituiva in giudizio , che contestava le domande attoree e ne Controparte_2 chiedeva il rigetto.In ogni caso eccepiva l'intervenuta prescrizione della pretesa risarcitoria.
Si costituiva in giudizio , il quale contestava le domande attoree e Controparte_5 chiedeva dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva ovvero l'intervenuta prescrizione quinquennale.
All'udienza del 28.11.2019 il Giudice concedeva alle parti i termini ex art. 183, comma 6, cpc
Con ordinanza dell'1.4.2021 il Giudice rigettava le prove orali chieste dalle parti e la CTU e fissava udienza per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza a trattazione scritta del 16.1.2025 – in cui subentrava la scrivente – la causa veniva assunta in decisione, concedendo alle parti il termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito di memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
L'attore ha agito in giudizio chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, previo accertamento della condotta illecita dei Sindaci e CP_1 CP_2 nei periodi di rispettiva spettanza, del Comandante dell'Area della Polizia municipale e CP_5 del che, con condotte attive e omissive integranti i reati di abuso e di Controparte_4 omissione di atti di ufficio, hanno violato la normativa a tutela della quiete pubblica e dell'inquinamento acustico.
La causa è stata istruita documentalmente.
Prima di procedere all'esame della documentazione prodotta, occorre evidenziare che le ordinanze di archiviazione prodotte in giudizio non sono equiparabili alle sentenze di assoluzione, in quanto il decreto di archiviazione non ha effetti preclusivi in ordine ad una diversa valutazione dei fatti e può portare ad una riapertura delle indagini. Il decreto di archiviazione, pertanto, non preclude neanche che lo stesso fatto sia diversamente valutato e pagina 4 di 9 qualificato dal Giudice civile, in base all'indipendenza delle azioni civile e penale, in quanto il decreto di archiviazione, a differenza della sentenza di assoluzione, presuppone la mancanza di un processo e non ha le caratteristiche della cosa giudicata.
In questa sede, pertanto, sulla scorta della documentazione prodotta, occorre verificare in modo autonomo se siano ravvisabili gli elementi costitutivi dell'illecito civile.
Appare opportuno invertire l'ordine di trattazione delle questioni in quanto l'eccezione di prescrizione è stata sollevata tempestivamente solo da alcuni convenuti, per cui è opportuno verificare preliminarmente la sussistenza degli elementi costitutivi del fatto illecito aquiliano.
In ogni caso appare necessario esaminare preliminarmente i fatti costitutivi del fatto illecito, in quanto la prescrizione quinquennale (che è maturata), aumenta quando il fatto concreta un reato (ad esempio diventa di sei anni qualora la condotta fosse sussunta nel reato di omissione di atti d'ufficio).
Gli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano sono costituiti dal fatto colposo e doloso, dal danno ingiusto e dal nesso causale tra il danno e l'evento.
In particolare, il fatto può consistere sia in una condotta sia in un'omissione e, per essere rilevante, l'omissione deve essere posta in essere in violazione di un obbligo giuridico di intervenire posto dall'ordinamento.
Altro presupposto per il sorgere dell'obbligo risarcitorio è il verificarsi, in conseguenza del fatto illecito, di un danno, che può essere un danno – evento (la lesione di un interesse tutelato dall'ordinamento) o un danno-conseguenza (i pregiudizi sofferti dalla vittima in conseguenza del danno evento). Quello che viene risarcito è il danno conseguenza (che può essere di natura patrimoniale o non patrimoniale), mentre il danno evento è un connotato dell'illeceità del fatto.
Infine, deve essere provato il nesso eziologico tra il fatto illecito e il danno.
Parte attrice ha provato di avere presentato diversi esposti alla Procura, al AC pro tempore del agli assessori e al direttore dell'Area di vigilanza Controparte_4 CP_5 lamentando i disagi derivanti dall'inquinamento acustico proveniente dal vicino bar Ferrara. E tale circostanza non è nemmeno contestata nei diversi atti di costituzione.
pagina 5 di 9 Ciò che occorre verificare è la sussistenza di un fatto colposo o doloso in capo all'amministrazione comunale o ai diversi soggetti convenuti in giudizio.
L'articolo 9 della legge n. 447/1995 regola la situazione di eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, tra cui rientra l'inquinamento acustico fuori limite. Il superamento dei valori limite di rumore differenziale di immissione, stabilito dalla vigente normativa, è documentato al dall'Agenzia regionale per la protezione CP_4 ambientale (Arpa).
L'inquinamento acustico determina la necessità di intervenire a tutela della salute pubblica anche se non coinvolge l'intera collettività, ma singoli cittadini. Pertanto, in caso di rumore molesto derivante da attività soggette ad autorizzazione, il AC ordina speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale delle attività. Quindi, una volta che l' rileva il superamento dei limiti massimi di Pt_2 inquinamento acustico stabiliti dalla normativa di riferimento, c'è un preciso obbligo di intervento del AC.
Ebbene, a seguito dei diversi esposti presentati da , il Cap. – Parte_1 CP_5 direttore dell'area di Polizia municipale – incaricava l' di effettuare i controlli tecnici di Pt_2 competenza (provvedimento del 6.8.2010).
In data 10.9.2010 il Comandante sollecitava il Commissariato di Taormina ad CP_5 effettuare i controlli presso l'esercizio commerciale segnalato, per verificare, nelle vicinanze dell'attività, la presenza di schiamazzi.
Come da nota dell' del 18.11.2010, tuttavia, la pratica veniva archiviata in mancanza di Pt_2 ulteriori richieste di rilevazioni fonometriche da parte del Corpo di Polizia municipale.
Ancora in data 24.5.2011 il Cap. trasmetteva l'esposto presentato da CP_5 Pt_1 all' per effettuare i controlli tecnici di competenza e, in data 30.5.2011, trasmetteva la Pt_2 richiesta anche al AC del Comune di CP_4
In data 11.6.2011 il Corpo di Polizia municipale emetteva un verbale nei confronti del titolare del bar, che esercitava attività di intrattenimento musicale senza la prescritta autorizzazione.
pagina 6 di 9 Il AC , con ordinanza del 22.6.2011, stabiliva che nel periodo estivo (dal 1 CP_1 giugno al 30 settembre di ogni anno) fino alle ore 24 e nel periodo invernale (dal 1 ottobre al
31 maggio di ogni anno) fino alle ore 22,30 nei locali adibiti all'esercizio di attività per la somministrazione di alimenti e bevande possono essere consentiti piccoli intrattenimenti musicali, nel rispetto della normativa vigente sull'inquinamento acustico, stabilendo anche la possibilità di protrarre l'orario sino alle ore 2, a seguito di preventiva comunicazione al esclusivamente per l'attività di somministrazione, con esclusione di qualsiasi attività CP_4 di intrattenimento.
A seguito dei controlli dell' il cap. trasmetteva il verbale al AC Pt_2 CP_5
(trasmissione del 27.6.2011).
In data 29.7.2011 il cap. chiedeva nuovamente all' di disporre un controllo CP_5 Pt_2 tecnico.
In data 8.8.2011 il cap. trasmetteva l'ennesimo esposto presentato da al CP_5 Pt_1
Direttore dell'Area territoriale e Ambiente e al Direttore dell'Area Tributi e sviluppo economico e per conoscenza al AC.
A seguito degli accertamenti effettuati, l' comunicava che il rumore immesso in Pt_2 ambiente abitativo dal bar Ferrara supera il limite assoluto notturno e il limite differenziale notturno sia a finestre aperte sia a finestre chiuse.
In data 8.9.2011 il AC , in attesa dei rilievi tecnici dell' , rigettava al bar CP_1 Pt_2
Ferrara la richiesta di proroga dell'orario per le giornate del 8 e 9 settembre 2011.
E il cap. , in data 13.9.2011, trasmetteva al Direttore dell'Area territorio e ambiente, CP_5 al Direttore dell'Area Tributi sviluppo economico e turistico e al AC per conoscenza gli accertamenti dell' . Pt_2
Il 3.10.2011 il AC comunicava che, pur sussistendo i presupposti per la CP_1 revoca dell'autorizzazione, non procedeva alla revoca essendo scaduto il termine dell'autorizzazione al 30.9.2011.
pagina 7 di 9 In data 30.3.2012 il sindaco rigettava la richiesta del bar Ferrara di protrazione CP_1 dell'orario di chiusura per le giornate del 30 e 31 marzo 2012, non essendo un periodo dell'anno in cui ci sono particolari affluenze turistiche.
In data 2.8.2012 il Cap. trasmetteva all' l'esposto del , chiedendo di CP_5 Pt_2 Pt_1 effettuare i controlli tecnici di competenza.
In data 1.10.2012 il cap. trasmetteva nuovamente la richiesta di intervento CP_5 all' . Pt_2
Non vi è dubbio, pertanto, che gli organi competenti sino a tale data abbiano posto in essere quanto necessario per fare fronte alle molestie derivanti dalle immissioni rumorose.
E così ancora nelle date successive in cui veniva contravvenzionato il titolare del bar
Ferrara.
In data 2.4.2012 il titolare del bar Ferrara veniva contravvenzionato in quanto il 30.3.2012 alle ore 00,30 esercitava attività di somministrazione di bevande oltre l'orario previsto delle ore
24.
In data 16.4.2012 il bar Ferrara veniva contravvenzionato in quanto il 14.4.2012 alle ore
00,25 svolgeva attività di somministrazione di bevande oltre l'orario previsto delle ore 24.
In data 18.10.2013 il Bar Ferrara veniva contravvenzionato per avere svolto attività di intrattenimento alle ore 2,30 del 13.10.2013, quindi, oltre l'orario consentito (delle ore 1).
In data 24.10.2013 il bar Ferrara veniva contravvenzionato per avere svolto, in data
19.10.2013 alle ore 1,30, attività di intrattenimento musicale oltre l'orario consentito (fino alle ore 1)
Il 5 novembre 2013 il bar Ferrara veniva nuovamente contravvenzionato per avere svolto, in data 26.10.2013 alle ore 1,20, attività di intrattenimento musicale oltre l'orario consentito.
In data 13.11.2013 il Cap. avviava un procedimento per l'emanazione di CP_5 un'ordinanza di chiusura del Bar Ferrara e con ordinanza del 12.12.2013 il cap. CP_5 ordinava la chiusura del bar Ferrara per cinque giorni, a decorrere dal 14.1.2013, per l'accertata inosservanza delle emissioni sonore pagina 8 di 9 A seguito degli accertamenti dell' veniva, pertanto, avviato il procedimento per la Pt_2 revoca dell'autorizzazione rilasciata per i piccoli trattenimenti musicali.
In data 7.11.2013 l' effettuava nuovamente i rilievi e accertava che il rumore Pt_2 immesso nell'abitazione non è accettabile per il superamento del limite acustico Pt_1 notturno, fissato dal DPCM 1.3.1991 sia nella misurazione di rumore ambientale sia nella misurazione di rumore residuo sia con le finestre aperte sia con le finestre chiuse.
Ma da tale data non rileva più la condotta del in quanto l'attore riferisce di essersi CP_4 trasferito in un altro Comune.
La sequela dei provvedimenti adottati indica tutt'altro che omissione di atti di ufficio.
Gli organi deputati e primo fra tutti il Comandante non hanno affatto ignorato gli CP_5 esposti presentati dal , ma si sono attivati investendo l' per effettuare gli Pt_1 Pt_2 accertamenti tecnici, contravvenzionando il titolare del bar che violava le ordinanze sindacali, arrivando a ordinare la chiusura temporanea dell'attività.
L'insussistenza del fatto illecito rende superfluo l'esame del danno ingiusto e del nesso eziologico tra il fatto e il danno. Stante la mancanza degli elementi costitutivi dell'illecito appare superfluo anche l'esame dell'eccezione di prescrizione.
Per queste ragioni va rigettata la domanda di parte attrice.
Tenuto conto, tuttavia, delle ragioni che hanno portato l'attore a proporre l'azione risarcitoria, sussistono giustificati motivi per compensare interamente tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale disattesa e respinta ogni diversa istanza, così provvede:
- rigetta le domande di parte attrice;
- compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Messina il 04 maggio 2025
Il Giudice
Maria Militello
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Maria Militello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 924 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA nato a [...] il [...] (C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Antonio Domenico Francesco Giardina, per procura in atti
- ATTORE -
E
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Maria Germana Logorelli, per procura in atti
CONVENUTO
E nato a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_2 C.F._3 rappresentato e difeso dagli avv.ti Raffaele Tommasini e Carmelo Moschella, per procura in atti
CONVENUTO
E nato a [...] il [...] (C.F. , Controparte_3 C.F._4 rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Mercadante
pagina 1 di 9 CONVENUTO
E
(P.IVA , rappresentato e difeso Controparte_4 P.IVA_1 dall'avv. Enrico Vinci
CONVENUTO
OGGETTO: risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale
CONCLUSIONI: come da verbale in atti.
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva in giudizio, dinanzi Parte_1 questo Tribunale, , , Controparte_1 Controparte_2 CP_5
e il rappresentando che, mentre abitava nel Comune di
[...] Controparte_4
, tra il 2010 e il 2013, unitamente agli anziani genitori, subiva le molestie Controparte_4 derivanti dalle attività rumorose all'interno e all'esterno dell'esercizio commerciale “Ferrara bar” sito nel Lungomare Baracca, ubicato a cinque metri dalla sua abitazione.
Rappresentava, in particolare che le numerose diffide inviate al AC e al CP_1
Comune di in ordine all'inquinamento acustico proveniente dal Bar Controparte_4
Ferrara non avevano avuto riscontro, anzi il Comune, in data 5.8.2010, aveva autorizzato il titolare del bar ad effettuare piccoli intrattenimenti nel periodo estivo fino al 30.9.2010, dalle ore 6 alle ore 2, autorizzazione estesa ai trattenimenti musicali anche per il periodo invernale fino al 31.5.2011; -che il AC non dava riscontro agli esposti- denuncia e CP_1 continuava a rilasciare al bar autorizzazioni in deroga all'orario dei trattenimenti musicali, nonostante il GIP presso il Tribunale di Messina avesse emesso decreto penale di condanna per il reato di cui all'art. 659 cp nei confronti del titolare del bar;
- che anche l' aveva Pt_2 confermato che l'attività commerciale superava i limiti di legge in materia di inquinamento acustico.
Lamentava che ciononostante, il il AC e il Controparte_4 CP_1 sindaco il Direttore dell'Area di Polizia municipale , nonostante i CP_2 CP_5
pagina 2 di 9 ripetuti esposti, avevano omesso di verificare il rispetto della normativa per la tutela dell'inquinamento acustico al momento del rilascio delle concessioni per la realizzazione degli impianti, delle licenze e autorizzazioni all'attività e continuavano a rilasciare autorizzazioni in favore del titolare del bar per lo svolgimento di intrattenimenti musicali.
Lamentava, pertanto, che a causa delle condotte omissive e commissive dei soggetti citati in giudizio aveva subito un danno patrimoniale e un danno non patrimoniale e, a causa dell'inerzia delle Autorità amministrative, era stato necessitato a trasferirsi nel Comune di
Milazzo e, in data 4.5.2018, il DSM di Milazzo – Lipari gli rilasciava certificazione di reazione depressiva prolungata e allegava consulenza di parte in ordine al danno biologico patito a causa dei fatti illeciti del dei Sindaci (che ha ricoperto la Controparte_4 CP_1 carica di AC dal 2010 al 2012) e (che ha ricoperto la carica di AC dal 2012 al CP_2
2013), che non hanno fatto ricorso ai poteri di ordinanza attribuiti dal d.lgs. 267/2000e che, pertanto, sono responsabili per il reato di abuso d'ufficio e rifiuto di atti d'ufficio, nonché il
Direttore dell'Area della Polizia municipale , che non si è attivato per l'applicazione CP_5 della normativa in materia di inquinamento acustico.
Si costituiva in giudizio , che contestava le deduzioni di parte attrice Controparte_1 evidenziando che tutti i procedimenti iscritti a seguito delle denunce dell'attore nei confronti dello stesso per i reati di cui agli artt. 323, 659, 328 c.p. sono stati archiviati (proc. 5981/11,
3308/12, 3563/12, 5714/12, 2821/14 RGNR).
Deduceva, pertanto, la propria carenza di legittimazione passiva, essendo stato evocato in giudizio a titolo personale, avendo, lo stesso, agito n.q. di AC del Comune di CP_4
.
[...]
Eccepiva l'improcedibilità della domanda, in quanto l'attore non individua, per ciascun convenuto, le competenze e le violazioni.
Eccepiva la prescrizione del diritto, essendo maturata la prescrizione quinquennale, in quanto la prima richiesta risarcitoria nei suoi confronti risale al 9.3.2018, mentre il è CP_1 stato sindaco sino al maggio 2012.
In ogni caso deduceva l'infondatezza della domanda attorea.
pagina 3 di 9 Si costituiva in giudizio il che deduceva l'infondatezza Controparte_4 della domanda, nonché la mancanza di prova del nesso eziologico tra l'evento dannoso e la patologia dell'attore.
Si costituiva in giudizio , che contestava le domande attoree e ne Controparte_2 chiedeva il rigetto.In ogni caso eccepiva l'intervenuta prescrizione della pretesa risarcitoria.
Si costituiva in giudizio , il quale contestava le domande attoree e Controparte_5 chiedeva dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva ovvero l'intervenuta prescrizione quinquennale.
All'udienza del 28.11.2019 il Giudice concedeva alle parti i termini ex art. 183, comma 6, cpc
Con ordinanza dell'1.4.2021 il Giudice rigettava le prove orali chieste dalle parti e la CTU e fissava udienza per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza a trattazione scritta del 16.1.2025 – in cui subentrava la scrivente – la causa veniva assunta in decisione, concedendo alle parti il termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito di memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
L'attore ha agito in giudizio chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, previo accertamento della condotta illecita dei Sindaci e CP_1 CP_2 nei periodi di rispettiva spettanza, del Comandante dell'Area della Polizia municipale e CP_5 del che, con condotte attive e omissive integranti i reati di abuso e di Controparte_4 omissione di atti di ufficio, hanno violato la normativa a tutela della quiete pubblica e dell'inquinamento acustico.
La causa è stata istruita documentalmente.
Prima di procedere all'esame della documentazione prodotta, occorre evidenziare che le ordinanze di archiviazione prodotte in giudizio non sono equiparabili alle sentenze di assoluzione, in quanto il decreto di archiviazione non ha effetti preclusivi in ordine ad una diversa valutazione dei fatti e può portare ad una riapertura delle indagini. Il decreto di archiviazione, pertanto, non preclude neanche che lo stesso fatto sia diversamente valutato e pagina 4 di 9 qualificato dal Giudice civile, in base all'indipendenza delle azioni civile e penale, in quanto il decreto di archiviazione, a differenza della sentenza di assoluzione, presuppone la mancanza di un processo e non ha le caratteristiche della cosa giudicata.
In questa sede, pertanto, sulla scorta della documentazione prodotta, occorre verificare in modo autonomo se siano ravvisabili gli elementi costitutivi dell'illecito civile.
Appare opportuno invertire l'ordine di trattazione delle questioni in quanto l'eccezione di prescrizione è stata sollevata tempestivamente solo da alcuni convenuti, per cui è opportuno verificare preliminarmente la sussistenza degli elementi costitutivi del fatto illecito aquiliano.
In ogni caso appare necessario esaminare preliminarmente i fatti costitutivi del fatto illecito, in quanto la prescrizione quinquennale (che è maturata), aumenta quando il fatto concreta un reato (ad esempio diventa di sei anni qualora la condotta fosse sussunta nel reato di omissione di atti d'ufficio).
Gli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano sono costituiti dal fatto colposo e doloso, dal danno ingiusto e dal nesso causale tra il danno e l'evento.
In particolare, il fatto può consistere sia in una condotta sia in un'omissione e, per essere rilevante, l'omissione deve essere posta in essere in violazione di un obbligo giuridico di intervenire posto dall'ordinamento.
Altro presupposto per il sorgere dell'obbligo risarcitorio è il verificarsi, in conseguenza del fatto illecito, di un danno, che può essere un danno – evento (la lesione di un interesse tutelato dall'ordinamento) o un danno-conseguenza (i pregiudizi sofferti dalla vittima in conseguenza del danno evento). Quello che viene risarcito è il danno conseguenza (che può essere di natura patrimoniale o non patrimoniale), mentre il danno evento è un connotato dell'illeceità del fatto.
Infine, deve essere provato il nesso eziologico tra il fatto illecito e il danno.
Parte attrice ha provato di avere presentato diversi esposti alla Procura, al AC pro tempore del agli assessori e al direttore dell'Area di vigilanza Controparte_4 CP_5 lamentando i disagi derivanti dall'inquinamento acustico proveniente dal vicino bar Ferrara. E tale circostanza non è nemmeno contestata nei diversi atti di costituzione.
pagina 5 di 9 Ciò che occorre verificare è la sussistenza di un fatto colposo o doloso in capo all'amministrazione comunale o ai diversi soggetti convenuti in giudizio.
L'articolo 9 della legge n. 447/1995 regola la situazione di eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, tra cui rientra l'inquinamento acustico fuori limite. Il superamento dei valori limite di rumore differenziale di immissione, stabilito dalla vigente normativa, è documentato al dall'Agenzia regionale per la protezione CP_4 ambientale (Arpa).
L'inquinamento acustico determina la necessità di intervenire a tutela della salute pubblica anche se non coinvolge l'intera collettività, ma singoli cittadini. Pertanto, in caso di rumore molesto derivante da attività soggette ad autorizzazione, il AC ordina speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale delle attività. Quindi, una volta che l' rileva il superamento dei limiti massimi di Pt_2 inquinamento acustico stabiliti dalla normativa di riferimento, c'è un preciso obbligo di intervento del AC.
Ebbene, a seguito dei diversi esposti presentati da , il Cap. – Parte_1 CP_5 direttore dell'area di Polizia municipale – incaricava l' di effettuare i controlli tecnici di Pt_2 competenza (provvedimento del 6.8.2010).
In data 10.9.2010 il Comandante sollecitava il Commissariato di Taormina ad CP_5 effettuare i controlli presso l'esercizio commerciale segnalato, per verificare, nelle vicinanze dell'attività, la presenza di schiamazzi.
Come da nota dell' del 18.11.2010, tuttavia, la pratica veniva archiviata in mancanza di Pt_2 ulteriori richieste di rilevazioni fonometriche da parte del Corpo di Polizia municipale.
Ancora in data 24.5.2011 il Cap. trasmetteva l'esposto presentato da CP_5 Pt_1 all' per effettuare i controlli tecnici di competenza e, in data 30.5.2011, trasmetteva la Pt_2 richiesta anche al AC del Comune di CP_4
In data 11.6.2011 il Corpo di Polizia municipale emetteva un verbale nei confronti del titolare del bar, che esercitava attività di intrattenimento musicale senza la prescritta autorizzazione.
pagina 6 di 9 Il AC , con ordinanza del 22.6.2011, stabiliva che nel periodo estivo (dal 1 CP_1 giugno al 30 settembre di ogni anno) fino alle ore 24 e nel periodo invernale (dal 1 ottobre al
31 maggio di ogni anno) fino alle ore 22,30 nei locali adibiti all'esercizio di attività per la somministrazione di alimenti e bevande possono essere consentiti piccoli intrattenimenti musicali, nel rispetto della normativa vigente sull'inquinamento acustico, stabilendo anche la possibilità di protrarre l'orario sino alle ore 2, a seguito di preventiva comunicazione al esclusivamente per l'attività di somministrazione, con esclusione di qualsiasi attività CP_4 di intrattenimento.
A seguito dei controlli dell' il cap. trasmetteva il verbale al AC Pt_2 CP_5
(trasmissione del 27.6.2011).
In data 29.7.2011 il cap. chiedeva nuovamente all' di disporre un controllo CP_5 Pt_2 tecnico.
In data 8.8.2011 il cap. trasmetteva l'ennesimo esposto presentato da al CP_5 Pt_1
Direttore dell'Area territoriale e Ambiente e al Direttore dell'Area Tributi e sviluppo economico e per conoscenza al AC.
A seguito degli accertamenti effettuati, l' comunicava che il rumore immesso in Pt_2 ambiente abitativo dal bar Ferrara supera il limite assoluto notturno e il limite differenziale notturno sia a finestre aperte sia a finestre chiuse.
In data 8.9.2011 il AC , in attesa dei rilievi tecnici dell' , rigettava al bar CP_1 Pt_2
Ferrara la richiesta di proroga dell'orario per le giornate del 8 e 9 settembre 2011.
E il cap. , in data 13.9.2011, trasmetteva al Direttore dell'Area territorio e ambiente, CP_5 al Direttore dell'Area Tributi sviluppo economico e turistico e al AC per conoscenza gli accertamenti dell' . Pt_2
Il 3.10.2011 il AC comunicava che, pur sussistendo i presupposti per la CP_1 revoca dell'autorizzazione, non procedeva alla revoca essendo scaduto il termine dell'autorizzazione al 30.9.2011.
pagina 7 di 9 In data 30.3.2012 il sindaco rigettava la richiesta del bar Ferrara di protrazione CP_1 dell'orario di chiusura per le giornate del 30 e 31 marzo 2012, non essendo un periodo dell'anno in cui ci sono particolari affluenze turistiche.
In data 2.8.2012 il Cap. trasmetteva all' l'esposto del , chiedendo di CP_5 Pt_2 Pt_1 effettuare i controlli tecnici di competenza.
In data 1.10.2012 il cap. trasmetteva nuovamente la richiesta di intervento CP_5 all' . Pt_2
Non vi è dubbio, pertanto, che gli organi competenti sino a tale data abbiano posto in essere quanto necessario per fare fronte alle molestie derivanti dalle immissioni rumorose.
E così ancora nelle date successive in cui veniva contravvenzionato il titolare del bar
Ferrara.
In data 2.4.2012 il titolare del bar Ferrara veniva contravvenzionato in quanto il 30.3.2012 alle ore 00,30 esercitava attività di somministrazione di bevande oltre l'orario previsto delle ore
24.
In data 16.4.2012 il bar Ferrara veniva contravvenzionato in quanto il 14.4.2012 alle ore
00,25 svolgeva attività di somministrazione di bevande oltre l'orario previsto delle ore 24.
In data 18.10.2013 il Bar Ferrara veniva contravvenzionato per avere svolto attività di intrattenimento alle ore 2,30 del 13.10.2013, quindi, oltre l'orario consentito (delle ore 1).
In data 24.10.2013 il bar Ferrara veniva contravvenzionato per avere svolto, in data
19.10.2013 alle ore 1,30, attività di intrattenimento musicale oltre l'orario consentito (fino alle ore 1)
Il 5 novembre 2013 il bar Ferrara veniva nuovamente contravvenzionato per avere svolto, in data 26.10.2013 alle ore 1,20, attività di intrattenimento musicale oltre l'orario consentito.
In data 13.11.2013 il Cap. avviava un procedimento per l'emanazione di CP_5 un'ordinanza di chiusura del Bar Ferrara e con ordinanza del 12.12.2013 il cap. CP_5 ordinava la chiusura del bar Ferrara per cinque giorni, a decorrere dal 14.1.2013, per l'accertata inosservanza delle emissioni sonore pagina 8 di 9 A seguito degli accertamenti dell' veniva, pertanto, avviato il procedimento per la Pt_2 revoca dell'autorizzazione rilasciata per i piccoli trattenimenti musicali.
In data 7.11.2013 l' effettuava nuovamente i rilievi e accertava che il rumore Pt_2 immesso nell'abitazione non è accettabile per il superamento del limite acustico Pt_1 notturno, fissato dal DPCM 1.3.1991 sia nella misurazione di rumore ambientale sia nella misurazione di rumore residuo sia con le finestre aperte sia con le finestre chiuse.
Ma da tale data non rileva più la condotta del in quanto l'attore riferisce di essersi CP_4 trasferito in un altro Comune.
La sequela dei provvedimenti adottati indica tutt'altro che omissione di atti di ufficio.
Gli organi deputati e primo fra tutti il Comandante non hanno affatto ignorato gli CP_5 esposti presentati dal , ma si sono attivati investendo l' per effettuare gli Pt_1 Pt_2 accertamenti tecnici, contravvenzionando il titolare del bar che violava le ordinanze sindacali, arrivando a ordinare la chiusura temporanea dell'attività.
L'insussistenza del fatto illecito rende superfluo l'esame del danno ingiusto e del nesso eziologico tra il fatto e il danno. Stante la mancanza degli elementi costitutivi dell'illecito appare superfluo anche l'esame dell'eccezione di prescrizione.
Per queste ragioni va rigettata la domanda di parte attrice.
Tenuto conto, tuttavia, delle ragioni che hanno portato l'attore a proporre l'azione risarcitoria, sussistono giustificati motivi per compensare interamente tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale disattesa e respinta ogni diversa istanza, così provvede:
- rigetta le domande di parte attrice;
- compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Messina il 04 maggio 2025
Il Giudice
Maria Militello
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