Art. 10.
Agli ispettori generali, ai direttori capi e di prima classe ed agli ispettori capi delle dogane, non dirigenti, che siano assegnati al servizio ispettivo centrale oppure alle dogane, nonche' al personale doganale, esclusi i dirigenti, che venga assegnato all'ufficio centrale di riscontro, all'ufficio tecnico centrale delle dogane, ai compartimenti doganali di ispezione, all'ufficio divieti, all'ispettorato generale dei servizi aerei doganali e all'Istituto centrale di statistica spetta, per tutto il tempo in cui sono destinati presso i predetti servizi, uffici e compartimenti, un assegno mensile pari alla differenza tra la media mensile delle quote attribuite a ciascuna qualifica nell'anno 1972, ridotta di un importo corrispondente al compenso per venti ore di lavoro straordinario, e l'importo mensile dell'assegno perequativo pensionabile. (1)
((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 21 dicembre 1978, n. 852)) ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 21 dicembre 1978, n. 852)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 4 agosto 1975, n. 389 ha disposto (con l'art. 1) che "con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 15 novembre 1973, n. 734, nell'articolo 10, primo comma , della legge stessa sono soppresse le parole "alla data di entrata in vigore della presente legge""; inoltre ha disposto (con l'art. 5) che "per assicurare la corresponsione al personale doganale delle competenze relative agli anni 1974, 1975 e 1976, previste dagli articoli 10 e 11 della legge 15 novembre 1973, n. 734 , e' elevato, per l'anno 1974, di lire 3 miliardi e, per gli anni 1975 e 1976, di lire 1.700 milioni annuali, lo stanziamento di spesa indicato nell'articolo 11, terzo comma, della legge stessa".
Agli ispettori generali, ai direttori capi e di prima classe ed agli ispettori capi delle dogane, non dirigenti, che siano assegnati al servizio ispettivo centrale oppure alle dogane, nonche' al personale doganale, esclusi i dirigenti, che venga assegnato all'ufficio centrale di riscontro, all'ufficio tecnico centrale delle dogane, ai compartimenti doganali di ispezione, all'ufficio divieti, all'ispettorato generale dei servizi aerei doganali e all'Istituto centrale di statistica spetta, per tutto il tempo in cui sono destinati presso i predetti servizi, uffici e compartimenti, un assegno mensile pari alla differenza tra la media mensile delle quote attribuite a ciascuna qualifica nell'anno 1972, ridotta di un importo corrispondente al compenso per venti ore di lavoro straordinario, e l'importo mensile dell'assegno perequativo pensionabile. (1)
((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 21 dicembre 1978, n. 852)) ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 21 dicembre 1978, n. 852)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 4 agosto 1975, n. 389 ha disposto (con l'art. 1) che "con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 15 novembre 1973, n. 734, nell'articolo 10, primo comma , della legge stessa sono soppresse le parole "alla data di entrata in vigore della presente legge""; inoltre ha disposto (con l'art. 5) che "per assicurare la corresponsione al personale doganale delle competenze relative agli anni 1974, 1975 e 1976, previste dagli articoli 10 e 11 della legge 15 novembre 1973, n. 734 , e' elevato, per l'anno 1974, di lire 3 miliardi e, per gli anni 1975 e 1976, di lire 1.700 milioni annuali, lo stanziamento di spesa indicato nell'articolo 11, terzo comma, della legge stessa".