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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/11/2025, n. 11806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11806 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16587/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Roma
Terza sezione lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Giordano, all'esito delle note ex art 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro e previdenza di I Grado iscritta al n. r.g. 16587/2025 promossa da:
Parte_1
Avv. DE MICCO GIACOMO ricorrente contro l' Controparte_1
Funzionario Avv. Floridia Manforte
Resistente
E
Controparte_2
Avv. Valentina Memola
Resistente
OGGETTO: opposizione a cartella di pagamento
CONCLUSIONI: come da atti introduttivi.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato al Tribunale ordinario di Roma in data 2.4.2025 nella Parte_1 qualità di erede del marito esponeva di aver ricevuto la notifica in data 3.3.2025 della Persona_1 cartella n. 097 2023 0009895437501 dell'importo di € 54.597,63 riferita a ordinanza ingiunzione n.
658/2020 dell'8.4.2020 emessa nei confronti del de cuius Persona_1
pagina 1 di 3 Richiamato l'art. 7 della l. 689/1981, secondo cui “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette agli eredi”, ed esponendo di aver appreso, nell'ambito di altro procedimento giudiziario iscritto innanzi a questo stesso Tribunale, che l'ordinanza ingiunzione n.
658/2020 era stata annullata in autotutela con atto dell' di e che tuttavia Controparte_3 CP_1 non era stato annullato il ruolo esattoriale 2023/001528 di cui alla cartella esattoriale notificata alla ricorrente, chiedeva l'annullamento della ordinanza ingiunzione n. 658/2020 dell'8.4.2020 quale atto presupposto della cartella esattoriale impugnata e comunque del relativo ruolo esattoriale n.
2023/001528.
2.- Si costituiva l' , esponendo: Controparte_1 di aver annullato l'ordinanza ingiunzione nr.658/2020 in data 24.04.2024 e disposto il discarico del ruolo in data 10.05.2024, subito dopo aver appreso del decesso del sig. Persona_1 che l' , a cui il discarico era stato comunicato telematicamente in Controparte_4 pari data – 10.05.2024 –, non aveva emesso una nuova cartella, tuttavia la cartella opposta era stata emessa in data anteriore al discarico ed essendo ormai partita dal sistema per la notifica era stata notificata alla ricorrente successivamente.
Chiedeva quindi dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite o al più ponendo le spese a carico della . Controparte_2
3.- L si costituiva eccependo il proprio difetto di legittimazione Controparte_4 passiva.
Il Tribunale osserva quanto segue.
4.- Risulta documentato che la cartella impugnata è stata emessa nel 2023 e notificata alla ricorrente ai sensi dell'art. 140 con procedimento di notifica tentato per la prima volta in data 6.4.2024, mentre l' ha provveduto ad annullare l'ordinanza ingiunzione Controparte_1 nr.658/2020 (richiamata dalla cartella) in data 24.04.2024 e a disporre il discarico del ruolo in data
10.05.2024, quando la cartella era stata già emessa.
5.- Ne consegue che va dichiarata cessata la materia del contendere e che le spese vanno poste a carico dell' , in quanto non risulta documentato che il discarico del ruolo sia stato comunicato CP_1 in tempo utile per impedire la notifica della cartella da parte di , nei Controparte_2 cui confronti le spese possono, per lo stesso motivo, essere compensate.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del lavoro del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione deduzione disattese, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
pagina 2 di 3 - condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore Controparte_1 della ricorrente, liquidate in € 4500,00, oltre accessori di legge;
- compensa le spese di lite tra la ricorrente e l' . CP_5
Roma, 19 novembre 2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Giordano
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Roma
Terza sezione lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Giordano, all'esito delle note ex art 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro e previdenza di I Grado iscritta al n. r.g. 16587/2025 promossa da:
Parte_1
Avv. DE MICCO GIACOMO ricorrente contro l' Controparte_1
Funzionario Avv. Floridia Manforte
Resistente
E
Controparte_2
Avv. Valentina Memola
Resistente
OGGETTO: opposizione a cartella di pagamento
CONCLUSIONI: come da atti introduttivi.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato al Tribunale ordinario di Roma in data 2.4.2025 nella Parte_1 qualità di erede del marito esponeva di aver ricevuto la notifica in data 3.3.2025 della Persona_1 cartella n. 097 2023 0009895437501 dell'importo di € 54.597,63 riferita a ordinanza ingiunzione n.
658/2020 dell'8.4.2020 emessa nei confronti del de cuius Persona_1
pagina 1 di 3 Richiamato l'art. 7 della l. 689/1981, secondo cui “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette agli eredi”, ed esponendo di aver appreso, nell'ambito di altro procedimento giudiziario iscritto innanzi a questo stesso Tribunale, che l'ordinanza ingiunzione n.
658/2020 era stata annullata in autotutela con atto dell' di e che tuttavia Controparte_3 CP_1 non era stato annullato il ruolo esattoriale 2023/001528 di cui alla cartella esattoriale notificata alla ricorrente, chiedeva l'annullamento della ordinanza ingiunzione n. 658/2020 dell'8.4.2020 quale atto presupposto della cartella esattoriale impugnata e comunque del relativo ruolo esattoriale n.
2023/001528.
2.- Si costituiva l' , esponendo: Controparte_1 di aver annullato l'ordinanza ingiunzione nr.658/2020 in data 24.04.2024 e disposto il discarico del ruolo in data 10.05.2024, subito dopo aver appreso del decesso del sig. Persona_1 che l' , a cui il discarico era stato comunicato telematicamente in Controparte_4 pari data – 10.05.2024 –, non aveva emesso una nuova cartella, tuttavia la cartella opposta era stata emessa in data anteriore al discarico ed essendo ormai partita dal sistema per la notifica era stata notificata alla ricorrente successivamente.
Chiedeva quindi dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite o al più ponendo le spese a carico della . Controparte_2
3.- L si costituiva eccependo il proprio difetto di legittimazione Controparte_4 passiva.
Il Tribunale osserva quanto segue.
4.- Risulta documentato che la cartella impugnata è stata emessa nel 2023 e notificata alla ricorrente ai sensi dell'art. 140 con procedimento di notifica tentato per la prima volta in data 6.4.2024, mentre l' ha provveduto ad annullare l'ordinanza ingiunzione Controparte_1 nr.658/2020 (richiamata dalla cartella) in data 24.04.2024 e a disporre il discarico del ruolo in data
10.05.2024, quando la cartella era stata già emessa.
5.- Ne consegue che va dichiarata cessata la materia del contendere e che le spese vanno poste a carico dell' , in quanto non risulta documentato che il discarico del ruolo sia stato comunicato CP_1 in tempo utile per impedire la notifica della cartella da parte di , nei Controparte_2 cui confronti le spese possono, per lo stesso motivo, essere compensate.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del lavoro del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione deduzione disattese, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
pagina 2 di 3 - condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore Controparte_1 della ricorrente, liquidate in € 4500,00, oltre accessori di legge;
- compensa le spese di lite tra la ricorrente e l' . CP_5
Roma, 19 novembre 2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Giordano
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