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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 04/11/2025, n. 510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 510 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
SS De CA Presidente Relatore
GI ER IU
Valeria Monti IU ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 4855/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 18/09/2025
DA
) rappresentata e difesa, per mandato Parte_1 C.F._1 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. NESPOLI DANIO
E
VINCENZO DE , di professione avvocato C.F._2 rappresentato e difeso in proprio
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
1) “… (omissis) … dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Altamura (BA) in data 08/08/1992 con atto trascritto nei Registri dello Stato Civile presso quel Comune al n. 201, Parte II, Serie A, Anno 1992, con ordine al competente Ufficiale di Stato Civile di provvedere all'annotazione dell'emananda sentenza;
2) i coniugi rinunciano ad ogni reciproca richiesta di assegno divorzile essendo economicamente autosufficienti;
3) la Sig.ra continuerà ad abitare nella ex casa coniugale ubicata in Pt_1 Castiglione delle Stiviere (MN), Via Martini n. 13, acquistata in data 18/03/1999 tramite accensione di un mutuo ipotecario cointestato tra i coniugi, facendosi carico del pagamento delle relative spese ordinarie;
fino all'estinzione del mutuo il Sig. LL NC verserà mensilmente una somma pari al 50% dell'importo della rata mensile di ammortamento;
come per legge, le spese di manutenzione straordinaria saranno divise al 50% ciascuno tra gli ex coniugi;
4) sempre con riguardo alla ex casa coniugale, poiché la stessa risulta gravata per la quota di ½ di proprietà del Sig. LL NC anche da ipoteca legale per l'importo di € 99.180,62, lo stesso si impegna ad estinguere i debiti all'origine di tale ipoteca e a liberare l'immobile da tale peso;
5) il Sig. LL NC si impegna a prelevare al massimo entro il 15/09/2025 dalla ex casa coniugale e dal garage, ubicato in Castiglione delle Stiviere (MN), Via Lonato n. 4, previo appuntamento da concordare con la Sig.ra i propri beni Pt_1 personali;
6) le figlie della coppia, , nata il [...], e , nata il Persona_1 Persona_2 giorno 01/12/2002, maggiorenni, e per quanto riguarda , non ancora Per_2 economicamente autosufficiente, manterranno formalmente la loro residenza presso la ex casa coniugale in Castiglione, Via Martini n. 13, ma saranno libere di scegliere in autonomia i modi ed i tempi degli incontri con i genitori;
7) il Sig. LL NC si impegna a versare direttamente € 150,00 mensili nelle mani della figlia a titolo di contributo per il mantenimento;
Per_2
8) per le spese straordinarie per esigenze della figlia non economicamente autosufficiente, i genitori concorreranno ciascuno per il 50% secondo lo schema in allegato:
- le seguenti spese straordinarie nell'interesse dei figli saranno ripartite tra i genitori in misura del 50% ciascuno senza necessità di previo accordo e con l'obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero:
a) SPESE MEDICHE: tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche, debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte da SSN); quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili del Servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
quelle per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico in tempi rapidi (sempre su prescrizione medica);
b) SPESE SCOLASTICHE: tasse di iscrizione (ivi comprese eventuali assicurazioni obbligatorie richieste dall'istituto) ad università pubblica;
acquisto dei libri di testo universitari;
spese per il trasporto da e per la sede di studi universitaria con mezzo pubblico.
ALTRE SPESE STRAORDINARIE
Tutte le altre spese di natura straordinaria (a titolo meramente esemplificativo: spese per cure - anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche – erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse universitarie imposte da istituti privati;
per
2 corsi di specializzazione;
per alloggio presso la sede universitaria;
per l'acquisto di computer o telefono cellulare;
per l'acquisto di motorino o autovettura;
per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, etc.) saranno parimenti suddivise tra i genitori in misura del 50% ciascuno secondo le modalità e le tempistiche sopra precisate, ma solamente se preventivamente concordate tra i medesimi. A tal fine, il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire risposta, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta. In mancanza di risposta entro il suddetto termine, la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate. In caso di diniego di consenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta;
9) ciascuno degli ex coniugi rimarrà proprietario dei veicoli di cui è intestatario;
10) ciascuno degli ex coniugi rimarrà intestatario dei conti correnti, libretti di risparmio, buoni postali, assicurazioni e polizze di cui è già titolare;
11) quanto al conto corrente cointestato Banca Intesa San LO n. 07530/0709/51230393, gravato oggi da pignoramento mobiliare per situazione debitoria del Sig. LL NC, lo stesso si impegna a liberare il conto corrente da tale vincolo;
12) al fine di una perequazione delle complessive condizioni economico-patrimoniali delle parti la Sig.ra si impegna a versare al Sig. LL NC a Parte_1 mezzo bonifico bancario la complessiva somma di € 8.000,00, di cui € 4.000,00 entro il 27/08/2025 ed € 4.000,00 al deposito del presente ricorso consensuale per la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
13) ciascuno degli ex coniugi rinuncia a richiedere evidenza documentale della situazione economica dell'altro in quanto già ben nota;
14) ciascuno degli ex coniugi dà atto di aver così regolato ogni rapporto economico- patrimoniale in essere e di non avere null'altro a pretendere reciprocamente l'uno dall'altro per qualsiasi titolo, ragione o causa comunque ideabili, ad eccezione di quanto contenuto nel presente atto. … (omissis) … “.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
La separazione si è protratta, senza interruzione, oltre il termine previsto dall'articolo 3 dalla Legge 1° dicembre 1970 numero 898 così come dichiarato da entrambe le parti e rilevabile dalla diversa residenza anagrafica degli stessi.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, maggiorenne ma non economicamente indipendente, della coppia.
3 Rilevata, pertanto, l'oggettiva impossibilità di ricostituire tra le parti la comunione materiale e spirituale che è essenziale alla conservazione del vincolo coniugale, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della natura del procedimento, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in ALTAMURA (BA) il 08/08/1992 ed ivi trascritto al numero 201, Parte II, Serie A del registro dei relativi atti dell'anno 1992;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ALTAMURA di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 30/10/2025.
Il Presidente
SS De CA
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
SS De CA Presidente Relatore
GI ER IU
Valeria Monti IU ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 4855/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 18/09/2025
DA
) rappresentata e difesa, per mandato Parte_1 C.F._1 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. NESPOLI DANIO
E
VINCENZO DE , di professione avvocato C.F._2 rappresentato e difeso in proprio
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
1) “… (omissis) … dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Altamura (BA) in data 08/08/1992 con atto trascritto nei Registri dello Stato Civile presso quel Comune al n. 201, Parte II, Serie A, Anno 1992, con ordine al competente Ufficiale di Stato Civile di provvedere all'annotazione dell'emananda sentenza;
2) i coniugi rinunciano ad ogni reciproca richiesta di assegno divorzile essendo economicamente autosufficienti;
3) la Sig.ra continuerà ad abitare nella ex casa coniugale ubicata in Pt_1 Castiglione delle Stiviere (MN), Via Martini n. 13, acquistata in data 18/03/1999 tramite accensione di un mutuo ipotecario cointestato tra i coniugi, facendosi carico del pagamento delle relative spese ordinarie;
fino all'estinzione del mutuo il Sig. LL NC verserà mensilmente una somma pari al 50% dell'importo della rata mensile di ammortamento;
come per legge, le spese di manutenzione straordinaria saranno divise al 50% ciascuno tra gli ex coniugi;
4) sempre con riguardo alla ex casa coniugale, poiché la stessa risulta gravata per la quota di ½ di proprietà del Sig. LL NC anche da ipoteca legale per l'importo di € 99.180,62, lo stesso si impegna ad estinguere i debiti all'origine di tale ipoteca e a liberare l'immobile da tale peso;
5) il Sig. LL NC si impegna a prelevare al massimo entro il 15/09/2025 dalla ex casa coniugale e dal garage, ubicato in Castiglione delle Stiviere (MN), Via Lonato n. 4, previo appuntamento da concordare con la Sig.ra i propri beni Pt_1 personali;
6) le figlie della coppia, , nata il [...], e , nata il Persona_1 Persona_2 giorno 01/12/2002, maggiorenni, e per quanto riguarda , non ancora Per_2 economicamente autosufficiente, manterranno formalmente la loro residenza presso la ex casa coniugale in Castiglione, Via Martini n. 13, ma saranno libere di scegliere in autonomia i modi ed i tempi degli incontri con i genitori;
7) il Sig. LL NC si impegna a versare direttamente € 150,00 mensili nelle mani della figlia a titolo di contributo per il mantenimento;
Per_2
8) per le spese straordinarie per esigenze della figlia non economicamente autosufficiente, i genitori concorreranno ciascuno per il 50% secondo lo schema in allegato:
- le seguenti spese straordinarie nell'interesse dei figli saranno ripartite tra i genitori in misura del 50% ciascuno senza necessità di previo accordo e con l'obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero:
a) SPESE MEDICHE: tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche, debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte da SSN); quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili del Servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
quelle per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico in tempi rapidi (sempre su prescrizione medica);
b) SPESE SCOLASTICHE: tasse di iscrizione (ivi comprese eventuali assicurazioni obbligatorie richieste dall'istituto) ad università pubblica;
acquisto dei libri di testo universitari;
spese per il trasporto da e per la sede di studi universitaria con mezzo pubblico.
ALTRE SPESE STRAORDINARIE
Tutte le altre spese di natura straordinaria (a titolo meramente esemplificativo: spese per cure - anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche – erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse universitarie imposte da istituti privati;
per
2 corsi di specializzazione;
per alloggio presso la sede universitaria;
per l'acquisto di computer o telefono cellulare;
per l'acquisto di motorino o autovettura;
per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, etc.) saranno parimenti suddivise tra i genitori in misura del 50% ciascuno secondo le modalità e le tempistiche sopra precisate, ma solamente se preventivamente concordate tra i medesimi. A tal fine, il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire risposta, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta. In mancanza di risposta entro il suddetto termine, la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate. In caso di diniego di consenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta;
9) ciascuno degli ex coniugi rimarrà proprietario dei veicoli di cui è intestatario;
10) ciascuno degli ex coniugi rimarrà intestatario dei conti correnti, libretti di risparmio, buoni postali, assicurazioni e polizze di cui è già titolare;
11) quanto al conto corrente cointestato Banca Intesa San LO n. 07530/0709/51230393, gravato oggi da pignoramento mobiliare per situazione debitoria del Sig. LL NC, lo stesso si impegna a liberare il conto corrente da tale vincolo;
12) al fine di una perequazione delle complessive condizioni economico-patrimoniali delle parti la Sig.ra si impegna a versare al Sig. LL NC a Parte_1 mezzo bonifico bancario la complessiva somma di € 8.000,00, di cui € 4.000,00 entro il 27/08/2025 ed € 4.000,00 al deposito del presente ricorso consensuale per la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
13) ciascuno degli ex coniugi rinuncia a richiedere evidenza documentale della situazione economica dell'altro in quanto già ben nota;
14) ciascuno degli ex coniugi dà atto di aver così regolato ogni rapporto economico- patrimoniale in essere e di non avere null'altro a pretendere reciprocamente l'uno dall'altro per qualsiasi titolo, ragione o causa comunque ideabili, ad eccezione di quanto contenuto nel presente atto. … (omissis) … “.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
La separazione si è protratta, senza interruzione, oltre il termine previsto dall'articolo 3 dalla Legge 1° dicembre 1970 numero 898 così come dichiarato da entrambe le parti e rilevabile dalla diversa residenza anagrafica degli stessi.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, maggiorenne ma non economicamente indipendente, della coppia.
3 Rilevata, pertanto, l'oggettiva impossibilità di ricostituire tra le parti la comunione materiale e spirituale che è essenziale alla conservazione del vincolo coniugale, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della natura del procedimento, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in ALTAMURA (BA) il 08/08/1992 ed ivi trascritto al numero 201, Parte II, Serie A del registro dei relativi atti dell'anno 1992;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ALTAMURA di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 30/10/2025.
Il Presidente
SS De CA
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